Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2285

1.1

Rampi, Marilotti

Al comma 1, sostituire le parole: «personale accademico» con le seguenti: «personale della ricerca».


1.2

Rampi, Marilotti

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) per «istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» si intendono le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»


1.3

Russo

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) per "istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" si intendono le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»


1.0.1

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Deleghe al Governo in materia di Enti pubblici di ricerca e di Abilitazione scientifica nazionale)

        1. Al fine di promuovere e favorire una riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo degli Enti pubblici di ricerca (EPR), incentivandone la produzione, la capacità innovativa e progettuale, la qualità del lavoro e della ricerca, in sinergia con le Università e le altre principali istituzioni ed eccellenze culturali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di cui uno recante un testo organico semplificato della disciplina degli Enti pubblici di ricerca, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

        a) revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa vigente in materia di ordinamento e attività degli EPR secondo un'impostazione di tipo innovativo e non solo meramente compilativo;

            b) previsione di strumenti atti a garantire la massima trasparenza nei processi di reclutamento e nelle progressioni di carriera, tra i quali:

        1) l'istituzione di un nuovo contratto finalizzato alla conferma in ruolo a tempo indeterminato (cd. tenure-track) per l'accesso ai ruoli di ricercatore e tecnologo negli EPR, con il conseguente riequilibrio delle proporzioni dei tre attuali livelli di ricercatore e tecnologo;

            2) l'attribuzione agli EPR della possibilità di attivare corsi di dottorato di ricerca;

            c) il perfezionamento e l'ampliamento della mobilità orizzontale fra Università ed EPR sulla base del meccanismo della abilitazione/idoneità, prevedendo altresì la conservazione dell'anzianità di servizio in caso di passaggio da un ente all'altro;

            d) la revisione dei requisiti necessari per le procedure finalizzate all'acquisizione e alla durata dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), prevedendo in particolare un percorso semplificato per il conseguimento dell'ASN da parte di chi sia già in possesso d'idoneità di analogo livello presso gli EPR.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e il parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di 45 giorni. I relativi schemi sono trasmessi, successivamente, alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali o decorso il quale, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»


2.1

Angrisani, Granato

Sopprimere l'articolo.


2.2

Iannone

Sopprimere l'articolo.


2.3

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Collaboratore di ricerca)

            1. Le università e gli enti pubblici di ri­cerca possono attivare contratti di lavoro post lauream a tempo determinato per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominati «collaboratori di ricerca». Il collaboratore di ricerca partecipa alle attività di ricerca coordinate e dirette da un responsabile strutturato. La sua attività prevalente è quella di coadiuvare nelle attività specifiche i responsabili di progetti di ricerca. Il CCNL Istruzione e Ricerca, previo accordo con le organizzazioni sindacali, recepirà la figura professionale del collaboratore in coerenza con i profili professionali già normati dal contratto.

        2. Possono concorrere alle posizioni di collaboratore  di ricerca  esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la posizione di collaboratore  di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

        3.  Le procedure per il conferimento dei contratti di collaboratore  di ricerca  sono disciplinate con Regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i princìpi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.

        4. Le posizioni di collaboratore di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione dei contratti di collaboratore di ricerca, anche se erogati da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi.

        5. Negli Enti pubblici di ricerca tale figura può essere impiegata al solo fine di maturare il requisito dei tre anni di esperienza equivalenti al dottorato di ricerca, utili ad accedere alle procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di ricercatore e tecnologo.

        6. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.

        7. L'articolo 4, della legge 30 novembre 1989, n. 398, è abrogato.»


2.4

Rampi, Marilotti

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle borse di ricerca si applicano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le disposizioni in materia previdenziale, in materia di astensione obbligatoria per maternità e in materia di congedo per malattia di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».


2.5

Rampi, Marilotti

Al comma 3, sostituire le parole: «e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.» con le seguenti: «ovvero di chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo di specializzazione di area medica.»


2.6

Rampi, Marilotti

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.


2.7

Cangini

Al comma 5, dopo la parola:"progetto", ovunque ricorra, inserire le seguenti: "o contratto"


2.8

Rampi, Marilotti

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: «prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca» con le seguenti «in base alla tipologia del progetto di ricerca da svolgere. Per gli enti pubblici di ricerca la durata delle borse di ricerca è prorogabile fino a trentasei mesi, ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca»;

            b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo, rispettivamente, di dodici mesi e di trentasei mesi.»


2.9

Rampi, Marilotti

Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole: «prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca» con le seguenti: «in base alla tipologia del progetto di ricerca da svolgere.» e nel secondo periodo, sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «dodici».


2.100/1

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

All'emendamento 2.100, nel capoverso "5 bis", dopo le parole:"sono finanziate", inserire la seguente: "esclusivamente"


2.100

Il Relatore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        "5-bis. Le borse di ricerca sono finanziate da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi. Le università che rispettano il limite massimo delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, possono altresì finanziare le borse di ricerca anche a valere su risorse proprie."


3.1

Rampi, Marilotti

Sopprimere il comma 1.


3.2

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

        1) sopprimere la lettera a);

            2) alla lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti: «1) al primo periodo, dopo le parole: «dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale» sono aggiunte le seguenti: «e dagli Enti Pubblici di Ricerca»;

            2) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie» sono soppresse;

            3) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca, la disciplina di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR e previo parere della Conferenza dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca (CONPER)»;

            b) sopprimere i commi 2 e 3.


3.3

Iannone

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica.»


3.4

Granato, Angrisani

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: «1) al primo periodo, le parole: «, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;»


3.5

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di cui al comma 2, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR.

        Il medesimo decreto definisce altresì:

        a) i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato prevedendo, relativamente alla composizione del collegio di dottorato, la presenza massima di un quarto di ricercatori appartenenti a macro-settori coerenti con i curricula, un massimo di un quarto di ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazioni nei casi di dottorati in convenzione o consorzio e di un minimo della metà di professori o ricercatori appartenenti all'ateneo sede amministrativa del corso di dottorato;

            b) le modalità di accesso e di conseguimento del titolo ponendo particolare attenzione a:

        1) prevedere l'ammissione alla discussione pubblica della tesi qualora i valutatori non abbiano provveduto alla stesura del giudizio analitico nel limite di sessanta giorni dalla ricezione della stessa;

            2) prevedere la possibilità di procedere alla modifica del tutor accademico, previo parere positivo del collegio dei docenti, entro e non oltre il secondo anno;

            3) prevedere la possibilità, stante la disponibilità di fondi, di stanziare borse di dottorato aggiuntive assegnabili ai candidati idonei, per scorrimento di graduatoria della selezione ad evidenza pubblica, anche durante lo svolgimento del primo anno di corso di dottorato;

            4) prevedere per ogni dottorando la presenza di due supervisori esterni, esperti nella materia oggetto della ricerca, con compiti di supervisione annuale dello stato di avanzamento del progetto di ricerca;

            c) gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, prevedendo:

        1) la possibilità per il dottorando di svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, attività di tutorato nonché attività di didattica integrativa per gli studenti dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale, solo nei primi due anni di corso e per un limite massimo di quaranta ore per anno;

            2) la possibilità per i dottorandi di area medica di partecipare all'attività clinico-assistenziale prevedendo che i singoli regolamenti di ateneo definiscano i limiti orari differenziati per ciascun anno di corso e la stipula di appositi accordi con le regioni e le aziende sanitarie che includano una copertura assicurativa limitatamente alla responsabilità civile a carico degli atenei;

            d) la durata dei corsi stabilendo in particolare:

        1) una durata minima di tre anni per ogni ciclo di corso con la possibilità di estenderne la durata nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali in collaborazione, consorzio e convenzione con università estere, e qualora sia previsto sin dall'attivazione dei corsi una durata superiore ai fini del riconoscimento del titolo doppio, multiplo o congiunto;

            2) la possibilità di richiedere periodi di sospensione per comprovati motivi consentendone il recupero a fine corso;

            e) il contributo per l'accesso e la frequenza, promuovendo:

        1) il superamento del dottorato senza borsa di studio entro il 2021, mantenendo la possibilità di iscrizione ad un corso di dottorato senza usufruire della borsa di studio soltanto per i dipendenti pubblici;

            2) l'esenzione dalla partecipazione del dottorando a tasse e contributi, ivi inclusa la quota versata in favore delle regioni, ai fini dell'accesso e della partecipazione ai corsi;

            3) la rappresentanza dei dottorandi negli organi amministrativi e centrali di governo, quali consigli di dipartimento, consiglio di amministrazione e senato accademico e giunta di dipartimento delle università, con rappresentanza distinta da quella degli studenti sia per l'elettorato attivo che passivo, nonché nel collegio di dottorato al fine di consentirne la partecipazione alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso stesso;

            4) l'attivazione di uno sportello online di denuncia anonima presso le università e presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso il quale consentire la segnalazione di presunti illeciti;

            5) forme di tutela della paternità che includano la possibilità di sospensione del corso di dottorato per un periodo massimo di tre mesi e del recupero dello stesso a fine corso;

            f) il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

        1) l'innalzamento dell'importo minimo della borsa di dottorato fino al minimale contributivo INPS, da aggiornare annualmente, in modo da garantire dodici mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, e l'adeguamento della stessa in base all'andamento dell'inflazione;

            2) l'assegnazione al dottorando di un fondo mensile per l'attività di ricerca all'estero di importo non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa di studio per un periodo complessivamente non superiore ai diciotto mesi prevedendo altresì il ritorno nelle disponibilità dell'università dei fondi non utilizzati;

            3) il versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi alla borsa di studio di dottorato, integralmente a carico dell'ateneo;

            4) la possibilità per professori e ricercatori, anche non strutturati a tempo indeterminato, di finanziare, in accordo con gli atenei, borse di dottorato utilizzando il budget assegnato alla propria ricerca qualora questa preveda l'ammissibilità di tale spesa;

            g) le convenzioni di cui al comma 4, stabilendo:

        1) l'obbligatorietà della copertura dell'importo delle borse di studio messe a disposizione, per l'intera durata del ciclo del corso di dottorato, da parte delle imprese con le quali sono stipulate le convenzioni per l'attivazione di corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione;

            2) che la retribuzione dei contratti di apprendistato, nonché dei posti attivati sulla base delle convenzioni con le imprese, sia calcolato in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 gennaio 2018, n. 40, e che comunque venga annualmente aggiornato in funzione degli eventuali incrementi del minimale contributivo INPS;

            h) la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato svincolando la ripartizione annuale dei finanziamenti dalla valutazione sul grado di collaborazione con il sistema delle imprese e sulle ricadute del dottorato sul sistema-socio economico vincolandola, anche, alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie a disposizione dei dottorandi;

            i) l'istituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorandi."».


3.6

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1 bis) All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di ampliare le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitario, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legi­slativo 25 novembre 2016, n. 218, in coerenza con le proprie mission istituzionali, possono istituire previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, corsi di dottorato realizzati in collaborazione con le università che restano esclusive  erogatrici del titolo accademico. Con successivo decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca sentita la Conferenza dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CONPER) dovrà definire linee guida e procedure per l'attivazione dei dottorati presso gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).»


3.7

Rampi, Marilotti

Al comma 2, sopprimere la lettera a).


3.8 (testo 2)

Rampi, Marilotti

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso "5-bis", con il seguente:

        "5-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, su proposta dell'ANVUR, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5."


3.8

Rampi, Marilotti

Al comma 2, lettera b), nel capoverso «5-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.»


3.9

Rampi, Marilotti

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la lettera a);

        b) sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

        a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

        b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari di I livello o di altri titoli post lauream di durata annuale.».


3.10

Iannone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.»


3.0.1

Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 3-bis

            1. All'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica».

        2. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica»;

            b) il comma 6-bis è abrogato.


4.1 (testo 2)/1

Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.»


4.1 (testo 2)/2

Russo, De Lucia, Vanin, Airola

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:

            «2-bis. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum artistico, scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie, allorché in coerenza con le attività di ricerca».


4.1 (testo 2)/3

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso "Art. 22", nel  comma 5, sopprimere le parole: "e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici".


4.1 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(Contratti di ricerca)

 1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

        2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

        3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

        4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

        5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

        6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

        7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

        8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

        9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

            2. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240»;

            b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».


4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(Contratti di ricerca)

        1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

        1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

        2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

        3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

        4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

        5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire, con apposito regolamento, l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

        6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

        7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

        8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

        9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

        10. L'espletamento dei contratti di ricerca non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.»."


4.2

Iannone

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


4.3

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) nella lettera a), alinea, sostituire le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente: 2.» con le seguenti: «dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis.»;

            b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 2 le parole: "Possono essere destinatari" sono sostituite dalle seguenti: "Negli enti pubblici di ricerca possono essere destinatari"»;

            c) alla lettera c) sostituire la parola «quattro» con la seguente: «cinque».


4.4

Iannone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede dell'attività di ricerca, a domanda e su parere favorevole del direttore del dipartimento universitario al quale afferiscono, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo dell'assegno di ricerca da essi percepito, pari alla differenza tra quest'ultimo e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica».


5.1

D'Arienzo

Al comma 1, lettera a), prima delle parole: "Ciascuna università", premettere le seguenti: "Dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".


5.2

Sbrollini

Al comma 1, lettera a) prima delle parole: «Ciascuna università» premettere le seguenti: «Dal quarto anno dalla data di approvazione della presente legge,».


5.3 (testo 2)

Iannone

Al comma 1, lettera b) numero 3), capoverso 1-bis), quarto periodo, sopprimere le parole: «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».


5.3

Iannone

Al comma 1, lettera a) capoverso 1-bis, sostituire le parole «un terzo» con le seguenti: «un quinto».

        Conseguentemente, alla lettera b), capoverso b-bis), quarto periodo, sopprimere le parole: «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».


5.4

Rampi, Marilotti

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «stipulazione» con la seguente «stipula».


5.5

Rampi, Marilotti

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

        «2-bis) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;»


5.6

Cangini

Al comma 1, numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

        "b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata.  I  membri  della commissione, escluso il componente nominato dall'Ateneo interessato tra i docenti del settore concorsuale relativo al profilo indicato,  sono  scelti  mediante  sorteggio operato  dall'università,  con  modalità  automatica garantendo la diversità di genere e la presenza di settori concorsuali diversi,  tramite  il  portale  unico  dei  concorsi dell'università  e  della  ricerca,  tra  i  soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macro-settore  concorsuale,  i  nomi  dei professori  di  prima  o  di  seconda  fascia  che abbiano  presentato  domanda  per  esservi  inseriti,  con  allegata  la  documentazione  di  cui all'articolo  16,  comma  3,  lettera  h),  relativa a  ciascuno  di  essi,  e  i  nomi  dei  dirigenti  di ricerca  e  dei  primi  ricercatori  in  possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano  presentato  domanda  per  esservi  inseriti.  Non  possono  essere  membri  della  commissione i rettori in carica, i professori posti in  aspettativa  obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382,  i  professori che  hanno  optato  per  il  regime  a  tempo  definito, i professori che non abbiano maturato un  triennio  di  servizio  nel  ruolo di professore universitario,  i  professori  cui  sia  stata  inflitta  una sanzione  disciplinare  e  i  professori  che  si sono  dimessi  da  qualsiasi  commissione  concorsuale  nei  quattro  anni  antecedenti.  Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati "


5.7

Angrisani, Granato

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "b-bis", sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra cinque e sette. La totalità dei membri della commissione, tranne uno, è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata.».


5.8

Iannone

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso b-bis), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Almeno un membro della commissione è scelto tra i docenti di prima e seconda fascia dell'ateneo che bandisce il concorso.».


5.9

Rampi, Marilotti

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «b-bis, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al terzo periodo, sostituire le parole: «. I membri della commissione sono scelti» con le seguenti «, scelti»;

            b) dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Ferma restando l'individuazione tramite sorteggio, ai sensi della presente lettera, di un numero di componenti della commissione pari a non meno della sua maggioranza, l'Ateneo può nominare fino a due componenti della commissione tra i professori di prima o di seconda fascia, nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento, di ruolo presso la stessa università ovvero presso altre università, italiane o straniere.»;

            c) sopprimere l'ultimo periodo.


5.10

Sbrollini

Al comma 1, lettera b), numero 3) capoverso b-bis), sostituire le parole: «con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i", con le seguenti: "all'interno di una rosa individuata dalla stessa università e almeno tripla rispetto ai commissari necessari, di».


5.11

Granato, Angrisani

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "b-bis", quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».


5.12

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Al comma1, numero 3), capoverso b-bis) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori della commissione";».


5.13

Rampi, Marilotti

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «d)», apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la parola: «novanta» con la seguente «centottanta»;

        b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al dipartimento interessato».


5.14

Granato, Angrisani

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: "c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di tre anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto».

        Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. In prima applicazione e per il successivo triennio, le Università convertono nel contratto a tempo determinato di cui al presente articolo il contratto del personale che abbia raggiunto, dal 2013 al 2020, almeno trentasei mesi di servizio con contratto a tempo determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativo ovvero assegno di ricerca.".»


5.15

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera c), capoverso 3), sostituire le parole: «ha una durata complessiva di sette anni", con le seguenti: "ha una durata di tre anni, si estende sino ad un massimo di sette anni in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 240/2010;

        b) la lettera e) è sostituita dalla seguente; e) al comma 5:

            1) al primo periodo, le parole: «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;

             2) al secondo periodo, le parole: «, alla scadenza dello stesso,» sono soppresse;

            3) al quarto periodo dopo le parole: «si svolge» sono aggiunte le seguenti «sulla base dell'abilitazione scientifica nazionale» e sopprimere le parole: "con apposito regolamento   di   ateneo nell'ambito dei criteri fissati";

            4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;


5.16

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire la parola «sette» con la seguente «sei»;

        b) al secondo periodo, sostituire le parole «assegni di ricerca» con le seguenti «contratti di ricerca»;

        c) al secondo periodo, sostituire le parole: «anche da terzi» con le seguenti: «da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca».


5.17

Rampi, Marilotti

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, su istanza dell'interessato,».


5.18

Errani, De Petris, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

       «2 bis) I ricercatori universitari a tempo indeterminato che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 9 anni attività di didattica frontale in corsi e moduli curriculari, ai sensi dell'articolo 12 della legge del 19 novembre 1990, n. 341, vengono inquadrati a domanda nel ruolo dei professori aggregati. Ad essi continuano ad applicarsi le norme di status giuridico ed economico del ruolo di provenienza fatta eccezione per quanto previsto nella presente legge.

        2 ter) Fermo restando l'espletamento delle attività di tutorato e di didattica integrativa nei limiti dell'impegno orario previsto per legge, ai professori aggregati è attribuita la responsabilità di corsi e moduli curriculari per un impegno massimo di 60 ore annue, retribuite secondo le modalità già previste dall'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'espletamento delle attività di didattica aggiuntiva.

        2 quater) I professori aggregati vengono posti in quiescenza al compimento dei 70 anni di età.

        2 quinquies) Nell'ambito delle Scuole di Specializzazione di area medica, i professori aggregati concorrono al numero minimo di professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento, previsto per l'accreditamento della Scuola stessa.»


5.100/1

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

All'emendamento 5.100, lettera b), capoverso «5», sopprimere le seguenti parole: "su istanza dell'interessato,"


5.100/2

Sbrollini

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 5» con le seguenti: «Nei casi in cui la valutazione di cui al comma 5 avviene prima dell'inizio dell'ultimo anno del contratto, essa»


5.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c), sostituire il capoverso "3" con il seguente:

        "3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto.";

            b) sostituire la lettera e) con la seguente:

        "e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

            c) sostituire la lettera f) con la seguente:

        "f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        "5-bis.  La valutazione di cui al comma 5 è svolta da una commissione composta analogamente a quanto previsto dal comma 2, lettera b-bis), con l'esclusione dei membri della commissione che hanno valutato il candidato nell'ambito della procedura di selezione per la stipula del contratto di cui al comma 3, e comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.".

            d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

        "g-bis) il comma 7 è abrogato."


5.0.1

Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis

            1. Nel titolo III della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 15 è premesso il seguente:

        Art.14-bis.

        (Istituzione del ruolo dei professori di terza fascia)

        1. È istituito il ruolo dei professori di terza fascia.

        2. Accedono al ruolo dei professori di terza fascia i ricercatori di cui all'articolo 24 i quali, al termine del terzo anno del contratto di cui al comma 1 del medesimo articolo 24, ne fanno richiesta, previa valutazione positiva espressa dal dipartimento al quale afferiscono.

        3. Al professore di terza fascia spetta il trattamento previsto per i ricercatori dalla tabella di cui alla lettera c) dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, commisurato all'anzianità calcolata comprendendovi il periodo di servizio prestato come ricercatore a tempo determinato in base al contratto di cui al comma 1 del medesimo articolo 24.».


5.0.2

Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 3-bis

            1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle di ricercatore universitario»;

            b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dei professori» sono aggiunte le seguenti: «e alla qualifica di ricercatore universitario»;

            c) al comma 3, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» sono inserite le seguenti: «e di ricercatore universitario».»


5.0.3

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alle disposizioni sull'abilitazione scientifica nazionale)

        1. All'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera f), primo periodo, dopo le parole: "professori ordinari" sono inserite le seguenti: ", che ne compongono almeno la maggioranza, e di dirigenti di ricerca di enti pubblici di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia";

            b) alla lettera h), dopo le parole: "dei professori ordinari appartenenti allo stesso" sono inserite le seguenti: "e dei dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel medesimo macrosettore";

            c) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

        "o-bis) il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia a coloro che abbiano conseguito l'idoneità di II livello ai sensi dell'articolo 12-quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia a coloro che abbiano conseguito l'idoneità di I livello ai sensi dell'articolo 12-quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione delle predette idoneità sia riconducibile al macrosettore disciplinare per cui si è presentata domanda."


5.0.4

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 5-bis

(Modifiche alle disposizioni sulla chiamata dei professori universitari)

        1. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

        "b-bis) per la chiamata dei professori di seconda fascia, nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata;

            b-ter) per la chiamata dei professori di prima fascia, nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata."».


5.0.5

Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 3-bis

            1. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, le parole da: «comma 3, lettera b),» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

            b) al comma 4, le parole: «comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

            c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di prima e di seconda fascia».»


5.0.6

Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis

            1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di durata triennale»;

            b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        «b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario»;

            c) il comma 3 è abrogato;

            d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore»;

            e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia»;

            f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;

            g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        «8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232»;

            h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello»;

            i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricercatori universitari».»


5.0.7

Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 5-bis

            1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

        a)   nel primo periodo sono soppresse le parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo";

            b) nel secondo e nel terzo periodo le parole "fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un terzo".


5.0.8

Laforgia, De Petris, Errani, Ruotolo, Buccarella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis

(Ulteriori misure di semplificazione in materia universitaria)

            1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituire le parole «del decimo» con le seguenti «del dodicesimo» e le parole «dall'undicesimo» con le seguenti «dal tredicesimo».


5.0.9

D'Arienzo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

         (Tecnologi a tempo indeterminato)

            1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

        «Art. 24-ter

             (Tecnologi a tempo indeterminato)

            1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, in corrispondenza a quanto previsto per gli enti pubblici di ricerca.

           2 . Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

           3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.

        4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.»


5.0.10

Rampi, Marilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

         (Tecnologi a tempo indeterminato)

            1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

        «Art. 24-ter

             (Tecnologi a tempo indeterminato)

            1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

        2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

        3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.

        4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.»


5.0.100/1

Pittoni

All'emendamento 5.0.100, comma 1, capoverso «Art.24 -ter», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", non inferiori al titolo di laurea magistrale" .


5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tecnologi a tempo indeterminato)

        1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

«Art. 24-ter

(Tecnologi a tempo indeterminato)

        1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

        2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

        3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.».

        2. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal presente articolo, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio.»


6.1

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

Sopprimere l'articolo.


6.2

D'Arienzo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al governo per l'armonizzazione tra il contratto collettivo nazionale di lavoro e le norme per il reclutamento negli enti di ricerca)

        1. Al fine di armonizzare l'articolazione dei profili professionali e dei livelli stipendiali dei ricercatori e tecnologi dipendenti degli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, quale definita dagli accordi stipulati tra il Governo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, con la disciplina relativa al reclutamento ed ai rapporti di lavoro a termine nel sistema della ricerca pubblica nazionale, il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dei seguenti:

        a) razionalizzazione dei percorsi di reclutamento dei ricercatori e tecnologi mediante l'introduzione di specifiche forme contrattuali di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a quella stabilita all'articolo 5 per i ricercatori universitari, destinate esplicitamente all'assunzione in ruolo, secondo i fabbisogni previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e previa valutazione positiva dei titolari del contratto in base ai migliori standard internazionali;

            b) trasferimento del principio di valorizzazione della professionalità acquisita con rapporti di lavoro a termine negli enti di ricerca, ivi inclusi l'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, all'interno delle nuove procedure di reclutamento, con le modalità e nei limiti indicati dall'art. 12-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

            c) riforma delle procedure concorsuali per il reclutamento negli enti di ricerca, nel senso di una maggiore armonizzazione con quelle previste per l'università, superando il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a vantaggio di prove per titoli e colloquio, ed includendo linee guida per il sorteggio delle commissioni da albi nazionali degli esperti, per le aree strategiche scientifiche e tecnologiche secondo le quali sono organizzate le attività degli enti;

            d) previsione di un percorso specifico per la formazione post lauream ed il reclutamento dei tecnologi, che possa prescindere, pur nell'ottica di una generale valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi per l'accesso al ruolo, dal conseguimento del dottorato di ricerca.

        2. Al fine di aumentare la compatibilità tra l'organizzazione professionale dei ricercatori degli enti e quella dei docenti universitari, favorendo la formazione di un sistema integrato unico della ricerca pubblica nazionale, gli accordi stipulati tra il governo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dovranno ispirarsi al principio di limitata permanenza dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato nel livello d'ingresso, in accordo con la definizione di "ricercatore di comprovata esperienza" contenuta nella sezione 3 della raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, introducendo meccanismi di valutazione abilitativa non competitiva per il passaggio ad uno status di ricercatore o tecnologo senior, in analogia con il ruolo di professore di II fascia previsto per l'università.

        3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 viene adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.»


6.3

D'Arienzo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Articolo 6

            (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

        1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Articolo 12-bis

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

        1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sei anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e su istanza dell'interessato, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure di cui al presente comma sono adottate mediante l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, con modalità idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. Le procedure si svolgono in modo analogo a quelle previste dall'articolo 24, comma 2, lettera c della legge 30 dicembre 2010, sentiti la Consulta dei presidenti ed il Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi di cui all'articolo 8. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono in maggioranza sorteggiati tra esperti di elevata qualificazione inseriti su richiesta degli interessati in albi rappresentativi delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di riferimento, interni ed esterni all'ente, mediante procedure e regolamenti definiti dagli enti stessi. Ai fini della partecipazione alle commissioni giudicatrici, ai ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, che possono costituire la maggioranza dei membri della commissione, non si applica il requisito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente con valutazione finale delle attività. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). In caso di esito negativo della valutazione, l'ente è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

        2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

        2. Al fine di inserire la valorizzazione delle elevate professionalità che caratterizzano gli enti pubblici di ricerca in un percorso di reclutamento unico, gli enti pubblici di ricerca destinano annualmente una quota non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle risorse destinate ai contratti di cui al comma 1, per procedure di selezione, da espletare con le stesse modalità ivi previste, la partecipazione alle quali è riservata a chi abbia maturato almeno tre anni di servizio nell'ente nei cinque che precedono la data di pubblicazione del bando di concorso, con le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

        a) assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

            b) contratti di ricercatore o tecnologo a tempo determinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            c) assegni di ricerca di cui all'articolo 4 della presente legge.

        3. Al fine di aumentare l'integrazione delle attività di ricercatori e docenti di atenei ed enti pubblici di ricerca all'interno di uno spazio unico della ricerca pubblica nazionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

        a) la mobilità del personale tra atenei, tra enti di ricerca, tra atenei ed enti di ricerca è favorita dall'individuazione di regole di equivalenza tra i ruoli, e attraverso l'acquisizione di un principio di trasferibilità del livello salariale e dell'anzianità di servizio, ivi inclusa quella maturata con contratti a termine o flessibili al servizio di ciascuna amministrazione indistintamente, tra le diverse istituzioni di ricerca;

            b) la mobilità del personale è altresì incentivata, nei limiti dell'autonomia di ciascuna istituzione nella gestione dei fabbisogni di personale, mediante la previsione di un fondo specifico per la compensazione delle carenze di organico e delle criticità di bilancio che si dovessero verificare a causa della mobilità stessa, ivi inclusa la revisione in senso meno restrittivo dei meccanismi che limitano il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

            c) la mobilità del personale all'interno di uno spazio unico della ricerca pubblica nazionale richiede infine un'ulteriore armonizzazione dei meccanismi di governo di tutte le istituzioni che fanno parte di tale spazio secondo un principio di reciprocità, rendendo necessaria la revisione delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel senso di una maggiore partecipazione del personale alla designazione con metodi democratici degli organismi direttivi degli enti di ricerca.

        4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 viene adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato."


6.4

Rampi, Marilotti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

            1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

        «Art. 12-bis. - (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sei anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e su istanza dell'interessato, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure di cui al presente comma sono adottate mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti presso un altro ente di ricerca ovvero da professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente con valutazione finale delle attività. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). In caso di esito negativo della valutazione, l'ente è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

        2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

        3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

        4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».»


6.5

Granato, Angrisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

            1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente: «Art. 12-ter. - (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato al III livello, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.".»


6.6

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli Enti pubblici di ricerca)

        1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 12-ter. - (Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli enti pubblici di ricerca) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni speciali, normative e contrattuali, per le assunzioni a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'accesso al livello iniziale del profilo di ricercatore o del profilo di tecnologo negli enti pubblici di ricerca avviene esclusivamente per mezzo di procedure concorsuali per la stipulazione di contratti a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente inquadra il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato che abbia conseguito l'idoneità di II livello di cui all'articolo 12-quinquies nel ruolo di primo ricercatore o primo tecnologo. Nelle more del riordino della materia, le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

        2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

        3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

        4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Art. 12-quater. - (Reclutamento per concorso dei primi ricercatori, dei primi tecnologi, dei dirigenti di ricerca e dei dirigenti tecnologi negli enti pubblici di ricerca) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, resta altresì fermo che gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi.

        2. A tutte le procedure concorsuali per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi possono partecipare solo coloro che abbiano conseguito la corrispondente idoneità di cui all'articolo 12-quinquies.

        3. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di primi ricercatori e di primi tecnologi possono essere composte da primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima e di seconda fascia che abbiano conseguito l'idoneità di II o di I livello di cui all'articolo 12-quinquies.

        4. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di ricerca e di dirigenti tecnologi possono essere composte da dirigenti di ricerca e da dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima fascia che abbiano conseguito l'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-quinquies.

        5. Ai fini dei commi 3 e 4 del presente articolo, sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 12-quinquies possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici, fermo restando che in quelle di cui al comma 4 possono essere inclusi solo i professori universitari di prima fascia."

            Art. 12-quinquies. - (Istituzione dell'idoneità di II e di I livello negli enti pubblici di ricerca) - 1. Negli enti pubblici di ricerca è istituita l'idoneità di II livello per le funzioni di primo ricercatore e di primo tecnologo e di I livello per le funzioni di dirigente di ricerca e di dirigente tecnologo. L'idoneità ha durata di dieci anni e richiede requisiti distinti a seconda del livello. L'idoneità attesta la qualificazione scientifica, professionale e tecnologica che, ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, costituisce requisito necessario per l'accesso tramite procedure concorsuali ai ruoli di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo.

        2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere dell'ANVUR e della ConPER, sono stabiliti i criteri a cui ogni ente pubblico di ricerca dovrà attenersi per disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'idoneità, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

        3. I decreti di cui al comma 2 prevedono:

        a) l'attribuzione dell'idoneità sulla base di parametri minimi e, comunque, con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli, dei prodotti della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche in conformità alla missione di ricerca dell'ente;

            b) la possibilità che si prescriva un numero massimo di prodotti della ricerca e di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'idoneità;

            c) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'idoneità senza scadenze prefissate; il decreto disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a);

            d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di idoneità e l'eventuale individuazione di modalità informatiche;

            e) l'istituzione delle commissioni di durata biennale per le procedure di idoneità I e di II livello. Spetta al singolo ente pubblico di ricerca scegliere se ricorrere a una commissione unica o a commissioni differenziate per livello e se procedere al sorteggio dei loro membri. In caso di commissione unica, i commissari sono nominati all'interno di una lista di dirigenti di ricerca, di dirigenti tecnologi e di professori ordinari che abbiano conseguito l'idoneità di I livello. In caso di commissioni differenziate per le procedure di idoneità I e di II livello, si applicano alle prime le norme di cui al periodo precedente e nelle seconde possono essere altresì inclusi i primi ricercatori, i primi tecnologi e i professori associati che abbiano conseguito l'idoneità di II livello. In entrambi i casi, la lista dei potenziali commissari è composta da coloro che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. Sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui al presente articolo possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni. La partecipazione alle commissioni di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

            f) il riconoscimento dell'idoneità di II livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; il riconoscimento dell'idoneità di I livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione della predetta abilitazione sia riconducibile alle aree scientifiche e tecnologiche missione di ricerca dell'ente per cui si è presentata domanda di idoneità.

        4. Alle procedure di idoneità si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere g), l) e m) dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

        5. Il conseguimento dell'idoneità non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un ente pubblico di ricerca.

        6. L'idoneità di corrispondente livello è attribuita di diritto a coloro che, nei dieci anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, siano risultati idonei nelle procedure di progressione di carriera riservate agli assunti in ruolo ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali applicabili. Ai fini del computo del predetto periodo e del rimanente periodo di vigenza dell'idoneità si considera la data di pubblicazione della graduatoria o, comunque, del provvedimento finale delle stesse procedure.

        Art. 12-sexies. - (Chiamata di ricercatori e professori universitari da parte degli enti pubblici di ricerca) - 1. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o di primo tecnologo, i professori associati, nonché i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di cui all'articolo 12-quinquies.

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 gli enti possono altresì assumere con la qualifica di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo, i professori ordinari e i professori associati. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-quinquies.

        3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane nei ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nei ruoli dell'università.

        4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine allo status giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.

        5. In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo negli enti pubblici di ricerca conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli delle università con uno o più contratti di lavoro. Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.

        6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'ente pubblico di ricerca e nell'università.

        7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Art. 12-sexies. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta) - 1. Agli Enti pubblici di ricerca si applica, l'art. 1, comma 9, penultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché, in quanto compatibile, la restante parte del medesimo comma."

            2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i ruoli a tempo indeterminato riconducibili ai profili di ricercatore e tecnologo di livello iniziale sono posti a esaurimento.

        3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è abrogato.»


6.7

D'Arienzo

Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», comma 1, sostituire le parole: «durata di sette anni» con le seguenti: «durata massima di sette anni».


6.8

Granato, Angrisani

Al comma 1, capoverso "Art. 12-ter.", dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La procedura di valutazione è effettuata insieme con la valutazione del personale già inquadrato a tempo indeterminato al terzo livello in modo da garantire a tale personale le stesse possibilità di inquadramento alla qualifica da primo ricercatore o primo tecnologo.».


6.9

D'Arienzo

Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2010, n. 240,» inserire le seguenti :«entro un contingente pari al 30 per cento di quanto previsto all'articolo 16, comma 2 del presente decreto».


6.10

Iannone

Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», sopprimere il comma 3.


6.11

D'Arienzo

Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», comma 3, dopo le parole: «per ricercatore» inserire le seguenti: «e per tecnologo» e dopo le parole: «a tempo determinato» inserire le seguenti: «e indeterminato».


6.100/1

D'Arienzo

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici."

        Conseguentemente, al medesimo capoverso "Art. 12-bis", nel comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.


6.100/2

D'Arienzo

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le procedure concorsuali di cui al comma 1 si svolgono con modalità analoghe a quelle per titoli e discussione di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, definite, ai fini della loro applicazione agli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta."


6.100/3

D'Arienzo

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta."


6.100/4

D'Arienzo

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, e possono essere composte da ricercatori, tecnologi e docenti. La commissione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.";

            b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        "3-bis. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni di valutazione di almeno cinque membri per ciascuna area strategica o settore tecnologico, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, con incarico di durata massima di un anno. Le commissioni di valutazione sono formate da primi ricercatori o tecnologi, dirigenti di ricerca o tecnologi, professori di prima e seconda fascia. La commissione di valutazione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.

        3-ter. Al fine di formare le commissioni concorsuali e di valutazione di cui ai commi 3 e 3-bis, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), il Ministro dell'università e della ricerca, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, istituisce con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati contenente, per ciascuna area strategica e settore tecnologico corrispondenti alle attività degli enti di ricerca, i nomi dei ricercatori, dei tecnologi e dei docenti che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Non possono essere sorteggiati come membri di commissione tutti coloro che hanno fatto parte di commissioni concorsuali o di valutazione nello stesso ente nel triennio precedente il sorteggio, i rettori e i presidenti degli enti in carica, i docenti, ricercatori o tecnologi:

        a) posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

            b) che abbiano optato per il regime a tempo definito o parziale;

            c) che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza;

            d) cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare;

            e) che si siano dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.

        3-quater. Qualora gli esperti eleggibili inseriti nelle banche dati fossero in numero inferiore al necessario, gli enti procedono alla nomina dei rimanenti commissari con le modalità previste dai propri statuti e regolamenti. Agli adempimenti previsti dal comma 3-ter si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle commissioni concorsuali o di valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, escluso il trattamento di missione finalizzato alla partecipazione ai lavori della commissione, a carico dell'ente ospitante."


6.100/5

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole "e per il ruolo di tecnologo";
  2. dopo il comma 3, inserire il seguente:
    "3- bis. Al personale che abbia svolto almeno 36 mesi di attività di ricerca ai sensi dell'art. 4 della presente legge, le amministrazioni riservano almeno un terzo dei posti banditi con le procedure di cui al comma 1."

6.100/6

Castellone, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Airola

DAll'emendamento 6.100, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis) Dopo il comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è inserito il seguente:

        "310-bis. Nell'ambito delle risorse di spettanza di cui al primo periodo della lettera a) del comma 310, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia può consentire al proprio personale inquadrato nel ruolo a esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, il passaggio nel ruolo dei ricercatori al terzo livello secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esercizio del diritto di opzione entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».


6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"Art. 6

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato)

        1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito con il seguente:

«Art. 12-bis

(Ricercatori e tecnologi a tempo determinato)

        «1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

        2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

        3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da  commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca ovvero da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

        4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

        5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

        2. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 e fermi restando i requisiti di partecipazione ivi previsti, una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse indicate per le medesime procedure all'interno del piano triennale di attività di cui all'articolo 7 è riservata a coloro che, presso il medesimo ente, sono stati titolari di contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca o di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni.

        3. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole «di ruolo di terzo livello»;

            b) al secondo periodo le parole «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello,» sono soppresse;

            c) il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate dopo il 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge».

        4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 310, lettera b), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."


6.0.1

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Chiamata di professori universitari dai ruoli degli Enti pubblici di ricerca)

        1. Dopo l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

        "Articolo 18-bis. - (Chiamata di professori universitari dai ruoli degli enti pubblici di ricerca) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, le università possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i primi ricercatori e i primi tecnologi degli enti pubblici di ricerca, nonché i titolari di contratto per ricercatore o per tecnologo a tempo determinato previsto dall'articolo 12-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 le università possono altresì assumere, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore ordinario, i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi degli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.

        3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane nei ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nel ruolo dell'ente pubblico di ricerca.

        4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine allo status giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.

        5. In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo nelle università conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli degli enti pubblici di ricerca con uno o più contratti di lavoro. Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.

        6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'università e nell'ente pubblico di ricerca."»


7.1

Iannone

Sopprimere i commi 1 e 2.


7.2

Rampi, Marilotti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono tenute a pubblicare, pena l'inva­lidità della procedura di selezione, nel ri­spetto dei princìpi di trasparenza e di cele­rità nonché della normativa vigente in mate­ria di protezione dei dati personali, nel por­tale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel­l'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, en­tro ragionevole termine, comunque non infe­riore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione di cui alla presente legge, nonché per i ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»


8.1

Rampi, Marilotti

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Fino alla revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3, continua a trovare applicazione la disciplina vigente in materia della determinazione dei settori scientifico-disciplinari.»


8.2

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 3 con il seguente:

         "3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n.240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Sono invece esclusi dal computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della presente legge (ovvero ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge)."

        b) al comma 4 sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "ventiquattro mesi";

       c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 

            "6-bis.  Sino al quinto anno successivo all'approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTD di cui all'articolo 5 comma 1, riservate a ricercatori a tempo determinato di tipo A di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010 in ruolo nel proprio ateneo ai sensi del comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

            6-ter. Sino al quinto anno successivo all'approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTD di cui all'articolo 5 comma 1, ai sensi dell'articolo 24 comma 2, riservate a dottori di ricerca che abbiano svolto attività di ricerca come ricercatori a tempo determinato di tipo A di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010 o per almeno 4 anni come assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010;

            6-quater. Le università, per i successivi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, vincolano con apposito decreto ministeriale nelle procedure di selezione pubbliche corrispondenti ai piani di reclutamento almeno quattro quinti delle risorse entro il primo anno, almeno i due terzi il secondo anno, almeno la metà il terzo anno, almeno un terzo il quarto anno e almeno un decimo il quinto anno. Tali risorse sono destinate all'assunzione di RTD di cui all'articolo 5 comma 1, ai fini delle procedure riservate di cui ai precedenti commi.

        6-quinquies. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»


8.3

Corrado

     Sostituire il comma 3 con il seguente:

         «3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge.»


8.4

Rampi, Marilotti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il limite temporale di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica, altresì, ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 4 della presente legge. Non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge.»


8.5

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Al comma 3 sostituire le parole «; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b)» con le seguenti: «per i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b)».


8.6

D'Arienzo

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti

    «4. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono riservati esclusivamente a coloro che siano titolari o siano stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il vincitore di una procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, che sia titolare o sia stato titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene immediatamente inquadrato al quarto anno della nuova tipologia contrattuale secondo il nuovo testo dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.»


8.7

Sbrollini

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

        
        «4. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono riservati esclusivamente a coloro che siano titolari o siano stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il vincitore di una procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art.5 della presente legge, che sia titolare o sia stato titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene immediatamente inquadrato al quarto anno della nuova tipologia contrattuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c),  della presente legge."


8.8

Angrisani, Granato

     Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.»;

            b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. I contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati come previsto dall'articolo 5 della presente legge, prevedendo che la durata complessiva di sette anni sia estesa a tutti i contratti di ricercatore previsti dal medesimo articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».


8.9

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire la parola: «dodici», con la parola: «trentasei»;

        b) dopo le parole: «dell'articolo 24» aggiungere le seguenti: «comma 3, lettera b)».


8.10

Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 24" inserire le seguenti: "comma 3, lettera b)".

        b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), si applicano anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

        4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 265 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo."


8.11

Rampi, Marilotti

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, sono attivabili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare gli obiettivi stabiliti nella programmazione del personale universitario definita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, ovvero, in ogni caso, laddove il finanziamento, anche parziale, della posizione sia correlato alle risorse rivenienti dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»

        .


8.12

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Coloro che siano stati titolari di un contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, accedono a procedure pubbliche selettive riservate per contratti di ricercatore universitario, di cui al citato articolo 24 della legge n. 240 del 2010 secondo la nuova formulazione.

        5-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri delle procedure di cui al comma 5-bis, che si svolgeranno con cadenza annuale per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

        5-quater. Per le finalità di cui al comma 5-bis, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


8.13

Rampi, Marilotti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, coloro che abbiano usufruito per almeno un triennio di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulino un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, al momento della presa di servizio sono inquadrati al terzo anno del nuovo contratto.»


8.14

D'Arienzo

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. L'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.

        5-ter. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 possono utilizzare le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»


8.15

Granato, Angrisani

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare le vigenti graduatorie dei concorsi interni di progressione di carriera per primo ricercatore primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, bandite ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro 2002 - 2005 e pubblicate nei trentasei mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.».


8.16

Rampi, Marilotti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento. Sono fatte salve le procedure bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è costituito un apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate a valere su detto fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al terzo livello da oltre 12 anni. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Qualora l'attuazione della suddetta disposizione determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, essa è adottata solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore della legge di bilancio che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»


8.17

D'Arienzo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»


8.100

Il Relatore

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3, 5 e 5-bis nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.";

            b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        "3-bis. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge,  laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

        3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure di selezione già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3-quater. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le università riservano una quota non superiore al 15 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge, a soggetti che sono, o sono stati nei trentasei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.";

            c) sostituire il comma 4 con i seguenti:

        "4. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono inquadrati, a richiesta, al terzo anno di contratto.

        4-ter. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla presente legge."


8.0.1

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

        «Art. 8-bis

            (Piano straordinario di copertura finanziaria per promuovere l'esaurimento del ruolo di ricercatore di III livello e per le stabilizzazioni residue)

        1. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al III livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per il completamento del processo di stabilizzazioni presso gli Enti pubblici di ricerca, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

        2. Gli Enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al III livello professionale per l'accesso al II livello nei limiti delle risorse assegnate a valere sul fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al III livello da oltre 12 anni. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».