Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 615
Azioni disponibili
G/615/1/1
Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin
Approvato
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",
premesso che:
i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di ridurre i divari esistenti, considerato che riguardano diritti civili e sociali da garantire per tutti i cittadini;
il disegno di legge all'articolo 1 fa riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";
la definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti e i servizi relativi sono già gestiti dagli enti territoriali - comuni, province e regioni, come ad esempio la presenza dell'anagrafe in ciascuno dei quasi 8.000 comuni italiani che rappresenta un livello essenziale delle prestazioni, trattandosi di un servizio connesso con diritti e servizi fondamentali per la cittadinanza;
nel corso dei decenni, infatti, lo Stato ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio, a differenza di altri settori riguardo ai quali ad oggi non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Si tratta dei servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi);
sono, quindi, ancora molti i settori in cui i Lep devono essere definiti, dai servizi sociali al trasporto locale e ciò rappresenta una questione di primaria importanza, che determina l'inattuazione del dettato costituzionale su una questione fondamentale;
pur concordando con gli interventi normativi volti, attraverso la delega di ulteriori funzioni, a favorire lo sviluppo di tutte le Regioni, sia quelle che procedono già velocemente, sia quelle che hanno ancora bisogno di crescere, risulta tuttavia necessario focalizzare l'attenzione sulle regioni caratterizzate da particolari condizioni dovute al grave impoverimento del capitale umano, a marcate carenze dal punto di vista infrastrutturale, per quanto riguarda per esempio sia le reti ferroviarie dell'alta velocità sia gli aeroporti, alla presenza di uno scarso numero di imprese, peraltro penalizzate da una maggiore difficoltà di accesso ai mercati e da problemi di sicurezza a causa della criminalità, prevedendo un significativo stanziamento delle risorse necessarie per garantire l'effettiva realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali;
come stabilito dalla legge delega sul federalismo fiscale - legge 5 maggio 2009, n.42 - c'è un rapporto diretto tra la definizione dei LEP e la determinazione dei costi e fabbisogni standard da riconoscere ai comuni e agli altri enti locali per erogare i servizi oggetto di Lep;
è utile ricordare che la Corte dei Conti, nell'audizione del giugno 2021 di fronte al gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento affari regionali durante il governo Draghi, ebbe a ricordare che "la questione della realizzazione di livelli di autonomia differenziata non può essere presa in considerazione al di fuori del contesto attuativo del federalismo fiscale", la cui completa attuazione entro marzo 2026 costituisce peraltro oggetto di una specifica milestone nell'ambito degli obiettivi del PNRR,
impegna il Governo:
nel percorso di attuazione della riforma sul federalismo fiscale, ad affrontare le problematiche degli enti territoriali con riferimento alle materie già trasferite, attraverso la definizione dei LEP e il relativo finanziamento;
a promuovere la compiuta attuazione dell'articolo 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione in modo coordinato con l'attuazione della presente legge.
G/615/2/1
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),
premesso che:
l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in oggetto prevede che lo schema di intesa preliminare venga trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti;
il ruolo essenziale del parlamento nel processo di trasferimento delle funzioni è storicamente dimostrabile anche dal fatto che quando nel 1971 l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie avvenne mediante legge ordinaria, le commissioni parlamentari competenti in sede referente poterono suggerire delle modifiche poi recepite dai rispettivi consigli regionali;
considerato che:
l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rappresenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le Istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento;
la formulazione adottata dall'articolo 2, comma 4, per disciplinare il coinvolgimento del Parlamento in sede di esame dello schema di intesa preliminare appare mista, in quanto si riferisce sia all'esame da parte degli organi parlamentari sia ad atti indirizzo, che potrebbe giustificare l'adozione di atti di indirizzo da parte delle Assemblee;
valutato che:
ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di ratifica dell'intesa definitiva,
impegna il governo:
al fine di garantire il maggior coinvolgimento del Parlamento, ad interpretare l'articolo 2, comma 4 nel senso che oltre ad essere richiesto un parere delle commissioni parlamentari competenti, sullo schema di intesa preventiva si esprimano anche le Assemblee delle due Camere mediante atti di indirizzo.
G/615/3/1
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),
premesso che:
l'articolo 9, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
considerato che:
il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;
valutato che:
l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,
il disegno di legge in oggetto non chiarisce in che modo venga concretamente attuato e tutelato il principio di insularità relativamente alle misure in materia di trasporto e mobilità,
impegna il Governo:
a provvedere, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.
G/615/4/1
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),
premesso che:
l'articolo 10, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizione della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";
la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n.3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò necessario prevedere una clausola di "maggior favore" nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle Regioni a statuto ordinario;
considerato che:
il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per "altre Regioni" di avvalersi di: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le Regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica, mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;
l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;
valutato che:
alla luce di quanto esposto, l'articolo 10, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,
impegna il governo:
ad intervenire, anche mediante modifiche in sede di esame parlamentare, al fine di garantire che l'articolo 10, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.
G/615/5/1 (testo 2)
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),
impegna il Governo:
ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori.
G/615/5/1
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),
premesso che:
i principi di solidarietà e di coesione territoriale, enunciati nella Costituzione Italiana dall'art. 119 laddove si parla di "perequazione e solidarietà finanziaria in favore delle aree svantaggiate e di unità economica e sociale" ci impone di prevedere un'equa distribuzione delle risorse fiscali tra le diverse regioni, affinché sia garantito uno sviluppo bilanciato e inclusivo dell'intero territorio nazionale;
il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame per l'attuazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, ipotizza una parziale autonomia fiscale delle regioni con la conseguenza che una grossa parte del gettito fiscale resterebbe nelle regioni che lo hanno prodotto, comportando il potenziale rischio di creare ulteriori disparità economiche e sociali tra regioni, favorendo quelle già attualmente avvantaggiate a discapito delle regioni meno sviluppate e sulle quali permangono divari da colmare, soprattutto in termini di servizi e di infrastrutture;
è necessario procedere a un riequilibrio in termini di investimenti dello Stato nelle diverse regioni italiane prima di implementare un'eventuale autonomia differenziata anche fiscale, per evitare un aumento delle disparità tra regioni ricche e regioni più povere;
considerato, inoltre, che:
è necessario allinearsi a politiche più ampie, adottate a livello europeo e da altri paesi dell'Unione Europea e considerato che la stessa politica di coesione dell'Unione Europea, mira principalmente a ridurre le disparità tra le varie regioni europee;
molti stati membri dell'UE attuano, già, politiche interne per promuovere l'equità e la solidarietà tra le proprie regioni,
impegna il Governo:
ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori.
G/615/6/1
Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin
Approvato
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",
premesso che:
con riferimento alla determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801 - legge di bilancio per l'anno 2023 - ha istituito a tal fine una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
la Cabina di regia dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;
l'articolo 1 della citata legge di bilancio 2023, al comma 793 prevede, in particolare, che la Cabina di regia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, effettui, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione: una ricognizione della normativa statale vigente; una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; l'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; la determinazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
impegna il Governo:
a prorogare i lavori della Cabina di regia di cui in premessa, al fine di consentire il completamento della definizione dei LEP anche nelle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
G/615/7/1
De Cristofaro, Malpezzi, Barbara Floridia, Sbrollini, Cucchi, D'Elia, Aurora Floridia, Magni, Maiorino
Respinto
Il Senato,
in sede di discussione del Disegno di Legge recante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
Premesso che,
le materie relative all'istruzione debbano essere totalmente non contemplate in, e pertanto espunte da, qualsivoglia iniziativa normativa e amministrativa;
l'istruzione, in ogni suo grado, dai primi anni di scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore, esprime il fondamento costitutivo e sostanziale della formazione dell'identità nazionale e della cittadinanza;
ogni sua diversa declinazione, estranea al livello nazionale, è destinata a intaccare corrodere e frantumare l'eguale, omogeneo e costitutivo esercizio al diritto di formazione educazione e istruzione del cittadino;
il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile: sia che si consideri l'istruzione sotto il profilo dei titoli di studio, sia che la si consideri sotto il profilo della parità di trattamento degli alunni e del personale, dei percorsi formativi, degli investimenti, delle strutture e infrastrutture ad essa dedicate.
gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale art. 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei lavoratori; l'art. 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; l'art.33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'art 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; l'art 117 secondo comma lettera m) che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; l'art 119 che impegna lo stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); l'art 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; la Legge 10 marzo del 200, n. 62, definisce che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione.
Considerato che,
sul piano generale, vi è da osservare che il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione non autorizza a devolvere "intere" materie genericamente intese fra quelle contenute nel medesimo terzo comma, come si sostiene dai proponenti del DDL in discussione, ma solo "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia";
Ritenuto che,
il dibattito deve curvarsi non, come sta avvenendo, sulle "materie" ma sulle ulteriori forme e condizioni particolari delle medesime; ciò a rafforzamento della richiesta della totale espunzione della materia istruzione dal dibattito in corso;
impegna il Governo,
a eliminare qualsiasi cenno alla materia istruzione dai provvedimenti riguardanti il più volte richiamato DDL.
G/615/8/1 (testo 2)
Matera, Bucalo, Russo, Zedda, Tubetti, Mennuni, Lisei, De Priamo
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,
considerato che:
l'articolo 116, terzo comma, indica, tra le materie suscettibili di trasferimento, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le quali presentano una specifica rilevanza sotto il profilo della tutela dei diritti e dell'esigenza di universalità dei servizi sul territorio,
impegna il Governo:
nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata, ad individuare gli strumenti più idonei affinché, con riferimento in particolare alle materie della tutela della salute, istruzione e norme generali sull'istruzione, sia garantito il rispetto dei principi di universalità ed equità.
G/615/8/1 (già em. 1.94)
Matera, Bucalo, Russo, Zedda, Tubetti, Mennuni
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,
considerato che:
con riguardo ad alcune materie, di particolare rilevanza, è necessario che vi sia un atto di indirizzo di entrambe le Camere finalizzato a legittimare il Governo a stipulare le intese preliminari nelle materie medesime,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare il trasferimento alle Regioni ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle materie concernenti i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio con l'estero, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, come oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4 del provvedimento in esame.
1.1
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.2
Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.3 (testo 2)
Lisei, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «»nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto».
1.3
Lisei, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni
Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,», inserire le seguenti: «nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio,»
1.4
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».
1.5
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».
1.6
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei» inserire la seguente: «preminenti».
1.7 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 2)]
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»
1.7
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Al comma 1, dopo la parola: «giuridica» inserire la seguente: «sociale».
1.8 (testo 2) [id. a 1.7 (testo 2), 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 2)]
Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»
1.8
Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ed economica» con le seguenti: «economica e sociale».
1.9
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «ed economica» con le seguenti: «, economica e sociale».
1.10 (testo 2) [id. a 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.11 (testo 2)]
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»
1.10
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, dopo le parole: «ed economica», aggiungere le seguenti: «e sociale».
1.11 (testo 2) [id. a 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2)]
Zedda, Lisei, De Priamo, Spinelli, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Gelmini
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»
1.11
Zedda, Lisei, De Priamo, Spinelli, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi
Inammissibile, limitatamente alle lettere b) e c)
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: «economica», inserire le seguenti: «e del principio di coesione economica, sociale e territoriale»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «sociali», inserire le seguenti: «e della perequazione infrastrutturale e delle politiche di coesione»;
c) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi della presente legge sono assimilati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali l'individuazione e quantificazione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti aerei e navali con le isole.».
1.12
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Ritirato
Al comma 1, dopo la parola: «economica,» inserire le seguenti: «unità dei diritti fondamentali esigibili,».
1.13
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Ritirato
Al comma 1, dopo la parola: «economica,» inserire le seguenti: «solidarietà ed».
1.14
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Ritirato
Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità»inserire le seguenti: «solidarietà, coesione sociale,».
1.15
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Ritirato
Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» inserire le seguenti: «, coesione sociale,».
1.16
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" inserire le seguenti: "degli enti locali territoriali".
1.17
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione," con le seguenti: "la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e".
1.18
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «delle procedure,» inserire le seguenti: «responsabilità, trasparenza e».
1.19
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 1, sopprimere le parole: «la sburocratizzazione,».
1.20
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» inserire le seguenti: «la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,».
1.21
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» inserire le seguenti: «la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,».
1.22
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che meglio si conformi ai» con le parole: «idonea ad assicurare il pieno rispetto dei».
1.23 [id. a 1.29 (testo 2)]
Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».
1.24
Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione,».
1.25
Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».
1.26
Parrini, Giorgis, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,».
1.27 (testo 2)
Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» inserire le seguenti: «, la modifica e la revoca».
1.27
Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» inserire le seguenti: «e la revoca».
1.28
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» inserire la seguente: «temporanea».
1.29 (testo 2) (id. a 1.23)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».
1.29
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, dopo le parole: «fra lo Stato e una Regione» aggiungere le seguenti: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».
1.30
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «lo Stato e una Regione» inserire le seguenti: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».
1.31
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «e una Regione,» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di equa ed efficiente distribuzione delle risorse e di pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».
1.32
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «, fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche».
1.33
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «, garantendo standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».
1.34
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».
1.35
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».
1.36 (testo 2)
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari».
1.36
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari».
1.37
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello Stato definisce altresì le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.38
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma1, inserire il seguente:
«1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è altresì consentita subordinatamente alla piena attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale.».
1.39
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera g) della legge delega 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun anno al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.».
1.40
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».
1.41
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «funzioni tassativamente indicate e».
1.42
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «specifiche funzioni».
1.43
Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Magni
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» inserire le seguenti: «ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».
1.44
Parrini, Valente, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,»inserire le seguenti: «ad esclusione dell'istruzione,».
1.45
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» inserire le seguenti: «ad esclusione del commercio con l'estero,».
1.46
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,".
1.47
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione delle professioni,".
1.48
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della tutela della salute,".
1.49
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione dei porti e aeroporti civili,".
1.50
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,".
1.51
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,".
1.52
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione del credito a carattere regionale,".
1.53
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,".
1.54
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,".
1.55
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, De Cristofaro
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" con le seguenti: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."
1.56
Boccia, D'Elia, Giorgis, Parrini, Crisanti, Martella, Meloni, Rando, Valente, Verducci, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verini, Zambito, Zampa, De Cristofaro
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," inserire le seguenti: "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".
1.57 (testo 2)
Matera, Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Accolto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, ovunque ricorrano: «che devono essere garantiti», inserire la seguente: «equamente».
1.57
Matera, Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «essere garantiti», inserire la seguente: «equamente»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «civili e sociali», inserire le seguenti: «, nonché della perequazione infrastrutturale».
1.58
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Giorgis
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "devono essere garantiti" aggiungere le seguenti: "in modo uniforme";
b) sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" con le seguenti: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".
1.59
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Decaduto
Al comma 2, dopo le parole: "devono essere garantiti" aggiungere le seguenti: "in modo uniforme".
1.60
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" inserire le seguenti: "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,".
1.61
Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." con le seguenti "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."
1.62
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Decaduto
Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" con le seguenti: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".
1.63
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione".
1.64
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione".
1.65
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,» con le seguenti: «alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione».
1.66
Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e alla piena attuazione".
1.67
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» inserire le seguenti: «e alla piena e effettiva attuazione».
1.68
Decaduto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» inserire le seguenti: «e alla piena e effettiva implementazione».
1.69
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» con le seguenti: «con legge dello Stato».
1.70 (testo 2)
Damante, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119».
1.70
Damante, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione».
1.71
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».
1.72
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: «e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».
1.73
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione" inserire le seguenti: "e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».
1.74
Giorgis, Camusso, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla determinazione e allo stanziamento delle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».
1.75
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».
1.76
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» con le seguenti: «essenziale e imprescindibile».
1.77
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tali diritti» inserire le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».
1.78
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole da: «, per assicurare uno svolgimento» a «diritti civili e sociali» con le seguenti: «; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.».
1.79
Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla loro attuazione per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.».
1.80
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria».
1.81
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: «Con legge dello stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta ed i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.82
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».
1.83
Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.».
1.84
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.».
1.85
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.».
1.86
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiore risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.».
1.87
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì la sua sospensione laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni.».
1.88
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.».
1.89
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».
1.90
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. L'allegato I alla presente legge contiene l'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.
2-ter. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).
2-quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, comma 1, inserire in fine le parole: «che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;
b) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater.»;
c) all'articolo 2 comma 5 inserire, in fine, le parole: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;
d) all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater, e»;
e) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» con le seguenti: «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento dicui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;
f) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente: «Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater.»;
g) aggiungere, in fine, alla presente legge il seguente allegato:
ALLEGATO I
Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.
INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)
SCHEDA N. 1
Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'apparte-nenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresi-denza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);
trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);
eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);
nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);
proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);
ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del ddl di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);
esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);
nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);
esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);
cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);
partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);
attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);
funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al moni-toraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);
copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);
coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);
formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996).
SCHEDA N. 2
Commercio con l'estero
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:
contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)
L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:
coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)
L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).
SCHEDA N. 3
Tutela e sicurezza del lavoro
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
Al MLPS spettano anche:
il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;
le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);
le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)
Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:
esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:
esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.
COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)
Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
SCHEDE NN. 4 E 5
istruzione e norme generali sull'istruzione
A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:
i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;
le funzioni di valutazione del sistema scolastico;
le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;
i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:
la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:
l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.
B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)
I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:
vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'os-servanza degli standard programmati;
attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.
C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:
l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istru-zione e del merito:
aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:
dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;
del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.
D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:
accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;
adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:
riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.
E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;
adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;
a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
F. EDILIZIA SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:
prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012
definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;
verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013
autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996
stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.
G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
SCHEDA N. 6
Professioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:
professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).
Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);
stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);
vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);
riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);
vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinisti-che (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:
agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
tecnologo alimentare (L. 18 gennaio 1994, n. 59).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)
Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)
MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);
determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);
definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);
vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);
vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.
SCHEDA N. 7
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)
Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:
l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;
l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di
progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;
l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:
ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;
coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)
Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale
della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.
SCHEDA N. 8
Tutela della salute
a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)
GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)
Elaborazione del Piano sanitario nazionale.
MINISTERO DELLA SALUTE
Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.
Vigila sul rispetto dei LEA.
Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.
Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.
Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)
Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)
MINISTERO DELLA SALUTE
Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.
Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.
Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.
Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.
Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.
Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)
Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.
Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.
C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
MINISTERO DELLA SALUTE
Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
Monitora e vigila sugli accordi di programma.
Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.
Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.
D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.
MINISTERO DELLA SALUTE
Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.
Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.
Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.
Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)
Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.
Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.
Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.
Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.
E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
MINISTERO DELLA SALUTE
Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.
Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.
F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)
MINISTERO DELLA SALUTE
Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)
Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
SCHEDA N. 9
Alimentazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:
a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:
elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;
trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;
b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)
Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:
svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
MINISTERO DELLA SALUTE
In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:
l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;
l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;
l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;
la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.
SCHEDA N. 10
Ordinamento sportivo
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.
legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.
Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:
proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;
cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;
cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018
coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
SCHEDA N. 11
Protezione civile
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:
detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;
determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;
dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;
formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.
MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)
In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:
a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;
in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.
AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.
PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:
assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;
promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.
SCHEDA N. 12
Governo del territorio
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;
edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);
programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ri-compreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).
URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.
Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).
Autorizzazione di prove sui materiali.
Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche. MINISTERO DELLA SALUTE
Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. MINISTERO DELLA CULTURA
Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.
In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.
ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.
Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).
SCHEDA N. 13
Porti e aeroporti civili
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:
supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.
Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:
programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:
indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;
affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;
coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interpor-tuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.
ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:
regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;
razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;
istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.
SCHEDA N. 14
Grandi reti di trasporto e di navigazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:
pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;
rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
dismissione delle linee ferroviarie;
vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
navigazione
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:
svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,
adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;
propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.
AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:
quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;
proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:
provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.
SCHEDA N. 15
Ordinamento della comunicazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:
elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;
predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;
rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;
determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;
definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;
riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;
vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
L'Agenzia:
svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;
stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:
la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.
SCHEDA N. 16
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
SCHEDA N. 17
Previdenza complementare e integrativa
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:
vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:
- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
SCHEDA N. 18
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,
raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:
controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;
svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni
coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;
monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.
SCHEDA N. 19
Valorizzazione beni culturali e ambientali
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Principali fonti normative statali di riferimento
D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA CULTURA
esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;
predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;
promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:
Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:
cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;
assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;
verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);
assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;
promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;
esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:
esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:
svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;
svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,
al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;
esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;
promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:
a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO
Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e
svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.
CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE
Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).
SCHEDE NN. 20 E 21
Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
STATO
Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:
ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari:
mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
BANCA D'ITALIA
Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:
VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:
nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.
VIGILANZA REGOLAMENTARE
Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
l'adeguatezza patrimoniale;
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.
Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:
convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.
VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.
MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:
può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:
la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;
non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.
SCHEDA N. 22
Organizzazione della giustizia di pace
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:
alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;
alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.
Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:
soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;
previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.
SCHEDA N. 23
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DANNO AMBIENTALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.
B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):
la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;
la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;
la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);
il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;
cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);
adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;
nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);
adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;
effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.
C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)
La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:
senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;
con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.
D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)
A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.
E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):
considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.
F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:
la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.
In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)
Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:
monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;
supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;
attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;
adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;
provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)
Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.
H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:
al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;
determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:
individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;
è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;
predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;
può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;
dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)
Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.
In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:
adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;
qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;
può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.
L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO
Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:
i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.
In particolare:
la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;
il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.
1.91
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione denominato "Allegato A".
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».
Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.
"ALLEGATO A
Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.
INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)
SCHEDA N. 1
Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);
trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);
eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);
nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);
proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);
ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);
esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);
nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);
esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);
cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);
partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);
attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);
funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);
copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);
coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).
formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)
SCHEDA N. 2
Commercio con l'estero
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:
contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)
L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:
coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)
L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).
SCHEDA N. 3
Tutela e sicurezza del lavoro
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
Al MLPS spettano anche:
il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;
le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);
le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)
Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:
esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:
esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.
COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)
Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
SCHEDE NN. 4 E 5
istruzione e norme generali sull'istruzione
A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:
i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;
le funzioni di valutazione del sistema scolastico;
le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;
i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:
la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;
la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:
l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.
B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)
I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:
vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.
C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:
l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:
aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:
dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;
del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.
D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:
accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;
adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:
riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.
E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;
adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;
a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
F. EDILIZIA SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:
prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012
definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;
verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013
autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.
G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
SCHEDA N. 6
Professioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:
professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).
Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);
stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);
vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);
riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);
vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:
agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)
Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)
MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);
determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);
definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);
vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);
vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.
SCHEDA N. 7
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)
Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:
l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;
l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;
l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:
ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;
coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)
Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.
SCHEDA N. 8
Tutela della salute
a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)
GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)
Elaborazione del Piano sanitario nazionale.
MINISTERO DELLA SALUTE
Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.
Vigila sul rispetto dei LEA.
Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.
Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.
Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)
Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)
MINISTERO DELLA SALUTE
Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.
Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.
Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.
Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.
Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.
Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)
Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.
Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.
C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
MINISTERO DELLA SALUTE
Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
Monitora e vigila sugli accordi di programma.
Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.
Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.
D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.
MINISTERO DELLA SALUTE
Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.
Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.
Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.
Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)
Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.
Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.
Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.
Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.
E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
MINISTERO DELLA SALUTE
Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.
Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.
F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)
MINISTERO DELLA SALUTE
Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)
Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
SCHEDA N. 9
Alimentazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:
a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:
elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;
trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;
b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)
Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:
svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
MINISTERO DELLA SALUTE
In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:
l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;
l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;
l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;
la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.
SCHEDA N. 10
Ordinamento sportivo
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.
legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.
Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:
proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;
cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;
cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018
coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
SCHEDA N. 11
Protezione civile
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:
detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;
determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;
dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;
formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.
MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)
In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:
a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;
in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.
AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.
PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:
assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;
promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.
SCHEDA N. 12
Governo del territorio
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;
edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);
programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).
URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.
Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).
Autorizzazione di prove sui materiali.
Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
MINISTERO DELLA SALUTE
Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
MINISTERO DELLA CULTURA
Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.
In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.
ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.
Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).
SCHEDA N. 13
Porti e aeroporti civili
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:
supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.
Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:
programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:
indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;
affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;
coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.
ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:
regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;
razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;
istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.
SCHEDA N. 14
Grandi reti di trasporto e di navigazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:
pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;
rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
dismissione delle linee ferroviarie;
vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:
svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,
adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;
propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.
AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:
quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;
proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:
provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.
SCHEDA N. 15
Ordinamento della comunicazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:
elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;
predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;
rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;
determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;
definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;
riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;
vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
L'Agenzia:
svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;
stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:
la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.
SCHEDA N. 16
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
SCHEDA N. 17
Previdenza complementare e integrativa
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:
vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:
- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
SCHEDA N. 18
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,
raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:
controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;
svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni
coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;
monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.
SCHEDA N. 19
Valorizzazione beni culturali e ambientali
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Principali fonti normative statali di riferimento
D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA CULTURA
esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,
adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;
predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;
promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:
Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:
cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;
assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;
verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);
assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;
promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;
esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:
esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:
svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;
svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,
al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;
esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;
promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:
a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO
Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e
svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.
CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE
Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).
SCHEDE NN. 20 E 21
Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
STATO
Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:
ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari:
mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
BANCA D'ITALIA
Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:
VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:
nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.
VIGILANZA REGOLAMENTARE
Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
l'adeguatezza patrimoniale;
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.
Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:
convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.
VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.
MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:
può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:
la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.
SCHEDA N. 22
Organizzazione della giustizia di pace
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:
alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;
alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.
Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:
soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;
previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.
SCHEDA N. 23
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DANNO AMBIENTALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.
B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):
la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;
la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;
la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);
il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;
cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);
adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;
nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);
adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;
effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.
C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)
La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:
senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;
con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.
D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)
A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.
E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):
considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.
F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:
la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.
In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE
La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)
Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:
monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;
supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;
attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;
adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;
provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)
Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.
H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:
al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;
determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:
individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;
è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;
predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;
può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;
dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)
Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.
In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:
adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;
qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;
può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.
L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO
Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:
i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.
In particolare:
la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;
il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."
1.92
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».
1.93
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».
1.94 (Ritirato e trasformato in G/615/8/1)
Matera, Bucalo, Russo, Zedda, Tubetti, Mennuni
Ritirato
Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle materie dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, del commercio con l'estero, della tutela della salute, dell'istruzione e norme generali sull'istruzione, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, dell'ordinamento della comunicazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, può essere oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4».
1.95
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Con legge statale sono previamente definiti:
a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;
b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;
c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;
e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;
f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.96
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.97
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».
1.98
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».
1.99
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».
1.100
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite».
1.0.1
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Meccanismi preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.
2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.
3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri di le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.0.2
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazione derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.
2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.0.3
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Meccanismi preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità pe quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.0.4
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.
2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedente e della Ragioneria Generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.0.5
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, Il Ministero dell'economia e delle finanze e i ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolse finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.0.6
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)
1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.
2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.
3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo Stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socieconomico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.0.7
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)
1. I principi e i criteri che deve seguire il Governo nelle negoziazioni con le regioni sono fissati con legge dello Stato.
2. Ciascuna intesa deve essere assistita da una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo della stessa, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.0.8
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)
1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini
2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento
3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».
1.0.9
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)
1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.».
1.0.10
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».
2.1
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.2
Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.3
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economia di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».
2.4
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in base al comma 2 del presenta articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».
2.5
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: «L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.».
2.6
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, sostituire le parole: «all'attribuzione», con le seguenti: «alla richiesta di attribuzione».
2.7 (testo 3)
Balboni, De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni
Accolto
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione.».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».
2.7 (testo 2)
Balboni, De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del rispetto, da parte della Regione, nel triennio precedente, degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante».
2.7
Balboni, De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni
Inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «all'attribuzione», inserire le seguenti: «, una per ogni procedimento,»;
2) dopo le parole: «è deliberato dalla Regione», inserire le seguenti: «che, nel triennio precedente, ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
b) sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tali da garantire, comunque, la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».
2.8
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «di singole».
2.9
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,».
2.10
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», inserire le seguenti: «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.».
2.11
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», inserire le seguenti: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».
2.12
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» con le seguenti: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».
2.13
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» con le seguenti: «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».
2.14
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», con le seguenti: «sentito il Consiglio delle autonomie locali».
2.15
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», con le seguenti: «previo accordo con province, comuni e città metropolitane».
2.16
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».
2.17
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», aggiungere le seguenti: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».
2.18
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», inserire le seguenti: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».
2.19
Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», aggiungere le seguenti: «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».
2.20
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», inserire le seguenti: «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».
2.21
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» aggiungere il seguente periodo: «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».
2.22
Basso, Nicita, Manca, Alfieri, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Martella, Meloni, Mirabelli, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2.23
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».
2.24
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».
2.25
Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».
2.26
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»
2.27
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», inserire le seguenti: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».
2.28
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
2.29 (testo 2) [id. a 2.30 (testo 2), 2.31]
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».
2.29
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «novanta».
2.30 (testo 2) [id. a 2.29 (testo 2), 2.31]
Matera, Russo, Zedda, Sallemi, Satta, Pogliese, Mennuni
Accolto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».
2.30
Matera, Russo, Zedda, Sallemi, Satta, Pogliese, Mennuni
Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».
2.31 [id. a 2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2)]
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Al comma 1, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».
2.32
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», inserire la seguente: «propedeutica».
2.33 (testo 2)
Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Accolto
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni».
b) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».
2.33
Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 14», con le seguenti: «degli articoli 14 e 22»
b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni»
c) Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».
2.34
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», con la seguente: «interlocuzione».
2.35
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
2.36
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» con le parole: «l'interlocuzione con la Regione richiedente» e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».
2.37
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comunque il negoziato», aggiungere, in fine, le seguenti: «che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies,, della presente legge»;
b) al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», inserire le seguenti: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2- ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge»;
c) al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano»;
d) al comma 5 sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;
e) al comma 5, dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», aggiungere, in fine, le seguenti: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge»;
f) al comma 8 sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».
Conseguentemente,
all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».
Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.
ALLEGATO A
Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.
INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)
SCHEDA N. 1
Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);
trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);
eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);
nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);
proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);
ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);
esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);
nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);
esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);
cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);
partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);
attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);
funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);
copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);
coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).
formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)
SCHEDA N. 2
Commercio con l'estero
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:
contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)
L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:
coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)
L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).
SCHEDA N. 3
Tutela e sicurezza del lavoro
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
Al MLPS spettano anche:
il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;
le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);
le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)
Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:
esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:
esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.
COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)
Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
SCHEDE NN. 4 E 5
istruzione e norme generali sull'istruzione
A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:
i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;
le funzioni di valutazione del sistema scolastico;
le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;
i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:
la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;
la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:
l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.
B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)
I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:
vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.
C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:
l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:
aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:
dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;
del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.
D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:
accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;
adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:
riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.
E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;
adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;
a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
F. EDILIZIA SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:
prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012
definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;
verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013
autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.
G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
SCHEDA N. 6
Professioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:
professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).
Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);
stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);
vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);
riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);
vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:
agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)
Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)
MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);
determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);
definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);
vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);
vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.
SCHEDA N. 7
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)
Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:
l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;
l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;
l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:
ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;
coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)
Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.
SCHEDA N. 8
Tutela della salute
a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)
GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)
Elaborazione del Piano sanitario nazionale.
MINISTERO DELLA SALUTE
Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.
Vigila sul rispetto dei LEA.
Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.
Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.
Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)
Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)
MINISTERO DELLA SALUTE
Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.
Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.
Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.
Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.
Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.
Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)
Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.
Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.
C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
MINISTERO DELLA SALUTE
Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
Monitora e vigila sugli accordi di programma.
Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.
Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.
D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.
MINISTERO DELLA SALUTE
Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.
Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.
Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.
Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)
Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.
Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.
Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.
Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.
E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
MINISTERO DELLA SALUTE
Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.
Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.
F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)
MINISTERO DELLA SALUTE
Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)
Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
SCHEDA N. 9
Alimentazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:
a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:
elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;
trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;
b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)
Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:
svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
MINISTERO DELLA SALUTE
In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:
l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;
l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;
l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;
la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.
SCHEDA N. 10
Ordinamento sportivo
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.
legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.
Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:
proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;
cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;
cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018
coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
SCHEDA N. 11
Protezione civile
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:
detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;
determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;
dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;
formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.
MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)
In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:
a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;
in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.
AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.
PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:
assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;
promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.
SCHEDA N. 12
Governo del territorio
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;
edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);
programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).
URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.
Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).
Autorizzazione di prove sui materiali.
Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
MINISTERO DELLA SALUTE
Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
MINISTERO DELLA CULTURA
Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.
In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.
ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.
Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).
SCHEDA N. 13
Porti e aeroporti civili
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:
supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.
Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:
programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:
indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;
affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;
coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.
ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:
regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;
razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;
istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.
SCHEDA N. 14
Grandi reti di trasporto e di navigazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:
pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;
rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
dismissione delle linee ferroviarie;
vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:
svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,
adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;
propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.
AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:
quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;
proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:
provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.
SCHEDA N. 15
Ordinamento della comunicazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:
elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;
predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;
rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;
determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;
definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;
riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;
vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
L'Agenzia:
svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;
stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:
la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.
SCHEDA N. 16
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
SCHEDA N. 17
Previdenza complementare e integrativa
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:
vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:
- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
SCHEDA N. 18
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,
raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:
controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;
svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni
coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;
monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.
SCHEDA N. 19
Valorizzazione beni culturali e ambientali
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Principali fonti normative statali di riferimento
D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA CULTURA
esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,
adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;
predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;
promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:
Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:
cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;
assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;
verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);
assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;
promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;
esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:
esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:
svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;
svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,
al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;
esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;
promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:
a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO
Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e
svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.
CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE
Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).
SCHEDE NN. 20 E 21
Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
STATO
Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:
ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari:
mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
BANCA D'ITALIA
Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:
VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:
nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.
VIGILANZA REGOLAMENTARE
Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
l'adeguatezza patrimoniale;
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.
Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:
convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.
VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.
MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:
può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:
la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.
SCHEDA N. 22
Organizzazione della giustizia di pace
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:
alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;
alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.
Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:
soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;
previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.
SCHEDA N. 23
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DANNO AMBIENTALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.
B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):
la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;
la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;
la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);
il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;
cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);
adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;
nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);
adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;
effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.
C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)
La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:
senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;
con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.
D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)
A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.
E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):
considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.
F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:
la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.
In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE
La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)
Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:
monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;
supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;
attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;
adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;
provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)
Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.
H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:
al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;
determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:
individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;
è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;
predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;
può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;
dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)
Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.
In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:
adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;
qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;
può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.
L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO
Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:
i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.
In particolare:
la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;
il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."
2.38
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, infine, dopo le parole "comunque il negoziato" sono aggiunte le seguenti: "che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2 - bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge".
Conseguentemente,
all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».
Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.
«ALLEGATO A
Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.
INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)
SCHEDA N. 1
Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);
trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);
eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);
nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);
proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);
ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);
esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);
nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);
esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);
cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);
partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);
attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);
funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);
copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);
coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).
formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)
SCHEDA N. 2
Commercio con l'estero
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:
contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)
L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:
coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)
L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).
SCHEDA N. 3
Tutela e sicurezza del lavoro
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
Al MLPS spettano anche:
il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;
le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);
le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)
Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:
esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:
esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.
COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)
Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
SCHEDE NN. 4 E 5
istruzione e norme generali sull'istruzione
A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:
i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;
le funzioni di valutazione del sistema scolastico;
le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;
i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:
la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;
la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:
l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.
B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)
I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:
vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.
C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:
l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:
aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:
dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;
del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.
D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:
accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;
adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:
riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.
E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;
adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;
a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
F. EDILIZIA SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:
prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012
definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;
verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013
autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.
G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
SCHEDA N. 6
Professioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:
professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).
Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);
stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);
vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);
riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);
vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:
agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)
Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)
MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);
determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);
definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);
vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);
vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.
SCHEDA N. 7
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)
Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:
l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;
l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;
l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:
ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;
coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)
Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.
SCHEDA N. 8
Tutela della salute
a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)
GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)
Elaborazione del Piano sanitario nazionale.
MINISTERO DELLA SALUTE
Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.
Vigila sul rispetto dei LEA.
Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.
Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.
Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)
Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)
MINISTERO DELLA SALUTE
Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.
Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.
Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.
Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.
Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.
Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)
Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.
Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.
C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
MINISTERO DELLA SALUTE
Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
Monitora e vigila sugli accordi di programma.
Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.
Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.
D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.
MINISTERO DELLA SALUTE
Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.
Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.
Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.
Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)
Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.
Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.
Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.
Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.
E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
MINISTERO DELLA SALUTE
Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.
Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.
F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)
MINISTERO DELLA SALUTE
Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)
Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
SCHEDA N. 9
Alimentazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:
a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:
elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;
trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;
b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)
Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:
svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
MINISTERO DELLA SALUTE
In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:
l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;
l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;
l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;
la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.
SCHEDA N. 10
Ordinamento sportivo
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.
legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.
Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:
proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;
cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;
cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018
coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
SCHEDA N. 11
Protezione civile
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:
detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;
determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;
dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;
formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.
MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)
In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:
a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;
in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.
AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.
PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:
assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;
promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.
SCHEDA N. 12
Governo del territorio
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;
edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);
programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).
URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.
Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).
Autorizzazione di prove sui materiali.
Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
MINISTERO DELLA SALUTE
Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
MINISTERO DELLA CULTURA
Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.
In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.
ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.
Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).
SCHEDA N. 13
Porti e aeroporti civili
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:
supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.
Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:
programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:
indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;
affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;
coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.
ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:
regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;
razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;
istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.
SCHEDA N. 14
Grandi reti di trasporto e di navigazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:
pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;
rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
dismissione delle linee ferroviarie;
vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:
svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,
adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;
propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.
AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:
quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;
proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:
provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.
SCHEDA N. 15
Ordinamento della comunicazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:
elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;
predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;
rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;
determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;
definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;
riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;
vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
L'Agenzia:
svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;
stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:
la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.
SCHEDA N. 16
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
SCHEDA N. 17
Previdenza complementare e integrativa
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:
vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:
- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
SCHEDA N. 18
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,
raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:
controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;
svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni
coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;
monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.
SCHEDA N. 19
Valorizzazione beni culturali e ambientali
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Principali fonti normative statali di riferimento
D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA CULTURA
esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,
adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;
predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;
promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:
Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:
cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;
assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;
verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);
assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;
promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;
esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:
esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:
svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;
svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,
al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;
esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;
promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:
a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO
Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e
svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.
CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE
Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).
SCHEDE NN. 20 E 21
Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
STATO
Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:
ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari:
mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
BANCA D'ITALIA
Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:
VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:
nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.
VIGILANZA REGOLAMENTARE
Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
l'adeguatezza patrimoniale;
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.
Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:
convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.
VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.
MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:
può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:
la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.
SCHEDA N. 22
Organizzazione della giustizia di pace
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:
alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;
alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.
Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:
soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;
previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.
SCHEDA N. 23
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DANNO AMBIENTALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.
B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):
la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;
la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;
la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);
il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;
cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);
adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;
nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);
adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;
effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.
C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)
La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:
senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;
con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.
D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)
A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.
E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):
considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.
F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:
la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.
In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE
La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)
Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:
monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;
supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;
attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;
adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;
provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)
Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.
H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:
al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;
determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:
individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;
è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;
predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;
può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;
dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)
Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.
In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:
adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;
qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;
può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.
L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO
Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:
i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.
In particolare:
la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;
il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»
2.39 (testo 2) [id. a 2.40 (testo 2), 2.46 (testo 2)]
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».
2.39
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».
2.40 (testo 2) [id. a 2.39 (testo 2), 2.46 (testo 2)]
Accolto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».
2.40
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».
2.41
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»
2.42
Valente, Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi di servizio ad essi correlati.».
2.43
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».
2.44
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».
2.45
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al presente comma è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.».
2.46 (testo 2) [id. a 2.39 (testo 2), 2.40 (testo 2)]
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».
2.46
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa i competenti organi parlamentari dell'atto di iniziativa. I competenti organi parlamentari esprimono atti di indirizzo vincolanti per il negoziato, secondo i rispettivi regolamenti.».
2.47
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto è contestualmente trasmesso alle Camere.»
2.48
Giorgis, Martella, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.
2-bis. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la
valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente."
Conseguentemente,
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";
b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";
c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";
d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».
2.49
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».
2.50
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».
2.51
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».
2.52
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»
2.53
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».
2.54
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.».
2.55
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.».
2.56
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.».
2.57
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.».
2.58
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.».
2.59
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.».
2.60
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.».
2.61
Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».
2.62 (id. a 2.63)
Accolto
Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», con la seguente: «concernere»
2.63 (id. a 2.62)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», con la seguente: «concernere».
2.64
Balboni, De Priamo, Lisei, Mennuni, Gelmini
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «una o più materie o ambiti di materie», con le seguenti: «le materie sorrette da un concreto e specifico interesse locale».
2.65
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «materie», inserire le seguenti: «, nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale».
2.66
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "materie" inserire le seguenti: ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".
2.67 (testo 2) [id. a 2.73 (testo 2)]
Accolto
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».
2.67
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione di motivate e documentate esigenze regionali».
2.68
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».
2.69
Paita, Gelmini, Sbrollini, Lombardo, Fregolent, Scalfarotto, Enrico Borghi
Respinto
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis ».
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;
c) al comma 5, dopo le parole «valutato il parere della Conferenza unificata» inserire le seguenti «e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-bis,».
2.70
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»
2.71
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».
2.72
Dichiarato inammissibile
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e l'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.».
2.73 (testo 2) [id. a 2.67 (testo 2)]
De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni, Balboni, Gelmini
Accolto
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».
2.73
De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, limita l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa, ovvero dispone uno o più negoziati successivi aventi ciascuno a oggetto alcune materie o ambiti di materie. In tale ultimo caso, ciascun negoziato segue il procedimento di approvazione di cui ai successivi commi ed è avviato entro 60 giorni dalla deliberazione di cui al comma 8.».
2.74
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.».
2.75
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.».
2.76
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e decisionale. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2.77
Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».
2.78
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».
2.79
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».
2.80
Basso, Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla Regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla Regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti», con le seguenti: «verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo»;
c) al comma 5, le parole: «degli atti di indirizzo», sono sostituiti dalle seguenti: «delle indicazioni delle Camere».
2.81
Ritirato
Al comma 3, dopo le parole: «legge 31 dicembre 2009, n. 196,» aggiungere le seguenti: «nonché di una relazione della Corte dei conti sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie attese del trasferimento delle funzioni, e di una relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione».
2.82
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», inserire le seguenti: «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».
2.83
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «approvato», con la seguente: «esaminato»;
b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».
2.84
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», inserire le seguenti: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge.»
Conseguentemente,
all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».
Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.
«ALLEGATO A
Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.
INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)
SCHEDA N. 1
Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);
trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);
eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);
nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);
proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);
ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);
esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);
nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);
esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);
cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);
partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);
attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);
funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);
copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);
coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).
formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)
SCHEDA N. 2
Commercio con l'estero
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:
contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)
L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:
coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)
L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).
SCHEDA N. 3
Tutela e sicurezza del lavoro
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
Al MLPS spettano anche:
il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;
le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);
le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)
Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:
esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:
esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.
COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)
Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
SCHEDE NN. 4 E 5
istruzione e norme generali sull'istruzione
A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:
i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;
le funzioni di valutazione del sistema scolastico;
le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;
i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:
la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;
la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:
l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.
B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)
I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:
vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.
C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:
l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:
aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:
dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;
del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.
D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:
accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;
adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:
riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.
E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;
adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;
a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
F. EDILIZIA SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:
prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012
definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;
verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013
autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.
G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
SCHEDA N. 6
Professioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:
professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).
Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);
stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);
vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);
riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);
vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:
agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)
Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)
MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);
determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);
definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);
vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);
vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.
SCHEDA N. 7
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)
Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:
l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;
l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;
l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:
ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;
coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)
Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.
SCHEDA N. 8
Tutela della salute
a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)
GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)
Elaborazione del Piano sanitario nazionale.
MINISTERO DELLA SALUTE
Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.
Vigila sul rispetto dei LEA.
Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.
Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.
Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)
Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)
MINISTERO DELLA SALUTE
Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.
Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.
Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.
Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.
Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.
Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)
Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.
Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.
C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
MINISTERO DELLA SALUTE
Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
Monitora e vigila sugli accordi di programma.
Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.
Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.
D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.
MINISTERO DELLA SALUTE
Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.
Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.
Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.
Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)
Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.
Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.
Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.
Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.
E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
MINISTERO DELLA SALUTE
Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.
Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.
F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)
MINISTERO DELLA SALUTE
Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)
Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
SCHEDA N. 9
Alimentazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:
a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:
elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;
trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;
b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)
Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:
svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
MINISTERO DELLA SALUTE
In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:
l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;
l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;
l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;
la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.
SCHEDA N. 10
Ordinamento sportivo
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.
legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.
Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:
proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;
cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;
cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018
coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
SCHEDA N. 11
Protezione civile
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:
detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;
determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;
dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;
formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.
MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)
In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:
a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;
in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.
AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.
PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:
assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;
promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.
SCHEDA N. 12
Governo del territorio
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;
edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);
programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).
URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.
Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).
Autorizzazione di prove sui materiali.
Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
MINISTERO DELLA SALUTE
Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
MINISTERO DELLA CULTURA
Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.
In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.
ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.
Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).
SCHEDA N. 13
Porti e aeroporti civili
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:
supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.
Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:
programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:
indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;
affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;
coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.
ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:
regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;
razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;
istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.
SCHEDA N. 14
Grandi reti di trasporto e di navigazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:
pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;
rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
dismissione delle linee ferroviarie;
vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:
svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,
adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;
propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.
AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:
quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;
proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:
provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.
SCHEDA N. 15
Ordinamento della comunicazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:
elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;
predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;
rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;
determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;
definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;
riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;
vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
L'Agenzia:
svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;
stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:
la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.
SCHEDA N. 16
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
SCHEDA N. 17
Previdenza complementare e integrativa
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:
vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:
- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
SCHEDA N. 18
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,
raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:
controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;
svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni
coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;
monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.
SCHEDA N. 19
Valorizzazione beni culturali e ambientali
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Principali fonti normative statali di riferimento
D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA CULTURA
esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,
adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;
predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;
promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:
Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:
cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;
assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;
verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);
assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;
promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;
esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:
esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:
svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;
svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,
al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;
esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;
promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:
a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO
Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e
svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.
CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE
Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).
SCHEDE NN. 20 E 21
Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
STATO
Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:
ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari:
mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
BANCA D'ITALIA
Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:
VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:
nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.
VIGILANZA REGOLAMENTARE
Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
l'adeguatezza patrimoniale;
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.
Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:
convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.
VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.
MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:
può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:
la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.
SCHEDA N. 22
Organizzazione della giustizia di pace
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:
alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;
alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.
Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:
soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;
previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.
SCHEDA N. 23
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DANNO AMBIENTALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.
B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):
la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;
la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;
la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);
il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;
cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);
adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;
nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);
adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;
effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.
C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)
La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:
senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;
con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.
D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)
A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.
E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):
considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.
F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:
la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.
In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE
La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)
Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:
monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;
supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;
attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;
adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;
provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)
Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.
H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:
al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;
determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:
individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;
è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;
predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;
può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;
dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)
Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.
In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:
adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;
qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;
può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.
L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO
Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:
i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.
In particolare:
la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;
il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»
2.85
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».
2.86
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».
2.87
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».
2.88
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».
2.89
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" con le seguenti: "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".
2.90
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».
2.91
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Decaduto
Al comma 4, sostituire le parole da: «lo schema di intesa preliminare», fino alla fine del comma con le seguenti: «lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti vincolanti deliberazioni parlamentari dell'Assemblea di ciascuna Camera, da assumere entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni parlamentari sono trasmesse al Governo e alla regione interessata, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.».
2.92
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare», inserire le seguenti: «, recepito in un disegno di legge di iniziativa governativa,»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «lo schema di intesa preliminare», sono sostituite dalle seguenti: «il disegno di legge di iniziativa governativa»;
c) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, che si esprimono con atti di indirizzo,», a: «dello schema di intesa preliminare»;
d) al comma 5, sopprimere il primo periodo;
e) al comma 5, secondo periodo sostituire le parole: «Lo schema di intesa definitivo», con le seguenti: «L'intesa recepita nel disegno di legge di iniziativa governativa approvato dalle Camere»;
f) al comma 5, sopprimere il terzo periodo;
g) al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «Con lo schema di intesa definitivo,»;
h) al comma 6, dopo le parole: «delibera un», inserire le seguenti: «secondo».
2.93
Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», inserire le seguenti: «e alle altre Regioni», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».
2.94 (testo 2) [id. a 2.111 (testo 2), 2.112 (testo 2)]
Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Accolto
All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».
2) al secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».
2.94
Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni»;
b) al secondo periodo:
1) sopprimere le seguenti parole: «e comunque decorso il relativo termine»;
2) sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».
2.95
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.», con le seguenti: «, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.».
2.96
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».
2.97
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».
2.98
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», inserire le seguenti: «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».
2.99
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.», con le seguenti: «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4», con le seguenti: «sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».
2.100
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», inserire le seguenti: «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».
2.101
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», a: «preliminare», con le seguenti: «con potere emendativo».
2.102
Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «con potere emendativo».
2.103
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», inserire le seguenti: «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».
2.104
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», con le seguenti: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».
Conseguentemente:
a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»
b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-bis, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-bis predispone lo schema di intesa definitivo.».
2.105
De Priamo, Balboni, Lisei, Spinelli, Matera, Mennuni
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo approvano».
Conseguentemente:
a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere le parole: «e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4»;
2) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso» con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione. Lo schema di intesa approvato dalle Camere in identico testo è trasmesso come schema di intesa definitivo»;
b) al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» con le seguenti: «per l'esame e l'approvazione».
2.106 (testo 2)
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e votano».
2.106
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano».
2.107
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», con le seguenti: «con potere emendativo».
2.108
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», inserire la seguente: «vincolanti»;
b) Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;
c) Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», aggiungere le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».
2.109
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», inserire la seguente: «vincolanti»;
b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;
c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».
2.110
Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», aggiungere la seguente: «vincolanti».
2.111 (testo 2) [id. a 2.94 (testo 2), 2.112 (testo 2)]
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».
2) al secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».
2.111
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,».
2.112 (testo 2) [id. a 2.94 (testo 2), 2.111 (testo 2)]
Accolto
All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».
2) al secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».
2.112
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare».
2.113
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Assorbito
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».
2.114
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirro
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», con la seguente: «assegnazione».
2.115
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».
2.116
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».
2.117
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».
2.118 (testo 2) [id. a 2.127, 2.126 (testo 2), 2.128 (testo 2)]
Accolto
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».
2.118
Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi:
«Gli organi parlamentari, ai fini delle deliberazioni di propria competenza, possono chiedere che sullo schema d'intesa siano presentate osservazioni da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, della Corte dei conti, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di altri soggetti e istituzioni competenti in materia. In tali casi, il termine per l'espressione del parere è prorogato di 20 giorni. Qualora il Governo non si conformi alle osservazioni e condizioni formulate dagli organi parlamentari, fornisce adeguata motivazione delle relative ragioni».
2.119
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Ritirato
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».
2.120
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».
2.121
Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di sessanta giorni».
2.122
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta.»
2.123
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predispone», inserire le seguenti: «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».
2.124
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;
b) dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», aggiugere, in fine, le seguenti: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies della presente legge».
Conseguentemente,
all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».
Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.
«ALLEGATO A
Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.
INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)
SCHEDA N. 1
Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);
trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);
eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);
nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);
proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);
ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);
esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);
nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);
esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);
cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);
partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);
attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);
funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);
copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);
coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).
formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)
SCHEDA N. 2
Commercio con l'estero
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:
contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)
L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:
coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)
L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).
SCHEDA N. 3
Tutela e sicurezza del lavoro
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
Al MLPS spettano anche:
il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;
le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);
le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)
Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:
esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:
esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.
COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)
Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
SCHEDE NN. 4 E 5
istruzione e norme generali sull'istruzione
A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:
i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;
le funzioni di valutazione del sistema scolastico;
le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;
i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:
la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;
la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:
l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.
B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)
I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:
vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.
C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:
l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:
aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:
dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;
del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.
D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:
accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;
adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:
riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.
E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;
adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;
a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
F. EDILIZIA SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:
prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012
definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;
verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013
autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.
G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
SCHEDA N. 6
Professioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:
professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).
Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);
stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);
vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);
riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);
vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:
agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)
Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)
MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);
determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);
definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);
vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);
vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.
SCHEDA N. 7
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)
Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:
l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;
l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;
l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:
ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;
coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)
Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.
SCHEDA N. 8
Tutela della salute
a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)
GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)
Elaborazione del Piano sanitario nazionale.
MINISTERO DELLA SALUTE
Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.
Vigila sul rispetto dei LEA.
Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.
Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.
Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)
Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)
MINISTERO DELLA SALUTE
Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.
Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.
Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.
Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.
Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.
Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)
Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.
Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.
C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
MINISTERO DELLA SALUTE
Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
Monitora e vigila sugli accordi di programma.
Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.
Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.
D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.
MINISTERO DELLA SALUTE
Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.
Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.
Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.
Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)
Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.
Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.
Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.
Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.
E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
MINISTERO DELLA SALUTE
Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.
Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.
F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)
MINISTERO DELLA SALUTE
Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)
Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
SCHEDA N. 9
Alimentazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:
a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:
elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;
trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;
b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)
Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:
svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
MINISTERO DELLA SALUTE
In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:
l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;
l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;
l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;
la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.
SCHEDA N. 10
Ordinamento sportivo
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.
legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.
Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:
proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;
cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;
cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018
coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
SCHEDA N. 11
Protezione civile
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:
detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;
determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;
dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;
formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.
MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)
In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:
a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;
in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.
AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.
PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:
assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;
promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.
SCHEDA N. 12
Governo del territorio
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;
edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);
programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).
URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.
Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).
Autorizzazione di prove sui materiali.
Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
MINISTERO DELLA SALUTE
Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
MINISTERO DELLA CULTURA
Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.
In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.
ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.
Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).
SCHEDA N. 13
Porti e aeroporti civili
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:
supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.
Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:
programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:
indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;
affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;
coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.
ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:
regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;
razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;
istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.
SCHEDA N. 14
Grandi reti di trasporto e di navigazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:
pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;
rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
dismissione delle linee ferroviarie;
vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:
svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,
adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;
propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.
AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:
quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;
proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:
provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.
SCHEDA N. 15
Ordinamento della comunicazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:
elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;
predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;
rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;
determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;
definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;
riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;
vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
L'Agenzia:
svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;
stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:
la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.
SCHEDA N. 16
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
SCHEDA N. 17
Previdenza complementare e integrativa
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:
vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:
- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
SCHEDA N. 18
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,
raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:
controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;
svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni
coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;
monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.
SCHEDA N. 19
Valorizzazione beni culturali e ambientali
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Principali fonti normative statali di riferimento
D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA CULTURA
esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,
adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;
predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;
promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:
Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:
cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;
assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;
verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);
assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;
promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;
esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:
esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:
svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;
svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,
al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;
esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;
promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:
a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO
Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e
svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.
CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE
Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).
SCHEDE NN. 20 E 21
Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
STATO
Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:
ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari:
mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
BANCA D'ITALIA
Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:
VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:
nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.
VIGILANZA REGOLAMENTARE
Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
l'adeguatezza patrimoniale;
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.
Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:
convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.
VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.
MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:
può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:
la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.
SCHEDA N. 22
Organizzazione della giustizia di pace
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:
alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;
alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.
Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:
soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;
previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.
SCHEDA N. 23
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DANNO AMBIENTALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.
B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):
la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;
la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;
la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);
il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;
cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);
adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;
nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);
adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;
effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.
C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)
La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:
senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;
con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.
D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)
A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.
E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):
considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.
F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:
la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.
In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE
La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)
Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:
monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;
supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;
attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;
adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;
provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)
Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.
H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:
al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;
determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:
individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;
è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;
predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;
può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;
dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)
Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.
In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:
adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;
qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;
può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.
L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO
Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:
i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.
In particolare:
la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;
il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.».
2.125
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».
2.126 (testo 2) [id. a 2.118 (testo 2), 2.127, 2.128 (testo 2)]
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Accolto
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».
2.126
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ove necessario», inserire le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali - politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».
2.127 [id. a 2.118 (testo 2), 2.126 (testo 2), 2.128 (testo 2)]
Lisei, Pirovano, Occhiuto, Borghese, De Priamo, Spinelli, Ternullo, Spelgatti
Accolto
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».
2.128 (testo 2) [id. a 2.118 (testo 2), 2.127, 2.126 (testo 2)]
Accolto
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».
2.128
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia le motivazioni politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».
2.129
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».
2.130
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.».
2.131
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo»;
2.132
Parrini, Camusso, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».
2.133
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «definitivo», inserire le seguenti: «, unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,».
2.134
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «locali», inserire le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2.135
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».
2.136
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «ministri», inserire le seguenti: «dove risulta approvato se consegue l'unanimità.».
2.137
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Ritirato
Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».
2.138
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».
2.139
Paita, Scalfarotto, Fregolent, Enrico Borghi, Sbrollini
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa, che vi è allegata», con le seguenti: «che recepisce l'intesa»;
b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,» e sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».
2.140
Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», con le seguenti: «avente ad oggetto l'intesa».
Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».
2.141
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», inserire le seguenti: «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».
2.142
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».
2.143
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2.144
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2.145
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», con le seguenti: «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».
2.146
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».
2.147
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».
2.148
Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».
2.149
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».
2.150
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.».
2.151
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».
2.152
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».
2.153
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».
2.154
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al disegno di legge sono allegate l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.».
3.1
Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.2
Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.3
Balboni, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni
Dichiarato inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di funzionamento, dell'entità e del riparto del fondo perequativo tra le regioni, in attuazione dell'art. 116, 3° comma, Cost., e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) istituzione del fondo perequativo tra le Regioni ordinarie, in maniera da consentire la perequazione per quelle Regioni, incapaci a sostenere con il proprio gettito fiscale l'erogazione dei LEP di propria competenza;
b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;
c) tener conto della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, calcolato nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in collaborazione con le regioni, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;
d) il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo stato di avanzamento del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e presenta un rendiconto sul finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare tale trasferimento, affinché ciascuna regione trattenga il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e riversi eventuali avanzi di amministrazione nel fondo perequativo di cui alla lettera a) del presente comma.».
3.4
Meloni, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,».
3.5 (testo 2)/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», anteporre al comma 1 il seguente:
«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»
3.5 (testo 2)/2
Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3.5 (testo 2)/3
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3.5 (testo 2)/4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, dopo le parole: «devono essere garantiti» inserire le seguenti parole: «in modo uniforme».
3.5 (testo 2)/5
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «(di seguito LEP)» aggiungere le seguenti: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli»;
b) al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» alle parole: «legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;
c) sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;
d) al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».
3.5 (testo 2)/6
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».
3.5 (testo 2)/7
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».
Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.
3.5 (testo 2)/8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».
3.5 (testo 2)/9
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».
3.5 (testo 2)/10
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;
2) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
3) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;
4) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;
5) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;
6) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.
1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;
b) sopprimere il comma 10.
3.5 (testo 2)/11
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»
3.5 (testo 2)/12
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».
3.5 (testo 2)/13
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».
3.5 (testo 2)/14
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Martella
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».
3.5 (testo 2)/15
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».
3.5 (testo 2)/16
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «finanziari» inserire le seguenti: «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».
3.5 (testo 2)/17
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti: «entro novanta giorni, con parere vincolante».
3.5 (testo 2)/18
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
3.5 (testo 2)/19
Accolto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trenta» con «quarantacinque» e «dieci» con «venti».
3.5 (testo 2)/20
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».
3.5 (testo 2)/21
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Martella
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti: «con parere vincolante».
3.5 (testo 2)/22
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al presente articolo».
3.5 (testo 2)/23
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».
3.5 (testo 2)/24
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».
3.5 (testo 2)/25
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».
3.5 (testo 2)/26
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»
3.5 (testo 2)/28
Precluso
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «con legge» con le seguenti: «con i decreti legislativi di cui al comma 1».
3.5 (testo 2)/29
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in modo uniforme».
3.5 (testo 2)/30
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».
3.5 (testo 2)/31
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».
3.5 (testo 2)/32
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Martella
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».
3.5 (testo 2)/33
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».
3.5 (testo 2)/34
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».
3.5 (testo 2)/35
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti».
3.5 (testo 2)/36
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».
Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».
3.5 (testo 2)/37
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 6, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».
3.5 (testo 2)/38
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».
3.5 (testo 2)/39
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».
3.5 (testo 2)/40
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».
3.5 (testo 2)/41
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta» e la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».
3.5 (testo 2)/42
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» inserire la seguente: «vincolante».
3.5 (testo 2)/43
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».
3.5 (testo 2)/44
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».
3.5 (testo 2)/45
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» con le seguenti: «entro novanta giorni».
3.5 (testo 2)/46
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
3.5 (testo 2)/47
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».
3.5 (testo 2)/48
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».
3.5 (testo 2)/49
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali».
3.5 (testo 2)/50
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».
3.5 (testo 2)/51
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 9 e 10.
3.5 (testo 2)/52
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 9.
3.5 (testo 2)/53
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 10.
3.5 (testo 2)/54
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 11, con il seguente:
«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4
(Trasferimento delle funzioni)
1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.
2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».
3.5 (testo 2)/55
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le seguenti: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».
3.5 (testo 2)/56
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-quinquies.
11-quinquies. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».
3.5 (testo 2)/57
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».
3.5 (testo 2)/58
Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Martella
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».
3.5 (testo 2)/59
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
(Legge sui LEP in materia di Istruzione)
1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».
3.5 (testo 2)/1000
I Relatori
Accolto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «I LEP sono aggiornati periodicamente» con le seguenti: «I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»;
b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
3.5 (testo 2)
Balboni, De Priamo, Lisei, Mennuni, Gelmini, Spinelli
Accolto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.
7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».
3.5
Balboni, De Priamo, Lisei, Mennuni, Gelmini
Dichiarato inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Con legge delle Camere possono altresì essere indicate le materie o ambiti di materie che risultano non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.».
3.5 (testo2)/27
Occhiuto, Gelmini, Lisei, Borghese, Pirovano
Accolto
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:
- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»
3.6
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».
3.7
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.».
3.8
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard.
2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».
3.9
Aloisio, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti», inserire le seguenti : «e finanziati».
3.10
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale (LEP)» inserire le seguenti: «dallo Stato o dalle Regioni e dagli enti locali interessati»;
b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Citta` metropolitane e Regioni, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».
3.11
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».
3.12
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard sono» inserire la seguente: «previamente»;
b) al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».
3.13
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard sono» inserire la seguente: «previamente».
3.14
Parrini, Valente, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alle seguenti: «o negli ambiti di materie indicati».
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La legge di cui al comma 1 definisce altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».
3.15
Giorgis, Parrini, Camusso, Meloni, Valente, Martella, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».
Conseguentemente,
a) sopprimere il comma 2;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».
3.16
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati».
3.17
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» a: «indicati con legge» con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».
Conseguentemente
a) sopprimere il comma 2 ;
b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.
3.18
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono approvati con legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione».
3.19
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono approvati con legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione».
3.20
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «sono determinati» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni,».
3.21
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine del comma con le seguenti: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3.22
Giorgis, Parrini, Camusso, Meloni, Valente, Martella, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti fino alla fine del comma con le seguenti: «con legge o con decreto legislativo in attuazione di una legge delega contenente specifiche indicazioni in ordine al reperimento delle risorse necessarie.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3.23
Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.» con le seguenti: «con legge.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3.24
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, implementazione, monitoraggio e valutazione».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3.25
Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» con le seguenti: «con una legge ordinaria,».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3.26
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le parole: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».
3.27
Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «con legge».
3.28
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «indicati con legge» aggiungere le seguenti: «e con la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;
b) sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;
c) sopprimere il comma 3.
3.29
Meloni, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».
3.30
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta della Cabina di regia secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 793, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più decreti legislativi, attraverso cui sono individuati, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 794, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) chiara distinzione fra le materie che implicano livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materia che non li implicano; 2) valorizzazione dei principi di garanzia dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali, della promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona. Lo schema di decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo».
Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo» inserire le seguenti: «l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni nonché dopo».
3.31
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».
3.32
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1 bis) Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati i LEP in materia di istruzione sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento».
3.33
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
« 1 bis) Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.34
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1- bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».
3.35
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ».
Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, ».
3.36
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni,».
3.37
Meloni, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle Commissioni parlamentari competenti e del parere anch'esso vincolante della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».
3.38
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «in conformità a quanto previsto dal parere».
3.39
Giorgis, Martella, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».
3.40
Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il parere» inserire le seguenti :«è vincolante ed» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di quest'ultime» con le seguenti: «e recepito il parere delle Camere».
3.41
Borghese, Lisei, Pirovano, Occhiuto, Spelgatti, Ternullo, De Priamo, Spinelli
Precluso
Al comma 2, nel secondo e terzo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».
3.42
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, periodi secondo e terzo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
3.43
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime,».
3.44
Pirovano, Occhiuto, Borghese, Lisei, Spelgatti, Ternullo, De Priamo, Spinelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. I costi e fabbisogni standard determinati ai sensi del comma 1 sono aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
2-quater. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 2-ter, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
2-quinquies. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.».
3.45
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Sopprimere il comma 3.
3.46
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.»
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
(Trasferimento delle funzioni)
1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.
2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».
3.47
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le parole: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».
3.48
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».
3.49
Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».
3.50
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La determinazione finale dei Lep, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei Lep stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».
3.51
Aloisio, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».
3.100
I Relatori
Precluso
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»
3.0.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Delega sull'individuazione dei LEP in materia di Istruzione)
- Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»,
4.1
Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sopprimere l'articolo.
4.2
Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Sopprimere l'articolo.
4.3
Paita, Gelmini, Fregolent, Sbrollini, Scalfarotto, Enrico Borghi
Decaduto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» con le seguenti: «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa».
4.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge, e»;
b) al comma 2, sostituire le parole. «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese», con le seguenti: «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge,».
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".
Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.
"ALLEGATO A
Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.
INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)
SCHEDA N. 1
Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);
trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);
eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);
nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);
proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);
informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);
ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);
esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);
nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);
esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);
cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);
partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);
attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);
funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);
copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);
coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).
formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)
SCHEDA N. 2
Commercio con l'estero
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:
contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)
L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:
coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)
L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).
SCHEDA N. 3
Tutela e sicurezza del lavoro
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
Al MLPS spettano anche:
il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;
le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);
le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)
Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:
esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:
esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.
COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)
Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
SCHEDE NN. 4 E 5
istruzione e norme generali sull'istruzione
A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:
i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;
le funzioni di valutazione del sistema scolastico;
le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;
i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:
la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;
la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:
l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.
B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)
I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:
vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.
C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:
l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:
aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:
dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;
del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.
D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:
accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;
adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:
riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.
E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;
adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;
a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
F. EDILIZIA SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:
prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012
definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;
verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013
autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.
G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
SCHEDA N. 6
Professioni
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:
professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).
Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);
stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);
vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);
riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);
vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:
agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)
Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)
MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);
determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);
definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);
vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);
vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.
SCHEDA N. 7
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)
Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:
l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;
l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;
l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:
ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;
coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)
Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.
SCHEDA N. 8
Tutela della salute
a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)
GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)
Elaborazione del Piano sanitario nazionale.
MINISTERO DELLA SALUTE
Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.
Vigila sul rispetto dei LEA.
Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.
Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.
Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)
Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)
MINISTERO DELLA SALUTE
Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.
Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.
Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.
Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.
Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.
Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)
Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.
Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.
C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
MINISTERO DELLA SALUTE
Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
Monitora e vigila sugli accordi di programma.
Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.
Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.
D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.
MINISTERO DELLA SALUTE
Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.
Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.
Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.
Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)
Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.
Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.
Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.
Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.
E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
MINISTERO DELLA SALUTE
Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.
Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.
F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)
MINISTERO DELLA SALUTE
Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)
Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
SCHEDA N. 9
Alimentazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:
a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:
elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;
trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;
b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)
Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:
svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
MINISTERO DELLA SALUTE
In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:
l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;
l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;
l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;
la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.
SCHEDA N. 10
Ordinamento sportivo
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.
legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.
Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:
proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;
cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;
cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018
coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
SCHEDA N. 11
Protezione civile
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:
detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;
determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;
dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;
formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.
MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)
In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:
a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;
in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.
AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.
PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:
assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;
promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.
SCHEDA N. 12
Governo del territorio
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;
edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);
programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).
URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.
Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).
Autorizzazione di prove sui materiali.
Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
MINISTERO DELLA SALUTE
Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
MINISTERO DELLA CULTURA
Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.
In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.
ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.
Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).
SCHEDA N. 13
Porti e aeroporti civili
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:
supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.
Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:
programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:
indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;
affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;
coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.
ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:
regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;
razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;
istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.
SCHEDA N. 14
Grandi reti di trasporto e di navigazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:
pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;
rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
dismissione delle linee ferroviarie;
vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:
svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,
adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;
propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.
AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:
quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;
proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:
provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.
SCHEDA N. 15
Ordinamento della comunicazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)
Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:
elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;
predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;
rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;
determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;
definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;
riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;
vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
L'Agenzia:
svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;
stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:
la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.
SCHEDA N. 16
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
SCHEDA N. 17
Previdenza complementare e integrativa
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:
vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:
- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
SCHEDA N. 18
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,
raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:
controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;
svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni
coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;
monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.
SCHEDA N. 19
Valorizzazione beni culturali e ambientali
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Principali fonti normative statali di riferimento
D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA CULTURA
esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,
adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;
predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;
promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:
Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:
cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;
assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;
verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);
assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;
promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;
esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:
esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:
svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;
svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,
al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;
esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:
svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;
promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:
a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO
Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e
svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.
CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE
Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).
SCHEDE NN. 20 E 21
Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
STATO
Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:
ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari:
mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
BANCA D'ITALIA
Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:
VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:
nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.
VIGILANZA REGOLAMENTARE
Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
l'adeguatezza patrimoniale;
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.
Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:
convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.
VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.
MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:
può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:
la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.
SCHEDA N. 22
Organizzazione della giustizia di pace
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:
alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;
alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.
Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:
soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;
previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.
SCHEDA N. 23
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
A. DANNO AMBIENTALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;
in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.
B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):
la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;
la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;
la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);
il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:
rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;
cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);
adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;
nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);
adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;
effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.
C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)
La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:
senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;
con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.
D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)
A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.
E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):
considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.
F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:
la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.
In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE
La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)
Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:
monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;
supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;
attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;
adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;
provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)
Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.
H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:
al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;
determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:
individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;
è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;
predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;
può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;
dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)
Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.
In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:
adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;
qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;
può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.
L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO
Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:
i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.
In particolare:
la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;
il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."
4.5
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» inserire le seguenti: «e la piena e effettiva attuazione».
4.6
Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» inserire le seguenti: «e l'attuazione».
4.7
Aloisio, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», inserire le seguenti: «e finanziamento».
4.8
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» inserire le seguenti: «ed effettiva realizzazione».
4.9
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio»;
b) sopprimere il comma 2.
4.10
Valente, Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.11
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».
4.12
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».
4.13
Valente, Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al loro corrispondente trasferimento».
4.14 (testo 2)
De Priamo, Lisei, Balboni, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni
Accolto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «fabbisogni standard», aggiungere le seguenti: «nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio»;
b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni».
4.14
De Priamo, Lisei, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni, Balboni
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In quest'ultimo caso con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle regioni, sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni.».
4.15
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Sopprimere il comma 2.
4.16
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono contestualmente per ciascuna Regione richiedente, in conformità ai princìpi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze.
2-bis. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare: a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto; b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola Regione destinataria del finanziamento; c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola Regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.».
4.17
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» inserire le seguenti: «a partire da centottanta giorni».
4.18
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «dalla entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. c), della legge n. 197 del 2022».
4.19
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, dopo la parola: «legge» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».
4.20
Musolino, Durnwalder, Scalfarotto
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In ogni caso, il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».
4.21
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».
4.22
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».
4.23
Basso, Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, De Cristofaro, Scalfarotto
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».
4.24
D'Elia, Giorgis, Parrini, Crisanti, Meloni, Rando, Valente, Verducci, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».
4.25
Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».
4.26
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.».
4.27
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale».
4.28
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».
5.1
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sopprimere l'articolo.
5.2
Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Sopprimere l'articolo.
5.3
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali. Al funzionamento della commissione di cui al precedente periodo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.».
5.4
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.
5.5
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.».
5.6 (testo 2) [id. a 5.7 (testo 2)]
Accolto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le risorse» fino a: «sono determinate da» con le seguenti: «L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di».
5.6
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie» con le seguenti: «umane e strumentali»;
b) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'intesa definisce altresì le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni attribuite».
5.7 (testo 2) [id. a 5.6 (testo 2)]
Pirovano, Lisei, Occhiuto, Borghese, Spelgatti, De Priamo, Spinelli, Ternullo
Accolto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le risorse» fino a: «sono determinate da» con le seguenti: «L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di».
5.7
Pirovano, Lisei, Occhiuto, Borghese, Spelgatti, De Priamo, Spinelli, Ternullo
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono determinate da», con le seguenti: «sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su proposta di una».
5.8
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.
5.9
Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da. «una Commissione» fino alla fine del comma con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola «paritetica», ovunque ricorra.
5.10
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «da una Commissione paritetica» a: «i corrispondenti rappresentati regionali» con le seguenti: «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.
5.11
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione paritetica» a: «i corrispondenti rappresentanti regionali» con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.
5.12
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» con le seguenti: «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».
5.13
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2» con le seguenti: «da una legge ordinaria approvata dal Parlamento»;
b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
c) sopprimere il comma 2.
5.14
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» con le seguenti: «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali».
5.15
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».
5.16
Parrini, Valente, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».
5.17
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» con le seguenti: «per ciascuna Regione».
5.18
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti»;
b) sopprimere il comma 2.
5.19
Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».
5.20 (id. a 5.21, 5.22, 5.23)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Accolto
Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».
5.21 (id. a 5.20, 5.22, 5.23)
Accolto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI.»
5.22 (id. a 5.20, 5.21, 5.23)
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».
5.23 (id. a 5.20, 5.21, 5.22)
Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin
Accolto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI.».
5.24
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».
5.25
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».
5.26
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».
5.27
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI.»
5.28
Occhiuto, Lisei, Borghese, Pirovano, Ternullo, Spelgatti, De Priamo, Spinelli
Accolto
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».
5.29
Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».
5.30
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».
5.31
Furlan, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Meloni, Mirabelli, Misiani, Nicita, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Commissione è integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».
5.32
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile limitatamente alle parole:"Conseguentemente sopprimere il comma 2", respinto per la parte restante
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5.33
Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile limitatamente alle parole:"Conseguentemente sopprimere il comma 2", respinto per la parte restante
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5.34
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.»;
b) sopprimere il comma 2.
5.35
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».
5.36
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».
5.37
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».
5.38
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della Regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della Regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla Regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della Regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della Regione.».
5.39
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Sopprimere il comma 2.
5.40
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sopprimere il comma 2.
5.41
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, dopo le parole: «territorio regionale» inserire le seguenti: «e tributi propri».
5.42
Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e»
5.43
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».
5.44
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 2, in fine, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».
5.45
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Lo Stato ridetermina annualmente le aliquote di compartecipazione, in modo da garantire il finanziamento integrale del fabbisogno standard nazionale e il riparto di questo tra tutte le Regioni, incluse quelle cui siano state concesse ulteriori condizioni di autonomia ai sensi della presente legge.».
5.46
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenersi una tantum, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della Regione interessata.».
5.100
I Relatori
Accolto
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai componenti delle Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
5.101
I Relatori
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre che di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, laddove prevedono, rispettivamente, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico».
6.1
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sopprimere l'articolo.
6.2
Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice
Respinto
Sopprimere l'articolo.
6.3
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera a), respinto per la parte restante
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) premettere il seguente:
«01. In attuazione degli articoli 5 e 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»;
b) sostituire le parole: «possono essere attribuite» con le seguenti: «sono attribuite, in attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione».
6.4 (testo 2) [id. a 6.5 (testo 2), 6.7 (testo 2), 6.8 (testo 2)]
Accolto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».
6.4
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;
b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.»
6.5 (testo 2) [id. a 6.4 (testo 2), 6.7 (testo 2), 6.8 (testo 2)]
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Accolto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».
6.5
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».
6.6
Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni»;
b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».
6.7 (testo 2) [id. a 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.8 (testo 2)]
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».
6.7
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».
6.8 (testo 2) [id. a 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.7 (testo 2)]
Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin
Accolto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».
6.8
Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».
6.9
Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».
6.10
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Assorbito
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».
6.11
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a Comuni, Province e città metropolitane della medesima Regione».
6.12
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Assorbito
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».
6.13
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Assorbito
Al comma 1, sopprimere le parole: «alla Regione» e le parole: «dalla medesima Regione».
6.14
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Assorbito
Al comma 1 sopprimere le parole: «alla Regione» e le parole: «dalla medesima Regione».
6.15
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Assorbito
Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono di regola».
6.16
Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere attribuite» con le seguenti: «sono attribuite».
6.17
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto del principio di leale collaborazione,» con le seguenti: «nel rispetto del principi di leale collaborazione, sussidierietà, differenziazione, adeguatezza».
6.18
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane avviene con legge regionale, adottata previa intesa con gli enti locali interessati.».
6.19
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».
6.20
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: «finanziarie» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».
.
6.21
Giorgis, Valente, Parrini, Martella, Meloni, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.».
6.22
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».
6.23
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».
7.1
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, De Cristofaro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
7.2
Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice, De Cristofaro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
7.3
Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».
7.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione» con le seguenti: «il disegno di legge»;
b) al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo;
c) sopprimere il comma 2;
d) al comma 3, sostituire le parole: «Ciascuna intesa» con le seguenti: «La legge»;
e) sopprimere il comma 5;
f) al comma 6, sopprimere le parole: «di approvazione di intese».
7.5
Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
7.6 (testo 2)
Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Accolto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Regione interessata, », inserire le seguenti: «anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti,».
7.6
Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato o della Regione interessata» con le seguenti: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «lo Stato o la Regione», con le seguenti: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere ».
7.7
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «interessata» inserire le seguenti: «o su deliberazione delle Camere».
7.8
Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» inserire le seguenti: «sospesa o».
7.9 [id. a 7.10 (testo 2)]
Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».
7.10 (testo 2) (id. a 7.9)
Paita, Gelmini, Fregolent, Lombardo, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto
Accolto
Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».
7.10
Paita, Gelmini, Fregolent, Lombardo, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con le seguenti: «prevede» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dell'efficacia dell'intesa può sempre essere deliberata nei casi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».
7.11
Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin
Accolto
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i casi», inserire le seguenti: «, i tempi».
7.12
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» inserire le seguenti: «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».
7.13
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Lo Stato assicura la verifica costante dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.».
7.14
Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme delle Camere, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.».
7.15 (testo 2) [id. a 7.17 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.25 (testo 2), 7.34 (testo 2)]
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».
7.15
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Con analoga maggioranza le Camere possono, su deliberazione conforme, votare la cessazione dell'intesa.».
7.16
Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Ferme restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n.131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.».
7.17 (testo 2) [id. a 7.15 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.25 (testo 2), 7.34 (testo 2)]
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».
7.17
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.».
7.18
Parrini, Giorgis, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.».
7.19 (testo 2) [id. a 7.15 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.25 (testo 2), 7.34 (testo 2)]
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».
7.19
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».
7.20
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sopprimere il comma 2.
7.21
Parrini, Giorgis, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».
7.22
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».
7.23
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «uguale»;
b) dopo la parola: «periodo», inserire le seguenti: «non superiore al primo».
7.24
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».
7.25 (testo 2) [id. a 7.15 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.34 (testo 2)]
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».
7.25
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Al comma 2, dopo la parola: «scadenza» inserire le seguenti: «, di ritenerla cessata con un termine inferiore oppure, salvo deliberazione motivata delle Camere, di farla cessare anticipatamente, anche limitatamente a singole funzioni trasferite, qualora l'interesse nazionale lo richieda».
7.26 (testo 2) [id. a 7.27 (testo 2), 7.29 (testo 2)]
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Accolto
Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».
7.26
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ciascuna intesa può individuare le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa.».
7.27 (testo 2) [id. a 7.26 (testo 2), 7.29 (testo 2)]
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Accolto
Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».
7.27
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Ciascuna intesa individua i casi in cui».
7.28
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Ritirato
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.».
7.29 (testo 2) [id. a 7.26 (testo 2), 7.27 (testo 2)]
Meloni, Giorgis, Parrini, Martella, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».
7.29
Meloni, Giorgis, Parrini, Martella, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto delle disposizioni di legge regionale.».
7.30
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina un Comitato di Monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa.
Agli oneri di tale Comitato provvede ciascuna Regione in proporzione al valore finanziario delle funzioni trasferite.».
7.31 (testo 2)
Occhiuto, Pirovano, Borghese, Lisei, Spelgatti, Ternullo, Spinelli, De Priamo
Accolto
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Monitoraggio)
1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.
2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.».
7.31
Occhiuto, Pirovano, Borghese, Lisei, Spelgatti, Ternullo, Spinelli, De Priamo
Sopprimere i commi 4 e 5.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Monitoraggio)
1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.
2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2.».
7.32
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».
7.33
Valente, Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».
7.34 (testo 2) [id. a 7.15 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.25 (testo 2)]
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».
7.34
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche periodiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento, in particolare, alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo Stato, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativamente alle materie LEP, può prevedere la cessazione dell'intesa.».
7.35
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».
7.36
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art. 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».
7.37
Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».
7.38
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle part sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art.120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».
7.39
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».
7.40
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» con le seguenti: «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».
7.41
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» con la seguente: «dispongono»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa relativa allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.».
7.42
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» con le seguenti: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,».
7.43
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «possono»;
b) sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «dispongono».
7.44
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».
7.45
Aloisio, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».
7.46
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».
7.47
Cataldi, Maiorino, Turco, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».
7.48
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».
7.49
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».
7.50
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, avvalendosi della Corte dei Conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»;
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le verifiche di cui al presente articolo sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.».
7.51
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari. La Conferenza unificata, entro trenta giorni, esprime parere sull'informativa. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica trasmette al Governo e alla Regione interessata una proposta di modifica dell'intesa, da adottarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».
7.52
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «bilancio», inserire le seguenti: «, nonché delle relative coperture finanziarie».
7.53
De Priamo, Lisei, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni
Ritirato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «alle Camere e»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle due Camere e a seguito della valutazione annuale della Commissione paritetica di cui al comma 5, il Parlamento avvia azioni di monitoraggio sull'andamento di una o più intese, all'esito delle quali può adottare un nuovo atto di indirizzo, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, al fine di stimolare il potere del Governo a richiedere la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, dell'intesa.».
7.54
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «al Parlamento e».
7.55
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Assorbito
Al comma 5, secondo capoverso, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «al Parlamento e».
7.56
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Assorbito
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce» inserire le seguenti: «al Parlamento e».
7.57
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Assorbito
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e alle Camere».
7.58
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e alla Commissione bicamerale per le questioni regionali».
7.59
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e all'Ufficio parlamentare di bilancio».
7.60
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'informativa di cui al periodo precedente è trasmessa altresì alla Commissione bicamerale per le questioni regionali che, entro sessanta giorni, esprime il proprio parere. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica formula al Governo e alla Regione interessata specifica proposta di revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento previsto dall'articolo 2.».
7.61
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.»;
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».
7.62
Cataldi, Maiorino, Turco, Castellone, Lorefice
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».
7.63 (testo 2)
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».
7.63
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle Camere, alle singole regioni e alla Corte dei conti e alla conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica.».
7.64 (testo 2)
Gelmini, De Priamo, Pirovano, Occhiuto
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
1. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e ai principi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.»
7.64
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. La Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni. L'Ufficio parlamentare di bilancio, entro la medesima data, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione. Il Governo, nella relazione tecnica a corredo del disegno di legge di bilancio, tiene specifico e motivato conto delle relazioni di cui al periodo precedente.».
7.65
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sopprimere il comma 6.
7.66
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».
7.67
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché le ulteriori disposizioni».
7.68
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.».
7.69
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».
8.1
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sopprimere l'articolo.
8.2
Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Sopprimere l'articolo.
8.3
Dichiarato inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
2. Le intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non possono pregiudicare, in ogni caso, l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.».
8.4
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Fondo perequativo)
1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».
8.5
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei Lep sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.»;
b) al comma 2 sostituire la parola: «standard» con le seguenti parole: «uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio»;
8.6
Parrini, Camusso, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».
8.7
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».
8.8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».
8.9
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti: «né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate che in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle camere ai fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale».
8.10
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.».
8.11
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.».
8.12 (testo 2)
Lisei, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni, Occhiuto, Ternullo, Silvestro
Accolto
Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3».
8.12
Lisei, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Alle regioni che non sono parte delle intese approvate con legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, sono garantite le medesime risorse ad invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese in, ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.».
8.13
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 3, con i seguenti:
«3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.
4. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti princìpi:
a) per le funzioni LEP sulla base dei fabbisogni standard, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;
b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.
5. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:
a) per le funzioni LEP, i fabbisogni standard sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti standard nazionali e delle eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;
b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.
6. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della Regione richiedente, così come stabilito dal comma 4, lettere a) e b). Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 5, lettere a) e b).».
8.14
Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 3, sostituire le parole: «Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché» con le seguenti: «È garantito».
8.15
Ritirato
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.».
8.16
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «da destinare» con le seguenti: «destinate e da destinare agli enti locali e».
8.17
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» con le seguenti: «destinate e da destinare agli enti locali e».
8.18 (testo 2)
Borghese, Occhiuto, Lisei, Pirovano, Spelgatti, De Priamo, Spinelli, Ternullo
Accolto
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea.».
8.18
Borghese, Occhiuto, Lisei, Pirovano, Spelgatti, De Priamo, Spinelli, Ternullo
Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:
«3-bis. Le intese tengono conto di eventuali modifiche alle vigenti regole di bilancio conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea, anche in relazione a esigenze di uniformità e alle competenze e funzioni attribuite alla Regione, rispetto ai vincoli che ne derivano in ordine al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.».
8.0.1
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo perequativo)
1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».
8.0.2
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo perequativo)
1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».
9.1
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.2
Parrini, Valente, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.3
Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.4
Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)
1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
3. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».
9.5
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)
1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».
9.6
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)
1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».
9.7
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuovendo l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;
c) effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) adeguamento della disciplina del fondo perequativo, anche alla luce della sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale.
1-ter. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.».
9.8
Aloisio, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello, De Cristofaro
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».
9.9 (testo 3)
Russo, Zedda, Lisei, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni, De Priamo
Accolto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «Ai fini della promozione» con le seguenti: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;
d) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica».
9.9 (testo 2)
Russo, Zedda, Lisei, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «Ai fini della promozione» con le seguenti: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;
d) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi».
9.9
Russo, Zedda, Lisei, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento», con le seguenti: «Al fine di garantire l'unità e la coesione nazionale, lo sviluppo economico, la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali e il perseguimento»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;
d) dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità garantendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi.».
9.10
Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini della promozione» fino a: «anche attraverso:» con le seguenti: «Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui agli articoli 3 e 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:».
9.11
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,» con le seguenti: «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità e per promuovere le ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,».
9.12
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà sociale» inserire le seguenti: »dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.».
9.13
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese»;
b) dopo le parole: «Costituzione, promuove» inserire le seguenti: «con legge dello Stato»;
c) dopo le parole: «l'esercizio effettivo» inserire le seguenti: «e uniforme».
9.14
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione».
9.15
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese».
9.16
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione» con le seguenti: «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione».
9.17
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» con le seguenti: «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».
9.18
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, alinea, dopo le parole. «della Costituzione», inserire le seguenti: «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» e, dopo le parole: «risorse allo scopo destinabili», inserire le seguenti: «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale».
9.19
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione» inserire le seguenti: «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» e, dopo le parole: «risorse allo scopo destinabili», inserire le seguenti: «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni insulari e alla specificità insulare».
9.20
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» con le parole: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».
9.21
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: «previa ricognizione delle risorse», aggiungere le parole: «aggiuntive».
9.22
Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;».
9.23
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della Costituzione», inserire le seguenti: «e alla partecipazione delle Regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.».
9.24
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un utilizzo più razionale,» inserire la seguente: «equo,».
9.25
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) l'individuazione di forme perequative fra Stato e Regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché in investimenti specifici in istruzione e formazione nelle Regioni meno sviluppate.».
9.26
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.».
9.27
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le Regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.».
9.28
Aloisio, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) la perequazione al 100% del fondo di solidarietà comunale.».
9.29
Decaduto
Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e i competenti organi parlamentari».
9.30 (testo 2) (id. a 9.31)
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Accolto
Al comma 2, dopo la parola: «informa», inserire le seguenti: «le Camere e».
9.30
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», inserire le seguenti: «e i competenti organi parlamentari».
9.31 [id. a 9.30 (testo 2)]
Lisei, Pirovano, Occhiuto, Borghese, Spinelli, Spelgatti, Ternullo, De Priamo
Accolto
Al comma 2, dopo la parola: «informa», inserire le seguenti: «le Camere e».
9.32
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».
9.33
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».
9.34
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».
9.35 [già em. 3.3 (testo 2)] (testo 2)
Balboni, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni
Accolto
All'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14).».
9.35 [già 3.3 (testo 2)]
Balboni, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni
All'articolo 9, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
c-bis) l'attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui alla legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, e nel quadro dell'attuazione della milestone PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14).
10.1
Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.2
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Sopprimere i commi 1 e 2.
10.3
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sopprimere i commi 1 e 2.
10.4
Respinto
Sopprimere il comma 1.
10.5
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Sopprimere il comma 1.
10.6
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sopprimere il comma 1.
10.7
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sopprimere il comma 1.
10.8
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.».
10.9
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.».
10.10
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia.».
10.11
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.».
10.12 (testo 2)
Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti
Accolto
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
10.12
Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli e i termini ivi sanciti per le amministrazioni statali. L'atto d'iniziativa di ciascuna Regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie.».
10.13
Nicita, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.».
10.14
Nicita, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intese preliminari da approvare nell'anno di riferimento.».
10.15
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sopprimere il comma 2.
10.16
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Conseguentemente fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure legislative previste dagli statuti medesimi. Contestualmente al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, le predette norme definiscono, ove necessario, anche l'adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
2-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono escluse, anche con riferimento agli eventuali sistemi territoriali integrati, dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard correlati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, determinati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».
10.17
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».
10.18
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le regioni a statuto speciale e le province autonome, possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
10.19
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».
10.20
Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice
Dichiarato inammissibile
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite segnalino che i servizi civili e sociali scendano sotto ai livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali.».
COORD. 1
I Relatori
Accolto
All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'emendamento 1.3 (testo 2), sostituire le parole: «nonché nel rispetto dei principi di unità giuridica» con le seguenti: «nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica».
Agli identici emendamenti 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine.
All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato, alla rubrica, alle parole: «Determinazione dei LEP» premettere le seguenti: «Delega al Governo per la» e dopo le parole: «Determinazione dei LEP ai fini» inserire le seguenti: «dell'attuazione».
All'articolo 5, comma 1, primo periodo, come modificato dagli identici emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), sostituire la parola: «interessati» con la seguente: «competenti».
All'emendamento 7.64 (testo 2), sostituire le parole: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 7-bis 1.» con le seguenti: «All'articolo 7-bis, inserito dall'emendamento 7.31 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: "3.».