Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2333

NT

Il Relatore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

        CAPO I

PRINCÌPI

Articolo 1

            (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

        1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

        2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in congiunzione a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

CAPO II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS ACADEMY

Articolo 2

(Missione degli ITS Academy)

        1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

        2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Articolo 3

(Identità degli ITS Academy)

        1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al precedente periodo è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

        a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

            b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

            c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

        3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

        4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

        5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima Regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a far riferimento a più di un'area tecnologica in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Articolo 4

(Regime giuridico degli ITS Academy)

        1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

        2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

        a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

            b) una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

            c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

            d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

        3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

        4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

        5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto:

        a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

            b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

            c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

            d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

        6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di approvazione della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Le Fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati.

        7. Sono organi necessari della fondazione ITS Academy:

        a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

            b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

            c) l'assemblea dei partecipanti;

            d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

            e) il revisore dei conti.

        8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

        9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

        10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

        11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 5

(Standard minimi dei percorsi formativi)

        1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

        a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

            b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previsti dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

        3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi:

        a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

            b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

            c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

        4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

        a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte ore complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

            b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

            c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

            d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

            e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

            f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

        5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento  tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

        1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, da parte dell'ITS Academy, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

        2 Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

        3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

        4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

        5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

        6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

        a) al momento dell'accesso ai percorsi;

            b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;

            c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

        7.Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

 Articolo 7

(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

        1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

        2. I requisiti e gli standard minimi nonché i presupposti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

        4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

        5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti e delle studentesse a cui manchino al massimo due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, sono proseguite sino alla loro conclusione.

        6. Le previsioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le Regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Nelle more dell'adeguamento della disciplina delle Regioni ai requisiti e agli standard minimi, nonché ai presupposti di cui al comma 1, l'accreditamento e l'eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

        7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

        1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

        a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

            b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

            c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

            d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

        3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

        4. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella Regione.

        5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

        1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

        2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse. Le reti di coordinamento settoriale si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

        3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

        a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy;

            b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

            c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

CAPO III

(COMITATO NAZIONALE ITS Academy

E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Articolo 10

(Comitato nazionale ITS Academy)

        1. È costituita, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle reti delle fondazioni ITS al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

        2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare:

        a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle Regioni;

            b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

            c) l'aggiornamento con cadenza almeno triennale delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica;

            d) la promozione di percorsi ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

            e) criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;

            f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le Regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

        3. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono adottati i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy.

        4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS Academy è composta da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica, uno dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

        5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy partecipano, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza delle Regioni.

        6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS Academy.

        7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).  

        8. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11

(Sistema di finanziamento)

        1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

        2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

        a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

            b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

            c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

            d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

            e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

        3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

        4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui alla lettera d) una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

        5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

        7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1, sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f) e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni.

        8. Resta fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento ai piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

        9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

        10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

CAPO IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

        1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 3. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

 Articolo 13

(Monitoraggio e valutazione)

        1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

(Fase transitoria e attuazione)

        1. Nella fase transitoria, riguardante il primo anno di applicazione della presente legge, si intendono temporaneamente accreditate:

        a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

            b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

        2. Con decreto adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria.

        3. Il decreto di cui al comma 2 individua modalità semplificate di accreditamento per gli ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1. Il medesimo decreto stabilisce criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi. 

        4. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 15

(Province autonome)

        1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


NT1

Il Relatore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

        CAPO I

            PRINCÌPI

            Articolo 1

            (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

        1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

        2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 della durata di almeno 800 ore.

        CAPO II

            MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS ACADEMY

            Articolo 2

            (Missione degli ITS Academy)

        1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

        2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

        Articolo 3

            (Identità degli ITS Academy)

        1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

        a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

            b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

            c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

        3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

        4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

        5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

        Articolo 4

            (Regime giuridico degli ITS Academy)

        1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

        2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

        a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

            b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

            c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

            d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

        3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

        4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

        5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto:

        a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

            b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

            c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

            d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

        6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle somme erogate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle somme erogate. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi.

        7. Sono organi necessari della fondazione ITS Academy:

            a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

            b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compresi il presidente e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

            c) l'assemblea dei partecipanti;

            d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

            e) il revisore dei conti.

        8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

        9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

        10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

        11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

        Articolo 5

            (Standard minimi dei percorsi formativi)

        1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

        a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

            b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

        3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi:

        a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

            b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

            c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

        4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

        a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

            b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

            c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

            d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

            e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

            f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

        5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento  tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

        Articolo 6

            (Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

        1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

        2 Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

        3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

        4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

        5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

        6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

        a) al momento dell'accesso ai percorsi;

            b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;

            c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

        7.Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

 Articolo 7

            (Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

        1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

        2. I requisiti e gli standard minimi nonché i presupposti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

        4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

        5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, sono proseguite sino alla loro conclusione.

        6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Nelle more dell'adeguamento della disciplina delle regioni ai requisiti e agli standard minimi, nonché ai presupposti di cui al comma 1, l'accreditamento e l'eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

        7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Articolo 8

            (Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

        1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

        a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

            b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

            c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

            d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

        3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

        4. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.

        5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Articolo 9

            (Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

        1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

        2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

        3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

        a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy;

            b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

            c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

        CAPO III

            (COMITATO NAZIONALE ITS Academy

        E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

            Articolo 10

            (Comitato nazionale ITS Academy)

        1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

        2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare:

        a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

            b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

            c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

            d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

            e) criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;

            f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

        3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy.

        4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS Academy è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy partecipano, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni.

        6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS Academy.

        7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).  

        8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono stabilite le modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

        Articolo 11

            (Sistema di finanziamento)

        1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

        2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

        a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

            b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

            c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

            d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

            e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

        3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

        4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

        5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

        7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

        8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

        9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

        10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

        CAPO IV

            ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

            Articolo 12

            (Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

        1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

 Articolo 13

            (Monitoraggio e valutazione)

        1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

        3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3.

        CAPO V

            DISPOSIZIONI FINALI

            Articolo 14

            (Fase transitoria e attuazione)

            1. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

         2. Nella fase transitoria si intendono temporaneamente accreditate:

        a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

            b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

           3. Il decreto di cui al comma 1 individua modalità semplificate di accreditamento per gli ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1. Il medesimo decreto stabilisce criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi. 

        4. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

        Articolo 15

            (Province autonome)

        1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

        Articolo 16

            (Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


G/2333/1/7

Il Relatore

Accolto

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"

        premesso che:

        il disegno di legge n. 2333, come modificato, stabilisce nuovi criteri e standard per l'accreditamento delle fondazioni ITS Academy e detta una nuova disciplina per l'accreditamento stesso;

            l'articolo 14 prevede al comma 1 l'accreditamento ope legis di alcune categorie di fondazioni ITS, distinguendo tre categorie: a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

            la distinzione nelle tre categorie richiamate dà conto del diverso grado di solidità e di radicamento e interazione con il tessuto produttivo delle fondazioni in questione, talune già costituite, accreditate ed operanti da molto tempo, altre di più recente costituzione e accreditamento, ma comunque già operative, altre infine in una fase ancora iniziale della propria costituzione;

            l'articolo 14, comma 1, prevede per tutte le fondazioni ITS comprese nelle categorie ivi indicate il temporaneo accreditamento ope legis, destinato a valere nel primo anno di applicazione della legge, allo scopo di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo fissato nel PNRR, di dare un significativo impulso al numero di iscritti negli ITS e di realizzare al contempo una riforma degli Istituti Tecnici Superiori;

        considerato che:

        resta ferma l'esigenza per tutti gli ITS, compresi quelli di cui all'articolo 14, comma 1, di procedere successivamente a un nuovo accreditamento che risponda ai criteri e agli standard definiti dalla nuova disciplina recata dal presente disegno di legge;

            occorre tener conto delle possibili differenti esigenze di graduazione degli obblighi dettati dalla presente legge a carico degli ITS a seconda della categoria di ITS su cui essi operano, in particolare nel corso della fase transitoria, coincidente con i tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge;

        impegna il Governo a prevedere, con il decreto di cui al comma 2, una disciplina differenziata per le diverse categorie di fondazioni ITS di cui al comma 1, lettere a), b) e c), valutando l'opportunità di stabilire deroghe e prevedere elementi di flessibilità calibrati sulle differenti esigenze connesse alle rispettive caratteristiche.


G/2333/2/7

Alessandrini

Ritirato

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formaizone tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",

        premesso che:

            il disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione, stabilisce, al Capo II, la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy;

            l'articolo 5 recante "Standard minimi dei percorsi formativi" al comma 4 prevede che l'attività formativa sia svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5 del medesimo articolo;

          il comma 5 del richiamato articolo 5 prevede che almeno il 50 per cento  dei docenti dei percorsi ITS sia scelto tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore

        considerato che:

            il combinato disposto delle predette disposizioni, non previste nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, rischia di irrigidire e rendere particolarmente complesso per le Fondazioni ITS Academy rintracciare personale docente, soprattutto nelle aree di avanguardia per cui un'esperienza triennale potrebbe risultare di difficile reperimento

        impegna il Governo:

            a prevedere, in altro provvedimento, l'eliminazione di ogni riferimento a percentuali minime di selezione del personale docente lasciando alla programmazione regionale la possibilità di definire degli standard minimi per i docenti e alla singola Fondazione la scelta del proprio organico di formatori secondo la propria precipua strategia formativa.


1.1

Vanin, Montevecchi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)».

        Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS)».


1.2

Granato, Corrado, Angrisani

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),».

        Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «ITS».


1.3

Iannone, Barbaro

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academycon le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

        Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».


2.1

Verducci, Rampi, Marilotti

Approvato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica.»


2.2

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Assorbito

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico dell'Italia».


3.1

Richetti, Conzatti, Masini, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «180 giorni».


3.2

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

        «Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nel medesimo ambito territoriale, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Alla definizione degli ambiti territoriali, individuati anche sulla base delle caratteristiche del tessuto produttivo e della popolazione studentesca, si provvede con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe alla condizione di cui al quarto periodo possono essere stabilite dalla regione interessata, nel rispetto dei criteri definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al quinto periodo.»


3.3

Rampi, Verducci, Marilotti

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a livello nazionale;»


3.4

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Respinto

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a livello nazionale;»


3.5

Verducci

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli ITS Academy possono essere costituiti anche tra più Regioni qualora queste siano limitrofe.»


4.1

Granato, Corrado, Angrisani

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Gli ITS si costituiscono come enti pubblici ovvero come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS che si costituisca in forma privata acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.»;

            b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Gli ITS che si costituiscono come enti pubblici sono composti esclusivamente dai soggetti pubblici di cui alle lettere a) e d) del comma 2».

        Conseguentemente,

            all'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS costituiti in forma pubblica mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al periodo precedente sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

            all'articolo 11, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «ITS costituiti in forma pubblica»;

            all'articolo 13, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per gli ITS costituiti in forma pubblica si applica l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».


4.2

Alessandrini, Pittoni, Saponara

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «almeno un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;»


4.3

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo»;

        b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla regione», inserire le seguenti: «per l'alta formazione»;

         c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis) L'istituzione scolastica che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnologico superiore.»;

        d) al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;»

            e) al comma 7, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «E' comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;

            f) al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consulenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte».


4.4

Verducci, Rampi, Marilotti

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo;»


4.5

Verducci, Rampi, Marilotti

Ritirato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla Regione», inserire le seguenti: «per l'alta formazione».


4.6

Collina, Verducci

Approvato

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «situata nella provincia ove ha sede la fondazione» con le seguenti: «situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione».


4.7 (testo corretto)

Russo

Approvato

Al comma 2, lettera d), dopo le parole "un'università", inserire le seguenti: "o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".


4.7

Russo

Ritirato

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «un'università,» inserire le seguenti: «o un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale,».


4.8

Sbrollini, Iannone

Approvato

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato,» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,».


4.9 (testo 2)

Iannone, Barbaro

Respinto

       Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato» con le seguenti: «, un IRCCS»


4.9

Iannone, Barbaro

Ritirato

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»


4.10

Rampi, Verducci, Marilotti

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'istituzione scolastica che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnologico superiore.»


4.11

Vanin

Approvato

Al comma 7, alinea, dopo la parola: «organi» inserire la seguente: «minimi».


4.12

Alessandrini, Pittoni, Saponara

Approvato

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;

            2) alla lettera d), sopprimere le parole: «al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»


4.13

Rampi, Marilotti

Approvato

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera b) sopprimere le parole «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;

            b) alla lettera d) sopprimere le parole: «, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».


4.14

Collina

Assorbito

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».


4.15

Cangini

Precluso

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole «direttore didattico scelto» con le seguenti: «coordinatore didattico scelto di norma».


4.16

Steger, Durnwalder, Laniece

Assorbito

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».


4.17

Sbrollini

Ritirato

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «e il direttore didattico scelto» inserire le seguenti: «di norma».


4.18

Rampi, Verducci, Marilotti

Ritirato

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;»


4.19

Rampi, Verducci, Marilotti

Ritirato

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consulenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte;».


4.20

Sbrollini

Ritirato

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici» con le seguenti: «partecipa di diritto un rappresentante per ciascun dirigente scolastico».


4.21

Richetti, Conzatti, Masini, Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Gli iscritti ai percorsi ITS sono destinatari degli strumenti e dei servizi per il successo formativo previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.»


4.100 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a.   al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";

            b.   sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

            c.       dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."


4.100 (testo 2)

Il Relatore

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
  2. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";
  3. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.".

4.100

Il Relatore

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
  2. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità effettuati in favore delle fondazioni ITS Academy nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli disposti ai sensi del comma 5, lettera c), spetta, in alternativa a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo, un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore normale se in natura o delle somme erogate. Qualora le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità siano effettuati in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento del valore normale se in natura o delle somme erogate. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni liberali di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le erogazioni liberali in denaro di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi.";
  3. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.".

5.1

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

        1) dopo le parole: «di sesto livello EQF possono essere attivati», inserire la seguente: «esclusivamente»;

            2) sostituire le parole: « da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: «da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».


5.2

Alessandrini, Pittoni, Saponara

Ritirato

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: « a cura di ciascuna Regione, sentito il Ministero dell'istruzione.»


5.3

Alessandrini, Pittoni, Saponara

Ritirato

Al comma 4, lettera a), sopprimere il secondo periodo


5.4

Rampi, Verducci, Marilotti

Ritirato

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

        5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca".

        5-ter. Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.»


5.5

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Respinto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca". Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.»


5.6

Alessandrini, Pittoni, Saponara

Ritirato

Al comma 5 sopprimere le parole: «almeno per il 50 per cento tra soggetti».


5.7

Sbrollini

Ritirato

 Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. In via sperimentale, nel primo triennio di applicazione della presente legge, alla selezione pubblica per l'accesso ai percorsi formativi di V livello di cui al comma 1, lettera a) sono altresì ammessi coloro che hanno conseguito il diploma professionale di tecnico all'esito dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I criteri e le modalità della sperimentazione sono stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 1.

        5-ter. Entro i sei mesi precedenti il termine del triennio di cui al comma 5-bis, l'INDIRE, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 13 presenta una relazione circa gli esiti della sperimentazione alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione. In caso di parere favorevole delle Commissioni parlamentari, la sperimentazione prosegue secondo i criteri e le modalità già stabiliti ovvero secondo quanto determinato in una nuova intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»


5.8

Granato, Corrado, Angrisani

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al periodo precedente sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

        .


5.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.".


6.1

Granato, Corrado, Angrisani

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «commissioni», inserire la seguente: «esterne».


6.2

Russo

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1)  dopo le parole: rappresentanti della scuola, dell'università» inserire le seguenti: «, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale»;

2) dopo le parole: «mondo del lavoro, dell'università», inserire le seguenti: «, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale»;

b) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «delle università» inserire le seguenti: «e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale».


6.3

Granato, Corrado, Angrisani

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «regolamento del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».


6.4

Richetti, Conzatti, Masini

Ritirato

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che posseggano i requisiti previsti per l'attività di intermediazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»


7.1

IL RELATORE

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «nonché i presupposti», inserire le seguenti: «e le modalità»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

            c) al comma 3, dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

            d) al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino all'adozione, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento e l'eventuale revoca degli ITS Academy sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.»


7.2

Granato, Corrado, Angrisani

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».


7.3

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Decaduto

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo modalità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione.»


7.4

Verducci, Rampi, Marilotti

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «secondo modalità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione.»


7.5

Sbrollini

Ritirato

 Al comma 6, dopo le parole: «sono effettuati», inserire le seguenti: «, entro il limite di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,»


8.1

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «professionalizzanti».


8.2

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: « le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»


8.3 (testo 2)

Russo, Saponara, De Lucia

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella Regione."

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"


8.3

Russo

Ritirato

Sostituire la rubrica con la seguente: «Raccordi fra gli ITS Academy, il sistema dell'università, delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale e della ricerca»


9.1

Marino, Sbrollini

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) programmi finalizzati alla diffusione e al consolidamento delle nozioni e degli insegnamenti di educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, alla pianificazione finanziaria e previdenziale, alla gestione consapevole degli strumenti finanziari, all'utilizzo delle nuove tecnologie di gestione del denaro, nell'ottica di potenziare le competenze di cittadinanza economica, utili anche a  favorire uno sviluppo e consumo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.»


9.2

Sbrollini

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) per la realizzazione dei programmi e attività di orientamento, gli ITS Academy possono avvalersi, senza maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, di docenti della scuola superiore nell'ambito del contingente di cui all'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297.»


9.0.1

Richetti, Conzatti, Masini, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 9-bis

            (Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

        1. All'articolo 1 della legge 15 luglio 2015, n. 107, sono abrogati i commi dal 45 al 52.»


10.1

Iannone, Barbaro

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, sopprimere le parole: «delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

        2) al comma 4, sostituire le parole: «da dodici membri indicati», con le seguenti: «dai seguenti membri».

        3) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale edegli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».


10.2

Saponara, Alessandrini, Pittoni

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole «delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

        2) al comma 4, sostituire le parole: «da dodici membri indicati», con le seguenti: «dai seguenti membri».

        3) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».


10.3

Collina, Verducci

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali» con le seguenti: «delle imprese e delle organizzazioni datoriali e sindacali».


10.4

Granato, Corrado, Angrisani

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis). i criteri per la formazione del personale incaricato delle attività di insegnamento di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge;».


10.5

Rampi, Verducci, Marilotti

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato partecipano altresì rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»


10.6

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Decaduto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato partecipano altresì rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»


10.7

Sbrollini

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno degli enti di cui al comma 7 e fino ad un massimo di tre rappresentanti delle Reti di indirizzo settoriale degli ITS Academy.»


10.8

Vanin, Montevecchi

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti» con le seguenti:«partecipano altresì, con diritto di voto, due rappresentati designati».


10.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Decaduto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».


10.100

Il Relatore

Approvato

       Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

            b) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."


10.0.1

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Articolo 10-bis

            (Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni)

        1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi della presente legge.».


11.1

Iannone, Barbaro

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore» con le seguenti: «è autorizzato il ricorso al Fondo di cui al comma 3».

        b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 3»;

            c) al comma 3, primo periodo, sostituire i primi due periodi con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 68 milioni di euro per l'anno 2022 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».


11.2

Granato, Corrado, Angrisani

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Si applica l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».


11.3

Sbrollini

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le seguenti: «68 milioni di euro».


11.4

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «non superiore al 5 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 5 per cento».


11.5

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle Regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.».


11.6

Verducci, Rampi, Marilotti

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla base» inserire le seguenti: «del costo allievo che non può essere inferiore a quello definito dall'allegato C al DPCM 25 gennaio 2021,»


11.7

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguente parole:

        «, ovvero ai soggetti, comunque denominati, che realizzino i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 15.»


11.8

Testor, Alessandrini, Pittoni, Saponara

Ritirato

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Ai finanziamenti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti attuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dei relativi ordinamenti.»


11.9

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Decaduto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti attuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dei relativi ordinamenti.»


11.10 (testo 2)

Richetti, Conzatti, Masini, Sbrollini

Ritirato

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con apposito decreto annuale del Ministero dell'istruzione, situati in realtà geografiche caratterizzate da più alti tassi di dispersione scolastica e da minore disponibilità di posti in relazione alla popolazione residente nel raggio di 100 chilometri.».


11.10

Richetti, Conzatti

Ritirato

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

        a) nel primo periodo sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

            b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con apposito decreto annuale del Ministero dell'istruzione, situati in realtà geografiche caratterizzate da più alti tassi di dispersione scolastica e da minore disponibilità di posti in relazione alla popolazione residente nel raggio di 100 chilometri.».


11.11

Rampi, Verducci, Marilotti

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole «a ventiquattro mesi registrati» con le seguenti: «al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma".


11.12

Sbrollini

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».


11.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: "La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022."


13.100/1

Iannone

Respinto

All'emendamento 13.100 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere le parole da: "con la possibilità di avvalersi di enti pubblici" fino alla fine;

            b) Sopprimere il "Conseguentemente", lettere a) e b).


13.100

Il Governo

Approvato

      Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Accademy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore".

     Conseguentemente,

  1. al comma 2, dopo le parole: "adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4", aggiungere le seguenti: "ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4";
  2. al comma 3, dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: ", per quanto di competenza del Ministero dell'Istruzione," e dopo le parole: "comma 3" aggiungere le seguenti: "e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

14.1

Granato, Corrado, Angrisani

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «, aventi natura non regolamentare,» con le seguenti: «adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».


14.2

Rampi, Verducci, Marilotti

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.»


14.100/1

Richetti, Masini, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 14.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente nel comma 2 sostituire le parole: «lettere a), b) e ccon le seguenti: «lettere a) e b


14.100 (testo 2)/1

Iannone

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.


14.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:        

        "1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

        a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

        b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; 

            c) le fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

        1-bis. Le fondazioni ITS Academy di cui alle lettere a) e b) che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

        3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi.

        3-bis. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS avviene secondo quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014 così come modificato dall'Accordo di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008".


14.100

Il Relatore

Ritirato

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:        

        "1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

        a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

        b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

            c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

         3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi."


15.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Decaduto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle finalità perseguite con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse di cui all'articolo 11 possono essere assegnate alle Province autonome o ai soggetti attuatori che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.»


Coord1

Il Relatore

Approvato

All'articolo 2, comma 1, all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: "Sistema di istruzione tecnologica superiore", con le seguenti: " Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore";

            all'articolo 4, comma 7, nella lettera b), come modificata dagli identici emendamenti 4.12 e 4. 13, sostituire la parola: "compresi", con la seguente: "compreso";

            all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati", con le seguenti: "I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati";

            all'articolo 6, nel comma 1, ovunque ricorrono, e nel comma 6, lettera c), come modificati dall'emendamento 6.2, sostituire le parole "delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale", con le seguenti: "delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

            all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, come modificato con l'emendamento 7.1 lettera d), sopprimere le parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano," e sostituire le parole: "l'accreditamento e l'eventuale revoca degli ITS Academy", con le seguenti: "l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca";

            all'articolo 10, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "e delle province autonome";

            all'articolo 10, comma 7, come modificato dall'emendamento 10.100, sopprimere l'ultimo periodo e, dopo il comma, inserire il seguente: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

            all'articolo 11, comma 10, sostituire le parole: "da essa ricevute", con le seguenti: "ricevute dalla fondazione";

            all'articolo 14, comma 3-bis, introdotto con l'emendamento 14.100 (testo 2), sopprimere la parola: "destinata".