Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 986
Azioni disponibili
G/986/1/9
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e contemperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,
impegna il Governo:
a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento sullo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.
G/986/2/9 (testo 2)
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- la recente riforma costituzionale ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'articolo 9 della Costituzione e ha rafforzato la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro anche nel campo delle attività produttive. L'articolo 41 recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.» È evidente che il costituente ha indicato i valori secondo un certo ordine ribadendo che il diritto alla salute è prioritario, essendo al primo posto dell'articolo 41. Il diritto alla salute è anche l'unico definito «fondamentale» dalla Costituzione;
- ad oggi non sussistono garanzie sugli effetti sulla salute delle misure previste nell'autorizzazione integrata ambientale relative allo stabilimento siderurgico di Taranto, scaduta ad agosto del 2023, ma non completamente attuata, e sulla quale il Governo ha autorizzato le cosiddette "misure compensative";
- il lavoro nel settore siderurgico non risulta qualificato come «usurante», ma nei fatti lo è a causa delle condizioni di lavoro in un ambiente altamente inquinato e in impianti con alte temperature e turni di lavoro notturni;
- i livelli di benzene crescono in modo allarmante, come segnalato dall'Arpa Puglia nel corso degli ultimi anni. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;
impegna il Governo:
a monitorare costantemente il rispetto dell'AIA e delle ulteriori prescrizioni in materia ambientale, in modo da garantire che il ciclo produttivo avvenga senza recare pregiudizio alla tutela della salute e dell'ambiente.
G/986/2/9
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Ritirato. Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- la recente riforma costituzionale ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'articolo 9 della Costituzione e ha rafforzato la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro anche nel campo delle attività produttive. L'articolo 41 recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.» È evidente che il costituente ha indicato i valori secondo un certo ordine ribadendo che il diritto alla salute è prioritario, essendo al primo posto dell'articolo 41. Il diritto alla salute è anche l'unico definito «fondamentale» dalla Costituzione;
- ad oggi non sussistono garanzie sugli effetti sulla salute delle misure previste nell'autorizzazione integrata ambientale relative allo stabilimento siderurgico di Taranto, scaduta ad agosto del 2023, ma non completamente attuata, e sulla quale il Governo ha autorizzato le cosiddette "misure compensative";
- il lavoro nel settore siderurgico non risulta qualificato come «usurante», ma nei fatti lo è a causa delle condizioni di lavoro in un ambiente altamente inquinato e in impianti con alte temperature e turni di lavoro notturni;
- i livelli di benzene crescono in modo allarmante, come segnalato dall'Arpa Puglia nel corso degli ultimi anni. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;
impegna il Governo:
ad informare preventivamente la popolazione e le autorità locali responsabili della salute e dell'ambiente su tutti gli interventi volti a modificare il ciclo produttivo, fornendo indicazioni su eventuali precauzioni da rispettare;
- a verificare il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- a riconoscere come lavoro usurante quello della siderurgia e delle fonderie;
- a supportare le ditte dell'indotto che vantano crediti da Acciaierie d'Italia nell'avvio di un percorso di diversificazione produttiva.
G/986/3/9 (testo 2)
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;
- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;
- gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto superiore di sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire adeguate risorse, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al fine di proseguire l'attività di controllo e monitoraggio ambientale a tutela della salute pubblica attualmente svolta dall'Arpa Puglia.
G/986/3/9
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Ritirato. Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;
- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;
- gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto superiore di sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini;
impegna il Governo:
a garantire maggiori e adeguate risorse al fine di assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale a tutela della salute pubblica attualmente svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione in continuo degli inquinanti e in particolare PM10, PM 2.5, NOx, benzene, CO, S02;
ad adottare le iniziative di competenza per far sì che si possa procedere ad assunzioni o stabilizzazioni di personale, presso l'Arpa Puglia, indispensabili per il pieno svolgimento dei relativi importanti compiti istituzionali.
G/986/4/9
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;
- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;
- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un trend spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;
- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;
- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;
- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;
- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;
- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;
- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;
impegna il Governo:
ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.
G/986/5/9 (testo corretto)
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;
- nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;
- da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;
- la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";
- ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un trend spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;
- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;
- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;
- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;
- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;
- è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;
- il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO2 per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO2 per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;
- è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;
- è già matura in tal senso la tecnologia DRI H2 based (Direct Reduced Iron - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H2 Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio low carbon dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;
- nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori hard to abate, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale,
impegna il Governo:
a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenzati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 based (Direct Reduced Iron - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);
ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.
G/986/5/9
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Ritirato. Vedi testo corretto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;
- nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;
- da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;
- la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva "Due tumori in più l'anno... una min***", intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";
- ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un trend spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;
- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;
- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;
- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;
- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;
- è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;
- il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO2 per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO2 per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;
- è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;
- è già matura in tal senso la tecnologia DRI H2 based (Direct Reduced Iron - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H2 Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio low carbon dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;
- Nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori hard to abate, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale;
impegna il Governo:
a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenzati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 based (Direct Reduced Iron - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);
ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.
G/986/6/9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto, a distanza di dodici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;
- si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla holding pubblica Finsider, si sia giunti 30 anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;
- successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'Ilva è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata ArcelorMittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;
- negli ultimi anni le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;
- l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e l'obiettivo di trasformare l'ex Ilva di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio "green" in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del PNRR per il progetto del preridotto (DRI) siano stato dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;
- è evidente come l'attuale modello organizzativo, frazionato tra proprietà pubblica e privata, non consenta la predisposizione di un progetto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e dunque della salute). Allo stesso tempo il modello prospettato sinora non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso. Il socio privato, Arcelor Mittal, ha chiarito nel corso degli ultimi mesi come non intenda finanziare ulteriormente l'attività né investire nell'innovazione degli impianti e nella decarbonizzazione, mentre il socio pubblico attendeva inerme le decisioni della controparte;
- appare urgente che sia lo Stato ad assumere il controllo dell'azienda: sono troppi anni, ormai, che la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile. Allo stesso tempo, lo Stato non può pensare di continuare ad operare con un atteggiamento attendista, o di intervenire per via legislativa con continui decreti volti soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione efficace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;
- una strategia industriale a livello nazionale è l'unica possibile soluzione in grado di garantire il risanamento ambientale e il rilancio produttivo: garanzie che un socio privato e una multinazionale non possono sostenere. Troppo ingenti i costi e troppo lungo il tempo necessario;
- le crisi aziendali degli ultimi decenni sembrano seguire tutte una sorte simile: una proprietà multinazionale che pretende di abbandonare la produzione nella totale impunità (anche penale) e uno Stato alla ricerca di nuovi privati che rilevino le aziende, senza successo. Non è più possibile dunque rimandare un Piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro, e che sia in grado di assumersi la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo;
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso immediati interventi legislativi e finanziari, la nazionalizzazione dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, al fine di procedere con un'urgenza alle ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, nonché di ricondurre lo stesso impianto all'interno di un Piano industriale nazionale basato su un modello di produzione dell'acciaio sostenibile e pienamente compatibile con i principi di tutela ambientale stabiliti dalla nostra Costituzione.
G/986/7/9 (testo 2)
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;
- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;
- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene di Tamburi, con un trend spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;
- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;
- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;
- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;
- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;
- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;
- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, tesa a garantire, anche per i prossimi anni, la prosecuzione e l'implementazione del piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.
G/986/7/9
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Ritirato. Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;
- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;
- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene di Tamburi, con un trend spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;
- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;
- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;
- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;
- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;
- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;
- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;
impegna il Governo:
in conseguenza delle interazioni nell'area di Taranto tra inquinamento ambientale ed effetti sulla salute dei suoi cittadini, e al fine di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini, ad adottare iniziative per stanziare opportune risorse tese a garantire, anche per i prossimi anni, la prosecuzione e l'implementazione del piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, previsto dall'articolo 2, comma 4-quinquies, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;
al fine di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini dell'area di Taranto, ad adottare quanto prima le iniziative di competenza volte a prevedere, anche in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano consentire il potenziamento dell'azienda sanitaria locale di Taranto anche ai fini delle attività di controllo e sorveglianza sanitaria nella popolazione e dell'indispensabile monitoraggio epidemiologico;
a garantire le risorse necessarie alla piena attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale.
G/986/8/9
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo delle risorse stanziate con l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
considerato che:
nel provvedimento in esame non vi è traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;
il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;
inoltre, se da un lato gli stabilimenti ex Ilva sono stati dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);
il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente;
impegna il Governo:
ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la gestione e l'attuazione degli interventi di bonifica, la diversificazione industriale ecosostenibile e la riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a subordinare l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto all'attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278, relativo alla "Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria" ed al "Programma organico rimozione amianto" di cui agli articolo 6 e 13 del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017;
ad attivarsi al fine di richiedere, nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la presentazione da parte delle predette società di una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva;
ad assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, prevedendo che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
G/986/9/9
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;
in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;
le misure in sostegno dei lavoratori - spesso privi di retribuzione per periodi lunghi- non possono non apparire condivisibili, ma risultano insufficienti; vi è la necessità di rafforzare e garantire tali misure finché non si normalizzino le attività produttive dello stabilimento industriale,
impegna il Governo:
ad intervenire, a livello normativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, per allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell'indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività produttive dello stabilimento.
G/986/10/9 (testo 2)
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;
in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, a vigilare sull'applicazione degli impegni assunti in sede ministeriale da Arcelor Mittal nell'accordo sindacale del 6 settembre 2018 con riferimento alle tutele occupazionali per i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria.
G/986/10/9
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Ritirato. Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;
in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;
le misure in sostegno dei lavoratori - spesso privi di retribuzione per periodi lunghi- previste dal provvedimento, non possono non apparire condivisibili, ma del tutto insufficienti,
impegna il Governo:
a farsi garante in relazione all'applicazione degli impegni assunti in sede ministeriale da ArcelorMittal nell'accordo sindacale del 6 settembre 2018, e successivamente riconfermati da Acciaierie d'Italia, di tutti i contenuti e, in modo particolare, delle tutele occupazionali per i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, che già a partire da agosto 2023 avrebbero dovuto essere assunti in Acciaierie d'Italia.
G/986/11/9 (testo 2)
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
è evidente la necessità di un intervento a sostegno delle aziende dell'indotto e della continuità lavorativa,
impegna il Governo:
ad adottare ogni inutile iniziativa al fine di rendere operative le disposizioni di tutela varate dal provvedimento in titolo e da Sace S.p.A. per la tutela dell'indotto.
G/986/11/9
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Ritirato. Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
l'articolo 4 del provvedimento, teso ad imprimere un'accelerazione nella gestione della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria, rischia di risultare inefficace per garantire la soddisfazione dei crediti al momento sospesi;
appaiono, infatti, fondate le incertezze sulle effettive tempistiche di soddisfazione dei crediti delle imprese, se si tiene in considerazione che le procedure per la definizione dello stato di insolvenza - di cui anche al presente provvedimento- richiedono un tempo non trascurabile per la definizione del passivo e dei passaggi amministrativi, verosimilmente non compatibili con la sopravvivenza delle imprese creditrici;
è evidente la necessità di un intervento a sostegno delle aziende dell'indotto e della continuità lavorativa,
impegna il Governo:
a garantire alle imprese dell'indotto il pagamento integrale e immediato dei crediti vantati alla data del 31 dicembre 2024, al fine di assicurare quella liquidità necessaria a consentire il proseguimento della fornitura dei servizi e, dunque, la continuità produttiva dello stabilimento.
G/986/12/9 (testo 2)
Sabrina Licheri, Nave, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;
considerato che:
il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è leader in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;
nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;
considerato inoltre che:
Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto ex-Ilva di Taranto, ha subìto una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;
si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del made in Italy avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);
nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria;
impegna il Governo:
a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;
ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.
G/986/12/9
Ritirato. Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;
considerato che:
il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è leader in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;
nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;
considerato inoltre che:
Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto ex-Ilva di Taranto, ha subìto una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;
si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del made in Italy avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);
nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria;
sebbene si sia scongiurata l'ipotesi di bandi sparati, resta la doverosa cautela nei confronti di una situazione estremamente complessa la cui conclusione positiva è ad oggi tutt'altro che scontata;
impegna il Governo:
a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;
ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.
G/986/13/9
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),
premesso che:
l'amministrazione straordinaria non può che rappresentare una misura "tampone";
il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento ex Ilva e non scongiura affatto il rischio del protrarsi della situazione di crisi;
è evidente la necessità di garantire la continuità produttiva, il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;
il provvedimento in esame non offre risposte adeguate rispetto ai temi illustrati, come anche le misure in favore dell'indotto non raggiungono tutti gli obiettivi prefissati;
la prosecuzione della cassa integrazione, pure, non può che costituire una mera misura "tampone", non garantendo, inoltre, tutti i lavoratori;
l'obiettivo non può che essere il contemperare la continuità produttiva con l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini;
in vista di soluzioni definitive per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento ex Ilva, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,
impegna il Governo:
ad intervenire, a livello normativo, al fine di comprendere, tra le ulteriori misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.
G/986/14/9 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;
il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;
considerato che:
gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;
con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività;
impegna il Governo:
a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, avvenga con la clausola pro soluto e attravero la garanzia di Sace S.p.A.
G/986/14/9
Ritirato. Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;
il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;
considerato che:
gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;
con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività;
appare però ancora poco chiaro quali saranno le modalità operative per risolvere la questione più rilevante per le imprese dell'indotto, ovvero il pagamento dei crediti accumulati nel tempo, e che per molte imprese rappresenta la condizione necessaria alla sopravvivenza stessa. Il predetto decreto-legge n. 9 del 2024, nel disporre la prededucibilità dei crediti vantati dalle imprese, fa infatti un generico rinvio ad eventuali cessionari e garanti, inclusa SACE. Risultano tuttavia ancora sconosciuti i termini e le condizioni con le quali il Governo intende garantire la cessione dei crediti delle imprese fornitrici;
impegna il Governo:
a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria avvenga con clausola pro soluto e attraverso la garanzia di SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.
01.1
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Articolo 01.
(Tavolo istituzionale)
1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte, della provincia e dei Comuni di Taranto, Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, la risalita della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231e la conservazione dell'attrattività di mercato degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale e di sostenibilità ambientale e che risponda all'interesse strategico del Paese.».
01.2
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Articolo 01.
(Conversione in aumento di capitale sociale dei finanziamenti Invitalia erogati per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A)
1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 marzo 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima";
b) alla lettera b), le parole: "da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "da convertire, entro il 31 marzo 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima.".
2. A decorrere dal 1° aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more dell'individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2024, di cui 750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell'acquisizione da parte del nuovo soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese. Ulteriori 250 milioni di euro sono concessi per il pagamento.
3. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro per l'anno 2024.».
01.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Articolo 01.
(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto ADI come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)
1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».
01.4 (testo 2)
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Articolo 01.
(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)
1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».
01.4
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Ritirato. Vedi testo 2
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Articolo 01.
(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)
1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».
01.5
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Articolo 01.
(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici di ADI)
1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:
a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo l'accesso al Fondo di garanzia almeno a tutte le imprese che abbiano emesso fatture al committente Acciaierie d'Italia nel corso degli ultimi tre anni.».
01.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Articolo 01.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi ad imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)
1. Alle imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche qualora ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre esercizi abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi nei confronti del predetto committente, è concessa a titolo gratuito e senza valutazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura: dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono allegare alla richiesta di garanzia, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ovvero da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza dei crediti di cui al comma 1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
01.7
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Articolo 01.
(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ADI)
1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che negli ultimi tre esercizi abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche qualora ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.».
1.1
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».
1.2 (testo 2)
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
1.2
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Ritirato. Vedi testo 2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di de carbonizzazione al Ministero delle imprese e del made in Italy ed alla Regione ove è localizzato l'impianto.».
1.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, avviene previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».
1.4
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire il necessario sostegno alle piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».
1.5
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale dei predetti stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,».
1.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci,».
1.7
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci,».
1.8
Ritirato
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «non può essere proposta la domanda» inserire le seguenti: «di nomina dell'esperto».
1.100/1
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
All'emendamento 1.100, dopo le parole: «All'articolo 27» aggiungere le seguenti: «comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria avviene qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante." e al».
1.100/2
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
All'emendamento 1.100, dopo le parole: «gli stessi complessi aziendali» sono inserite le seguenti: «purché finalizzati a garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche per le imprese dell'indotto, e a conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati, in attuazione del Piano industriale, ad investire sul rilancio industriale, occupazionale e sulla transizione ecologica dei predetti complessi aziendali.».
1.100
Il Relatore
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: "tramite la cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti: "o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali".».
1.0.1
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis.
(Fondo di garanzia a sostegno delle imprese strategiche in amministrazione straordinaria)
1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il "Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria" con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, purché volti a garantire la tutela.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo dall'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1 possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, dei crediti per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.
3. Al fine di garantire altresì la tutela ambientale e la continuazione dell'attività degli impianti e una più celere garanzia di liquidità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quanto disposto dal comma 2.
4. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 pari allo 0,05 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica per le società strategiche)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un anno, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
2.1
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:
«1-sexies. Al fine di contemperare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il commissario straordinario provvede a dare attuazione, integralmente e senza rinvii entro dodici mesi, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario straordinario procede alla restituzione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. La società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le società che ne gestiscono gli impianti, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, presentano nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario, una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva.».
2.2 (testo 2)
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Approvato
Al comma 1, capoverso «1-sexies» dopo le parole: «esigenze di continuità» inserire le seguenti: «produttiva e».
2.2
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Ritirato. Vedi testo 2
Al comma 1, capoverso «1-sexies» dopo le parole: «esigenze di continuità» inserire le seguenti: «produttiva e» e dopo le parole: «ILVA S.p.A.» inserire le seguenti: «, compatibilmente con le primarie tutele ambientali e sanitarie».
2.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Approvato
Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità» aggiungere le seguenti: «produttiva e».
2.4
Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro
Approvato
Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, dopo la parola «continuità», inserire le seguenti: «produttiva e».
2.5
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «indispensabile a», inserire le seguenti: «procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a»;
b) sostituire le parole: «e assicurare», con la seguente: «assicurando».
2.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 231» aggiungere le seguenti: «la risalita della produzione, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale degli impianti medesimi».
2.7
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «assicurare la salvaguardia dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «la tutela della salute e la transizione ecologica degli impianti».
2.8
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «possono essere concessi» con le seguenti: «sono concessi» e le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di cui il primo di ammontare pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024».
2.9
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in misura iniziale pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni egli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini, per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria e fino all'individuazione del nuovo socio privato.».
2.10
Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro per l'anno 2024».
2.11
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro».
2.12
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di 320 milioni di euro».
2.13
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «in favore delle medesime società, anche con il precipuo scopo di provvedere entro sessanta giorni al pagamento in prededuzione, nei limiti di 150 milioni di euro, dei debiti maturati nei confronti delle aziende rientranti nel perimetro delle forniture di beni e servizi indispensabili, ossia le aziende dell'indotto che provvedono, con contratti di appalto recanti decorrenza minima di dodici mesi dalla vigenza del presente decreto, alla manutenzione di ogni natura degli impianti dell'intero stabilimento, alle pulizie civili ed industriali, ovvero all'espletamento di tutti quei servizi che concorrono a garantire la continuità aziendale, a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.».
2.14
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.» sono aggiunte le seguenti: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle imprese che gestiscono i predetti impianti siderurgici, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni.».
2.15
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».
2.16
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al Tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.».
2.17
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario provvede alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti. A tal fine, per la realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, alla società è assegnato 1 miliardo di euro. A conclusione della realizzazione di tale impianto, il commissario straordinario provvede alla vendita, tramite procedura comparativa pubblica, della società.».
2.18
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, è desinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e finalizzata al pagamento dei relativi crediti in misura pari ad almeno il 80 per cento dell'ammontare totale.».
2.19
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è subordinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A.».
2.20
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».
2.21
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».
2.22
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte degli impianti siderurgici, delle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».
2.23
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Il Piano ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo.
2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:
«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;
b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;
c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».".».
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».
2.24
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.
2-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 2-bis, l'Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 2. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessa unicamente previ verifica che la soglia di cui al comma 2-bis non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.».
2.25
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».
2.26
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:
a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».
2.27
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».
2.28
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».
2.100
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo l'ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente: «Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario».
2.0.1
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, materiali, personale, beni e prodotti, connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 agosto 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2024, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2024.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2.0.2
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2.0.3
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)
1. A decorrere dal 1° marzo 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.
4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22.».
2.0.5
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo e all'acquisto di nuovi armamenti.».
2.0.6
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo.».
2.0.7
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Misure in materia di impatto sanitario)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché.».
2.0.8
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)
1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
2.0.9
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)
1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.10
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Societa ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria")
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.11
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)
1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria siti a Taranto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
2.0.12
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)
1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.13
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità penale nell'esecuzione di provvedimenti di prosecuzione delle attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale)
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.».
2.0.14
Inammissibile comma 1. Improponibile commi 2 e 3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Disposizioni urgenti in favore del territorio di Taranto)
1. Al fine ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale, all'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Ancona," è inserita la seguente: "Taranto,".
2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La regione Puglia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
2.0.15
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche pediatriche)
1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e dell'assistenza nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2.0.16
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce)
1. Al fine di rafforzare i servizi territoriali sociosanitari e di assistenza primaria, di potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce nonché di incrementare la partecipazione ai programmi di screening relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali, è autorizzata, in favore della Regione Puglia, una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2.0.17
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e tutela della salute)
1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica, in relazione ai fattori di rischio ambientali, nonché di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di studi epidemiologici e di interazione ambiente-salute finalizzate alla pianificazione di strategie efficaci per il contenimento degli impatti ambientali, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della Regione Puglia.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2.0.1000/1
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, De Carlo, Ancorotti, Amidei, Fallucchi, Maffoni, Zedda
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 1, sostituire le parole: «Alle piccole e medie imprese» con le seguenti: «Alle micro, piccole e medie imprese».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «liquidità delle» inserire la seguente: «micro,».
2.0.1000/2 (testo 2)
Approvato
All'emendamento 2.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo, nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1»;
b) al capoverso «Articolo 2-quater», apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;
- dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:
a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014»;
- conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».
2.0.1000/2
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Articolo 2-bis», al comma 1, alinea, dopo le parole: «17 giugno 2024,» inserire le seguenti: «nonché alle imprese "Mid Cap" secondo la definizione fornita dall'articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla SIMEST,»;
b) al capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire la parola: «due» con la parola: «cinque» e sostituire le parole da: «oltre il 50 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «almeno il 10 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1 ovvero vantare crediti per fatture scadute, nei confronti del medesimo committente»;
c) al capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, sostituire le parole: «dalle imprese» con le seguenti: «da tutte le imprese aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» e, dopo le parole: «prestazioni di beni» inserire le seguenti: «, rifiuti», nonché, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 08 maggio 2014»;
d) al capoverso «Articolo 2-quater», al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del codice della crisi di impresa»;
e) al capoverso «Articolo 2-quater», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti cessionari obbligati all'acquisto pro-soluto dei crediti di cui al comma 1 garantiti da SACE al 90 per cento.»;
f) al capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «fino alla ripresa dell'attività lavorativa, almeno fino al 31 dicembre 2024»;
g) al capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «monocommittenza» con le seguenti: «committenza o subcommittenza»;
h) al capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato il 10 per cento del fatturato medio complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse»;
i) al capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora non si registri una totale assenza di commesse».
2.0.1000/3 (testo 2)
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo, nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.»
2.0.1000/3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «17 giugno 2014,» inserire le seguenti: «nonché alle imprese definite MidCap secondo la definizione fornita dall'articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla Società italiana per imprese all'estero»;
b) al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50 per cento del fatturato medio complessivo, ovvero, in alternativa, vantare crediti il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro.».
2.0.1000/4
Ritirato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «17 giugno 2014,» aggiungere le seguenti: «nonché alle imprese definite "MidCap" secondo la definizione fornita dall'articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla Società italiana per imprese all'estero;».
2.0.1000/5
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Pucciarelli
Ritirato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 1, dopo le parole: «17 giugno 2014,» inserire le seguenti: «nonché alle imprese, diverse dalle piccole e medie imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499,».
2.0.1000/6
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) del 100 per cento dell'operazione per interventi finalizzati alla cessione solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile dei crediti maturati fino all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) del 90 per cento, con clausola solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile, dell'importo dell'operazione finanziaria sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80 per cento nel caso di riassicurazione.».
2.0.1000/7
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «aver prodotto» fino a: «50 per cento del fatturato» con le seguenti: «vantare crediti non riscossi, a seguito di emissione di fattura, maturati nel corso degli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia,».
2.0.1000/8 (testo 2)
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Pucciarelli, De Carlo, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo, nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.»
2.0.1000/8
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Pucciarelli
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «negli ultimi due esercizi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50 per cento del fatturato complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1, o, in alternativa, devono vantare crediti il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro».
2.0.1000/9
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Assorbito da 2.0.1000/3 (testo 2) e identici
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento» con le seguenti: «nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento».
2.0.1000/10
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Assorbito da 2.0.1000/3 (testo 2) e identici
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento» con le seguenti: «nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento».
2.0.1000/11
Assorbito da 2.0.1000/3 (testo 2) e identici
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento» con le seguenti: «nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento».
2.0.1000/12
Assorbito da 2.0.1000/3 (testo 2) e identici
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento» con le seguenti: «nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento».
2.0.1000/13 (testo 2)
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo, nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.»
2.0.1000/13
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, nel primo periodo:
a) sostituire la parola «due» con la seguente: «cinque»;
b) sostituire le parole: «oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.» con le seguenti: «almeno il 50 per cento del fatturato medio complessivo, ovvero, in alternativa, vantare crediti per fatture scadute il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro.».
2.0.1000/14
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Precluso
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «oltre il 50 per cento».
2.0.1000/15
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Precluso
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti» con le seguenti: «fatturato, non riscosso entro i termini concordati, ».
2.0.1000/16
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Camusso, Furlan, Manca, Misiani, Basso
Precluso
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
2.0.1000/17
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Camusso, Furlan, Manca, Misiani, Basso
Precluso
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
2.0.1000/18
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pucciarelli
Precluso
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
2.0.1000/19
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Camusso, Furlan, Manca, Misiani, Basso
Precluso
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
2.0.1000/20
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
2.0.1000/21
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, De Carlo, Ancorotti, Amidei, Fallucchi, Maffoni, Zedda
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-ter», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è riconosciuto alle» inserire le seguenti «micro,».
2.0.1000/22 (testo 2)
Paroli, Rosso, De Carlo, Ancorotti, Amidei, Fallucchi, Maffoni
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:
al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:
a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014».
Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».
2.0.1000/22
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Articolo 2-quater» con il seguente:
«Articolo 2-quater.
(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)
1. In relazione alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i crediti maturati nei loro confronti dalle imprese dell'indotto di cui al terzo comma, nonché dai soggetti che di tali crediti si sono resi cessionari o garanti, inclusa Sace s.p.a..
2. Tali crediti sono soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che, sulla base del fatturato degli ultimi cinque anni, abbiano prevalentemente e senza soluzione di continuità erogato i seguenti servizi, necessari a consentire la funzionalità degli impianti dello stabilimento strategico nazionale di cui al primo comma:
a) prestazione di attività manutentive necessarie a consentire la marcia degli impianti;
b) fornitura di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la marcia degli impianti;
c) servizi dì autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) prestazioni di opera intellettuale continuativa a vantaggio di funzioni aziendali fornite da professionisti incaricati.»
2.0.1000/23 (testo 2)
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:
al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:
a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014».
Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».
2.0.1000/23
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Articolo 2-quater» con il seguente:
«Articolo 2-quater.
(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)
1. In relazione alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i crediti maturati nei loro confronti dalle imprese dell'indotto di cui al terzo comma, nonché dai soggetti che di tali crediti si sono resi cessionari o garanti, inclusa Sace s.p.a..
2. Tali crediti sono soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che, sulla base del fatturato degli ultimi cinque anni, abbiano prevalentemente e senza soluzione di continuità erogato i seguenti servizi, necessari a consentire la funzionalità degli impianti dello stabilimento strategico nazionale di cui al primo comma:
a) prestazione di attività manutentive necessarie a consentire la marcia degli impianti;
b) fornitura di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la marcia degli impianti;
c) servizi dì autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) prestazioni di opera intellettuale continuativa a vantaggio di funzioni aziendali fornite da professionisti incaricati.».
2.0.1000/24 (testo 2)
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:
al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:
a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014».
Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».
2.0.1000/24
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, sostituire le parole: «I crediti vantati dalle imprese» con le seguenti: «I crediti vantati da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale»;
- al comma 1, sostituire le parole da: «beni e servizi» fino alla fine del comma con le seguenti: «beni, rifiuti e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti, nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. »;
- dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del codice della crisi di impresa, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
2-ter. Con separato provvedimento del Ministero competente, saranno individuati i soggetti cessionari obbligati all'acquisto pro-soluto garantiti da SACE al 90 per cento dei crediti di cui al comma 1.».
2.0.1000/25 (testo 2)
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:
al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:
a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014».
Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».
2.0.1000/25
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1:
a) sostituire le parole: «I crediti vantati dalle imprese» con le seguenti: «I crediti vantati da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale;»;
b) dopo le parole: «a prestazioni di beni,» aggiungere la seguente: «rifiuti»;
c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 marzo 2014.»
2.0.1000/26
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «I crediti vantati dalle» inserire le seguenti: «micro, piccole e medie» e sostituire le parole: «possono essere soddisfatte» con le seguenti: «sono soddisfatte»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e la continuazione produttiva e aziendale delle imprese committenti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto dei crediti di cui al comma 1 attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a., fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.»
2.0.1000/27 (testo 2)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pucciarelli, De Carlo, Ancorotti, Amidei, Fallucchi, Maffoni
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:
al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:
a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014».
Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».
2.0.1000/27
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pucciarelli
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, sostituire le parole: «dalle imprese», con le seguenti: «da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale, " ; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 marzo 2014».
2.0.1000/28
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
2.0.1000/29
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», comma 1, sostituire la parola «possono» con la seguente: «devono».
2.0.1000/30
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
2.0.1000/31
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, sostituire la parola «possono» con la seguente: «devono».
2.0.1000/32
Il Relatore
Assorbito da 2.0.1000/22 (testo 2) e identici
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», comma 1, dopo le parole: «ove riferiti a prestazioni» inserire le seguenti: «anche non continuative».
2.0.1000/33
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pucciarelli
Assorbito da 2.0.1000/22 (testo 2) e identici
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, dopo le parole: «ove riferiti a prestazioni», inserire le seguenti: «anche non continuative».
2.0.1000/34
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Pucciarelli
Ritirato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad ordini diretti per la fornitura di beni e servizi che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti».
2.0.1000/35
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il cessionario che acquista il suddetto credito prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, non può rivalersi sul cedente nel momento in cui il debitore ceduto non adempia al pagamento del debito.».
2.0.1000/36 (testo 2)
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, De Carlo, Ancorotti, Amidei, Fallucchi, Maffoni
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso "Articolo 2-quater", dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo, sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.»
2.0.1000/36
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Ritirato. Vedi testo 2
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le Regioni e le province autonome, in via sussidiaria rispetto alle misure statali finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e aziendale delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ovvero gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati a decorrere dall'anno 2020, nonché le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni , per acquisire i crediti vantati dalle imprese nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, limitatamente ai crediti anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
2-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dello svincolo e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 2-bis.
2-quater. I crediti acquisiti con le risorse di cui al comma 2-bis sono garantiti dallo Stato per l'intero importo del valore nominale. Al recupero delle somme corrisposte alle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale provvede lo Stato, con contestuale restituzione agli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2-bis e corrispondente riduzione della garanzia di cui al precedente periodo.».
2.0.1000/37
Ritirato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
2-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti cessionari obbligati all'acquisto pro-soluto garantiti da SACE al 90 per cento dei crediti di cui al comma 1.».
2.0.1000/38
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2024; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 15 dicembre 2024.»
2.0.1000/39
Ritirato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane.» con le seguenti: «per un periodo di sei mesi, al fine di avvantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabilimenti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.»
2.0.1000/40
Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane», con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis».
2.0.1000/41
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis.».
2.0.1000/42
Nave, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione delle attività».
2.0.1000/43
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sei settimane» con le seguenti: «in deroga per un arco temporale utile ad avvantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabilimenti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Si prevede una durata massima non inferiore alla data del 31 dicembre 2024. »;
b) al comma 2, sostituire la parola «monocommittenza» con le parole: «committenza o sub committenza», e sostituire le parole da: «, la somma dei corrispettivi" fino alla fine del comma con le seguenti: «e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse. »;
c) al comma 3, sostituire le parole: «anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori» con le seguenti: «. In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare. »;
d) al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro»;
e) al comma 11, sostituire le parole: «10 milioni" con le seguenti: «80 milioni».
2.0.1000/44
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sei settimane» con le seguenti: «non superiore a dodici mesi»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «il 70 per cento» con le seguenti: «il 40 per cento»;
c) al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «87 milioni di euro»;
d) al comma 11, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «87 milioni di euro».
2.0.1000/45
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella mono-committenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o nel subappalto. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il venti per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.».
2.0.1000/46
Ritirato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2:
a) al primo periodo, sostituire le parole «monocommittenza» con le seguenti: «committenza o sub committenza»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «dell'impresa committente» aggiungere le parole «e sub committente,»;
2) sostituire le parole: «dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.» con le seguenti «negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse.».
2.0.1000/47
Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «esercitato dall'impresa committente», inserire le seguenti: «o in subappalto»;
b) al secondo periodo:
1) sostituire le parole: «costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale», con le seguenti: «a favore»;
2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto».
2.0.1000/48
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nelle aziende che lavorano per quelle direttamente coinvolte in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze.».
2.0.1000/49
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» sono aggiunte le seguenti: «o in subappalto».
2.0.1000/50
Nave, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti, anche in subappalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati in favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.».
2.0.1000/51
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
2.0.1000/52
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «25 per cento.».
2.0.1000/53
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, sostituire la parola «70» con la seguente: «40».
2.0.1000/54
Ritirato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 3:
a) sopprimere le seguenti parole: «anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare.».
2.0.1000/55
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dell'impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai datori di lavoro di cui al comma 1, ivi compresi quelli direttamente coinvolti in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze della predetta impresa, resta l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, ai medesimi datori di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».
2.0.1000/56
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «di cui agli articoli 15 e 25».
2.0.1000/57
Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25», con le seguenti: «15 e 25».
2.0.1000/58
Nave, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «15 e 25».
2.0.1000/59
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in sub-appalto, è stanziata la somma di 20 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.1000/60
Ritirato
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «80 milioni».
Conseguentemente, al medesimo capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 11, primo periodo, sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti: «80 milioni».
2.0.1000/61
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.
11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.1000/62
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Inammissibile
All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Articolo 2-quinquies», inserire, in fine, il seguente:
«Articolo 2-sexies.
(Accordo di programma)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:
a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».
2.0.1000/63
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Articolo 2-quinquies», inserire, in fine, il seguente:
«Articolo 2-sexies.
(Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria)
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».
2.0.1000
Il Governo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Articolo 2-bis.
(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)
1. Alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:
a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al medesimo comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al suddetto comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 2-ter.
(Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto)
1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il 2 per cento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Articolo 2-quater.
(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)
1. I crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace s.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.
Articolo 2-quinquies.
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)
1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.
4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9.».
3.1
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «piani di riorganizzazione aziendale» con le seguenti: «programmi di riorganizzazione aziendale».
3.2
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «prosecuzione aziendale» con le seguenti: «prosecuzione dell'esercizio d'impresa».
3.3
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213,» inserire le seguenti: «e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,».
3.4
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.» sono aggiunte le seguenti: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub- fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
3.5
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2023, in materia di integrazione salariale ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243.».
3.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "nel limite di spesa di 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 25 milioni di euro";
b) al secondo periodo, le parole:" pari a 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:" 25 milioni di euro".
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.7
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".».
Conseguentemente, al comma 2, del medesimo articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n.17, le parole: «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».».
3.8
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per le imprese di cui al comma 1, resta precluso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, per le imprese di cui al comma 1, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».
3.9 (testo 2)
Il Relatore
Approvato
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti alla implementazione, gestione e manutenzione dei presìdi ambientali, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza e la tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243.».
3.9
Il Relatore
Ritirato. Vedi testo 2
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti alla implementazione, gestione e manutenzione dei presìdi ambientali, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza ed alla tutela ambientale.».
3.10
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Assorbito da 3.9 (testo 2)
Al comma 2, dopo le parole: «sicurezza nei luoghi di lavoro» aggiungere le seguenti: «previa consultazione sindacale».
3.11
Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione», con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».
3.12
Nave, Turco, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».
3.13
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».
3.14
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «possono essere interessati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
3.15
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Assorbito da 3.9 (testo 2)
Al comma 2, dopo le parole: «impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in specifici programmi formativi».
3.16
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse strategico di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del made in Italy, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
3.0.1
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 3-bis.
(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)
1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano con contratto diretto con le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.0.2
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)
1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.1
Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 270» inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, comma 1, la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:
"b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.";
b)».
4.2 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, capoverso 74-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del Codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il commissario straordinario»;
b) al comma 7, dopo le parole: «di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e» inserire le seguenti: «di autorizzare».
4.2
Ritirato. Vedi testo 2
Al comma 1, capoverso 74-bis, comma 7, sostituire le parole: «la chiusura del conto» con le seguenti: «di chiudere il conto».
4.3 (testo corretto)
Il Relatore
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, comma 2-bis, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato." sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati.".».
4.3
Il Relatore
Ritirato. Vedi testo corretto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, comma 2-bis, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato." sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati.".».
4.0.1 (testo 2)
Fallucchi, Amidei, Ancorotti, Maffoni, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis.
(Misure in materia di amministrazione straordinaria)
1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b), possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56, del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno. ";
b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è depositata in cancelleria";
c) all'articolo 62, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.";
d) all'articolo 73, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72.";
e) all'articolo 74, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis;".
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».
4.0.1
Fallucchi, Amidei, Ancorotti, Maffoni
Ritirato. Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis.
(Misure in materia di amministrazione straordinaria)
1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter. In deroga a quanto previsto dal primo comma, fermo restando il requisito di cui alla lettera b), possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56, del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno.";
b) all'articolo 62, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.";
c) all'articolo 73, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72.";
d) all'articolo 74, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis. Quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal Commissario con le relazioni periodiche di cui all'articolo 40, comma 1-bis, di cui è data comunicazione anche al Tribunale.".
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».
4.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
«Articolo 4-bis.
1. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/ 33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le lettere c) e c-bis) sono sostituite dalle seguenti:
"c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica."
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di autorizzazioni in corso di validità possono richiederne l'adeguamento all'autorità competente al rilascio in conformità comma 1.».
4.0.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 4-bis.
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori
dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)
1.Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1, è riconosciuta, per il 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle predette imprese.
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza, o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o in subappalto, nonché le aziende che lavorino per quelle direttamente coinvolte in appalto o subappalti, o della singola unità produttiva locale o del singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 25 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.
3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, nonché le attività di monitoraggio.
4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie da mettere a disposizione per le finalità di cui al presente articolo affinché l'INPS proceda all'accoglimento di tutte le domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
4.0.4 (testo 3)
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 4-bis.
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze."».
2. Al fine di razionalizzare all'interno della medesima Autorità di sistema portuale, le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del Polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Porti di Augusta", sono aggiunte le seguenti: ", Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)".".».
4.0.4 (testo 2)
Ritirato. Vedi testo 3
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 4-bis.
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze."
2. Al fine di sostenere le attività che interessano impianti di raffinazione, riconosciuti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "Porti di Augusta", sono aggiunte le seguenti: ", Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)".».
4.0.4
Ritirato. Vedi testo 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 4-bis.
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze."».
4.0.5
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 4-bis.
(Istituzione di un Tavolo permanente per il sostegno alle imprese dell'indotto e dell'autotrasporto)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Tavolo istituzionale permanente, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di confronto tra la governance aziendale d'imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i commissari, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'indotto e dell'autotrasporto a livello nazionale finalizzato a garantire una gestione trasparente e corretta dei rapporti commerciali con le micro e piccole imprese fornitrici dei servizi da parte delle imprese committenti, a partire dal superamento dell'attuale meccanismo di aste al massimo ribasso per l'assegnazione dei lavori, nonché ad assicurare la regolarità del mercato, la sicurezza stradale e sociale e l'utilizzazione, per il segmento dei trasporti, di un modello contrattuale che tenga in considerazione i valori indicativi di riferimento dei costi d'esercizio dell'impresa di trasporto merci conto terzi per la determinazione dei corrispettivi, così come pubblicati con le relative tabelle sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e aggiornati trimestralmente dalla stesso Ministero.».
4.0.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis.
(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)
1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "per i progetti riguardanti" sono aggiunte le seguenti parole: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli".».
4.0.7
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis.
(Disposizione transitoria)
1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.».
4.0.8
Improponibile
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
«Articolo 4-bis.
1. I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituti dai seguenti:
"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.
528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, converto, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata."
2. Gli atti e i provvedimenti amministravi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h) del previgente testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cessano di produrre effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ferma restando l'immediata efficacia precettiva di quanto disposto al comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma 2. A decorrere dall'anno 2024 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
4.0.9
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis.
1. In ragione dello stato di emergenza riconosciuto a seguito degli eventi metereologici straordinari che, tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023, hanno determinato la proliferazione della peronospora con gravi conseguenze per il settore vinicolo, stante la causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui relativi ad attività agricole, commerciali ed economiche, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti bancari e di credito una sospensione delle rate per un periodo di due anni, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato, sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di rimborso, e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Abi e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine - non inferiore a 30 giorni - per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.».
Coord. 1
Il Relatore
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 1:
al comma 1, capoverso:
al primo periodo, dopo le parole: «requisiti di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo» e dopo le parole: «disciplinati dallo stesso» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto»;
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso 1-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 222 del» sono inserite le seguenti: «codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al»;
all'articolo 3:
al comma 1, le parole: «ai sensi al decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto-legge 23 dicembre»;
al comma 2, dopo le parole: «connesse alla sicurezza» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «afferenti la» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alla»;
all'articolo 4:
al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel decreto legislativo».
Coord. 2
Il Relatore
Approvato
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
al capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo», con le seguenti: «da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo»;
al capoverso «Articolo 2-ter», comma 3, sostituire le parole: «entro il 2 per cento», con le seguenti: «entro il limite massimo del 2 per cento»;
al capoverso «Articolo 2-quater», comma 2, sostituire le parole: «in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore» con le seguenti: «in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore».