Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 693

G/693/1/2 [già em. 1.15 (testo 2)]

Marcheschi, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 693 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"

        premesso che

            la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. In particolare l'articolo 518-duodecies c.p. disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

            i commi 1 e 2 dell'articolo unico del disegno di legge puniscono rispettivamente:

        . con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

            . con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico

            i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della Cultura, affinchè siano impegnati prioritariamente per il ripristino dei beni;

            entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, ma non qualora il destinatario della stessa si sia già avvalso di tale facoltà nei cinque anni precedenti;

        considerato che

            l'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la disponibilità gratuita e priva di qualsiasi forma di controllo delle immagini del patrimonio culturale, a meno che, come disposto dal comma 3 del citato articolo 3, le riproduzioni siano richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, ove vi siano spese sostenute dall'amministrazione, occorre pagarle;

            quanto appena affermato trova conferma in una sentenza dell'Aprile 2023 del Tribunale di Firenze, con riferimento alla causa promossa dalla Galleria dell'Accademia di Firenze per illecita riproduzione del David di Michelangelo, la quale stabilisce «l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione»;

            trattandosi, infatti, di beni culturali pubblici, occorre, ancor prima del pagamento di un canone, che sia valutata dall'Amministrazione la compatibilità dell'uso rispetto alla dignità e al decoro del bene;

            inoltre, l'articolo 107, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, riconosce al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali la facoltà di consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore;

            visto inoltre che

            i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;

            il Decreto del Ministero della Cultura 11 aprile 2023, n. 161, sono state adottate le Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali, superando alcune lacune contenute nel tariffario adottato nel 1994 dal Ministro Ronchey;

        impegna il Governo a

            valutare l'opportunità di prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecunaria da euro 20.000 a euro 60.000 nei confronti di chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riproduca un bene culturale o ne commercializzi la riproduzione in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso;

            valutare l'opportunità di consentire che l'organo che accerta la violazione provveda al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo uno, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

            valutare l'opportunità estendere il versamento del provente derivante dalla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo impegno in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati al Ministero della Cultura, affinchè siano impegnati prioritariamente per il ripristino dei beni.


1.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo


1.2

Lopreiato, Bilotti, Sironi, Bevilacqua, Castellone, Pirro

Sopprimere l'articolo.


1.3

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Pirro

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

        1. All'articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 225 a 1500 euro.»;

            b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

            c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.».".


1.4

Scalfarotto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        «1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o rende in tutto o in parte inservibili i siti ovvero le teche, custodie e altre cose strettamente funzionali all'esposizione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali o paesaggistici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000».

        Conseguentemente, ai commi 4 e 7 sostituire le parole «commi 1 e 2» con le seguenti «comma 1».


1.5

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 sostituire le parole: "Ferme le sanzioni penali applicabili" con le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato".


1.6

Scalfarotto

Approvato

Al comma 1, dopo le parole «o in parte inservibili o» inserire le seguenti «, ove previsto,».


1.7

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 sostituire le parole "da euro 20.000 a euro 60.000" con le seguenti: "da euro 200 a euro 600".


1.8

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Apportare le seguenti modificazioni;

        a) al comma 1 sostituire le parole "euro 20.000 a euro 60.000" con le seguenti: "euro 5.000 a euro 15.000";

            b) al comma 2 sostituire le parole "euro 10.000 a euro 40.000" con le seguenti: "euro 2.000 a euro 10.000".


1.9

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Castellone, Pirro

Sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente:

        a) al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 1 e 2» con le seguenti: «del comma 1»;

            b) al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».


1.10

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2 sostituire le parole: "Ferme le sanzioni penali applicabili" con le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato".


1.11

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2 sostituire le parole "da euro 10.000 a euro 40.000" con le seguenti: "da euro 100 a euro 400".


1.12

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Pirro

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;

            b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi precedenti è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.»;

            c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»


1.13

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Pirro

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;

            b) dopo l'articolo, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «Art.1-bis

            (Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».

        Art.1-ter

            (Promozione di campagne di sensibilizzazione)

        1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla "Alfabetizzazione climatica". Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


1.14

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Pirro

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;

            b) dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»».


1.15 (testo 2)

Marcheschi, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riproduce a scopo di lucro un bene culturale, o parte di esso, o ne pone in commercio le riproduzioni, in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.»;

            b) alla fine del comma 3, inserire il seguente periodo: «Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2-bis, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni di cui al medesimo comma, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo uno, della legge 7 marzo 2001, n. 62';

            c) al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 1 e 2» con le seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».


1.15 [vedi 1.15 (testo 2)]

Marcheschi, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riproduce un bene culturale o ne commercializza la riproduzione in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.»;

            b) alla fine del comma 3, inserire il seguente periodo: «Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2-bis, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni di cui al medesimo comma, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n.62;

            c) al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 1 e 2» con le seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».


1.16

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, sopprimere il secondo capoverso.


1.17

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai commi 1 e 2 è alternativa alla sanzione penale di cui agli articoli 635, 2 e 3 comma c.p. e 639 codice penale.»


1.18

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

       «7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.».


1.300

La Relatrice

Approvato

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.»


1.301/5a Commissione

La Relatrice

Approvato

         All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».


1.301

La Relatrice

Approvato

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro della Cultura, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2».


1.0.1

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Castellone, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

        1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, il secondo comma è abrogato.».


1.0.2

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Pirro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

        1. All'articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

            b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

        «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

        Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio.»."


1.0.3

Stefani, Claudio Borghi

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

        1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico».

Art. 1-ter

(Modifiche all'articolo 381 del codice penale)

        1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

        «h-bis) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-duodecies del codice penale».»


1.0.4

Stefani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

        1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico».»


1.0.5

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

        1. All'articolo 518-duodecies, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, se il condannato non si oppone,».».


1.0.6

Aloisio, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Castellone, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)

        1. All'articolo 518-quinquiesdecies, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 518-duodecies non si applicano quando l'imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell'immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura.».»


1.0.7

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Castellone, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

      «Art.1-bis

            (Modifiche all'articolo 518-septiesdecies del codice penale)

        1. All'articolo 518-septiesdecies, primo comma, del codice penale, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla metà».


1.0.8

Ambrogio, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Lisei, Petrucci

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

         «1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».».


1.0.9

Lopreiato, Sironi, Bevilacqua, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art.1-bis

            (Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

        1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il primo comma è abrogato;

        b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi preveduti all'articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro»;

         c) il quarto comma è abrogato.

        2. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, al comma 1, premettere il seguente: «01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui.»." 


1.0.10 (testo 2)

Ambrogio, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Lisei, Petrucci

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

        «1. All'articolo 639 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

                    a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;

                     b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».


1.0.10

Ambrogio, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Lisei, Petrucci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

        «1-bis. All'articolo 639 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

                    a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;

                        b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 5.000 euro»;

                        c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo             comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa fino a 10.000 euro»;

                        d) dopo il terzo comma, è inserito il seguente «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».


1.0.11 (testo 2)

Stefani

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

        1. All'articolo 639 del codice penale, al secondo comma, è inserito infine il seguente periodo:

        «Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.»


1.0.11

Stefani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

        1. All'articolo 639 del codice penale, al secondo comma, inserire infine il seguente periodo:

        Se il fatto è commesso su siti ovvero teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 1.500.»


1.0.12

Stefani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

        1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

        «h-bis) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-duodecies del codice penale».