Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2144
Azioni disponibili
G/2144/1/5 e 6
Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Ripamonti, Castellone
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento, relative alla proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;
ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in tranquillità e senza fardelli, sarebbe opportuno prevedere la dilazione del pagamento dei versamenti fiscali, tributari e contributivi sospesi per effetto dei provvedimenti di legge di natura emergenziale ovvero dovuti ma non versati nel corso dell'anno 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso;
considerato, infatti, che un rinvio dei pagamenti al 2022 dilazionato in cinque rate annuali senza sanzioni e interessi possa rappresentare una vera boccata d'ossigeno per tanti piccoli imprenditori, partite iva, lavoratori autonomi, etc;
giudicato indispensabile e necessario porre in essere tutte le misure possibili per contrastare la desertificazione del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;
impegna il Governo:
a reperire, nell'ambito del nuovo ed ulteriore scostamento di bilancio al vaglio, le occorrenti risorse finanziare per consentire la dilazione dei pagamenti dovuti e/o sospesi nel 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso in 20 rate quadrimestrali di pari importo, con decorrenza 1º gennaio 2022.
G/2144/2/5 e 6
Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Fregolent, Cantù, Marin, Sbrana, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Rufa
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge del 1º aprile 2021 n. 44, contenente le regole che si applicheranno sino al 30 aprile 2021, ha stabilito che l'Italia resterà in zona arancione o rossa, prevedendo l'applicazione delle misure della zona arancione anche se i dati garantirebbero la possibilità a una regione di risultare in zona gialla;
come si è appreso al momento della pubblicazione del decreto, eventuali allentamenti delle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall'avanzamento della campagna vaccinale;
secondo gli ultimi dati pubblicati, la curva epidemiologica è in una fase di forte rallentamento, con una variazione negativa rispetto alla media delle ultime 4 settimane del 31 per cento dei casi totali;
considerato che:
i dati dell'Istat rilevano che la caduta complessiva del Pil nel 2020 è stata dell'8,9 per cento, la peggiore della storia della Repubblica;
sempre l'Istat evidenzia, nonostante sia ancora in vigore il blocco dei licenziamenti, che in media annua si osserva un calo dell'occupazione senza precedenti di - 456 mila unità, dovuto anche alla forte crescita del numero di inattivi;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di rivedere i parametri che determinano chiusure e aperture delle attività, al fine di consentire, compatibilmente con la tutela della sicurezza sanitaria nazionale, un graduale allentamento delle restrizioni e conseguentemente la stesura di un piano che preveda una calendarizzazione delle riaperture di tutte le attività.
G/2144/3/5 e 6 (testo 2)
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;
per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;
nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;
in particolare, si evidenzia come molte attività abbiano visto addirittura peggiorare le risorse ad essi destinate sulla base dei criteri di accesso e distribuzione del nuovo contributo a fondo perduto, come ad esempio i bar - tabacchi, che sostengono i medesimi costi fissi dei bar, attività principale del loro business, subendone inoltre la chiusura, costi che però l'attività di tabaccheria soggetta a monopolio non riesce evidentemente a compensare;
considerato che:
lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente, ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;
con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;
gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;
impegna il governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e P.IVA:
- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche;
- a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;
- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività
G/2144/3/5 e 6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Rufa
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;
per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;
nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;
considerato che:
lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;
con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;
gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;
impegna il Governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e Partite IVA:
- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche; a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;
- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività.
G/2144/4/5 e 6
Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Moronese, Comincini, Gallone
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del
paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;
considerato che:
il provvedimento prevede come criterio per il riconoscimento al «diritto di sostegno», una riduzione di fatturato del 30 per cento del 2020 rispetto al 2019 quale anno di riferimento;
per alcune attività del cratere sismico, delineato dopo i terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, il suddetto criterio rischia di essere non adeguato in quanto solo alcune di esse avevano ripreso la loro attività nel corso del 2019, restando comunque molto lontane dal ritornare ad un livello di fatturato fisiologico;
le soluzioni previste per la ripresa delle attività delle zone terremotate, come da ordinanza n. 9 del Commissario Speciale alla Ricostruzione «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e da ordinanza n 418 del 29/11/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, erano entrambe a carattere «emergenziale», e non idonee a chi aveva necessità strutturali perché allocato in uno dei comuni distrutti dal sisma, comportando quindi inevitabilmente un ritardo alla ripresa delle attività;
le soluzioni volte al soddisfacimento della esigenza abitativa erano S.A.E. (Soluzioni Abitative di Emergenza) e C.A.S. (Contributo di Autonoma Sistemazione), e che nei comuni più danneggiati non è stato comunque possibile per i cittadini rimanere in loco dato che spesso l'intero patrimonio immobiliare è stato inizialmente dichiarato inagibile; conseguentemente alcuni cittadini hanno optato per la soluzione di autonoma sistemazione lasciando pertanto inevitabilmente quei comuni, riducendo ulteriormente e in maniera sostanziale il numero degli utenti per quelle attività che nel frattempo sono riuscite ad aprire;
che per gli stessi comuni il numero degli utenti era già notevolmente inferiore rispetto all'ante terremoto vista l'impossibilità di beneficiare di turismo stanziale, spesso fondamentale per determinate attività,
impegna il Governo:
a consentire di esonerare le attività nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 e 2017 dal criterio della riduzione di fatturato, o in alternativa, a consentire, in luogo alla riduzione di fatturato 2020 relativamente all'anno 2019, qualora le condizioni rendano questo requisito inadeguato, la riduzione di fatturato relativamente all'anno 2015, ovvero ultimo periodo «regolare» prima del sisma.
G/2144/5/5 e 6
Ferrara, Catalfo, Vaccaro, Donno
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);
premesso che:
l'articolo 3 del decreto legge in esame dispone un incremento della dotazione finanziaria inziale del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti;
considerato che:
il Fondo di cui in premessa, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'articolo 1, comma 20, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
il successivo comma 21 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione devono essere definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
impegna il Governo:
a procedere nel più breve tempo possibile all'emanazione dei decreti attuativi della normativa istitutiva del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti previsti dal comma 21 dell'articolo i della legge 3o dicembre 2020, n. 178 al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.
G/2144/6/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del AS 2144, Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;
il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;
il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del Made in Italy che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;
parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.
considerato che:
la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;
la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.
Preso atto che:
il Dpcm del 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;
tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;
Il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura;
Considerato inoltre che:
nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;
l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;
proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;
non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;
la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato.
impegna il Governo:
a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;
a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;
a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44.
G/2144/7/5 e 6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n, 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese, e in particolare delle imprese e degli operatori, a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;
con la Legge di Bilancio 2020 sono state istituite due nuove tasse in materia ambientale, la cosiddetta «plastic tax», che fissa un'imposta ai MACSI, ovvero i manufatti per singolo impiego realizzati, anche parzialmente, con materie plastiche e che «non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati», e la «sugar tax», ovvero l'imposta sul consumo di bevande analcoliche «edulcorate», contenenti qualsiasi «sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande»;
la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'entrata in vigore della plastic tax a luglio 2020 e della sugar fax a ottobre 2020, successivamente con il decreto legge «Rilancio» del 19 maggio 2020, n. 34, è stata spostata l'operatività di entrambe le imposte al 1º gennaio 2021 e infine, con la Legge di Bilancio 2021 è stato fissato al 1º luglio 2021 l'entrata in vigore della plastic tax e al 1º gennaio 2022 per la sugar tax,
considerato che:
l'epidemia da COVID-19 ha condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che continuerà a condizionarne la situazione economica anche per diversi mesi futuri;
la pandemia ha dimostrato inoltre l'estrema importanza dei prodotti in plastica monouso per garantire, a costi contenuti, l'igiene necessaria a contrastare la diffusione del virus;
queste tasse rappresentano ulteriori minacce ai già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo italiano con conseguenze che si ripercuoteranno negativamente su un Paese severamente colpito dalla crisi a seguito dell'epidemia COVID-19 e che porterà molte delle nostre aziende ad un concreto rischio di fallimento e chiusura, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali, è pertanto necessario evitare ulteriori aggravi per le aziende italiane puntando invece ad incentivare meccanismi che ne favoriscano quanto prima la ripresa,
impegna il Governo:
ad intervenire per prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax a luglio 2022, evitando in tal modo ulteriori disagi alle nostre imprese già severamente provate dalla pandemia e che si vedranno impegnate nel difficilissimo processo di ripresa e di riprogrammazione delle proprie attività, concentrando le energie e risorse al rilancio economico del Paese.
G/2144/8/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 30 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni urgenti relative a differenti settori, al fine di consentire al legislatore di intervenire con precisione modificando o correggendo misure in essere in virtù delle esigenze contingenti;
considerato che:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha stabilito la sospensione, nelle zone rosse, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'Allegato 23 del medesimo decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
il decreto ha previsto, altresì, la chiusura dei mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
rilevato che:
la norma predetta concepisce un'innovazione rispetto alla precedente disciplina in quanto concede alle attività commerciali al dettaglio, compresi i centri commerciali, la possibilità di vendere, non solo generi alimentari, ma anche una più vasta gamma di prodotti ricompresi nel novero dei «generi di prima necessità», purché previsti dall'Allegato 23 del medesimo decreto;
il mercato, nell'ottica del pieno rispetto delle primarie misure anti-contagio, è da considerarsi una tipologia di commercio strategica, poiché si svolge all'aperto, consente di mantenere più facilmente la distanza interpersonale e offre la possibilità ai clienti di non spostarsi dal proprio quartiere o paese, alleggerendo le code e l'affluenza in altri luoghi al chiuso;
i mercati rionali hanno svolto un ruolo fondamentale, in quanto hanno sostituito i negozi di prossimità soprattutto nei piccoli paesi;
preso atto che:
si configura una disparità di trattamento della forma mercato rispetto a tutte le altre attività commerciali al dettaglio, le quali sono tutte autorizzate, incluse quelle che si svolgono su aree pubbliche, a vendere una più ampia gamma di prodotti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire anche ai mercati la vendita di generi di prima necessità individuati nell'Allegato 23 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 del medesimo decreto, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e che la suddetta attività si svolga nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;
a valutare l'opportunità di permettere lo svolgimento dell'attività di commercio su suolo pubblico indipendentemente dalla categoria merceologica dei beni somministrati, purché nel pieno rispetto dei protocolli necessari per garantire la vendita in totale sicurezza, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 45 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
G/2144/9/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (AS 2144);
premesso che:
i Titoli I e II del decreto-legge in esame recano misure in materia di lavoro nonchè di sostegno alle imprese ed all'economia;
considerato che:
l'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) il «Fondo Nuove Competenze» (FNC);
il FNC è finalizzato a favorire la realizzazione, tramite contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
i percorsi formativi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni,
impegna il Governo:
ad elevare a 180 giorni le attività formative, per le sole aziende che occupino fino a 100 dipendenti.
G/2144/10/5 e 6
Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2144, recante conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite dei DPCM, rientra quella degli operatori dei centri estetici;
in particolare, l'art. 3, comma 4, del DPCM del 3 novembre 2020, e l'art. 1, comma 10, lett. ii) del DPCM del 14 gennaio 2021, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludevano gli «estetisti» dai servizi alla «persona» erogabili in zona rossa;
sulla base della suddetta disposizione era imposta la chiusura delle relative attività nelle zone rosse; considerato che:
il del Tar del Lazio con sentenza n. 1862/2021 del 16/02/2021 ha annullato la previsione dell'art. 1, comma 10, lett. ii) del DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludeva gli «estetisti» dai «servizi alla persona» erogabili in zona rossa, rilevando una disparità di trattamento con categorie affini, come quella degli operatori dei saloni di acconciatura, non supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche;
il Tar del Lazio ha altresì ritenuto di non procedere sulle medesime disposizioni contenute nei DPCM precedenti del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, essendo già spirata l'efficacia dei due provvedimenti;
ritenuto:
opportuno riconoscere alla categoria degli operatori dei centri estetici ubicati nelle zone rosse un adeguato ristoro delle perdite derivanti dalla chiusura obbligata delle attività per il periodo a decorrere dal 3 novembre 2020 fino al 17 febbraio 2021;
impegna il Governo:
a prevedere un intervento di carattere economico volto a risarcire la perdita di fatturato subita dalle imprese esercenti l'attività di estetista ubicate nelle zone rosse, sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria nel periodo indicato in premessa.
G/2144/11/5 e 6
Santangelo, Croatti, Corbetta, Pavanelli, Ricciardi, Naturale
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca «Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19»;
l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione della crisi economica ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;
l'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, ha previsto la proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sebbene limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;
mentre l'ampia formula della prima inibitoria prevista dal D.L. n. 18/2020, investiva tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui è stato richiesto dall'attore, e tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione tra immobili ad uso abitativo, commerciale o alberghiero, l'ambito applicativo della norma, ridotto dall'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 137/2020, limita la sospensione ai provvedimenti di rilascio «adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Rimangono quindi esclusi, quindi, gli sfratti per finita locazione, le sentenze e le ordinanze con cui è stata disposta la restituzione di immobili occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace, nonché l'ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l'immobile trasferito all'aggiudicatario in senso al processo di espropriazione (ex articolo 586, comma 2, c.p.c.);
rilevato che:
la disposizione, resa necessaria per tutelare numerose famiglie e cittadini in difficoltà, è destinata a gravare maggiormente sui mancati pagamenti del canone di locazione nei confronti dei proprietari locatori i cui redditi provenienti da tali canoni costituiscono l'unico sostentamento economico;
è assente nel presente decreto uno specifico sostegno a quest'ultima categoria di soggetti;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre misure economiche specifiche destinate ai proprietari locatori i cui redditi provengono unicamente locazioni, in misura commisurata ai canoni di locazione non percepiti a causa della crisi economica.
G/2144/12/5 e 6
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Rufa
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di iegge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e .agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
nel corso del 2020 sono stati numerosi i provvedimenti legislativi posti in campo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla pandemia da Covid-19, provvedimenti che sono tra l'altro intervenuti anche con riferimento all'attività della riscossione.
Le prime disposizioni urgenti, contenute nel «Decreto Cura Italia» (DL n.18/2020), hanno determinato: la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso; la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla «Rottamazione-ter» e al «Saldo e stralcio», scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
nel corso dell'anno con diversi decreti sono state previste altre proroghe, fino ad arrivare al presente decreto che ha previsto principalmente il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione; differimento II 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021; per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della «Rottamazione-ter », «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021.
considerato che:
molti contribuenti che a causa della pandemia hanno subìto perdite di reddito, vista la difficoltà di tutto il tessuto socio-economico, difficilmente riusciranno ad ottemperare ai pagamenti delle rate, seppure prorogate a luglio e novembre 2021;
impegna il Governo:
a prevedere un allungamento del termine per il versamento delle rate citate in premessa;
a destinare una parte delle risorse previste nel prossimo scostamento di bilancio, all'apertura di una nuova rottamazione delle cartelle fino al 31/12/2019.
G/2144/13/5 e 6
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Vescovi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
Il contratto noto come «locazione» è quella tipologia di documento attraverso il quale una parte, detta locatore, permette ad un altro soggetto, detto locatario o conduttore, di utilizzare un bene immobile per un periodo determinato in cambio di un canone, ovvero un corrispettivo prestabilito alla stipula del contratto;
è previsto dalla disciplina del contratto di locazione che entrambe le parti abbiano degli obblighi da rispettare. Nello specifico, il locatario ha l'obbligo di versare, entro le scadenze convenute, il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione;
allo stesso tempo il locatore di un immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito secondo il principio di competenza, ovvero sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù del contratto di locazione;
considerato che:
durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso commerciale
questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili
impegna il Governo:
a consentire ai locatari di immobili, rientranti nelle categorie catastali di A/10, C/1, C/3 e D di corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi da marzo 2020 a settembre 2021, nella misura del 50 per cento e permettere che I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, non concorrano a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferito all'anno in corso fino al 31 dicembre 2021; inoltre che la deduzione spetti ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità percepita in forma ridotta.
G/2144/14/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),
premesso che:
il perdurare dell'emergenza epidemiologica ha causato negli ultimi 13 mesi danni economici senza precedenti, da cui il Paese si potrà riprendere in maniera troppo lenta e graduale;
il disegno di legge in esame contiene misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese insufficienti o addirittura penalizzanti per determinati settori e categorie;
considerato che:
una riapertura totale delle attività economica, accompagnata da una maggiore efficienza della campagna vaccinale, potrà avvenire in sicurezza non prima del 15 maggio 2021 e certamente non comporterà un immediato ritorno ai livelli di attività precedenti all'emergenza epidemiologica;
impegna il Governo:
a varare entro 15 giorni dalla data odierna un decreto di scostamento di bilancio di almeno 35 miliardi di euro che permetta di istituire nel più breve tempo possibile ulteriori misure a supporto degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza che prevedano:
1) contributi a fondo perduto per tutte le aziende con fatturato fino a 50 milioni di euro che coprano almeno l'80 per cento della perdita, calcolata come differenza media mensile dei ricavi dichiarati negli anni 2019 e 2020, a cui sottrarre le componenti variabili degli acquisti di merci e prodotti e dei costi per il personale;
2) l'abbassamento della soglia di perdita per l'accesso ai contributi al 10 per cento;
3) una dilazione delle imposte e dei contributi non versati nell'anno 2021.
G/2144/15/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
l'articolo 8 reca nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale Considerato che
La grave crisi causata alla pandemia e dalle sue conseguenze economiche e sociali ha richiesto tutta una serie d'interventi per limitare le ricadute occupazionali;
tra esse molte sono state quelle relative agli ammortizzatori sociali, con una normativa che è diventa sempre più complessa e di difficile comprensione;
in particolare, è necessario intervenire per consentire che Cassa integrazione e nuova occupazione non siano in pratica alternative tra loro;
è, infatti, frequente il fatto che in particolare nel settore della ristorazione non sia possibile sostituire un dipendente che, collocato in cassa integrazione, decida di lasciare il posto di lavoro. La normativa attuale, infatti, rende praticamente impossibile una nuova assunzione per un'azienda, anche qualora questa non sia del tutto ferma ma abbia ridotto gli orari di lavoro, con conseguente utilizzo degli ammortizzatori sociali;
impegna il Governo:
a provvedere in modo da consentire che, esclusivamente in questa fase di emergenza dovuta all'epidemia, siano ammesse deroghe per le aziende che intendano assumere personale pur trovandosi nelle condizioni previste per la Cassa Integrazione dei propri dipendenti, con l'obiettivo di far proseguire le attività e di garantire la possibilità di nuovi posti di lavoro.
G/2144/16/5 e 6
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'attuale emergenza da Covid-19 ha comportato numerose conseguenze negative alle attività commerciali che hanno registrato significativi cali del fatturato;
in questi ultimi mesi, nonostante la carenza di liquidità, la maggior parte delle attività commerciali ha adeguato i propri locali per garantire la massima sicurezza agli utenti investendo in dispositivi di protezione individuale, termo scanner e sistemi per l'igienizzazione dei negozi;
nonostante questi investimenti che consentirebbero ai commercianti di svolgere la propria attività in tutta sicurezza nel rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di prevenzione, continuano a registrarsi chiusure forzate in modo diversificato a seconda del colore delle regioni;
è quanto mai opportuno in questa difficile fase economica consentire a tutte le attività commerciali, che con molta fatica hanno fatto investimenti in questi mesi per la sicurezza dei consumatori, la possibilità di riaprire in modo stabile,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli.
G/2144/17/5 e 6
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» AS 2144
premesso che:
l'emergenza sanitaria ed economica dovuta dal Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie;
in un momento difficile come quello attuale, il primo dovere dello Stato è dare garanzie di percorso alle imprese;
i micro-ristori fin qui varati rischiano di non alleviare le difficoltà in cui oggi si trovano le piccole e medio imprese;
servirebbero dunque subito maggiori risarcimenti per le categorie maggiormente colpite oltre ad una nuova iniezione di liquidità per far ripartire l'economia del Paese,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza per:
- potenziare ed estendere linee di credito garantite al cento per cento dallo Stato per tutto il sistema delle micro, piccole e medio imprese, fino ad un certo limite di fatturato, da restituire in un lasso di tempo non inferiore ai trent'anni;
- potenziare ed estendere linee di credito garantite con opportune modulazioni delle garanzie da parte dello Stato per le imprese con fatturato superiore al punto precedente;
- prevedere per le grandi imprese anche forme di conversione delle garanzie dello Stato con opportuni meccanismi di compartecipazione anche alla loro capitalizzazione.
G/2144/18/5 e 6
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;
negli ulteriori interventi in fase di predisposizione da parte del Governo per il rilancio socioeconomico del Paese, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria in essere, sarebbe opportuno introdurre misure di risarcimento più mirate e consistenti in modo da ristorare le attività effettivamente più in difficoltà,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di definire misure volte a prevedere eventuali ristori puntuali per i settori maggiormente colpiti, valutando criteri più selettivi anche mediante indennizzi basati sulla copertura dei costi fissi, come definito in ambito europeo.
G/2144/19/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese e l'istituzione del Fondo Patrimonio PMI volto a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, mediante la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;
il citato articolo 26, ai commi 1 e 2, indica i requisiti e le condizioni necessari per la sottoscrizione degli strumenti finanziari e al comma 13 prevede che la gestione del Fondo Patrimoniale PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA - alla quale è assegnata la funzione di Gestore -, o a società da questa interamente controllata;
lo stesso articolo, ai commi 8 e 12 prevede, rispettivamente, che alle società che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, e che il Fondo Patrimonio PMI è finalizzato alla sottoscrizione entro il 30 giugno 2021 delle obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;
il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 11 agosto 2020, all'articolo 5, recante disposizioni in materia di valutazione delle domande, dispone che il Gestore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte delle società interessate, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 26, e che qualora si renda necessario chiedere alla Società emittente informazioni supplementari il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle stesse; a seguito dell'approvazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) contenente all'articolo 1 comma 263 modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020, la misura in questione è stata dapprima prorogata al 30 giugno 2021 togliendo però la possibilità di poterne godere, qualora le società richiedenti abbiano ricevuto ulteriori aiuti, in forza del fabbisogno di liquidità delle stesse per i diciotto (18) mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale;
risulta che alcune società che hanno presentato entro il termine del 31 dicembre 2020 domanda di accesso agli strumenti finanziari menzionati, in particolare in questo periodo di emergenza economico-sanitaria, sono state private della possibilità di ricevere gli aiuti per effetto del mancato rispetto del termine di 10 giorni da parte del Gestore il quale, in alcuni casi, ha ammesso di non aver esaminato le pratiche;
occorre evidenziare che siffatto comportamento oltre a rappresentare una lesione di legittime aspettative di natura patrimoniale a danno delle società richiedenti, contrasta con la finalità di sostegno e rafforzamento delle piccole-medie imprese (realtà maggiormente diffusa nel nostro Paese) che soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente;
è altresì inconcepibile che in una fase emergenziale come quella attuale, non venga rispettato un termine essenziale per poter accedere agli aiuti, da parte delle istituzioni che dovrebbero, al contrario, favorire il corretto utilizzo di tali risorse affinché le stesse vengano allocate correttamente,
impegna il Governo:
ad adottare interventi volti:
a) a consentire l'accesso alle misure di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 26 richiamato in premessa, da parte delle imprese interessate, fino al 31 dicembre 2022;
b) a consentire l'accesso agli strumenti finanziari citati, anche alle aziende che, entro il 31 dicembre 2020, alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso articolo 26 sopra citato nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nel termine di 10 giorni previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020 così perdendo la possibilità di chiedere aiuti avvalendosi di tutti requisiti contemplati dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178).
G/2144/20/5 e 6
Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19,
premesso che:
il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;
tra i soggetti che attualmente stanno riscontrando difficoltà ci sono sicuramente coloro che dopo tanti anni di studio e progettazione riescono a registrare brevetti;
un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni invenzione di carattere tecnico purché sia nuova e sia atta a un'applicazione industriale. Conferisce al titolare il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere l'invenzione senza autorizzazione;
il brevetto è quindi un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari; tuttavia il D.lgs 10 febbraio 2005, n.30 recante il codice della proprietà industriale, consente di registrare un brevetto anche a coloro i quali non posseggono la Partita iva e quindi a persone fisiche che si presume non svolgano una vera e propria attività di impresa;
sarebbe opportuno, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, valutare una diminuzione del costo di registrazione e mantenimento dei brevetti;
a livello europeo, la Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali;
il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati;
in gran parte dei casi, chi registra un brevetto in Italia, lo registra anche a livello europeo al fine di tutelare il più possibile la propria invenzione con costi molto più alti rispetto alla registrazione nel singolo Stato membro;
per limitare i tosti, molti inventori preferiscono spesso brevettare le proprie invenzioni soltanto in pochi Paesi, esponendole così maggiormente al rischio di gssere copiate,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a diminuire il costo della registrazione e del rinnovo dei brevetti,
a promuovere a livello comunitario la revisione della disciplina economica dei brevetti i cui costi elevati determinano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee.
G/2144/21/5 e 6
Pazzaglini, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Rufa
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;
premesso che:
il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;
il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,
considerato che:
il settore della ristorazione collettiva, dopo un anno di emergenza COVID, ha subìto danni molto pesanti, comportando un crollo di oltre il 65 per cento del fatturato, con 2/3 dei dipendenti in cassa integrazione, in maggioranza donne;
la ristorazione collettiva rappresenta un comparto economico su cui la crisi sta pesando in maniera significativa e che si prevede durerà anche al termine dell'emergenza, principalmente a seguito di nuovi assetti organizzativi che vedranno un aumento delle opportunità di ricorrere a forme di lavoro agile o smart work presso numerose aziende e uffici pubblici, comportando un calo definitivo del fatturato;
sono a rischio di licenziamento almeno 60 mila lavoratori del settore, prevalentemente donne, numero che cresce significativamente se si considera tutto l'indotto;
nel comparto della ristorazione collettiva, rientrano anche aziende che svolgono servizio di pubblica utilità, in particolare quelle che erogano il servizio negli ospedali, nelle caserme, nelle scuole e negli uffici pubblici, che spesso devono continuare ad assicurare prestazioni anche durante l'emergenza, registrando introiti notevolmente ridotti e aumenti significativi dei costi,
impegna il Governo:
a definire strumenti e misure idonee e mirate a sostenere il settore industriale della ristorazione collettiva, a supporto dei gravi danni e delle perdite subite dalle imprese e dai lavoratori coinvolti.
G/2144/22/5 e 6
Campari, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e delle imprese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;
al Titolo I sono introdotte misure di sostegno alle imprese e all'economia, incluse anche misure intese alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche,
considerato che:
a seguito dell'emergenza Covid molte attività commerciali e artigianali, nonché pubblici esercizi, e in particolar modo le attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno subìto forti limitazioni e drastiche chiusure, al fine di contenere e contrastare il contagio, che hanno però provocato un crollo dei ricavi, mettendo in seria difficoltà la tenuta economica del settore. Molte delle suddette attività si sono così trovate nell'impossibilità, tra le altre difficoltà economiche, di poter far fronte al pagamento delle bollette per i servizi di fornitura energia elettrica;
in particolare, alcune di queste, a causa della loro incolpevole morosità, hanno subito l'interruzione del servizio offerto dall'ente distributore, il che ha pregiudicato, di fatto, la possibilità per questi soggetti di poter riprende, per quanto consentito, l'attività economica, con la paradossale conseguenza di impedirne la ripresa economica e dunque la sostenibilità stessa dei debiti accumulati nei confronti del fornitore dell'energia elettrica;
considerato altresì che:
il provvedimento in esame, tra le altre misure di sostegno alle imprese, introduce uno sconto degli oneri fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione, il quale tuttavia può non risultare sufficiente ad impedire i casi di morosità e di conseguenza di distacco della corrente elettrica, tanto meno non è idonea ad intervenire in soccorso di quanti hanno già subito il distacco negli ultimi mesi;
appare dunque necessario intervenire a sostegno dei suddetti soggetti, al fine di limitare il più possibile i fenomeni di distacco dei clienti finali non domestici di energia elettrica, mettendoli nelle condizioni di poter assolvere all'obbligo di pagamento delle fatture insolute, i cui termini di pagamento siano scaduti durante il periodo di emergenza sanitaria,
impegna il Governo:
a predisporre interventi tesi a garantire un contributo alle attività economiche risultanti Morose a causa delle chiusure o della ridotta attività conseguente al periodo di pandemia, consentendo loro di poter rateizzare gli insoluti, pur proseguendo nell'utilizzo dell'energia elettrica, vitale per qualsiasi attività economica.
G/2144/23/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 34 del decreto-legge in esame, ai commi 1 e 2, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti;
sul sito del Ministero per le disabilità è riportato che le risorse saranno dedicate a «progetti concreti per migliorare, semplificare la vita e garantire i diritti di queste persone, di ogni età»;
per tale motivo sarebbe opportuno prevedere che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone disabili, che rappresentano la vera emergenza nazionale, soprattutto a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-l9;
sarebbe opportuno, altresì, specificare che la suddetta finalità deve essere perseguita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro, unica modalità efficace per fare in modo che le persone disabili giungano realmente al posto di lavoro e che il peso di inserimenti realizzati male non incidano negativamente sulla produttività delle aziende,
impegna il Governo:
ad adottare misure volte a specificare che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e che la stessa sia garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.
G/2144/24/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 2144,
premesso che:
l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;
l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita iva;
la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21/07/2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;
quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;
ad esempio molte aziende che hanno aperto nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;
nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non
presentavano i requisiti per accedervi;
nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.
G/2144/25/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;
il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;
il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del Made in Italy che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;
parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di curo e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.
considerato che:
la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;
la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.
Preso atto che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;
tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;
il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile, senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura.
Considerato inoltre che:
nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte, hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;
l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle nonne igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;
proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;
non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;
la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato,
impegna il Governo:
a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;
a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;
a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, collima 2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44.
G/2144/26/5 e 6
Zaffini, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
La legge di Bilancio 2021, Legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 20, ha istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di l miliardo di euro per il 2021, il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
La platea dei beneficiari del citato esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.
La disposizione di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, dispone un incremento della dotazione finanziaria inziale del Fondo pari a 1.500 milioni di euro, per un totale di 2.500 milioni di euro, e, trattandosi di un aiuto di Stato, prevede che il beneficio sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, nonché che l'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;
Ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021, istitutive del Fondo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti interministeriali emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto provvedere a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
Ad oggi non risulta ancora emanato alcun Decreto interministeriale ad opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e pertanto il Fondo non è ancora attivo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le misure di competenza volte all'emanazione dei Decreti necessari a garantire l'effettiva operatività del Fondo di cui alla Legge n. 178/2020.
G/2144/27/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato
In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»
Premesso che:
Anche questo provvedimento non include in alcun modo i proprietari di Bed and Breakfast nelle attività interessate dai sostegni economici, in quanto attività non imprenditoriali; seppur anch'essi fortemente colpiti dalla crisi del settore turistico dovuta all'emergenza da Covid 19.
Invita il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, una forma di sostentamento anche per queste attività a fronte di una comprovata diminuzione di fatturato.
G/2144/28/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»
Premesso che
la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo e vino buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «food Made in Italy», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IGP, sinonimo di qualità ed esclusività. A titolo di esempio i vini di maggior pregio e con più certificazioni hanno subito una flessione importante nelle vendite.
Considerato che
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente Made in Italy, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.
Invita il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del Made in Italy.
G/2144/29/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato
In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
premesso che:
la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «food Made in Italy», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IG P, sinonimo di qualità ed esclusività.
Considerato che:
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente Made in Italy, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.
Per quanto riguarda in particolare la filiera suinicola, questa è al centro di particolari condizioni congiunturali economiche che «in aggiunta all'emergenza da Covid19» hanno reso particolarmente critica la salvaguardia della produzione del tipico suino italiano pesante (connotato da maggior peso ed età e dunque maggiori costi di produzione e macellazione), condizioni quali le dispute commerciali tra USA e UE e tra USA e Cina che hanno visto nella carne suina e nei prodotti a base di carne suina uno dei principali obiettivi, con ripercussioni non solo sugli scambi, ma anche sulle filiere di approvvigionamento delle materie prima o ancora l'epidemia della PSA in Cina ed in Europa,
malattia esclusivamente veterinaria che ha decimato i capi-suini ed ha causato carenze di materie prime e difficoltà nell'assicurare le forniture di carni suine per l'alimentazione umana,
impegna il Governo:
a valutare una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del Made in Italy, avendo particolare riguarda alla misura della contribuzione destinata alle 43 produzioni DOP e IGP di prodotti a base di carne della salumeria nazionale, destinando a questo comparto un aiuto significativamente superiore in ragione della particolare ed unica condizione congiunturale che affligge il settore da ormai due anni unitamente all'emergenza da Covid-19.
G/2144/30/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
il 20 maggio 2020 la Commissione europea, nel documento COM/2020/381 contenente la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa alla strategia «Dal produttore al consumatore» (nota anche come «From farm to fork), ha specificato come «la pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili. Ci ha inoltre reso estremamente consapevoli delle interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta»;
il 19 ottobre 2020, inoltre il Consiglio «Agricoltura e pesca» ha approvato le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla strategia «Dal produttore al consumatore» e ha riconosciuto che la suddetta «strategia è al centro del Green Deal e affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami tra alimentazione, società sane e un pianeta sano»;
nelle Conclusioni del Consiglio sulla strategia «Dal produttore al consumatore», nell'ambito dell'Azione necessaria per una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, si evidenzia che è «necessario attribuire particolare importanza alla salute degli animali, alla biosicurezza e al benessere degli animali» e il Consiglio invita la Commissione a «valutare l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per un regime di etichettatura sul benessere degli animali che contribuisca ad accrescere tale benessere, ad aumentare la trasparenza del mercato, a migliorare la scelta dei consumatori e a rendere più equa la compensazione per il bestiame che beneficio di livelli più elevati di benessere degli animali»;
considerato che:
sul versante dell'attività agricola, il benessere animale è inserito trai criteri obbligatori che devono essere rispettati per poter beneficiare dei contributi derivanti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC);
l'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale» al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;
con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, saranno definiti la disciplina produttiva inerente ai requisiti di salute e benessere animale, le altre misure e procedure con cui identificare i prodotti conformi alla certificazione;
l'adesione al «Sistema di qualità nazionale del benessere animale» è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano a rispettare lo specifico disciplinare che sarà appositamente predisposto dai Ministeri competenti;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo interministeriale di confronto sul processo di redazione e implementazione del Sistema di qualità nazionale benessere animale, nell'ambito della sostenibilità della produzione alimentare e della promozione di modelli aziendali alternativi che garantiscano una maggior tutela degli animali e la libertà di scelta del consumatore.
G/2144/31/5 e 6
Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Mininno, Abate, Corrado, Crucioli, Giannuzzi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame dell'atto 2144, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salite e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
premesso che:
il comma 1 prevede che il sostegno sia riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario
considerato che:
il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
visto che:
le associazioni di categoria hanno tempestivamente denunciato l'insufficienza delle risorse a sostegno dei soggetti coinvolti. Inoltre, i dati ci dicono che è necessario sostituire l'attuale criterio utilizzato per riconoscere e quantificare i sostegni con uno che possa dare sollievo dando al contempo la possibilità di rialzarsi dalla disperazione in cui versano troppi cittadini. Ai nostri imprenditori non manca solo la quota di fatturato ma anche l'utile per sopravvivere.
impegna il Governo a:
individuare le risorse per il prossimo scostamento bilancio tenendo conto sia della perdita-del fatturato che del mancato utile d impresa o professionale della platea interessata ai sostegni.
G/2144/32/5 e 6
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il presente decreto legge, all'articolo 8, commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
tale regime è applicato fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e dal 1º luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;
tali disposizioni, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
se questa misura ha avuto una sua «ratio» nel periodo più duro del lockdown al fine di mantenere il più possibile i livelli occupazionali soprattutto nelle medie e grandi imprese, il perdurare di tale previsione potrebbe comportare un irrigidimento del mercato del lavoro con conseguenze imprevedibili quando si tornerà ad un funzionamento fisiologico del mercato stesso;
è quanto mai urgente prevedere misure alternative a tale regime soprattutto attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali e contestualmente agire su diversi fronti, in particolare sulle politiche attive del lavoro, riguardo alle quali il nostro paese è in forte ritardo rispetto agli altri partner europei, ponendo le basi per la riscrittura della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che potrebbero rappresentare uno straordinario strumento per la ripresa del mercato del lavoro;
si aprirà inoltre nei prossimi mesi un'opportunità nella gestione delle risorse provenienti dal Recovery fund in cui il nostro paese sarà chiamato a dare delle risposte importanti in termini di efficacia delle misure messe in atto, soprattutto per ciò che riguarda le politiche per l'occupazione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a pone fine al blocco dei licenziamenti predisponendo ammortizzatori sociali e lavori occasionali tramite strumenti di maggiore flessibilità.
G/2144/33/5 e 6
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;
l'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19, individuando le modalità di assegnazione di tali risorse e la relativa copertura finanziaria. Si prevedono inoltre alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale e alla corresponsione delle risorse indicate al comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;
considerato che:
In merito al settore dei trasporti, nell'ottica del suo crescente processo di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, risulta imprescindibile lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, nell'ambito di un sistema energetico integrato, per il raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica per la cosiddetta «mobilità pesante», in tutte le sue sfaccettature, da quella su gomma a quella ferroviaria e marittima;
a tal riguardo, i progetti relativi all'utilizzo dell'idrogeno per la mobilità sono diventati eleggibili per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero quei titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di miglioramento dell'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere delle modalità di monitoraggio adeguate affinché l'attuazione della nuova normativa sui titoli di efficienza energetica in via di definizione, sotto l'unica regia del Ministero della Transizione ecologica, sia caratterizzata da semplicità, velocità e concretezza.
G/2144/34/5 e 6
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
accolto come raccomandazione
Il Senato
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo, di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio, nonostante le misure previste risultano tuttavia insufficienti e non in grado di aiutare il tessuto socioeconomico nazionale, ad uscire definitivamente dalla crisi economica e finanziaria; l'articolo 29 del provvedimento in particolare, prevede misure per il trasporto pubblico locale, stanziando 800 milioni di euro, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19;
al riguardo, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, all'interno del settore energetico finalizzato alla transizione verde, rappresenta un'esigenza imprescindibile, del sistema energetico integrato, nell'ambito dei trasporti, in finzione del processo di decarbonizzazione, che riguardi la mobilità pesante, non solo su gomma ma anche ferroviaria, marittima e la generale infrastrutturazione per un più moderno e sano territorio;
a tal fine, i progetti relativi all'utilizzo d'idrogeno per la mobilità sono diventati 'eleggibili' per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di migliorare l'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, affinché la nuova normativa sui titoli di efficienza energetica, coordinata dal Ministero della Transizione ecologica, sia monitorata attraverso l'unificazione sotto un'unica regia delle competenze in materia energetica ed ambientale.
G/2144/35/5 e 6
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;
il Titolo I contiene specifiche disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia; uno dei settori maggioimente colpiti dalla crisi pandemica è quello dell'edilizia;
considerato che:
il settore edile potrebbe beneficiare del volano del cd. Superbonus al 110 per cento per rilanciare le proprie attività; ma ad oggi, nonostante una piccola accelerazione registrata nelle ultime settimane, sono pochi i cantieri rispetto alle attese: una nota dolente per un incentivo che potrebbe avere un effetto totale sull'economia di 21 miliardi di euro, oltre un punto percentuale di Pil ogni anno;
gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, l'assegnazione e la realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa vigente;
il termine del 30 giugno 2022 per l'avvio dei lavori risulta essere troppo ridotto perché i condomini, in modo particolare, possano incentivare l'adozione della predetta misura;
le famiglie sono scoraggiate dalle procedure complesse e dalla eccessiva burocrazia. Sulla carta questa misura rappresenta una grande opportunità per rimettere in sesto un patrimonio edilizio ormai vecchio;
a causa della scarsa digitalizzazione degli archivi edilizi comunali, la permanenza dello smart working, e la proverbiale inefficienza della pubblica amministrazione, per ottenere documenti e progetti dai comuni ci vogliono mesi. I colli di bottiglia procedurali restano enormi: per avere un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per il montaggio dell'impalcatura ad un condominio, occorrono tempi di evasione delle richieste di 3-4 mesi,
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di estendere l'efficacia temporale del cd Superbonus al 110 per cento almeno sino al termine del 2025;
in coerenza con l'obiettivo del PNIEC al 2030, al fine di rilanciare il sistema economico e una più ampia azione di riqualificazione del patrimonio immobiliare, a valutare l'opportunità di estendere la platea dei beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da particolari comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero, le PMI e le scuole paritarie;
valutare l'opportunità di estendere gli incentivi anche alla riqualificazione degli immobili ex produttivi, oggi inutilizzati, al fine di garantire una loro riconversione green, in termini di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, con il minimo impatto sul consumo del suolo;
prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio, l'eliminazione del vincolo della doppia conformità, prevedendo unicamente la conformità rispetto ai titoli edilizi e urbanistici attuali; e l'eliminazione tout court del vincolo della conformità per quegli interventi che sono soggetti a regime di edilizia libera;
disciplinare l'ipotesi in cui sia riscontrata ex post la mancata sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del superbonus ma sussistano, viceversa, quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus;
rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;
monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime legate ai lavori del superbonus, al fine di evitare speculazioni nel mercato.
G/2144/36/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'emergenza da Covid-19 ha investito duramente il settore edilizio;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, prevede la possibilità di effettuare una detrazione del 110 per cento per tutta una serie di immobili che hanno bisogno di ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico;
tuttavia, l'articolo 119 del citato decreto non ha considerato all'interno della disciplina dell'ecobonus gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ricomprendere all'interno della disciplina dell'ecobonus 110 per cento di cui all'art.119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 anche gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
G/2144/37/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il Titolo I del decreto legge in esame prevede una serie di misure finanziarie a sostegno dell'economia;
in particolare l'articolo 6 dispone agevolazioni in favore di soggetti privati e di strutture recettive;
considerato che:
l'articolo 119, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dispone che per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al no per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 3o giugno 2022. In particolare, l'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 63 del 2013 rimanda ai commi i e 1-bis dell'articolo 16-bis, comma t, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R);
l'articolo 16-bis, comma 1, lettera ), del T.U.I.R. dispone che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli immobili sui quali sono stati effettuati, tra gli altri, gli interventi: «relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari»;
la disomogeneità delle interpretazioni di tale disposizione ha generato un fortissimo freno alla diffusione di interventi di riduzione del rischio, specie nei centri storici;
rilevato che:
la disposizione in esame contempla tra gli interventi oggetto di detrazioni fiscali solo quelli realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprensivi di interi edifici e, ove riguardino i centri storici, è richiesta, inoltre, l'esecuzione sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
la norma così formulata esclude di fatto l'applicabilità dei benefici fiscali agli interventi strutturali che avvengano su porzioni di complessi di edifici o di aggregati, soprattutto nei centri storici e disincentiva l'attuazione del disposto normativo, vanificando la finalità ad esso sotteso;
una siffatta interpretazione è in contrasto con la ratio del c.d. sismabonus poiché scoraggia gli interventi atti a consolidare la struttura degli edifici - e dunque a ridurre il rischio sismico - riguardando solo interi edifici e progetti unitari anziché ricomprendere anche interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati;
alla luce di una interpretazione sistematica delle norme sembra opportuno richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, al capitolo 8.7.1, che fornisce la definizione di unità strutturale (US) nei termini seguenti: «... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi»;
altrettanto utile appare la definizione di cui alla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. recante Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle ''Norme tecniche per le costruzioni''» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, secondo la quale «l'Unità Strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.»;
risulta, pertanto allo stato attuale, poco chiara la portata applicativa dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione dei rilievi sopra sollevati,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di precisare, con atto di rango secondario, la reale portata applicativa dell'articolo 16-bis comma 1, lettera i), del T.U.I.R., specificando che lo stesso si applica all'unità strutturale e dunque anche ad interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti-strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici;
a valutare l'opportunità di prorogare al 2025 le disposizioni di cui al comma 4-quater dell'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di favorire la ricostruzione degli immobili.
G/2144/38/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 10, comma 1, lettera n), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («decreto semplificazioni»), è intervenuto sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia stabilendo che: «La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
tale disposizione è una delle numerose contenute nel decreto semplificazioni che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure dell'edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo;
fino alla pubblicazione del decreto è stato possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ottenere l'agibilità degli immobili solo dopo un intervento di nuova costruzione, ricostruzione o lavori sugli edifici esistenti;
con la nuova previsione si consentirebbe a molti proprietari di immobili di presentare la SCIA anche in assenza di lavori di riqualificazione su quegli immobili che siano stati legittimamente realizzati ma che, per motivi puramente anagrafici, sono privi di agibilità;
nonostante il termine per l'emanazione del citato decreto interministeriale, seppur non perentorio, sia ormai scaduto l'11 dicembre 2020, ad oggi non risulta all'interrogante che sia stato emanato il decreto attuativo,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di provvedere all'emanazione del decreto ministeriale citato in premessa.
G/2144/39/5 e 6
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
in un momento fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei loro confronti le istituzioni sono chiamate ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno;
l'approccio alle tematiche giovanili deve potersi fondare su di una forte integrazione delle politiche di settore che, piuttosto che considerare i giovani come categoria sociale «problematica», li valuti come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, con un ruolo riconosciuto e vitale per la costruzione del futuro della comunità;
la situazione e le condizioni dei giovani, aggravate dall'emergenza seguita alla diffusione della pandemia su scala mondiale, meritano in questo momento una particolare attenzione e interventi forti da parte dello Stato considerate le difficoltà che i giovani italiani devono affrontare per emanciparsi e inserirsi nel mondo del lavoro;
è necessario uscire da mere logiche assistenziali e puntare invece sul sostegno di quei giovani che vogliono realizzarsi in Italia, sviluppare competenze e a formare una famiglia,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure tese a rafforzare le garanzie per i giovani per consentire loro di realizzare il proprio futuro, sostenendoli nell'acquisto della prima casa e nell'avvio di attività lavorative.
G/2144/40/5 e 6
Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che,
il processo di ammodernamento tecnologico del parco mezzi ad uso agricolo è più lento più lento rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea, e questo anche per una minore stabilità reddituale ed occupazionale nel settore;
secondo stime recenti, in Italia l'età media del parco macchine supera ben oltre i vent'anni, risultando pertanto tra i più vecchi d'Europa, traducendosi nella difficoltà da parte degli operatori del settore di poter disporre di macchine ed attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative più recenti in materia ambientale e di salute e sicurezza;
è necessario dunque avviare in Italia un celere processo di rinnovamento del parco macchine esistente la cui implementazione risulta dunque fondamentale per una significativa riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sull'ambiente, per tutelare maggiormente la salute dei lavoratori e la loro sicurezza sul lavoro, per accrescere l'efficienza e la produttività delle operazioni svolte, garantendo quindi un miglioramento, in chiave sostenibile e competitiva delle imprese interessate.
impegna il Governo:
a valutare di adottare le opportune iniziative per favorire un celere processo di ammodernamento del parco macchine esistente per uso agricolo, con alimentazione a biometano, attraverso il riconoscimento di appositi incentivi per la rottamazione dei mezzi più obsoleti ed maggiormente inquinanti.
G/2144/41/5 e 6
Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il prezzo del gasolio, dono il crollo avvenuto durante l'anno 2020, è da mesi in continua crescita, comportando conseguenze anche per il carburante agricolo;
che la domanda di greggio ha fatto aumentare considerevolmente la fissazione del prezzo medio del gasolio, passato da 1,248 euro/litro del 9 novembre 2020 a 1,445 euro/litro del 22 marzo 2021 e, per quanto riguarda il carburante agricolo agevolato, da 0,33 euro/litro a 0,48 euro/litro;
la situazione è delicata per tutto il comparto agroalimentare a partire dal settore agromeccanico, impegnato oggi nelle lavorazioni in campo e, fra pochi mesi, con la raccolta di frutta e ortaggi ed il loro trasferimento su gomma;
occorre anticipare le certe ripercussioni negative sul settore agricolo con interventi ulteriori che incidano sensibilmente sulle accise all'acquisto del carburante agricolo agevolato.
impegna il Governo:
a voler adottare i provvedimenti normativi idonei ad esentare il prezzo del gasolio agricolo dal pagamento delle accise.
G/2144/42/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
le stime preliminari della povertà per l'anno 2020 diffuse dall'ISTAT, indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4 per cento del 2019 al 7,7 per cento, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7 per cento al 9,4 per cento, oltre 1 milione in più) che si attestano a 5,6 milioni;
ad eccezione delle famiglie unipersonali, che presentano un'incidenza di povertà stabile (5,7 per cento), una più ampia diffusione della povertà assoluta riguarda tutte le famiglie, ma in misura più rilevante quelle con un maggior numero di componenti. Se, infatti, fino a quattro componenti l'incremento si mantiene sotto i due punti percentuali o poco più (per le famiglie di due persone passa dal 4,3 per cento al 5,7 per cento, per quelle con tre dal 6,1 per cento all'8,6 per cento, per quelle con quattro dal 9,6 per cento all'11,3 per cento), per quelle con almeno cinque persone peggiora di oltre quattro punti, passando dal 16,2 per cento al 20,7 per cento. La presenza di figli minori espone maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi, con un'incidenza di povertà assoluta che passa dal 9,2 per cento all'11,6 per cento, dopo il miglioramento registrato nel 2019;
dall'ultimo studio dell'ISTAT sulla natalità e fecondità della popolazione residente emerge ancora un record negativo per la natalità: nei 2019 le nascite sono state 420.084, quasi 20mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008;
lo scorso 30 marzo, in Senato, è stata approvata la legge 1º aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;
come evidenzia la relazione tecnica di passaggio della Ragioneria dello Stato, l'intervento normativo comporta nuovi e maggiori oneri per-il bilancio dello Stato, quantificati nel limite massimo delle risorse rinvenienti dal «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito con la legge di bilancio 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), con una dotazione pari a 434 milioni di euro per il 2021, 1.033 milioni di euro per il 2022, 1.022 milioni di euro per il 2023, 1.011 milioni di euro per il 2024, 1.000 milioni di euro per il 2025, 989 milioni per il 2026, 977 milioni per il 2027, 965 milioni per il 2028 e 953 milioni a decorrere dal 2029. Ciò in quanto l'autorizzazione di cui al citato articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, è stata introdotta e contestualmente ridotta dalla stessa legge n. 160/2019 a copertura di specifiche misure per la famiglia, nonché dalle altre risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure vigenti indicate;
è evidente che le risorse messe a disposizione fino a questo momento sono insufficienti a dare un reale sostegno alle famiglie soprattutto quelle numerose;
inoltre la graduazione dell'assegno unico in base all'ISEE penalizza in particolare le famiglie numerose, attribuendo al terzo e quarto figlio rispettivamente un peso pari a 0,39 e 0,35;
occorre rivedere il sistema ISEE posto che, in base al meccanismo attuale, ad esempio, si verificano casi di famiglie numerose che avendo la necessità evidente di abitare in una casa di adeguate dimensioni, rischierebbero, paradossalmente, di essere considerate facoltose in virtù di tale parametro. Per tali motivi è opportuno sanare tali squilibri;
occorre, altresì, fare in modo che la consistenza dell'assegno sia adeguata alle reali necessità delle famiglie;
per dare senso alla riforma e arrivare ad avere almeno 200 euro di assegno mensile per ciascun figlio, necessiterebbero ulteriori 5 miliardi, oltre ai 3 già richiesti dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;
ad oggi le politiche familiari sono state classificate sotto la voce del welfare assistenzialistico, piuttosto che essere considerate un'asse portante del sistema fiscale, retributivo e contributivo e, per tale ragione, è improcrastinabile l'adozione di misure volte a creare le condizioni per consentire alle famiglie di svolgere il ruolo sociale al quale sono chiamate e di contribuire ad aumentare la ricchezza del nostro Paese;
il PNRR deve essere uno strumento di sostegno alla natalità, alla genitorialità, all'occupazione, in particolare femminile;
le parole pronunciate del Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della festa delle donne lo scorso 8 marzo - che, nel sottolineare l'opportunità straordinaria nel programma Next Generation EU, ha ribadito la necessità di investire in strumenti quali i congedi parentali, il numero dei posti negli asili nido che ci vede inferiori agli obbiettivi europei, e sulla loro distribuzione territoriale che va resa ben più equa di quanto non sia oggi - vanno nella direzione da sempre auspicata da Forza Italia,
impegna il Governo:
a rivedere il meccanismo degli indicatori ISEE, ai fini della fruizione dell'assegno, che spesso, non è in grado di fotografare giustamente il carico reddituale di una famiglia e ad emanare in tempi celeri i decreti attuativi per l'applicazione dello stesso;
a prevedere attraverso il PNRR un sistema di investimenti dedicati ai servizi di supporto alla famiglia, in particolare a quelle numerose, mediante stanziamenti di risorse certe ed idonee allo scopo.
G/2144/43/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
Premesso che
Il Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sviluppato un algoritmo standardizzato per il monitoraggio degli eventi avversi chiamato revised CAP (casuality assessment protocol), presentato nel documento «Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI)» e confermato all'interno di linee guida specifiche pubblicate dall'OMS il 22 dicembre 2020.
Questo strumento supporta la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente.
Considerato che:
L'algoritmo fornisce a Paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione.
Il revised CAP avrebbe contribuito, come strumento complementare alla farmacovigilanza, a una gestione più congrua sia a livello istituzionale che tecnico della questione Astrazeneca e consentirebbe un monitoraggio standardizzato delle reazioni a tutti i vaccini attualmente in uso.
Impegna il Governo a:
1. Richiedere nelle sedi istituzionali della Ue, l'implementazione del revised CAP sviluppato dal Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
G/2144/44/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
Premesso che:
La relazione dell'Ema sulle reazioni avverse provocate dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca ha avuto come conclusione sostanziale che i benefici del vaccino superano i rischi e che non sono emersi collegamenti tra gli eventi avversi e l'età dei vaccinati.
A seguito di tali conclusioni non è stata data nessuna raccomandazione di carattere restrittivo
La linea della Ue emersa dalla riunione dei ministri Ue sarebbe quella di continuare a somministrare il vaccino AstraZeneca solo agli over 60;
considerato che:
sia l'Ema che l'Aifa ritengono plausibile il nesso di causalità tra il vaccino e i casi di trombosi verificatisi a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca, ancorchè i numeri parlano di 86 casi su 32 milioni di dosi somministrate;
a seguito di queste reazioni avverse il Belgio ha deciso di vietare il vaccino AstraZeneca al di sotto dei 56 anni, la Gran Bretagna ha sconsigliato il farmaco agli under 3o, la Corea del Sud sospenderà temporaneamente la somministrazione di Vaxzevria agli under 60;
il 2 aprile il Canadian Covid-19 Science Advisory Table ha pubblicato un protocollo per i medici per monitorare gli effetti trombotici post vaccino che si verificano tendenzialmente tra il quarto e il ventesimo giorno successivi alla somministrazione, indicando le procedure da seguire da parte dei medici rispetto ai vaccinati per poter intercettare anche i casi asintomatici, o paucisintomatici, di trombosi;
a seguito dell'iniziativa canadese e di altre società scientifiche estere, anche la Siset (Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi) sta diffondendo una serie di newsletters costantemente aggiornate con le procedure e gli indicatori da tenere sotto osservazione per la gestione degli effetti rari di trombosi;
impegna il Governo a:
Introdurre un piano procedurale specifico e dettagliato sul modello canadese, come suggerito dalla Siset, per la prevenzione e la gestione dei casi avversi di trombosi del vaccino AstraZeneca.
G/2144/45/5 e 6
Zaffini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l'art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. La disposizione riconosce pertanto la necessità di destinare risorse specifiche ai maggiori costi sostenuti dal sistema sanitario per Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi), Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature) e DPI;
la medesima esigenza sussiste per i maggiori costi sostenuti per i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid;
attualmente non è possibile determinare con certezza il costo di degenza di un malato Covid poichè manca il DRG di riferimento e gli attuali calcoli sono stati effettuati prendendo in considerazione patologie mediche che rispecchiano, in parte, Io stesso consumo di risorse economiche;
come noto, i DRG (Diagnosis Related Group) servono a quantificare le risorse economiche necessarie per l'erogazione di una determinata prestazione sanitaria e accorpano non malattie similari, ma interventi ospedalieri che pesano la stessa quantità di beni materiali ed immateriali di input produttivi immessi nel ciclo di cura. Il DRG è guidato da una diagnosi principale, ma il criterio sottostante segue la logica economica delle risorse necessarie per produrre un determinato bene o servizio;
questo meccanismo, direttamente ispirato a tecniche di management industriale, serve a razionalizzare la spesa per l'assistenza sanitaria predeterminando una tariffa per tutte le prestazioni erogate dall'ospedale: a seguito di un episodio di ricovero, l'ospedale riceve un rimborso, predeterminato, a remunerazione della prestazione erogata;
la definizione della tariffa corretta per un episodio di ricovero dovrebbe essere tale da includere tutti i costi sostenuti dall'ospedale nella presa in carico del paziente, quindi costi diretti di prestazioni specialistiche, esami, interventi chirurgici, ma anche altri costi, come quelli del personale, costi di ristorazione e lavanderia, costi comuni (pulizia, energia elettrica) e costi generali (amministrativi, gestionali e informatici). Una corretta definizione del rimborso dovrebbe inoltre stratificare i pazienti considerando variabili oggettive che potrebbero influire sul costo di trattamento;
in assenza di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, ai pazienti affetti dalla malattia ancora oggi vengono associati i DRG relativi alle prestazioni maggiormente compatibili con le necessità di trattamento legate alla malattia medesima;
secondo le stime dell'Alta scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) rilasciate a maggio 2020, in Italia la tariffa DRG media dei pazienti Covid, in base a i codici di volta in volta attribuiti, oscilla tra 8.476 euro (per ricoveri conclusi) e 9.796 euro (per ricoveri conclusi causa decesso che presentano una degenza mediana di 4 giorni in più per coloro che sono stati trasferiti in TI);
lo studio evidenzia anche che, come si evince dalle tabelle di seguito riportate, i DRG maggiormente associati e più rilevanti in termini di costo complessivo mostrano la grande eterogeneità nelle tariffe per ricovero associate ai DRG «Covid», essendo il costo dei pazienti fortemente influenzato dalla complessità delle cure richieste caso per caso;
Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19
DRG | Descrizione DRG | Tariffa |
79 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC | 5.744 E |
80 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC | 4.422 E |
100 | Segni e sintomi respiratori senza CC | 3.679 E |
421 | Malatie di origine virale, eta > 17 anni | 4.540 E |
541 | Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore | 51.919 E |
542 | Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia bocca e collo senza intervento chilurgico maggiore | 34.546 E |
565 | Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita | 15.595 E |
566 | Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita | 6.764 E |
Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19 conclusi causa decesso
DRG | Descrizione DRG | Tariffa |
79 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC | 4.050 E |
80 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta > 17 anni senza CC | 1.555 E |
100 | Segni e sintomi respiratori senza CC | 1.566 E |
421 | Malatie di origine virale, età > 17 anni | 1.700 E |
541 | Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore | 74.395 E |
542 | Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore | 27.287 E |
565 | Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita | 11.128 E |
566 | Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita | 5.730 E |
a distanza di un anno dall'inizio della pandemia e con i dati ad oggi disponibili sui ricoveri per Covid, e sugli esiti degli stessi, non è più possibile continuare a quantificare il costo di un paziente Covid attraverso la semplice media delle tariffe dei diversi DRG applicati per paziente;
definire correttamente la tariffa, significa definire altrettanto correttamente il rimborso che verrà riconosciuto agli ospedali, aspetto di vitale importanza al fine di garantire la sostenibilità economica dell'attività sanitaria delle strutture stesse. È evidente che per la corretta definizione del «giusto prezzo» per il DRG Covid dovranno essere considerate molte variabili e driver di costo (es. percorso clinico, durata della degenza, caratteristiche del paziente);
è altresì evidente che la definizione di un prezzo corretto è di cruciale importanza per garantire la tenuta dell'intero sistema, poiché se i rimborsi fossero inferiori ai costi, le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie si troverebbero nella situazione di non poter coprire (pur senza colpa) i costi sostenuti, incorrendo pertanto in perdite, minori risorse disponibili e in ultima istanza, minore qualità della prestazione erogata;
si aggiunga a quanto sopra che la «perdita» di ricoveri ed accessi non-Covid legata alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera (in acuto e ambulatoriale) e territoriale, ammonterebbe, sempre secondo lo studio effettuato da ALTEMS e nel periodo considerato dei primi 4 mesi dall'inizio dell'emergenza, a più di 3,5 miliardi di euro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure di competenza volte alla definizione di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, che considerino tutte le variabili e i driver di costo, affinché sia tempestivamente garantito alle strutture sanitarie il rimborso effettivo dei costi sostenuti, agli utenti la qualità delle prestazioni erogate e al Paese la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale.
G/2144/46/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
l'art 2 del decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, al comma 6 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditati, la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting o di servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
impegna il Governo:
ad adottare disposizioni volte ad estendere la misura di cui in premessa anche agli appartenenti alle professioni sanitarie e socio sanitarie indistintamente, considerato che tutte contribuiscono alla gestione diretta dell'epidemia da Covid-19.
G/2144/47/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,
impegna il Governo:
a individuare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.
G/2144/48/5 e 6
Fregolent, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;
premesso che:
il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;
il Titolo III del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di salute;
considerato che:
in Italia sono circa 118.000 i malati di sclerosi multipla, molti dei quali presentano un'invalidità grave riconosciuta, tra l'80 e il 100 per cento;
i malati di sclerosi multipla con invalidità grave o totale non possono prescindere da un'assistenza continua, non esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, per gestire la loro bisogni essenziali e quotidiani;
il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce gli oneri deducibili per le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza contemplare le spese sostenute per assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla, che restano quindi ad esclusivo carico delle famiglie, con un peso spesso molto gravoso;
il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di salute, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere tali evidenti esigenze prioritarie per le numerose famiglie interessate,
impegna il Governo:
ad individuare nell'ambito del prossimo provvedimento utile, misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, quali la detrazione fiscale nella misura del 100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.
G/2144/49/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché'dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021, non indica tra le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino i malati oncologici in follow up;
la scelta di escludere dalla platea vaccinale tutti i pazienti oncologici in follow up, ovvero coloro i quali abbiano ricevuto una diagnosi di tumore e abbiano affrontato i trattamenti per cercare di eliminare la malattia nei precedenti cinque anni, rischi di arrecare loro un grave danno esponendoli al rischio di contrarre il Covid con tutte le conseguenze del caso;
la fase del follow up riveste infatti un'enorme importanza, perché grazie a questi esami e a questo percorso è possibile, per esempio, riuscire a identificare eventuali recidive in fase precoce e migliorare alcuni sintomi che a lungo termine potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità di vita del paziente;
ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro. Si stima, infatti, che nel nostro Paese vi siano nel corso dell'anno circa 377.000 nuove diagnosi di tumore, di cui 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne;
la sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore è uno dei principali indicatori che permette di valutare, in base a studi epidemiologici, sia la gravità della malattia, sia l'efficacia del sistema sanitario. Si misura calcolando quanto sopravvivono in media le persone che sono colpite da un cancro con determinate caratteristiche al momento della diagnosi;
la sopravvivenza è fortemente influenzata da due elementi: la diagnosi precoce e la terapia. Nei cinque anni successivi alla diagnosi gli esami di controllo sono piuttosto ravvicinati, contribuendo a stabilire la cosiddetta sopravvivenza «libera da malattia», un indicatore ormai entrato nell'uso comune;
in Italia la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi di un tumore maligno è del 54 per cento fra gli uomini e del 63 per cento fra le donne;
la sopravvivenza è aumentata negli anni e inoltre, a livello individuale, migliora man mano che ci si allontana dal momento della diagnosi;
è particolarmente elevata la sopravvivenza dopo un quinquennio in tumori frequenti come quello del seno (87 per cento) e della prostata (92 per cento);
il cancro è ancora la seconda causa di morte (il 29 per cento di tutti i decessi) dopo le malattie cardiovascolari, ma chi sopravvive a cinque anni dalla diagnosi ha, per alcuni tumori (testicolo, tiroide, ma anche melanoma, linfomi di Hodgkin e, in misura minore, colon-retto), prospettive di sopravvivenza vicine a quelle della popolazione che non ha mai avuto una neoplasia;
in Italia i valori di sopravvivenza sono sostanzialmente in linea con quelli dei Paesi nordeuropei, degli Stati Uniti e dell'Australia;
secondo i dati del Ministero della Sanità i malati cronici sono quelli più a rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Il report dell'ISS chiarisce inoltre come, fra le più comuni malattie croniche diagnosticate prima di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti deceduti, ci siano i tumori attivi negli ultimi cinque anni, in una percentuale pari al 16,7 per cento;
quella percentuale rappresenta più concretamente un altissimo numero di persone che rischia di perdere la vita,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere l'inclusione dei malati oncologici in follow up tra le categorie prioritarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
G/2144/50/5 e 6
Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
quello sportivo è uno dei settori colpiti più duramente dalla pandemia, un comparto che ha perso, in quest'anno, oltre due miliardi di euro di fatturato ed ha lasciato senza lavoro circa 200 mila professionisti;
l'anno scorso, tutti i gestori di strutture sportive, palestre, piscine si erano adeguati sostenendo notevoli spese per adottare tutti i presidi di sicurezza prescritti dal CTS, prima della loro definitiva chiusura nell'ottobre scorso. Un dispendio di risorse ed energie che non è servito a nulla;
queste misure, per aumentare il livello di sicurezza, potrebbe essere aggiunta l'indicazione di indossare la mascherina chirurgica per attività statiche o a bassa intensità (ad esempio pilates e yoga così come la sala attrezzi o il personal training) dedicando gli spazi al chiuso solo per questi sport, lasciando le attività ad alta intensità negli spazi all'aperto, specie nel periodo primaverile ed estivo, in attesa che il piano vaccinale consenta una ripresa globale delle attività, mantenendo gli spogliatoi chiusi e un indice di affollamento negli spazi al chiuso di 10 mq a persona,
impegna il Governo:
a prevedere una cabina di regia per definire, con la massima urgenza, i parametri per la riapertura delle palestre, piscine ed impianti sportivi, nel rispetto di tutte le indicazioni predette, permettendo in tal modo la ripartenza di un settore fondamentale per la salute pubblica e l'economia nazionale.
G/2144/51/5 e 6
Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Corti
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la professione di guida turistica, una delle più antiche professioni riconosciute in Italia, con il recepimento della direttiva «servizi» 2006/123/CE è stata erroneamente considerata un servizio a libera prestazione su tutto il territorio nazionale;
nel considerando 33 della Direttiva 2006/123/CE, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides», che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche», e ciò ha creato confusione tra due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica, come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico;
la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione delle specificità del nostro Paese, essendo l'unica figura idonea ad illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, in linea con quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche, di cui al DPR 13 dicembre 1995;
ritenendo urgente il riconoscimento della corretta natura di questa professione è stato da tempo presentato un disegno di legge (AS 1921), assegnato alla 10 Commissione della Senato, con l'obiettivo di tutelare il lavoro svolto dalle guide turistiche italiane, rafforzandone i caratteri formativi e professionali in riferimento alle diverse aree del territorio.
impegna il Governo:
a voler concordare con il parlamento tempi certi per l'avvio dell'esame nella Commissione competente del suddetto disegno di legge recante «Disciplina della professione di guida turistica».
G/2144/52/5 e 6 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato, premesso che:
l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25%, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;
il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;
in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,
impegnano il Governo:
a provvedere a formulare nuove disposizioni concernenti il protocollo per le riaperture dei luoghi della cultura deputati allo spettacolo dal vivo prevedendo nello specifico:
- un distanziamento di 1 metro da valutare sulle "rime buccali";
- la seduta in sala priva di distanziamento per i Nuclei familiare (max 4 posti);
- la capienza totale, tenuto conto del limite del metro di distanza, secondo il criterio "capienza totale -sedute inutilizzabili" fino ad un max del 50%-60% della capienza complessiva per i territori in zona gialla e 30%-40% per i territori in zona arancione;
- la consumazione di cibi e bevande in luoghi deputati alla funzione;
- l'ultimo spettacolo per le 21.45 con conseguente ritorno presso la propria abitazione per le 24.00;
-un sostegno economico alle sale e ai teatri per acquisto di strumenti di protezione FFP2 da fornire al pubblico;
-l'eliminazione dell'obbligo per il tampone fissato alle 48 ore precedenti lo spettacolo - necessario ai fini dell'accesso alla sala;
a definire un calendario per fissare i tempi delle riaperture "in sicurezza" dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo) per dare finalmente certezze ad un comparto, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia;
tutto questo per realizzare un progressivo ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività.
G/2144/52/5 e 6
Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25 per cento, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;
il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;
in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,
impegna il Governo:
a modificare, tra gli altri, dei protocolli che regolano, ormai da più di un armo, il comparto dello spettacolo dal vivo, anche attraverso la revisione dei numerosi parametri che determinano l'assegnazione del colore alle regioni, perché è necessario un ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività;
a costituire una cabina di regia nella quale affrontare, tra le altre, le seguenti questioni: la definizione di un calendario per fissare le modalità e i tempi delle riaperture «in sicurezza», dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo), sulla base di protocolli aggiornati e date sicure, per dare finalmente certezze ad un comparto, quale appunto quello dello spettacolo dal vivo, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia.
G/2144/53/5 e 6
Ripamonti, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
come denunciato dall'ANESV, la crisi che ha colpito il settore dello spettacolo viaggiante è divenuta sempre più profonda, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di oltre 5mila famiglie;
si tratta di migliaia di piccole imprese che traggono dall'attività dello spettacolo viaggiante la loro uhica fonte di sostentamento e che hanno visto nell'ultimo anno, segnato dalla pandemia da Covid-19, l'azzeramento delle loro riserve economiche;
la pandemia ha acuito una situazione economica già difficile, soprattutto per quanto riguarda il settore dei circhi. Secondo i dati pubblicati dal Censis nel 2017, gli spettacoli circensi sono diminuiti dell'Il per cento dal 2010 al 2015 (da 17.100 a 15.242), mentre il numero di spettatori, nello stesso arco di tempo, è sceso del 5 per cento (da 1.155.182 a 1.096.695), con un forte impatto sugli incassi;
circhi e luna park sono un'attività di cultura e spettacolo popolare che si svolge all'aperto e in piena sicurezza; gli stessi, dopo un anno di chiusura che li ha visti impegnati nell'adeguarsi alle prescritte norme sulla sicurezza e la sanità pubblica, sono oggi pronti a riaprire l'attività, nel rispetto delle linee guida nazionali e degli specifici protocolli approvati dall'autorità sanitaria;
gli aiuti adottati fino ad oggi in loro favore si sono rivelati estremamente ridotti rispetto alle esigenze della categoria; è necessario stabilire al più presto un programma per la riapertura in sicurezza di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.
Impegna il Governo:
a valutare si poter fissare una data certa per la riapertura, nel rispetto delle vigenti linee guida nazionali e dei protocolli approvati dall'autorità sanitaria, delle imprese che operano nell'ambito di attività circensi e ricreative ( luna park), attraverso una pianificazione certa e progressiva su tutto il territorio nazionale.
G/2144/54/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
le imprese che svolgono attività culturali ed eventi nei luoghi della cultura, musei, teatri, sale cinematografiche ed espositive, spazi congressuali e spazi culturali ibridi, parchi e giardini storici, sono completamente ferme da più di un anno a seguito dei decreti emessi dal Governo, in particolare il DCPM del 3 novembre 2019, per far fronte alle emergenze dovute alla pandemia;
i provvedimenti normativi emanati allo scopo di dare ristori a tali imprese hanno conseguito risultati molto parziali, rendendo necessario alle stesse di attingere alle loro riserve patrimoniali e finanziarie; durante i primi mesi della prossima auspicata riapertura, non è ragionevole prevedere un afflusso di pubblico sufficiente a coprire i costi della riapertura stessa, a causa degli ingressi che saranno comunque contingentati e del sentimento di preoccupazione che caratterizzerà il comportamento degli utenti;
gli incassi saranno quindi di gran lunga inferiori alle potenzialità ordinarie, in misura tale da non poter coprire, oltre i costi indispensabili per far fronte ad un necessario adeguamento strutturale dell'azienda per la sicurezza contro il virus, anche e soprattutto i costi del lavoro, dovendo peraltro richiamare al lavoro i propri dipendenti, indipendentemente dai volume di lavoro che si prospetta;
le imprese avranno notevoli difficoltà a rispettare gli impegni previdenziali che, peraltro, influirebbero negativamente sul rilascio del D.U.R.C., come noto indispensabile per ottenere qualsiasi contributo e/o pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche,
impegna il Governo:
ad inserire, nei prossimi provvedimenti di ristoro e sostegno, misure volte alla riduzione per le imprese degli oneri contributivi per un congruo numero di mesi a decorrere dalla riapertura dei luoghi dedicati allo svolgimento delle attività culturali.
G/2144/55/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
l'articolo 10 reca disposizioni relative a Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
considerato che:
la pandemia ha colpito pesantemente anche il mondo del teatro, costringendo a prolungate chiusure che stanno danneggiando pesantemente il settore, ma in generale la cultura del nostro Paese; che pertanto è quindi necessario costruire una nuova strategia di sostegno al settore, prevedendo nuovi sgravi fiscali e rafforzando nel contempo gli stanziamenti previsti con nuove risorse volte ad alleggerire le spese di gestione delle sale teatrali,
impegna il Governo a:
1) provvedere in favore del settore del teatro, prevedendo misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle sinora intraprese, anche assumendo per un periodo limitato (12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione) il carico delle spese quali quelle previste per i vigili del fuoco per i teatri con oltre 500 posti a sedere, e, per quelli con meno di quella dimensione, contributi legati alla capienza e al numero di rappresentazioni;
2) prevedere, inoltre, esenzioni da tasse e imposte, sempre per un periodo limitato (12 mesi a valore dall'entrata in vigore della presente legge di conversione), per quei teatri che abbiano sede in siti archeologici dipendenti dalla Soprintendenze.
G/2144/56/5 e 6
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Catalfo, Croatti, Donno, Mautone, Naturale, Piarulli
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144);
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in materia di sostegno al reddito di lavoratori, operatori economici ed enti del terzo settore operanti anche nel comparto culturale;
considerato che:
da marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, sono stati sospesi tutti i servizi di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;
da maggio 2020 è stato poi consentito, a determinate condizioni, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi;
ad ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state reintrodotte progressivamente le limitazioni disposte precedentemente;
qualche nuova possibilità di riapertura era stata prevista tra dicembre 2020 e gennaio 2021: ulteriori riaperture, inizialmente previste a decorrere dalla fine del mese di marzo 2021, sono poi state sospese dal governo attuale;
è fondamentale rispondere agli urgenti bisogni di danzatori, musicisti e di tutti i lavoratori dello spettacolo e quindi fornire loro il giusto riconoscimento professionale e le opportune tutele salariali, previdenziali e assistenziali,
considerato inoltre che:
la priorità del governo è quella di assicurare in via principale la salute dei cittadini che include una dimensione fisica e psicologica e che questa esigenza prioritaria può convivere con la riapertura dei luoghi della cultura, delle sale teatrali e cinematografiche, nel rispetto delle condizioni da stabilire attraverso gli opportuni protocolli;
si è venuta a creare ultimamente una situazione paradossale per cui oggi ci si può raccogliere per consumare negli store dei franchising e per viaggiare all'estero, ma non per poter fruire della Cultura, nel rispetto delle opportune misure di sicurezza;
in particolare, dalla formulazione di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come novellato dalla legge 3o dicembre 2020,10. 178, la misura del credito di imposta per gli affitti pare ridursi al solo comparto turistico-ricettivo;
inoltre, restano escluse dalle misure di sostegno una serie di categorie afferenti alla filiera della cultura come, ad esempio, quelle attinenti le pubbliche relazioni, le attività di intrattenimento;
valutato che:
ci sia avvia verso la stagione estiva che quindi consente con maggiore facilità il distanziamento tra le persone all'aria aperta;
in tale prospettiva, è necessario supportare gli enti locali e gli operatori del mondo dello spettacolo nel senso di poter provvedere ad una programmazione certa delle attività;
seppure importanti, i fondi riconosciuti ai comparti del cinema, dello spettacolo e della Cultura più in generale, non potranno arginare le enormi perdite derivanti da un'inattività così prolungata, con enormi ricadute non solo sul patrimonio culturale italiano ma anche sull'occupazione e sui più giovani;
questo tempo di emergenza dovrebbe riportarci lungo la via che i Costituenti avevano già indicato con lungimiranza, ossia quella della promozione dello sviluppo della Cultura;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel rispetto delle disposizioni volte a tutelare la salute di tutti, di riaprire progressivamente i luoghi della cultura, le sale teatrali e cinematografiche, nonchè le scuole di danza;
a procedere, in riferimento alle risorse di parte corrente del 'Fondo Emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo', ad una ripartizione giusta ed equa tra i diversi settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, tenuto conto dei diversi bisogni e delle realtà più piccole ed emergenti;
a incrementare le risorse di parte capitale del 'Fondo Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo'al fine di realizzare gli opportuni investimenti di messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli spettacoli in presenza e, al contempo, estendere le misure di sostegno alle categorie della filiera cultura ancora rimaste escluse;
a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda fino ad aprile 2021 o altri periodi eventualmente successivi che saranno previsti, alla categoria delle imprese culturali e a cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private;
a valutare l'opportunità di estendere i corsi per i quali è possibile utilizzare la Carta elettronica, cosiddetta «App 18», includendovi quelli di danza;
a provvedere con maggiore celerità alla presentazione di una proposta di legge organica sulla riforma dello spettacolo dal vivo, nel senso di dare attuazione agli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione Doc. XXIV n. 15, riguardante i criteri di riparto del FUS, approvata il 15 gennaio 2020 dalla 7 Commissione permanente dei Senato nonchè tenendo in considerazione le risultanze dell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo attualmente in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite VII e XI dilla Camera dei deputati.
G/2144/57/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il totale della rete ferroviaria italiana ad alta velocità attualmente in esercizio si estende per un totale di 1.647 chilometri;
la direttrice principale lungo cui si articola è la Salerno-Napoli-Milano-Torino, che a livello internazionale integra il Transeuropean Networks - Transport (TEN-T). Altre direttrici, ad oggi in gran parte in fase di progettazione, sono quelle che collegano Milano, Venezia e Terzo Valico, e quelle meridionali Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania;
la tratta Bologna-Padova è una delle principali linee ferroviarie d'Italia dall'alta rilevanza strategica. Si inserisce nei percorsi di due corridoi Ten-T: il Baltico-Adriatico e il Mediterraneo collegando la città di Padova a Bologna, nodo di interscambio nazionale dei traffici diretti verso Nord/Sud ed Est/Ovest. Attraversa inoltre importanti città, quali Rovigo e Ferrara. La linea, classificata da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), ente gestore della tratta, come linea «antenna» è stata potenziata per l'integrazione nella rete Alta Velocità/Alta Capacità, ma non costituisce un tratto ad Alta Velocità: è invece una linea elettrificata, a doppio binario, che si snoda per un percorso di 123 km con traffico passeggeri e merci;
Padova e Bologna sono i due principali snodi logistici ed economici del nord est e fungono da «porte d'ingresso» per l'area del Triveneto Orientale (Venezia, Treviso, Friuli Venezia Giulia) e del Veneto Centrale (Vicenza e Verona). Il potenziamento del collegamento ferroviario tra Padova e Bologna con il passaggio all'alta velocità, oltre a consentire di utilizzare al meglio le potenzialità economiche, turistiche e culturali di queste aree, produrrebbe ricadute positive nell'ambito della mobilità e, conseguentemente, della qualità dell'ambiente;
Tra i numerosissimi vantaggi della realizzazione di tale opera vi sono indubbiamente:
1) unione di due importanti centri economici del nostro -Paese, il cuore della «locomotiva» del Nord Est, con Bologna, il principale snodo ferroviario italiano;
2) dimezzamento dei tempi di percorrenza su una tratta di oltre cento chilometri per un numero altissimo di collegamenti;
3) collegamenti più efficienti Nord-Sud: si potrà andare da Napoli a Padova con i treni ad alta velocità, proseguendo anche fino a Udine e Trieste;
4) valorizzazione per l'area Euganea e per i suoi centri termali;
5) messa in sicurezza di una linea obsoleta dal punto di vista delle infrastrutture, con conseguente eliminazione dei passaggi a livello;
6) importantissimo sostegno all'economia locale, migliorando la circolazione delle merci, anche su gomma;
7) rafforzamento dell'integrazione territoriale nell'area metropolitana delle province di Padova, Treviso e Venezia (la c.d. Pa.Tre.Ve);
8) abbattimento delle emissioni dovute a un minore uso dell'auto privata e una diminuzione del traffico autostradale;
9) sostegno e crescita del lavoro attraverso un'opera dei valore di cinque miliardi di euro;
considerato che:
Padova e la sua provincia, contano circa un milione di abitanti residenti, ma gli utenti potenziali che beneficerebbero del passaggio all'alta velocità sono valutati in circa 5 milioni, in quanto la città è la porta di passaggio obbligata per l'accesso alla regione Veneto e alla regione Friuli Venezia Giulia. Venezia e Padova, nonché territorio compreso tra le due città, costituiscono un sistema metropolitano fondamentale, tuttavia Padova è l'unico capoluogo ad essere escluso dall'alta velocità nel percorso che collega il sud con il nord dell'Italia e l'Europa;
nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), in attuazione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2020, COM (2020) 408 final, nella missione: Infrastrutture per una mobilità sostenibile (Scheda componente M3C1), per rispondere agli obiettivi di «Riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il potenziamento del trasporto passeggeri e merci su ferrovia (passaggio da gomma a ferro» e ai fini dello «Sviluppo della coesione territoriale/riduzione dei tempi di percorrenza» sono previsti nuovi collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con un appostamento di 6,13 miliardi di euro;
il progetto è pienamente rispondente ai principi in base ai quali dovranno essere utilizzate le risorse del NGEU: investimento green, modalità alternativa di trasporto, natura economica, turistica, culturale e sociale dell'opera,
il passaggio all'alta velocità della linea Bologna-Padova, alla luce della sua estensione chilometrica, non comporterebbe costi insostenibili, anche tenendo conto dello stanziamento di 5 miliardi di euro per lo sviluppo e il potenziamento delle principali direttrici ferroviarie, previsto dal contratto di programma 2017-2021 tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana, approvato con decreto ministeriale del 9 maggio 2019,
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile iniziativa volta alla realizzazione di una tratta ferroviaria ad Alta Velocità che colleghi le città di Bologna e Padova tra i progetti finanziabili con il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR),
ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché tale tratta sia inserita nel contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana Spa.
G/2144/58/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, A.S. 2144,
premesso che:
il decreto-legge in conversione contiene numerosi interventi per il sostegno delle attività produttive, del lavoro e della famiglia, della salute, della scuola e degli enti locali, per un ammontare complessivo di circa 32 miliardi di euro;
una quota consistente di tali risorse, pari a circa 11,5 miliardi di euro, riguarda improrogabili misure per il sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto, assolutamente necessarie nel protrarsi delle misure restrittive adottate per il contenimento del virus e per la tutela della salute dei cittadini;
il Governo ha predisposto nello specifico un importante pacchetto di misure di sostegno tese a rispondere alle esigenze prioritarie e più urgenti del sistema economico, a beneficio di coloro che hanno subito importanti perdite, dal settore manifatturiero, ai settori del commercio, del turismo, della ristorazione, e che hanno particolarmente patito le ulteriori restrizioni rese necessarie dalla risalita dei contagi;
considerato che:
attualmente per entrare in Francia, come anche in Italia, è richiesto un tampone molecolare a chiunque abbia compiuto gli 11 anni. Questa misura che inizialmente riguardava solo gli arrivi via aerea o via mare, è stata ora estesa anche ai viaggiatori in arrivo via terra, su strada o ferrovia;
vi sono tuttavia alcune eccezioni: ad essere esentati dall'obbligo di effettuare un tampone ogni volta che attraversano il confine sono in particolare i lavoratori frontalieri e gli autotrasportatori. Inoltre, contrariamente a quanto deciso in Italia, un'eccezione si applica anche ai residenti di zone di confine entro un raggio di 30 chilometri dal proprio domicilio. Per le persone che rientrano in queste categorie sarà dunque sufficiente portare, oltre a un documento di identità, un certificato del datore di lavoro e una prova del luogo di domicilio;
le economie dei territori nazionali di confine con la Francia e la Svizzera sono state tra le più penalizzate dalla drammatica crisi economica venuta a verificarsi a seguito delle misure di restrizione adottate con il sopraggiungere della pandemia. L'applicazione di esenzioni analoghe a quelle già adottate dal governo francese, consentirebbe a questi territori la possibilità di poter lasciare in vita attività commerciali già duramente provate dalle predette restrizioni, grazie al transito in entrata che si verificherebbe dai due Paesi;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, ove le Regioni di confine rientrassero nelle zone gialle o bianche, di adottare una disciplina analoga a quella francese consentendo la facoltà di poter entrare nel territorio nazionale anche a coloro che risiedono oltre il confine francese e svizzero, in una fascia territoriale di circa 20 km, senza dovere effettuare il tampone molecolare come già previsto per i lavoratori frontalieri.
G/2144/59/5 e 6
Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
In sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;
premesso che:
il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese per le perdite dovute prevalentemente dalla pandemia in corso e dalla conseguente crisi economica;
il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,
considerato che:
la «Funivie SaVona ''S. Giuseppe di Cairo''», è una ferrovia secondaria di interesse nazionale che svolge pubblico servizio;
a dicembre 2005 è scaduta la concessione alla SFAT Spa, Società funiviaria Alto Tirreno Spa, e successivamente, dal 20 dicembre dello stesso anno, viene istituita una Gestione Commissariale di un anno, prorogata fino a gennaio 2006;
a dicembre 2007 Funivie Spa assume dall'allora Ministero dei trasporti la concessione di impianto di trasporto ferroviario a seguito di una procedura di evidenza pubblica di rilevanza comunitaria regolata da apposita Convenzione di durata anni 25, con scadenza nel 2032, con previsione di un contributo economico del Ministero dei trasporti a favore di Funivie Spa;
a marzo 2019 il Ministero dei trasporti sospende, per un «presunto inadempimento del concessionario», l'erogazione del contributo ministeriale a favore di Funivie Spa che a sua volta muove azione di risoluzione della concessione del 2007, davanti al TAR Liguria, per inadempimento a fronte della arbitraria interruzione unilaterale del contributo governativo attivata da suddetto Ministero;
a seguito di eventi alluvionali e delle relative frane, a novembre 2019 si sono registrati ingenti danni nella zona interessata con conseguente compromissione e sospensione dell'attività di trasporto, che non risulta ancora ripristinata, con evidenti costi e perdite economiche, e che a gennaio 2020 Funivie Spa comunica al Ministero trasporti la risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta;
a marzo 2020 con decreto legge del 17 marzo 2020, c.d. «Cura Italia», viene nominato un Commissario dedicato alla realizzazione degli urgenti interventi di ripristino degli impianti funiviari autorizzando la relativa spesa per la realizzazione degli interventi necessari;
a giugno 2020 viene nominato un Commissario Straordinario con l'incarico di provvedere alla rimessa in pristino degli impianti funiviari interessati dagli eventi del novembre 2019;
il servizio della predetta ferrovia, prevede anche il trasposto oltre Appennino di materiale che altrimenti avverrebbe su strada, con apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalità e di supporto alla crescita economica nonché di impatto ambientale;
durante il periodo intercorrente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte di un nuovo concessionario, l'allora Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno salvo proroga da concedersi, per giustificati motivi, per altri due anni;
deve essere assicurata la necessaria manutenzione agli impianti ed alle infrastrutture propedeutica alla ripresa dell'esercizio delle linee funiviarie anche tenuto conto degli effetti derivanti dal prolungato periodo di «fermo impianto» ad oggi stimabile in trenta mesi dall'inizio dell'evento di novembre 2019,
impegna il Governo:
a nominare un Commissario straordinario per la gestione governativa della ferrovia secondaria di interesse nazionale «Funivie Savona ''S. Giuseppe di Cairo''» al fine di assicurare la continuità dell'esercizio una volta ripristinato l'impianto utilizzando gli oneri per la gestione governativa del servizio dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'attuale Ministero per la mobilità sostenibile, consentendo la ripresa delle attività dl una struttura strategica che svolge un servizio pubblico di rilievo nazionale e quindi un contributo significativo al sostegno dei lavori coinvolti e conseguente al rilancio del territorio interessato.
G/2144/60/5 e 6
Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il comparto turistico, in particolare quello legato all'economia del mare, è per molti territori trainante per la crescita delle migliaia di imprese che vi operano;
sulle imprese balneari, già duramente colpite dagli effetti dello stato di emergenza per il Covid-19, ricadono anche le incertezze determinatesi dalla mancanza di una uniforme ed omogenea applicazione della normativa in materia concessioni demaniali marittime su tutto il territorio nazionale;
come ribadito in numerose sentenze, la direttiva 123/2006, direttiva Bolkestein, non è auto esecutiva e non trova pertanto diretta applicazione in Italia, prevalendo per il nostro Paese, in assenza di altre norme, la legge nazionale di riferimento;
la materia è disciplinata dai commi da 675 a 685 della legge 30 dicembre 2018, n.145, la quale ha introdotto elementi per una generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime fondata: a) sulla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero marittimo finalizzata all'ampliamento dell'offerta di concessione balneare; b) sull'apertura del mercato nazionale alla concorrenza, in virtù di nuove regole conformi ai principi costituzionali e unionali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione; c) sul sistema di affidamento delle concessioni basato sul merito, prevedendo criteri stringenti volti, in particolare, a garantire la massima qualità del servizio e la valorizzazione e tutela dell'ambiente;
la legge demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, il quale deve stabilire fra l'altro i principi generali relativi alle procedure di selezione e agli obblighi del concessionario, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla legge stessa.
impegna il Governo:
a voler procedere nell'emanazione degli atti necessari alla finalizzazione del processo di riforma delle concessioni demaniali Marittime, avviato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145.
G/2144/61/5 e 6
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19 e consentire una ripresa economica;
il Titolo IV del provvedimento introduce misure ed interventi intesi ad assicurare e sostenere le funzioni degli enti territoriali,
considerato che:
l'erosione costiera è un fenomeno che sta assumendo caratteri di particolare gravità in alcuni tratti delle nostre coste ed è fonte di importanti perdite economiche per gli impatti su molte attività commerciali anche a vocazione turistica, su infrastrutture strategiche quali strade, ferrovie e porti, nonchè di rischi per l'incolumità delle persone;
le cause dei fenomeni erosivi delle coste italiane sono sia di origine naturale, quali venti e correnti marittime, eventi alluvionali e mareggiate che antropica quali opere di costruzione e demolizione presso spiagge, coste o argini che stanno contribuendo significativamente a destabilizzare i complicati e delicati equilibri naturali delle coste e dei litorali;
sono necessari interventi mirati intesi a difendere le coste italiane dall'erosione, a ridurre le cause che generano i fenomeni erosivi, a proteggere e valorizzare i litorali sabbiosi sul territorio nazionale, anche con lo scopo di consentire un rilancio dell'economia dei territori interessati,
impegna il Governo a:
prevedere l'istituzione di un fondo triennale, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fusi della difesa delle coste dall'erosione, della riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, della protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale, da riconoscere sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute.
G/2144/62/5 e 6
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 34, reca «Misure a tutela delle persone con disabilità», istituendo un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di specifici progetti;
l'articolo 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha fissato il principio legale del divieto di approvazione di progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche non conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche e il divieto di erogazione dallo Stato o da altri enti pubblici di contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto;
il successivo comma 21 del medesimo articolo determinava che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del medesimo decreto, le amministrazioni competenti avrebbero dovuto adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41 del 1986, mentre il comma 22 prevedeva che per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal comma 21, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto nominare un commissario per [adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione;
ancora, i successivi commi dal 23 al 26 prevedevano l'accantonamento e messa a disposizione di risorse per tali finalità e in particolare, che nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con la finalità d'investimento, una quota pari all'I. per cento fosse destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;
nonostante l'impianto normativo pur nella sua evoluzione storica abbia fissato tale principio di una riserva di quota di risorse destinate all'edilizia pubblica all'abbattimento delle barriere architettoniche, ad oggi la normativa è ancora troppo spesso disattesa, e capita ancora troppo spesso di imbattersi in edifici, pubblici e privati, in percorrenze pubbliche o in servizi pubblici in cui persistono gravi impedimenti all'accessibilità degli spazi, determinando gravissime difficoltà per le persone con disabilità in termini di inclusione e pari opportunità;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di controllo e monitoraggio volti ad assicurare che nell'ambito della normativa vigente e con particolare riferimento alle risorse stanziate dal decreto in esame, sia comunque riservata una quota parte volta ad assicurare la conformità tra le opere pubbliche finanziate e l'impianto normativo in materia di superamento delle barriere architettoniche.
G/2144/63/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
i commi 853-862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), hanno disposto, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali;
ai sensi del comma 857 del citato articolo 1, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'interno di cui al comma 855, che fissa l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Per cui, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 2019 la prima scadenza è stata stabilita per il 6 novembre 2019;
successivamente, detta scadenza è stata prorogata con la legge 27 dicembre 2019, n.160 assegnando agli interventi il termine di ventidue mesi decorrenti dal 6 marzo 2019;
tuttavia, la complessità degli interventi progettati e l'incertezza collegata a molteplici passaggi burocratici, non sono compatibili con i tempi stringenti dettati dalla norma in esame. Tanto più che le suddette procedure implicano l'obbligo di acquisizione di numerosi pareri da parte delle competenti autorità; il tutto, sempre in un arco temporale molto contenuto;
occorre considerare, inoltre, anche il fatto che a causa della particolare complessità dei quadri di dissesto idrogeologico, la procedura comporta un elevato grado di difficoltà tecnica da parte degli organici degli enti locali che, quasi sempre, hanno un personale assai limitato rispetto agli oneri ad essi demandati;
a ciò si aggiunga la particolarità dell'ultimo anno. La pandemia internazionale da Covid 19, infatti, ha ulteriormente indebolito l'operatività degli uffici comunali, alle prese con le articolate problematiche direttamente e/o indirettamente collegate al virus,
impegna il Governo:
al fine di evitare che una possibile opportunità per i Comuni italiani si tramuti in un pregiudizio, ad adottare disposizioni volte ad estendere il termine per l'affidamento dei lavori ad almeno ulteriori 6 mesi dalla scadenza attualmente prevista.
G/2144/64/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),
premesso che:
il Titolo IV del decreto-legge in esame reca diverse disposizioni finanziarie e tributarie di interesse per gli Enti Territoriali;
considerato che:
con circolare del 29 marzo 2021 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è intervenuta a sostegno della finanza locale, consentendo agli Enti Locali dei territori colpiti da recenti eventi sismici la sospensione del pagamento delle rate riferite all'annualità 2021, liberando in tal modo risorse al fine di agevolare il superamento dello stato emergenziale;
in particolare, per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'anno 2021 in venti semestralità a partire dall'anno 2022, senza applicazione di sanzioni né di interessi;
per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'annualità 2021 al quarto anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza applicazione di sanzioni né di interessi;
rilevato che:
nessuna agevolazione è stata sinora stabilita a favore degli Enti Locali delle zone etnee colpite dagli eventi sismici del 2018, ancorché versino in uno stato emergenziale analogo a quello degli Enti Locali beneficiari delle misure di sostegno oggetto della richiamata circolare di Cassa Depositi e Prestiti;
risulta, pertanto, discriminatoria la portata applicativa delle agevolazioni disposte a favore soltanto dei citati Enti Locali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere il riconoscimento di misure agevolative anche agli Enti Locali ricompresi nelle aree etnee colpite dal sisma del 2018, liberando risorse che consentano il superamento del grave stato emergenziale in cui essi versano.
G/2144/65/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato
In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
premesso che:
Le imprese sono in forte sofferenza dovuta anche ad altissimi incrementi, eccezionali e imprevedibili delle materie prime, che si aggiungono alle già ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute alle dinamiche disfunzionali di appalto connesse all'evento pandemico. Il caro materiali non è più sostenibile per le imprese, più osservatori stimano aumenti del 35 per cento dell'acciaio, del 40 per cento dei polietileni, del 17 per cento del rame e del 34 per cento del petrolio e, di conseguenza, anche la difficoltà di approvvigionamento, tanti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali. Persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma fa registrare +10 per cento, il grano +13 per cento, il mais addirittura +31 per cento, il rame +26 per cento e il ferro +35 per cento. A monte di questi incrementi c'è il surriscaldamento dell'economia cinese e ora anche di quella americana che, sommate, fanno il pieno delle forniture e danno il la all'impennata dei prezzi;
considerato che:
L'attuale Codice degli Appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato degli appalti, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti,
invita il Governo:
a valutare la predisposizione di un intervento urgente, attraverso il quale riconoscere gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti per ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico, riconoscendo così i maggiori costi che si troveranno a fronteggiare gli operatori economici.
G/2144/66/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sosteano alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, molti Comuni Italiani al fine di venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori e contestualmente limitare al massimo le occasioni di contagio tra le persone, hanno reso inattivi i varchi per l'accesso alle zone a traffico limitato;
da Roma a Milano, compresi diversi capoluoghi di Provincia, molte amministrazioni hanno consentito a commercianti, artigiani e lavoratori di ogni genere di recarsi sul posto di lavoro con la propria autovettura contribuendo a limitare i contagi in un momento in cui il trasporto pubblico ha subito grandi restrizioni in termini di sevizio agli utenti;
tuttavia altrettante amministrazioni comunali hanno continuato a rendere attivi i varchi, comminando multe in un momento economico difficilissimo per le famiglie e le imprese,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a non procedere alla riscossione delle multe comminate per l'accesso alle Zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
G/2144/67/5 e 6
Rivolta, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
il servizio di mensa scolastica rientra tra i servizi scolastici che devono essere erogati dai Comuni a favore degli alunni e delle alunne delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo, laddove sussista il tempo prolungato;
la legge n. 4 del 14 gennaio 1999, all'articolo 3, ha disposto a carico del Ministero dell'Interno l'obbligo di erogare un contributo agli Enti Locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale docente dipendente dallo Stato o dal altri enti. Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012, all'articolo 7, Gomma 41, ha disposto che il contributo dello Stato alle spese è assegnato agli enti locali in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento;
l'articolo 21 del CCNL 2006-2009, tuttora applicabile, riconosce il diritto al pasto gratuito al personale sia docente che ATA, impegnato nei servizi di sorveglianza scolastica degli alunni e delle alunne durante la refezione scolastica. La circolare 2270 del MIUR del 9 dicembre 2019 afferma in modo chiaro che «il tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell'alveo del tempo scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte integrante e caratterizzante della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie...» La vigilanza sugli alunni e alunne nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti. Pertanto l'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nell'attività didattica;
agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, diversamente abili, sono assegnati docenti di sostegno e educatori, che attraverso il Piano Educativo Individualizzato, attuano una progettazione inclusiva, rivolta allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale, come evidenziato dal Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. La refezione è parte integrante di tale progetto e dell'ambiente di apprendimento inclusivo. I docenti di sostegno e gli educatori presenti nel tempo mensa non svolgono una mera funzione di sorveglianza, ma educativa ed inclusiva. I docenti di sostegno sono a tutti gli effetti insegnanti di classe e devono essere presenti durante l'orario della mensa per permettere all'alunno DVA di fruire del pasto in modo agevole aiutandolo in questo momento educativo e di condivisione con la classe,
impegna il Governo:
a prevedere l'effettiva erogazione di pasto gratuito ai docenti di sostegno e agli educatori, in relazione al servizio svolto nel tempo mensa a supporto degli alunni e alunne con Bisogni educativi Speciali, adeguando il contributo previsto per gli Enti locali.
G/2144/68/5 e 6
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Morra, Lezzi, Giannuzzi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);
premesso che:
l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, prevede norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; il predetto decreto è stato poi modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
nello specifico l'articolo 3, comma 4, del testo vigente stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata, siano individuati i criteri per «una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente»;
valutato che:
il termine per l'adozione dell'intesa sarebbe dovuto essere il 12 marzo 2020 e, dunque, si è in ritardo di più di un anno rispetto al termine indicato dalla legge;
impegna il Governo:
a dare attuazione nel più breve tempo possibile all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, provvedendo con solerzia al raggiungimento dell'intesa in oggetto, anche in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, onde garantire adeguate tutele economiche e lavoristiche al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli studenti con disabilità.
G/2144/69/5 e 6
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra, Giannuzzi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);
premesso che:
l'articolo 31 reca misure in materia di attività scolastica;
impegna il Governo:
ad avviare nel più breve tempo possibile le ordinarie procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato del personale scolastico, tramite concorsi pubblici selettivi ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.
G/2144/70/5 e 6
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra, Giannuzzi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);
premesso che:
l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;
in ragione dell'emergenza pandemica, le aperture «a singhiozzo» delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a partire da marzo 2020, hanno determinato evidenti ripercussioni negative nell'apprendimento degli studenti: la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, difatti, non rappresentano forme di apprendimento che possono essere equiparate in alcun modo alla didattica tradizionale;
inoltre, soprattutto nei primi mesi della pandemia, per molti studenti, soprattutto in contesti periferici e maggiormente disagiati dal punto di vista socio-economico, l'accesso alle forme di didattica online non è stato per nulla agevole, anche in ragione della carenza dei dispositivi disponibili o delle risorse per fare fronte alle nuove modalità di apprendimento;
le lacune formative prodotte a danno degli studenti durante la fase dell'emergenza epidemiologica, purtroppo, non potranno essere risolte con il ricorso a misure estemporanee od occasionali, in quanto l'apprendimento, per definirsi tale, ha bisogno di continuità e metodo;
come riportano gli ultimi dati Eurostat nonostante un leggero aumento nel 2018, la spesa per l'istruzione in Italia rimane una tra le più basse in Europa: nel 2018 la spesa pubblica per l'istruzione è aumentata dell'i per cento in termini reali rispetto al 2017, restando comunque ben al di sotto della media europea, sia in percentuale di PIL (il 4 per cento contro il 4,6 per cento) sia in percentuale della spesa pubblica totale, che si attesta all'8,2 per cento, la percentuale più bassa a livello unionale. È opportuno notare anche che la spesa pubblica per l'istruzione è diminuita complessivamente del 7 per cento nel periodo 2010-2018 ed ancora non si è tornati al livello degli investimenti pre-crisi economica del 2008;
impegna il Governo:
ad aumentare in via permanente, a partire dalla prossima legge di bilancio, lo stanziamento delle risorse per la spesa corrente in materia scolastica, in moda da consentire interventi di sistema per il recupero dei gap formativi, prevedendo un incremento delle attività didattiche in presenza tramite l'estensione delle medesime anche durante l'orario pomeridiano, in modo da sostenere in modo più attivo gli studenti con maggiori difficoltà.
G/2144/71/5 e 6
Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede in sede d'esame del disegno di legge di' conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);
premesso che:
l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;
con decreto direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, è stato pubblicato il bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; all'esito della procedura selettiva i candidati dichiarati idonei e vincitori della selezione pubblica sono stati 3.420 (la graduatoria finale è stata approvata con decreto dipartimentale n. A00DPIT 1205 del 1 agosto 2019, e successivamente integrata e modificata)
tuttavia taluni candidati presenti in graduatoria hanno deciso di non assumere servizio presso le sedi proposte per una discrasia nelle modalità di assegnazione delle medesime, in quanto non è stato garantito e tutelato il fondamentale interesse legittimo di coloro che si trovavano nelle prime posizioni in graduatoria ad essere assegnati alla regione a priorità più alta come espresso nella domanda e come previsto dall'articolo 15 del bando, considerando tra i posti vacanti anche quelli di chi, che per motivi personali, non avesse accettato la sede di assegnazione (è accaduto, dunque, che i posti residuali dalla prima chiamata siano diventati disponibili per candidati posizionati successivamente, creando un paradosso grazie a cui candidati in posizione più arretrata in graduatoria si sono trovati, di fatto, a beneficiare di sedi «migliori», quanto meno più consone alle proprie preferenze sulla base dell'ordine di graduatoria stilato, rispetto a coloro che li precedevano);
è emblematico delle disfunzioni il caso della Regione Campania, dove è accaduto che l'ufficio scolastico, a prove concorsuali già ultimate e al momento di esprimere le preferenze di sede, abbia destinato la copertura di tutte le sedi vacanti agli idonei del concorso regionale per dirigente scolastico indetto nell'anno 2011, ed alla relativa graduatoria ad esaurimento, non lasciando alcun posto disponibile per i candidati del concorso del 2017;
valutato che:
la possibile immissione in ruolo di risorse competenti e già selezionate tramite un'adeguata procedura selettiva rappresenta un risparmio di costi per l'amministrazione pubblica, evitando ulteriori aggravi di spesa per lo Stato dovuti allo svolgimento di nuove procedure concorsuali e ad un miglior efficienza delle istituzioni scolastiche, limitando le reggenze;
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni atti di competenza al fine dell'assunzione in servizio presso le sedi disponibili, prima dell'esaurimento della graduatoria concorsuale e all'esito dell'immissione in ruolo di tutti i restanti candidati presenti, dei candidati collocatisi in una qualsiasi posizione utile all'interno della predetta graduatoria finale i quali non abbiano già preso servizio presso le sedi proposte in prima istanza, esclusivamente laddove tale sede fosse stata inserita dal candidato, nell'ordine delle preferenze individuali, successivamente rispetto ad un'altra resasi effettivamente disponibile.
G/2144/72/5 e 6
Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);
premesso che:
l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;
il comma 1, lettera b), del predetto articolo stabilisce che con le maggiori risorse del FIS, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, si provveda all'acquisto di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
valutato che:
è necessario operare un opportuno distinguo tra l'assistenza psicologica e pedagogica; in questo senso la relazione illustrativa del decreto-legge, diversamente da quanto fatto con gli psicologi, non cita il protocollo d'intesa del 27 agosto 2020 sottoscritto tra il ministero dell'Istruzione e molte società ed associazioni di pedagogisti, tramite cui le parti (rispettivamente MI e ANPE, APEI, APP, CUNSF, CONPED, UNIPED, SIPED) si sono impegnate reciprocamente ai fini del consolidamento della collaborazione istituzionale;
impegna il Governo:
nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, a dare adeguato risalto anche alle forme di collaborazione già in corso tra il ministero dell'Istruzione e gli enti rappresentativi dei pedagogisti, incentivando e promuovendo l'applicazione dei contenuti del protocollo di intesa del 27 agosto 2020.
G/2144/73/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19, sta causando molti problemi psicologici sia agli alunni della scuola primaria, come episodi di irascibilità, disturbi del sonno, difficoltà nella concentrazione, sia ai ragazzi più grandi che sempre più spesso manifestano insofferenza, ribellione alle misure restrittive, apatia, inappetenza etc.;
nell'anno trascorso, a seguito dell'emergenza da Covid, molti contesti di vita quotidiana hanno mostrato delle carenze e delle difficoltà, in primis la scuola, che ancora oggi, in questa nuova fase di incertezza, fragilità e disuguaglianze, si stanno aggravando;
da più parti è stata manifestata l'esigenza di dotare gli istituti scolastici della figura dello Psicologo Scolastico che metta la sua professionalità al servizio di un contesto essenziale come la scuola, per offrire supporto agli alunni, in particolare ai più fragili, alle famiglie e al personale scolastico per prevenire e affrontare i disagi di natura psico-fisica causati dagli effetti della pandemia;
un documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) sottolinea la necessità che, nell'utilizzare i fondi europei del Recovery Fund, venga potenziata la presenza degli psicologi in settori importanti della nostra società come i luoghi di cura e i servizi sanitari, i luoghi di lavoro e di studio come la scuola, l'università, la formazione, l'orientamento, e in campo sociale con obiettivi di equità territoriale, di genere e sociale;
tale esigenza è ancor più avvertita da quando l'emergenza epidemiologica e il conseguenziale protrarsi della didattica a distanza hanno impedito ai bambini e ai ragazzi di frequentare la scuola, i loro coetanei, i professori, compromettendo i rapporti di socialità e di relazione, fondamentali per la loro crescita,
impegna Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere un inserimento sistematico e strutturale dello psicologo scolastico negli istituti di ogni ordine e grado, al fine di garantire un supporto specializzato a tutela del benessere emotivo e relazionale di chiunque frequenti le istituzioni scolastiche.
G/2144/74/5 e 6
Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);
premesso che:
l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;
l'articolo 1, comma 980, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede che il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso in ruolo su posti di sostegno;
la norma prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie». Il decreto, inoltre, fissa il contributo di segreteria;
valutato che:
ad oggi, tuttavia, non si ha alcuna informazione in merito allo svolgimento della predetta procedura selettiva, nonostante l'avvicinarsi dell'avvio del prossimo anno scolastico (2021/2022), con il conseguente rischio che siano assegnate numerose cattedre di sostegno ad insegnanti non specializzati;
considerato che:
l'ultimo report dell'Istat in materia riporta un aumento del numero di docenti di sostegno ma circa il 37 per cento di tale personale non possiede l'idoneo titolo di specializzazione, ragion per cui il reclutamento di personale specializzato, tramite procedura concorsuale, appare un'esigenza indifferibile;
impegna il Governo:
a dare attuazione nel minor tempo possibile alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 980, della legge n. 178 del 2020, avviando le procedure selettive per l'accesso in ruolo dei docenti specializzati su posti di sostegno.
G/2144/75/5 e 6
Zaffini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, all'art. 35, ai fini della prosecuzione, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.
Con riferimento al personale di Polizia penitenziaria è prevista l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021, di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
Gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli Istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione.
La previsione di risorse aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario legate all'emergenza sanitaria, non può prescindere dall'implementazione delle piante organiche degli Istituti, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forze nei Penitenziari.
Attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un gap di almeno 4.000 unità che si è determinato a partire dal D.M. 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di circa 4.000 unità in recepimento in recepimento della Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Legge Madia) e del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Dopo il 2017 sono intervenuti il DM 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge P dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del DM e incremento del D.Igs, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che però non c'è mai stato perchè mai concretamente recepito, pertanto l'attuale pianta organica è quella falcidiata dal DM 2 ottobre 2017.
La materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap.) Il gruppo di lavoro, tutt'ora operativo, nella riunione tenutasi presso il Dap in data 14 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche INTRAMOENIA del Corpo di Polizia Penitenziaria a livello nazione e nel dettaglio per singoli istituti in relazione al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria (Prap) di competenza, rimodulazione che comporterebbe l'assunzione di circa 4.000 unità complessive da destinare agli Istituti.
La proposta tuttavia è ferma al vaglio del Capo del D.A.P. e del Gabinetto dei Ministro della Giustizia per l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale afferente la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che sostituisca il vecchio D.M. 2 ottobre 2017 che, come detto è ancora in vigore e che aveva comportato un taglio di circa 4.000 unità
È bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo «ideal e medium test» che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli Istituti, l'implementazione prevista dal Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con 4.000 nuove unità, ben lontano dall'idea che richiederebbe l'assunzione di 10.000 unità ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione.
Sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario Decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere «a stralcio», dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli Agenti/Assistenti di Polizia penitenziaria.
È necessario che il Ministro adotti con urgenza sia il Decreto di competenza che disponga, rispetto al DM 2 ottobre 2017, l'incremento non ancora recepito risultante dal combinato disposto il DM 10 aprile 2019 e del D.lgs n. 172/2019 sia il decreto di competenza che disponga l'incremento della dotazione organica delle 4.000 unità previste dall'accordo raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a emanare i Decreti Ministeriali afferenti la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria e di procedere all'assunzione straordinaria di personale individuato nelle graduatorie dei concorsi in essere e a scalare sino al numero necessario di posizioni da coprire.
G/2144/76/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
la legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel riconoscere la dislessia, ladisgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», ha provveduto a dettare specifiche disposizioni a favore delle studentesse e degli studenti che hanno simili disturbi, al fine di consentire loro di garantire il pieno godimento del diritto all'istruzione e l'accesso a un ambiente scolastico pienamente inclusivo;
in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera h), della predetta legge inserisce tra le finalità della medesima quella di assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;
i DSA, infatti, appaiono suscettibili di incidere in modo significativo sulla qualità della vita non solo durante il periodo della formazione scolastica e universitaria, ma anche in sede di accesso al lavoro, specie quando lo stesso sia subordinato al superamento di pubblici concorsi; tuttavia, ad oggi, non sono previste né disciplinate specifiche modalità di svolgimento delle prove di concorso che agevolino la partecipazione delle persone affette da DSA;
considerato che:
tale circostanza, rendendo oltremodo gravoso (se non, in taluni casi, impossibile) per le persone affette da DSA partecipare a concorsi pubblici, incide negativamente non solo sull'effettività del diritto al lavoro e, in linea generale, presenta profili di grave contrasto con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, a mente del quale è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese;
tali profili di disuguaglianza sostanziale sono ulteriormente aggravati dall'emergenza sanitaria in corso; pertanto, nella faticosa opera di ricostruzione conseguente alla pandemia, sarà necessario dedicare particolare attenzione proprio all'esigenza di irrobustire gli strumenti di inclusione sociale in ogni ambito della vita relazionale, economica, sociale;
al fine di ovviare a tali difficoltà, sarebbe sufficiente disciplinare, in linea con quanto previsto dalla già richiamata legge n. 170/2010, specifici strumenti compensativi, quali ad esempio la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero ancora di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, dietro presentazione «da parte del candidato» di specifica certificazione attestante l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita; al fine di garantire la piena effettività di tali strumenti compensativi, sarebbe opportuno prevedere che la mancata adozione delle ridette misure determini la nullità del pubblico concorso;
anche l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA dovrebbe assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare, mediante gli adeguati strumenti normativi, specifiche misure compensative e di sostegno delle persone affette da DSA in relazione allo svolgimento dei concorsi pubblici e all'inserimento lavorativo in ambito pubblico, secondo quanto esposto in premessa, in modo da garantire loro pari opportunità nell'accesso al lavoro e rimuovere ogni forma di disuguaglianza.
G/2144/77/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
le Federazioni Nazionali rappresentative dell'imprenditoria funeraria privata e tutti gli operatori del settore, fin dal manifestarsi della pandemia si sono trovati particolarmente esposti, così come il personale sanitario, ai rischi di trasmissione del Covid-19 dovendo trattare anche le salme di coloro morti a causa del Coronavirus e dovendo entrare in contatto con le loro famiglie, anch'esse possibili veicoli di contagio per essere state vicine ai loro cari defunti;
il dato nazionale dei decessi avvenuti in questi mesi fra gli addetti funebri è drammatico e particolarmente inquietante;
nonostante il riconoscimento del molo svolto dal comparto (basti pensare all'identificazione delle Case funerarie quali luoghi atti ad ospitare i feretri, a fronte delle carenze dei locali di sosta, in attesa di cremazione o di sepoltura), questi operatori, lamentano come le Istituzioni abbiano ignorato ogni legittima richiesta avanzata dalla categoria, in primis quella di poter accedere ad un canale dedicato per la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale indispensabili a svolgere il proprio lavoro in assoluta sicurezza;
questi operatori lavorano in una condizione ad alto rischio data l'esposizione al contagio; considerato che:
oggi il nostro Paese, come tutti i Paesi europei, sta predisponendo la gestione di una vaccinazione di massa della popolazione definendo le priorità di coloro che dovranno essere protetti con il vaccino;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di ricomprendere gli addetti funebri tra le prime categorie di soggetti ammesse alla vaccinazione, garantendo loro misure adeguate per una tempestiva ed efficace protezione.
G/2144/78/5 e 6
Augussori, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa a del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista;
in questo particolare momento emergenziale che sta vivendo il nostro Paese, considerando che alla crisi sanitaria si è affiancata una grave crisi economica, è fondamentale che le misure previste dal decreto in esame siano finalizzate al sostegno dei cittadini e delle attività presenti sul nostro territorio;
è inaccettabile che si verifichino casi, come quelli riscontrati in seguito alle verifiche della Guardi di finanza, in cui il reddito di cittadinanza viene percepito indebitamente da cittadini italiani che non risiedono in Italia, o da cittadini extracomunitari che rientrano nei Paesi di origine: in questo modo, accedendo a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, si sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno;
i beneficiari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, devono aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
impegna il Governo:
al fine di scongiurare il rischio che le risorse previste per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, integrate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, siano destinate a persone che se ne appropriano indebitamente, a prevedere mirati meccanismi per un controllo rigoroso, da effettuare preventivamente o congiuntamente all'erogazione del Reddito di cittadinanza, per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti dei beneficiari, fra cui la reale residenza e permanenza sul territorio italiano, anche prevedendo interventi sanzionatori più incisivi, come ad esempio la revoca del permesso di soggiorno, per coloro che beneficiano di tale prestazione assistenziale senza averne diritto.
G/2144/79/5 e 6
Tosato, Romeo, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
accolto come raccomandazione
Il Senato,
esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:
l'articolo 38 del provvedimento in esame rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;
il settore fieristico italiano rappresenta un comparto fondamentale per l'economia italiana con un fatturato che, nel 2019, prima dell'emergenza Covid-19, si è attestato a circa 1,1 miliardi di euro di fatturato complessivo, di cui 800 milioni imputabili ai quartieri fieristici che ospitano il 96 per cento delle manifestazioni internazionali e ne organizzano più del 50 per cento;
il mercato delle fiere italiano è infatti caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi attori che rappresentano da soli una fetta predominante di mercato: gli enti fiera maggiori, Fiera Milano (Milano), Italian Exbition Group (Rimini-Vicenza), Veronafiere (Verona) e Bolognafiere (Bologna). Questi, nel corso del 2020, hanno subito una perdita di bilancio di circa 170 milioni e non hanno ricevuto un effettivo sostegno, al contrario di altri Paesi europei;
i contributi a fondo perduto attualmente previsti dal decreto legge 104/2020, come novellato dal decreto legge 137/2020, si inseriscono nel quadro del Temporary Framework europeo, che prevede, in regime de minimis, un tetto massimo di contributi che possono essere ricevuti dalle singole imprese (800.000 euro per gli aiuti diretti ovvero 3.000.000 euro quali contributi per il ristoro dei costi fissi);
il vincolo, per il calcolo del quale contribuiscono anche altre misure emergenziali quali ad esempio l'esenzione IMU, impedisce di fatto il ricevimento di ristori da parte dei maggiori operatori del settore fieristico. La criticità potrebbe essere superata togliendo la misura del Temporary Framework e ricorrendo alle possibilità offerte dall'articolo 107 del TFUE, che riconosce agli Stati membri la facoltà di erogare aiuti di Stato in deroga dalla normativa sul mercato interno in caso di eventi eccezionali e calamità naturali;
la Commissione europea ha recentemente riconosciuto, con la Decisione C(2021)477 final, come legittima la richiesta della Germania di erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico che prevede un primo intervento di 642 milioni di euro nell'ambito di un piano progressivo di ristori, ricorrendo all'articolo 107 del TFUE; tale decisione fa seguito ad analoga Decisione nei confronti delle fiere danesi;
la Commissione Europea sottolinea nel Temporary Framework la possibilità per le fiere che organizzano eventi di utilizzare l'eccezione alle regole fissate dalla normativa vigente in tema di aiuti di Stato per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia;
impegna il Governo:
ad intervenire con le opportune misure, previa notifica in sede europea nel rispetto dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico riconoscendo l'epidemia da Covid-19 quale calamità naturale ed evento eccezionale per gli enti fieristici, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del TFUE.
G/2144/80/5 e 6 (già em. 23.0.13)
Auddino, Romano, Mantovani, Gallicchio, Leone, Matrisciano, Romagnoli, Trentacoste
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 23 del decreto legge in esame reca interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali);
considerato che:
l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 495-497, modifica la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, da parte di pubbliche amministrazioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità;
tuttavia, il comma 495 prevede che tali assunzioni possano essere effettuate limitatamente alle risorse di cui al successivo comma 497, primo periodo, facendo dunque riferimento ad un fondo statale da sempre destinato unicamente ai lavoratori socialmente utili;
inoltre, l'inciso finale del comma 497 reca un riferimento all'articolo 33 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, che sembra limitare esclusivamente agli LSU le deroghe ivi previste;
la lettera delle citate disposizioni ha dunque generato ambiguità e confusione circa la volontà politica del legislatore che non era però quella di limitare l'applicazione delle deroghe assunzionali ai soli lavoratori socialmente utili, bensì quella di incentivare, anche mediante le deroghe alle normative vigenti in materia, le assunzioni sia dei lavoratori socialmente utili sia dei lavoratori di pubblica utilità,
impegna il Governo:
a porre in essere gli opportuni interventi al fine di rimuovere ogni possibile ostacolo normativo all'applicazione delle deroghe assunzionali di cui ai commi 495-497 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche ai lavoratori di pubblica utilità (LPU).
G/2144/81/5 e 6 (già em. 1.130)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.130
G/2144/82/5 e 6 (già em. 1.0.41)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.41.
G/2144/83/5 e 6 (già em. 4.22)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.22.
G/2144/84/5 e 6 (già em. 5.116)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 5.116.
G/2144/85/5 e 6 (già em. 6.0.49)
Marcucci, Pittella, Ferrari, Collina
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.49.
G/2144/86/5 e 6 (già em. 20.0.6)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.0.6.
G/2144/87/5 e 6 (già em. 20.0.11)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.0.11.
G/2144/88/5 e 6 (già em. 21.0.6)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 21.0.6.
G/2144/89/5 e 6 (già em. 21.0.9)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 21.0.9.
G/2144/90/5 e 6 (già em. 30.51)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.51.
G/2144/91/5 e 6 (già em. 30.115)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.115.
G/2144/92/5 e 6 (già em. 31.22)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
premesso che:
l'articolo 31 del decreto-legge in esame prevede misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;
considerato che:
i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa o ricreativa svolgono un'importante funzione per numerosi bambini e ragazzi che hanno occasione di socializzare con i propri coetanei e trascorrere il proprio tempo in modo costruttivo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.
G/2144/93/5 e 6 (già em. 36.16)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.16.
G/2144/94/5 e 6 (già em. 36.0.54)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.54.
G/2144/95/5 e 6 (già em. 1.66)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.66.
G/2144/96/5 e 6 (già em. 1.0.73)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.73.
G/2144/97/5 e 6 (già em. 19.0.27)
Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Campagna
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto legge in esame reca disposizioni per il sostegno delle filiere agricole;
considerato che:
l'articolo 2, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 stabilisce che per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
il successivo comma 2 stabilisce che possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale e che tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale;
l'articolo 4, comma 2 della citata legge 96/2006 stabilisce altresì che affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche;
tutto il settore agricolo è gravemente colpito dall'emergenza da COVID-19 ed appare necessario in particolare porre in essere interventi volti a mitigare gli effetti negativi della pandemia e le sue ricadute sull'occupazione;
impegna il Governo:
a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevede che, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.
G/2144/98/5 e 6 (già em. 6.0.75)
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.75.
G/2144/99/5 e 6 (già em. 6.0.112)
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.112.
G/2144/100/5 e 6 (già em. 36.0.43)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.43.
G/2144/101/5 e 6 (già em. 1.0.24)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.24.
G/2144/102/5 e 6 (già em. 6.0.144)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.144.
G/2144/103/5 e 6 (già em. 6.0.257)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.257.
G/2144/104/5 e 6 (già em. 11.0.2)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.2.
G/2144/105/5 e 6 (già em. 14.5)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 14.5.
G/2144/106/5 e 6 (già em. 26.3)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.3.
G/2144/107/5 e 6 [già em. 30.97 (testo 2)]
Collina, Pittella, Ferrari, Faraone
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.97 (Testo 2).
G/2144/108/5 e 6 (già em. 30.0.27)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.0.27.
G/2144/109/5 e 6 (già em. 1.0.36)
Santangelo, Pavanelli, Trentacoste, Corbetta, Croatti, Riccardi, Naturale, De Lucia
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA";
detto articolo prevede in particolare il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgano attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, oltre a stabilire che l'avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2021;
rilevato che:
l'articolo 65 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto un credito di imposta, pari al 60 per cento del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ossia negozi e botteghe, da utilizzarsi in compensazione con il modello F24. Detto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non influisce sul pro-rata di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico ovvero all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La medesima norma ha riconosciuto detto credito d'imposta, nella misura del 30 per cento, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, mentre, per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Il richiamato articolo ha previsto il divieto di cumulo con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto Cura Italia;
rilevato altresì che:
l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo decreto-legge contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici per far fronte alle problematiche connesse all'emergenza economica da Covid-19, il credito d'imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico ovvero all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nonché il credito d'imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda;
a valutare l'opportunità di prevedere che detto credito d'imposta sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
a valutare l'opportunità di prevedere che detto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini del calcolo dell'imponibile Irpef ovvero del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
G/2144/110/5 e 6 (già em. 23.0.4)
Santangelo, Di Girolamo, Corbetta, Pavanelli, Croatti, Ricciardi, Naturale, Trentacoste, Campagna
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 23 del decreto-legge in esame reca interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali;
considerato che:
l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Superbonus 110%, comporta una serie di pratiche particolarmente complesse ed onerose che gli enti locali si trovano a dover sostenere. Garantire il pronto adempimento delle attività necessita inevitabilmente di un maggiore impiego di capitale umano;
l'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha autorizzato i comuni, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, per l'anno 2021, ad assumere personale a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile;
il comma 70 chiarisce che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
rilevato che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ripartite le risorse ai comuni non è ancora stato emanato, sebbene al contempo sia stata da più parti rilevata la necessità di incrementare la dotazione economica originariamente prevista, di accelerare le procedure di assunzione e di riaprire i termini per presentare apposita istanza,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno in cui far confluire anche le risorse già stanziate con la legge di bilancio 2021, al fine di consentire ai Comuni di effettuare nuove assunzioni di personale, anche tramite procedure selettive semplificate, da impiegare per il potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
G/2144/111/5 e 6 (già em. 8.54)
Campagna, Trentacoste, Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito ai trattamenti di integrazione salariale;
considerato che:
l'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
la medesima disposizione prevede altresì che la misura dei citati trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti volti ad escludere l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ai trattamenti di mobilità in deroga erogati in favore di lavoratori dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
G/2144/112/5 e 6 (già em. 30.84)
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852, ha introdotto molteplici modifiche alla parte IV del decreto legislativo 152/2006;
considerato che:
le modifiche apportate dal decreto legislativo 116/2020 hanno introdotto dei meccanismi nuovi relativi alla classificazione dei rifiuti "urbani", includendo nella classificazione suddetta quei rifiuti «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies»;
la nuova disciplina prevede che siano espressamente esclusi dalla categoria dei rifiuti urbani «i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione»;
valutato che:
i rifiuti prodotti in campo o in magazzino dalle imprese agricole e da tutte quelle attività connesse all'articolo 2135 terzo comma del codice civile, sono considerati rifiuti "speciali" con conseguenti adempimenti e modalità previsti per la loro raccolta e smaltimento, differentemente dai rifiuti prodotti nell'abitazione dell'agricoltore classificati come "urbani" e quindi domestici,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire alle imprese agricole esercenti le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 comma 3 del codice civile di avvalersi, per un periodo di due anni, del servizio pubblico di conferimento per la raccolta e gestione dei rifiuti.
G/2144/113/5 e 6 (già em. 30.0.36)
L'Abbate, Fenu, Giuseppe Pisani, Naturale, Vanin, Donno, Anastasi, Trentacoste
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852 ha introdotto molteplici modifiche alla parte IV del decreto legislativo 152/2006;
considerato che:
al fine di uniformare le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 al decreto legislativo 152 del 2006 e alla preesistente tassa sui rifiuti (Tari) istituita dalla Legge 127 dicembre 2013 n. 147,
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità per quei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che sono avviati a recupero tramite soggetti terzi privati, ad essere esentati dal pagamento della Tari;
valutare l'opportunità, per la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, di escludere quella parte di essa ove si formino in maniera continuativa e prevalente i rifiuti speciali al cui recupero e smaltimento i produttori sono tenuti a proprie spese.
G/2144/114/5 e 6 (già em. 34.0.6)
Pirro, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani, Trentacoste
Accolto
Il Senato
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il comma 634 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari;
la disposizione citata prevede che i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, siano realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432: 2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali;
considerato che:
il Regolamento (CE) n. 2016/128 specifica che "Gli alimenti a fini medici speciali sono sviluppati in stretta collaborazione con gli operatori sanitari per alimentare pazienti affetti da una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico diagnosticati oppure da una denutrizione conseguente a tale stato che rende loro impossibile o molto difficile soddisfare le proprie esigenze nutrizionali con il consumo di altri alimenti. Per questo motivo gli alimenti a fini medici speciali devono essere utilizzati sotto controllo medico, che può essere assicurato con l'assistenza di altri operatori sanitari competenti";
gli alimenti a fini medici speciali sono classificati in tre categorie: a)alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone cui sono destinati; b)alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione delle sostanze nutritive adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone cui sono destinati; c)alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione delle sostanze nutritive standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico, che non sono idonei ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento;
gli alimenti a fini medici speciali sono utilizzati prevalentemente nelle strutture ospedaliere e il cui rischio di dispersione nell'ambiente del relativo imballaggio è del tutto assente e per i quali l'utilizzo di un imballaggio in plastica vergine è assolutamente indispensabile sia per ragioni di sicurezza alimentare che per motivi legati alla semplicità di fruizione del prodotto da parte dei pazienti più anziani;
sarebbe opportuno escludere esplicitamente dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego i MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015, che avrebbe come conseguenza un possibile sovrapprezzo a danno dei pazienti stessi e/o delle strutture sanitarie che acquistano tali prodotti, specificando esplicitamente che questi rientrano tra i "preparati medicinali" attualmente esentati dall'ambito di applicazione della c.d. "plastic tax",
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI, gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.
G/2144/115/5 e 6 (già em. 1.109)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti, specificando le condizioni per accedere al contributo e chiarendo che tale contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP,
impegna il governo:
a valutare la possibilità di prevedere misure volte a ristorare quei giovani professionisti che avendo attivato la partita iva immediatamente prima della crisi pandemica non hanno avuto la possibilità di poter produrre un fatturato appena sufficiente a proseguire nella attività lavorativa anche a causa di motivi di salute legati proprio al virus SarsCov-2
G/2144/116/5 e 6 (già em. 4.0.27)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 56 del decreto legge 18/2020 (legge 27/2020) - c.d. Cura Italia - ha disposto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosciuta, dal comma 1, quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 TFUE,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere l'estinzione anticipata dei finanziamenti con garanzia Sace o Microcredito Centrale senza la corresponsione di commissioni ed interessi.
G/2144/117/5 e 6 (già em. 4.0.39 testo 2)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
i commi 248-254 della legge 178/2020 - legge di bilancio 2021 - prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la proroga fino al 31 gennaio 2022 della moratoria su prestiti, finanziamenti e mutui alle micro, piccole e medie imprese.
G/2144/118/5 e 6 (già em. 4.0.45)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto legge 23/2020 - c.d. decreto liquidità - (legge 40/2020) ha disposto la concessione da parte di SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, - fino al 31 dicembre 2020, da ultimo prorogato al 30 giugno 2021 - di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 dell'operatività della misura della garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), con aumento a 15 anni della durata del finanziamento e del relativo periodo di preammortamento (dagli attuali 36 mesi a 48 mesi).
G/2144/119/5 e 6 (già em. 5.15)
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 28 del decreto legge 34/2020 - c.d. decreto rilancio - ha previsto un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere un'ulteriore estensione del beneficio del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui al citato articolo 28 del decreto rilancio, fino alla fine del 2021, privilegiando quelle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive imposte dal Governo.
G/2144/120/5 e 6 [già em. 5.0.28 (testo 2)]
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l'investimento di 150,000 euro in strumenti finanziari di PMI quotate e non quotate senza tassazione delle plusvalenze. Al momento è possibile versare un massimo di 30,000 euro all'anno fino al limite complessivo di 150,000 euro in 5 anni. È molto importante invece poter aumentare proporzionalmente i due limiti proprio per sottolineare l'investimento in più riprese con la visione di lungo periodo. Quindi meglio alzare il limite annuo dei Pir ordinari a 100.000 euro annui e per un ammontare complessivo di 500.000 euro nell'arco dei 5 anni;
i Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 con l'obiettivo di indirizzare le ingenti risorse del risparmio privato italiano (a fine 2020 pari a 1900 miliardi in conto corrente tra Famiglie ed imprese) verso le PMI domestiche, a fronte di importanti benefici fiscali. Investendo una somma massima annua di 30.000 euro nei PIR, si ottiene l'esenzione delle imposte sui dividendi e redditi da capitale ed esenzione dall'imposta di successione per i relativi investimenti, purché l'investimento sia mantenuto per almeno 5 anni (per un totale di 150 mila euro);
i capitali raccolti sotto questa forma, a partire da inizio 2017, sono pari a poco meno di 18 miliardi (a fine 2020), ed inferiori alle attese molto positive (70 miliardi di euro) rilasciate alla luce del successo iniziale;
vale la pena ricordare che, per la loro liquidità e semplicità di costruzione, i PIR ordinari sono un mezzo ideale per coinvolgere un numero molto elevato di risparmiatori, di qualsiasi capacità patrimoniale, diventando un prezioso strumento di pianificazione del loro patrimonio nel medio e lungo termine. Inoltre, dal lato del sistema Imprese, I PIR ordinari sono stati un motore potente di modernizzazione, mediante il ricorso al mercato dei capitali: dal 2017 in poi vi è stato un costante aumento del numero delle aziende quotate in Borsa (da 421 a 464 oggi), con particolare evidenza nel segmento delle PMI (nel triennio 2017-2020: 104 nuove quotazioni in questo settore). Giova anche ricordare che un flusso di capitali più elevato e rivolto agli investimenti di lungo termine beneficia indirettamente la comunità ancora più ampia delle aziende fornitrici (stimate in 283 per azienda), spesso a loro volta piccole entità non quotate,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a elevare il tetto della somma massima investibile per persona fisica nei PIR ordinari dagli attuali 30 mila Euro a 100 mila euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni, porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 500 mila euro.
G/2144/121/5 e 6 [già em. 5.0.29 (testo 2)]
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l'investimento di 150,000 euro in strumenti finanziari di PMI quotate e non quotate senza tassazione delle plusvalenze. Al momento è possibile versare un massimo di 30,000 euro all'anno fino al limite complessivo di 150,000 euro in 5 anni. È molto importante invece poter aumentare proporzionalmente i due limiti proprio per sottolineare l'investimento in più riprese con la visione di lungo periodo. Quindi meglio alzare il limite annuo dei Pir (Piani individuali di risparmio) ordinari a 60.000 euro e per un ammontare complessivo di 300.000 euro nell'arco dei 5 anni;
i Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 con l'obiettivo di indirizzare le ingenti risorse del risparmio privato italiano (a fine 2020 pari a 1900 miliardi in conto corrente tra Famiglie ed imprese) verso le PMI domestiche, a fronte di importanti benefici fiscali. Investendo una somma massima annua di 30.000 euro nei PIR, si ottiene l'esenzione delle imposte sui dividendi e redditi da capitale ed esenzione dall'imposta di successione per i relativi investimenti, purché l'investimento sia mantenuto per almeno 5 anni (per un totale di 150 mila euro);
i capitali raccolti sotto questa forma, a partire da inizio 2017, sono pari a poco meno di 18 miliardi (a fine 2020), ed inferiori alle attese molto positive (70 miliardi di euro) rilasciate alla luce del successo iniziale;
vale la pena ricordare che, per la loro liquidità e semplicità di costruzione, i PIR ordinari sono un mezzo ideale per coinvolgere un numero molto elevato di risparmiatori, di qualsiasi capacità patrimoniale, diventando un prezioso strumento di pianificazione del loro patrimonio nel medio e lungo termine. Inoltre, dal lato del sistema Imprese, I PIR ordinari sono stati un motore potente di modernizzazione, mediante il ricorso al mercato dei capitali: dal 2017 in poi vi è stato un costante aumento del numero delle aziende quotate in Borsa (da 421 a 464 oggi), con particolare evidenza nel segmento delle PMI (nel triennio 2017-2020: 104 nuove quotazioni in questo settore). Giova anche ricordare che un flusso di capitali più elevato e rivolto agli investimenti di lungo termine beneficia indirettamente la comunità ancora più ampia delle aziende fornitrici (stimate in 283 per azienda), spesso a loro volta piccole entità non quotate,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a elevare il tetto della somma massima investibile per persona fisica nei PIR ordinari dagli attuali 30 mila Euro a 60 mila euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni, porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 300 mila euro.
G/2144/122/5 e 6 (già em. 5.0.89)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
nell'ambito delle misure a sostegno delle famiglie, occorre salvaguardare il pluralismo scolastico e un sistema scolastico più equo e di qualità, al fine di favorire il reale esercizio della libertà di scelta educativa,
impegna il Governo:
valutare la possibilità di prevedere la deducibilità integrale delle rette corrisposte alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per il servizio scolastico erogato, con un tetto di spesa di 5.500,00 euro annuo ad alunno (corrispondente al costo medio studente CMS - dati MIUR 2019).
G/2144/123/5 e 6 (già em. 6.5)
Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Masini, De Poli
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
l'articolo 6, comma 1, del decreto legge in oggetto, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema";
occorre segnalare che spesso gli alberghi sono costretti ad attivare un'utenza in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole dimensioni,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere per le imprese turistico-ricettive e termali l'applicazione delle agevolazioni in materia di riduzione degli oneri delle bollette elettriche anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.
G/2144/124/5 e 6 (già em. 6.0.94)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
occorre far fronte alla crisi economica degli enti del terzo settore, in ragione delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere l'accesso degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, al fondo centrale di garanzia per le PMI.
G/2144/125/5 e 6 (già em. 6.0.123)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
l'articolo 14-ter del decreto legge 23/2020 (legge 40/2020) - c.d. decreto liquidità - al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato di 12 mesi le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere la proroga di 12 mesi della vita tecnica anche dell'impianto delle Funivie di Oropa.
G/2144/126/5 e 6 (già em. 6.0.143)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
l'articolo 48-bis del decreto legge 34/2020 - c.d. decreto rilancio - ha disposto la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori),
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di specificare l'estensione applicativa del credito di imposta al commercio del settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, incrementando le risorse assegnate.
G/2144/127/5 e 6 (già em. 6.0.153)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
il decreto legge 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), all'articolo 119, ha introdotto il superbonus, ossia una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);
il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto legge 34 del 2020, è certamente uno strumento potente e davvero indispensabile per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ricomprendere fra gli edifici che accedono al beneficio i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.
G/2144/128/5 e 6 (già em. 6.0.163)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
il decreto legge 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), all'articolo 119, ha introdotto il superbonus, ossia una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);
la norma prevede, tra l'altro, che l'incentivo si applica agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di specificare che l'applicabilità dell'ecobonus 110% spetta anche agli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
G/2144/129/5 e 6 (già em. 6.0.172)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
le società e le associazioni sportive sono, in Italia, gli unici soggetti promotori dell'attività motoria che in altri paesi è invece esercitata anche e soprattutto da istituzioni pubbliche, come comuni, scuole, università;
l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione del 110% delle spese per interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
per quanto riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche la misura è prevista esclusivamente per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi;
sarebbe opportuno estendere il superbonus a interventi da parte delle Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche anche su altre parti immobiliari,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare provvedimenti legislativi al fine di consentire alle SSD e ASD di accedere al superbonus su tutte le parti dell'immobile da loro gestito o posseduto.
G/2144/130/5 e 6 [già em. 6.0.231 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
nell'attuale situazione di emergenza generata dal COVID-19, l'esigenza di individuare modalità a carattere temporaneo per permettere di rifinanziare le imprese e di preservarne la solidità e la competitività, anche a livello internazionale, senza ricorrere all'indebitamento o a risorse pubbliche, rende necessaria l'introduzione di una norma dirette a favorire la rapida ricapitalizzazione delle società mediante l'apporto di capitali da parte dei soci o del mercato;
sarebbe opportuno creare uno strumento alternativo che arricchisca gli schemi civilistici esistenti con una misura di impatto limitato ma di grande efficacia, in coerenza con quanto recentemente adottato in UK e negli USA, che consenta: a) una ricapitalizzazione in tempi rapidi a fronte di un quadro economico in cui le società, registrano un'immediata necessità di capitale;b) alle imprese di cogliere, in caso di necessità, la disponibilità degli investitori di mercato a fornire nuove risorse in un contesto caratterizzato da una volatilità molto elevata, fortemente condizionato da particolari eventi esogeni e imprevedibili (come ad esempio l'emergenza Covid 19); per le società quotate, di usufruire di uno strumento di difesa contro operazioni e scalate predatorie che intendano sfruttare le manovre speculative su titoli azionari in situazioni di particolare stress dei mercati (dove il valore azionario non rispecchia il reale valore industriale della società); c) di fissare un limite per le società quotate, in coerenza anche con la disciplina europea di "esenzione" in tema di Prospetti (sempre in un'ottica di favorire un processo di ricapitalizzazione rapido presente in tutti gli Stati Europei),
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a consentire fino al 30 aprile 2022 al Consiglio di amministrazione di deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti e contestualmente per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, consentire al consiglio di amministrazione di deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento (20%) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.
G/2144/131/5 e 6 (già em. 6.0.234)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
il presente decreto legge all'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici;
in particolare al comma 5 viene stabilito che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 prendendo però in considerazione soltanto imprese con ricavi o compensi non superiori ai 10 milioni di euro;
è quanto mai opportuno, al fine di salvaguardare le medie imprese italiane prevedere che il contributo venga esteso anche alle aziende con fatturato superiore ai 10 milioni di euro,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento utile un contributo anche per le imprese con fatturato superiore ai 10 milioni di euro.
G/2144/132/5 e 6 (già em. 6.0.235)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
il presente decreto legge pur avendo previsto all'articolo 1 un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici con fatturato fino a 10 milioni di euro, non ha previsto uno specifico fondo al fine di sostenere le microimprese particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19 mediante un intervento di indennizzo che operi in addizionalità e in complementarietà con gli interventi già previsti dal decreto in particolare per il sostegno all'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro funzionali allo svolgimento della propria attività;
le micro imprese italiane, cosi come definite dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 rappresentano una quota importante del PIL del nostro paese ed è fondamentale in questa fase prevedere ogni sforzo possibile al fine di tutelare la produttività delle stesse e di conseguenza salvaguardare i potenziali risvolti occupazionali negativi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento utile la costituzione di un apposito fondo al fine di sostenere l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività delle microimprese.
G/2144/133/5 e 6 (già em. 6.0.237)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da covid-19 ha colpito diversi settori del commercio;
in particolare gli operatori ambulanti hanno registrato nel 2020 e nei primi mesi del 2021 importanti perdite di fatturato;
sarebbe opportuno prevedere, in aggiunta ai contributi a fondo perduto già definiti dall'articolo 1 del presente decreto legge, specifici sostegni per un settore importante per l'economia italiana come quello degli operatori ambulanti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare specifiche iniziative volte a sostenere il settore degli operatori ambulanti.
G/2144/134/5 e 6 (già em. 6.0.239)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
le imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro sono state duramente colpite dalla crisi economica determinata dall'epidemia da Covid-19,
è di fondamentale importanza, oltre a quanto già previsto dall'articolo 1 del presente decreto legge, prevedere ulteriori risorse per il ristoro dei danni subiti dal settore, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo ad essi dedicato,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, l'istituzione di un apposito fondo per il ristoro dei danni subiti dalle aziende del settore dello spettacolo viaggiante.
G/2144/135/5 e 6 (già em. 6.0.251)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
considerate le difficoltà economiche delle imprese del comparto turistico conseguenti al perdurare dello stato di emergenza dovuto all'epidemia da Covid-19 sarebbe quanto mai opportuno prevedere la cancellazione della TARI per tutto l'anno 2021,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare provvedimenti volti a esentare le imprese del comparto turistico dal pagamento della TARI per tutto il 2021.
G/2144/136/5 e 6 (già em. 6.0.256)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
a più di un anno dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è sempre più evidente in alcune realtà territoriali italiane il problema degli importi assolutamente sproporzionati degli affitti commerciali;
se il canone dell'affitto di un locale rappresenta l'incontro tra domanda e offerta sarebbe comunque opportuno, al fine di tutelare entrambi gli attori, ovvero il locatore ed il locatario introdurre misure premiali per coloro che decidono, in accordo tra le parti, di applicare uno sconto sull'affitto dei beni immobili strumentali;
contestualmente, anche se per un periodo temporale definito, è quanto mai necessario incentivare il locatore attraverso l'applicazione di una cedolare secca che sia quanto più ridotta,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di introdurre misure premiali per coloro che decidono, in accordo con le parti, di applicare uno sconto significativo sull'affitto dei beni immobili strumentali prevedendo contestualmente un'applicazione della cedolare secca che possa essere decrescente quanto maggiore è lo sconto sul canone d'affitto applicato.
G/2144/137/5 e 6 (già em. 6.0.261)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito molti locatori di immobili ad uso non abitativo che improvvistamente hanno cessato di percepire dai locatari i canoni di affitto ma contestualmente sono stati comunque assoggettati a tassazione;
è quanto mai opportuno, considerata la difficile fase economica che stiamo attraversando espungere dalla tassazione i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad espungere dalla tassazione i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020.
G/2144/138/5 e 6 (già em. 6.0.264)
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
occorre garantire un sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, dalle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese della filiera della stampa un credito d'imposta della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.
G/2144/139/5 e 6 (già em. 8.83)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al comma 315 ha previsto che ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
tale trattamento è incompatibile con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
sarebbe opportuno che tale trattamento non concorra alla formazione del reddito e sia riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al citato comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno,
impegna il Governo.
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che il trattamento di cui al citato comma 315 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 non concorra alla formazione del reddito e sia riconosciuto per i lavoratori subordinati del settore della pesca nella misura pari agli importi massimi del trattamento di integrazione salariale e per gli altri beneficiari stabilendo una quota minima giornaliera.
G/2144/140/5 e 6 (già em. 11.0.4)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, sarebbe importante garantire una disciplina uniforme a livello nazionale in merito all'inquadramento dei soggetti impiegati nell'esercizio di attività di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole per superare le difficoltà interpretative della disposizione di cui alla legge quadro in materia di agriturismo (legge n. 96 del 2006) inerenti al corretto inquadramento dei lavoratori addetti all'esercizio di tale attività;
è quindi opportuno che i soggetti impiegati nell'esercizio di attività di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che i lavoratori addetti all'esercizio delle attività di ricezione ed ospitalità siano considerati agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole principali di cui al comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile.
G/2144/141/5 e 6 (già em. 17.3)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
la crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha generato molti danni all'occupazione, in particolare quella giovanile;
in vista di una ripresa economica sarebbe opportuno consentire ai datori di lavoro una maggiore flessibilità soprattutto per quanto riguarda la disciplina relativa ai contratti a tempo determinato apportando le dovute modifiche normative al del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a rivedere i vincoli introdotti dal c.d. decreto dignità per quanto riguarda il rinnovo dei contratti a tempo determinato.
G/2144/142/5 e 6 (già em. 20.0.13)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il credito di imposta ha la funzione di restituire ai soggetti che concorrono senza scopo di lucro allo sviluppo della ricerca sanitaria, una percentuale della spesa sostenuta per il pagamento IVA su piccole apparecchiature e reagenti;
attualmente, infatti, la compravendita di prodotti per la ricerca biomedica - anche per gli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici o donazioni private da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti - è sottoposta ad una aliquota IVA pari al 22%, che di fatto depotenzia il finanziamento stesso che lo Stato eroga e la volontà donativa dei cittadini;
appare inoltre opportuno sottolineare che il pagamento IVA si applica anche nei casi in cui l'acquisto di reagenti sia reso possibile da donazioni spontanee effettuate da cittadini,
impegna il Governo:
al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica, a valutare la possibilità di introdurre misure volte a riconoscere per l'anno fiscale 2021 un credito d'imposta pari al 17% della spesa sostenuta da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica no-profit nel campo delle biotecnologie.
G/2144/143/5 e 6 (già em. 26.5)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 26 del decreto in esame reca l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria da Covid-19,
impegna il governo:
a valutare la possibilità di disporre interventi volti a rafforzare l'entità delle misure previste per i settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, prevedendo che le stesse siano destinate agli operatori che hanno registrato una perdita di fatturato nel 2020 superiore al 70% rispetto al 2019 e che la misura non si applichi ai settori che già sono oggetto di interventi speciali quali ad esempio il settore sciistico disciplinato dall'articolo 2 del presente decreto.
G/2144/144/5 e 6 (già em. 26.0.22)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
la crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato per le residenze sanitarie assistenziali una notevole perdita di fatturato e la diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili;
è quanto mai opportuno prevedere un sostegno sotto forma di contributi a fondo perduto per tutte quelle residenze sanitarie assistenziali che abbiano registrato nell'anno 2020 una diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili di almeno il 15 per cento rispetto a quello registrato nel 2019,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere contributi a fondo perduto per tutte quelle residenze sanitarie assistenziali che abbiano registrato nell'anno 2020 una diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili di almeno il 15 per cento rispetto a quello registrato nel 2019.
G/2144/145/5 e 6 (già em. 28.1)
Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
la grave crisi scaturita dalla pandemia causata dalla diffusione del Covid-19 ha prodotto una forte caduta della domanda interna, in seguito alla sospensione di alcune attività economiche per il contenimento del contagio e alle ripercussioni della crisi sull'occupazione e sui redditi delle famiglie;
è pertanto evidente che solo dalla possibilità di contenere le spese, anche di locazione, per un periodo di tempo congruo deriverà la sopravvivenza delle attività commerciali e la salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere;
sarebbe opportuno, in tale situazione, intervenire sui debitori dei canoni di locazioni, entro un massimale di 250.000 euro annuo del costo di locazione, i quali, avendo registrato una forte perdita del proprio fatturato non riescono a adempire ai propri impegni contrattuali, prevedendo la possibilità per i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non inferiore al 50 % del fatturato mensile rispetto alle medesime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non inferiore al 50 % di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali liquidate. In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale data è ridotto in misura pari al 40 %. Inoltre, ove sia stata già emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di dare attuazione alle misure di cui in premessa.
G/2144/146/5 e 6 (già em. 30.0.92)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
nel contesto delle più ampie politiche a sostegno dell'economia e in continuità con altre misure già introdotte in precedenti decreti-legge legati all'emergenza Covid, vi è la necessità di supportare l'attività dei Confidi a sostegno della liquidità delle micro e piccole medie imprese (mPMI), che rappresentano circa il 98% delle imprese attive in Italia e la cui ripresa è fondamentale per il Sistema Paese;
grazie a una modifica introdotta dal Parlamento al Decreto Rilancio (art. 31-bis DL 34/2020) i Confidi vigilati vedono ampliata la possibilità di svolgere altre attività - in particolare quella di finanziamento diretto alle mPMI - oltre a quella prevalente di garanzia, potendo così superare il limite del 20% del proprio attivo in precedenza definito dalla Banca d'Italia;
a normativa vigente i patrimoni dei Fondi interconsortili possono intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia prestata dai Confidi soci e anche per la prestazione di servizi destinati ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'Albo ex art. 106 TUB, nonché in generale ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi (art. 1, comma 882, della Legge n. 296/2006);
con il recente Decreto Milleproroghe (art. 3, comma 11-quater, DL 183/2020) è stata approvata la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dei provvedimenti di revoca della Banca d'Italia a carico dei Confidi vigilati. Con l'emendamento si è ottenuto di sospendere - nel più ampio contesto delle misure eccezionali per il supporto alle mPMI nell'emergenza da COVID-19 - il decorso del termine di cinque anni, stabilito dall'art. 4, comma 3, del DM n. 53 del 2 aprile 2015, attuativo dell'art. 106 TUB, per la verifica dell'avvenuto raggiungimento del volume minimo di attività finanziaria (€150 mln) e di tre esercizi consecutivi per la verifica del mantenimento di tale soglia ai sensi della Circolare 288/2015 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" - Titolo VII, cap. 1, sez. IV),
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di chiarire espressamente che il concetto di "attività prevalente" si verifica qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50% del totale dell'attivo del Confidi; di prevedere che le risorse dei Fondi interconsortili possano essere impiegate anche solo per la prestazione di servizi in favore dei Confidi e che la sospensione dei provvedimenti di revoca della Banca d'Italia a carico dei Confidi vigilati. dispieghi i suoi effetti per l'intero esercizio di bilancio 2021 (che per i Confidi si chiude entro giugno 2022).
G/2144/147/5 e 6 (già em. 34.2)
Bernini, Cangini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
nel luglio 2019 l'ufficio statistico dell'INPS trasmetteva, all'allora Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati relativi ai percettori di misure economiche a titolo di invalidità, da cui si evinceva che sono circa 600.000 in Italia le prestazioni indennitarie erogate mensilmente a titolo di disabilità grave;
sulla base di tali informazioni applicando un prudenziale abbattimento secondo le indicazioni dell'INPS, del 27% del numero delle prestazioni in presenza di disabilità plurime, si determina una platea di circa 438.000 soggetti univoci su cui possono concentrarsi più prestazioni INPS e che necessitano di assistenza da parte del loro caregiver familiare, in modo continuativo;
dalla dichiarazione dello stato di emergenza del gennaio 2020 ad oggi i caregiver familiari, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonostante i numerosi ordini del giorno proposti dal parlamento e approvati dal Governo nel corso dell'esame dei precedenti provvedimenti connotati da carattere di urgenza, non hanno ricevuto - a differenza di altre categorie di Cittadini - alcun sostegno o ristori di natura economica;
i nuclei familiari con persone con disabilità sono quelli che maggiormente hanno risentito degli effetti derivanti dalle misure di contenimento dell'epidemia da virus Covid-19 e dai periodi di lockdown;
nel mese di Febbraio 2021 la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso il parere di merito sul provvedimento sul caregiver familiare, adottato come testo base S. 1461, decretandone, a seguito dei rilievi mossi ribaditi anche sulla base delle precedenti note del 23/3/2020 n. 30232 e 17/9/2020 n. 192438, una sostanziale improcedibilità con un parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento che, allo stato, è fermo alla fase iniziale della prima lettura da parte del Parlamento presso la 11^ Commissione Lavoro del Senato;
per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare, come peraltro previsto tra le riforme del PNRR, appare oggi imprescindibile e non più rinviabile sostenere, anche economicamente, la figura del caregiver familiare che svolge, in seno al suo stesso nucleo familiare, l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
al fine di una corretta quantificazione del numero esatto di caregiver familiari e dunque dell'individuazione delle necessarie risorse economiche da destinarsi a titolo di sostegno individuale, è indispensabile procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la loro esatta individuazione numerica attraverso sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, coinvolgendo nel processo di definizione dei criteri e di valutazione anche le Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari,
impegna il Governo:
ad individuare, anche attraverso appositi provvedimenti normativi urgenti o atti regolamentari emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, i criteri urgenti per la definizione di sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale atti all'individuazione dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, in seno al loro stesso nucleo familiare l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
ad assicurare, nella definizione dei provvedimenti normativi urgenti o degli atti regolamentari emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità e per la definizione di sistemi valutazione multidisciplinare e multidimensionale atti all'individuazione soggettiva dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il pieno coinvolgimento, anche nelle fasi di valutazione, delle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;
a corrispondere ai caregiver familiari che ne abbiano titolo sulla base delle risultanze della valutazione multidisciplinare e multidimensionale realizzata, a domanda effettuata anche attraverso le Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, un sostegno di natura economica, erogato direttamente dall'INPS, il cui importo è definito sulla base di criteri di equità, gradualità e proporzionalità alla condizione individuale del caregiver familiare e del carico del lavoro di cura effettivamente svolto.
G/2144/148/5 e 6 (già em. 34.0.5)
Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019 ha stituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari;
gli alimenti a fini medici speciali sono prodotti utilizzati sotto controllo medico da parte dei pazienti (ad es. malati oncologici) che hanno limitate capacità di nutrirsi con i comuni alimenti. Si tratta di alimenti utilizzati prevalentemente nelle strutture ospedaliere e il cui rischio di dispersione nell'ambiente del relativo imballaggio è del tutto assente e per i quali l'utilizzo di un imballaggio in plastica vergine è assolutamente indispensabile sia per ragioni di sicurezza alimentare che per motivi legati alla semplicità di fruizione del prodotto da parte dei pazienti più anziani;
è necessario pertanto escludere esplicitamente questi prodotti dall'ambito di applicazione dell'imposta, che avrebbe come conseguenza un possibile sovrapprezzo a danno dei pazienti stessi e/o delle strutture sanitarie che acquistano tali prodotti,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di escludere esplicitamente dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego i MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015, specificando esplicitamente che questi rientrano tra i "preparati medicinali" attualmente esentati dall'ambito di applicazione della c.d. "plastic tax".
G/2144/149/5 e 6 (già em. 38.3)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 183, comma 2, del decreto legge 34/2020 - c.d. decreto rilancio - (legge 77/2020) ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali, al sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, nonché al sostegno di altre imprese e istituzioni culturali;
in attuazione della citata norma è stato adottato il DM 3 agosto 2020 recante il Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere il ristoro anche per gli operatori nel settore delle fiere e dei congressi che hanno dovuto annullare gli eventi fieristici e congressuali previsti nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.
G/2144/150/5 e 6 (già em. 38.0.3)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
occorre dare un effettivo sostegno agli operatori del settore fieristico nazionale in ragione della crisi economica causata dal COVID-19, in linea con analoghi interventi effettuati da altri Stati dell'Unione europea (Germania e Danimarca);
i contributi a fondo perduto che attualmente sono previsti dal DL 34/2020 (c.d. DL Rilancio) e DL 104/2020 (c.d. DL Agosto), come successivamente novellati, si inseriscono nel quadro del Temporary Framework europeo, che prevede, in regime de minimis¸ un tetto massimo di contributi che possono essere ricevuti dalle singole imprese (1.800.000 euro per gli aiuti diretti ovvero 10.000.000 euro quali contributi per il ristoro dei costi fissi);
il vincolo, per il calcolo del quale contribuiscono anche altre misure emergenziali quali ad esempio l'esenzione IMU, impedisce di fatto il ricevimento di ristori da parte dei maggiori operatori del settore fieristico, che rappresentano circa il 70% del comparto;
al fine di sanare questa criticità occorre introdurre una nuova misura esclusa dal perimetro del Temporary Framework, ricorrendo alle possibilità offerte dall'art. 107 del TFUE, che riconosce agli Stati membri la facoltà di erogare aiuti di Stato in deroga dalla normativa sul mercato interno in casi di eventi eccezionali e calamità naturali. A tal proposito, la Commissione dell'Unione Europea ha recentemente riconosciuto, con la Decisione C(2021) 477 final, come legittima la richiesta della Germania di erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico (si tratta di primo intervento da 642 milioni di euro nell'ambito di un piano progressivo di ingentissimi ristori) ricorrendo all'art. 107 del TFUE; tale decisione fa seguito ad analoga Decisione nei confronti delle fiere danesi (Commissione SA. 56685-2020, Danimarca);
la stessa Commissione Europea a sottolineare nel Temporary Framework la possibilità per le fiere, che organizzano eventi, di utilizzare l'eccezione alle regole fissate dalla normativa vigente in tema di aiuti di Stato ("per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia"),
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di un fondo destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.
G/2144/151/5 e 6 (già em. 38.0.6)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
durante il periodo emergenziale e, più nello specifico, dal 14 marzo al 2 giugno 2020, vari aeroporti nazionali, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dai successivi decreti ad esso connessi, sono rimasti operativi per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto aereo e per garantire esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato e di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo;
tenuto conto anche delle recenti indicazioni fornite dalla Commissione europea nel documento "Overview of the State aid rules and public service obligations rules applicable to the air transport sector during the COVID-19 outbreak" in materia di "public remit" (ossia di attività di servizio pubblico svolte da gestori e vettori), tenuto inoltre conto della situazione di grave crisi che accomuna tutti gli operatori della filiera aeroportuale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di istituire un fondo a favore delle società di gestione degli aeroporti che hanno assicurato la continuità del servizio pubblico di trasporto aereo, al fine di remunerare i costi sostenuti per lo svolgimento di attività che rientrano nell'ambito del cd. "servizio pubblico" ("public remit"), nonché di ampliare la platea dei soggetti che possono beneficiare del fondo di compensazione dei danni sofferti dal trasporto aereo di cui all'art. 198 del decreto-legge in conversione, consentendo il ristoro dei danni subiti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19 anche ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra e ai gestori aeroportuali degli scali italiani, significativamente impattati dalla crisi.
G/2144/152/5 e 6 [già em. 39.0.68 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
la necessità di individuare un fondo di compensazione per sostenere l'attività delle stazioni marittime e dei terminal passeggeri deriva dalla evidente e chiara diminuzione del volume di traffico e dalla conseguente diminuzione del fatturato.
infatti, attualizzando i dati al 31/12/2020 (per il comparto terminal crociere) si rileva quanto segue:
- Passeggeri Crociere anno 2019: circa nr. 12.000.000 - 2018: nr.11.000.000 / media 11.500.000
- Passeggeri crociere previsione 2021 (in base ai dati di prenotazione attualmente disponibili): nr. 1.000 (-99% vs 2019)
Inoltre, si rileva:
- Ricavi passeggeri crociere 2019: € 67.700.000 - 2018: € 62.000.000 / media 64.500.000
- Ricavi passeggeri previsione 2021: € 670.000;
il combinato disposto dell'impatto dei 3 items previsti (Costi cessanti - Minori costi esercizio derivanti da ammortizzatori sociali (covid) - Costi aggiuntivi derivanti dal covid) si può commisurare in un 10% di minori perdite;
quindi da un -99% ricavi vs 2019 risulterebbe: ricavi + condizioni legge bilancio vs media 2019/2018 = -10% ovvero,50.000.000 euro ricavi in meno;
assumendo il medesimo criterio di calcolo per gli altri terminal passeggeri (il cui calo si attesterebbe su un - 50% - facendo una media tra traffico locale e traffico di medio/lungo raggio - e in cui l'impatto degli items è ovviamente minore - 5% circa) si potrebbe prefigurare un importo aggiuntivo di minori ricavi per 80 milioni/euro (vs una media di 180 milioni euro 2019/2018);
non tutti i traffici crociere/roro pax sono gestiti da artt. 6/18 - 36 potrebbe essere ragionevole ipotizzare un criterio di compensazione combinato a copertura del 40% delle perdite fatti salvi i limiti imposti dal diritto dell'Unione laddove la commissione UE non consentisse sforamenti,
impegna il governo:
a valutare la possibilità di prevedere misure a supporto del comparto dei terminal crociere - incrementando il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
G/2144/153/5 e 6 (già em. 8.43)
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Campagna
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito ai trattamenti di integrazione salariale;
in particolare i commi 1 e 2 del citato articolo prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento;
questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di:
- tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;
- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere che:
a) in alternativa al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui alle disposizioni in premessa ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo possa essere riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:
- per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge in esame, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge in esame, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2020.
b) che l'esonero di cui alla lettera a) sia revocato con effetto retroattivo in caso di violazione da parte del beneficiario delle disposizioni sul blocco dei licenziamenti di cui ai commi 9 e 10 del citato articolo 8.
G/2144/154/5 e 6 (già em. 4.32, 4.45,4.61)
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento individua una misura di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi. Più in dettaglio, al comma 4, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 - data di entrata in vigore del decreto - fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate ("Rottamazione ter", "Definizione agevolata delle risorse proprie UE" e "Saldo e stralcio") relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
lo stralcio proposto dal decreto in esame non riguarda solo i debiti ormai inesigibili, ma un ampio insieme di contribuenti debitori, e si configura quindi come un vero e proprio condono che, come sostenuto nel corso delle audizioni anche dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, può determinare conseguenze in termini di incentivi negativi per l'affidabilità fiscale degli operatori economici e disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti onesti;
al comma 10 dell'articolo 4, riconoscendo la necessità di una riforma, viene poi previsto che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il MEF presenti una relazione sui criteri per una revisione del meccanismo della riscossione. Si reputa necessario, tuttavia, dare un'indicazione più precisa sulle linee direttrici della relazione demandata al Governo per un'efficace riforma che riguarda sia l'organizzazione che le procedure, e non solo il problema delle inesigibilità;
pertanto, ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva e dell'individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e cogenza all'azione esecutiva, appare più utile una diversa formulazione rispetto a quanto attualmente previsto al citato comma 10, disponendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (e non dalla data del decreto), trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere: a) alla completa riorganizzazione dell'attività di riscossione e al potenziamento delle strutture preposte; b) alla revisione della legislazione che regola il procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di controllo; c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non riscossi quando l'inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate entro il termine di prescrizione dei crediti stessi;
lo specifico riferimento, in ultimo richiamato con la lettera c), consente di precisare due principi: che la cancellazione si può fare solo se sono state svolte le attività e le ricerche che dimostrano l'effettiva inesigibilità (e quindi che non sono ammissibili criteri selettivi più o meno discrezionali per decidere nei confronti di chi procedere), e che tali attività e ricerche devono essere svolte in modo tassativo entro il termine di prescrizione dei crediti;
considerata:
la netta contrarietà allo strumento del condono, in particolare quando vada ad incidere su crediti già oggetto di rateizzazione,
impegna il Governo:
a considerare i profili sollevati con l'emendamento 4.61 per definire una riforma in grado di rendere più efficienti i meccanismi di riscossione e di rafforzare la lotta all'evasione fiscale.
G/2144/155/5 e 6 (già em. 6.0.203)
Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, stabilisce che, in luogo dei "canoni OMI" (ossia i canoni parametrati sulle medie rilevate dall'Osservatorio del mercato immobiliare) o "canoni di mercato" alle concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, si applicano le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, di cui al comma 2 dello stesso articolo. Tuttavia, al comma 4 della suddetta disposizione si precisa che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro.
Dunque, il mancato gettito dovuto alla nuova quantificazione dei canoni viene compensato dal nuovo gettito previsto dall'aumento della soglia minima. In tal modo, però, viene inferto, dall'oggi al domani, un vero e proprio colpo ai titolari, circa 20.000 in tutta Italia, di concessioni per piccole aree demaniali, a terra o in mare, i quali pagavano un canone annuo di 361,90 euro e dovranno ora moltiplicare la cifra per sette.
Va precisato che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (colonie, associazioni etc.). Inoltre, tale aumento peserà anche sulle casse delle amministrazioni comunali, titolari di concessioni, infatti, suddetta misura determina un aggravio non sopportabile per le stesse, che vedrebbero crescere i costi per titoli che non hanno alcun ritorno economico. In particolare, quando si tratta di concessioni per utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli etc.) il titolare della concessione è il Comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni. Ci sono poi altre piccole categorie che faticherebbero a sostenere questo aumento (pesca, associazioni sportive, enti di beneficienza), oltre a chi occupa il demanio marittimo per periodi limitati di tempo (mercatini, dehors, cantieri edili, etc.), infatti, il canone minimo viene corrisposto anche per attività commerciali stagionali o comunque per tempi ridotti di piccolissime attività quali edicole, bancarelle e dunque ambulantato, mercatini serali complementari all'attività turistica estiva.
Inoltre, trattandosi di un aumento della soglia minima rappresenta perlopiù un colpo inferto alla piccola nautica da diporto, che comprende un'importante fetta del parco nautico italiano, e alle tradizioni marinare nostrane, producendo la rinuncia di molte concessioni divenute per i singoli spese di rilievo in taluni casi insostenibili, specie se si pensa alle concessioni conservate per consuetudine e tramandate di generazione in generazione nonostante lo scarso utilizzo. A tal riguardo, si rileva che sul territorio nazionale, caratterizzato da una elevata estensione costiera, insistono moltissime concessioni di piccole dimensioni, in maniera diffusa a causa delle caratteristiche morfologiche del territorio di appartenenza (si vedano Liguria, Campania, Calabria, Marche, etc.) inferiori ai 1.000 metri quadrati, che con l'aumento esponenziale della soglia minima sarebbero costrette, seppur con una redditività notevolmente inferiore, a corrispondere un canone superiore ai propri consimili, con la generazione di una palese disparità di trattamento.
Visto quanto premesso, sebbene sia opportuno il superamento dei "canoni OMI" per determinate concessioni demaniali, risulta iniquo che questa riforma sia pagata dalla fascia più debole dei concessionari e occorre un'analisi più approfondita delle tipologie che usufruiscono del canone minimo e l'adozione di opportuni correttivi e valutato il grave impatto della disposizione soprarichiamata, prevista dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sulle amministrazioni comunali, sulle attività senza scopo di lucro e su quelle stagionali nonché sul settore della piccola nautica si dovrebbe valutare l'opportunità di disporre che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500. Conseguentemente vi sarà una soglia minima diversificata e rapportata alle finalità della concessione.
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.203.
G/2144/156/5 e 6 (già em. 11.0.3)
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che
Il settore agrituristico, essenziale per il mantenimento del tessuto socio-economico delle aree interne e rurali del Paese è uno dei più colpiti dall'emergenza epidemiologica;
l'estrema difficoltà economica di molte imprese del settore risulta, inoltre, determinato, in sede di accertamento dei requisiti di connessione, dalla circostanza che, per rispondere alle aspettative di mercato, l'agricoltore si trova nella necessità di rafforzare la prestazione di servizi inerenti, ad esempio, alla somministrazione di pasti e bevande con l'assunzione di personale qualificato;
l'integrazione in azienda di forza lavoro non direttamente impegnata in attività di coltivazione o di allevamento non modifica, certo, il vincolo di complementarietà funzionale tra attività agricola principale e quella connessa, dato che sempre risultano somministrati pasti e bevande costituiti da prodotti propri dell'azienda, valorizzando il ciclo produttivo. È, dunque, una modalità efficiente di rispondere alla domanda di mercato e di gradimento dei clienti, migliorando la complessiva prestazione di servizi di qualità, anche con effetti positivi sul piano dell'occupazione;
si evidenzia, al riguardo che il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo agli operai agricoli ed agli operai florovivaisti si applica anche alle attività agrituristiche, in quanto riconducibili alle imprese considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; lo stesso CCNL rinvia agli accordi collettivi provinciali l'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, nonché il loro inquadramento all'interno di ciascuna delle aree previste dal contratto nazionale ed in molti accordi collettivi provinciali per gli operai del settore agricolo vengono individuate in modo specifico le figure professionali riferibili all'attività agrituristica, inquadrandole in base ai diversi livelli previsti per gli operai agricoli.
Impegna il Governo
a valutare la necessità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una disciplina uniforme a livello nazionale in merito all'inquadramento dei soggetti impiegati nell'esercizio di attività di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole al fine di sostenere l'occupazione nel settore agrituristico e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica.
G/2144/157/5 e 6 (già em. 8.2)
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
- l'articolo 8 prevede una estensione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tale estensione è ammessa per una durata complessiva di: tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale; ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga; ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli alternativi; centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA);
- la distinzione tra datori di lavoro rientranti nel perimetro CIGO e datori rientranti nel perimetro di assegno ordinario e CIG in deroga non trova riscontro nella situazione reale, ancora molto grave sia sotto il profilo sanitario che SU economico-sociale;
- tutti i settori economici del Paese risultano infatti direttamente o indirettamente colpiti dal virus e dai provvedimenti emanati per contenerne la diffusione, con effetti drammatici per i lavoratori e per le loro famiglie;
- va dunque prevista omogeneità di trattamento nella tutela delle condizioni economiche, soprattutto in considerazione della prossima scadenza del blocco dei licenziamenti;
impegna il Governo
a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 una omogeneità nella durata dei cosiddetti ammortizzatori sociali, estendendola a 28 settimane anche nel perimetro CIGO-covid.
G/2144/158/5 e 6 (già em. 8.55)
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
i commi 9 e 10 dell'articolo 8 prevedono due estensioni differenti della proroga del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali;
- al comma 9 dell'articolo 8 viene prolungato sino al 30 giugno 2021 il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali previsto dalla legge di bilancio 2021 sino al 31 marzo 2021, chiarendo anche che restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino al 30 giugno 2021 al datore di lavoro rimane altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
- al comma 10 le preclusioni e le sospensioni vengono prolungate per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, in considerazione delle proroghe per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga nonché del trattamento di cassa integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) di cui al medesimo articolo 8;
- non appare tuttavia comprensibile tale distinzione tra datori di lavoro rientranti nel perimetro CIGO e datori rientranti nel perimetro di assegno ordinario e CIG in deroga: tutti i settori economici del Paese risultano infatti direttamente o indirettamente colpiti dal virus e dai provvedimenti emanati per contenerne la diffusione, con effetti drammatici per i lavoratori e per le loro famiglie;
- l'articolo 14 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto Decreto Agosto, prevedeva che le sospensioni e le preclusioni in materia di licenziamenti si applicassero ai datori di lavoro "che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attualmente, invece esse soltanto per coloro che richiedano tali trattamenti;
impegna il Governo
a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 una proroga almeno sino al 31 ottobre 2021 anche per i datori rientranti nel perimetro CIGO COVID-19, il divieto di licenziamento, prevedendo che esso si applichi per le aziende indipendentemente dal fatto che le stesse ricorrano agli ammortizzatori per loro previsti.
G/2144/159/5 e 6 (già em. 10.0.1, 10.3, 8.67, 4.44)
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
- gli articoli del Titolo II del decreto-legge in esame prevedono forme di tutela per i lavoratori sia sul piano della proroga degli ammortizzatori sociali che sotto forma di indennità da corrispondere a determinate categorie;
- restano tuttavia esclusi da tali tutele molti lavoratori che si trovano spesso in condizioni di estrema precarietà e che, per tale ragioni, rischiano di rimanere completamente scoperti in una fase come quella attuale che comporta effetti drammatici connessi all'andamento della pandemia e ai provvedimenti emanati per contrastare la diffusione del virus;
- si ricordano in primis i cosiddetti braccianti agricoli, lavoratori stagionali la cui attività è di per sé connotata da particolare precarietà e fragilità, aggravata attualmente dal blocco e dal forte rallentamento delle attività collegate al settore HORECA. Oltre a rimanere di fatto esclusi dalle forme di tutela previste dal provvedimento, rischiano fortemente di non raggiungere nel 2020 i requisiti per accedere alle medesime tutele assistenziali e previdenziali maturate nel 2019;
- anche altre categorie di lavoratori restano in questo momento prive di tutele: i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata;
- a questi si aggiungono i lavoratori occupati stabilmente presso la stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica non rientranti nella categoria degli stagionali. È il caso, ad esempio, delle migliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da un andamento ciclico dell'attività, ai fini di una migliore organizzazione della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di prodotti artigianali legati al turismo, ecc.);
impegna il Governo
ad attivare nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 per tali categorie, e in genere per coloro che risultino esclusi dalle norme oggi previste, forme di integrazione salariale, di tutela o di indennizzo in grado di farli emergere dalla loro condizione di invisibilità.
G/2144/160/5 e 6 (già em. 16.0.3)
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
- l'articolo 8 prevede una estensione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- attualmente esiste un vuoto legislativo in tema di ammortizzatori sociali per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;
- la Legge 240/1984, infatti, all'articolo 1 stabilisce l'inquadramento nel settore dell'industria di tali imprese, ai fini previdenziali, qualora per l'esercizio delle loro attività esse ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente manipolata, trasformata e commercializzata;
- ai sensi dell'art.2 del medesimo testo di legge, è invece previsto l'inquadramento previdenziale dei medesimi soggetti quando gli stessi manipolino, trasformino e commercializzino prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali;
- l'articolo 3, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 2, stabilisce per determinati istituti (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e per i soli dipendenti a tempo indeterminato l'applicabilità delle disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle medesime imprese e loro consorzi;
- con l'abolizione della mobilità (con decorrenza 1/1/2017, disposta con Legge n. 92 del 2012) e l'introduzione della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego (NASPI) che esclude dal suo campo di applicazione il settore agricolo, è venuto meno, a sostegno dei lavoratori a tempo indeterminato delle imprese de quibus, uno strumento adeguato di ammortizzatore sociale in caso di perdita involontaria dell'occupazione, vieppiù necessario quando la perdita involontaria sia dovuta alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
impegna il Governo
a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 l'estensione naspi per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici attualmente oggetto di incomprensibile vuoto normativo.
G/2144/161/5 e 6 (già em. 20.20)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 20 del provvedimento reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni - con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 - e in materia di farmaci. In particolare, la lettera h) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, secondo determinate condizioni e modalità;
ampliare questo servizio alle Parafarmacie significherebbe migliorare la capillarità sul territorio Nazionale della campagna di vaccinazione, ma anche creare maggiore efficienza e ulteriori risparmi per la Regione, Asl e Stato,
impegna il Governo:
a valutare, insieme alla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto per l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, l'opportunità di un intervento rispondente alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.20
G/2144/162/5 e 6 (già em. 4.53)
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca misure di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;
in particolare il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 del decreto interviene sull'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, differendo la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non; sempre al comma 1, la lettera b) sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del citato decreto-legge n. 18/2020, in materia di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate, ossia in tema di "rottamazione-ter", di rottamazione di risorse proprie UE e di "saldo e stralcio";
il comma 4 del richiamato articolo 4 prevede che tutti i debiti di importo residuo di valore fino a 5.000 euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge siano annullati, se relativi a persone fisiche che, nell'anno d'imposta 2019, abbiano percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
rilevato che:
detto stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualsiasi ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'impiego del sistema di riscossione a mezzo ruolo, per cui sono ricompresi i contributi previdenziali, stante il mancato riconoscimento delle somme non versate ai fini del montante contributivo su cui è calcolato l'importo delle prestazioni pensionistiche spettanti;
il comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge de quo pone limitazioni all'estensione del condono dei ruoli, senza tuttavia citare i contributi previdenziali;
il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, subordina la definizione agevolata dei debiti contributivi relativi alle casse previdenziali private alla preventiva delibera dell'ente previdenziale interessato;
rilevato altresì che:
sussiste, a nocumento dei soggetti interessati, un rischio di perdita a fini pensionistici delle somme soggette a detto stralcio, ponendosi un problema di parziale inadempimento degli obblighi relativi a contributi e premi,
impegna il Governo:
a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte ad assicurare ai titolari dei debiti d'importo residuo fino a 5.000 euro, rientranti nello stralcio delle cartelle, la facoltà di potere sempre versare presso i competenti enti previdenziali le somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti, in modo da evitarne così una perdita ai fini pensionistici.
G/2144/163/5 e 6 (già em. 5.12)
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19";
il citato articolo prevede in particolare la possibilità di definire in modalità agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, ossia quello volto ad individuare eventuali errori materiali ovvero di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018;
detta misura, che si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione che abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente;
rilevato che:
l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone, in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la manifestazione all'agente della riscossione della volontà del debitore mediante apposita dichiarazione da rendere con le modalità ed in conformità alla modulistica pubblicate sul proprio sito internet dallo stesso agente, con l'indicazione del numero di rate per le quali si intende effettuare il pagamento, nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2019 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020,
impegna il Governo:
a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire, per le posizioni debitorie relative a somme che siano iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2020, la definizione agevolata mediante procedure rese note dall'agente della riscossione con modalità simili a quelle utilizzate in occasione di altre rottamazioni, avendo cura di disporre che tale previsione non si applichi alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
G/2144/164/5 e 6 (già em. 6.0.150)
Santillo, Anastasi, Girotto, Castaldi, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
il Titolo I del provvedimento in esame reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;
considerato che:
l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, il quale in questi mesi di applicazione si è rivelato effettivamente un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condominii, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che i cittadini vengano gravato di spese ulteriori, grazie alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
secondo le proiezioni e gli studi effettuati da alcune associazioni di categoria, quali ad esempio l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché da Unioncamere-Infocamere, qualora il superbonus fosse prorogato sino al 2023 porterebbe un incremento di 100 mila posti di lavoro all'anno, nel settore dell'edilizia e in tutto l'indotto, con un impatto sul Pil di 3 punti percentuali e un giro d'affari di 63 miliardi di euro, tenuto anche conto che tra luglio e settembre 2020, grazie all'effetto trainante del superbonus, sono nate quasi 5 mila imprese, soprattutto piccole realtà individuali, che svolgono attività artigianali, di impiantistica e di finitura degli edifici;
nel corso delle audizioni svolte il 28 aprile 2021 in Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera è emerso che, secondo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il Superbonus, risultate valide perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono undicimila. Di queste, mille riguardano i condomìni, seimila gli edifici unifamiliari e quattromila le unità indipendenti. Ci sono inoltre 180 Istituti autonomi case popolari (Iacp) che hanno avviato le procedure per realizzare gli interventi agevolati. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi (1430) riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e l'Emilia Romagna con 1008 interventi;
considerato inoltre che:
il Presidente del Consiglio nella presentazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza al Parlamento ha dichiarato formalmente l'impegno del Governo a prevedere, nella prossima legge di bilancio, la proroga del beneficio al 2023;
a conferma del futuro intento del Governo, si è già provveduto ad inserire nell'ultimo decreto varato dal Consiglio dei ministri la piena proroga sino al 2022 eliminando la condizione attualmente vigente che fa valere la proroga solo se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati almeno il 60 per cento dei lavori programmati. Nel medesimo decreto si prevede anche che eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione rispetto alla previsione tendenziale siano anch'essi vincolati alla proroga del termine di fruizione,
impegna il Governo:
1) ad estendere, nel caso di edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020;
2) ad estendere la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 anche agli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati, nonché agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento;
3) ad applicare l'aliquota nella misura del 110 per cento agli interventi di: a) installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; b) risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; c) di bonifica dall'amianto; d) di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; alla realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali;
4) ad estendere l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi;
5) ad includere tra le spese detraibili relative agli interventi all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo, anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;
6) a prevedere la possibilità di optare anche per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione alternativamente per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori, il cd. "sconto in fattura, o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
7) ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.
G/2144/165/5 e 6 (già em. 6.0.255)
Pesco, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;
le attività economiche sono state le più colpite dalle chiusure e limitazioni dovute dalle misure di contenimento della pandemia;
nonostante le molte misure adottate per agevolare le imprese e le attività, molte famiglie vertono in condizioni di difficoltà, dovute anche alla necessità di continuare a sostenere costi fissi legate anche in assenza di entrate certe;
in queste condizioni, da un lato i titolari di aziende spesso non sono nelle possibilità di sostenere l'onere legato al canone di locazione dell'immobile, dall'altro i locatori si trovano costretti ad adire le vie legali per poter recuperare parte degli importi dovuti;
considerato che:
l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà dell'anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei prossimi mesi;
il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a finanziare spese per investimenti pubblici;
le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, al fine di agevolare sia i locatari che i locatori, un contributo ai locatori, nella forma del credito di imposta, che possa incentivare una soluzione stragiudiziale nel caso di mancato pagamento derivante da canoni di locazione commerciale o affitto di azienda non saldati.
G/2144/166/5 e 6 (già em. 6.0.147)
Licheri, Santillo, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;
considerato che:
il decreto-legge 34 del 2020, all'articolo 119, ha elevato al 110 per cento le detrazioni in caso di interventi di efficientamento energetico (anche mediante demolizione e ricostruzione), nonché di adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici (c.d. Superbonus 110%);
la misura risulta riferita alle spese rimaste a carico del contribuente, sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Il termine finale di validità del cd. «superbonus», inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
considerato che:
l'introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto effetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48% di nuovi cantieri e un aumento del 46% del valore dei lavori eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rilevati dall'inizio dell'anno (+168,4% di nuovi cantieri e +160% del valore dei lavori);
il suddetto beneficio fiscale persegue l'obiettivo di coniugare l'ammodernamento e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio con la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo dell'energia per le famiglie;
la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo, le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021, hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti emessi tramite fonti di soft law dai soggetti preposti all'attuazione della misura;
considerato inoltre che:
il Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: "il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021. Il Presidente ha altresì aggiunto che: "l'ecobonus tira poco perché le procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare";
la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cd. «superbonus 110%», unito ai tempi necessari di progettazione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischino di compromettere il grande impatto economico potenzialmente generabile dall'applicazione di questa misura,
impegna il Governo:
al fine di sostenere il comparto dell'edilizia profondamente colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, generare ricadute positive di lungo termine sull'economia nazionale nel suo complesso, a garantire la proroga del cd. Superbonus 110 fino al 31 dicembre 2023, dando seguito all'impegno preso dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
G/2144/167/5 e 6 (già em. 13.0.3)
Trentacoste, Croatti, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Naturale, Ferrara, Campagna
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
l'articolo 54 del decreto-legge "Cura Italia" ha esteso, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus;
valutato che:
l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà dell'anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei prossimi mesi;
si rende necessario prorogare le agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus;
impegna il Governo:
ad estendere, fino al 31 dicembre 2021, l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso;
a valutare l'opportunità di estendere la misura in esame anche ai liberi professionisti e imprenditori individuali.
G/2144/168/5 e 6 (già em. 10.22)
Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Romano, Nocerino, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Pavanelli, Donno, Mautone, Naturale, Endrizzi, Campagna
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
il provvedimento in esame reca anche misure in materia di sostegno al reddito dei Lavoratori dello spettacolo,
considerato che:
si riconosce un'indennità una tantum in favore dei Lavoratori dello spettacolo estendendone i limiti reddituali di accesso a 75.000 euro e, contemporaneamente, si riduce, rispetto alle precedenti norme sulle indennita` temporanee, il contributo da 3.000 euro a 2.400 euro per i soggetti con redditi inferiori a 50.000 euro,
valutato che:
la ratio del provvedimento e` di sostenere i lavoratori e le realtà economiche che versano in particolari condizioni di difficolta` e che, in rispetto del principio di equità, risulta essere opportuno calmierare l'effetto distorsivo creato,
impegna il governo:
a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, un'indennità di 3000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 50.000 euro e di 2.400 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro;
a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di emanazione del prossimo decreto, un'indennità di 3000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
G/2144/169/5 e 6 (già em. 19.0.7)
Paroli, De Siano, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
in base a quanto previsto dall'art. 27, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd DL Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tutti i datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno beneficiato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 di uno sgravio del 30% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL e nel limite massimo di 6.000 euro annui), per tutti i lavoratori in forza e nuovi assunti in base a quanto previsto;
la legge bilancio 2021, nell'estendere il beneficio (stabilito in misura modulare dal 10% al 30%) sino al 2029, al comma 162 dell'art. 1 include tra i soggetti esclusi dall'applicazione del beneficio, alla lett. c), gli enti trasformati in società di capitali per effetto di procedimenti di privatizzazione, ancorché a capitale interamente pubblico". Dall'interpretazione letterale della previsione (esclusione operante sempre nel caso di enti trasformati in società di capitali per effetto di procedimenti di privatizzazione "anche se" a capitale interamente pubblico) tale esclusione sembrerebbe immotivata e frutto di un'erronea utilizzazione della congiunzione "ancorchè", che, in particolare, sembrerebbe inserita al posto di "qualora", ad esempio, ove la finalità era di escludere solo le società a capitale interamente pubblico. In tal senso la proposta mira a correggere la formulazione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di modificare l'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come indicato in premessa.
G/2144/170/5 e 6 (già em. 22.0.36)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
con riferimento alla quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, occorre evitare che lo Stato, trattenendo la quota di compartecipazione regionale sulla quota premiale a valere sulle risorse ordinarie, destini di fatto al fabbisogno del SSN risorse finanziarie inferiori a quelle previste dal Bilancio dello Stato per il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'attuale previsione normativa infatti genera economie pari alle risorse relative alla compartecipazione. La quota premiale, in particolare, essendo correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, deve essere considerata finanziamento a totale carico dello Stato, perché viceversa disincentiva le Regioni al raggiungimento dei suddetti obiettivi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall'art. 2 comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. non sia soggetta a compartecipazione regionale.
G/2144/171/5 e 6 (già em. 1.135)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
tra le categorie beneficiarie dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, si introducono soggetti che finora erano rimasti esclusi da quelli destinatari dei sostegni di uguale natura stanziati con precedenti decreti - c.d. Decreto «Rilancio» e c.d. Decreto «Ristori»;
nondimeno, tali operatori economici sono stati colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sin dal suo inizio, al pari di coloro che hanno beneficiato dei contributi stanziati con gli atti legislativi di cui sopra,
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di aumentare il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, a favore dei soggetti beneficiari rimasti esclusi dai contributi di cui al decreto «Rilancio» e dal decreto «Ristori», raddoppiando, per tali soggetti, le percentuali previste dal comma 5 del medesimo articolo 1.
G/2144/172/5 e 6 (già em. 1.164)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la grave situazione determinatasi a seguito della pandemia da COVID-19 necessita di concentrare ogni risorsa possibile ad incrementare i fondi per i sostegni per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b) - soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
attraverso la revoca delle somme destinate al programma cashback, pari a 1,75 miliardi per il 2021, e l'impiego integrale di tali ingenti risorse all'estensione del contributo a fondo perduto per i soggetti rientranti nella categoria sopra indicata, si potrà offrire un maggiore sostegno per i soggetti beneficiari;
considerato che:
le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una maggiore attenzione per le attività maggiormente colpite da dette restrizioni,
impegna il Governo:
a destinare 1.750 milioni di euro, esclusivamente a favore dei soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 1 del presente provvedimento, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
G/2144/173/5 e 6 (già em. 1.0.1, 1.0.16)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
le limitazioni agli spostamenti, insieme alle misure più generali che hanno riguardato la sospensione di molte attività aperte al pubblico, adottate al fine di contenere la diffusione del «Coronavirus», hanno condotto a una nota e grave crisi del settore turistico;
secondo le figure condivise dal governo, la variazione delle presenze su territorio nazionale nel 2020 rispetto al 2019 è stata pari al -91 per cento;
un recupero parziale del settore è stato registrato nel solo trimestre estivo 2020, periodo in cui i flussi esteri sono comunque stati molto limitati;
le stime riguardanti la ripresa del settore nei mesi a venire sono ancora legate a numerose incognite, comprese, in particolare, l'andamento altalenante della campagna vaccinale sia nazionale che estera e l'adozione da parte dell'Unione Europea del c.d. passaporto vaccinale;
il trend globale registra, ancora oggi, una predilezione per il turismo locale e nazionale, così che anche per il 2021, nonostante le programmate riaperture, si prevede un afflusso di turisti esteri;
considerato che:
le molte imprese operanti nel settore, sovente a carattere familiare o para-familiare, a fronte di ricavi bassissimi o spesso nulli, devono continuare a sostenere i costi fissi dell'attività, e solo alcuni dei quali sono già oggetto di risarcimenti previsti da altre misure di sostegno varate nell'ambito dell'emergenza epidemiologica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di sollevare dall'obbligo di corrispondere la seconda rata dell'imposta municipale propria i proprietari degli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, dalla stessa nonna, venivano già esentati dal pagamento della prima rata;
a considerare la possibilità di risarcire le attività economiche del settore dell'ospitalità esercenti attività alberghiera in qualsiasi fauna, purché abbiamo subito una consistente riduzione del fatturato, dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 ed eccedenti eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo entro una determinata soglia.
G/2144/174/5 e 6 (già em. 1.0.53)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il c.d. Decreto Liquidità ha istituito le misure per l'accesso al credito da parte delle imprese e la possibilità per le stesse di utilizzare le garanzie concesse dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI;
lo stesso decreto, all'articolo 1, comma 2, lettera a), tra le condizioni di rilascio delle garanzie di cui sopra, dispone che le imprese possono avvalersi di un periodo fino a 36 mesi di preammortamento;
considerato che:
il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la liquidità alle imprese;
altrettanto essenziale è il supporto al credito nella fase successiva alla crisi, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business;
il perdurare dell'emergenza sanitaria richiede di riconsiderare i termini delle scadenze precedentemente stabiliti, al fine di impedire che gli imprenditori si trovino a dover restituire nella fase meramente iniziale degli investimenti le somme ricevute in finanziamento,
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di prorogare di ulteriori dodici mesi la possibilità di preammortamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del c.d. Decreto Liquidità, così da concedere un totale di quarantotto mesi.
G/2144/175/5 e 6 (già em. 1.0.64)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;
per fare fronte alle conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo, imposte dall'aumento della curva dei contagi da Covid-19, sono state predisposte misure ad hoc e sostegni, tra i quali si configura il contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA;
considerato che:
la normativa attuale prevede, qualora il contributo sopra indicato risulti essere in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del superamento della verifica antimafia, l'irrogazione di sanzioni e l'applicazione degli interessi dovuti, con la logica conseguenza che i soggetti beneficiari in maniera erronea del sostegno ne risulterebbero eccessivamente penalizzati, anche e soprattutto in un contesto economico profondamente segnato dalla crisi pandemica,
impegna il Governo:
a limitare il perimetro di azione dell'Agenzia delle entrate al solo recupero del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto «Rilancio», in tutto o in parte non spettante effettivamente percepito, eliminando altresì le sanzioni irrogate e gli interessi dovuti.
G/2144/176/5 e 6 (già em. 4.12, 4.15, 5.29, 37.0.27)
Faraone, Conzatti, Marino, Vono
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la pandemia da Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta del tessuto economico e produttivo del nostro Paese;
come riporta anche la recente indagine della Camera di Commercio, ripresa dalla stampa locale, la quasi totalità delle imprese ripone aspettative negative per l'anno in corso, attendendosi invece una normalizzazione solo a partire dal 2022, mentre per il 47,7 per cento delle imprese intervistate la riduzione del fatturato nel 2020 ha superato il 30 per cento;
d'altro canto, anche la natalità delle imprese ha subito un freno da marzo 2020, come evidenziato dai dati recentemente pubblicati da Unioncamere,
impegna il Governo:
a prevedere la proroga al 30 settembre 2021 della scadenza per i versamenti connessi alla cd. rottamazione-ter, e la proroga al 31 dicembre 2021 della scadenza per i versamenti connessi al cd. saldo e stralcio;
a prevedere il differimento all'anno 2023 dell'obbligo di segnalazione della esposizione debitoria rilevante ai fini della crisi posto in capo a Inps e Agenzia della riscossione, nonché in capo agli organi di controllo societari, ai revisori contabili e alle società di revisione;
a prevedere il rinvio dell'entrata in vigore della tassa sulla plastica (cd. plastic tax), di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al 1º gennaio 2022;
a prevedere la proroga anche per il periodo di imposta 2020 delle agevolazioni previste in materia di versamento dell'Irap, di cui all'articolo 24 del decreto «Rilancio», ridimensionandone altresì la portata e riservandola esclusivamente in favore delle piccole e medie imprese;
a dispone un'ulteriore dilazione dei pagamenti delle cartelle esattoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente provvedimento.
G/2144/177/5 e 6 (già em. 5.0.39)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la grave situazione determinatasi a seguito della pandemia da COVID-19, necessita di individuare, tra le altre, misure atte a semplificare ed agevolare le locazioni di immobili ad uso commerciale,
impegna il Governo:
ad estendere la possibilità di accedere al regime opzionale della cedolare secca prevista dalla legislazione vigente per le locazioni ad uso abitativo anche per la tassazione del reddito riveniente dalla locazione di locali commerciali, applicando l'aliquota del 21 per cento.
G/2144/178/5 e 6 (già em. 5.0.49)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77, all'articolo 125 istituisce un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
il prolungarsi dell'emergenza sanitaria rende necessario continuare a favorire l'adozione di misure dirette a contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19,
impegna il Governo a:
considerare la possibilità di estendere a tutto l'anno 2021 la vigenza del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, già introdotto dal decreto cd. Rilancio e rifinanziato dal successivo decreto cd. Agosto.
G/2144/179/5 e 6 (già em. 5.0.65, 6.0.111)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
a seguito della recessione innescata dalla crisi epidemiologica Covid-19, le imprese italiane non finanziarie con fatturato annuo fino a 50 milioni di euro e con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità avrebbero registrato complessivamente alla fine del 2020 un fabbisogno di liquidità pari a 103,2 miliardi di euro, in assenza di interventi di sostegno pubblici;
le misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza nei decreti «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio», «Ristori», «Ristori Bis», «Ristori Ter» e «Ristori Quater» hanno contribuito ad attenuare fortemente gli effetti della crisi limitando il fabbisogno di liquidità delle imprese a 38,5 miliardi e hanno quasi dimezzato la percentuale di imprese in crisi di liquidità alla fine del 2020 (dal 42,4 per cento al 22,1 per cento). Includendo nell'analisi gli schemi di garanzia pubblica sui finanziamenti previsti dal Decreto «Liquidità», il deficit si ridurrebbe a 8,8 miliardi di euro;
la legge di bilancio 2021 dispone che i finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo di garanzia PMI, possano avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100 per cento dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
considerato che:
le restrizioni adottate dal Governo hanno nuovamente colpito il tessuto imprenditoriale italiano e sono necessarie nuove misure per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID;
impegna il Governo:
a prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nonché a dispone che tutti i finanziamenti garantiti dal Fondo stesso possano avere una durata di 15 anni.
G/2144/180/5 e 6 (già em. 5.0.75)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il legislatore, alla luce del perdurare della crisi epidemiologica da Covid-19, ha prorogato ancora una volta le disposizioni emergenziali volte a dare sostegno, tra l'altro, ai debitori in difficoltà con i pagamenti;
in particolare, si sono succedute nel corso dell'ultimo anno una serie di nonne volte a sospendere i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
da ultimo, la legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo periodo di sospensione per i titoli cambiari con data di scadenza «ricadente» o «decorrente» nel periodo 1º settembre 2020 - 31 gennaio 2021;
considerato che:
l'emergenza epidemiologica è ancora in corso e il nostro paese ha subito una «seconda ondata», che ha portato di nuovo a chiusure e restrizioni che hanno pesantemente penalizzato le attività economiche e commerciali dei cittadini;
impegna il Governo:
a prorogare il periodo di sospensione per i titoli cambiari al 30 giugno 2021.
G/2144/181/5 e 6 (già em. 6.2)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-l9»;
premesso che:
l'emergenza epidemiologica è ancora in corso e ha portato il nostro Paese di nuovo a chiusure e restrizioni che hanno pesantemente penalizzato le attività economiche e commerciali dei cittadini;
l'importanza dei bioliquidi sostenibili nel quadro della produzione nazionale e internazionale dell'energia rinnovabile;
impegna il Governo:
a introdurre la possibilità ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica (come riconosciuti alla data di entrata in esercizio) e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi.
G/2144/182/5 e 6 (già em. 6.0.167, 12.0.5)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, nel 2020 sono andate perse 233 milioni di presenze (-53,4 per cento rispetto al 2019), con un calo di fatturato del settore ricettivo pari a 13,3 miliardi di euro (-54,1 per cento);
nei primi tre mesi del 2021 le presenze totali sono state l'82,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019;
è il turismo il settore più colpito dalla crisi legata alla pandemia di Covid-19 che ha investito il mondo;
considerato che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto una detrazione fiscale del 110 per cento da applicarsi alle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico;
ad oggi, per effetto della Legge di Bilancio per il 2021, il superbonus 110 per cento scade il 30 giugno 2022;
impegna il Governo:
a far accedere alla detrazione maggiorata anche le strutture ricettive e gli alberghi e, più in generale, a prorogare il superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre 2023.
G/2144/183/5 e 6 (già em. 8.22)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'obiettivo del decreto Sostegni è finanziare nuovi aiuti per sostenere imprese e famiglie, alla luce delle restrizioni anti-Covid attualmente in vigore. Tra gli altri interventi settoriali, il decreto legge prevede un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
il prolungarsi dell'emergenza Covid-19 rischia infatti di inasprire le sofferenze di un settore che nel 2020 ha pagato un prezzo altissimo, con il fatturato che si è contratto dell'80 per cento, passando da un miliardo a 200 milioni di euro (Fonte Cerved), senza calcolare l'impatto sull'indotto;
solo nel primo trimestre 2021 ben 67 eventi internazionali sono stati rinviati, cancellati o modificati in una trasposizione digitale;
considerato che:
il rischio è che il tracollo dei ricavi si ripercuota anche sull'occupazione se il governo non interviene con strumenti di tutela dei posti di lavoro: il solo settore dei congressi dà lavoro (compreso l'indotto) a 570mila persone;
impegna il Governo:
a far sì che, per il settore fieristico, la quota di TFR maturata durante la fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga siano a carico dell'INPS.
G/2144/184/5 e 6 (già em. 8.26)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
al fine di sostenere i datori di lavoro che nel 2020 hanno dovuto ridurre la loro attività a causa dell'emergenza sanitaria, l'articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponeva per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19»;
per disposizione dell'articolo 7 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, la ripresa delle attività relative allo svolgimento di fiere, congressi e convegni sarà consentita limitatamente alla zona gialla, solo a partire dal 15 giugno 2021 (fiere) e del 1º luglio 2021 (convegni e congressi),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere, relativamente ai datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale, la durata massima e il periodo di presentazione della domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», di cui all'articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
G/2144/185/5 e 6 (già em. 9.0.2)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
uno dei comparti più colpiti dalla pandemia è quello del trasporto a lunga percorrenza;
la riduzione del traffico aereo ha toccato punte del -90 per cento nei mesi più duri della pandemia e, nonostante una ripresa estiva, ha chiuso il 2020 con una riduzione del 66 per cento dei passeggeri rispetto allo scorso anno;
il settore rischia di perdere potenzialmente, considerato tutto l'indotto, quasi 46 milioni di occupati e mandare in fumo un valore di 1,8 trilioni di dollari,
impegna il Governo:
a rifinanziare il fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19.
G/2144/186/5 e 6 (già em. 10.25)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la pandemia del COVID-19 ha colpito l'UE e i suoi Stati membri in modo improvviso e drammatico con un impatto senza precedenti sulla salute e sulla vita quotidiana dei cittadini europei;
lo sport di base è stato il più colpito dall'emergenze sanitaria, ma lo è stato anche lo sport professionale e l'intero settore sportivo con i suoi attori: atleti, allenatori, istruttori, amministratori (dipendenti di organizzazioni sportive), volontari, funzionari delle competizioni (ad esempio arbitri, delegati) e aziende, in particolare micro e piccole imprese;
nello sport, soprattutto al livello di base, questa crisi economica provocherà fallimenti di associazioni e club, come già sta accadendo, che promuovono l'attività fisica e offrono attività sportive a prezzi accessibili ai cittadini di tutta Europa. Di conseguenza, anche il settore sportivo dovrà affrontare un'emergenza di disoccupazione;
impegna il Governo:
ad incrementare l'indennità una tantum prevista dall'articolo 10 del presente decreto in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica.
G/2144/187/5 e 6 (già em. 10.30)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, all'articolo 6, comma 1, nell'elencare le forme giuridiche che possono essere assunte dagli enti sportivi dilettantistici, non include quelle previste dal Titolo VI del Codice Civile, ovvero le cooperative sociali;
le società cooperative sportive dilettantistiche, largamente presenti in Italia, sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere le cooperative sociali come una delle forme giuridiche assumibili dalle società sportive dilettantistiche, ai fini della nuova disciplina applicabile.
G/2144/188/5 e 6 (già em. 17.4)
Conzatti, Marino, Carbone, Faraone
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'articolo 93 del decreto «Rilancio», come successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto «Agosto», prevede attualmente la possibilità, fino al 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
considerato che:
le recenti ondate pandemiche hanno protratto e stanno protraendo gli effetti deleteri sul mondo dell'economia e del lavoro che la crisi sanitaria ha determinato a partire dai primi mesi del 2020,
impegna il Governo:
a prevedere fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
G/2144/189/5 e 6 (già em. 19.7)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'emergenza sanitaria in atto, legata al diffondersi del COVID-19, ha interessato in modo specifico il settore agricolo e della pesca;
l'attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggette ai divieti imposti per le altre attività produttive;
il Governo, alla luce delle difficoltà operative che rendono, in taluni casi, impossibile lo svolgersi dell'attività e, in altri, impongono una limitazione della stessa, ha previsto con i decreti cosiddetti «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio», «Semplificazioni», «Agosto» e «Ristori», specifiche misure di sostegno sociale e interventi a garanzia della liquidità delle imprese agricole;
impegna il Governo:
a estendere, anche per il mese di febbraio 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
G/2144/190/5 e 6 (già em. 19.0.57)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
a seguito della recessione innescata dalla crisi epidemiologica Covid-19, le imprese italiane non finanziarie con fatturato annuo fino a 50 milioni di euro e con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità avrebbero registrato complessivamente alla fine del 2020 un fabbisogno di liquidità pari a 103,2 miliardi di euro, in assenza di interventi di sostegno pubblici;
molte imprese del Settore del c.d. Facility Management non possono accedere al Fondo di garanzia PMI: la definizione europea di PMI (imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) non tiene infatti conto della specificità delle imprese ad alta intensità di manodopera, quali sono quelle che operano nei servizi;
in Italia le medie e grandi imprese, in base alla classificazione europea, rappresentano l'1 per cento del totale delle imprese attive, mentre nel Facility Management sono oltre il 22 per cento;
considerato che:
le restrizioni adottate dal Governo hanno nuovamente colpito il tessuto imprenditoriale italiano e sono necessarie nuove misure per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID;
impegna il Governo:
ad estendere l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, anche alle imprese operanti in settori che necessitano di alta intensità di manodopera.
G/2144/191/5 e 6 (già em. 20.22)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la pandemia da Covid-19 ha pesantemente gravato sulle strutture sanitarie e sugli operatori sanitari, incluso il benessere psicologico degli stessi;
secondo un'indagine pubblicata sulla rivista medica «JAMA», i medici e gli infermieri in prima linea contro il Covid-19 sono stati esposti a livelli elevati di eventi stressanti e presentano in circa il 50 per cento dei casi sintomi post-traumatici legati a stress, depressione, ansia e insonnia;
come evidenziato dall'Istituto Superiore di Sanità, il carico di stress psicofisico sugli operatori sanitari durante un'epidemia è superiore rispetto ad altre crisi sanitarie; l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiesto azioni di sostegno a medio e lungo termine, a tutela della salute fisica e mentale degli operatori sanitari,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire un fondo per l'assistenza psicologica gratuita e volontaria di medici e operatori sanitari che abbiano operato a vario titolo durante l'emergenza Covid, e che abbiano riscontrato stati di depressione o di ansia ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa.
G/2144/192/5 e 6 (già em. 20.0.16)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19 fa emergere la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture del servizio sanitario pubblico, in particolare personale medico, personale delle professioni sanitarie e operatori sociosanitari;
risulta necessario individuare ulteriori interventi per massimizzare l'utile impiego del personale sanitario e socio-sanitario ad oggi attivo e attivabile;
impegna il Governo:
ad estendere ai dirigenti medici di INPS e INAIL la facoltà, già prevista a normativa vigente in favore dei dirigenti medici e sanitari del SSN nonché dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria, di poter presentare, fino al 31 dicembre 2022, domanda di trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo.
G/2144/193/5 e 6 (già em. 20.0.17)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
lo scorso 6 aprile è stato raggiunto l'accordo sul Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro;
i protocolli del 6 aprile 2021, frutto del lavoro del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute e del confronto tra le Parti sociali, rappresentano la cornice giuridica che regolerà il protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda;
i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro;
impegna il Governo:
a riconoscere ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali, un credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l'attività di vaccinazione dei dipendenti effettuata all'interno delle unità locali di propria appartenenza.
G/2144/194/5 e 6 (già em. 21.7)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19 ha fatto emergere l'importanza dei presidi ospedalieri privati;
risulta necessario individuare interventi per sostenere tali strutture, in particolare dirimendo i dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che prevede la riduzione alla metà dell'IRES nei confronti degli «enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza»;
considerato che:
la Risoluzione Ministeriale n. 179/E del 2009, ha affermato che le strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di carattere privato «riconosciute quali Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 833 del 1978», possono ricondursi fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRES ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;
la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 18603/2019, Cass., 12500/2019) si è recentemente espressa in senso-contrario a quello della Risoluzione Ministeriale citata;
impegna il Governo:
ad adottare un intervento legislativo che, in linea con la Risoluzione Ministeriale n. 179/E del 2009, chiarisca che le strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di carattere privato, riconosciute quali Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 833 del 1978, possono ricondursi fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRES ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
G/2144/195/5 e 6 (già em. 22.0.32)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19 fa emergere la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture del servizio sanitario pubblico, in particolare personale medico, personale delle professioni sanitarie e operatori sociosanitari;
risulta necessario individuare ulteriori interventi per massimizzare l'utile impiego del personale sanitario e socio-sanitario ad oggi attivo e attivabile;
impegna il Governo:
ad autorizzare il reclutamento volontario di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie.
G/2144/196/5 e 6 (già em. 22.0.39)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
lo scorso 31 dicembre è scaduto il termine dei contratti di lavoro flessibile stipulati da AGENAS ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e prorogati da ultimo con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181;
tali risorse, dotate di differenti qualifiche professionali, hanno svolto, in media per circa 10 anni, attività di ordinaria amministrazione all'interno dell'ente e pertanto, tenuto conto della contenuta dotazione organica dell'Agenzia, risultano indispensabili ai fini della continuità dell'azione amministrativa;
vi è la necessità di continuare a mantenere immutato il livello di attività di supporto tecnico-operativo di AGENAS alle politiche statali e regionali di Governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali che vengono realizzate anche tramite attività di ricerca, monitoraggio, valutazione e formazione orientate allo sviluppo del sistema salute,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dispone delle misure tali da procedere all'assunzione in AGENAS, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, di personale a tempo indeterminato, e di consentire, fino al completamento di tali procedure, la possibilità per l'agenzia di rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2021.
G/2144/197/5 e 6 (già em. 30.0.25)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
le misure di agevolazione fiscale possono costituiscono strumenti utili al fine di sostenere le imprese e le famiglie afflitte dalle conseguenze negative della crisi economica attualmente in corso,
impegna il Governo:
a concedere per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688.
G/2144/198/5 e 6 (già em. 30.0.31)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il settore della distribuzione automatica che in Italia conta circa 3 mila aziende per 30 mila lavoratori rischia di essere messo in ginocchio da smart working e didattica a distanza;
in media il calo delle consumazioni è in media di quasi il 34 per cento: secondo i dati eleaborati con Ipsos, rispetto allo stesso periodo del 2019 sono stati venduti il 27,51 per cento in meno di caffè e il 42,98 per cento in meno di bottigliette d'acqua. Consumi quasi dimezzati (-46,5 per cento) per gli snack salati e netta diminuzione (-38,6 per cento) anche per quelli dolci come biscotti, brioches e merendine;
a questa situazione si aggiungono i canoni concessori e demaniali che le imprese devono pagare per installare i distributori automatici nel settore pubblico anche se le macchine sono ferme;
impegna il Governo:
ad introdurre delle agevolazioni fiscali al fine di sostenere il settore della distribuzione automatica.
G/2144/199/5 e 6 (già em. 31.10)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
impegna il Governo:
ad estendere anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'accesso ai finanziamenti statali di carattere straordinario previsti per le istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 31, comma 1, del presente provvedimento, necessari per far fronte alla emergenza epidemiologica nel comparto istruzione.
G/2144/200/5 e 6 [già em. 31.0.15 (testo 3)]
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto dirompente sull'intero Paese e ha richiesto uno sforzo notevole in termini di ricerca nel contrasto alla diffusione del Covid-19;
è necessario più che mai incentivare con ogni strumento i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il Covid-19;
considerato che:
l'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esclude dalle misure di incentivo al radicamento permanente i ricercatori e i docenti rientrati in Italia prima del 2020, creando una disparità di trattamento che li porta ad essere svantaggiati rispetto a tali misure accessibili solo a partire dal 2020 e, conseguentemente, a dover espatriare nuovamente;
impegna il Governo:
a consentire anche ai ricercatori e ai docenti, che siano inscritti all'Anagrafe degli Italiani all'estero o che siano cittadini membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020, di poter optare per accedere al periodo addizionale incentivato condizionato alla presenza di figli e/o all'acquisto di abitazione, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
G/2144/201/5 e 6 (già em. 35.0.4)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - cosiddetto Jobs Act -, «i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assisterei figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti»;
l'articolo 35 del decreto in oggetto, introduce una serie di misure atte ad agevolare la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Aiutate;
impegna il Governo:
a considerare la possibilità di estendere l'istituto della cessione delle ferie, così come disciplinato dal cosiddetto Jobs Act, anche alle Forze Armate, così da prevedere che il personale militare possa cedere ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Armata e dipendente dallo stesso datore di lavoro, la parte eccedente i 20 giorni di licenza ordinaria maturati annualmente.
G/2144/202/5 e 6 (già em. 36.1, 36.2, 36.0.14)
Nencini, Conzatti, Marino, Faraone, Sbrollini, Bonifazi, Carbone, Cucca, Garavini, Ginetti, Grimani, Magorno, Parente, Renzi, Sudano, Vono, Cangini, Comincini, Granato, Laniece, Rampi
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la pandemia da Covid-19 ha impresso una dura battuta di arresto per la crescita di tutto il mondo della cultura nel nostro Paese;
le misure di contenimento degli spostamenti e le limitazioni allo svolgimento e alla fruizione di eventi aperti al pubblico - interventi necessariamente predisposti dal Governo per tamponare e fronteggiare l'escalation dei contagi che, a più ondate, ha investito il nostro Paese a partire dal febbraio dello scorso anno - non hanno solo ridimensionato gli spazi ed i tempi della vita sociale dei cittadini, ma hanno anche determinato una drastica riduzione dei ricavi delle aziende del settore, e di conseguenza, un minor impiego - di lavoratori nonché, purtroppo, il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali e la perdita di posti di lavoro;
i dati che nel corso degli ultimi mesi sono stati pubblicati in materia sono impressionanti, e fotografano un'immagine che richiede una riflessione profonda su quali interventi dovranno essere predisposti nei prossimi mesi, nonché quali modalità dovranno essere impiegate, non solo per risollevare il settore, ma anche per garantire che il comparto possa sopravvivere ad eventuali recrudescenze pandemiche;
prendendo in considerazione, per esempio, i dati pubblicati nel febbraio scorso dall'Osservatorio dello Spettacolo Siae, come riportato dalle maggiori testate nazionali, il 2020 è senza ombra di dubbio da considerarsi come «l'anno nero» dello spettacolo: la spesa del pubblico è diminuita più dell'80 percento, attestandosi a soli 623 milioni di euro a fronte dei 2,8 miliardi del 2019, svolgendosi altresì quasi il 70 per cento di eventi in meno;
considerato che:
a più di un anno dall'inizio dell'epidemia da Covid-19, assistiamo oramai sempre più di frequente a manifestazioni organizzate dalle imprese e dai lavoratori del settore: tra le altre, sono diventate ormai celebri, anche grazie alla nutrita partecipazione di volti noti dello spettacolo e alla preponderante divulgazione delle immagini su testate giornalistiche, tv e soprattutto social network, le recenti manifestazioni tenutesi a Piazza del Duomo a Milano e a Piazza del Popolo a Roma, a cui hanno preso parte decine di sigle sindacali e di categoria;
la decisione di riaprire teatri e cinema a partire dalla fine del mese di aprile 2021 è stata accolta dalla comunità nazionale come un segnale prezioso la data del 26 aprile scorso, in questo senso, ha segnato una sorta di «nuovo inizio» per tutti quei lavoratori e quelle imprese che hanno subito l'impeto ed il contraccolpo causati dalle ondate pandemiche e dall'impossibilità di poter portare avanti, pur nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, la propria attività;
considerato inoltre che:
la crisi epocale a cui siamo attualmente soggetti, determinata da un evento di portata storica e globale estremamente rilevante quale l'emergenza pandemica in corso, farà percepire i suoi effetti più crudi proprio a partire dalla seconda metà dell'anno in corso, richiedendo altresì non solo l'impiego di una mole straordinaria di risorse, come finora avvenuto, ma anche la messa in atto di soluzioni strategicamente preziose e di interventi strutturali che possano consentire una graduale ma cospicua ripresa delle attività economiche a partire proprio dai prossimi mesi;
il Piano di Ripresa e Resilienza, a questo proposito, sebbene strumento prezioso e base di partenza per i futuri investimenti del Paese volti ad assolvere ad una funzione moltiplicatrice delle risorse impiegate nell'economia, non può essere considerato di per sé la chiave attraverso cui aprire le porte di una nuova stagione per la cultura in Italia. A ben vedere, nei prossimi anni il settore culturale dovrà progressivamente assumere il molo di comparto di punta del Paese, non più destinatario di meri interventi manutentivi o conservativi di quel patrimonio artistico e culturale che rende l'Italia celebre in tutto il mondo, ma vero e proprio fulcro di investimenti pubblici e privati atti a riportare in alto lo sviluppo economico e culturale italiano negli anni a venire,
impegna il Governo:
al fine di scongiurare la crisi di uno dei settori che ha risentito maggiormente delle conseguenze negative derivanti dalla pandemia e dalle limitazioni introdotte per contrastare la diffusione dei contagi, ad estendere la platea dei beneficiari delle indennità riconosciute dal Governo in favore dei lavoratori impiegati nei settori afferenti alla cultura, soprattutto con riguardo alle categorie che sono rimaste escluse o che sono state destinatarie di minori contributi, ivi comprese le guide e gli accompagnatori turistici;
a riconoscere, al fine di sostenere le imprese attive nel settore della cultura, interventi di ordine fiscale diretti ad agevolare lo svolgimento e la fruizione dei servizi culturali, tra i quali la predisposizione di detrazioni per l'acquisto di biglietti di ingresso o abbonamenti a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini, nonché l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese del settore per le spese effettuate nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo;
a prevedere un aumento strutturale dei finanziamenti annualmente erogati dallo Stato alla filiera della cultura, in virtù non solo dei nefasti effetti pandemici ma anche e soprattutto alla luce del ruolo strategico che nei prossimi mesi rivestirà la cultura per la ripartenza della vita sociale ed economica del Paese.
G/2144/203/5 e 6 (già em. 36.6)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 34 del 2020 (legge 77 del 2020) ha istituito nello stato di previsione dell'allora Mibact il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
l'articolo 5, comma 3 e l'articolo 6-bis, comma 3 e 4, del decreto-legge 137 del 2020 (legge 176 del 2020) ha incrementato di ulteriori euro 400 milioni per il 2020 e di euro 51 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo. In particolare, euro 350 milioni della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
il comma 2 dell'articolo 36 del provvedimento in esame prevede l'esclusione delle fiere e dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo sopra citato in quanto la materia, ora, è riconducibile alla competenza del turismo.
considerato che:
risulta necessario novellare la disposizione citata anche con riguardo alle risorse del Fondo;
impegna il Governo:
affinché le risorse stanziate dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 137 del 2020 siano trasferite nello stato di previsione del Ministero del Turismo.
G/2144/204/5 e 6 (già em. 36.0.21)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo è stato istituito dall'articolo 90 della legge 289 del 2002 (Finanziaria 2003);
il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento ed acquisto di strutture ed attrezzature sportive, comprese le relative aree;
la depressione economica provocata dall'emergenza sanitaria e dal prolungato lockdown ha portato numerose società sportive ad una crisi di liquidità;
impegna il Governo:
ad estendere le garanzie del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) anche sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni.
G/2144/205/5 e 6 (già em. 36.0.29)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
quale misura di accompagnamento alla riforma del lavoro sportivo la legge di bilancio 2021 ha istituito un apposito fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara;
lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
impegna il Governo:
ad implementare il fondo di cui in premessa al fine di sostenere uno dei comparti, quello sportivo, tra i più colpiti dall'emergenza sanitaria.
G/2144/206/5 e 6 (già em. 36.0.47)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la depressione economica provocata dall'emergenza sanitaria e dal prolungato lockdown, senza misure di sostegno adeguate, potrebbe farne sparire 40/50mila (tra il 15 e il 20 per cento);
con stadi, palazzetti e piscine ancora deserti e con ricavi televisivi, l'unica fonte di sostentamento per i club calcistici delle serie minori e delle realtà professionistiche e dilettantistiche appartenenti alle altre discipline è rappresentato dalle sponsorizzazioni;
lo sport italiano si regge ancora in larga parte sul mecenatismo e sulle sponsorizzazioni;
impegna il Governo:
a estendere al 2021 la disciplina finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da leghe e società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
G/2144/207/5 e 6 (già em. 37.9)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'articolo 37 del provvedimento prevede la creazione di un apposito fondo dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche;
il comma 2 prevede che i finanziamenti debbano essere restituiti nel termine massimo di 5 anni;
impegna il Governo:
ad allungare i tempi di restituzione dei predetti finanziamenti, allungandoli almeno a 10 anni.
G/2144/208/5 e 6 (già em. 37.0.16)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il settore dei trasporti continua ad essere tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica generata dalle misure di contenimento adottate nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria;
in tale contesto, l'aviazione civile europea, alla fine del 2020, ha visto una riduzione del traffico di passeggeri che si attesta intorno al 58 per cento, corrispondente a una perdita in fatturato stimata dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile intorno ai 100 miliardi di dollari americani;
in Italia, il trasporto aereo rappresenta l'1,8 per cento della produzione e dell'occupazione nazionale;
considerato che:
l'aviazione civile comprende sia soggetti pubblici che privati, e che mentre tra questi ultimi alcuni concorrono all'erogazione del servizio pubblico, altri restringono la loro attività al solo settore privato,
impegna il Governo:
ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto Rilancio, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali attualmente esclusi dalle categorie beneficiarie delle misure di sostegno.
G/2144/209/5 e 6 (già em. 37.0.31)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
In sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
al fine di supportare le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di Covid-19 nelle loro richieste di liquidità, il cosiddetto Decreto «Cura Italia», all'articolo 56, comma 2, aveva disposto una proroga delle scadenze, fino al 30 settembre 2020, per aperture di nuovo credito, ivi compresi i mutui;
l'apertura di nuove linee di credito è in continua crescita: il credito, infatti, continua ad assumere un molo cruciale per assicurare la liquidità alle imprese; si presenta la necessità di continuare a sostenere le imprese nella loro ricerca di ulteriore liquidità, ovvero di impedire che, qualora, a causa della crisi attuale, fossero impossibilitate ad adempiere ai loro obblighi debitori entro i termini pattuiti, esse non vedano automaticamente peggiorare la classificazione della loro qualità del credito,
impegna il Governo:
valutare la possibilità di prevedere una nuova proroga, per l'intero anno 2021, della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, riguardanti le imprese che erano già beneficiarie della misura di cui già all'articolo 56 del cosiddetto decreto «Cura Italia».
G/2144/210/5 e 6 (già em. 38.0.29)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;
tra i settori maggiormente colpiti si colloca anche quello dell'industria tessile della moda, calzaturiero e della pelletteria;
considerato che:
tra le misure ad hoc previste per fronteggiare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica, vi è il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento sulle rimanenze di magazzino, previsto dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
impegna il Governo:
a rendere fruibile tale beneficio in favore di tutte le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento, facendo coincidere il momento iniziale rilevante per l'esecuzione della compensazione del credito d'imposta con la data di certificazione della consistenza delle rimanenze finali da parte di revisori contabili qualificati ovvero con la certificazione del bilancio e neutralizzando il credito d'imposta, quale contributo in conto esercizio, ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'IRAP.
G/2144/211/5 e 6 [già 5.113 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto all'articolo 1, comma 219, ha introdotto un credito di imposta a favore delle persone fisiche con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
considerato che:
l'emergenza pandemia ha comportato, tra le conseguenze più drammatiche, una profonda crisi di liquidità e l'aumento dell'indebitamento netto delle imprese,
impegna il Governo:
ad estendere il credito di imposta per i Pir, attualmente previsto per le persone fisiche, anche ai fondi pensione e alle casse di previdenza, al fine di favorirne gli investimenti nell'economia reale.
G/2144/212/5 e 6 [5.0.93 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
gli enti ecclesiastici stanno risentendo della crisi generata dall'attuale emergenza sanitaria;
la situazione di difficoltà economica ha indotto il Santo Padre ad adottare, in data 23 marzo 2021, una lettera apostolica in folata di Proprio Motu, con la quale si dispone un decremento generalizzato della retribuzione corrisposta a tutti i dipendenti della Santa Sede, del Governatorato e degli altri enti collegati;
in territorio italiano, gli enti religiosi, in qualità di soggetti anche economici, svolgono attività di varia natura, concorrendo, tra l'altro, all'erogazione di alcuni tra i più essenziali servizi pubblici, ivi inclusi l'istruzione e la sanità;
considerato che:
al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, ovvero di garantire la tutela dei livelli occupazionali, in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 27, ha disposto, per i datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti («Decontribuzione Sud»);
successivamente, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 («legge di bilancio per il 2021»), nell'estendere la misura di cui sopra fino al 31 dicembre 2029, all'articolo 1, comma 162, lettera i), non ha disposto l'inclusione, tra gli altri, degli enti ecclesiastici quali soggetti beneficiari dell'esonero in oggetto,
impegna il Governo:
ad estendere la possibilità di usufruire della misura cosiddetto «Decontribuzione Sud» anche agli enti ecclesiastici, al fine di promuovere i livelli occupazionali nei rapporti di lavoro subordinato con i medesimi enti.
G/2144/213/5 e 6 (già em. 22.0.9)
Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Di Girolamo, Vaccaro, Mautone, Piarulli, Ferrara
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il titolo III del decreto legge in esame reca misure in materia di salute e sicurezza;
considerato che:
in un periodo storico così delicato, caratterizzato dal costante contrasto agli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica "Covid-19", il personale delle Forze Armate è schierato in prima linea nella gestione di eventi critici ad alto impatto emotivo;
in relazione alla tutela della salute e del benessere psicofisico di detto personale, dunque, sarebbe opportuno che trovassero spazio anche attività di supporto psicologico e morale orientate all'individuazione di soluzioni sostenibili al fine di migliorare la vita professionale dei militari;
una crescente sensibilizzazione in tale ambito, unitamente a concrete azioni di sostegno improntate al miglioramento della qualità della vita e al consolidamento delle risorse personali e professionali, ha il potenziale di generare degli effetti positivi, specie in un'ottica preventiva,
impegna il Governo:
a istituire un Fondo allo scopo di assicurare la presenza di un supporto psicologico al personale militare appartenente alle Forze armate impegnate nell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
G/2144/214/5 e 6 (già em. 4.19)
Di Piazza, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Dell'Olio, Fenu, Turco, Ricciardi, Ferrara
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca misure di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi, differendo dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge;
in particolare il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 del decreto interviene sull'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, differendo la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non;
sempre al comma 1, la lettera b) sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate, ossia in tema di «rottamazione-ter», di rottamazione di risorse proprie UE e di «saldo e stralcio»;
pertanto, il nuovo testo dell'articolo 68, comma 3, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora: il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021; il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 3o novembre 2021;
impegna il Governo;
a prorogare ulteriormente la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.
G/2144/215/5 e 6 (già em 6.0.116)
Di Piazza, Trentacoste, Fenu, Turco, Ricciardi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),
premesso che:
il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;
l'articolo 13 del decreto-legge 23 del 2020 (decreto-legge Liquidità) disciplina l'accesso delle PMI ai prestiti garantiti dal Fondo di garanzia PMI e fissa, al comma 1, la data del 31 dicembre 2020 quale termine per usufruire della misura;
il comma 12-bis consentite l'accesso alla stessa misura anche agli enti non commerciali;
la misura di cui al comma 1, relativa alle PMI, è stata prorogata sino al 3o giugno 2021, mentre non è stata disposta alcuna proroga per gli enti non commerciali;
valutato che:
la misura per gli enti non commerciali è estremamente necessaria per contrastare le grandi difficoltà in cui si trovano numerose associazioni, soprattutto di piccole dimensioni, che hanno visto sospesa la propria attività;
stante i dati ISTAT, si tratta di circa 280.000 enti non profit, che non svolgono attività di impresa, che attualmente contano circa 450 mila lavoratori occupati;
considerato che:
l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà dell'anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei prossimi mesi;
il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a finanziare spese per investimenti pubblici;
le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio;
impegna il Governo:
a prorogare fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 13 del cosiddetto decreto-legge Liquidità, al fine di consentire la possibilità di poter accedere alle misure ivi previste relative al Fondo di Garanzia;
a prevedere espressamente la proroga della misura in esame anche per gli enti non commerciali.
G/2144/216/5 e 6 (già em 14.3)
Di Piazza, Trentacoste, Romano, Pavanelli, Fenu, Turco, Ricciardi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144);
premesso che:
l'articolo 14 dispone un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;
considerato che:
il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» di cui in premessa è stato istituito con l'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 137 del 2020 al fine di far fronte alla crisi economica degli enti in tale settore, in ragione delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Fondo è espressamente destinato alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività commerciale, quali associazioni e circoli, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
in base ai dati ISTAT pubblicati il 9 ottobre 2020, al 31 dicembre 2018 le istituzioni non profit attive in Italia sono 359.574 e, complessivamente, impiegano 853.476 dipendenti,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di porre in essere appositi provvedimenti finalizzati ad stabilire un significativo ulteriore incremento della dotazione del Fondo di cui in premessa.
G/2144/217/5 e 6 (già em. 6.0.67)
Piarulli, Croatti, Trentacoste
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge in esame reca «Misure in materia di riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI;»;
rilevato che:
l'articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riconosce un credito d'imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 3o giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
rilevato altresì che:
gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria perseguono lo scopo di promuovere beni e servizi delle aziende reclamizzate, contribuendo così ad aumentare il fatturato aziendale e stimolare i consumi e/o utilizzo dei servizi dalla parte dei destinatari delle reclames;
si tratta, pertanto, di un veicolo strumentale importate per lo sviluppo e crescita delle aziende che lo utilizzano, poiché gli investimenti in campagne sui mezzi pubblicitari, oltre che favorire la ripresa del settore, producono indirettamente introiti, oltre che per l'ANAS, anche per i Comuni, le Province e le città Metropolitane in termini di imposte comunali di pubblicità (ICP) ed in termini di TOSAP/COSAP e di canoni non ricognitori;
riconoscere un credito d'imposta per tali investimenti stimolerebbe la ripresa delle micro-aziende che operano in ambiti ristrettissimi e che non hanno la forza o l'interesse di investire su altri mezzi di comunicazione più dispersivi, quali radio, tv o giornali,
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, un credito d'imposta alle imprese che effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico.
G/2144/218/5 e 6 (già em. 5.13)
Santillo, Castaldi, Trentacoste, Dell'Olio, Ferrara
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 5 del- decreto-legge in conversione reca interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19;
rilevato che:
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, ha disposto all'articolo 111 sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La citata sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente; detta sospensione opera sui termini per la presentazione al pagamento, sui termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti, su quelli previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990, nonché sul termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della medesima legge n. 386 del 1990;
l'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadano o decorrano nel periodo compreso fra il 1º settembre 2020 e il 31 gennaio 2021, mentre i protesti o le constatazioni equivalenti già levati sono cancellati d'ufficio e non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso;
rilevato altresì che:
la gravità dell'emergenza pandemica impone la proroga delle misure straordinarie adottate in materia di titoli di credito allo scopo di tutelare i soggetti colpiti dalla crisi,
impegna il Governo:
a prorogare fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, altresì specificando che i protesti ovvero le constatazioni equivalenti già levati nel corso di tale periodo sono cancellati d'ufficio e che non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
G/2144/219/5 e 6 (già em. 6.8)
Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Santillo, Trentacoste, Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Ricciardi, Presutto
Accolto
Il Senato,
in sede-di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli-operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge in conversione reca misure in materia di riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI;
gli oneri generali di sistema sono generalmente articolati in corrispettivo in quota fissa, corrispettivo in quota potenza e corrispettivo in quota energia. Detti corrispettivi sono applicati dal distributore alla controparte del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica;
l'articolo 6, comma 1, del decreto in esame, prevede che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici con riferimento alle voci denominate «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»;
a tal fine, l'Autorità è chiamata a rideterminare le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1º aprile e il 30 giugno 2021, in modo tale da prevedere un risparmio delle componenti tariffarie fisse parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, ottenendo al contempo che per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW la spesa effettiva superi quelli che, sulla base delle tariffe vigenti nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW;
rilevato che:
con la Delibera 124/2021/R/eel, l'Autorità ha definito le regole per la richiesta delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame;
il riconoscimento dell'agevolazione sulle bollette avviene in automatico; inoltre, qualora fossero già state emesse le fatture per i mesi interessati, lo sconto in bolletta sarà riconosciuto a conguaglio, entro la seconda fatturazione successiva;
l'Autorità, con la deliberazione 190/2020/R/eel, ha ridotto i potenziali problemi di adeguamento dei sistemi informativi di venditori e distributori di energia elettrica, evitando altresì di intervenire sui flussi informativi mensili dei dati di misura nei confronti del Sistema informativo integrato (SII);
con deliberazione 311/2020/R/eel, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa dei servizi energetici e ambientali in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19, nonché in ordine all'attivazione di una compensazione, nei confronti delle imprese distributrici, dei minori incassi derivanti dalle disposizioni della deliberazione 190/2020/R/eel, essendo altresì destinata la parte di tali risorse eccedente tale compensazione alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali;
rilevato altresì che:
spesso le strutture ricettive sono costrette ad attivare un'utenza in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole dimensioni;
la citata misura di cui all'articolo 6 del decreto in esame, prevista per piccoli esercizi commerciali, bar, ristoranti, laboratori, piccoli artigiani, professionisti e servizi, se estesa alle strutture ricettive interesserebbe fino ad un massimo di 5.000 operatori del settore;
si apprende che è intenzione del Governo prevedere nel prossimo decreto in materia di sostegni alle imprese (cosiddetto sostegni-bis) una specifica disposizione relativa alle bollette,
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire anche alle utenze elettriche connesse in media tensione di accedere alle agevolazioni previste dal decreto-legge in esame in materia di riduzione degli oneri delle bollette elettriche.
G/2144/220/5 e 6 (già em. 5.86)
Dell'Olio, Castaldi, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19";
secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come altresì disposto dagli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i pubblici esercizi che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 hanno potuto beneficiare di un credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale e al 30 per cento in caso di affitto di ramo di azienda per i mesi da marzo a giugno e da ottobre a dicembre 2020;
rilevato che:
l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà dell'anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei prossimi mesi;
il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a finanziare spese per investimenti pubblici;
le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio;
impegna il Governo:
a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi, garantendo la copertura dei costi fissi, sia con riduzioni ed esenzioni di imposte, specie locali, sgravi di imposta che con la copertura di parte dei canoni di locazione;
a riconoscere, il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del "Decreto Rilancio" in misura maggiorata alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio ad ottobre 2020 abbia registrato una contrazione pari ad almeno il 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020.
G/2144/221/5 e 6 (già em. 30.72)
Dell'Olio, Gallicchio, Leone, L'Abbate, Trentacoste, Ferrara
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 30 del decreto-legge in esame reca misure urgenti e disposizioni di proroga;
l'articolo 30, comma 5, del provvedimento prevede che, limitatamente al 2021, i Comuni, in base al piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, debbano approvare tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 settembre, ossia entro un termine disgiunto da quello dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, i quali effettueranno poi le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile;
rilevato che:
sotto il profilo soggettivo, la TARI è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, possieda ovvero detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; nell'ipotesi di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, la Tari non è dovuta dall'utilizzatore, ma resta invece in capo al possessore, proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Pertanto, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo tributario, rileva la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti e la mancata utilizzazione dei locali o delle aree non fa venir meno l'obbligo di corrispondere la TARI, salvo che nell'ipotesi in cui venga dimostrata l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in quanto oggettivamente inutilizzabile;
le imprese di pubblico esercizio sono conseguentemente gravate da detta imposta pur in presenza delle misure restrittive adottate per contenere la crisi pandemica da COVID-19, con ciò riportando quindi, a fronte della sensibile riduzione del volume di ricavi registrata, un doppio nocumento in termini di sostenibilità economica;
rilevato che:
l'emergenza pandemica continua a determinare gravi ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio;
il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a finanziare spese per investimenti pubblici;
impegna il Governo:
a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure per ridurre, in favore delle imprese di pubblico esercizio per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, specificando che non si fa luogo al rimborso di quanto versato ed istituendo un fondo per ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'adozione di tali misure.
G/2144/222/5 e 6
Licheri, Romeo, Damiani, Errani, Malpezzi, Conzatti, Steger
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
Premesso che,
la crisi pandemica legata al Covid-19 continua a condizionare la situazione economica e sociale del Paese, generando pesanti ricadute sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli occupazionali e di reddito;
nel mese di marzo, utilizzando lo scostamento di 32 miliardi autorizzato dal Parlamento nel mese di gennaio 2021, il Governo ha perfezionato il decreto-legge in esame contenente un ampio spettro di misure di sostegno a imprese e lavoratori e ai settori più impattati dalle chiusure;
l'uscita dalla situazione di grave crisi in atto, tuttavia, richiede di proseguire con determinazione nell'azione di sostegno all'economia, non soltanto per ragioni di doverosa solidarietà e coesione sociale, ma per evitare una caduta insostenibile di potenziale produttivo del Paese;
nel mese di aprile, in occasione della discussione del Documento di Economia e Finanze, il Parlamento ha autorizzato un ulteriore scostamento di 40 miliardi. Tali risorse saranno utilizzate nel nuovo provvedimento che vedrà la luce nei prossimi giorni;
impegna il Governo:
ad introdurre, nel decreto-legge di sostegno alle imprese e all'economia, in via di adozione:
a) ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partite IVA e a tutte le imprese dei diversi settori impattate dalla crisi da Covid-19, nonché misure volte a sostenere la copertura di parte dei costi fissi a carico delle imprese, con particolare riguardo all'estensione e alla proroga del credito di imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e alla copertura della quota fissa delle bollette elettriche;
b) adeguate misure di sostegno per le imprese ad alta intensità di lavoro (mense e servizi di pulizia, etc.), con particolare riguardo alla cassa integrazione;
c) misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI) e a prorogare fino al 31 dicembre 2021, la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti;
d) la proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria sui crediti alle PMI e delle misure relative al "Fondo Gasparrini";
e) lo stanziamento di adeguate risorse, pari ad almeno 600 milioni di euro, in favore degli enti locali da destinare alla riduzione del pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) da parte delle imprese;
f) lo stanziamento di ulteriori risorse, pari ad almeno 100 milioni di euro, in favore del Fondo per la montagna di cui all'articolo 2 del decreto legge in esame;
g) la proroga delle indennità a favore dei lavoratori stagionali, con particolare riguardo ai lavoratori stagionali in agricoltura e nel settore del turismo, lavoratori ciclici, dello spettacolo, della cultura e agli "invisibili";
h) lo stanziamento di risorse aggiuntive in favore degli enti locali da destinare all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché per rafforzare la capacità di risposta nei confronti di persone e nuclei familiari in condizione di povertà e maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio-economica;
i) lo stanziamento di adeguate risorse finalizzate ad affrontare le problematiche del disagio psicologico dei minori conseguenti all'emergenza Covid-19;
l) misure finalizzate a risolvere problematiche del settore Fiere;
m) misure in favore delle imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, compreso il loro indotto, oggetto di chiusura dell'attività in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo all'esenzione dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura delle suddette attività.
G/2144/223/5 e 6 (già em. 1.39)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.39.
G/2144/224/5 e 6 (già em. 1.0.25)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali;
impegna il Governo:
a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, anche in considerazione della necessità di sostenere la ripresa economica delle attività produttive, ad estendere l'esenzione dell'imposta municipale propria di cui in premessa anche alla seconda rata IMU relativa all'anno 2021.
G/2144/225/5 e 6 [già em. 1.0.31 (Testo 2)]
Ferrazzi, Mirabelli, Comincini
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.31 (Testo 2).
G/2144/226/5 e 6 [già em. 1.0.45 (testo 2)]
accolto come raccomandazione
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.45 (testo 2).
G/2144/227/5 e 6 (già em. 4.59)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.59.
G/2144/228/5 e 6 (già em. 6.9)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.9.
G/2144/229/5 e 6 (già em. 6.0.119)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.119.
G/2144/230/5 e 6 (già em. 6.0.182)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.182.
G/2144/231/5 e 6 [già em. 8.16 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 8.16 (testo 2).
G/2144/232/5 e 6 (già em. 9.9)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 9.9.
G/2144/233/5 e 6 (già em. 10.0.18)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 10.0.18.
G/2144/234/5 e 6 (già em. 19.0.24)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 19.0.24.
G/2144/235/5 e 6 (già em. 20.0.4)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
è evidente nella sua gravità la realtà della salute mentale dei bambini e degli adolescenti causata dai drastici cambiamenti che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato nella società e nelle loro vite;
la condizione di isolamento forzato, la paura della malattia, il cambiamento repentino della routine quotidiana hanno comportato l'aumento, in modo esponenziale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di forme di disagio o di malessere psicologico dei bambini e degli adolescenti e, di conseguenza, delle loro famiglie;
psichiatri e neuropsichiatri denunciano l'aumento, nei bambini e negli adolescenti, di sintomi somatici, di disturbi della concentrazione, di aggressività, di paura della malattia, di abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, di episodi di autolesionismo, di pensieri suicidari, nonché di disturbi del sonno;
si tratta di malesseri che non scompariranno immediatamente al cessare dell'emergenza sanitaria, ma che avranno conseguenze nel lungo periodo se non curate in modo tempestivo e appropriato e che rischiano di dar luogo a una nuova emergenza sanitaria;
dall'indagine sull'impatto psicologico della pandemia Covid-19 nelle famiglie in Italia, promossa dall'Irccs Giannina Gaslini di Genova e pubblicata a giugno 2020, è emerso che durante il cosiddetto lockdown i disturbi del sonno, gli attacchi d'ansia, l'aumento dell'irritabilità sono stati i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto i bambini e gli adolescenti del nostro Paese;
anche il recente Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di Covid-19 (Iss 2020) ha evidenziato un grave rischio per la salute mentale dei bambini e degli adolescenti a causa dei numerosi fattori di stress cui sono stati e continuano ad essere sottoposti;
la salute mentale dei nostri figli dovrebbe rappresentare una priorità per il Legislatore e per il Governo poiché è la salute del futuro del nostro Paese e, tal fine, dovrebbe essere messa al centro delle future politiche socio-sanitarie;
l'unica risposta possibile in termini di adeguatezza è rappresentata dal rafforzamento della medicina territoriale e dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e della adolescenza, che hanno dimostrato, proprio durante l'emergenza, la loro carenza poiché, già prima della pandemia, era evidente l'incapacità di questi servizi di soddisfare le moltissime richieste di aiuto;
premesso inoltre che:
il protocollo di intesa siglato il 16 ottobre 2020 tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale ordine psicologi (CNOP) ha previsto la necessità di avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio o di malessere tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
a tal fine l'articolo 31 del decreto-legge in esame prevede che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021 per l'acquisto, tra gli altri, di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
impegna il Governo:
a introdurre, nel decreto-legge di sostegno alle imprese e all'economia in via di adozione, le misure necessarie a consentire alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, al fine di rafforzare la medicina territoriale, con particolare riferimento a quella preventiva;
a incrementare ulteriormente nel decreto-legge in via di adozione le risorse destinate al suddetto fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per il finanziamento o rifinanziamento di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica da rivolgere alle studentesse e agli studenti;
a sostenere i comuni nel rafforzare tutte le agenzie educative del territorio.
G/2144/236/5 e 6 (già em. 20.0.5)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.0.5.
G/2144/237/5 e 6 (già em. 21.0.3)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 21.0.3.
G/2144/238/5 e 6 (già em. 22.0.6)
Ferrazzi, Boldrini, Biti, Astorre, Cerno, Cirinnà, Collina, D'Alfonso, D'Arienzo, De Poli, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Pinotti, Pittella, Rojc, Stefano, Taricco, Verducci
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 22.0.6.
G/2144/239/5 e 6 (già em. 22.0.53)
D'Alfonso, Magorno, Laus, Lannutti, Di Nicola, Pittella
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 22.0.53.
G/2144/240/5 e 6 (già em. 26.0.27)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.0.27.
G/2144/241/5 e 6 (già em. 26.16)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.16.
G/2144/242/5 e 6 (già em. 31.0.26)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) finanzia progetti destinati a promuovere l'inclusione sociale, contro la povertà e per favorire l'investimento sulle persone;
i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche;
occorre rispondere alle esigenze specifiche dei minori che provengono da contesti svantaggiati e garantire loro l'accesso a un'alimentazione sana e giornaliera,
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 31.0.26, prevedendo ulteriori risorse da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.
G/2144/243/5 e 6 [già em. 36.0.61 (testo 2)]
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.61.
G/2144/244/5 e 6 (già em. 36.0.62)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.62.
G/2144/245/5 e 6 [già em. 38.0.1 (testo 2)]
Pittella, Parrini, Ferrari, Misiani
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 38.0.1 (testo 2).
G/2144/246/5 e 6 [già em. 38.0.35 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 38.0.35 (testo 2).
G/2144/247/5 e 6 (già em. 38.0.41)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 38.0.41.
G/2144/248/5 e 6 [già em. 39.0.19 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.0.19.
G/2144/249/5 e 6 (già em. 40.0.58)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 40.0.58.
G/2144/250/5 e 6 (già em. 1.16)
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 1 è previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, o producono reddito agrario, che abbiano registrato ricavi non superiori a 10 milioni di curo nell'anno 2019, e che abbiano subito un calo, su base media mensile, del 30 per cento del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019;
considerato che:
il limite massimo dei 10 milioni di ricavi registrati nell'anno 2019 rischia di tagliare fuori dalla platea dei beneficiari della misura molte attività che nell'anno di riferimento operavano a pieno regime e che nel 2020, a causa della pandemia, e delle restrizioni ad essa connesse, hanno subito un crollo verticale dei ricavi;
impegna il Governo:
a rivedere, già nel prossimo decreto finalizzato al sostegno economico delle imprese, i parametri di accesso al contributo a fondo perduto, spostando il riferimento temporale sull'anno 2020, pur, eventualmente, abbassando il limite massimo di ricavi per accedere alla misura.
G/2144/251/5 e 6 (già em. 2.10)
Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Corti
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'articolo 2, del presente decreto-legge istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici;
le misure sanitarie per il contrasto dell'epidemia da Covid-19 hanno avuto un effetto devastante sull'economia dei territori a vocazione sciistica, determinando la chiusura degli impianti e la conseguente perdita dell'intera stagione invernale;
la chiusura degli impianti sciistici oltre ad avere avuto un impatto diretto per il settore, ha comportato pesantissime perdite per l'indotto collegato alla montagna, con la perdita di circa 12,4 milioni di turisti, determinando circa 10 miliardi di euro di mancati incassi;
gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000, mentre sono oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;
il turismo di montagna è un settore strategico per l'economia di molti territori. È necessario dunque mettere in atto tutte gli interventi necessari, anche di natura finanziaria, per permettere al comparto di tornare a crescere ed ad essere nuovamente competitivo:
impegna il Governo:
a mettere in atto tutte la azioni necessarie a sostegno del turismo di montagna, anche valutando nei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, un ulteriore incremento delle risorse da destinare al Fondo istituito dall'articolo 2, del presente decreto-legge.
G/2144/252/5 e 6 (già em. 39.0.54)
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;
premesso altresì che:
le imprese alimentari stagionali con sbocco commerciale esclusivo nel canale HORECA hanno vissuto, e stanno vivendo, un momento di crisi particolarmente complesso. Il settore infatti, è un comparto cerniera tra settore primario - che supporta annualmente tramite l'acquisto di 220 mila tonnellate di latte e 50 mila tonnellate tra frutta e altre materie prime della filiera - e commercio al dettaglio, ed è rimasto fuori da tutti i provvedimenti di spesa emanati da inizio emergenza, nonostante sia un anello di congiunzione imprescindibile che rappresenta un supporto, tecnologico e di fornitura, insostituibile per tutta la filiera delle gelaterie e delle pasticcerie artigianali;
impegna il Governo:
a sostenere il settore della filiera dolciaria attraverso l'istituzione di un fondo dedicato.
G/2144/253/5 e 6 (già em. 39.0.27)
Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la-diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori, e l'articolo 39 prevede un incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
considerato che:
il mondo del'autotrasporto agricolo sta risentendo gravemente della crescita ininterrotta del prezzo del gasolio agricolo con rilevanti ripercussioni negative sul settore della agricoltura,
impegna il Governo:
a esentare il prezzo del gasolio agricolo dal pagamento delle accise.
G/2144/254/5 e 6 [già em. 4.0.22 (testo 2)]
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 4 prevede la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, oltre che l'annullamento dei carichi di importo fino a 5.000 euro, affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i soggetti che abbiano conseguito, nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
premesso altresì che:
diversi dubbi interpretativi sono emersi recentemente sull'applicazione delle disposizioni concernenti la semplificazione degli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità su supporti elettronici;
considerato che:
si ritiene opportuno un intervento chiarificatore della portata applicativa della norma, che consenta, soprattutto in considerazione delle grandi difficoltà economiche e gestionali che gli operatori economici stanno incontrando a causa degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo la tenuta, ma anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto;
impegna il Governo:
anche nella prospettiva di una maggiore semplificazione degli oneri contabili sì da favorirne il rispetto, a prevedere, nel primo provvedimento utile, che sia considerata regolare non solo la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, ma anche la conservazione dei predetti registri, qualora, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza, pur in difetto non solo della loro trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche della loro conservazione sostitutiva digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, nei medesimi termini di legge.
G/2144/255/5 e 6 (già em. 5.42)
Faggi, Pillon, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid 19,
premesso che:
come noto, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, l'art. 5 del D.L. Liquidità, D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, ha prorogato al 1º settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019);
la proroga riguarda sia le disposizioni in materia di segnalazioni d'allerta, ivi compresa l'applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione preventiva del possibile stato di insolvenza dell'impresa, sia degli ulteriori strumenti di composizione della crisi che sostituiranno gli istituti attualmente disciplinati dalla legge 267/1942 - legge fallimentare;
tuttavia, la prosecuzione della pandemia, con le pesantissime ripercussioni sulla prosecuzione della attività economiche, impone un ulteriore rallentamento dei passaggi necessari a mettere in campo un compiuto riordino della materia fallimentare;
l'attuale quadro economico sta compromettendo la stessa finalità del nuovo Codice della crisi d'impresa, volta a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta, che costituiscono la principale novità nell'affrontare il tema dell'insolvenza;
la nuova disciplina presuppone, infatti, una situazione economica stabile, mentre si rende inapplicabile in questa fase economica, nella quale vi è ancora incertezza sulla reale ripresa delle attività, come evidenziato anche nella stessa Relazione illustrativa del D.L. Liquidità, riferita all'attuale proroga all'autunno 2021;
l'aggravamento dell'epidemia si aggiunge, inoltre, alle criticità già tempo segnalate circa le difficoltà nelle modifiche degli assetti organizzativi delle imprese nella direzione indicata dal Codice della crisi, specie per quelle di minori dimensioni;
impegna il governo:
a prorogare di un ulteriore anno, ovvero fino al 1º settembre 2022, l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa.
G/2144/256/5 e 6 (già em. 5.66)
Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali di agevolazione;
premesso altresì che:
l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, da ultimo modificato, dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - emanato a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera di Genova - prevede che: «Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato». Con decreto del 24 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto all'attuazione delle predette disposizioni identificando le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili;
l'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 207 del 25 marzo 2021 all'interpello promosso da un'impresa di autotrasporto merci, ha chiarito che, «in assenza di un'espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso dei contributi di tale specie alla formazione della base imponibile»;
considerato che:
la ratio sottesa, in illo tempore, all'erogazione dei contributi in parola, rende necessario specificare, mediante espressa disposizione di legge, che i medesimi contributi non concorrono alla formazione della base imponibile. Tale intervento, oltre ad essere coerente con il fine dei contributi erogati alle imprese dell'autotrasporto per le maggiori spese affrontate a causa del crollo del Ponte Morandi,
appare del tutto compatibile con le finalità di aiuto e sostegno agli operatori economici dei provvedimenti emergenziali susseguitisi in questi mesi;
impegna il Governo:
ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, al fine di escludere i ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dalla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
G/2144/257/5 e 6 [già em. 5.0.62 (testo 2)]
Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali di agevolazione;
premesso altresì che:
molte imprese, già fortemente provate dall'attuale crisi economica, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276/2003, sono responsabili in solido con il datore di lavoro per le omissioni contributive da questi realizzate. I debiti contributivi rivendicati dagli Istituti previdenziali che vengono così a determinarsi in capo alle imprese appaltanti in qualità di obbligati in solido non sono però affidati agli agenti della riscossione, e non accedono dunque agli strumenti di definizione agevolata propri di quest'ultima tipologia di situazioni debitorie;
considerato che:
dal 2012, in forza della sostituzione del secondo comma dell'art. 29 sopra menzionato ad opera dell'art. 21, primo comma, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore ha già stabilito che le sanzioni accessorie e le somme aggiuntive derivanti dall'omissione contributiva del sub appaltatore non devono essere poste a carico dell'appaltante obbligato solidale. Da tale data, pertanto, «per le sanzioni civili» risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Tale previsione è stata, inoltre, richiamata anche nella Circolare INPS n. 106 del 10 agosto 2012;
già il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 2 aprile 2010 aveva chiarito che «Restano incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili. (...). Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell'ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.»;
considerato altresì che:
il superamento della disparità di trattamento, attualmente hi essere, tra le diverse fattispecie di debiti contributivi, attraverso l'estensione della possibilità della definizione di tali debiti, secondo modalità analoghe a quelle previste in materia di definizione dei carichi degli agenti della riscossione, anche ai debiti contributivi di cui trattasi, consentirebbe la totale soddisfazione del credito da parte degli Istituti interessati e dall'altro l'estinzione del debito, con modalità agevolate, scongiurando il definitivo collasso delle imprese stesse;
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, tenuto conto anche dell'attuale momento di crisi determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità, per le imprese appaltanti, di poter effettuare il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi di cui sono debitrici in qualità di coobbligati, senza la corresponsione delle sanzioni e delle somme aggiuntive ad esse relativi, in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021, o tramite il pagamento rateale per un massimo di 18 rate consecutive.
G/2144/258/5 e 6 (già em. 5.0.43)
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
II Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
considerato che:
in sede di conversione in legge del c.d. decreto rilancio, è stata introdotta una misura per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, consistente in un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del T.U.I.R, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso;
si prevede il prolungamento delle misure di prevenzione e di contenimento della pandemia;
impegna il Governo:
a specificare l'estensione applicativa al commercio della misura del credito di imposta - pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 rispetto alla media semplice delle stesse epilogate nei bilanci del triennio precedente - approvata nel corso dell'iter di conversione del decreto rilancio con riferimento all'industria tessile, della moda e accessori;
a prevedere che i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possano essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti;
a prevedere la neutralizzazione del credito d'imposta, quale contributo in conto esercizio, ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'IRAP.
G/2144/259/5 e 6 [già em. 5.0.90 (testo 2)]
Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali di agevolazione;
considerato che:
il settore del fumo elettronico, già duramente colpito nel corso degli ultimi anni da una crescente pressione fiscale, è stato l'unico a subire un ulteriore aumento di imposta a decorrere da gennaio 2021, attraverso un sostanziale raddoppio delle accise;
la grave crisi economica connessa alle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 ha messo a dura prova la tenuta dell'intero sistema economico e produttivo nazionale, e la filiera dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo non ha fatto eccezione,
impegna il Governo:
a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la sospensione, almeno per l'anno 2021, dell'incremento delle imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
G/2144/260/5 e 6 (già em. 6.4)
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'articolo 6, consente all'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti di dispone con propri provvedimenti la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione relativa alle voci «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», per i mesi di aprile, maggio e giugno;
la maggior parte delle strutture turistico-ricettive, pur essendo queste ricomprese tra i beneficiari della norma, non potrà accedere alle misure di agevolazioni relative alla riduzione delle bollette elettriche;
le strutture in questione hanno infatti attivato utenze in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una specifica cabina elettrica anche per quelle di più piccole dimensioni;
è necessario consentire anche alle utenze in media tensione di poter accedere ai benefici previsti dall'articolo 6, del presente decreto-legge, evitando che si vengano a creare possibili discriminazioni a danno delle imprese del comparto di dimensioni ridotte,
impegna il Governo,
ad estendere, con i prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, le agevolazioni relative alla riduzione degli oneri generali di sistema per la fornitura di energia elettrica anche alle utenze attivate da strutture turistico-ricettive collegate in media tensione.
G/2144/261/5 e 6 (già em. 6.15)
Arrigoni, Campari, Briziarelli, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
premesso che il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e delle imprese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19 e che al Titolo I sono introdotte misure di sostegno alle imprese e all'economia, incluse misure intese alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche,
esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 6 del provvedimento, che dispongono la riduzione della spesa per gli oneri fissi delle bollette elettriche sostenuta dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici,
considerato che a seguito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 molte attività commerciali e artigianali e molti pubblici esercizi, quali ristoranti, strutture alberghiere e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno subìto limitazioni e chiusure e quindi un drammatico crollo dei ricavi, e che conseguentemente le suddette attività si sono trovate in condizioni di morosità del pagamento delle bollette per i servizi di fornitura elettrica,
considerato altresì che molte delle suddette attività sono state oggetto dell'interruzione del servizio operato dall'ente distributore, su richiesta del venditore di energia elettrica, pregiudicando il mantenimento in vita dell'attività economica e la sua ripresa e ripartenza economica,
ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno alle richiamate attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, le misure di sostegno alle imprese previste dalla disposizione che introducono uno sconto degli oneri fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione, possono risultare insufficienti ad impedire nuovi casi di morosità e di conseguenza di distacco della corrente elettrica,
appare pertanto necessario intervenire a sostegno dei clienti finali non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, contestualmente alla costituzione in mora e al fine di prevenire i fenomeni di distacco per insolvenza delle fatture non pagate ed emesse durante il periodo di vigenza dello stato emergenza epidemiologica sanitaria nazionale da COVID-19, prevedendo una rateizzazione di almeno 12 mesi degli insoluti, mantenendo l'erogazione dell'energia elettrica e quindi consentendo lo svolgimento dell'attività,
impegna il Governo:
ad individuare soluzioni intese a garantire un sostegno alle attività economiche, commerciali e artigianali, risultanti morose per le fatture non pagate e i cui termini di pagamento siano scaduti
durante il periodo di emergenza sanitaria, prevedendo contestualmente alla costituzione in mora dello stesso cliente finale un adeguato piano di rateizzazione, secondo le modalità stabilite da ARERA, consentendo io svolgimento e la ripresa dell'attività e quindi una ripartenza economica
G/2144/262/5 e 6 (già em. 6.0.14)
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Marti, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Pirovano
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; considerato che:
le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di ristorazione sono state tra le più colpite dalla crisi economica, a causa delle stringenti misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
impegna il Governo,
a predisporre, già dal prossimo provvedimento utile, misure finalizzate a sostenere la ripresa delle attività di cui in premessa, attraverso l'incentivo ad un maggior utilizzo degli spazi esterni, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per le spese relative alla posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di impresa.
G/2144/263/5 e 6 (già em. 6.0.165)
Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Bruzzone, Briziarelli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-l9;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; considerato che:
il settore alberghiero è stato senza dubbio uno dei più colpiti dalle restrizioni indotte dall'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid 19. La maggior parte degli esercizi, infatti, ed in particolare gli alberghi e pensioni situate nei centri urbani e nelle località non turistiche, è rimasto chiuso anche dopo le riaperture seguite alla fine del primo lockdown. Le restrizioni che si sono susseguite in questo anno hanno ulteriormente aggravato la situazione del settore, facendo sì che molti operatori rimandassero nuovamente l'apertura dei loro esercizi;
si ritiene opportuno, dunque, consentire ai proprietari delle strutture di utilizzare i periodi di chiusura forzata per ammodernare e rendere efficienti sotto il profilo energetico e della sostenibilità ambientale le loro strutture,
impegna il Governo,
a sostenere il rilancio del settore turistico anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle strutture impiegate nello stesso, attraverso l'estensione, già dal prossimo provvedimento utile, del cosiddetto Superbonus agli immobili impiegati nell'attività alberghiera rientranti nella categoria catastale D/2, nonché agli immobili comunque impiegati nell'attività turistico-ricettiva degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi.
G/2144/264/5 e 6 [già em. 6.0.193 (testo 2)]
Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; considerato che:
fino al 15 giugno prossimo, con il decreto-legge - c.d. «Milleproroghe - 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è stata prorogata la previsione con riferimento ai lavori in corso, dell'emissione di un SAL d'emergenza (entro 15 giorni, 5 per certificato di pagamento e 15 per pagamento), in deroga alle previsioni contrattuali;
visto lo stato di grave crisi in cui versa il settore, aggravato dall'emergenza epidemiologica, per far fronte alla crisi economica e di liquidità che si sta generando, occorrerebbe altresì prevedere il pagamento di SAL mensili, anche in deroga alle previsioni contrattuali,
impegna il Governo,
al fine di evitare che venga compromesso definitivamente l'intero tessuto produttivo del Paese e si blocchino le opere pubbliche in corso, a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, in linea con le prescrizioni comunitarie, che le stazioni appaltanti procedano all'adozione di SAL con scadenze certe, e comunque non superiore a 30 giorni.
G/2144/265/5 e 6 (già em. 6.0.210)
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
considerato che:
la scadenza inizialmente prevista al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'accesso al fondo di garanzia per i finanziamenti di PMI, al fine di far fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e dei professionisti, è stata posticipata di sei mesi dall'articolo 1, comma 244, della Legge di Bilancio 2021;
l'epidemia da COVID-19 ha condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che continuerà a condizionarne la situazione economica anche per diversi mesi futuri,
impegna il Governo:
ad intervenire per prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2021, le misure di potenziamento del Fondo di garanzia previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per fare fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19.
G/2144/266/5 e 6 (già em. 6.0.128)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce un importante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino un aumento di capitale entro il 30 giugno 2021, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019,
impegna il Governo,
ad estendere l'agevolazione alle imprese con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro e non già i 10 milioni attualmente previsti e ad allungare il periodo entro il quale effettuare l'aumento di capitale sociale al 31 dicembre 2021, in modo da dare più tempo agli imprenditori per organizzarsi.
G/2144/267/5 e 6 (già em. 6.0.62)
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Grassi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
considerato che:
vista la situazione emergenziale connessa all'epidemia SARS-COV-2 e ai provvedimenti di sospensione di talune attività produttive che hanno interessato l'anno in corso, si renderebbe necessario il differimento, per almeno 6 mesi, del termine di effettuazione degli investimenti inclusi nell'ambito di applicazione del c.d. iperammortamento e in relazione ai quali, entro il 31/12/2019, l'ordine sia stato accettato dal fornitore con versamento di un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
si tratterebbe di un intervento avente la medesima logica di quello adottato per il c.d. «superammortamento» con l'articolo 50 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
impegna il Governo,
ad intervenire sul comma 196 della Legge di Bilancio 2020, al fine di prorogare di ulteriori 6 mesi i termini entro i quali effettuare la consegna dei beni.
G/2144/268/5 e 6 (già em. 6.0.106)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
considerato che:
l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, avente ad oggetto il Fondo centrale di garanzia prevede una durata del rimborso dei finanziamenti garantiti fino a 72 mesi;
vista la situazione emergenziale connessa all'epidemia SARS-COV-2, sarebbe più che necessario supportare l'accesso al credito di medio periodo per importi congrui per le piccole e medie realtà imprenditoriali, che più delle altre stanno soffrendo le ripercussioni negative del prolungarsi della crisi pandemica, mettendole in condizione di ripagare il debito richiesto in un periodo sostenibile,
impegna il Governo:
ad estendere fino a 15 anni la durata del rimborso dei finanziamenti garantiti e ad allungare fino a 240 mesi la durata dei prestiti assistiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, prevedendo, inoltre il rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.
G/2144/269/5 e 6 (già em. 6.0.11 testo 2)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
considerato che:
il settore matrimoni è stato tra i più colpiti dalla crisi economica, nel 2020 è stato cancellato circa l'80 per cento degli eventi in programma, con una perdita del fatturato attestatasi tra l'85 ed il 95 per cento (dai 15 miliardi del 2019 ai 2 del 2020), ma che per moltissimi operatori ha raggiunto il 100 per cento e oltre, se si considera la restituzione degli acconti già versati dalla clientela;
ad oggi, ci troviamo in un contesto caratterizzato da grosse incertezze sul futuro e sulla possibilità di ritornare a celebrare in tutta normalità questo genere di eventi, numerose coppie di promessi sposi hanno deciso di annullare le nozze da tempo programmate, con conseguenti notevoli danni non solo per settore economico di riferimento, ma anche e soprattutto per chi deve fronteggiare i costi legati alle nozze,
impegna il Governo:
a prevedere per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese documentate, relative al servizio di ristorazione o di catering, affitto dei locali, servizio di wedding planner, addobbi floreali, abiti degli sposi, servizio di trucco e acconciatura e servizio fotografico, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro.
G/2144/270/5 e 6 (già em. 6.0.74)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
considerato che:
l'attuale scenario e, soprattutto, la profonda incertezza sulle prospettive future, impongono di rivedere i termini di efficacia della moratoria dei debiti bancari per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
la modifica si rende necessaria in ragione del perdurare della situazione di crisi legata alla pandemia da COVID-19, al fine di consentire alle imprese un ulteriore allungamento delle esposizioni finanziarie verso gli intermediari finanziari e ciò in attesa che migliorino le condizioni di emergenza sanitaria, sì da realizzarsi il rilancio dell'economia;
l'intervento consentirebbe alle imprese che hanno avuto accesso alla misura ed a quelle che vi potranno accedere, una maggiore flessibilità nella gestione dei debiti contratti con il sistema bancario, anche in vista di nuovi interventi economici per programmare gli investimenti, una volta auspicabilmente terminata la fase più severa della crisi emergenziale e ripristinata una condizione di normalità imprenditoriale,
impegna il Governo:
a prorogare ulteriormente e sino al 31 dicembre 2021, la cosiddetta moratoria legale di cui all'articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), comma 6, lettera a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché sino al 30 giugno 2021 il termine per consentire alle imprese che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, di accedere al beneficio secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56.
G/2144/271/5 e 6 (già em. 8.34)
Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
premesso che:
le aziende facenti parte del settore cultura, a seguito delle normative succedutesi nel tempo, sono ormai completamente ferme da più di un anno;
queste aziende hanno ricevuto ristori parziali con contributi statali che di fatto sono serviti a pagare, almeno in parte, le spese fisse correnti, comunque sostenute durante la chiusura forzata delle aziende stesse, indipendentemente dalla loro consistenza economica;
per la prossima riapertura, le aziende dovranno sostenere i costi necessari per far fronte ad un adeguamento strutturale per la sicurezza contro la diffusione da Covid; per i primi mesi non potranno ragionevolmente attendere un afflusso di pubblico, sufficiente a coprire i costi di gestione e comunque, in misura auspicabilmente ampia, dovranno richiamare al lavoro i propri dipendenti, indipendentemente dal volume di lavoro che si prospetta, a causa degli ingressi comunque contingentati, con incassi inferiori di gran lunga alla ricettività delle strutture stesse;
inoltre le aziende si troveranno in notevole difficoltà a rispettare gli impegni previdenziali e questo fatto influirebbe negativamente sulla concessione del D.U.R.C. INPS, come noto indispensabile per ottenere qualsiasi contributo e/o pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche,
impegna il Governo:
ad esentare dal pagamento degli oneri contributivi, per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività, dando alle aziende la possibilità di un risanamento economico che consenta loro di poter ripartire, ed evitar che oltre al blocco della Cassa Integrazione, gli imprenditori del settore siano poi costretti ad operare anche licenziamenti per bilanciare i costi.
G/2144/272/5 e 6 [già em. 6.0.85 (testo 2)]
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
considerato che:
durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso non abitativo;
questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili;
impegna il Governo:
a riconoscere, a favore dei proprietari di immobili ad uso non abitativo per i canoni non riscossi, misure di ristoro mediante il riconoscimento di un contributo per l'intero importo delle spettanze dovute, oppure attraverso l'esenzione dal reddito imponibile dei predetti canoni.
G/2144/273/5 e 6 (già em. 8.86)
De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, indennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine ed altro ancora;
impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:
concedere i trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 20-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata;
esonerare dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei medesimi trattamenti di integrazione salariale, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta.
G/2144/274/5 e 6 (già em. 16.0.4)
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) è un'indennità mensile di disoccupazione, istituita ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione, per eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1º maggio 2015;
la legge 15 giugno 1984, n. 240 prevede l'inquadramento delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nel settore dell'industria;
nei confronti delle imprese e loro consorzi, la medesima legge stabilisce che per determinati istituti (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e per i soli dipendenti a tempo indeterminato si applichino le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni;
il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato la cessazione involontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi nel settore della trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
con l'introduzione della NASPI, che esclude dal suo campo di applicazione il settore agricolo, è venuto meno, a sostegno dei lavoratori a tempo indeterminato delle suddette imprese, uno strumento adeguato di ammortizzatore sociale in caso di perdita involontaria dell'occupazione;
impegna il Governo:
ad adottare gli atti necessari a prevedere l'estensione dell'indennità relativa alla nuova assicurazione sociale per l'impiego ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ai sensi della legge n. 240 del 1984.
G/2144/275/5 e 6 (già em. 17.26)
De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, indennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine ed altro ancora;
al fine di recare sostegno ai settori economici ed ai lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono indispensabili misure più specifiche in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato;
l'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro, ha previsto l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, per tali tipi di rapporti di lavoro;
nel corso degli ultimi mesi, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricorso ai contratti a tempo determinato è stato maggiore rispetto al passato, date le inevitabili incertezze sul futuro e sulle nuove abitudini dei consumatori;
impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza per garantire maggiore flessibilità nel ricorso ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in particolare attraverso la sospensione del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sino al 31 dicembre 2021, sulla base del presupposto per cui le assunzioni di personale a tempo determinato risponde ad esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica.
G/2144/276/5 e 6 (già em. 17.28)
De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, indennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine ed altro ancora;
al fine di recare sostegno ai settori economici ed ai lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono indispensabili misure più specifiche in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, il cui ricorso negli ultimi mesi, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato maggiore rispetto al passato;
impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza per rendere più flessibile la disciplina dei contratti a tempo determinato, prevedendo in particolare che, per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti a termine stipulati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 non siano computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
G/2144/277/5 e 6 [già em. 17.0.1 (testo 2)]
De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
il decreto legge in esame si prefigge di introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, indennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine ed altro ancora;
al fine di recare sostegno ai settori lavorativi e alle famiglie maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono indispensabili misure più specifiche per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e l'occupazione femminile;
impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:
concedere, in via sperimentale, per l'anno 2021, un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative;
riconoscere, in via sperimentale, per l'anno 2021, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in favore delle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari;
riconoscere, in via sperimentale, per l'anno 2021; l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumano giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
G/2144/278/5 e 6 (già em. 23.3)
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 23 dispone interventi per assicurare le funzioni degli enti locali;
impegna il Governo:
già dal prossimo provvedimento utile, ad incrementare per l'anno 2021 l'importo preordinato a titolo di acconto alla revisione degli accordi finanziari della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della regione autonoma Sardegna e della regione Siciliana, in aderenza a quanto concordato negli accordi quadro tra Governo e autonomie speciali del 20 luglio e del 5 novembre 2020.
G/2144/279/5 e 6 (già em. 26.10)
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
considerata la grave crisi economica che le predette attività sta subendo in particolar modo, alla luce della durata dei provvedimenti di chiusura o apertura ridotta che le ha coinvolte,
impegna il Governo:
ad incrementare, già nel prossimo provvedimento utile, il fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2021, ripartendo le risorse secondo un accordo già definito in Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
G/2144/280/5 e 6 (già em. 26.0.11)
Ferrero, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
considerato che:
gli esercizi commerciali operanti all'interno di centri commerciali, outlet e strutture assimilabili sono stati fortemente penalizzati dalla chiusura nelle giornate festive e prefestive da novembre 2020, subendo ulteriori e gravissime conseguenze economiche;
impegna il Governo:
a reintrodurre, già nel prossimo provvedimento utile, la misura del credito d'imposta sui canoni d'affitto o di locazione quantomeno per gli esercizi commerciali siti all'interno di centri commerciali, outlet e strutture assimilabili.
G/2144/281/5 e 6 (già em. 26.0.19)
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Pirovano
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
considerato che:
il perdurante stato di crisi economico sociale del Paese, dovuta all'epidemia da Covid-19, ha aumentato drasticamente il numero di persone sotto soglia di povertà,
impegna il Governo:
a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, un sostegno economico per le fasce più deboli della popolazione attraverso un bonus sociale che li aiuti sia per la spesa di generi alimentari che per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.
G/2144/282/5 e 6 (già em. 26.12)
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'articolo 26, prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COvid-19, fra cui le attività commerciali e di ristorazione ubicate nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni ed eventi privati,
impegna il Governo:
ad adottare, nei prossimi provvedimenti di sostegno economico all'esame del parlamento, provvedimenti finalizzati ad ampliare la platea dei destinatari del fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge, ricomprendendo tra le categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi i locali di pubblico spettacolo.
G/2144/283/5 e 6 (già em. 29.48)
Pergreffi, Arrigoni, Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 29 stanzia ulteriori 800 milioni per il settore del trasporto pubblico locale e regionale passeggeri, destinati alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per passeggeri;
considerato che:
da tale misura viene escluso il settore del trasporto scolastico, pur tuttavia anch'esso duramente colpito dagli effetti economici connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
impegna il Governo:
a destinare quota-parte del fondo di complessivi 150 milioni di euro già istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico, per un importo di 20 milioni di euro, ai comuni titolari di contratti di servizi di trasporto scolastico, dedicato ai fini del successivo ristoro ai gestori dei servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite con riferimento all'anno scolastico 2020-2021, a causa della sospensione dei servizi determinata dall'emergenza sanitaria.
G/2144/284/5 e 6 (già em. 30.68)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga;
considerato che:
l'intero settore dei pubblici esercizi, a più di anno dall'inizio della pandemia da Covid-19, è ancora sottoposto a un gravoso regime di misure di contenimento, che ne restringe fortemente la libertà d'impresa,
impegna il Governo:
a cancellare, già nel prossimo provvedimento di sostegno alle imprese, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5, della legge n. 287/1991.
G/2144/285/5 e 6 (già em. 39.0.26)
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori, e l'articolo 39 prevede un incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
considerato che:
in questa fase di grave crisi economica, si ritiene opportuno sostenere l'occupazione femminile in agricoltura, utilizzando strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull'intero territorio nazionale
impegna il Governo:
al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, ad estendere alle imprese condotte da donne le stesse misure agevolative che il Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185/2000 riserva ai giovani.
G/2144/286/5 e 6 (già em. 30.147)
Ripamonti, Marti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga;
considerato che:
in un'ottica di rilancio economico delle attività turistico-ricettive, si ritiene utile evitare ai titolari delle concessioni demaniali marittime che hanno installato manufatti di dovere affrontare i maggiori oneri di montaggio e smontaggio degli stessi manufatti,
impegna il Governo:
a dispone la proroga, già nel prossimo provvedimento utile, del mantenimento delle installazioni di manufatti e dei punti di approdo dedicati al turismo ricreativo fino al 31 dicembre 2021 in favore dei titolari delle concessioni demaniali marittime.
G/2144/287/5 e 6 [già em. 40.0.11 (testo 2)]
Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegna di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori,
impegna il Governo:
a prevedere il superamento del limite del 49% del contributo di cui all'art. 180, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per gli interventi di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
G/2144/288/5 e 6 (già em. 31.36)
Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
premesso che:
il decreto legge in esame ha previsto risorse importanti per la scuola, queste però sono destinate unicamente alla scuola pubblica;
nulla è stato destinato invece alle scuole paritarie, ai loro studenti, docenti e famiglie, malgrado le scuole non statali siano più di 12.000 in tutta Italia, accolgono circa 900.000 alunni (pari a circa il 10% della popolazione scolastica complessiva) e facciano parte del sistema nazionale di istruzione con pari dignità rispetto alle scuole pubbliche,
impegna il Governo:
a dare la giusta importanza al valore del pluralismo educativo e alla libertà sancita, fra l'altro, dalla Legge 62/2000 sulla parità scolastica, attraverso l'attribuzione anche alle scuole paritarie di risorse economiche in proporzione a quanto stabilito per le scuole pubbliche.
G/2144/289/5 e 6 [già em. 38.16 (testo 3)]
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Emanuele Pellegrini, Bergesio
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il sistema fieristico è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del Paese e la promozione del «made in Italy», la cui strategicità per il Paese è confermata dal ruolo di primo piano che il comparto riveste nel mondo per vastità e articolazione;
la pandemia ha imposto severe limitazioni alle attività fieristiche, che dal mese di marzo dello scorso anno sono sostanzialmente bloccate, con pesanti ricadute in termini di perdita di fatturato;
l'articolo 38, prevede specifiche misure di sostegno del sistema delle fiere; il comma 3, in particolare, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi;
l'ambito di applicazione della norma appare troppo generico, con il rischio di escludere dalla platea dei possibili beneficiari i soggetti erogatori dei servizi di logistica, trasporto e allestimento, per i quali sono necessari interventi di ristoro a seguito delle gravi perdite economiche subite;
impegna il Governo:
a prevedere, nei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, idonei interventi volti a confermare l'inclusione dei soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento, tra i beneficiari delle misure di ristoro delle perdite derivanti da annullamenti, rinvii o ridimensionamenti di fiere e congressi.
G/2144/290/5 e 6 [già em. 39.0.50 (testo 2)]
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il prostrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato in primo piano la già latente crisi che da tempo investe il comparto zootecnico;
l'articolo 1, comma 954 della legge n. 145 del 2018, disciplina, ai fini della valorizzazione degli scarti agricoli in un'ottica di economia circolare, prevede l'applicazione di incentivi sulla produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas;
al fine di sostenere la zootecnia italiana, sarebbe opportuno un chiarimento in merito all'impiego dei reflui zootecnici. L'interpretazione assodata della norma porta a ritenere infatti che i reflui, come le materie prime, debbano provenire dall'azienda realizzatrice degli impianti, escludendo l'impiego di reflui derivanti da terzi, ancorché vicini;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative volte ad esplicitare che gli effluenti zootecnici possano essere utilizzati come matrici impiegabili negli impianti di biogas agricoli di piccola taglia annessi alle aziende agricole, anche se provenienti da aziende limitrofe.
G/2144/291/5 e 6 [già em. 36.0.4 (testo 1)]
Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;
considerato che:
le attività sportive svolte all'internodi palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi sono state tra le più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto hanno subito le chiusure più drastiche e più lunghe,
impegna il Governo:
a prevedere, già nel prossimo provvedimento di sostegno alle imprese, misure di sostegno e rilancio per le attività sportive, anche attraverso la possibilità di rivedere i rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici mediante la rideterminazione delle condizioni economico-finanziarie pattuite, nonché attraverso la riduzione dei canoni di affitto di palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
G/2144/292/5 e 6 (già em. 36.0.27)
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;
considerato che:
le serrate per l'emergenza Covid hanno comportato la chiusura al pubblico di strutture dedicate alla tutela della fauna quali giardini zoologici, parchi faunistici, bioparchi, parchi natura, con conseguenti perdite di incassi, loro principale fonte economica;
si tratta di strutture di tutela della fauna e della biodiversità ma anche di luoghi cardine per la ricerca scientifica nonché di realtà intese ad accrescere nel pubblico la consapevolezza dell'insostituibile valore della natura e delle specie biologiche;
nonostante la chiusura al pubblico, tali strutture hanno necessariamente continuato a sostenere importanti spese per l'impiego di personale specializzato, la manutenzione e la gestione per garantire la cura e il benessere degli animali ivi ospitati;
sostegni economici per la funzionalità di giardini zoologici, parchi faunistici, bioparchi, parchi natura dedicate alla tutela della fauna possono fare la differenza tra chiusura definitiva delle strutture e la loro sopravvivenza;
in molti casi le visite presso queste strutture possono essere svolte di totale sicurezza, in particolare per quelle attività che si svolgono all'aperto o per i safari che prevedono l'utilizzo di auto private da parte dei visitatori, garantendo il totale rispetto di tutti i protocolli e le disposizioni anticovid;
consentire le visite presso giardini zoologici, bioparchi o parchi natura oltre a consentire una ripresa economica dell'attività, rappresenta anche un'importante opportunità per le famiglie e i bambini di superare le pesanti conseguenze psicologiche e sociali che la pandemia ha creato, e continua a creare, ai singoli e all'intera comunità,
impegna il Governo:
ad individuare opportune soluzioni intese a dare sostegno a giardini zoologici, parchi faunistici e bioparchi, parchi natura, per le perdite economiche subite dai mancati incassi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività indispensabili al mantenimento e al benessere degli animali ivi ospitati;
a consentire l'apertura al pubblico delle suddette strutture, laddove possa essere garantito l'assoluto rispetto delle norme anti diffusione del Covid, in particolare per le attività che si svolgono all'aperto e per i safari che prevedono l'utilizzo di auto private.
G/2144/293/5 e 6 [già em. 37.2 (testo 2)]
Grassi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori, e l'articolo 37 istituisce un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico destinato alla concessione di linee di finanziamento per le grandi imprese in difficoltà;
considerato che:
le tempistiche di rimborso del fondo di cui in premessa appaiono brevi affinché tale misura possa risultare davvero efficace,
impegna il Governo:
a prevedere che i piani di rimborso delle linee di finanziamento attivate presso il fondo di cui in premessa abbiano un termine non inferiore a sei anni, e un preammortamento di almeno 24 mesi.
G/2144/294/5 e 6 (già em. 37.0.18)
Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;
premesso altresì che:
il settore turistico-alberghiero-termale (T.A.T.) è uno dei maggiormente colpiti dalla pandemia, con forti ripercussioni negative su PIL, mercato del lavoro e investimenti. La riduzione delle presenze turistiche, soprattutto internazionali, unitamente ad alcuni elementi di fragilità del settore, rendono le imprese ricettive particolarmente vulnerabili di fronte ai vincoli di liquidità ai quali si trovano esposte per il blocco dell'attività. Il rischio, in assenza di pronti e adeguati interventi, è che moltissimi alberghi italiani possano non riaprire più;
considerato che:
al fine di supportare la ripresa degli investimenti del settore turistico-alberghiero-termale, anche per ammodernamento delle strutture in un'ottica di contrasto al Covid, con tassi e durate competitive per le imprese del compatto, si mira ad attivare uno strumento alternativo di prestito come le operazioni di Basket Bond che già hanno riscosso successo in altri settori, con il supporto dello Stato e delle Regioni;
il Basket Bond rappresenta lo strumento attraverso cui il settore pubblico (Stato o Regioni) sostiene l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese dei settori citati, in particolare alberghiero-termale, anche attraendo investitori istituzionali già attivi su queste operazioni, e combinando esigenze di finanziamento a medio-lungo termine e costi del credito competitivi per le imprese,
impegna il Governo:
a permettere alle imprese operanti nel settore alberghiero e termale di finanziarsi a medio-lungo temine attraverso un canale alternativo a quello bancario, contribuendo al sostegno e allo sviluppo del tessuto economico del territorio e alla riduzione della disoccupazione nelle regioni a maggior vocazione turistica.
G/2144/295/5 e 6 [già em. 37.0.51 (testo 3)]
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;
considerato che:
n questa fase emergenziale, dati gli effetti economici che le misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-16 hanno provocato sul tessuto economico e produttivo nazionale, i limiti dimensionali per la fallibilità delle imprese attualmente vigenti potrebbero provocare una serie di procedure concorsuali che in situazioni ordinarie non si verificherebbero,
impegna il Governo:
ad introdurre, già dal prossimo provvedimento utile, una deroga temporanea ai limiti dimensionali relativi alla fallibilità delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, innalzandoli per almeno un biennio, in considerazione dei gravi effetti economici della crisi sanitaria in corso.
G/2144/296/5 e 6 (già em. 38.0.22)
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;
considerato che:
il settore turistico, nelle specifico le attività turistico ricettive, risultano tra le più colpite dalle conseguenze economiche connesse alla pandemia, e anche a tal fine il decreto Agosto ha reintrodotto il credito d'imposta per la riqualificazione delle predette attività per le spese effettuate negli anni 20202 e 2021;
la vecchia normativa riconosceva però tale misura fino alle spese effettuate nel 2018, lasciando così scoperte le spese effettuate nel 2019,
impegna il Governo:
a consentire il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2019.
G/2144/297/5 e 6 (già em. 2.24)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
l'articolo 2 del decreto legge in oggetto istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici;
viene demandato a un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici;
occorre adottare come criterio per la ripartizione del predetto Fondo il numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ricomprendendo in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere;
al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci occorre prevedere che gli stessi possano beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato escludendo gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale;
occorre prevedere che le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, destinino le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, una quota non inferiore al 70 % alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente;
occorre escludere aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico;
occorre velocizzare i tempi per l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende;
occorre, altresì, prevedere la proroga automatica di un anno delle concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita e che l'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello stato,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di dare attuazione alle indicazioni di cui in premessa.
G/2144/298/5 e 6 [già em. 39.0.20 (testo 2)]
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
premesso che:
le misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 hanno comportato delle limitazioni allo svolgimento delle attività di impresa, comportando una perdita di fatturato per i settori strategici dell'agroalimentare "made in Italy";
la contrazione dei consumi conseguita alla chiusura del canale Ho.re.ca per alcuni comparti dell'agroalimentare, come la zootecnia, ha comportato un peggioramento dello stato di crisi, già di per se importante;
è necessario, oggi più che mai, che le istituzioni si facciano promotrici di interventi a tutela della zootecnia italiana e dell'agroalimentare "made in Italy".
Impegna il Governo
a sostenere la ripresa produttiva dei comparti strategici dell'agroalimentare "made in Italy", fra cui quello zootecnico, prevedendo adeguati interventi a compensazione dei danni subiti per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
G/2144/299/5 e 6 (già em. 1.147)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che
l'articolo 60, comma 7-sexies del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede, limitatamente ai soggetti con sede nei comuni montani colpiti da eventi calamitosi e in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 e che non abbiano presentato domanda per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze;
il comma 7-septies, del decreto-legge n.104 citato, a copertura degli oneri di cui al comma 7-sexies ha istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con uno stanziamento di 5 milioni di euro;
considerato che
i soggetti interessati alla riapertura dei termini sono molti e che lo stanziamento previsto per l'anno 2020 non è sufficiente a coprire gli oneri;
impegna il Governo
a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 1.147.
G/2144/300/5 e 6 (già em. 19.0.53)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
impegna il Governo
a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 19.0.53.
G/2144/301/5 e 6 (già em. 10.9)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che
la legge 31 gennaio 1994, n.97 recante: "Nuove disposizioni per le zone montane" prevede, all'articolo 18, la possibilità per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, di assumere coltivatori diretti a tempo parziale o in forma stagionale;
molti coltivatori diretti per salvaguardare l'esistenza delle loro piccole imprese agricole di montagna, grazie alla misura citata, possono lavorare anche nel settore turistico, in particolare negli impianti sciistici e di risalita;
considerato che
ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 i coltivatori diretti, rimangono sempre iscritti solamente nella previdenza agricola e non maturano diritti previdenziali e assicurativi nei settori di provenienza delle imprese che li assumano e, pertanto, non sono ricompresi tra i lavoratori stagionali che percepiscono le indennità di cui al comma 3, articolo 10 del decreto - legge n.41 del 2021 in esame;
impegna il Governo
a ricomprendere questa particolare tipologia di lavoratori stagionali tra i beneficiari della misura di cui all'art. 10, comma 3 dando attuazione all'emendamento 10.9.
G/2144/302/5 e 6 (già em. 4.0.38)
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»
premesso che:
la situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID - 19 ed il perdurare delle difficoltà economiche, nella prospettiva di salvaguardare la continuità aziendale nel settore agricolo e della pesca in forte sofferenza, impongono la previsione di strumenti adeguati;
con la finalità di assicurare immediata liquidità alle PMI operanti nel comparto della pesca e dell'agricoltura che hanno subito danni, diretti e indiretti, dall'emergenza COVID-19, una adeguata soluzione è rappresentata dall'erogazione di prestiti cambiari a tasso zero della durata di 10 anni;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assegnare ad ISMEA adeguate risorse per l'anno 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e della pesca in favore delle imprese che operano nei settori agricolo e della pesca, che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19, dando attuazione a quanto proposto dall'emendamento 4.0.38.
G/2144/303/5 e 6 (già em. 5.0.5)
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
sorge la duplice esigenza di salvaguardare le "casse" dello Stato, assicurando i versamenti dovuti, ma allo stesso tempo di mettere i contribuenti nelle condizioni di "saldare" il debito con il Fisco;
tale esigenza potrebbe essere contemperata chiedendo di onorare il debito tributario scaduto, con l'eliminazione delle sanzioni e interessi. Contemporaneamente dovrebbe essere resa possibile una rateazione del debito complessivo sufficientemente "lunga" in modo da garantire alle casse dell'erario, con ragionevole certezza, un incasso mensile del debito complessivo, diversamente, molte imprese non riusciranno ad onorare il debito complessivo con il concreto rischio, per l'Erario, di subire un notevole ammanco del debito stimato;
il meccanismo che dovrebbe contemperare le esigenze del Fisco e dei contribuenti dovrebbe essere ben più articolato rispetto ad un'eventuale rottamazione - quater;
le esperienze maturate in un recente passato, hanno dimostrato che la "cancellazione" di sanzioni e interessi per i soli contribuenti la cui riscossione del debito tributario è stata affidata al concessionario della riscossione ha determinato non poche "iniquità". Sono risultati avvantaggiati i contribuenti residenti nelle Regioni la cui riscossione è stata più celere rispetto ad altre aree del Paese;
oggi, i reali effetti economici della crisi non si sono ancora manifestati e in futuro finiranno con il penalizzare anche coloro che, fino a questo momento sono riusciti a gestire le proprie attività, ma che in futuro potrebbero entrare in crisi anche in virtù del debito fiscale pregresso accumulato negli anni scorsi,
impegna il Governo:
al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, a valutare la possibilità di riconoscere ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario;
a valutare la possibilità con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione annuale Iva, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, di consentire il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 gennaio 2022. Il versamento così effettuato costituirebbe rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
a valutare la possibilità di estendere le medesime disposizioni anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
a valutare la possibilità di applicare la procedura di ristrutturazione del debito tributario anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, potrebbero rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo;
al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, valutare la possibilità per i soggetti interessati di presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza potrebbe essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
G/2144/304/5 e 6 (già em. 5.0.40)
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e in particolare delle imprese e degli operatori, a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;
migliaia di imprese italiane sono state costrette a chiudere o rischiano la chiusura a causa della crisi pandemica e della difficoltà nel sostenere i costi fissi tra cui i canoni di locazione;
durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso commerciale;
questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili;
con l'applicazione del canone concordato, già introdotto per le civili abitazioni dalla legge 431/98, anche agli immobili ad uso commerciale categoria C1 e ad imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di Partita IVA, si contrasterebbe la presenza di locali sfitti;
la presenza di locali sfitti significherebbe assenza di reddito;
impegna il Governo
al fine di contrastare gli effetti economici negativi determinati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività commerciali nuove ed esistenti che pagano un canone di locazione a valutare la possibilità di estendere, anche ai contratti di locazione dei locali ad uso commerciale categoria C1, le disposizioni in materia di modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n.431 nonchè le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge;
a valutare la possibilità di accedere ai medesimi benefici anche le imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di partita IVA.
G/2144/305/5 e 6 (già em. 6.0.232)
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
le misure attuali previste per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI, non stanno determinando significativi benefici alle imprese interessate, come dimostrano gli ultimi indicatori economici;
gli ultimi dati, sempre più elevati, rilevano come le PMI continuano a cessare la propria attività, a causa dei mancati effetti positivi determinati dai provvedimenti assunti dal precedente ed attuale Governo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere che le misure previste dal fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, siano concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150 mila euro, da restituire entro 25 anni;
a valutare la possibilità che tali misure si applichino alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ''Aiuti di importo limitato'' e 3.12 ''Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti'' della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modificazioni;
a valutare la possibilità che con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione bancaria italiana, siano stabilite le misure attuative, i criteri, e le modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l'accesso al fondo di garanzia.
G/2144/306/5 e 6 (già em. 1.139)
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
tale contributo si è rivelato non adeguato rispetto agli ingenti costi fissi che devono sostenere tutti gli operatori economici per la gestione dell'attività;
risulta estremamente gravoso continuare a sostenere i predetti costi fissi a fronte della contrazione della domanda e anche con considerazione delle molteplici sospensioni delle attività avvenute nel corso del periodo emergenziale;
appare dunque conseguentemente necessario integrare tale contributo con un contributo aggiuntivo che assicuri un sostegno più adeguato rispetto ai costi fissi che non possono essere ridotti, nonostante la contrazione dei consumi e dunque delle attività;
è altresì opportuno che l'ammontare di tale contributo aggiuntivo sia determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le percentuali previste dall'articolo 1, comma 5 del provvedimento in esame, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019:
a) canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali;
b) canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente;
c) spese condominiali e di riscaldamento.
d) l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi per la quota rimessa effettivamente a carico del datore di lavoro;
e) i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclo motori e motocicli, nella misura fiscalmente deducibile;
è opportuno che detto contributo spetti anche ai soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1^ gennaio 2019;
è necessario prevedere che al fine di ottenere il contributo aggiuntivo di cui alle precedenti premesse, i soggetti interessati presentino, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti come sopra illustrato e che si applichino le modalità di presentazione di cui al comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nonchè che le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo siano definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore contributo a fondo perduto, aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto in esame, finalizzato a sostenere gli operatori economici più colpiti dalla crisi e commisurato ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il cui ammontare sia determinato come in premessa.
G/2144/307/5 e 6 (già em. 3.0.3)
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'articolo 54 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. «Cura Italia», ha esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di accedere al fondo di sospensione mutui per l'acquisto della prima casa gestito dalla società Consap, detto «Fondo di solidarietà Gasparrini»;
il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 («decreto Ristori») non ha prorogato questa possibilità, determinando, a decorrere dal 17 dicembre 2020, l'impossibilità per autonomi e liberi professionisti di chiedere la sospensione del mutuo e l'accesso al «Fondo Gasparrini»;
appare necessario provvedere a reintrodurre la previsione di cui al citato articolo 54 del decreto «Cura Italia», al fine di reinserire lavoratori autonomi e liberi professionisti tra coloro che possono avere accesso al fondo, a condizione che abbiano registrato un calo di almeno il 33% del fatturato del 2020 rispetto al 2019;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di reintrodurre, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 54 del decreto «Cura Italia» per un periodo di 9 mesi, l'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che certifichino di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.
G/2144/308/5 e 6 (già em. 5.81)
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone diversi interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure che impattano su diversi profili ma non su una questione cogente e centrale come lo è quella dei c.d. «costi fissi», e tra questi, i canoni di locazione;
la necessità di prorogare il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda riveste carattere di oggettività e urgenza;
dopo la proroga al 30 aprile 2021, intervenuta con la legge di Bilancio per il 2021 esclusivamente per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, per le altre imprese operanti in settori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria e individuate nell'allegato 1 al decreto legge n. 137 del 2020, la misura agevolativa è cessata al mese di dicembre 2020;
appare necessario, pertanto, prorogare fino alla medesima data del 30 aprile 2021 la misura prevista dall'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, allineando in tal modo l'agevolazione ad un identico periodo per tutte le imprese che comunque risultano ancora colpite dalle misure di restrizione e per le quali risulta ugualmente indispensabile ridurre l'incidenza dei costi fissi;
è conseguentemente necessario disporre anche per le spese sostenute nel 2021 la possibilità di cessione del relativo credito d'imposta fino a tutto l'anno successivo, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 122 decreto-legge n. 34/2020 per le spese sostenute nel 2020;
in particolare, è necessario estendere il periodo di spettanza del credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, prorogandone l'applicazione, a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo nonché, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 3;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere il periodo di spettanza del credito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che esso sia prorogato e riferito a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 e che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 122 del citato decreto, verificando la condizione di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
G/2144/309/5 e 6 (già em. 30.0.28)
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
la "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche, tuttora in corso dall'autunno del 2020;
l'attuale emergenza da Covid-19 ha comportato numerose conseguenze negative alle attività commerciali che hanno registrato significativi cali del fatturato;
sarebbe di buon auspicio tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni attraverso una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2021, indicando uno schema uniforme per sostenere le scelte dei Comuni e integrando le risorse straordinarie a loro disposizione per questa specifica esigenza;
la riduzione sarebbe determinata dai Comuni in misura variabile tra il 20 e il 40 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisurazione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti dall'emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni di applicare un'analoga riduzione a favore delle famiglie in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinabili, impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere per l'anno 2021, una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari con ispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;
c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.
G/2144/310/5 e 6 (già em. 31.0.8)
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
premesso che:
l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, nonché l'esigenza di evitare ingenti spostamenti di persone sul territorio nazionale, determinano la sussistenza delle condizioni di «eccezionali motivi di sicurezza» previste dell'articolo 3, comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, per una mobilità interprovinciale del personale docente su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia;
si rende necessario, pertanto, al fine di rimuovere la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione, intervenire, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, prorogando per tutto il personale docente di ruolo e per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale;
è opportuno che tale deroga operi su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto, come è altresì necessario procedere alla sospensione del vincolo quinquiennale, considerata lesiva del diritto di ricongiungersi alle famiglie per tantissimi docenti;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure straordinarie per il comparto scolastico in relazione ai disagi e alle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 dando attuazione a quanto proposto dall'emendamento 31.0.8.
G/2144/311/5 e 6 (già em. 2.0.17)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull'intero tessuto economico;
tra i settori maggiormente colpiti vi è sicuramente quello dei matrimoni e degli eventi privati;
considerato che:
le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una maggiore attenzione per le attività più colpite da dette restrizioni,
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di istituire un fondo da ripartire unicamente a favore delle imprese del settore matrimoni ed eventi privati.
G/2144/312/5 e 6 (già em. 34.0.4)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;
considerato che:
le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una particolare attenzione nel predisporre misure di sostegno;
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di cui all'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i «MACSI» destinati a contenere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.
G/2144/313/5 e 6 (già em. 35.3)
Accolto
Le Commissioni riunite,
in sede di esame del disegno di legge 2144 di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure precauzionali per la prevenzione del contagio da COVID-19 nell'ambito del Ministero dell'interno e dell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad essi demandati è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.440.000 per spese sanitarie, di pulizia e per acquisto di dispositivi di protezione individuale. Al fine di assicurare, altresì, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.248.750 per l'anno 2021, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1º aprile 1981, n. 121. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.688.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
G/2144/314/5 e 6 (già em. 8.49)
Naturale, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Ferrara, Donno, Campagna
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;
in particolare, l'articolo 8 introduce nuove disposizioni in materia di integrazione salariale;
considerato che:
le perdite di fatturato del settore pesca sono stimabili fra il 30% e il 40% per l'anno 2020;
al predetto dato penalizzante va aggiunto il progressivo aumento delle giornate di fermo pesca a strascico dell'anno 2020 (10%) e dell'anno 2021 (15%), che in 5 anni raggiungerà il 40%, secondo le indicazioni dell'Europa;
a fronte del calo del fatturato e della diminuzione delle giornate lavorate, è necessario prevedere un adeguato sostegno a favore dei lavoratori del settore pesca, attraverso lo strumento della cassa integrazione in deroga;
secondo anticipazioni riguardo i prossimi atti di decretazione d'urgenza, vi sarebbero previsioni in ordine all'adozione di misure ad hoc a beneficio dei lavoratori del comparto primario,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, per il 2020, di concedere l'accesso ai benefici di cassa integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori del settore della pesca per un periodo equivalente al numero di giornate retribuite ai detti lavoratori nel corso dell'anno 2019.
G/2144/315/5 e 6 (già em. 19.0.30)
Naturale, Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Ferrara, Piarulli, Donno, Campagna
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;
l'articolo 19 stabilisce l'esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura;
considerato che:
a causa della pandemia in atto, per varie ragioni, centinaia di migliaia di lavoratori agricoli non hanno potuto raggiungere un numero congruo di giornate lavorative utili ai fini previdenziali e assistenziali;
ai detti lavoratori devono essere riconosciute adeguate tutele a fronte di una situazione di forte difficoltà e di un quadro in cui si profila un preoccupante calo di redditività del settore primario;
secondo anticipazioni riguardo i prossimi atti di decretazione d'urgenza, vi sarebbero previsioni in ordine all'adozione di misure ad hoc a beneficio dei lavoratori del comparto primario,
impegna il Governo:
a riconoscere ai fini assistenziali e previdenziali, per l'anno 2020, a favore degli operai agricoli a tempo determinato, il medesimo numero di giornate di lavoro dell'anno 2019.
G/2144/316/5 e 6 (già em. 1.127)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
impegna il governo
a prevedere che, per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui all'articolo 1 non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.
G/2144/317/5 e 6 (già em. 5.0.12)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
impegna il governo
con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a riconoscere ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività.
G/2144/318/5 e 6 (già em. 6.0.114)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
impegna il governo
previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), a prevedere che il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di finanziamenti ammessi, in regime di deroga temporanea, alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, sia portato a 180 mesi.
G/2144/319/5 e 6 (già em. 17.11)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
impegna il governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 17.11.
G/2144/320/5 e 6 (già em. 17.21)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
impegna il governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 17.21.
G/2144/321/5 e 6 (già em. 17.0.3)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
impegna il governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 17.0.3.
G/2144/322/5 e 6 (già em. 37.0.33)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
impegna il governo
a sospendere, fino al 31 dicembre 2021, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
G/2144/323/5 e 6 (già em. 17.2-bis)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
impegna il governo
tenuto conto del fatto che l'impatto del Covid-19 sul mercato del lavoro si è scaricato soprattutto sui contratti a termine, a eliminare, o almeno derogare sino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di indicare la causale in tutte le casistiche attualmente previste dal decreto-legge n. 87 del 2018.
G/2144/324/5 e 6 (già em. 33.6)
Accolto
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 33 del decreto-legge in esame reca "Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli Enti di ricerca";
considerato che:
il numero delle borse di dottorato bandite annualmente è calato in proporzione maggiore del 40 per cento dal 2007 a oggi, mentre l'Italia ristagna al 26° posto su 28 Paesi europei per numero di dottorandi ogni 1.000 abitanti;
valutato che:
in base a quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori: «I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario [...]. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità»;
inoltre, consentendo a ricercatori di Università ed Enti di ricerca di poter finanziare borse aggiuntive di dottorato si permetterà agli scienziati che hanno ottenuto fondi per svolgere progetti di ricerca, di poter includere nel proprio gruppo di ricerca anche i dottorandi;
considerato infine che:
la maggior parte fra i dottorati di ricerca percepisce un sostegno economico appena sufficiente e comunque non adeguato al raggiungimento del minimo contributivo, mentre vi sono altri dottorati che addirittura non percepiscono alcun sostegno economico per il loro percorso, sperimentando una situazione di precarietà che non solo intacca le condizioni di vita e di ricerca dei singoli ma che compromette il processo di produzione del sapere da parte degli Atenei in cui operano;
per una piccola cifra annuale ciascuna dottoranda e ciascun dottorando italiano non raggiungono con la loro borsa di dottorato il minimale contributivo INPS. Ciò significa che una dottoranda e un dottorando lavorano per 36 mesi, ma ottengono soltanto 33 mesi di contributi previdenziali. Per ovviare a tale criticità basterebbe innalzare la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare tale obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso, percettore di borsa di studio,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, atte a reperire risorse adeguate ad incrementare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca al fine di raggiungere il minimale contributivo INPS.
G/2144/325/5 e 6
Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Accolto
Il Senato,
premesso che:
il decreto legge in esame reca misure urgenti intese a sostenere il paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;
al Titolo 1 del provvedimento si prevedono misure intese a fornire sostegno alle imprese e all'economia più direttamente interessati dalle misure restrittive dovute alla pandemia,
considerato che:
in molti dei territori colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 e nel 2017 la situazione economica permane in uno stato di drammaticità, a cui si sono aggiunti gli effetti della pandemia da Covid-19,
il decreto legge del 9 febbraio 2017, n. 8, recante "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", all'articolo 18-quater estende ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
la legge di bilancio 2021 prevede all'art 1 comma 171, una proroga fino al 2022 al soprarichiamato credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ma limitatamente alle imprese localizzate nelle regioni del sud, ovvero Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise,
la situazione critica di tutto il paese e in particolare di quei territori già profondamente provati dai fenomeni sismici del centro Italia del 2016 e 2017, rendono fondamentale intervenire con misure concrete a sostegno dell'insediamento e della ripartenza delle attività economiche e commerciali nei territori appenninici vittime del sisma,
impegna il Governo:
ad estendere di almeno un anno anche per i territori colpiti dagli eventi sismici del centro Italia nel 2016 e 2017 i termini per il credito d'imposta per acquisto di beni strumentali nuovi previsto dall'articolo 18-quater del DL n. 8 del 2017, allo scopo di sostenere e trattenere l'imprenditoria locale in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta soprattutto ai ritardi della ricostruzione e alle sopraggiunte conseguenze della crisi economica da Covid-19.
G/2144/326/5 e 6
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 4 prevede la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, oltre che l'annullamento dei carichi di importo fino a 5.000 euro, affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i soggetti che abbiano conseguito, nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
premesso altresì che:
le pendenze fiscali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, sono configurate come causa di esclusione dalle gare pubbliche d'appalto, in base alla quale il concorrente può essere escluso anche in presenza di un atto d'accertamento non ancora definitivo, esponendo così le imprese ad una penalizzazione del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione che ancora è considerata "provvisoria";
in particolare, la norma ammette la possibilità per la stazione appaltante di escludere un operatore economico, nel caso in cui venga a conoscenza e sia in grado di dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una "grave violazione", considerando tale l'inadempimento di ammontare superiore a 5.000 euro;
considerato che:
tale disposizione è stata adottata dal Governo come risposta alla procedura di infrazione in itinere, lasciando però margine di intervento sul concetto di "gravità della violazione" ai fini fiscali, al fine di mitigare i gravi effetti che essa comporta sull'operatività delle imprese, e dunque della loro stessa sopravvivenza, anche alla luce della crisi economica derivante dall'emergenza pandemica in corso;
impegna il Governo
ad intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di innalzare il valore dell'importo che costituisce grave violazione fiscale non definitivamente accertata, quale causa di esclusione facoltativa dalle gare d'appalto da parte della stazione appaltante, parametrandolo, inoltre, al valore complessivo dell'appalto oggetto di gara
G/2144/327/5 e 6
Ripamonti, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga;
considerato che:
le strutture ricettive all'aperto hanno subito, come tutto il comparto turistico, gravissimi danni economici connessi ai provvedimenti restrittivi di chiusura di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
considerato altresì che l'adeguamento alle disposizioni antincendio implica, in questo momento, un aggravio di oneri e procedure che molte attività non sono in grado di sostenere;
impegna il Governo
a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la proroga al 7 ottobre delle disposizioni di adeguamento incendi da parte delle strutture ricettive all'aria aperta che abbiano già presentato l'istanza preliminare per l'esecuzione dei lavori di prevenzione incendi.
G/2144/328/5 e 6
Pepe, Marti, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga;
considerato che:
la prossima stagione estiva può determinare un momento decisivo per la ripresa del turismo nelle regioni del Sud, e dunque di tutta l'economia di quei territori,
impegna il Governo
ad intervenire, già nel prossimo provvedimento utile, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di rilevanza pubblica connesso alla depurazione delle acque svolto dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria
G/2144/329/5 e 6
Ripamonti, Bergesio, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori,
premesso altresì che:
la soglia minima di canone demaniale marittimo in atto, incide sulle legittime occupazioni di aree demaniali marittime di ridotte dimensioni, ivi comprese quelle destinate all'uso per finalità di pesca ed acquacoltura,
impegna il Governo
a rideterminare l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime alla soglia minima di 500 euro
G/2144/330/5 e 6 [già em. 38.0.15 (testo 2)]
Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;
premesso altresì che:
il settore del trasporto turistico, tra i maggiormente colpiti dalla crisi economica connessa alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è caratterizzato da una forte frammentazione giuridica, tale da necessitare una specifica ed esplicita indicazione delle leggi in base alle quali sono concesse le autorizzazioni ed i codici ATECO di riferimento;
considerato che:
le disposizioni di cui all'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate al sostegno del settore turistico, sono state novellate dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale ha operato un'inopportuna differenziazione tra i bus scoperti e i bus coperti, al fine di definire la platea dei beneficiari dalla misura si sostegno in oggetto;
impegna il Governo
ad intervenire, già dal prossimo provvedimento utile, al fine di consentire l'accesso alle misure di sostegno di cui all'articolo 182 del decreto Rilancio, sia ai bus coperti, che a quelli scoperti, autorizzati ad operare anche ai sensi della legge 11 agosto 2003, e rientranti anche nel codice ATECO 49.39.09, circoscrivendo l'intervento al solo settore del turismo
G/2144/331/5 e 6 (già em. 22.0.49)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
i soggetti cui potrebbe applicarsi l'art. 3-bis del DL 14 gennaio 2021 n. 2 - in materia di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza - si identificano con i pensionati di vecchiaia le cui prestazioni, solo in considerazione della gravità contingente della situazione pandemica, sarebbero temporaneamente richiedibili dalle Amministrazioni pubbliche una volta esaurite tutte le opportunità di utilizzo di personale in servizio o diversamente ingaggiato dalle medesime;
l'eccezionalità della soluzione prospettata tiene conto della possibilità di disporre nell'immediato di personale già formato e di assoluta competenza potendone utilizzare le relative risorse senza che sia necessario alcun preventivo "ambientamento";
se, da un lato, il ricorso a quelle professionalità sembra del tutto coerente con l'esigenza di fronteggiare l'attuale stato di emergenza, dall'altro appare contraddittorio con quella finalità introdurre la penalizzazione prevista all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, la quale dispone che non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito;
tale disposizione costituisce, nei fatti, un palese disincentivo a che quei soggetti si rendano disponibili a rispondere positivamente alla sollecitazione legislativa;
per altro verso, la relativa modestia della entità del compenso ipotizzabile, peraltro debitamente soggetto a tassazione e nei limiti delle risorse economiche già appannaggio delle Amministrazioni, sembra costituire il risultato equilibrato del contemperamento delle opposte esigenze costituite dal reclutamento eccezionale e temporaneo di risorse immediatamente utilizzabili e dalla adeguata ricompensa per la volontaria disponibilità manifestata,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di modificare il citato articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in materia di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, sopprimendo la parte che dispone la non erogazione del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.
G/2144/332/5 e 6 (già em. 1.0.44)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento, relative al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici;
ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in tranquillità e senza fardelli, sarebbe opportuno prevedere misure a tutela sia dei conduttori che degli affittuari nel settore della ristorazione;
considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure possibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;
impegna il Governo:
a sospendere gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2021, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero;
ad applicare per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta ai locatori nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione;
a ristorare per il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane in capo al locatario tramite il meccanismo del credito d'imposta;
a prevedere il rilascio, una volta avvenuto il pagamento dal locatore, una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo della sospensione;
a valutare che il credito d'imposta possa essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
G/2144/333/5 e 6 (già em. 1.0.35)
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento, relative al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici;
ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in serenità, sarebbe opportuno prevedere misure destinate all'applicazione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda;
considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure possibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;
impegna il Governo:
ad applicare per il locatore il meccanismo credito d'imposta in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il periodo da per il periodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commercia nella misura pari al 60 per cento.
a ristorare tramite meccanismo di credito d'imposta il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane responsabilità del locatario.
a prevedere il rilascio di una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo in esame;
a valutare che il credito d'imposta possa essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
G/2144/334/5 e 6
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.6.
G/2144/335/5 e 6 (già em. 34.7)
Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
Premesso che:
la pandemia da Covid-19 ha dimostrato come sia quanto mai indispensabile incrementare esperienze di assistenza domiciliare e domiciliare integrata, dando vita a esperimenti di coordinamento tra enti diversi, in vista di un ammodernamento generale del sistema e di un rafforzamento dell'assistenza e della sanità territoriale;
le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ASP, Enti di cui le Regioni e i Comuni dispongono con il mandato di contribuire "alla concertazione, programmazione e gestione, anche con contratti di servizio, alle politiche sociali e sanitarie" di Regioni e Comuni, possono mettere in campo rapidamente progetti in grado di fornire i servizi mancanti a creare un vero continuum socio-sanitario su una porzione di territorio utili a programmazioni future, e, con l'assistenza domiciliare, possono già dare sollievo alla popolazione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando tali risorse per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi socio-sanitari.
G/2144/336/5 e 6 (già em. 1.106)
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Accolto
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2144 «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 »,
considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente il settore turistico montano, e di conseguenza le Guide Alpine,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare i contenuti dell'emendamento 1.106.
G/2144/337/5 e 6 (già em. 2.37)
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Accolto
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2144 «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 »,
considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente il settore turistico montano,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare i contenuti dell'emendamento 2.37.
G/2144/338/5 e 6
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
Premesso che:
l'art. 177 del Codice degli Appalti stabilisce che i titolari di concessioni, assegnate senza ricorso alla «gara pubblica», dovranno affidare una quota pari a l'80% dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20%) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate. Il termine di adeguamento è fissato al 31 dicembre 2021;
con le Linee Guida ANAC n. 11 è stato precisato che l'obbligo di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica deve intendersi riferito a tutte le attività oggetto della concessione ancora da eseguire, anche nel caso in cui queste siano svolte direttamente dal concessionario con mezzi propri e proprio personale;
l'interpretazione fornita da ANAC aveva già destato molte perplessità da parte del Consiglio di Stato che, nel parere reso sulla bozza di Linee Guida (parere n. 1582/2018), aveva segnalato: "dubbi di costituzionalità della norma così interpretata. In particolare l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80%, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'art. 41 cost.", contestualmente sollecitando una modifica normativa attraverso la Cabina di regia, istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
oltre ai profili giuridici, l'obbligo di esternalizzazione così formulato comporta gravi conseguenze anche da un punto di vista operativo, determinando l'esternalizzazione dell'80% del valore di fattori della produzione tipicamente interni quali, ad esempio, il lavoro (comprensivo di salari, stipendi oneri sociali, TFR ed altri costi) ed immobilizzazioni materiali ed immateriali;
in tal modo, i concessionari sarebbero sostanzialmente espropriati delle attività inerenti alla concessione, che ne risulterebbe pressoché svuotata, divenendo delle mere stazioni appaltanti prive di ruoli operativi e gestionali. Il trasferimento della quasi totalità dei servizi verso l'esterno comporterebbe dei seri rischi per la continuità del servizio durante la fase di esternalizzazione;
il processo di esternalizzazione avrebbe, dunque, un costo economico e sociale elevato, causando una riduzione della forza lavoro compresa fra l'80% ed il 95% precedentemente operativo: questo significherebbe nel breve periodo - nei settori del servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas - la perdita di circa 145.000 e 170.000 posti di lavoro;
ritenuto che:
si ritiene fondamentale l'esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale in quanto la parcellizzazione della concessione fra tanti piccoli esecutori, unitamente all'obbligo, per il concessionario, di far fronte alle nuove gare (e ai nuovi oneri) senza poter recuperare direttamente i propri investimenti, determinerebbe un'elevata percentuale di costi da ammortizzare, con la concreta possibilità di duplicazione degli stessi (inefficienza ovvero uno spreco di risorse) e di traslazione a carico dell'utenza finale con ricadute negative sulla continuità e sulla qualità dei servizi resi, una eventualità con un costo economico e sociale elevato da scongiurare anche in considerazione della situazione di grave crisi economica indotta dalla pandemia da COVID-19;
la salvaguardia delle attività svolte direttamente dal concessionario con mezzi o personale propri non solo consente di salvaguardare l'assetto organizzativo del concessionario ma è, altresì, di particolare attualità in considerazione della recente decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 5097 del 19 agosto 2020) che, proprio con riferimento a tali aspetti, ha rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici per violazione degli articoli 41 (per la lesione della libera iniziativa economica) e 97 (per il danno all'efficienza dei servizi di interesse economico generale) della Costituzione e dei principi generali di ragionevolezza e legittimo affidamento;
Impegna il Governo:
a predisporre idonei provvedimenti normativi volti a modificare l'art. 177 del codice dei contratti pubblici escludendo le concessioni di servizi di interesse economico generale e a far salva l'attività svolta direttamente dai concessionari.
G/2144/339/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo, oltre che sul tessuto economico, anche sugli enti locali;
è necessario sostenere gli enti locali, anche attraverso un'accelerazione della concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato;
considerato che:
la ratio complessiva del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018 è quella del recupero dei luoghi culturali dimenticati,
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di semplificare la documentazione attestante la disponibilità giuridica dei beni oggetto di intervento, potendo consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
G/2144/340/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull'intero tessuto economico;
considerato che:
le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una particolare attenzione anche per evitare l'imposizione di ulteriori imposte;
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di prorogare l'entrata in vigore dell'imposta sui «MACSI», di cui all'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 1° gennaio 2022.
G/2144/341/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull'intero tessuto economico;
considerato che:
le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una particolare attenzione anche per evitare l'imposizione di ulteriori imposte;
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di prorogare gli effetti dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, di cui all'articolo 1, commi 661 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° luglio 2022.
G/2144/342/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;
considerato che:
le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una particolare attenzione nel predisporre misure a sostegno degli operatori economici maggiormente colpiti dalla crisi;
impegna il governo:
ad esplicitare l'ambito applicativo della norma di semplificazione concernente la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsivoglia supporto, di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, così da fugare ogni dubbio interpretativo emerso sul piano applicativo.
G/2144/343/5 e 6 [già em. 18.0.12 (testo 2)]
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
premesso che:
il titolo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;
considerato che:
appare di primaria importanza nella presente situazione socio economica favorire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, incentivare l'occupazione, sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese;
le imprese hanno bisogno di lavoratori in possesso delle competenze necessarie per affrontare con successo le transizioni verde e digitale; in quest'ottica è necessario l'incremento delle competenze professionali della popolazione attiva, anche medianti percorsi di apprendimento e miglioramento dell'occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, incluse le persone più lontane dal mercato del lavoro;
con la Comunicazione COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, la Commissione europea ha pubblicato l'Agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, che fissa obiettivi quantitativi ambiziosi per lo sviluppo e il miglioramento delle competenze e la riqualificazione (formazione volta all'acquisizione di nuove competenze) da conseguire entro i prossimi 5 anni;
le 12 azioni previste dall'Agenda, che sono incentrate sulle competenze per l'occupazione e si fondano sulla collaborazione con gli Stati membri, le imprese e le parti sociali per il cambiamento, sono finalizzate a consentire di intraprendere un cammino di apprendimento permanente e si avvalgono del bilancio dell'UE quale catalizzatore per sbloccare gli investimenti pubblici e privati nelle competenze.
il diritto alla formazione e all'apprendimento permanente, sancito dal pilastro europeo dei diritti sociali, pone le competenze al centro dell'agenda politica dell'UE indirizzando gli investimenti verso le persone e le loro competenze per una ripresa sostenibile dopo la pandemia di Covid-19;
impegna il Governo:
a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo atti a sostenere l'accrescimento delle competenze dei lavoratori e volti all'attivazione, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa di cui alla Comunicazione COM(2020) 274 del 1º luglio 2020 e del Piano strategico nazionale per le nuove competenze, di specifici partenariati pubblico-privati, denominati ''Industry Academy'' o "Scuole di mestiere" che prevedano la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, degli ITS, delle università, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), degli enti di formazione, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese, individuando a tal fine i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente.
01.1 [id. a 1.0.56 (t2), 5.0.9 (t 2), 6.0.196 (t2)]
Marcucci, Ferrari, Misiani, Pittella
Approvato
Premettere il seguente:
«Art. 01.
(Proroga del versamento IRAP)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''».
1.1
Petrenga, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «attività di impresa» aggiungere le seguenti: «o concessionarie di servizi al pubblico».
1.2 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del ''Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche'', istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».
1.2
Piarulli, Trentacoste, De Lucia
Ritirato
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, che percepiscono entrate istituzionali»;
b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della media di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».
1.3
Ritirato
Apportate le seguenti modifiche:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-bis, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il numero dei tesserati dichiarati nell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al numero dichiarato nell'anno 2019. Per una corretta determinazione del valore, si fa riferimento all'elenco che il CONI, ogni anno, trasmette all'Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa vigente. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate richiede, previa intesa, elementi di riscontro al CONI»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti costi e corrispettivi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro»;
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 bis, comprese quelle che si sono iscritte al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI dal 1º gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore duemila euro»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, l'Agenzia delle entrate fa riferimento al dato ISTAT relativo a ''Indagine sulle spese delle famiglie'', spesa media mensile nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva».
1.4 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del ''Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche'', istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».
1.4
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore sportivo non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».
Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 30 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «520 milioni di euro».
1.5
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 sono individuate ulteriori misure per il sostegno degli esercenti attività di bus turistici. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di cui al precedente periodo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile a quello previsto ai sensi dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».
1.6
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore turistico alberghiero non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».
1.7
Ritirato
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per le attività con quote associative, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, i ricavi dati dalle stesse quote sono da considerare ai fini del computo delle perdite di fatturato».
1.8
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, nel limite di 150 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive presenti nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche come affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
1.9
Leone, Gallicchio, Trentacoste, Ferrara, Vanin, Mautone, Donno
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i soggetti titolari di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»;
b) dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Il contributo a fondo perduto calcolato ai sensi dei precedenti commi viene riconosciuto per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni.».
1.10
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».
1.11
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sopprimere le parole: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 5, lettera e) sopprimere le parole: «e fino a 10 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,3 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.12
Ritirato
Al comma 3, le parole: «non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano subito una diminuzione non inferiore al 50 per cento del fatturato totale del 2020 rispetto al fatturato totale del 2019».
1.13
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sostituire le parole: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: « non superiori ai 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto».
b) al comma 5 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«f) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «548 milioni».
1.14
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 5 lettera e) sopprimere le seguenti parole: «e fino a 10 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «548 milioni».
1.15
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: «non superiori a 10 milioni di euro» con le seguenti: «non superiori a 50 milioni di euro»;
b) al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,8 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.16
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 250
Al comma 3, sopprimere la parola: «secondo».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «non superiori a 10 milioni di euro» con le seguenti: «non superiori a 8 milioni di euro».
1.17
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con: «50 milioni».
b) al comma 5, alla lettera d), sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni».
c) al comma 5, alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni», nonché sostituire le parole: «10 milioni» con le parole: «50 milioni».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
1.18
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
c) al comma 5, lettera e), sostituire le parole: da: «5 milioni» fino alla fine della lettera con le seguenti: «10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;
d) al comma 6, sostituire le parole: «centocinquantamila euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».
1.19
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5:
- alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
- alla lettera e) sostituire le parole: «superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro» con le seguenti: «superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;
c) al comma 6 abrogare le parole: «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».
1.20
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
al comma 5:
- alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
- alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni», nonché sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
al comma 6 sopprimere le parole: «non può essere superiore a euro 150.000».
1.21
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le parole: «50 milioni»;
al comma 5:
alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni»;
alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni», nonché sostituire le parole: «10 milioni» con le parole: «50 milioni».
al comma 6 abrogare le parole: «non può essere superiore a e 150.000».
1.22
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con: «50 milioni»;
b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) 10 per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».
Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.
1.23
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
c) al comma 6, sostituire le parole: «centocinquantamila euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
1.24
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.25
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a io milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;
c) Al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.26
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;
al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.27
Ritirato
Al comma 3, sostituire le parole le parole: «lo milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».
1.28
Castaldi, Girotto, Pavanelli, Trentacoste
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:
«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni-di euro e fino a 50 milioni di euro.»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.29
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.30
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5 lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
1.31
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 3 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
2) al comma 4 le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
3) al comma 5 lettera e) le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.
1.32
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
b) al comma 4 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
c) al comma 5 lettera e) le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.
1.33
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 3 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
2) al comma 5 lettera e) le parole: «io milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
3) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.34
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
b) al comma 5 lettera e) le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.35
Di Piazza, Gallicchio, Leone, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Fenu, Turco, Ricciardi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;
b) al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni.».
1.36
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;
b) al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
c) al comma 5 lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni».
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.
1.37
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;
b) al comma 5 lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.38
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;
2) sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».
Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
1.39
Ritirato e trasformato nell'odg n. 223
Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».
1.40
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».
1.41
Fenu, Dell'Olio, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Turco, Ricciardi, Di Piazza
Ritirato
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».
1.42
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, inserire, alla fine, il seguente periodo: «Il contributo spetta alle imprese alberghiere e termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019», inserire le seguenti: «e a alle imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione»;
c) dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Per le imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione, l'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in proporzione all'ammontare degli investimenti effettuati, come segue:
1) settemila euro per ammontare di investimenti effettuati non superiori a centomila euro;
2) ventottomila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
3) settantamila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di curo;
4) per ammontare di investimenti effettuati superiori a 1 milione di euro si applica l'importo massimo di cui al comma 6;
d) al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150 mila per ciascuna struttura gestita».
1.43
Ritirato
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle cooperative sociali regolarmente iscritte al relativo albo regionale e munite dei requisiti di legge, il contributo di cui al presente articolo spetta indipendentemente dal limite di cui al precedente periodo.».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
1.44
Ritirato
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le strutture cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, il limite massimo di cui al precedente periodo è elevato a 100 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «510 milioni».
1.45
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il limite di 10 milioni di euro non si applica alle imprese turistico ricettive ed a quelle termali»;
b) al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive e per quelle termali, l'importo del contributo di cui al presente articolo può essere superiore a 150.000 euro.».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».
1.46
Ritirato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ovvero che dalla data del 1º gennaio 2020 abbiano avuto patologie ed infortuni gravi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, tali da compromettere per un periodo di almeno 3 mesi l'attività lavorativa, ovvero ancora per le professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, o, nel rispetto della bigenitorialità, per i professionisti che abbiano adottato un minore, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma e nella misura di cui al successivo comma 5 lettera f)».
1.47
Ritirato
Il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2019.».
1.48
Ritirato
Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020, a cui vengono sottratte le componenti di acquisti di merci e prodotti e di costi del personale, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile corrispondente dell'anno 2019».
1.49
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «il contributo a fondo perduto spetta» inserire le seguenti: «come determinato dal comma 5» e sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare del contributo a fondo perduto, di cui al comma 4, è determinato secondo i seguenti scaglioni di perdita di fatturato e dei corrispettivi:
a) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi pari o superiore al 30 per cento nella misura del 60 per cento della perdita stessa;
b) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 25 per cento e fino al 30 per cento nella misura del 50 per cento della perdita stessa;
c) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 20 per cento e fino al 25 per cento nella misura del 40 per cento della perdita stessa;
d) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 15 per cento e fino al 20 per cento nella misura del 30 per cento della perdita stessa».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.
1.50
Fenu, Dell'Olio, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 dopo le parole: «a fondo perduto spetta» inserire le seguenti: «, ai sensi del comma 5,»;
2) dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di una percentuale compresa fra il 15 per centro e il 29 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, ai soggetti di cui al comma i il contributo di cui al comma 5 spetta per l'importo proporzionale al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 3o per cento».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».
1.51
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.»;
b) al comma 6, sopprimere le parole: «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».
1.52
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, le parole: «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.» sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.».
1.53
La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile», ove ricorrano, sono soppresse.
1.54
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile», ove ricorrano, sono soppresse.
1.55
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020», inserire le seguenti: «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
1.56
Sciascia, Perosino, Modena, Damiani
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020», inserire le seguenti: «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «470 milioni di euro».
1.57
Fenu, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «anno 2020» inserire le seguenti: «, relativi all'attività d'impresa indicata come prevalente nella denuncia di inizio attività e in riferimento alla quale si registri ordinariamente il più elevato volume d'affari dell'impresa senza tenere in conto l'attività primaria svolta presso la singola sede ovvero presso la singola unità locale,».
1.58
Turco, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, Fenu, Di Piazza, Ricciardi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: «inferiore almeno del 30 per cento» con le seguenti: «inferiore almeno del 20 per cento».
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per fanno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».
1.59
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «25 per cento».
Conseguentemente:
al comma 12 sostituire le parole: «11.150 milioni», con le seguenti: «12.150 milioni»;
sopprimere l'articolo 41;
all'articolo 42, comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 450 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
1.60
Ritirato
Al comma 4 sostituire la parola: «30» con la seguente: «25».
Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.
1.61
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «dell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».
1.62
Ritirato
Al comma 4, dopo le parole: «dell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».
1.63
Ritirato
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo di cui al presente articolo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nei limiti di».
1.64
Agostinelli, Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Fenu, Campagna
Ritirato
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le piccole imprese agricole il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».
1.65
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
1.66
Ritirato e trasformato nell'odg n. 95
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i parametri di cui al precedente periodo si applica il moltiplicatore 4».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «510 milioni».
1.67
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «si fa riferimento» aggiungere le seguenti: «esclusivamente al fatturato relativo all'attività caratteristica e solo alle somme acquisite in via definitiva».
1.68
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dell'operazione di cessione di beni» inserire le seguenti: «con esclusione delle cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa».
1.69
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».
1.70
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».
1.71
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Per le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), rientra nella valutazione delle perdite di cui al primo periodo, assieme alle attività commerciali, anche il differenziale delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi di cui al comma 1 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) al comma 8, dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere le seguenti: «, ivi compreso le modalità con cui le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) autocertificano le perdite di introiti da quote associative di cui al comma 4,».
1.72
Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «dal 1 gennaio 2019», inserire le seguenti: «o hanno iniziato l'attività dalla stessa data con comunicazione al registro imprese (impresa attiva), indipendentemente dalla data di apertura della Partita Iva».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «545 milioni».
1.73
Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Ritirato
Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «dal 1º gennaio 2019» inserire le seguenti: «, nonché ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».
1.74
Ritirato
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «1º gennaio 2019,» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora-in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».
1.75
Ritirato
Sostituire l'ultimo periodo del comma 4 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 o, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di competenza, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
1.76
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «requisiti di cui al presente comma» è inserito il seguente periodo: «così come ai soggetti pur potendo provare l'apertura della partita IVA nell'anno 2019 o negli anni precedenti possano comprovare l'avvenuto inizio di attività commerciale e/o professionale negli anni 2019 e successivi».
1.77
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «fatta eccezione per le attività connesse alla filiera del turismo ricadenti in aree sciistiche, la cui perdita di fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2020/ marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2018/ marzo 2019».
1.78
La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».
1.79
Ritirato
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato di cui al primo periodo può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile».
1.80
Ritirato
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata anche con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».
1.81
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».
1.82
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».
1.83
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».
1.84
Ritirato
Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».
1.85
Ritirato
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».
1.86
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.
1.87
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il contributo a fondo perduto spetta, altresì, ai soggetti titolari di partita Iva, con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nell'anno 2019, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 compreso tra il 20 e il 30 per cento, che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che a decorrere dal 1º gennaio 2020 abbiano con continuità alle proprie dipendenze personale regolarmente contrattualizzato. L'ammontare del contributo per tali soggetti è determinato in misura fino al 50 per cento rispetto all'importo definito ai sensi del comma 5, lettere a) e b).».
Conseguentemente,
al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni» con le seguenti: «nei limiti di 11.500 milioni»;
all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
1.88
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».
1.89 (testo 2) (id. 1.136)
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto per start up)
1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di curo per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
1.89
Ritirato
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni odi prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
1.90
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Ai fini del calcolo della media di cui al comma 4, non rilevano i mesi, relativi all'anno 2019, in cui l'attività è rimasta chiusa al seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:
- lavori di ristrutturazione edilizia;
- maternità;
- assistenza del coniuge, di un familiare o di un affine entro il secondo grado a causa di malattia o disabilità.
4-ter. Il soggetto interessato allega all'istanza di domanda la documentazione comprovante il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 4-ter.».
Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di curo, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di curo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».
1.91
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato di cui al comma precedente, si computano anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.343,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 193,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
1.92
Fenu, Dell'Olio, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Turco, Ricciardi, Di Piazza, Campagna
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ai fini della determinazione del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma 4, riferiti all'anno 2020, non si considerano gli importi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzati nel 2019 e fatturati nel 2020. Il calcolo di tali importi deve essere certificato da un revisore legale dei conti».
1.93
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche con partita IVA ai fini del calcolo del fatturato sono inclusi anche i ricavi defiscalizzati».
1.94
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ai soggetti che nel corso del 2019 hanno avuto interruzione documentabile dell'attività, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 di cui al primo periodo del presente comma si determina soltanto in riferimento ai mesi di operatività. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
1.95
Ritirato
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Il contributo a fondo perduto riconosciuto anche per i soggetti titolari di partita IVA i cui redditi ISEE risultano essere inferiori ad euro 20.000,00».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
1.96
Ritirato
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2019 come segue:
a) ottanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
f) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA».
Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.
1.97
Ritirato
Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;
b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a I milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)« sono sostituite dalle seguenti: »in misura pari alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021 e l'ammontare degli stessi nel periodo corrispondente relativo al medesimo periodo temporale precedente».
1.98
Ritirato
Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;
b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di curo e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)« sono sostituite dalle seguenti: »sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore nell'anno 2020 e strettamente inerenti all'attività d'impresa. Per il 2021 è riconosciuta una quota pari almeno al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 da tutti i soggetti economici che rispettino il requisito d'accesso. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al termine dello stato d'emergenza».
1.99
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 5, le parole: «all'importo ottenuto applicando una percentuale», e le parole da: «come segue» a: «10 milioni di euro» sono abrogate.
1.100
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» con le seguenti: «applicando una percentuale al doppio della differenza».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
1.101
Ritirato
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» con le seguenti: «applicando una percentuale al doppio della differenza».
1.102
Turco, Croatti, Trentacoste, Fenu, Di Piazza, Ricciardi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «a) sessanta per cento» fino a: «10 milioni di euro» con le seguenti: «a) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.»;
b) dopo il comma 6, inserire il seguente:
«Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nei confronti degli operatori economici che pur avendo attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, non hanno conseguito ricavi nel corso del medesimo anno d'imposta.»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».
1.103
Ritirato
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi»;
2) alla lettera b), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «cento»;
3) alla lettera c), sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «ottanta».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
1.104
Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cento»;
2) alla lettera b), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «cento».
1.105
Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cento».
1.106
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato e trasformato nell'odg n. 336
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:
«a-bis) centoventi per cento per i soggetti esercenti l'attività delle guide alpine con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;»;
b) al comma 6, dopo le parole: «diverse dalle persone fisiche» aggiungere, infine, le seguenti: «e duemila euro per le persone fisiche che esercitano l'attività delle guide alpine».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.
1.107
Croatti, Castaldi, Trentacoste, Ferrara
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».
1.108
Ritirato
Sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 o che, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di competenza, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano, per l'anno 2019, i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA o i mesi decorrenti dall'effettivo inizio dell'attività.».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
1.109
Ritirato e trasformato nell'odg n. 115
Al comma 5, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA» ed aggiunta la seguente lettera:
«f) la misura del contributo a fondo perduto è calcolata in euro 1.000,00 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000,00 annue che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1º gennaio 2019. Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1º gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore».
1.110 (testo 2)
Dell'Olio, Castaldi, Girotto, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio, Fenu, Fede, Ferrara
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "dal 1º gennaio 2019," inserire le seguenti: "nonché a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019";
b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, così come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività.";
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
1.110
Dell'Olio, Castaldi, Girotto, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dal 1º gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1º gennaio 2019 e il 22 marzo 2021»;
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
1.111
Garruti, Trentacoste, Dell'Olio
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che nell'anno 2019 hanno sospeso l'attività per la ristrutturazione, documentalmente provata, degli immobili ove svolgono la medesima, ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, non si computano i mesi di sospensione dell'attività.»;
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».
1.112
Vaccaro, Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, Ferrara, De Lucia, Puglia, Vanin, Donno, Ricciardi, Presutto
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistiche, le percentuali di cui al primo periodo, lettere da a) a e), sono aumentate di un ulteriore 30 per cento.»;
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».
1.113
Ritirato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che non abbiano già beneficiato di altri contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e che nell'anno 2019 abbiano effettuato interventi di ristrutturazione sui relativi locali, il contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali di cui al comma 5 alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019, esclusi i mesi di chiusura dovuti ai predetti interventi di ristrutturazione, e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «446 milioni».
1.114
Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il contributo a fondo perduto spetta altresì ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA in data anteriore al 1º gennaio 2019 e che, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta nello svolgimento dell'attività ordinaria nel corso dell'anno 2019, ovvero per adempimenti preliminari allo svolgimento dell'attività, documentati o documentabili, non possono dichiarare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari a quella di cui al comma 4. In tal caso, in deroga al comma 5, il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori alla soglia di cui al comma 3, ed è commisurato ai costi fissi, documentatio documentabili, sostenuti dai soggetti titolari di partita IVA nel corso dell'anno 2020».
1.115
Grassi, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Calandrini
Approvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».
1.116
Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, De Lucia
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto per il 2021, è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra 1º aprile e il 31 dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.»;
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
1.117
Ritirato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro e le imprese che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, si determina una quota di contributo comunque spettante ai soggetti richiedenti per il ristoro dei costi fissi di funzionamento nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019 nei limiti delle perdite economiche esposte nel Bilancio di esercizio 2020».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
1.118
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per le imprese del settore HO.RE.CA., la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la misura del contributo di cui al comma 5 è incrementata di ulteriori 15 punti percentuali».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
1.119
Ritirato
Il comma 6 è abrogato.
1.120
Ritirato
Al comma 6 dopo la parola: «centocinquantamila» aggiungere le seguenti: «per unità produttiva».
1.121
Turco, Trentacoste, Fenu, Di Piazza, Ricciardi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire le parole: «per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche», con le seguenti: «per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a quattromila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».
1.122
Ritirato
Al comma 6 sostituire la parola: «mille» con la seguente: «millecinquecento» e la parola: «duemila» con la seguente: «tremila».
Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.
1.123
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;
b) al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «450 milioni».
1.124
Croatti, Girotto, Pavanelli, Trentacoste
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;
b) al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».
1.125
Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Ricciardi, Presutto
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;
b) al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».
1.126
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 curo per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;
b) al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.127
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato e trasformato nell'odg n. 316
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;
b) al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.128
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;
b) al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.129
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;
b) al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.130
Ritirato e trasformato nell'odg n. 81
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.131
Ritirato
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le sole imprese del settore turistico-recettivo l'importo dei contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a trecento mila euro».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
1.132
Ritirato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».
1.133
Ritirato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».
1.134
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.
6-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 6-bis è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5, se tale differenza risulta positiva.
6-quater. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i soggetti interessati presentano, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
6-quinquies. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-quater, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto;
6-sexsies. Il contributo di cui al comma 6-quinquies è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1.135
Ritirato e trasformato nell'odg n. 171
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Per i soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, che sono rimasti esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da quelli di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'ammontare del contributo a fondo perduto, spettante alle condizioni di cui al presente articolo, è determinato raddoppiando le percentuali previste dal comma 5».
Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:
«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
1.136 (testo 3) [id. a 1.89 (t2), 1.138 (t2)]
Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio, Fenu, Fede, Ferrara
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto per start up)
1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di curo per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
1.136 (testo 2)
Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio, Fenu, Fede, Ferrara
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "dal 1º gennaio 2019," inserire le seguenti: "nonché a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019";
b) dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.";
c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni.».
1.136
Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1º gennaio 2019 e il 31 marzo 2020»;
b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni.».
1.137
Pesco, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, De Lucia, Ferrara
Ritirato
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta con una maggiorazione del 20 per cento dell'importo, da utilizzare:
a) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) in compensazione al pagamento di fatture elettroniche, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'emittente fattura e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni del credito in compensazione fatture elettroniche.».
1.138 (testo 2) (id. 1.136)
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto per start up)
1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di curo per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
1.138
Ritirato
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. Con riferimento alle imprese del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, il contributo di cui al presente articolo è concesso anche tenendo conto delle evidenze contabili, ovvero fatturazioni o contratti registrati per investimenti in acquisizione di aziende o beni strumentali specifici effettuati tra gennaio 2019 e febbraio 2021, nonché tenendo conto del criterio della liquidazione IVA.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità del contributo erogato ai sensi del comma 7-bis».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
1.139
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 306
Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid-19'' commisurato ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7.
9-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi, per la quota rimesta effettivamente a carico del datore di lavoro; i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e i lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura fiscalmente deducibile.
9-quater. Il contributo di cui al comma 9-bis spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1º gennaio 2019.
9-quinquies. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 9-bis, in soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies, valutati in 2.000 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 160 del 2019».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.
1.140
Emanuele Pellegrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Rufa
Ritirato
Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
«9-bis. Il contributo a fondo perduto nell'importo massimo di duemila euro è riconosciuto anche alle Associazioni sportive dilettantistiche non in possesso di partita IVA. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 del presente articolo.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 236 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
1.141
Ritirato
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
1.142
Ritirato
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
1.143
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
1.144
Ritirato
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º maggio 2019, è, altresì, riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
1.145
Ritirato
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''di sei anni'' sono sostituite con le seguenti: ''di quindici anni''».
1.146
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Sostituire il comma 10, con il seguente:
«10. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2017 n. 127 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 3-bis sono abrogate le seguenti disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1103, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178: ''Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.'';
2) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:
''3-quater. Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, si considerano assolte, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al successivo comma 3-quinquies, a scelta del contribuente:
a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed eventuali successive modifiche o integrazioni;
b) attraverso la mera annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi della modalità di cui alla lettera a).
3-quinquies. Ferma restando la disciplina dell'inversione contabile ai fini dell'individuazione del debitore d'imposta di cui all'articolo 17 commi 5 e 6, nonché dell'articolo 74, commi 7, e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le fatture relative alle operazioni di cui alle norme suddette vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello split payment, secondo le modalità e decorrenza da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in grado di garantire, anche per il cessionario o committente, l'inserimento nei registri Iva ai fini delle semplificazioni di cui all'articolo 4.
3-sexies. Il cessionario o committente residente o stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in inversione contabile di cui all'articolo 46 e 47 del decreto legislativo 331/93 e articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed 8 eventuali successive modifiche o integrazioni sono individuate le modalità tecniche. In tal caso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-bis non è obbligatoria. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi delle modalità individuate dal suddetto provvedimento dell'Agenzia delle entrate, fermo restando l'onere della comunicazione di cui al citato comma 3-bis in caso contrario.
3-septies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-bis affinché per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-bis oppure 3-sexies per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo''».
1.147
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato e trasformato nell'odg n. 299
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-sexies del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
1.148
Briziarelli, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, sopprimere il primo periodo;
b) al comma 12, sostituire le parole da: «utilizzo delle risorse rivenienti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro», con le seguenti: «270 milioni di euro».
1.149
Ritirato
Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «Sono-abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «270 milioni».
1.150
Ritirato
Al comma 11, sopprimere il periodo: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.151
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 11 sopprimere le seguenti parole: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
1.152
Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 11, dopo le parole: «dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.», è aggiunto il seguente periodo: «All'art. 59, il dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
''3-bis. Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017''».
1.153
Pavanelli, Mirabelli, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».
1.154 (testo 2) (id. a 1.160)
Mirabelli, Pavanelli, Grimani, Collina
Approvato
Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;''».
1.154
Mirabelli, Pavanelli, Grimani, Collina
Ritirato
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.155
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Lucidi
Ritirato
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.156 (testo 3) (id. a 1.160)
Modena, Ferro, Damiani, Saccone
Approvato
Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;''».
1.156 (testo 2)
Modena, Ferro, Damiani, Saccone
Ritirato
Al comma 11 dell'articolo 1, aggiungere infine il seguente periodo:
"Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1,2 e 2 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 299."
1.156
Modena, Ferro, Damiani, Saccone
Ritirato
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.157
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi
Ritirato
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.158
Ritirato
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.159 (testo 2) (id. a 1.160)
Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Approvato
Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;''».
1.159
Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi, Drago
Respinto
Al comma 11, il periodo che va dalle parole: «All'articolo 59, comma 1, lettera a)» alle parole: «con popolazione superiore a diecimila abitanti» è soppresso.
1.160 [id. a 1.154 (t2), 1.156 (t3), 1.159 (t2), 1.162 (t2)]
Briziarelli, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Lucidi
Approvato
Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;''».
1.161
Ritirato
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «con popolazione superiore a diecimila abitanti», con le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti, con esclusione dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
1.162 (testo 2) (id. a 1.160)
Pavanelli, Mirabelli, Castaldi, Trentacoste
Approvato
Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;''».
1.162
Pavanelli, Mirabelli, Castaldi, Trentacoste
Ritirato
Al comma 11, sostituire le parole: «diecimila abitanti» con le seguenti: «duemilacinquecento abitanti».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «548 milioni».
1.163
Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali
Improponibile
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 , al comma 3-septies, primo periodo le parole: ''le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque per tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019 ove le stesse spese siano assicurate da leggi regionali''».
1.164
Ritirato e trasformato nell'odg n. 172
Al comma 12, le parole: «11.150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12.900 milioni», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, quanto a 1.750 milioni di euro, da destinarsi esclusivamente a favore dei soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
1.165 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del ''Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche'', istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».
1.165
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, inserire il seguente:
''4-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020 spetta fino a130 aprile 2021 alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e agli organismi sportivi riconosciuti dal Coni e ad ogni soggetto gestore di impianti sportivi, palestre e piscine in relazione al canone di locazione, di affitto ramo azienda, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo''».
Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con il seguente: «200 milioni» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1.166 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Approvato
All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei centri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
c) L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
1.166
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. le misure agevolative di cui al comma 13 lettere b) e d), nonché dell'articolo 182 del decreto-legge 34 del 2020 si applicano anche alle imprese di bus turistici».
Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».
1.167
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:
''7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446''».
1.168 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
1.168
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Ritirato
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
«17-bis. Al fine di ristorare le imprese dei settori alberghiero e termale dei gravissimi danni economici sofferti a causa della pandemia, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed allo scopo di agevolarne la ripartenza, ai settori indicati non si applicano i limiti di spesa stabiliti dai commi 3 e 6 del presente articolo.
17-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
1.169
Bottici, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Lupo
Ritirato
Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:
«17-bis. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».
1.170
Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:
«17-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''35 per cento''.
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».
1.171
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti commi:
«17-bis. Agli operatori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dei contagi da COVID-19 è riconosciuto, fino a un massimo del 90 per cento della spesa sostenuta e rendicontata per l'anno 2020, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dagli operatori che, anche sulla base di uno specifico provvedimento regionale, hanno sospeso le attività.
17-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le filiere aventi diritto e disciplinate le modalità di accesso al contributo».
1.172
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
«17-bis. Nell'elenco dei Codici ''Ateco 2007'', dopo la voce ''47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici'' è aggiunta la seguente: ''47.99.3 Commercio al dettaglio di prodotti vari, fuori dai mercati quali fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati'', e dopo la voce ''56.10.42 Ristorazione ambulante'' è aggiunta la seguente: ''56.10.43 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti in fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati''».
1.173 (testo 2) [id. 4.6 (t2), 4.29 (t2), 4.46 (t2), 4.54 (t2), 4.0.46 (t2), 5.19 (t2), 5.0.50 (t2), 6.0.13 (t2)]
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri, Calandrini
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
1.173
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602 e seguenti modificazioni, si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014».
1.174
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«17-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: ''balneari'' è aggiunta la frase: ''e i parchi divertimento''».
1.175 (già 25.0.1)
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: ''articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 24, 25, 28, 120 e 177'';
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) articolo 1, commi 576-bis e 577-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;'';
3) alla lettera f), le parole: ''e 2-bis'' sono soppresse;
4) alla lettera g), le parole: ''commi 599 e 602'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 599'';
b) al comma 16 dopo le parole: ''Ministro dell'economia e delle finanze'' sono aggiunte le seguenti: '', sentita la Conferenza Stato«città ed Autonomie locali'';
c) dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma:
''16-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2020, la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere presentata esclusivamente in via telematica dai soggetti che godono dei benefici derivanti dalle disposizioni di esenzione odi riduzione dall'imposta fruiti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successive modifiche. A tale fine, ai modelli di dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è aggiunto un apposito riquadro in cui devono essere indicati: 1) la norma in base alla quale si beneficia dell'esenzione/riduzione dall'IMU; 2) il numero progressivo dell'immobile; 3) se si beneficia dell'esenzione/riduzione solo nel comune o in più comuni; 4) l'ammontare dell'aiuto individuale di cui si beneficia nel comune destinatario della dichiarazione e quello dell'aiuto individuale complessivo, nel caso di benefici ottenuti in più comuni ai fini IMU; 5) se l'ammontare dell'aiuto complessivo fruito dal beneficiario, tenendo conto anche dei benefici ottenuti in più comuni, sia inferiore a 5.000 euro; 6) se ci si è avvalsi della sezione 3.1 ovvero se ricorrono le condizioni per l'applicazione della sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea. Le relative specifiche tecniche sono pubblicate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti in materia di IMU, la decadenza dai benefici fiscali di cui si è goduto. La dichiarazione e-la documentazione devono essere conservate dai soggetti passivi di cui al presente comma e dagli enti impositori per un periodo di dieci anni. La dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, relativa all'anno 2020, deve essere presentata entro il 31 agosto 2021. Per gli aiuti individuali di cui al n. 5) della presente disposizione non trova applicazione l'articolo 10 del regolamento, adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il monitoraggio di tali aiuti è assicurato tramite meccanismi di interoperabilità tra i Comuni a seguito dell'introduzione della dichiarazione telematica.'';
d) il comma 17 è sostituito dal seguente:
''17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato''.».
1.0.1
Ritirato e trasformato nell'odg n. 173
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per il sostegno delle imprese turistiche e degli stabilimenti termali)
5. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2020.
7. Al comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 agosto 2021''.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 279,2 milioni di euro per fanno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270,8 milioni».
1.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)
1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:
a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;
b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;
c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «288 milioni».
1.0.3
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)
1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o lenitale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:
d) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;
e) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;
f) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
1.0.4 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
1.0.4
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)
1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta.
Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:
a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;
b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;
c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
1.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)
1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:
a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;
b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;
c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».
Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «288 milioni».
1.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)
1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:
a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;
b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;
c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».
Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «288 milioni».
1.0.8
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.
3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.
4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.
6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.
7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.
9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
1.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto DL 137/2020 per imprese turistico-ricettive)
1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto.» è inserito il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto di cui al precedente periodo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO 55 anche come attività non prevalente».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «290 milioni di euro».
1.0.10
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli, Pirovano
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico - alberghiero)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».
1.0.11
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».
1.0.12
Calandrini, de Bertoldi, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)
1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
1.0.13
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistiche ricettive)
1. Per i soggetti che esercitano in maniera prevalente un'attività professionale, riferita al codice ATECO 55.20.51, di cui all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e del turismo professionale in appartamento, nel settore delle locazioni brevi, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, complessivamente pari a 50 milioni di euro per il 2021, a valere sul fondo di cui all'articolo 41.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative ai fini del contributo previsto dal presente articolo».
1.0.14
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del trasporto turistico mediante autobus turistici e che abbiano registrato un calo del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 20219 è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del Turismo da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'ottenimento delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».
1.0.15
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-l9, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «300 milioni».
1.0.16
Ritirato e trasformato nell'odg n. 173
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il risarcimento è ammesso nel limite di 10 milioni di curo a impresa.
2. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.
3. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese da gennaio a giugno dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
4. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.
6. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
1.0.17
Bruzzone, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.
3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.
4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.
6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.
7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.
9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
1.0.18
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.
3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.
4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.
6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.
7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.
9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
1.0.19
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:
- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».
Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.
1.0.20
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:
- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».
1.0.21
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:
- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.
1.0.22
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:
a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
c) appartengono allo stesso gruppo.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «288 milioni».
1.0.23
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:
- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 262 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.
1.0.24
Ritirato e trasformato nell'odg n. 101
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:
- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «288 milioni».
1.0.25
Ritirato e trasformato nell'odg n. 224
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:
- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «340 milioni».
1.0.26
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Iva crediti non riscossi)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono eliminate le parole da: ''o per mancato pagamento'' fino a: ''registro delle imprese'';
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di- sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese'';
c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).'';
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
''6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento'';
e) al comma 8, le parole: ''ai commi 2, 3 e 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 2, 3, 4 e 5'';
f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
''11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi''».
1.0.27
Ritirato
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
(Iva crediti non riscossi)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono eliminate le parole da: ''o per mancato pagamento'' fino a: ''registro delle imprese'';
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte da cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese'';
c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).'';
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
''5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.'';
e) al comma 8, le parole: ''ai commi 2, 3 e 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 2, 3, 4 e 5'';
f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
''10-bis. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi''».
1.0.28
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
(Iva crediti non riscossi)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono eliminate le parole da: ''o per mancato pagamento'' fino a: ''registro delle imprese'';
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. 11 credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese'';
c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).'';
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
''6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.''
e) al comma 8, le parole: ''ai commi 2, 3 e 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 2, 3, 4 e 5'';
f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
''11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi''».
1.0.29
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure a sostegno delle piccole attività del commercio e dell'artigianato nei centri storici e città d'arte)
1. È riconosciuto, un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura del 50 per cento degli oneri dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 a carico dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico e delle attività artigianali, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
2. Il contributo spetta a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 a condizione che:
a) il canone di locazione sia di importo non superiore a 30.000 euro su base annua;
b) il soggetto beneficiario non sia una società per azioni.
3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un ammontare non inferiore a 500 euro. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 15.000 euro.».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».
1.0.30
La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.1-bis.
(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)
1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
1.0.31 (testo 2)
Ferrazzi, Mirabelli, Comincini
Ritirato e trasformato nell'odg n. 225
"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))
1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 74, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano, altresì, limitatamente agli anni 2021 e 2022, al legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet''».
1.0.31
Ferrazzi, Mirabelli, Comincini
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))
1. Al comma 7 dell'articolo 74 ''Disposizioni relative a particolari settori'' del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 ''Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto'' dopo le parole: '', di gomma e plastica'' sono aggiunte le seguenti: '', legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet''».
1.0.32
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il sostegno del settore della ristorazione)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione maggiormente colpite dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di curo per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato ed erogato alle medesime condizioni di cui all'articolo 1. Si applica il comma 7 dell'articolo 1».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
1.0.33
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid-19'', è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.34
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid-19'', è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178».
1.0.35
Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 333
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art.1-bis.
(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Al locatore spetta il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 31 Marzo 1998, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il periodo da per il periodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commerciali, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 114 del 98, nella misura pari al 60 per cento.
2. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.
3. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 2, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo di cui al comma 1.
4. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
1.0.36
Santangelo, Pavanelli, Trentacoste, Corbetta, Croatti, Naturale, De Lucia, Ricciardi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 109
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo i, con ricavi o compensi non superiori a i milione di euro, è riconosciuto altresì un credito di imposta per il canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di maggio e giugno 2021 nella misura del 40 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
2. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.37
Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rinnovo credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)
Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 si applica per i canoni dell'anno 2021 sulla base del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
1.0.38
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid-19'', ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse odi affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 50 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
4. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 50 per cento e del 25 per cento.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, e aprile. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il trenta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
7. In caso di locazione, il conduttore puoi cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
1.0.39
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra, Giannuzzi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Ai soggetti già beneficiari delle misure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a aprile 2021.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 488 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «62 milioni».
1.0.40
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Sostegno ai titolari di partita IVA per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale)
1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: ''La garanzia del Fondo è concessa a titolo oneroso a soggetti non appartenenti alle categorie con priorità di cui al periodo precedente. Un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario e assicurativo è istituito per la determinazione del costo della garanzia.''».
1.0.41
Ritirato e trasformato nell'odg n. 82
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Sostegno per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale ai titolari di partita IVA)
1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producano reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: ''Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. Il Gestore in sede di rilascio della garanzia verifica la corretta applicazione dei requisiti di tasso.''».
1.0.42
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Cedolare secca per i canoni di locazione commerciali)
1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione del canone stesso in misura pari al 50 per cento, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata ''COVID-19'' ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali ubicate nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o nei Comuni ove sono ubicati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche in numero superiore a tre volte la popolazione residente, e nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di città metropolitana con numero di presenze turistiche in numero pari o superiore ai residenti, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
2. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 1, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge per l'anno 2021.
3. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma.
4. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato pdf riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge.
5. Entro il 31 luglio 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia - già firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge 431/98 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il 25 ottobre 2016 - e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 e della presente legge, il modello tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19».
Conseguentemente:
a) all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «393,5 milioni»;
b) all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono ridotte di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 114,5 milioni di euro per il 2027».
1.0.43
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)
1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021'';
b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
''In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone''.
5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:
''3-bis. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi''.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «350 milioni».
1.0.44
Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 332
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione vengono sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2021, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.
2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta viene applicato ai locatori nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1.
3. Il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane in capo al locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.
4. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 3, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo della sospensione di cui al comma 1.
5. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
6. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
1.0.45 (testo 2)
Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Mirabelli
Ritirato e trasformato nell'odg n. 226
"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.
2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: '', nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche,'' sono soppresse».
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
1.0.45
Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.
2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: '', nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche,'' sono soppresse».
1.0.46
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.
2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: '', nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche,'' sono soppresse».
1.0.47
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.
2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: '', nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 'COVID-19', e successive modifiche,'' sono soppresse».
1.0.48 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]
Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.
1.0.48
Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche articolo 6-bis decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: ''Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio-precedente''».
1.0.49
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente''».
1.0.50 (testo 2) [id. a 1.0.48 (t2), 5.68 (t2), 5.0.13 (t2), 6.0.204 (t2)]
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.
1.0.50
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: ''Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente''».
1.0.51
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: ''36 mesi'' con le seguenti: ''48 mesi''.
2. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: ''è sospeso sino al 30 giugno 2021'' con le seguenti: ''è sospeso sino al 31 dicembre 2021''».
1.0.52
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: ''36 mesi'' con le seguenti: ''48 mesi''».
1.0.53
Ritirato e trasformato nell'odg n. 174
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: ''36 mesi'' sono sostituite delle seguenti: ''48 mesi''».
1.0.54
Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)
Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: ''ed entro la data del 30 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''ed entro la data del 31 maggio 2022''».
1.0.55
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)
1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: ''ed entro la data del 30 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''ed entro la data del 31 maggio 2022''».
1.0.56 (testo 2) (id. a 01.1)
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Approvato
Premettere il seguente:
«Art. 01.
(Proroga del versamento IRAP)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''».
1.0.56
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(IRAP - Proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».
1.0.57
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(IRAP - proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».
1.0.58
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».
1.0.59
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Iva crediti non riscossi)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono eliminate le parole da: ''o per mancato pagamento'' fino a: ''registro delle imprese'';
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese'';
c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).'';
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
''6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento'';
e) al comma 8, le parole: ''ai commi 2, 3 e 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 2, 3, 4 e 5'';
f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
''11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi''».
1.0.60 (testo 2) [id. a 5.114 (testo 2), 5.115 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Cessione del credito)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1059, primo periodo, la parola: ''esclusivamente'' è soppressa;
b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:
''1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica''».
1.0.60
Turco, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Fenu, Di Piazza, Ricciardi, Naturale
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Cessione del credito)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1051 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».
1.0.61 (testo 2) [id. a 5.18 (testo 2), 5.107 (testo 2), 5.0.97 (testo 2)]
Approvato
Art.1-quater
(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b), d) ed e)"».
1.0.61
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: ''lettere a) e b)'' con le seguenti: ''lettere a), b) e d)''».
1.0.62
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa considerato che la finalità del medesimo è di natura esclusivamente assistenziale».
1.0.63
Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. I previsti ristori per le partite Iva, attività commerciali e tutti gli operatori economici sono incrementati di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento in più del contributo a fondo perduto già previsto dal decreto qualora l'azienda fosse in regola con le assunzioni previste dalla 68/99 oppure, qualora non fosse tenuta, abbia comunque assunto una persona con la legge 68/99 cioè per i diversamente abili negli ultimi due anni».
1.0.64
Ritirato e trasformato nell'odg n. 175
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Restituzione del contributo)
1. All'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: ''irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.'' sono abrogate.
2. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In alternativa, il contribuente può chiedere di rateizzare le somme, senza l'applicazione di interessi, con le seguenti modalità:
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo».
1.0.65
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 31/12/2020, possono, anche in deroga agli articoli 2423 ss. del Codice civile, iscrivere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 9 a 10, nel medesimo esercizio laddove l'istanza tempestivamente presentata all'Agenzia delle Entrate non risulti scartata o sospesa alla data di approvazione del bilancio, né sia oggetto di successiva rinuncia».
1.0.66
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)
1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24.10.2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 100 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021.
2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, sono stabilite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.
4. Il contributo previsto al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui al comma precedente che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».
1.0.67
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rifinanziamento contributo a fondo perduto territori montani)
1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-sexies del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
1.0.68
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, il Fondo di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.69
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti di sostegno per l'interruzione del transito al traffico marittimo attraverso il Canale di Suez)
1. Al fine di compensare l'impatto economico negativo patito in ragione dell'interruzione del transito marittimo attraverso il Canale di Suez del 23 marzo 2021 e scongiurare il conseguente aumento dei prezzi finali dei beni interessati, in favore delle imprese coinvolte dalla predetta interruzione è riconosciuta, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e alle condizioni di cui al comma 2, un'indennità pari al settanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti per le operazioni di importazione e l'ammontare dei costi e oneri inizialmente pattuiti per le medesime operazioni.
2. L'indennità di cui al precedente comma è riconosciuta:
a) alle imprese le cui linee di approvvigionamento sono state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1;
b) per un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro per impresa, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
c) a condizione che l'impresa si impegni a fissare, per le merci interessate, prezzi analoghi a quelli fissati in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, pena la restituzione dell'indennità percepita maggiorata del 100 per cento e degli interessi.
3. L'indennità è riconosciuta, altresì, in favore delle imprese le cui operazioni di esportazione di merce siano state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1, per un importo pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti e l'ammontare dei costi e oneri sostenuti per operazioni analoghe in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, nel limite massimo per impresa di 1 milione di euro.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti, le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
1.0.70 (testo 2)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)
1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica ''COVID-19'', sono nominati cinque nuovi componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2019 n. 135, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità, I cinque nuovi componenti sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è altresì determinato il loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, dove nel settimo periodo la parola: ''nove'' è sostituita dalla seguente: ''quattordici'', Ai relativi oneri si provvede con la dotazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 501, della stessa della predetta legge n. 145 del 2018».
1.0.70
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)
1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid 19'' anche attraverso l'accelerazione delle attività di erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2019 n. 135, istituisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022, almeno ulteriori 5 sottocommissioni interne ai sensi del comma 1 lettera i) del citato articolo 7 del medesimo decreto. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 493 della predetta legge n. 145 del 2018.
2. Nell'ambito delle procedure per il funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1, al fine di velocizzare le attività preordinate all'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, possono essere introdotte modalità semplificate per lo svolgimento dei lavori anche mediante il ricorso alle videoconferenze, utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano la partecipazione a distanza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle riunioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2019, n. 135».
1.0.71
Ritirato
Nell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, le parole: ''nell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2021'';
b) nel comma 2, le parole: ''nell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2021''».
1.0.72
Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, L'Abbate, Turco, Ricciardi, Di Piazza
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga della validità del preammortamento e sospensione mutui e leasing)
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: ''36 mesi'' con le seguenti: ''48 mesi''.
2. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: ''è sospeso sino al 30 giugno 2021'' con le seguenti: ''è sospeso sino al 31 dicembre 2021''».
1.0.73
Ritirato e trasformato nell'odg n. 96
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «498 milioni».
1.0.74
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)
1. All'articolo 81, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021'', le parole: ''a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021'';
b) al comma 4, le parole: ''periodo d'imposta 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''periodo d'imposta 2020''.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021 che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto''».
1.0.75
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - differimento del termine di compensazione)
1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: ''ed entro la data del 30 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''ed entro la data del 31 maggio 2022''».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
1.0.76
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Estensione del controllo concomitante della Corte dei conti e potenziamento dei relativi uffici)
1. Le misure di sostegno di cui all'articolo 1 sono oggetto del controllo concomitante della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in special modo a tutela della corretta e tempestiva erogazione.
2. I magistrati di cui all'articolo 7, comma 8-bis, della legge n. 131 del 2003, nonché i trentacinque magistrati nominati direttamente su designazione del Governo, all'atto del giuramento sono inquadrati nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti con la qualifica di referendario. Per tutte le nomine di cui al- precedente periodo è necessario il previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che determina i requisiti e ne verifica il possesso. Possono essere nominati soltanto coloro che abbiano compiuto almeno quarantacinque anni di età e non abbiano superato i sessanta all'atto della designazione, in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche o economiche conseguita con un punteggio di almeno 110/110».
2.1-ter (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.1
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica''. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.
2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;
b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere a) e c), secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;
c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.
5. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del 2015.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
2.1-bis
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici.
2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
a) una quota non inferiore al 70 per cento ai comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;
b) una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;
c) una quota pari a 8 milioni di curo, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera c), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
2.1-ter
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, (di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome.
2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria in funzione della media dei migliori due esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;
b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
2.2-bis (testo 2) [id. a 2.1-ter (t2), 2.3 (t2), 2.4 (t2), 2.8 (t2), 2.11 (t2), 2.13 (t2), 2.14 (t3), 2.15 (t2), 2.18 (t2), 2.19 (t2), 2.20 (t2), 2.21 (t2), 2.26 (t2), 2.29 (t2), 2.30 (t2),2.31 (t2), 2.32 (t2), 2.34 (t2)]
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.2
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2 - (Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di curo per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici (Nota bene: tenere conto dei comuni non E o H, che hanno al proprio interno impianti sciistici o che sono siti in prossimità degli stessi). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.
b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
2.2-bis
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.
b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla inedia dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno-degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017/2019.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
2.3 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.3
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche»;
b) il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica''. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.»;
c) il comma 2, è sostituito con il seguente:
«2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
d) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;
e) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere a) e c), secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;
f) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
g) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
''3-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.
3-ter. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del2015''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
2.4 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.4
La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e-una pista da sci. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome in base al seguente parametro:
a) numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.
1-bis. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale».
Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente»;
alla lettera b) inserire dopo: «esercenti attività di impresa di beni o servizi al pubblico» le parole: «Sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico.»;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari».
2.5
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica''. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2.6
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» con le seguenti: «dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi, per un ammontare pari a 800 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, e per un ammontare di 200 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana.».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
2.7
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «1000 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro», con le seguenti: «250 milioni di euro».
2.8 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Taverna, Castaldi, Pavanelli, Croatti
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.8
Taverna, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
- quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
- quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «450 milioni».
2.9
Ritirato
Al comma 1, le parole: «700 milioni» con le seguenti: «800 milioni».
Conseguentemente il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 41».
Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».
2.10
Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Corti
Ritirato e trasformato nell'odg n. 251
Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 4, del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto ad ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
2.11 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.11
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro», con le seguenti: «800 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro», con le seguenti: «450 milioni di euro».
2.12
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» con le seguenti: «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci.» e sostituire le parole da: «sulla base delle presenze» fino a: «comprensori sciistici.» con le seguenti: «in base al seguente parametro:
- numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale»;
c) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome utilizzando i seguenti parametri in percentuali da suddividere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia:
- costo della produzione più oneri finanziari su una media di almeno tre bilanci;
- numero degli impianti;
- numero degli impianti non collegati a piste da sci ma in servizio pubblico con un valore del 50 per cento rispetto agli altri;
- fondi da utilizzare per interventi di ammodernamento degli impianti.
2.13 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.13
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «montana» aggiungere la seguente: «, anche» e al secondo periodo, dopo la parola: «paesaggistica» aggiungere la seguente: «, anche».
2.14 (testo 3) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.14 (testo 2)
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1 dopo le parole: "Comuni a vocazione montana" aggiungere le seguenti: "classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana "ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica "appartenenti a comprensori sciistici";
- al comma 1 sopprimere le parole da: "sulla base delle presenze turistiche" sino a fine comma;
- al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente "a) 430 Milioni di euro agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati";
- al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: "230 Milioni di euro tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019;
- al comma 2 dopo la lettera b ) aggiungere la seguente : "b-bis) una quota pari a 40 Milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge o che abbiano cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017- 2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali";
- dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera c) in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 100".
2.14
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici», inserire le seguenti: «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici.»;
b) al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici.»;
c) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti, degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;»;
d) al comma 2, sostituire la lettera b) con il seguente:
«b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».
2.15 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.15
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana di cui sono presenti impianti sciistici,» inserire le seguenti: «(di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici)».
Conseguentemente sono soppresse le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici.».
2.16
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «Comuni a vocazione montana» aggiungere le seguenti: «classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici.»;
b) al comma 1 sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» sino a fine comma;
c) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati;»;
d) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) la restante del Fondo, decurtato di quanto previsto dalla lettera c) è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019;
e) al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) una quota pari a 45 milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che abbiano cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali»;
f) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera c) in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 100.»;
g) sostituire il comma 4 col seguente:
«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»;
h) sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020-2021».
2.17
Ritirato
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «comprensori sciistici,», inserire le seguenti: «di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici.»;
2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» fino alla fine del periodo;
b) al comma 2:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;
2) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020- 2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».
2.18 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.18
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, sopprimere le parole: «appartenenti a comprensori sciistici»;
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» con le seguenti: «sulla base di un criterio di assegnazione che assegni un peso del 50 per cento al computo delle presenze turistiche annuali medie registrate nel triennio 2017-2019 e del 50 per cento ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune calcolati in rapporto al triennio 2017-2019»;
c) al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «appartenenti a comprensori sciistici»;
d) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualunque titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci con sede locale o principale nei Comuni di cui al comma 1, in ragione dei titoli di accesso agli impianti annuali medi calcolati in rapporto al triennio 2017-2019.»;
e) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «i Comuni di cui alla lettera a)» con le seguenti: «i Comuni in cui hanno sede le società di cui alla lettera a)»;
f) al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine: «Sono escluse le imprese industriali e le attività non riconducibili alla specificità turistica dei comuni montani».
2.19 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del-Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.19
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «appartenenti a comprensori» aggiungere le seguenti: «e bacini».
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «appartenenti a comprensori» aggiungere le seguenti: «e bacini»;
- al comma 2, lettera b), dopo le parole: «i comuni del medesimo comprensorio» aggiungere le seguenti: «o bacino»;
- alla Rubrica, dopo le parole:«appartenenti a comprensori» aggiungere le seguenti: «e bacini».
2.20 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.20
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «a comprensori sciistici» aggiungere le seguenti: «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici.»;
2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» sino alla fine del periodo;
b) al comma 2, lettera a):
1) sostituire le parole: «al 70 per cento ai Comuni» con le seguenti: «al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni»;
2) dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;
3) sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019»;
c) al comma 2, lettera b):
1) dopo le parole: «la restante quota» aggiungere le seguenti: «del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1»;
2) sopprimere le parole: «a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione»;
3) sostituire le parole: «al fatturato dei» con le seguenti: «al fatturato ai»;
4) sostituire le parole: «relativo al triennio 2017-2019» con le seguenti: «relativo all'anno 2019».
2.21 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.21
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» con le seguenti: «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci e/o una pista di fondo.» e sostituire la parole da: «sulla base delle presenze» fino a « comprensori sciistici.» con le seguenti: «in base ai seguenti parametri:
1) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale delle presenze turistiche registrate, nell'anno 2019 nei comuni sopra elencati;
2) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale del fatturato complessivo aziendale che gestiscono almeno un impianto di risalita nei comuni sopraindicati;
3) 80 per cento del fondo a disposizione tra le regioni a statuto ordinario con il criterio degli impianti esistenti al 31 marzo 2021;
b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci e/o una pista da sci di fondo con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome seguendo i seguenti parametri:
1) massimo 30 per cento in base alle differenze di fatturato tra le stagioni 2020/2021 e la media del fatturato di tre anni precedenti tra gli ultimi cinque a partire dal 2020;
2) massimo 30 per cento utilizzando il numero degli impianti gestiti a qualsiasi titolo (proprietà, cessione, affitto o altro) delle singole società associazioni o consorzi;
3) il restante 40 per cento è ripartito con criteri determinati dalla regione o provincia autonoma a statuto autonomo che possono tenere conto dei criteri sopra indicati e utilizzare anche ulteriori parametri per regolamentare singoli specifici casi. Nella percentuale di cui al precedente periodo deve essere considerato l'importo minimo di 10000 euro. Per ogni pista da fondo Euro 5000 per piste da sci da discesa gestita a qualsiasi titolo dalle aziende con le caratteristiche sopra definite a condizione che le stesse non rientrino nelle categorie dei gestori precedentemente indentificati.»;
c) alla lettera b) «sostituire le parole da: ''la restante quota'' fino a ''triennio 2017-2019'' con le seguenti: ''una quota non inferiore al 20 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendite di beni e servizi o al pubblico, con sede nei comuni sopra identificati utilizzando come criterio percentuale la differenza di incasso tra il 1º dicembre 2020 e il 31 marzo 2021 con la media dello stesso periodo nelle stagioni 2015/16, 2016/17, e 2017/18. Per le aziende con sede locale o con sede secondaria poste al di sopra dei 1000 m s.l.m. di quota la differenza di incasso sopra determinata e utilizzata per la ripartizione dei fondi è raddoppiata'' e dopo le parole: ''nonchè'' aggiungere le seguenti: ''una quota non superiore al 10 per cento''»;
d) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le assegnazioni dei fondi di cui al comma 2, sono effettuate tenendo conto dell'articolo 28 del presente decreto e delle eventuali successive modifiche. In caso di mancata assegnazione dei fondi all'interno delle singole regioni o province autonome le risorse sono destinate per il 70 per cento ad un fondo da utilizzarsi per l'innovazione, l'ammodernamento e per l'ampiamento degli impianti, macchine e macchinari, attrezzature poste all'interno delle aree sciabili e per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle piste da sci. Per il restante 30 per cento le risorse sono destinate ad incrementare in maniera percentuale i contributi erogati a soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi di cui alla lettera b) del comma 2».
2.22
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici» è aggiunto il seguente periodo: «e aree sciistiche».
2.23
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 9 sopprimere le parole da: «sulla base» sino alla fine del comma;
- al comma 2, lettera a sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019».
2.24
Ritirato e trasformato nell'odg n. 297
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici», con le seguenti: «secondo il seguente criterio: numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale.»;
c) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente;»;
d) alla lettera b) dopo le parole: «servizi al pubblico», inserire le seguenti: «, sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico,»;
e) dopo la lettera b) inserire la seguente:
«c) l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari.»;
f) dopo il comma 4 inserire il seguente:
«5. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogati automaticamente di un anno. L'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello stato.».
2.25
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» con le seguenti: «sulla base dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019».
2.26 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.26
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il criterio delle presenze turistiche di cui al comma 1 si intende quale criterio misto tra presenze in alberghi, biglietti impianti sciistici, posti nei ristoranti, secondo i dati degli Enti pubblici di promozione turistica.».
2.27
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni è esclusa dal criterio di riparto di cui ai commi 1 e 2 ed destinata in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 del 14 febbraio 2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il contributo di cui al comma 2-bis, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.».
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «triennio 2017-2019» sopprimere il restante periodo.
2.28
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Il comma 2, è sostituito con il seguente:
«2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;
b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere a) e c), secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;
c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2.29 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.29
Ritirato
Apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: «Le regioni e le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalità di sostegno previste dal presente articolo, le Regioni e le Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza Locale ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all'utilizzo delle risorse ad esse spettanti in base al decreto di cui al comma 1. Ai fini dell'attuazione di questo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».
2.30 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.30
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «Le regioni e le province autonome,» con le seguenti: «Le regioni»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le regioni e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, all'utilizzo delle risorse alle stesse spettanti in base al decreto di riparto tra le regioni e le province autonome per le finalità di sostegno previste dal presente articolo. Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».
2.31 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.31
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
- La lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019»;
- Dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis. Una quota pari a 50 milioni di curo, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi-Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
b) al comma 3, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b-bis)».
2.32 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.32
Ritirato
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sopprimere le parole: «la restante» e le parole da: «nonché in favore dei maestri di sci», fino al punto;
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) una quota pari a 60 milioni di euro, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui alla presente lettera risultano operanti, in ragione della media dei compensi o dei ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.».
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera b)», con le seguenti: «lettera b-bis)».
2.33
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi
Ritirato
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare, è riconosciuto ai maestri iscritti al collegio nazionale un sostegno pari ad almeno 500 euro e pari ad almeno 1000 curo per i maestri iscritti al collegio per la prima volta nel 2019.».
2.34 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Approvato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
2.34
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di dicembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 59 del decreto legge n. 104 del 2020 medesimo.».
Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».
2.35
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.
3-ter. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».
2.36
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Improponibile
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.».
2.37
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato e trasformato nell'odg n. 337
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».
2.38
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
La rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche».
2.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali «ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
2.0.2
Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di curo per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.3
Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: fino al ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «516 milioni».
2.0.5 (testo 2)
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Al fine di sostenere gli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso l'accelerazione dell'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, ai fini dell'accesso alla stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in sede di presentazione da parte degli enti attuatori di interventi relativi a beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi, ratificati dall'organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accertata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la disponibilità dei beni può altresì essere rilevata dai diritti di godimento in favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al fine di adeguarlo al comma 1.».
2.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Accelerazione delle procedure di avvio degli interventi finanziati nell'ambito del «Progetto Bellezza Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)
1. Ai fini dell'accesso alla stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in sede di presentazione, da parte degli enti attuatori degli interventi, della dichiarazione necessaria per l'accesso al finanziamento, di cui all'articolo 2 del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, relativamente ai beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi, ratificati dall'organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accertata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la disponibilità dei beni può altresì essere rilevata dai diritti di godimento in favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al fine di adeguarlo al comma 1.».
2.0.6
Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, qualora ne facciano espressa richiesta e comprovino lo stato di necessità legato all'evento sismico del 26 dicembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2022, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'articolo 1, comma 1142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1085 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: ''1080 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''».
2.0.7
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)
All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: ''31 dicembre 2020'' con le seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».
2.0.8 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Approvato
All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei centri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
c) L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
2.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)
1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: ''con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021'';
b) alla lettera a), dopo le parole: ''20 milioni di euro per l'anno 2020'' sono aggiunte le seguenti: ''e 100 milioni di curo per l'anno 2021'' e le parole: ''al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio'' sono sostituite con le seguenti: ''al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo nel biennio 2018-2019''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ulteriori misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)
1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rifinanziato per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono destinate a compensare i danni subiti dalle imprese di cui al precedente periodo.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.10
Airola, Pavanelli, Trentacoste
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in favore degli impianti sportivi)
1. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da ottobre 2020 ad agosto 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».
2.0.11
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso esclusivamente per gli operatori delle stazione sciistiche fino al 30 aprile 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».
2.0.12
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Rivalutazione dei beni strumentali relativi ai comprensori sciistici)
1. Al fine di sostenere il settore dei comprensori sciistici, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori di trasporto di persone per la pratica dello sci nonché tutte le attività con esso collegate che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41 del presente decreto».
2.0.13
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dai soggetti che esercitano delle attività sportive)
1. Alle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e alle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono riconosciuti sostegni nella misura massima del 60 per cento degli oneri ammissibili, relativamente alle spese sostenute dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per fitti, canoni, riscaldamento, spese fisse di gestione documentate e per spese di esercizio necessarie al mantenimento in stato di efficienza degli stessi, ivi comprese le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie, nonché alle spese per il personale tecnico e amministrativo e le mancate entrate derivanti dalla riduzione di introiti relativi agli abbonamenti mensili. Per la quantificazione delle mancate entrate da abbonamenti mensili si fa riferimento ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Per le finalità del presente comma è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo dotato di 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.
2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo dei sostegni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.
3. I sostegni non spettano ai soggetti di cui al comma 1 la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno al reddito spettanti agli operatori economici di cui al presente articolo ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai ristori di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
2.0.14
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».
Conseguentemente:
a) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» sono soppresse;
b) all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».
2.0.15
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Si applicano, in quanto compatibili, e disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».
Conseguentemente:
a) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;
b) all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
2.0.16
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Settore dei matrimoni e degli eventi privati « Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare-entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».
Conseguentemente:
a) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;
b) all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
2.0.17
Ritirato e trasformato nell'odg n. 311
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con Ama dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.».
Conseguentemente:
a) all'articola 26, comma 1, primo periodo, le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» sono soppresse;
b) all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».
2.0.18
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana per il sostegno all'economia)
1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.'';
b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: ''Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.'';
c) all'articolo 14, al comma 1-bis, dopo le parole: ''dell'insediamento'' sono inserite le seguenti: ''sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale''».
2.0.19
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Servizi dello spettacolo - Fondo da ripartire e classificazione ATECO-delle imprese)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore spettacolo che effettuano investimenti in attrezzature tecniche e tecnologiche soggette ad obsolescenza di mercato a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo pari al 40 per cento, è calcolato sulla media dei volumi d'affari desumibili da dichiarazione IVA degli anni 2018/2019 rispetto all'anno 2020 come segue:
a) trenta per cento per i soggetti con volume d'affari non superiore a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con volume d'affari superiori a due milioni di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
c) dieci per cento per i soggetti con volume d'affari superiore a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dello spettacolo, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con aziende di organizzazione di spettacoli ''service''.».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
3.1
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 20 le parole: ''1.000 milioni di euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2.500 milioni di euro per l'anno 2021'';
b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
''20-bis. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria tra il gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.'';
c) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
''22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.''».
3.2
Romano, Catalfo, Pavanelli, Lomuti, Trentacoste, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Dell'Olio, Ferrara, Campagna
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 20, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: ''In ogni caso, indipendentemente dal suddetto calo di fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo io febbraio 1996, n. 103, che hanno un reddito netto 2020 fino a 20.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2020 e 2021. Eventuali contributi già versati dagli aventi diritto all'esonero costituiscono un credito nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra il 1º gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al secondo periodo.''».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».
3.3
Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Granato, Angrisani, Morra, Abate, La Mura
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
''20-bis. Ferma restando la dotazione del fondo previsto al comma 20, ai soggetti beneficiari che nell'anno 2020 hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 45 per cento e inferiore al 60 per cento rispetto al 2019, è attribuito un esonero contributivo pari al 150 per cento di quello spettante per una riduzione del fatturato non inferiore al 33 per cento e non superiore al 45 per cento. In caso di calo di fatturato almeno pari al 60 per cento l'esonero contributivo è aumentato di un ulteriore 50 per cento''».
3.4
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «22-bis» aggiungere il seguente:
«22-ter. Ai beneficiari delle misure di cui ai commi da 20 a 22 è riconosciuta per il medesimo periodo la contribuzione figurativa».
3.5
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«c) al comma 20 le parole: ''33 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 per cento''».
Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.
3.6
Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a curo 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 1º aprile 2021, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 non sona assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.».
3.7
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il beneficio di cui al precedente comma 1 non costituisce alcuna forma di finanziamento, neanche indiretto, a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».
3.8
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2021, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96».
3.9
Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fino al 31 luglio 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016.».
3.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11».
3.0.2
Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
(Indennità peri lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano avuto sospeso il rapporto di lavoro all'interno dell'arco temporale compreso tra il 1º Settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro».
3.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 307
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini» a lavoratori autonomi e liberi professionisti)
1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.
2. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».
3.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sostegno alla liquidità per l'efficientamento energetico e la mitigazione del rischio sismico degli edifici)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, CONSAP S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2021 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi 2 e 3, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 del citato all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Gli impegni assunti dalla CONSAP S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 2.000 milioni di euro.
2. Possono accedere alla garanzia di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, secondo quanto documentato e attestato dal soggetto erogante a CONSAP S.p.A., a causa di redditi e fatturati pregressi, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, possano accedere, in assenza della garanzia di cui al presente articolo, a finanziamenti solo di importo inferiore rispetto alla somma dei massimali di spesa previsti dal citato articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero essere impiegati sulle unità immobiliari su cui intendono effettuare gli interventi di efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico.
3. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 30 anni;
b) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al valore di mercato, calcolato sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate, degli edifici soggetti agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nel limite del 99 per cento dell'importo stesso;
d) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) 25 punti base durante il primo anno;
2) 50 punti base durante il secondo e terzo anno;
3) 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
4) 125 punti base a decorrere dal settimo anno;
e) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;
g) il contratto di finanziamento prevede la cessione del credito di imposta maturato, alle condizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli interventi di efficientamento energetico e di mitigazione del rischio sismico effettuati, dal beneficiario in favore del soggetto erogante, per l'estinzione o l'abbattimento del finanziamento stesso.
4. Sulle obbligazioni di CONSAP S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da CONSAP S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e-si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. CONSAP S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. CONSAP S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono impartiti a CONSAP S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei presente articolo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».
3.0.5
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Dal Mas
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Indennità in favore dei commercianti soggetti ad obbligo di chiusura causa contagio COVID-19)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di una indennità in favore dei soggetti iscritti alla gestione ordinaria INPS relativa ai Commercianti che abbiano dovuto sospendere l'attività negli anni 2020 e 2021 in conseguenza del contagio da COVID 19 proprio o dei propri familiari e della successiva quarantena, qualora non coperti da assicurazioni pubbliche o private.
2. L'indennità spetta agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato ai sensi delle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in misura pari a 100 euro per ciascun giorno di chiusura dell'esercizio commerciale obbligatorio in conseguenza dell'applicazione delle regole sanitarie. Nei casi in cui la chiusura abbia riguardato una impresa familiare l'indennità è corrisposta nella misura di 50 euro giornalieri per ogni familiare impiegato successivo al primo.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Al fine di ottenere l'indennità, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza di contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato ai soggetti beneficiari.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure applicative del presente articolo. Le modalità di presentazione dell'istanza telematica, il suo contenuto informativo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
4.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''28 febbraio'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2022''; il secondo periodo è così sostituito: ''Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese''. È abrogato l'ultimo periodo;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022.''»;
b) il comma 10 è abrogato.
4.2
Ritirato
Al comma 1 lettera a) sostituire: «30 aprile» con «31 Gennaio 2022»; al comma 2 sostituire: «30 aprile» con «31 Gennaio 2022».
4.3
Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli
Respinto
Al comma 1, lettera a), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «543 milioni».
4.4
Ritirato
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 dicembre».
4.5
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «30 aprile», con le seguenti: «30 novembre».
4.6 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
4.6
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile», con le seguenti: «30 settembre».
4.7
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 luglio 2021».
4.8
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».
4.9
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».
4.10
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 1, lettera a), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
4.11
La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 1, lettera a), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguente: «30 giugno».
4.12
Ritirato e trasformato nell'odg n. 176
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e, dopo le parole: ''I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione'' sono aggiunte le seguenti: ''Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500mila euro di fatturato potranno richiedere una dilazione dei pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti di riscossione relative a carichi di ogni natura in scadenza a far data dal 30 aprile 2021, per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora.''».
4.13
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi lettere a) e b), con i seguenti:
«a) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».
4.14
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, sub lettera b), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) entro il 31 dicembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;».
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41.
4.15
Ritirato e trasformato nell'odg n. 176
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021»;
b) le parole: «entro il 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».
4.16
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 1 dopo le parole: ''dagli agenti della riscossione'' sono aggiunte le seguenti: ''e dagli enti locali''».
4.17
Castaldi, Dell'Olio, Fenu, Errani, Girotto, Pavanelli, Trentacoste, Ferrara
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Relativamente ai piani di dilazione di cui al comma 2-ter, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme di cui al secondo periodo fino ad un massimo di sei rate mensili da corrispondere non oltre il 30 novembre 2021''».
4.18
Ritirato
Al comma 1, lettera b), le parole: «corrispondere nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondere nell'anno 2019, 2020».
4.19
Di Piazza, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Dell'Olio, Fenu, Turco, Ricciardi, Ferrara
Ritirato e trasformato nell'odg n. 214
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) entro il 31 dicembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;»,
2) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni.».
4.20
Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
I. alla lettera b, capoverso a), sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 luglio 2022»;
II. alla lettera b), capoverso b) sostituire le parole: «30 novembre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2022»
III. sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025, entro il 31 dicembre 2026 e entro il 31 dicembre 2027.».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «540 milioni».
4.21
Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Ritirato
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera a) sostituire le parole: «entro il 31 luglio 2021» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2021».
4.22
Ritirato e trasformato nell'odg n. 83
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 luglio» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2021»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «entro il 30 novembre» con le seguenti: «entro il 10 dicembre 2021».
4.23
Ritirato
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500 mila euro di fatturato potranno richiedere di accodare alle dilazioni in essere le rate in scadenza nel 2021 e di dilazionare quelle in scadenza nel 2020 a far data dal 30 luglio 2021 per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora».
4.24
Ritirato
Al comma 2 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 dicembre».
4.25
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: ''dieci rate'' sono sostituite dalle parole: ''quindici rate''».
4.26
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''periodo compreso tra il 1º marzo 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''periodo compreso tra il 1º gennaio 2022''».
4.27
Ritirato
Al comma 3, dopo le parole: «sulla base dei medesimi» sono inserite le seguenti: «i cui effetti restano sospesi sino alla data indicata al comma 1 lettera a) del presente articolo».
4.28
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014.».
4.29 (testo 2) [id.a 1.173 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
4.29
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020.».
4.30
Ritirato
Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, aggiungere il seguente comma:
«9-bis. Con il risparmio derivante dall'eliminazione degli oneri previsti dagli ex commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si provvede all'alimentazione del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
4.31
Di Nicola, Romano, Campagna, Agostinelli, Nocerino, Trentacoste, Mautone, Mininno, Marilotti, Abate, Di Marzio, Nugnes, Lannutti, Ruotolo, Cerno, Dessì
Respinto
Sopprimere i commi da 4 a 9.
4.32
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. 154
Sopprimere i commi da 4 a 9.
4.33
Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Granato, Angrisani, Morra, Abate
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 9;
b) sostituire il comma 11, con il seguente:
«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,7 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.328,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
4.34
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 10.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 curo.».
Conseguentemente, ridurre di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.
4.35
Ritirato
Al comma 4, dopo le parole: «Sono automaticamente annullati i debiti» aggiungere le seguenti: «effettivamente non più esigibili».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sono stabilite» con le seguenti: «sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei debiti effettivamente non più esigibili di cui al comma 4 e».
4.36 (testo 2)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
- ai commi 4 e 6, le parole: «fino a 5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 euro», e le parole: «fino a 30.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro».
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 153 milioni di euro per l'anno 2021, 98,55 milioni di euro per l'anno 2022, 49,8 milioni di euro per l'anno 2023, 20,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
4.36
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
1) ai commi 4 e 6, le parole: «fino a 5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 euro», e le parole: «fino a 30.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro».
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 107 milioni di euro per l'anno 2021, 21,72 milioni di euro per l'anno 2022, 6,58 milioni di euro per l'anno 2023, 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 326,8 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
4.37
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».
Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.
4.38
Dell'Olio, Di Girolamo, Trentacoste, L'Abbate, Naturale
Ritirato
Al comma 4, sostituire le parole: «risultanti dai singoli carichi» con le seguenti: «risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e».
4.39
Marco Pellegrini, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Al comma 4, dopo le parole: «affidati agli agenti della riscossione» inserire le seguenti: «, nel limite massimo di 15.000 euro per contribuente,».
4.40
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010» con le seguenti: «nonché ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015»;
b) al comma 11, sostituire le parole: «534,5 milioni» con il seguente: «544,5 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».
4.41
Ritirato
Al comma 4 le parole: «al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per Panno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.42
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2010», con le seguenti: «31 dicembre 2015».
Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.
4.43
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» a «legge 30 dicembre 2018, n. 145».
Conseguentemente all'articolo 10, al comma 3 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
«d-bis) lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;
d-ter) lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;
d-quater) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;
d-quinques) operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».
Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» aggiungere «anche in somministrazione».
Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» con le seguenti: «nel limite di 1650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».
Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettere da d-bis) a d-quinques si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4.
4.44
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Ritirato e trasformato nell'odg n. 159
Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» a «legge 30 dicembre 2018, n. 145».
Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Nuova indennità per i lavoratori invisibili)
1. Ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione, con contratti misti, di lavoro stagionale, di prestazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, intermittenti o a chiamata che abbiano lavorato per una durata complessiva di almeno 12 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, son titolari di pensione, di reddito lavoro dipendente, né di NASpI, che risultino esclusi dalle indennità di cui all'articolo 10 e che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 curo.
2. L'indennità di cui al comma I non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.
3. La suddetta indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
4. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 750 milioni di curo per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di curo ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 150 milioni di curo si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4».
4.45
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. 154
Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» fino a «legge 30 dicembre 2018, n. 145».
4.46 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
4.46
Ritirato
Al comma 4, sostituire le parole: «delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro», con le seguenti: «delle persone fisiche, con indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».
4.47
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Al comma 4, sostituire le parole: «30.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «40.000 euro».
Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.
4.48
Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che rientrino nei requisiti di cui al presente comma, è fatto divieto di cumulo nel caso in cui i debiti risultanti dalla somma dei singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano di importo superiore a 5000 euro.».
4.49
Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge n. 104 del 1992 e un reddito familiare non superiore a 30.000 euro».
4.50
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Relativamente ai debitori che sono operatori economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario e risultano in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano, senza tenere conto del limite di 30.000 euro di reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, sui debiti di importo residuo fino a 20.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni richiamate dal medesimo comma 4.»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis» e le parole: «in attuazione del comma 4» con le seguenti: «in attuazione dei commi 4 e 4-bis»;
c) al comma 6, sostituire le parole: «fino a 5.000 euro» con le seguenti: «fino a 20.000 euro» e le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti «31 dicembre 2015»;
d) al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «Agli oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.51
Ritirato
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono altresì automaticamente annullati i debiti di cui al precedente comma risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2015, delle imprese e dei lavoratori autonomi che abbiano conseguito nell'anno 2019 un fatturato inferiore a 1 milione di euro.».
Conseguentemente, il comma 11, dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.52
Ritirato
Al comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2020 il pagamento delle somme è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021, per un importi pari al 50 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale;
b) nel numero massimo di centoventi rate consecutive, di pari importo, con decorrenza dal 31 dicembre 2021, delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale.».
Conseguentemente, ridurre di 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009».
4.53
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 162
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al precedente comma, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.».
4.54 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
4.54
Ritirato
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti Enti previdenziali delle somme necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti oggetto di annullamento.».
4.55
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi, Ferrara
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: ''ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2''.».
4.56
Ciriani, Fazzolari, Calandrini
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «l'eventuale maggiore disavanzo», aggiungere le seguenti: «, decurtato del 50 per cento nei termini di seguito stabiliti dal presente articolo, ».
b) dopo le parole: «in quote annuali costanti», aggiungere le seguenti: «. Resta inteso che il 50 per cento dell'eventuale maggiore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4 è a carico dello Stato. A tal fine, il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente periodo dispone le relative modalità di versamento, prevedendo altresì l'accantonamento in un apposito Fondo delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.».
4.57
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: ''il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022''».
4.58
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato
Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» inserire le seguenti: «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».
4.59
Ritirato e trasformato nell'odg n. 227
Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» aggiungere le seguenti: «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura,».
4.60
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Al comma 9, dopo le parole: «decreto-legge n. 119 del 2018» inserire le seguenti: «i contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».
4.61
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n.154
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva e dell'individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e cogenza all'azione esecutiva, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere:
a) alla completa riorganizzazione dell'attività di riscossione e al potenziamento delle strutture preposte;
b) alla revisione della legislazione che regola il procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di controllo;
c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non riscossi quando l'inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate entro il termine di prescrizione dei crediti stessi».
4.62
Ritirato
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure concernenti la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti, in relazione ai relativi crediti previdenziali, diventano operative previa delibera degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».
4.63
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 sottoscritti fra gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione delle riduzioni di fatturato subite dai predetti soggetti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche attraverso prolungamenti della durata del contratto, ovvero mediante l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.».
4.64
Ritirato
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ultimo periodo, le parole: ''la non prosecuzione'' sono sostituite con le seguenti: ''l'estinzione''».
4.65
Ritirato
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 75-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
''1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni''».
4.66 (testo 2) (già 6.0.9)
Ritirato
Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:
«In riferimento all'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 richiamato nel periodo precedente, analogamente la sospensione di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020 si applica anche nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. La disposizione di cui al periodo precedente si applica nel periodo dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.»
4.0.1
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)
1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma.''».
4.0.2
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)
1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma''».
4.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)
1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma''».
4.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)
1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma.''».
4.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)
1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma.''».
4.0.6
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ristora destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per Fanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.0.7 (testo 2) [id. a 40.0.9 (testo 3)]
Presutto, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Ricciardi, Trentacoste
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)
1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali''».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
4.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».
4.0.9
Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Abolizione cashback e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.
2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».
Conseguentemente,
a) all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:
1) le parole: «Fondo di 200 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di 4.950 milioni»;
2) le parole: «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a 4.950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 4.750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2»;
b) l'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;
c) l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.
4.0.10
Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)
1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.
2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».
Conseguentemente, all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: «Fondo di-200 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di 250 milioni»;
b) le parole: «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-bis.».
4.0.11
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Sospensione dei termini fiscali e contributivi in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)
1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1º ottobre 2020 al 31 aprile 2021;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2021;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
4.0.12
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga della moratoria dei mutui bancari in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)
1. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 settembre 2021 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».
4.0.13
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modalità di gestione dei contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate)
1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del valore del contratto in essere».
4.0.14
Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti'';
b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: ''redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze'', sono inserite le seguenti: ''secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta''.
2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:
''Art. 10.1.
(Principio di risarcibilità del contribuente)
1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
'1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001''';
b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:
''Art. 46-bis.
(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)
1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.
3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversa-menti spettanti al medesimo ente impositore.''.».
4.0.15
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Sospensione dei termini per i ricorsi avverso avvisi di accertamento)
1. Sono sospesi, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché, anteriormente all'impugnazione innanzi la commissione tributaria provinciale, il termine per presentare l'istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per gli atti di cui al primo comma, il ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo è proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.».
4.0.16
Fenu, Evangelista, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)
1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 28 novembre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del comune di Bitti (provincia di Nuoro), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. La sospensione di cui al comma i non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
5. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º febbraio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.17
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Stralcio dei crediti inesigibili)
1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.
2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.
3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote ammali costanti.
5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.
6. Il comma precedente si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».
4.0.18
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Esclusione versamenti TARI)
1. Non sono dovuti i versamenti di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2021, relativi alla TARI, per gli immobili in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».
4.0.19
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Esenzione canone unico per il settore della pubblicità esterna)
1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019
2. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».
4.0.20
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Procedura di rimodulazione dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale, e relativa disciplina fiscale)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i conduttori di unità immobiliari commerciali, di cui alle categorie catastali C1 e C3, di superficie non superiore ai 200 mq, escluse pertinenze, anche esterne purché locate congiuntamente e con canone di locazione contrattualmente pattuito non superiore ad euro 20.000 annui, possono, previa richiesta al proprietario dell'immobile, usufruire, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 50% del suddetto canone. La riduzione opera con decorrenza dalla mensilità successiva all'accettazione da parte del proprietario.
2. Il proprietario dell'immobile commerciale, ove accetti la riduzione, di cui al comma precedente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.21
Ritirato
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e trasporti marittimi)
1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono dispone la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1º agosto 2021 al 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019».
4.0.22 (testo 2)
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 254
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)
1. Al fine di sostenere le attività colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e di semplificare le procedure di tenuta dei registri contabili, al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".»
4.0.22
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)
1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: ''la tenuta'' sono aggiunte le seguenti: ''e la conservazione'' e dopo le parole: ''nei termini di legge'' sono aggiunte le seguenti: ''odi conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni''.
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7».
4.0.23
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei erediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:
a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione prò solvendo o prò soluto. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;
b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;
c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti dì imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.
3-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-quinquies e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma.''».
4.0.24
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)
1. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021, relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.25
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)
1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021 relativi ai piani di pagamento frazionato degli avvisi di accertamento ed addebito, nonché quelli relativi ad avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, rettifiche da controllo formale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.26
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4 bis.
(Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni della Direttiva UE 2019/904, limitatamente alle disposizioni di cui all'allegato, parte B, punto 5)
1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici del settore, si differisce al 3 luglio 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B, dell'Allegato della medesima Direttiva».
4.0.27
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n.116
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Estinzione anticipata finanziamenti con garanzia SACE o MCC)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati Sace o Microcredito Centrale, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento, possono estinguere anticipatamente gli stessi senza la corresponsione di commissioni ed interessi.».
4.0.28
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.4-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)
1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.
2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.
4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.
5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».
4.0.29
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(PREU-Modifica dei termini di versamento di cui all'articolo 13-novies comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020)
1. All'articolo 13-novies comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La prima rata è versata entro il 31 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021''».
4.0.30 (testo 2)
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
«Art. 4-bis
- Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 41 del presente provvedimento.»
4.0.30
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 41 del presente provvedimento».
4.0.31
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
4.0.32
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. II debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito Internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
4.0.33
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre e il 28 febbraio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo; anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
8. Entro il 30 novembre 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
4.0.34 (testo 2) [id. a 40.0.30 (testo 2)]
Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)
1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».
4.0.34
Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica alle procedure avviate prima del 6 marzo 2020.
2. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».
4.0.35
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;
b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2022; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2021».
4.0.36 (testo 2) [id. a 40.0.30 (testo 2)]
Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)
1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».
4.0.36
Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».
4.0.37
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Non sono dovute agli organi amministrativi competenti o all'azienda gestore del servizio tutte le multe, le ammende e le sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'accesso nelle zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».
4.0.38
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 302
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subìto problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.39 (testo 2)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 117
"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 248, le parole ''30 giugno 2021'', sono sostituite con le seguenti: ''31 gennaio 2022'';
b) al comma 249, le parole: ''31 gennaio 2021'' e ''31 marzo 2021'', sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: ''30 giugno 2021'' e ''30 settembre 2021'';
c) al comma 250, le parole: ''31 gennaio 2021'', sono sostituite con le seguenti: ''30 giugno 2021'';
d) al comma 254, le parole: ''300 milioni'', sono sostituite con le seguenti: ''720 milioni''».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «130 milioni».
4.0.39
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 248, le parole ''30 giugno 2021'', sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2021'';
b) al comma 249, le parole: ''31 gennaio 2021'' e ''31 marzo 2021'', sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: ''30 giugno 2021'' e ''30 settembre 2021'';
c) al comma 250, le parole: ''31 gennaio 2021'', sono sostituite con le seguenti: ''30 giugno 2021'';
d) al comma 254, le parole: ''300 milioni'', sono sostituite con le seguenti: ''650 milioni''».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
4.0.40
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente:
''4-sexies-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.
Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito''».
4.0.41
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di curo per l'anno 2021.».
4.0.42
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 4-bis.
1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».
4.0.43
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 4, sono sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le attività di riscossione dei concessionari di pubblico servizio, avente ad oggetto cartelle di pagamento, nonché avvisi esecutivi di debiti iscritti a ruolo fino a 10.000 euro.».
4.0.44
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni le parole: ''Fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2021''».
4.0.45
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 118
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
b) al comma 2 la lettera a) è sostituita con la seguente:
''a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi'';
c) al comma 13, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
4.0.46 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
4.0.46
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: ''dello stesso decreto legislativo'' sono aggiunte le seguenti: ''di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo,'' e dopo le parole: ''dello stesso decreto'' sono aggiunte le seguenti: ''e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212.''».
4.0.47
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Per gli anni 2021-2022-2023 sono sospesi i pagamenti delle accise e dell'IVA sulle utenze di consumo per gli impianti sportivi che hanno subito una perdita di fatturato pari all'80 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «10 per cento».
4.0.48
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Saccone, Perosino, Gallone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al decreto-legge 19 Maggio 2020 n. 34 all'articolo 119 comma 9 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) i soggetti titolari di reddito di impresa».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».
4.0.49
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Saccone, Perosino
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 121 del decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 così come convertito in legge in data 17 luglio 2020, n. 77, al punto 2 lettera a) dopo le parole: ''a) e b)'', aggiungere la parola: ''e d)''».
4.0.50
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano fino al 31 luglio 2021».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
4.0.51
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».
4.0.52
Iannone, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
All'articolo 154 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: ''possono essere accordate'' sino a ''1973'' con le seguenti: ''possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973''».
4.0.53 (testo 3) [id. a 40.0.30 (testo 2)]
Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)
1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».
4.0.53 (testo 2)
Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica alle procedure avviate prima del 6 marzo 2020.».
4.0.53
Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 6 è abrogato.».
4.0.54
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite con le parole: ''con durata fino a 180 mesi''.
Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: ''Il soggetto delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi''».
5.1
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 17, sostituire le parole: «205 milioni» con le seguenti: «210 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
5.2
Ritirato
Al comma 1 sostituire: «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018» con «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020».
5.3
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i soggetti non tenuti alla Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, a 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «9 per cento».
5.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole da: «che hanno subito una riduzione maggiore» alle parole: «entro il temine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020»;
b) al comma 3 sono soppresse le parole: «in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi» e le parole: «ai medesimi».
5.5
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere le parole da: «, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari» fino alla fine del periodo;
b) al comma 17, sostituire le parole: «205 milioni» con le seguenti: «225 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «525 milioni».
5.6
Ritirato
Al comma 2 sostituire: «che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020» con le seguenti: «che hanno subito una riduzione del volume d'affari nell'anno 2020».
5.7
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento».
5.8
Turco, Di Girolamo, Trentacoste, Fenu, Di Piazza, Ricciardi
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «maggiore del 30 per cento», con le seguenti: «di almeno il 20 per cento»;
b) al comma 17, sostituire le parole: «205 milioni» con le seguenti: «210 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
5.9
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47-del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Ogni amministrazione disporrà l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dall'articolo71 di detto decreto del Presidente della Repubblica.
L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi per colpa lieve o errore materiale non comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, ma comporta l'obbligo dell'impresa che ha beneficiato indebitamente del sostegno erogato della restituzione del medesimo con gli interessi legali.
L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi non comporta responsabilità amministrativa o contabile del pubblico dipendente o dell'amministrazione erogante, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Le verifiche a campione, relativamente ai contributi e alle sovvenzioni alle imprese sono disposti dalle amministrazioni concedenti entro due anni dall'erogazione».
5.10
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 marzo 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2021. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese».
5.11
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Possono, altresì, essere estinti i debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
11-ter. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-bis è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al io per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 28 febbraio e il 31 maggio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
11-quater. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-bis, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11-quinquies. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
11-sexies. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 11-bis rendendo, entro il 31 maggio 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 11-bis.
11-septies. Nella dichiarazione di cui al comma n-sexies il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
11-octies. Entro il 31 maggio 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 11-sexies, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
11-novies. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma i, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 11-bis, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 11-sexies.
11-decies. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
11-undecies. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5o, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3o gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
11-duodecies. Entro il 3o luglio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 11-sexies l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
11-terdecies. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 11-sexies;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11-duodecies, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
11-quaterdecies. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 11-sexies:
a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
11-quinquiesdecies. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11-sexiesdecies. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 11-quinquiesdecies, non si produce e non sono dovuti interessi.
11-septiesdecies. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 11-bis anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
11-octiesdecies. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 11-bis i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
11-noviesdecies. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 3o aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11-vicies. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 11-bis, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n 267.
11-vicies semel. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 11-bis e 11-ter l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».
5.12
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 163
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Possono altresì essere estinte le posizioni debitorie relative a somme che siano state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2020, rendendosi la dichiarazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, entro il 3o novembre 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11-ter. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-bis è effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;
2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 3o novembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.
11-quater. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-bis, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 11-bis, 11-ter e 11-quater non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».
5.13
Santillo, Castaldi, Trentacoste, Dell'Olio, Ferrara
Ritirato e trasformato nell'odg n. 218
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal i febbraio 2021 al 3o giugno 2021, sono sospesi fino al 3o giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.».
5.14
Ritirato
Al comma 12, prima della lettera a), è inserita la seguente:
«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «498 milioni».
5.15
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli
Ritirato e trasformato nell'odg n. 119
Al comma 12, prima della lettera a), inserire la seguente:
«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «498 milioni».
5.16
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Al comma 12, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'', sono inserite le seguenti: ''e termali'', e le parole: ''30 aprile 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «498 milioni».
5.17
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Ritirato
Dopo il comma 12, prima della lettera a), premettere la seguente:
«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
5.18 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-quater.
(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: ''lettere a) e '' con le seguenti: ''lettere a), b), d) ed e)''».
5.18
Ritirato
Al comma 12, lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 121, al comma 2 lettera a) sostituire le parole: ''a) e b)'', con le seguenti: '' a), b) e d)''».
5.19 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
5.19
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 12 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''Per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2020 e 2021.''»;
b) il comma 17 è così sostituito: «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera a-bis), valutati in 755 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.
5.20
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 12, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''Per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2020 e 2021.''»;
b) sostituire il comma 17, con il seguente:
«17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera a-bis), valutati in 755 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.
5.21
Ritirato
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
«9-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, rispetto agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento o detenuti in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, con il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, si applicano indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi. Nelle predette ipotesi, per gli edifici non suddivisi in unità immobiliari e per quelli costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765, l'ammontare complessivo di spesa delle detrazioni relative agli interventi di cui alle predette lettere è calcolato su un parametro complessivo proporzionale pari ad euro 25.000 ogni per 300mc, nel limite di spesa di cui al comma 16-quater. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
5.22
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».
5.23
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Improponibile
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».
5.24
Conzatti, Marino, Vono, Faraone
Improponibile
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«I commi da 288 a 290 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati con decorrenza dal 1º luglio 2021. Le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge.».
5.25
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: ''non superiori a euro 65.000'' con le seguenti: ''non superiori a euro 85.000''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
5.26
Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Al comma 207, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''31 gennaio 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».
5.27 (testo 2) [id.a 5.28 (testo 2)]
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.27
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023'';
b) all'articolo 15, comma 7, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia delle riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023.''».
5.28 (testo 2) [id. a 5.27 (t2), 5.29 (t2), 5.33 (t2), 5.34 (t2),5.35 (t2), 5.42 (t2), 5.43 (t2),5.44 (t2), 5.45 (t2), 5.91 (t2), 6.0.97 (t2)]
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.28
Steger, Durnwalder, Laniece, Calandrini
Ritirato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.'';
b) all'articolo 15, comma 7, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023''».
5.29
Ritirato e trasformato nell'odg n. 176
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.'';
b) all'articolo 15, comma 7, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023''».
5.30
Ritirato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: ''1º settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
5.31
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: ''1º settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
5.32
Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo''».
5.33 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.33
Ritirato
Sostituire il comma 14, con il seguente:
«14. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole : ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo''».
5.34 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | e 64.400.000 |
TRENTO | e 50.600.000 |
VENETO | e 24.774.995 |
LOMBARDIA | e 24.057.883 |
VALLE D'AOSTA | e 20.435.083 |
PIEMONTE | e 18.783.151 |
ABRUZZO | e 5.931.068 |
FRIULI | e 3.794.994 |
EMILIA R | e 3.721.052 |
MARCHE | e 2.768.442 |
TOSCANA | e 2.538.480 |
SICILIA | e 2.042.130 |
BASILICATA | e 1.695.175 |
UMBRIA | e 1.530.266 |
CALABRIA | e 1.113.732 |
CAMPANIA | e 743.720 |
MOLISE | e 409.494 |
LIGURIA | e 352.380 |
LAZIO | e 172.042 |
SARDEGNA | e 101.116 |
PUGLIA | e 34.796 |
TOTALE | e 230.000.000 |
5.34
Ritirato
Al comma 14, aggiungere in fine ii seguente periodo: «L'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applica a decorrere dal 1º settembre 2022».
5.35 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.35
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».
5.36
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».
5.37
Ritirato
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».
5.38
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali relativo alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di fatturato superiore al 33 per cento rispetto al fatturato del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non danno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».
5.39
Ritirato
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e n. 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo n. 1, commi 816-847 della legge 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».
5.40
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».
5.41
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: ''1º settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
5.42 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Faggi, Pillon, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.42
Faggi, Pillon, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 255
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: ''1º settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
5.43 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.43
Ritirato
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''1º settembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
5.44 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.44
Ritirato
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''1º settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
5.45 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.45
Ritirato
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''1º settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
5.46
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: ''1º settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
5.47
Ritirato
Sopprimere il comma 15.
5.48
Fede, Coltorti, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti, Trentacoste
Improponibile
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 132-quater è inserito il seguente:
''Art. 132-quinquies.
(Applicazioni preistallate)
1. La preinstallazione su dispositivi elettronici ad uso personale di applicativi software che prevedano la raccolta e l'elaborazione di dati personali richiede, affinché tali applicativi possano essere utilizzabili da parte dell'utente, che lo stesso abbia ricevuto l'informativa ai sensi degli articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e abbia espresso il consenso all'utilizzo dei suddetti dati per le finalità indicate nella medesima informativa.
2. L'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali vigila affinché le condizioni contrattuali applicate a dispositivi elettronici ad uso personale che eseguono applicativi software in grado di elaborare dati personali dell'utente siano conformi a quanto previsto al comma 1 e, in particolare, assicurino all'utente:
a) il diritto di reperire liberamente, installare e utilizzare applicazioni fornite da terzi a condizione che dette applicazioni siano legittimamente prodotte e distribuite e non abbiano caratteristiche tali da pregiudicare la sicurezza e l'integrità del dispositivo, dei dati gestiti, delle reti alle quali si connette o di alterarne la natura o funzione;
b) il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi e applicazioni in grado di elaborare dati personali dei quali l'utente non abbia richiesto espressamente l'installazione. Sono fatti salvi servizi ed applicazioni la cui presenza sia espressamente dichiarata dal produttore come essenziale poiché la rimozione potrebbe comportare rischi di sicurezza o pregiudicare l'integrità del dispositivo stesso o delle reti cui si connette. È inoltre fatta salva qualunque funzione o caratteristica prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.
3. I diritti di cui al comma 2 sono assicurati per tutte le norme contrattuali delle licenze di software e servizi commercializzati verso consumatori residenti o domiciliati in Italia, per l'uso su dispositivi elettronici ad uso personale.
4. L'Ufficio del Garante è competente ad attuare le disposizioni dei commi precedenti emanando linee guida vincolanti e verificando, nell'ambito di istruttoria con procedura aperta d'ufficio su segnalazione o reclamo, le condizioni contrattuali di cui al comma 3 ed ordinando, all'esito delle medesime, l'adeguamento entro un termine vincolante delle condizioni contrattuali rilevate come difformi.
5. L'Ufficio del Garante quando rilevi l'inadempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4, procede ai sensi dell'articolo 166, comma 5, del Codice per la protezione dei dati personali, a verificare se i comportamenti del soggetto diffidato configurino una o più violazioni dell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.
6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 140 mila euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
5.49 (testo 2) [id. a 6.0.65 (t2), 38.0.34 (t2)]
Girotto, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Lomuti
Approvato
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:
''1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate''.
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis.».
5.49
Girotto, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Lomuti, Trentacoste, Ferrara
Ritirato
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo i della legge 3o dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:
''1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo.''.
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis.».
5.50
Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali
Improponibile
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al comma 1, numero 8-ter), la parola: ''escluse'' è sostituita dalla seguente: ''incluse''».
5.51
Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Respinto
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5.52
Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Respinto
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16-bis. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe».
5.53
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sospesa fino al 31 dicembre 2021.».
5.54
Ritirato
Al comma 17 sostituire: «valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» con «valutati in 605 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 nonché, all'occorrenza, attraverso la riduzione a 1.450 milioni di euro dell'importo previsto dal comma 1 lettera a) del successivo articolo 23; la riduzione di euro100 milioni del fondo concorso dello Stato acquisto Regioni dpi (mascherine) 2020, di cui al comma 1 del successivo articolo 24; la riduzione di euro100 milioni della spesa autorizzata al Commissario Straordinario all'emergenza di cui al comma 1 lettera b) del successivo articolo 40; la riduzione di euro150 milioni dell'incremento previsto dal successivo articolo 41 al fondo di cui alla legge n. 190 del 2014 articolo 1 comma 200».
5.55
D'Angelo, Turco, Trentacoste, Fenu
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:
«22-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 28-quater è sostituito dal seguente:
''Art. 28-quater. - (Compensazioni di crediti con debiti tributari correnti e/o iscritti a ruolo) - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'Agenzia delle entrate l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'Agenzia delle entrate procede, all'iscrizione a ruolo a carico del titolare del credito e l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.
2. I medesimi crediti indicati al precedente comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del molo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.'';
b) all'articolo 28-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: ''e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo'' inserire le seguenti: ''di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,'';
2) il comma 2 è abrogato.».
5.56
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«23. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».
5.57
Lezzi, Angrisani, Granato, Crucioli
Respinto
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al venti per cento del valore alternativo:
a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;
b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020''.
22-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
5.58
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«1. Al fine di sostenere le attività commerciali danneggiate dall'emergenza epidemiologica ''Covid-19'', esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati con codice Ateco principale e secondario 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta riferito alla riduzioni dei ricavi nei singoli punti vendita di rispettiva pertinenza, raffrontando quelli conseguiti da ciascuno di essi nel 2020 rispetto a quelli ottenuti nel 2019, a condizione che tale riduzione sia almeno pari al 25 per cento.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale in Italia;
b) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, assicurativa;
c) assenza di procedure fallimentari;
d) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
3. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, il credito d'imposta è pari al 25 per cento delle riduzioni di ricavo conseguite in ciascun punto vendita. Da tale importo deve essere scomputato quanto ottenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. La presenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'elenco dei punti vendita che abbiano registrato il predetto livello di perdite e l'importo del credito d'imposta maturato ai sensi del comma 3 devono essere attestati dall'esercente attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 28 dicembre 2000.
5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i serviti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, verranno emanate le disposizioni attuative del presente articolo, con la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle relative domande».
5.59
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
5.60
Bottici, Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:
«22-bis. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 176, comma 3, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''che possono agire quali mandatari senza rappresentanza''».
5.61
Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra
Respinto
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il ''Fondo ripartenza'', con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021;
22-ter. Il fondo di cui al comma 22-bis è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico delle persone fisiche con redditi superiori a 150.000 euro. Il contributo straordinario è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti nell'anno 2019;
22-quater. Il fondo è destinato:
a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;
b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera a).
22-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma 22-bis».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «547 milioni».
5.62
Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra
Respinto
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il ''Fondo ripartenza'' con una dotazione di 2 milioni euro per l'anno 2021.
22-ter. Il fondo di cui al comma 22-bis è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico dei soggetti che ricoprono incarichi di parlamentare della Repubblica, consigliere regionale e dirigente della Pubblica Amministrazione. Il contributo straordinario di cui al presente comma è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti per l'esercizio della funzione nell'anno 2019.
22-quater. Il fondo è destinato:
a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;
b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera a).
22-quinquies. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma 22-bis».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «548 milioni».
5.63
Lezzi, Angrisani, Granato, Crucioli
Respinto
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei D.P.C.M. e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
5.64
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 comma 125, i soggetti economici di qualunque genere che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni aiuti, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi negli anni 2020 e 2021, non sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative e sono dunque sollevati dalle sanzioni ivi previste in caso di mancato rispetto della norma».
5.65 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Fede, Gallicchio, Leone, Croatti
Approvato
All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei centri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
c) L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
5.65
Fede, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».
5.66
Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 256
Dopo il comma 22, aggiungere in fine il seguente:
«22-bis. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri recati dal presente comma, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».
5.67
Improponibile
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«23. Gli atti di acquisto di immobili da parte di società immobiliari sono assoggettati alla sola imposta di registro, fino alla fine del 2023».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per il 2021 l'importo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.
5.68 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.
5.68
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
''4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo''».
5.69
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
22-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
22-quater. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
22-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
5.70
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
22.ter. Agli oneri derivanti dal comma 22-bis valutati in 200 milioni a decorrere dal 2021 si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;
b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'ano 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
5.71 (testo 2) [id. a 5.74 (t2), 5.75 (t3),5.78 (t2), 5.79 (t2), 5.0.34 (t2), 6.0.85 (t3),6.0.86 (t2), 6.0.127 (t2), 30.0.50 (t2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
5.71
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».
Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituire dalle seguenti: «350 milioni».
5.72
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5.73
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5.74 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
5.74
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».
Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di curo a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.
5.75 (testo 3) [id. a 5.71 (testo 2)]
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
5.75 (testo 2)
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
"22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.
22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
22-quater. Fino al termine dell'emergenza i procedimenti giurisdizionali di convalida dello sfratto necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da registrare presso l'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità previste per la registrazione del contratto di locazione".
Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole "550 milioni" con le seguenti "545 milioni" e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole "390 milioni" con le seguenti "388 milioni"
5.75
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''ad uso abitativo'' sono soppresse.
22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.».
Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «388 milioni».
5.76
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''ad uso abitativo'' sono soppresse.
22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
5.77
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''ad uso abitativo'' sono soppresse.
22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».
Conseguentemente, ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5.78 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
5.78
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''ad uso abitativo'' sono soppresse.
22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
22-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
5.79 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
5.79
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. In deroga all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i mesi successivi a gennaio 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
5.80
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
22-quater. Agli oneri derivanti dai commi 22-bis e 22-ter, stimati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
5.81
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 308
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28-del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «480 milioni».
5.82
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5.83
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» fino a: «legge 30 dicembre 2018, n.145» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «280 milioni».
5.84
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» fino a «legge 30 dicembre 2018, n. 145» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «310 milioni».
5.85
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
5.86
Dell'Olio, Castaldi, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate
Ritirato e trasformato nell'odg n. 220
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.
22-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».
5.87
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo il comma 22 inserire i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».
5.88
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
5.89
Ritirato
Dopo il comma 25 inserire il seguente:
«26. Per i settori di attività di cui all'allegato I del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito nella legge n. 176 del 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è applicato anche con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021. Per i settori di attività interessati da più di 250 giorni di chiusura a far data dal 31 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 convertito nella legge n. 35 del 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021 è stabilito nella misura del 100 per cento del canone di locazione».
5.90 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
5.90
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
5.91 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
5.91
Ritirato
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
«22-bis. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituire dalle seguenti: «450 milioni».
5.92
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. I possessori degli immobili ad uso abitativo interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 53,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «496,5 milioni di euro».
5.93
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni dal 2011 all'entrata in vigore della presente legge i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.
22-ter. Le medesime agevolazioni di cui al comma 22-bis. possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
22-quater. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026 in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto».
5.94
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».
Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.
5.95
Improponibile
Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 2,6 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023,».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 2.056,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
5.96
Improponibile
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 5 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
5.97
Improponibile
Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:
«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.
22-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-bis, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.
22-quater. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4o del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge il settembre 2020, n. 120.
22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 22-bis e 22-quater, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.98
Improponibile
Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.
22-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate, nel rispetto del limite di cui al comma 22-quinquies, le modalità attuative di cui al comma 22-bis, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.
22-quater. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 22-bis a 22-quater, pari a 100 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
5.99
Improponibile
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.
22-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello Sviluppo economico sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-bis, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.
22-quater. Agli aumenti di capitale di cui al comma 22-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
5.100
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«22-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-5.102, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5.101
La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Improponibile
Aggiungere il seguente comma:
«22-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5.102
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Improponibile
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5.103
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
22-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
5.104
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole: ''e giugno'' inserire le seguenti: ''gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021''.
23-bis. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di curo per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
5.105
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».
5.106
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
«23. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività, fino all'anno 2026''.
23-bis. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».
5.107 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-quater.
(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: ''lettere a) e '' con le seguenti: ''lettere a), b), d) ed e)''».
5.107
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: ''lettera a) e b)'' sono sostituite dalle seguenti: ''lettera a), b) ed e)''».
5.108
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: ''sostenute nel 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute nel 2020 e nel 2021'';
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020'' sono aggiunte le seguenti: ''e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021''.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
5.109
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire i seguenti:
«22-bis. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: ''sostenute nel 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute nel 2020 e nel 2021'';
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020'' sono aggiunte le seguenti: ''e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021''.
22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5.110 (testo 2) [id. a 5.120 (testo 2)]
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Approvato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».
5.110
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».
5.111
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:
«22-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 117, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';
b) al comma 123, le parole: ''dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19''', sono sostituite dalle seguenti: ''dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis''».
5.112
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: ''alle persone fisiche'' sono inserite le seguenti: '', agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,g>n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
5.113 (testo 2)
Ritirato e trasformato nell'odg n. 211
Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. Al fine di sostenere gli enti di previdenza obbligatoria nel contrato all'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali, all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: ''alle persone fisiche'' sono aggiunte le seguenti: '', agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,''. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
5.113
Improponibile
Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: ''alle persone fisiche'' sono aggiunte le seguenti: '', agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,''. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
5.114 (testo 2) [id. a 1.0.60 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Cessione del credito)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1059, primo periodo, la parola: ''esclusivamente'' è soppressa;
b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:
''1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica''».
5.114
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
5.115 (testo 2) [id. a 1.0.60 (testo 2)]
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Cessione del credito)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1059, primo periodo, la parola: ''esclusivamente'' è soppressa;
b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:
''1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica''».
5.115
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio
Ritirato
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
«22-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1058 è aggiunto il seguente:
''1058-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1051, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.'';
b) al comma 1059, la parola: '' esclusivamente'' è sostituita dalla seguente: ''anche''».
5.116
Ritirato e trasformato nell'odg n. 84
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al-31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059, della citata legge n. 178 del 2020, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».
5.117
Improponibile
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«21-bis. All'articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla lettera i) le parole: ''dal 1º luglio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2022''. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».
5.118 (testo 2) (id. a 6.0.275)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga versamenti Preu)
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».
5.118
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».
5.119
Ritirato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».
5.120 (testo 2) [id. a 5.110 (t2)]
Approvato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».
5.120
Improponibile
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili del mese di maggio e giugno 2021».
5.121
Improponibile
Dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:
«21-bis. All'articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''1º gennaio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2022''. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».
5.122
Ritirato
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«21-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, si applicano, per il solo anno 2021, anche alle imprese esercenti attività per il trasporto privato di persone non di linea.».
Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».
5.123
Improponibile
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
«22 bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i commi da 540 e 544 sono abrogati».
5.124
Ritirato
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
«22-bis. Al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''utilizzabile per'' aggiungere le seguenti: ''l'acquisto di materiale tecnologico per facilitare la didattica a distanza,''».
5.125
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento dello strumento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario a tasso zero, della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19».
Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni».
5.126 (testo 2)
Improponibile
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure per la tenuta dei registri contabili elettronici, al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: ''la tenuta'' inserire le seguenti: ''e la conservazione'' e dopo le parole: ''nei termini di legge,'' inserire le parole: ''o di conservazione sostitutiva digitale''».
5.126
Improponibile
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: ''la tenuta'' inserire le seguenti: ''e la conservazione'' e dopo le parole: ''nei termini di legge,'' inserire le parole: ''o di conservazione sostitutiva digitale''».
5.127
Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi, Campagna
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:
«22-bis. In deroga al numero 114), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di servizi relativi all'esame del test sierologico per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2, effettuate negli anni 2021 e 2022, è riconosciuta la detrazione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.
22-ter. All'onere derivante dal comma 22-bis, pari a io milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190.».
5.128
Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra
Improponibile
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte Costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 15 per cento per la parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000, nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 lordi annui.
22-ter. Ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 30 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 ed in misura del 45 per cento per la parte eccedente i 150.000. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1. Le Camere in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità per correlare definire quanto previsto dal comma 1 e dal presente comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali.
22-quater. Il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni , ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni , nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti ,superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo di cui al comma 4.
22-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono destinate come contributo di solidarietà ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico destinato prioritariamente per almeno il 50 per cento agli esercenti della piccola e media ristorazione che riaprano la loro attività economica mantenendo i livelli occupazionali almeno all'80 per cento rispetto all'anno 2019. Le restanti somme sono ripartite tra gli altri ristoratori non ricompresi nel precedente periodo e agli altri pubblici esercizi.
22-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure applicative di cui al comma 4».
5.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Commissione unica centralizzata per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza - PNRR)
1. Per il rilascio dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, in merito ai progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) è istituita una commissione unica centralizzata, di seguito ''commissione''.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinata la composizione della commissione, l'articolazione degli uffici destinati ad assicurarne la piena efficacia nonché la dotazione del personale. A tal fine, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, è autorizzata l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente al Piano di ripresa e resilienza (PNRR), personale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 200 unità ed entro la spesa massima di 40 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2026.
3. Il termine perentorio entro il quale la commissione deve rendere le proprie determinazioni è fissato in quarantacinque giorni. Se tra le suddette determinazioni vi è quella relativa alla valutazione di impatto ambientale, il suddetto termine è fissato in novanta giorni.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo contributo.».
5.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
1. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
''Art. 27. - (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) - 1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno cinque giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo molo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo molo.
2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020''».
5.0.3
Trentacoste, Turco, Castaldi, Croatti, Ferrara, Fenu, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione universale dei crediti verso la pubblica amministrazione)
1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:
''Art. 28-sexies. - (Altre misure in materia di compensazione) - 1. Fuori dei casi di cui agli articoli da 28-bis a 28-quinquies del presente decreto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo L comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:
a) imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
b) imposta sul valore aggiunto;
c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) imposta regionale sulle attività produttive;
e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.
3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, o ai sensi del medesimo dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.
4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro tale termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal comma i dell'articolo 28- quinquies del presente decreto e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
5.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2020)
1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2020 pari o superiore al 15 per cento, rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero, i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
3. La Procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva al 31 dicembre 2020».
5.0.5
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 303
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi
2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione annuale Iva, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge; ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 gennaio 2022. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto»legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto«legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto»legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.
6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».
5.0.6
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di riscossione in favore delle imprese)
1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive integrazioni e modifiche, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi dei comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7.A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente -ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
8 Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma l i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
5.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma i le parole: ''31 dicembre 2019'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 2 le parole: ''250 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».
5.0.8
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''31 dicembre 2019'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 2 le parole: ''250 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».
5.0.9 (testo 2) (id. a 01.1)
Approvato
Premettere il seguente:
«Art. 01.
(Proroga del versamento IRAP)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''».
5.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''31 dicembre 2019'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 2 le parole: ''250 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».
5.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''31 dicembre 2019'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 2 le parole: ''250 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in L000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».
5.0.11
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter.
(Versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.
2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.
3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino una perdita di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nel periodo d'imposta in corso alla medesima data, è riconosciuto, in deroga ai citati articoli 8 e 84, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando alle suddette perdite l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta inedia applicata nel primo periodo d'imposta precedente rispetto a periodi d'imposta in perdita. Ai fini Irpef il credito d'imposta viene in ogni caso riconosciuto in misura pari all'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito del 23 per cento. Ai fini della determinazione del credito d'imposta non trova applicazione il limite dell'ottanta per cento previsto dai predetti articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007; n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, ivi comprese le modalità di compensazione del credito d'imposta».
5.0.12
Ritirato e trasformato nell'odg n. 317
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)
1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come ''periodo di non normale svolgimento dell'attività''.
2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».
5.0.13 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.
5.0.13
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa)
1. Al comma 8-bis. dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''o da altre fonti documentabili''».
5.0.14
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Semplificazioni delle scritture contabili)
1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: ''superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiori rispettivamente a sei milioni e a I milione di euro.''».
5.0.15
Improponibile
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esclusione di beni e servizi remunerati ad aggio e/o margine fisso dalle procedure di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 15 comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221)
1. all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Non danno luogo a rimborso i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso individuati con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della norma''.
2. all'articolo 1, comma 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, infine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità, erogati dagli esercenti e remunerati ad aggio e/o margine fisso''».
5.0.16
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)
1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, conia 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
5.0.17
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)
1. Fino al-31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».
Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
5.0.18
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)
1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
5.0.19
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro so mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma i, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
4. In alternativa al contributo di cui al comma i, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del so per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5o milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».
5.0.20
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».
5.0.21
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma I è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».
5.0.22
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».
5.0.23
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».
5.0.24
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».
5.0.25
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra, Giannuzzi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche e integrazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».
5.0.26
Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra, Giannuzzi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente;
«Art. 5-bis.
(Contributo di solidarietà da parte dei colossi del web ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure)
1. Ai soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che nel corso dell'anno solare precedente abbiano realizzato congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 e un ammontare di ricavi derivati da servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.000.000, è applicato un contributo di solidarietà pari al 5% della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali collegati al territorio dello Stato, così come definiti dall'articolo 1, commi 37, 40 e 40-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Le somme risultanti di cui al comma precedente sono destinate a un fondo di riavvio istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure o a misure restrittive ai fini del contrasto alla pandemia di Covid-19 che nell'anno solare abbiano avuto un calo di fatturato uguale o superiore al 20% rispetto all'anno solare precedente. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
5.0.27
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)
1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: ''forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
5.0.28 (testo 2)
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato e trasformato nell'odg n. 120
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R nell'ottica della ripresa economica in seguito della diffusione del COVID-19).
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ottica della ripresa economica, per il solo anno 2021, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:
"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 11 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
5.0.28
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente.
«Art. 5-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:
''101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro nel 2021, 71 milioni di euro nel 2022 e 118 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
5.0.29 (testo 2)
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato e trasformato nell'odg n. 121
"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R nell'ottica della ripresa economica in seguito della diffusione del COVID-19).
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ottica della ripresa economica, per il solo anno 2021, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:
"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 18 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
5.0.29
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:
''101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 curo ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, odi un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro nel 2021, 43 milioni di euro nel 2022 e 71 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
5.0.30
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli 'enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
5. il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.».
5.0.31
Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 30 milioni.
5.0.32
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing odi concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
5.0.33
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20213, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.34 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
5.0.34
Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge, n. 34 del 2020, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo di azienda)
1. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, dopo la parola: ''giugno'' inserire le seguenti: ''gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
5.0.35
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.36
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.37
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.38
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)
1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore di due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «390 milioni».
5.0.39
Ritirato e trasformato nell'odg n. 177
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'armo 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.40
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 304
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Applicazione canone concordato ai locali commerciali categoria C1)
1. Con la finalità di contrastare gli effetti economici negativi determinati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività commerciali nuove o esistenti che pagano un canone di locazione, le disposizioni in materia di modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge si applicano anche ai contratti di locazione dei locali ad uso commerciale categoria C1.
2. Possono accedere dei benefici di cui al comma 1 imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di Partita IVA».
5.0.41
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro».
5.0.42
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ''operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)'' con le seguenti: ''operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria'' e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: ''45 milioni di euro'' con le seguenti: ''345 milioni di euro'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);
c) al comma 3 sopprimere la parola: ''esclusivamente'' e dopo le parole: ''legge di conversione del presente decreto'' aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.'';
d) al comma 6 sostituire le parole: ''pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021'' con le seguenti: ''pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021''».
5.0.43
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 258
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ''operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)'' con le seguenti: ''operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria'' e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: ''45 milioni di euro'' con le seguenti: ''345 milioni di euro'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);
c) al comma 3 sopprimere la parola: ''esclusivamente'' e dopo le parole: ''legge di conversione del presente decreto'' aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.'';
d) al comma 6 sostituire le parole: ''pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021'' con le seguenti: ''pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
5.0.44 (testo 2)
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Sostegno alle start up)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 dopo le parole: "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021, 2022 e 2023";
b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:"7-ter. A decorrere dall'anno 2021, non concorre alla formazione del reddito delle società, diverse dalle start-up innovative, il 70% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi d'investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30% dei propri investimenti in start-up e PMI innovative. La stessa percentuale della somma investita viene detratta dal reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale dei soggetti sopra elencati. L'investimento massimo deducibile o detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile o detraibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
5.0.44
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ''operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)'' con le seguenti: ''operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria'' e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole ''45 milioni di euro'' con le seguenti: ''345 milioni di euro'' ;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);
c) al comma 3 sopprimere la parola: ''esclusivamente'' e dopo le parole: ''legge di conversione del presente decreto'' aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.'';
d) al comma 6 sostituire le parole: ''pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021'' con le seguenti: ''pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021''».
5.0.45
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ''operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)'' con le seguenti: ''operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria'' e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole ''45 milioni di euro'' con le seguenti: ''345 milioni di euro'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);
c) al comma 3 sopprimere la parola: ''esclusivamente'' e dopo le parole: ''legge di conversione del presente decreto'' aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.'';
d) al comma 6 sostituire le parole: ''pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021'' con le seguenti: ''pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021''».
5.0.46
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.47
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali innovativi)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente: ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.''».
5.0.48
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato al 50 per cento'';
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro.''
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126''».
5.0.49
Ritirato e trasformato nell'odg n. 178
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
1. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
- le parole: ''2020'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''2021'';
- le parole: ''200 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''600 milioni di euro'';
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196''.».
5.0.50 (testo 2) [id. 1.173 (testo 2)]
Turco, D'Angelo, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
5.0.50
Turco, D'Angelo, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Fenu, Di Piazza, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga compensazione debiti tributari con crediti commerciali verso la PA)
1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del io ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020».
5.0.51
Bottici, Gallicchio, Leone, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Credito d'imposta per il recupero degli interessi pagati per il beneficio della moratoria integrale)
1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, commisurato ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.52
Fenu, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito di imposta dei costi sostenuti per operazioni bancarie correlate alla cessione del credito di imposta)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:
''Art. 122-bis.
(Credito di imposta per la cessione agli istituti di credito e altri intermediari finanziari riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''.».
5.0.53
Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)
1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:
a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;
b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;
c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».
5.0.54
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)
1. Il comma 4-ter dell'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:
''4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 100 mila euro fino a 500 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.
4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3''».
5.0.55
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».
5.0.56
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Imponibilità dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili)
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''ad uso abitativo'', le parole: ''purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento'' e le parole: ''Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare'' sono abrogate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2021».
5.0.57
Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riduzione dei canoni di locazione per gli abili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 20 milioni.
5.0.58
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».
5.0.59
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».
5.0.60
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure a favore dei locatori di immobili residenziali ad uso abitativo)
1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti finanziari negativi, limitatamente all'anno di imposta 2020, al locatore di immobili ad uso abitativo che non abbia comunque ottenuto alla scadenza il pagamento del canone mensile concordato in via originaria ovvero oggetto di rinegoziazione con il locatario nel corso dell'anno 2020, è concesso di avvalersi della sospensione del pagamento delle imposte correlate ai redditi derivanti dalla predetta locazione, per la relativa quota non corrisposta. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
2. Le imposte oggetto della disposizione di cui al comma precedente debbono essere versate, in ogni caso, entro il termine di chiusura dell'anno di imposta 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per il versamento delle predette imposte.».
5.0.61
Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Cancellazione Imu)
1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5.0.62 (testo 2)
Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 257
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 5-bis
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)
1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 97,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 208,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."
5.0.62
Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)
1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
5.0.63
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno di iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal COVID-19)
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nei periodi d'imposta 2021 e 2022 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore o per il tramite dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, enti del terzo settore non commerciali e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la ricerca scientifica e interventi nel campo delle politiche sociali, della famiglia e dell'ambiente volti a superare la medesima emergenza, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro annui o, in alternativa, una deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel periodo d'imposta 2021 e 2022 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in favore o per il tramite dei medesimi soggetti e per le medesime finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 84,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.64
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)
1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
5.0.65
Ritirato e trasformato nell'odg n. 179
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 31 dicembre 2021.
2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti non-nativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».
5.0.66
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga moratoria per le PM1 ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''30 dicembre 2021''.
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dal medesimo articolo 56.
3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.
4. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: ''31 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
5.0.67
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'' sono inserite le seguenti: ''e in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''all'emergenza epidemiologica da COVID-19'' sono inserite le seguenti: ''e della ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19'';
c) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: ''dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'' sono inserite le seguenti: ''e della ricerca scientifica per cure contro il COVID-19''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 45 milioni di euro per l'anno di imposta 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.».
5.0.68
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo per la rideterminazione delle concessioni della distribuzione automatica nella PA)
All'articolo 28-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''del 33 per cento'' sono sostituite con le seguenti ''del 30 per cento''. Successivamente, le parole: ''senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica'' sono soppresse.
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Per far fronte ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'applicazione del comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con dotazione pari a 75 milioni per l'anno 2021. L'accesso al Fondo è regolato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge''».
5.0.69
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
5.0.70
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente :
«Art. 5-bis.
(Misure per il sostegno delle imprese turistiche, degli stabilimenti termali e dei Pubblici esercizi)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché agli immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 116,6 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 319,6 milioni di euro per Panno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «230,4 milioni».
5.0.71
Fenu, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Tax credit pacchetti turistici)
1. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, per il periodo d'imposta 2021, è riconosciuto uncredito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, resi in ambito nazionale.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma t, è riconosciuto, a pena di decadenza, per l'acquisto di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati avvenuto presso una agenzia di viaggio o un tour operator con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi.
4. Il credito di cui al comma i è fruibile esclusivamente nella misura del 6o per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i tour operator possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta di cui al presente articolo. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4, e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
7. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui all'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Il credito di cui al comma i non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30o milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.72 (testo 2)
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori, i quali dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro settecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro cinquecentomila;
c) avere un ammontare di debiti non superiore ad 1 milione di euro.
2. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».
5.0.72
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)
1. All'articolo i del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''possesso congiunto dei seguenti requisiti'' sono sostituite dalle seguenti: ''possesso di almeno uno dei seguenti requisiti'';
b) al comma 2, alla lettera a), le parole: ''euro trecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro settecentomila'';
c) al comma 2, alla lettera b), le parole: ''euro duecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro trecentomila'';
d) al comma 2, alla lettera e), le parole: ''anche non scaduti'' sono soppresse;
e) al comma 2, alla lettera c), le parole: ''euro cinquecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro trecentomila'';
f) al comma 3, dopo le parole: '' degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché delle stime ISTAT relative al fatturato dell'industria in termini congiunturali, dell'indice ISTAT del clima di fiducia delle imprese e dell'indice ISTAT del clima di fiducia dei consumatori''».
5.0.73
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il-requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione dei personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
2. L'accesso al Fondo dì cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
5.0.74 (testo 2)
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. Per il periodo di imposta 2020 e 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».
5.0.74
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».
5.0.75
Ritirato e trasformato nell'odg n. 180
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Sospensione titoli di credito)
1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º febbraio 2021 al 30 giugno 2021, sono sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».
5.0.76
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Sospensione mutui e leasing)
1. All'articolo,6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: ''è sospeso sino al 30 giugno 2021'' con le seguenti: ''è sospeso sino al 31 dicembre 2021''».
5.0.77
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Tempi di conservazione nel Sistema di Informazioni Creditizie)
1. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) non oltre dodici mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto».
5.0.78
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Vendite di liquidazione)
1. Le vendite di liquidazione di cui all'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 possono essere effettuata anche a seguito della chiusura, superiore a 30 giorni, dell'attività commerciale disposta dalle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19».
5.0.79
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari«
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».
5.0.80
Ritirato
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Estensione superbonus)
1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''e-bis) dalle società di persone, società commerciali che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 c.c., società non commerciali ed enti pubblici per gli edifici di loro proprietà''».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
5.0.81
Ferro, Damiani, Gasparri, Gallone
Ritirato
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Estensione del bonus 110% energetico e antisismico agli impianti sportivi)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: ''limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi''.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178;
c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.82
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Estensione superbonus adeguamento antincendio)
1. All'articolo 119 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
''c-bis) interventi di adeguamento alla normativa prevista dal decreto del Ministero dell'Interno del 16 maggio 1987, n. 246 e successive modificazioni''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
5.0.83
Ritirato
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga del termine di fruizione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico)
All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4, le parole: ''al 30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2022'';
nel comma 4-ter, le parole: ''al 30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2022'';
b) nel comma 8, le parole: ''al 30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2022'';
c) nel comma 8-bis, le parole: ''al 30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2022''».
5.0.84
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Alla lettera d), articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente testo: ''Rimane altresì fermo che, con riferimento agli immobili non ricompresi nei centri e nuclei storici e sottoposti alla sola tutela di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia. L'intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.''».
5.0.85
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.».
5.0.86
Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Agevolazioni IVA per giovani coppie)
1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio, arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1º gennaio 2021, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 5 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
5.0.87
Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-quater, è aggiunta la seguente lettera:
''i-quinquies) una quota pari ad un quinto del reddito complessivo lordo dichiarato con un minimo di 5.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
5.0.88
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».
5.0.89
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 122
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.4
2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».
5.0.90 (testo 2)
Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 259
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
1. Al fine di garantire sostegno economico alle attività commerciali operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recanti l'assoggettamento all'imposta di consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, non si applicano ai prodotti immessi al consumo nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.90
Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)
1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''al quindici per cento e al dieci per cento dal 1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''al dieci per cento e al cinque per cento dal 1º luglio 2021''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.91
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta a favore pratica sportiva diffusa)
1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di sostenere il settore dello sport dilettantistico, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono detraibili per iI 50 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i medesimi anni non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età e il vincolo di parentela di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo le risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178. Il suddetto importo costituisce limite di spesa. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.».
5.0.92
La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detraibilità imposta lorda per spese mediche e sanitarie pagate in contanti)
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679 della legge 1º gennaio 2020 non si applicano alle spese mediche e sanitarie.».
5.0.93 (testo 2)
Ritirato e trasformato nell'odg n. 212
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)
1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162 la lettera i) è abrogata;
b) il comma 163 è sostituito dal seguente:
''Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200''».
5.0.93
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)
1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162 la lettera i) è abrogata;
b) il comma 163 è sostituito dal seguente:
''Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200''».
5.0.94 (testo 2)
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
- Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino a gennaio 2020.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità successive.»
5.0.94
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino a gennaio 2020».
5.0.95
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
''8-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 giugno 2021''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.96
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1, lettera a) dopo le parole: ''spese non superiore'' sono aggiunte le seguenti: ''a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 1500 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
5.0.97 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]
Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella
Approvato
Art.1-quater
(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b), d) ed e)"».
5.0.97
Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge 34 del 2020)
1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: ''30 giugno 2022'' con le seguenti: ''31 dicembre 2023''.
2. All'articolo 121, al comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: ''lettere a) e b)'' con le seguenti: ''lettere a), b) e d),''».
5.0.98
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 119, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022''».
5.0.99
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''anni 2020 e 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''anni 2020, 2021 e 2022''».
5.0.100
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
''f-bis) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90''».
5.0.101 (testo 2) (id. a 30.217)
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Approvato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
''g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90''».
5.0.101
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
''g) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90''».
5.0.102
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta delle spese per cerimonie e celebrazioni di privati e imprese)
1. Al fine di sostenere le imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese sostenute per l'organizzazione di matrimoni, battesimi, quaresime, feste di laurea, ricorrenze e anniversari, si intendono detraibili per il 35 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Per i medesimi anni 2021 e 2022 i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzate di un punto percentuale.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 100 milioni per l'anno 2023, quanto a 100 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.103
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 curo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.104
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detrazione Irpef spese per cerimonie)
1. Per l'anno 2021, dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che hanno contratto matrimonio con effetti civili nel territorio dello Stato, sostenute per la celebrazione della cerimonia e dell'evento.
2. La detrazione spetta ad un solo coniuge fino a concorrenza dell'intera spesa.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando il fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
5.0.105
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.106
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.107
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Sospensione Isa trasporto persone)
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti delle imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».
5.0.108
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Alla tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II, dopo il n. 18) è aggiunto il seguente: ''18-bis) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico;''.
2. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 le parole: ''e strumenti musicali'' sono soppresse.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.109 (testo 2) [id. a 40.0.9 (testo 3)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)
1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.109
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica in materia di autotrasporto interessato dal crollo del viadotto Polcevera)
1. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 103, si interpreta nel senso che le somme erogate a titolo di ristoro si qualificano come proventi non imponibili.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.110
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-ter.
(Moratoria finanziamenti)
«All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportato le seguenti modifiche:
a) nel comma 2, lett. c), le parole: ''sino al 30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti ''al 31 dicembre 2021'';
b) nel comma 8, le parole: ''sino al 30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';».
5.0.111
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)
1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021.
3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge di conversione».
5.0.112
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Attività di sale giochi)
1. In applicazione delle misure di sospensione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nei riguardi delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, sono fatti salvi gli accessi presso gli esercizi di cui alle attività di sale giochi e scommesse al fine di consentire le ricariche dei conti gioco. Gli accessi dovranno verificarsi nel rispetto della normativa vigente garantendo l'utilizzo dei dispositivi imposti e il divieto di assembramenti».
5.0.113 (testo 2) (id. a 6.0.275)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga versamenti Preu)
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».
5.0.113
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».
5.0.114
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1) I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del primo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 maggio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41.
5.0.115
Ferrazzi, Mirabelli, Comincini
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.
«Art. 5-bis.
(Rimodulazione incentivi titolari impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012)
1. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un-periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1º luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
5.0.116
Ferrazzi, Mirabelli, Comincini
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ristoro per gli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessile nel periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020)
1. AI fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 agli enti pubblici e privati e alle imprese che hanno garantito senza interruzione la raccolta dei rifiuti tessili per tutto il periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020 e che possano attestare una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 25% sull'attività specifica è riconosciuto un ristoro pari a 30 euro per tonnellata di rifiuti tessili raccolti, nel limite massimo di 3 milioni di euro.
2. Il ristoro, di cui al comma 1, è quantificato in base ai quantitativi raccolti e documentati dal registro carico e scarico o in base ai formulari emessi nel periodo dal 1º marzo 2020 al 30 maggio 2020.
3. Il Ministero dello Sviluppo economico provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che i beneficiari, di cui ai commi 1 e 2, devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del ristoro, determinato in funzione delle risorse».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
5.0.117
Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 63 del 2013)
1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge a 63 del 2013, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023''
2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, le parole: ''nell'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2022''».
5.0.118
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure di semplificazione)
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;''».
2. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-quater, dopo le parole: ''e periti commerciali'' sono inserite le seguenti: ''nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,'';
b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: ''e periti commerciali'' sono inserite le seguenti: ''nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,''.».
6.1
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Pavanelli
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come ''trasporto e gestione del contatore'' e ''oneri generali di sistema'', nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3'', con le seguenti: ''Nel 2021, con decorrenza dal mese di aprile, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, compresi i soggetti forniti di partita IVA, con riferimento alle voci della bolletta identificate come ''trasporto e gestione del contatore'' e ''oneri generali di sistema'', in misura non inferiore al 50 per cento dei parametri di cui al successivo comma 2».
Conseguentemente il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.»
6.2 (testo 2)
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-ter. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
6.2
Ritirato e trasformato nell'odg n. 181
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;
b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1 e 1-bis è autorizzata la spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 250 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»
Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».
6.3
Croatti, Trentacoste, De Lucia
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«i-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo si cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.4
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli
Ritirato e trasformato nell'odg n. 260
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
6.5
Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Masini, De Poli
Ritirato e trasformato nell'odg n. 123
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».
Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «549,5 milioni».
6.6
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «549,5 milioni».
6.7
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma i si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».
Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «549,5 milioni».
6.8
Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Santillo, Trentacoste, Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Ricciardi, Presutto
Ritirato e trasformato nell'odg n. 219
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»
Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «549,75 milioni di euro».
6.9
Ritirato e trasformato nell'odg n. 228
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «549,75 milioni».
6.10
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6.11
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 mila miro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.
6.12
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».
Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 250 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.
6.13
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».
6.14
Ritirato
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Relativamente ai codici ateco riferibili a attività di somministrazione alimenti, alberghi, palestre, agenzie viaggi e locali posti all'interno dei centri commerciali, potranno usufruire di un credito d'imposta del 100% pari agli importi corrisposti a titolo di pagamento delle forniture di elettricità e gas riferibili a utenze non domestiche, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 30 luglio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 41».
6.15
Arrigoni, Campari, Briziarelli, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 261
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Nei confronti dei clienti finali non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, gli esercenti i servizi di tutela, ivi inclusi il servizio a tutele graduali e il servizio di salvaguardia, e gli esercenti della vendita, limitatamente al caso in cui non sia ancora avvenuta la costituzione in mora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, contestualmente alla costituzione in mora del cliente finale, con riferimento alla fatture non pagate ed emesse durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, prevedono secondo modalità stabilite da ARERA un piano di rateizzazione non inferiore a 12 mesi, stabilendo che il pagamento delle singole rate avvenga con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale».
6.16
Ritirato
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate per l'anno 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento» e al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni di euro», con le seguenti: «85 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «490 milioni».
6.17
Gaudiano, Romano, Di Girolamo, Trentacoste, Campagna
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico non è dovuto il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «84 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
c) al comma 7; sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «84 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «491 milioni».
6.18
Tiraboschi, Mallegni, Gallone, Gasparri, Schifani, Pagano, Fazzone
Ritirato
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le imprese turistico ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento». e al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni di euro», con le seguenti: «75 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6.19
Ritirato
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sino al termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate dal pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento» e al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni di euro», con le seguenti: «55 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «520 milioni».
6.20
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le seguenti: «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» e sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «la somma di 25 milioni di euro» con le seguenti: «la somma di 85 milioni di euro» e le parole: «credito di imposta pari al 30 per cento» con le seguenti: «credito di imposta pari al 100 per cento»;
c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «85 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «490 milioni».
6.21
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le seguenti: «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» e sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «la somma di 25 milioni di euro» con le seguenti: «la somma di 85 milioni di euro» e le parole: «credito di imposta pari al 30 per cento» con le seguenti: «credito di imposta pari al 100 per cento».
Conseguentemente al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro».
6.22
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico», con le seguenti: «per i soggetti indicati all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» e sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «la somma di 25 milioni di euro», con le seguenti: «la somma di 85 milioni di euro» e le parole: «credito di imposta pari al 30 per cento», con le seguenti: «credito di imposta pari al 100 per cento».
Conseguentemente, al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro».
6.23 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Dell'Olio, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Naturale, De Lucia
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.23
Dell'Olio, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Naturale, De Lucia
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le seguenti: «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» e le parole: «3o per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 6 sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 7 sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «42 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «533 milioni».
6.24 (testo 3) [id. a 6.23 (t2), 6.26(t2), 6.28 (t2), 6.31 (t2), 6.33 (t2), 6.34 (t2), 6.35 (t2), 6.36-bis (t2), 6.38 (t2), 6.43 (t2), 6.45 (t2), 6.46 (t2),6.49 (t2),6.52 (t2),6.0.37 (t2)]
Fedeli, Barachini, Ricciardi, De Petris, Casini, Verducci, Alfieri, Boldrini, Cerno, Cirinnà, Collina, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Nannicini, Pittella, Rossomando, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.24 (testo 2)
Fedeli, Barachini, Ricciardi, De Petris, Casini, Verducci, Alfieri, Boldrini, Cerno, Cirinnà, Collina, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Nannicini, Pittella, Rossomando, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le seguenti: «, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «60 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «515 milioni».
6.24
Fedeli, Barachini, Ricciardi, De Petris, Casini, Verducci, Alfieri, Boldrini, Cerno, Cirinnà, Collina, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Nannicini, Pittella, Rossomando, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le seguenti: «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «40 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».
6.25
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287»;
b) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
Al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni»;
b) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
6.26 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.26
Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 5 dopo le parole: «di somministrazione e consumo» sono inserite le seguenti: «di alimenti e» e le parole: «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 100 per cento».
2. Al comma 6, primo periodo, le parole: «la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 83,3 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento».
3. Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83,3 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 58,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.27
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori, Briziarelli
Ritirato
Al comma 5, dopo le parole: «di somministrazione e consumo» sono inserite le seguenti: «di alimenti e».
6.28 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Di Piazza, Castaldi, Girotto, Trentacoste
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.28
Di Piazza, Castaldi, Girotto, Trentacoste, De Lucia, Fenu, Turco, Ricciardi, Campagna
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico», inserire le seguenti: «e per le associazioni ed i circoli ricompresi nella categoria E della tariffa vigente,»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «30 milioni»;
c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «30 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
6.29
Ritirato
Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico,» inserire le seguenti: «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».
6.30
Laforgia, Grasso, Ruotolo, Errani, De Petris
Ritirato
Al comma 5 dopo le parole: «aperti al pubblico,» inserire le seguenti: «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «545 milioni».
6.31 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.31
Ritirato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole: «aperti al pubblico» sono inserite le seguenti: «e per i centri sociali, culturali e ricreativi»;
b) al comma 6 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25,4 milioni di euro»;
c) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 0,4 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»
6.32
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «e per i centri sportivi».
6.33 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.33
Ritirato
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 5, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento»;
b) al comma 6, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 58 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»
Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «492 milioni».
6.34 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.34
Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «75 milioni» e le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «75 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
6.35 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.35
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento», con le seguenti: «del 100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «del 30 per cento», con le seguenti: «del 100 per cento» e le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.
6.36-bis (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.36
Ritirato
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
b) al comma 6 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni di euro»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.36-bis
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le parole: «100 per cento»;
2) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le parole: «83,3 milioni».
6.37
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».
6.38 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Presutto
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.38
Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Presutto
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».
6.39
Ritirato
All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
6.40
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «del 100 per cento»;
b) conseguentemente, al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.
6.41
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento», con le seguenti: «del 100 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto,», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 50 milioni euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.
6.42
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
All'articolo 6:
a) al comma 5, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «del 100 per cento»;
b) conseguentemente, al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
6.43 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio», la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.43
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 5, le parole: «è ridotto del 30 per cento» sono sostituite con il seguente periodo: «è ridotto del cento per cento».
6.44
Ritirato
All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «è ridotto del 30 per cento» con le seguenti: «non è dovuto».
6.45 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Di Girolamo, Anastasi, Croatti, Trentacoste
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.45
Di Girolamo, Anastasi, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «75 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;
c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «75 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «475 milioni».
6.46 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.46
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «è ridotto del 30 per cento» con le seguenti: «è ridotto del 60 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole da: «la somma di 25 milioni di euro» fino a: «30 per cento» con le seguenti: «la somma di 50 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 60 per cento»;
c) sostituire il comma 7, con il seguente:
«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».
6.47
La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 6 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.48
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 6 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.49 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.49
Gaudiano, Trentacoste, Dell'Olio
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «42 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «533».
6.50
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «40 milioni».
6.51
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «40 milioni».
6.52 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Anastasi, Girotto, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.52
Anastasi, Girotto, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «33 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
c) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 33 milioni di euro, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41».
6.53
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche locali e nazionali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale caratterizzato da un significativo contenuto informativo attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di programmi di informazione, in considerazione della crisi del settore conseguente alla contrazione di fatturato cagionato dall'emergenza epidemiologica, ai concessionari per la radiodiffusione sonora che rispondano ai requisiti di cui al comma 5-ter, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto come dichiarato nell'Informativa Economica di Sistema effettuata l'anno precedente la proposizione della domanda. Il credito d'imposta, in ogni caso, non potrà superare l'importo di 250.000 euro aumentato a 500.000 euro in caso di imprese titolari di due o più concessioni per la radiodiffusione sonora su reti terrestri. In caso di insufficienza delle risorse previste nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato rispetto alle richieste ammesse al contributo, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura.
5-ter. Al fine di accedere al credito d'imposta di cui al comma 5-bis, le imprese radiofoniche devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dimostrando il possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della medesima domanda:
a) titolarità della concessione alla radiodiffusione sonora in corso di validità e dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 66 del 2001, nonché dell'autorizzazione all'attività di fornitori di contenuti radiofonici nel caso di esercizio di diffusione di programmi in tecnica digitale DAB;
b) un numero minimo di 5 dipendenti, anche part-time, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali di cui almeno i giornalisti iscritti all'INPGI e la relativa correntezza contributiva;
c) un fatturato pubblicitario netto minimo annuo di 100.000,00 euro rilevabile dall'ultima dichiarazione IES inoltrata all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;
d) aver destinato almeno 195 minuti del proprio palinsesto tra le ore 07:00 alle ore 20:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi autoprodotti. I programmi a contenuto tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione informativa giornaliera di cui al presente comma.
5-quater. Non possono accedere in ogni caso al credito d'imposta di cui al comma 5-bis, le imprese esercenti l'attività di radiodiffusione sonora che siano organi di informazione di partiti e movimenti politici.
5-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 5-bis, nella quota massima del 20 per cento, è utilizzabile per il pagamento delle forniture elettriche e i servizi di connettività. Nella stessa percentuale deve essere destinato al pagamento dei canoni delle agenzie di stampa».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».
6.54
Ritirato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il versamento del canone di cui al comma 5 eventualmente intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto è rimborsato d'Ufficio entro 30 giorni dalla relativa Istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».
6.55
Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Al fine di sostenere le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nonché di somministrazione e consumo di alimenti e bevande in locali pubblici o aperti al pubblico soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli abbonamenti di musica d'ambiente SIAE ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del canone relativo all'anno 2021, nel limite di spesa complessiva di 20 milioni di euro.
7-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 7-bis.
7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.56
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73 del 2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».
Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» aggiungere le seguenti: «e determinazione della Tariffa omnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica».
6.57
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sostituire le parole: ''fino ad 1 MW elettrico'' con le seguenti: ''fino a 3 MW elettrico''».
Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» aggiungere le seguenti: «e semplificazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili».
6.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Digitalizzazione del processo di incasso degli assegni)
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo''».
6.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Digitalizzazione processo incasso assegni)
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo''».
6.0.3 (testo 2)
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Digitalizzazione processo incasso assegni e
misure semplificate per la conclusione di atti a distanza e per la concessione di credito al consumo per le famiglie)
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo''.».
2. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio-come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
4. A decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
b) l'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
5. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:
''Art. 120-quaterdecies.1.
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.'';
b) il comma 1, dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:
''1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater'';
c) all'articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: ''contratto'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.''.
11-ter. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».
6.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Digitalizzazione processo incasso assegni)
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo''.».
6.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Digitalizzazione processo incasso assegni)
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo''.».
6.0.5
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.'' sono sostituite con le seguenti: ''e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.'';
b) il comma 2 è abrogato».
6.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati tra il 1º marzo 2021 e il 31 luglio 2021 sono improcedibili.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. (43)
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 31 ottobre 2021, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
6.0.7
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti di protezione di igiene intima femminile)
1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-quinquies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; assorbenti igienici per ciclo mestruale''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 110 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:
a) quanto a 110 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
6.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo, inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del Testo Unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente ella Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per il 2021, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».
6.0.9
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».
6.0.10
Improponibile
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Benefici fiscali per agevolare l'accesso al credito degli anziani)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
''b-ter) gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.''.
2. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
''3. Sono inoltre deducibili gli-interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario''.».
6.0.11 (testo 2)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano, Briziarelli
Ritirato e trasformato nell'odg n. 269
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 6-bis
(Misure a sostegno del settore dei matrimoni)
1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al sostegno delle attività economiche operanti del settore dei matrimoni danneggiate dai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»
Conseguentemente, all'articolo 26:
a) sostituire le parole "200 milioni di euro", ovunque ricorrano, con le seguenti "130 milioni di euro";
b) al primo periodo, sopprimere le parole "dei matrimoni e"
6.0.11
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano, Briziarelli
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)
1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.12
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma precedente, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.
3. 1 versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-quinquies, 13-ter e 13-quater, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 31 maggio 2021».
6.0.13 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».
6.0.13
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito con il seguente:
''5. Le plusvalenze di cui alla lettera c), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.''.
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
''5-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44.''»
6.0.14
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Marti, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'odg n. 262
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)
1. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio economico delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nei due periodi d'imposta precedenti, alle medesime imprese spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di impresa.
2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»
6.0.15 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1:
- lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
- lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni»;
- il comma 2 è così sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.0.15
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio, turistici ricettivi e rifugi alpini - Esenzione canone unico pubblici esercizi, strutture ricettive e rifugi alpini)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le strutture ricettive e i rifugi alpini titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 81.6 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019, rispettivamente dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.. 446, ove non istituito il canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.
6.0.16
Dell'Olio, Trentacoste, L'Abbate, Naturale, De Lucia
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Incentivo fiscale alla riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)
1. Per i titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per gli anni 2021.
2. I canoni di locazione pattiziamente e contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1, non concorrono alla formazione del reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.17
Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)
1. L'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 81 è sostituito dal seguente:
''L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, è elevato al 12 per cento per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.''»
6.0.18 (testo 3)
Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi, Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti, Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:
"Articolo 120-quaterdecies.1
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente: "1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater".
c) all'articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola "contratto" sono aggiunti le seguenti parole: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene in conformità al piano contrattuale di pagamento degli interessi".
2. L'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi comprese le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti".
6.0.18 (testo 2)
Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi, Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti, Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)
1. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, dopo la parola "contratto" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto". L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si applica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 così come rese operative dalla normativa secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.
6.0.18
Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi, Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti, Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)
1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , costituiti in fauna di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n.176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.
2. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, dopo la parola ''contratto'' sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto''. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si applica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 così come rese operative dalla normativa secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.»
6.0.19
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:
a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.»
6.0.20
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio-come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
3. A decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
b) l'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
6.0.21
Improponibile
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modalità semplificata di conclusione degli atti a distanza)
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
2. Felino restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:
a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.».
6.0.22
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021.».
6.0.23
Montani, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Siri
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3-bis le parole: '' lº aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2022''.
b) Il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
''3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese il aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo''».
6.0.24
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Rimessione in termini e sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)
1. I termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
in scadenza fra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento delle somme suddette non determina la decadenza dalla rateazione.
2. Decorso il termine finale di cui all'ultimo periodo del comma precedente, il piano di dilazione originario prosegue con il pagamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della prima rata non pagata in scadenza nel periodo di sospensione e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli i, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
4. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di sospensione».
6.0.25
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all'art. 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».
6.0.26
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)
I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente».
6.0.27
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)
1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 17-bis dei decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.
2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.
3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime».
6.0.28
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di tutela e rilancio del commercio)
1. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali possono effettuare per un periodo di tempo di sei mesi le vendite di liquidazione anche nei casi in cui le stesse non avvengano per fine dell'attività.».
6.0.29
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga adempimenti professionisti in isolamento)
1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.
2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».
6.0.30
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Canone di abbonamento speciale)
1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.''».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.
6.0.31
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'art. 31 della legge n. 340/2000 al comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti periodi: ''Potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.''.».
6.0.32
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
''3-bis. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1º settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.
3-ter. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria''.».
6.0.33
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per il sostegno alle microimprese)
1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».
6.0.34
Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».
6.0.35
Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi.».
6.0.36
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''esistenti almeno dal 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola:'', e le parole: ''fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta'';
b) il comma 4 è soppresso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.».
Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0.37 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]
Approvato
All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
6.0.37
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».
6.0.38
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: ''Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento''.
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;
b) quanto a 600 milioni per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196».
6.0.39
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)
1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.
3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: ''che realizzino operazioni'' fino ad: ''efficientamento gestionale'' sono soppresse».
6.0.40
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)
1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.
3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: ''che realizzino operazioni'' fino ad: ''efficientamento gestionale'' sono soppresse».
6.0.41
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso al 2021 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2018 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.'';
b) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
d) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 16,7 milioni di euro per l'armo 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo''».
6.0.42
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli, Gallone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, aggiungere:
''1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite da: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari'';
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020;''.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
6.0.43 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
6.0.43
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, aggiungere:
''1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite da: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari'';
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''».
6.0.44
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, aggiungere:
''1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''.».
6.0.45 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
6.0.45
Croatti, Trentacoste, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Per la spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro.'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
2. All'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''.».
6.0.46
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, aggiungere:
''1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite da: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''.».
6.0.47
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018''.
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''.».
6.0.48 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
6.0.48
Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Presutto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)
1. All'articolo io, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.00 o euro'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
e) all'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''.».
6.0.49
Marcucci, Pittella, Ferrari, Collina
Ritirato e trasformato nell'odg n. 85
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari''.
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''.».
6.0.50
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.''».
6.0.51 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
6.0.51
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000,00 euro.'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'', sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.''.
2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
''4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.''».
6.0.52
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018''.
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro'';
c) al comma 2, le parole ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.''».
6.0.53
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19«, e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro'';
c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.''».
6.0.54
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)
1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:
''Art. 81-bis.
(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)
1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.
2. Il fascicolo di cui al comma I comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.
3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.''».
6.0.55
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(SAL Mensili)
1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:
''01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.''».
6.0.56
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)
1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3o settembre 2021, i versamenti di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 del-decreto-legge n. 5o del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.».
6.0.57
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
Alla fine dell'art. 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 1, comma 1132, lett. a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: ''della sospensione medesima.'' aggiungere i seguenti periodi: ''È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della Transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo.''».
6.0.58
Improponibile
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al Dpr 146 del 23 agosto 2017)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
''a) 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7'';
2) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
''b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo7'';
3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
''1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista'';
4) all'articolo 4 il punto 2), della lettera a), comma 1, è abrogato;
5) all'articolo 4 il punto 3), della lettera a), comma 1, è abrogato;
6) all'articolo 4, comma 2) cancellare le parole: ''con almeno un giornalista'';
7) all'articolo 6, la lettera c), comma 1, è abrogata;
8) all'articolo 6, la lettera d), comma 1, è abrogata;
9) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
''2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente''.».
6.0.59
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Faraone
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia portuale)
1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni e autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 1. 84/1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.
2. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 novembre 2020, emanato in attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
6.0.60
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori interventi in favore del tessuto economico nazionale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata all'8 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: ''Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche''. Indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.
3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle start-up innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le ''piccole e medie imprese innovative'', come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma r ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
5. I soggetti beneficiari di cui al comma r possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.».
6.0.61
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)
1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 31 dicembre 2021.
2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: ''tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020'' sono sostituite con le parole: ''tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021'';
b) alla lettera b), le parole: ''tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020'' sono sostituite con le parole: ''tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021''.».
6.0.62
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Grassi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 267
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga del termine di consegna dei beni)
1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.
2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) alla lettera b), le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».
6.0.64
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riduzione dell'imposta per la rivalutazione dei beni)
1. All'articolo 1, comma 943, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022 e 6o milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.65 (testo 2) [id. a 5.49 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:
''1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate''.
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis.».
6.0.65
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifica alla legge n.145 del 2018 in materia di credito d'imposta derivante dall'ecobonus per gli Scooter)
1. All'articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Le imprese di cui al periodo precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari''».
6.0.66 (testo 2) (id. a 29.0.8)
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)
1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: ''ed è esclusa la loro cumulabilità'' fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: ''nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato''».
6.0.66
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:
«117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per Palmo 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada;
117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».
6.0.67
Piarulli, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:
''185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1º aprile 2021, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2021, è riconosciuto un credito d'imposta del 4o per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro''.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.68
Turco, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Fenu, Di Piazza, Ricciardi, Naturale, Campagna
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0)
1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:
a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2041 parola: ''esclusivamente'' è soppressa;
2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:
''204-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, in deroga al comma 191, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.'';
b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:
''1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 posso optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 eseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al- credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.''.».
6.0.69 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.69
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: ''nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti'';
b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera c), numero 3)''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
6.0.70
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)
1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30% dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, seppur formalmente differenti, coincidano in termini sostanziali in quanto:
a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;
b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;
c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.
3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
6.0.71
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sospensione seconda rata imposta municipale propria)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599, dell'articolo t, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile:
a) siano legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
b) siano interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
c) appartengano allo stesso gruppo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.72
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta per l'anno 2021 la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a capannoni e per gli immobili strumentali alle attività delle imprese turistiche.».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni', con le seguenti: «300 milioni».
6.0.73
Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga moratoria)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a) , b) e e), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''3o giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 3o giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.
3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma i del presente articolo.
4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia, istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 11. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».
6.0.74
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio
Ritirato e trasformato nell'odg n. 270
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle PMI)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 0, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.
3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 360 milioni di euro per l'anno 2021.
8. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 360 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.75
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
Ritirato e trasformato nell'odg n. 98
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga moratoria)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.
3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi-per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
6.0.76
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga moratoria)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,11. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.
3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
6.0.77
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.
«Art. 6-bis.
(Proroga moratoria)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.
3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18-, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
6.0.78
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''30 dicembre 2021''.
2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».
6.0.79
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''30 dicembre 2021''.
2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»
6.0.80
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''30 dicembre 2021''.
2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»
6.0.81
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''30 dicembre 2021''.
2. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 6o mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».
6.0.82
Pesco, Trentacoste, L'Abbate, Fenu
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Moratorie debiti)
1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i soggetti che hanno in corso moratorie di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono avvalersi a seguito di presentazione istanza in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di una proroga per rimborso capitale fino al 31 dicembre 2021. Il tasso d'interesse applicabile durante il periodo supplementare di differimento non può superare il 5,00 per cento.».
6.0.83
Ritirato
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito di imposta botteghe e negozi)
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''relativo al mese di marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''relativi ai mesi di marzo, giugno, luglio, agosto e settembre 2020''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 356,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.''».
Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «193,7 milioni».
6.0.84
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)
In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.».
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0.85 (testo 3) [id. a 5.71 (testo 2)]
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
6.0.85 (testo 2)
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 272
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 6-bis
(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)
1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.
2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 300 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»
6.0.85
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)
1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.
2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2021 denominato ''Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi'', finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.86 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
6.0.86
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)
1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio.».
6.0.87
D'Angelo, Croatti, Trentacoste, Dell'Olio
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esclusione dei valori degli immobili interessati dalla sospensione dal calcolo del patrimonio ai fini del calcolo dell'ISE)
1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».
6.0.88
Ritirato
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ad attività di intrattenimento integralmente sospese nel 2021)
1. Alle imprese le cui attività siano state sospese da provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing odi concessione di immobili ad uso non abitativo destinati, nel periodo, allo svolgimento dell'attività d'impresa.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «518,6 milioni».
6.0.89 (testo 2)
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sospensione adempimenti fiscali)
1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di centocinquanta giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
6.0.89
Turco, Romano, Trentacoste, Fenu, Di Piazza, Ricciardi, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sospensione adempimenti fiscali)
1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di 250 giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3o gennaio 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
6.0.90
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Estensione a 12 anni della durata temporale delle garanzie SACE e Fondo PMI)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole:''6 anni'' sono sostituite dalle seguenti:''12 anni'';
b) dopo il comma 14-sexies, è aggiunto il seguente:
''14-septies. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni''.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: ''72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''144 mesi'';
b) al comma 1, lettera m), le parole: ''120 mesi'' sono sostituite dalle seguenti:''144 mesi''
c) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
''13-bis. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni''.
3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, a notificare i regimi di modulazione della durata della garanzia, dei premi di garanzia e della copertura della garanzia per ciascun prestito individuale garantito previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coerentemente con quanto previsto dal punto 25 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19 della Commissione europea, adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), come da ultimo modificato dalla Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
4. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma Next Generation EU. di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
6.0.91
Bottici, Pavanelli, Trentacoste, Fenu
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo i, le parole: ''3o giugno 2021'', sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
b) all'articolo 13, comma 1:
1) al primo periodo le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
2) alla lettera c), le parole: ''fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a 120 mesi'';
3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
''c-bis) per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 3o per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera b). L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
c-ter) per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria;''.».
6.0.92
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese proroga garanzie pubbliche)
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2021'';
b) all'articolo 13, comma 1:
1) al primo periodo le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
2) alla lettera c), le parole: ''fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a 120 mesi'';
3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
''c-bis) per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera b). L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
c-ter) per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria''.».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
6.0.93
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)
1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo l, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».
6.0.94
Ritirato e trasformato nell'odg n. 124
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)
1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».
6.0.95
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese- proroga garanzie pubbliche)
1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 13, comma 1,
i. al primo periodo le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
ii. alla lettera c), le parole: ''fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a 120 mesi'';
iii. dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
''c-bis) per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera b). L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedute concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione'';
c-ter) per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, felino restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.''.
2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».
6.0.96
Bottici, Trentacoste, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, 11. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020'';
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''supporto durevole'', sono inserite le seguenti: ''l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso''.
2. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente, decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020'';
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''supporto durevole'', sono inserite le seguenti: ''l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso'';
c) il comma 2-bis è abrogato.».
6.0.97 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Approvato
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
6.0.97
Ritirato
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''.»
6.0.98
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Operazioni di rinegoziazione)
1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia''.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.
6.0.99
Fenu, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Operazioni di rinegoziazione)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 6o per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».
6.0.100
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Operazioni di rinegoziazione)
1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».
6.0.101
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Operazioni di rinegoziazione)
1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».
6.0.102
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''con durata fino a 240 mesi''».
6.0.103
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''con durata fino a 240 mesi''».
6.0.104
Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''con durata fino a 240 mesi''».
6.0.105
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''con durata fino a 240 mesi''».
6.0.106
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 268
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Allungamento durata finanziamenti)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle parole: ''con durata fino a 180 mesi''.
b) al comma 1, lettera n), dopo le parole: ''La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)'', sono aggiunte le seguenti parole: ''e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi''.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni».
6.0.107
Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Trentacoste, L'Abbate
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle parole: ''con durata fino a 18o mesi''.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni.».
6.0.108
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle parole: ''con durata fino a 180 mesi''.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni.».
6.0.109
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità)
1.All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle parole: ''con durata fino a 180 mesi''.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni».
6.0.110
Collina, Pittella, Ferrari, Stefano
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle parole: ''con durata fino a 180 mesi''.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni».
6.0.111
Ritirato e trasformato nell'odg n. 179
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostegno alla liquidità)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''con durata fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''con durata fino a 180 mesi''.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni.».
6.0.112
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
Ritirato e trasformato nell'odg n. 99
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Allungamento durata finanziamenti)
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''180 mesi''».
6.0.113
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Allungamento durata finanziamenti)
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''180 mesi''».
6.0.114
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato e trasformato nell'odg n. 318
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 6-bis.
(Allungamento durata finanziamenti)
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''72 mesi'', sono sostituite dalle seguenti: ''180 mesi''».
6.0.115
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga della disciplina emergenziale del Fondo centrale di garanzia PMI)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, a 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
b) al comma 12-bis, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''30 giugno 2021''sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.».
6.0.116
Di Piazza, Trentacoste, Fenu, Turco, Ricciardi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 215
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Accesso al credito per gli enti non commerciali)
1. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''Fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2021''».
6.0.117
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiunge il seguente articolo:
«Art. 6-bis.
(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)
1. All'art. 13 comma 12-bis del decreto-legge 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire ''31/12/2020'' con ''31/12/2021''».
6.0.118
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)
1. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''Fino al 31 dicembre 2020,'', sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2021,''».
6.0.119
Ritirato e trasformato nell'odg n. 229
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)
1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
6.0.120
Fenu, Trentacoste, Croatti, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Limite di durata delle operazioni garantitili dal Fondo centrale di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
''12-ter. Il limite di durata delle operazioni finanziarie garantitili dal Fondo ai sensi del presente articolo, previa autorizzazione della Commissione Europea, è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo e aventi durata non superiore a 72 mesi, ove il soggetto finanziatore prolunghi la durata dell'operazione, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, sempre nel limite di 120 mesi.''.».
6.0.121
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per i finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40, i soggetti beneficiari possono chiedere l'allungamento della durata del piano di ammortamento fino a 15 (quindici) anni. La garanzia pubblica che assiste tali finanziamenti è automaticamente prolungata previa semplice comunicazione da parte del soggetto richiedente e/o del soggetto finanziatore.
2. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la durata massima dei finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40 viene incrementata a 15 anni.
3. All'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, previa autorizzazione dell'EBA in merito alle misure di concessione, viene aggiunta la seguente frase: ''Possono essere oggetto di rinegoziazione del debito e/o consolidamento le operazioni per le quali il soggetto richiedente abbia già ottenuto una garanzia a valere sul Temporary Framework purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento ed in presenza di un calo del fatturato registrato dal soggetto richiedente tra l'esercizio 2020 e l'esercizio 2019 a causa dell'emergenza Covi d 19».
6.0.122
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondi gestiti per conto dello stato dall'Istituto per il Credito Sportivo per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità)
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1 Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse a titolo gratuito. La percentuale di copertura della garanzia è fino ad un massimo:
a) del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 10 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila;
b) del 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 6 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e -fino ad un massimo di 5 milioni di euro.
L'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
4. Secondo le attuali stime prospettiche di rischio, a fronte della dotazione disponibile, comprensiva degli ulteriori 30 milioni di euro di cui al comma 1, il comparto potrà garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti. In base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata annualmente dagli organi di gestione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disponibilità del compatto potranno essere adeguate al profilo temporale delle perdite attese mediante successive autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato ovvero destinazioni alla gestione ordinaria del predetto Fondo».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».
6.0.123
Ritirato e trasformato nell'odg n. 125
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con la legge 5 giugno 2020 n. 40 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola: ''quinquennali'' sono aggiunte le seguenti: ''ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica'';
b) il comma 4 è soppresso».
6.0.124
Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)
Al capo terzo, articolo 15 comma 1, capoversi 3-bis e 3-quater del decreto-legge 23 del 2020, n. 23 le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».
6.0.125
Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esercizio di poteri speciali per il settore automobilistico)
1. Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: ''31 dicembre 2020'' con le seguenti: ''31 dicembre 2021'' e dopo le parole: ''per i settori agroalimentare e siderurgico'' inserire le seguenti: ''e per il settore automobilistico''».
6.0.126
Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)
1. Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
6.0.127 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
6.0.127
Pesco, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, De Lucia, Ferrara
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Rinvio tassazione canoni di locazione periodo non percepiti a causa del Covid-19)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i redditi derivanti da canoni locazione di immobili relativi ai periodi di imposta 2020 e 2021, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata in via provvisoria da un dichiarazione del locatore sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ed entro 12 mesi in via definitiva dalla dichiarazione di riscossione in periodo d'imposta successivo oppure dall'ingiunzione di pagamento. Ai soli fini del presente comma, non valgono le limitazioni ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020 di cui al comma 2''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.128
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n.266
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ''periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;'', sono sostituite dalle seguenti: ''periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, e fino a cinquanta milioni di euro'';
b) al comma 12, primo periodo, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
6.0.129
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e gli strumenti di finanziamento alle stesse.
3. Possono accedere agli strumenti di sostegno di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa verifica dei requisiti ivi richiesti, anche le aziende che, nei termini previsti dalla normativa vigente, abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nei termini previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020.
4. Per la fruizione dei benefici previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.130
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
''9-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157 del 2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435 del 2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro''.».
6.0.131
Croatti, Pavanelli, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
6.0.132
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 28, comma 5, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''»;
6.0.133 (testo 2) (id. a 28.6)
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: ''dei limiti'' a: ''de minimis'' sono sostituite dalle seguenti: ''della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del Temporary Framework e successive modificazioni''».
6.0.133
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione - degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)
1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:
''Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche''».
6.0.134
Dell'Olio, Fenu, Trentacoste, L'Abbate
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dai volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Al credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.135
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.136
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.137
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo...».
6.0.138
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».
6.0.139
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi.
2. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello previsto dall'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.436,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».
6.0.140
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi.».
6.0.141
Ritirato
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi».
6.0.142 (testo 2)
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione».
6.0.142
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.
2. Per le finalità del comma 1, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, che abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30% rispetto agli stessi periodi dell'anno 2019 hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo luglio 2020 sino al temine dello stato di crisi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In tale sede si tiene conto dei canoni versati al locatore dal primo luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti possono stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni, secondo equità, in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario e tenuto conto del complesso degli elementi contrattuali ed extracontrattuali. In sede di rideterminazione si tiene conto dei crediti d'imposta per i canoni di, locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda eventualmente usufrutti dal locatario con riferimento alle disposizioni adottate per il sostegno alle imprese nell'ambito all'emergenza COVID 19.
3. Per il periodo considerato, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
4. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, sino al 31 dicembre 2022 e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, e comunque in misura non inferiore al 30 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 70 per cento; ovvero, in misura non inferiore al 50 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 50 per cento; ovvero in misura non inferiore al 70 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 30 per cento.
5. Per gli anni 2021 e 2022, al locatore d'immobile per immobili a uso non abitativo, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 1º luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 30.000 euro per singola locazione.
6. Il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di cui al comma 2, anche ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 5, e ogni altra informazione utile ai fini fiscali.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative del presente articolo, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 8. Ove tale limite fosse superato si provvede alla proporzionale riduzione dell'agevolazione di cui al comma 5.
8. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 720 milioni per l'anno 2023 si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
6.0.143
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 126
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)'' sono sostituite con le seguenti: ''operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria '' e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: ''45 milioni di euro'' sono sostituite con le seguenti: ''345 milioni di euro'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesi della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)'';
c) al comma 3 la parola: ''esclusivamente'' è soppressa e dopo le parole: ''legge di conversione del presente decreto'' sono aggiunte le seguenti parole: ''Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.'';
d) al comma 6 le parole: ''pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».
6.0.144
Ritirato e trasformato nell'odg n. 102
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
6.0.145
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)
1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1''».
6.0.146
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)
1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1''».
6.0.147
Licheri, Santillo, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin
Ritirato e trasformato nell'odg n. 166
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori misure di incentivazione e di sostegno alle imprese)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 11. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022'' sono soppresse;
b) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2023'';
2) il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 4:
1) le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';
2) il secondo periodo è soppresso;
d) al comma 8, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022'' sono soppresse;
e) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'' e le parole: ''entro il 31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 3o giugno 2023'';
2) al secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2023'' e le parole: ''entro il 3o giugno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2o23''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.412,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 3813,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.674,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.795,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.809,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 36,8 milioni di euro per l'anno 203o, in 15,9 milioni di euro per l'anno 2034 e in 64,8 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
6.0.148
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, all'alinea, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2023''».
Conseguentemente, all'articolo 1, camino 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».
6.0.149
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1 lettera a) dopo le parole: ''spese non superiore'' sono aggiunte le seguenti parole: ''a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
6.0.150
Santillo, Anastasi, Girotto, Castaldi, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara
Ritirato e trasformato nell'odg n. 164
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di misure di sostegno a cittadini e imprese)
1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per gli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020'';
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:
1) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
2) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
3) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma i, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;
4) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
5) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.'';
c) al comma 3, le parole: ''di cui ai commi 1 e 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui ai commi 1, 2 e 2-bis'';
d) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:
a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42».
6.0.151 (testo 2)
Santillo, Anastasi, Lomuti, Croatti, Trentacoste, Ferrara, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
''3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.
3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';
b) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.'';
c) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:
''13-ter.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.''.»
6.0.151
Santillo, Anastasi, Lomuti, Croatti, Trentacoste, Ferrara, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119:
1) al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.'';
2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.'';
3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
''3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.
3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';
4) al comma 4-quater sono premesse le seguenti parole: ''Fino al 31 dicembre 2025'';
5) dopo il comma 4-quater), è aggiunto il seguente:
''4-quinquies) La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n dicembre 2016, n. 232.'';
6) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.'';
7) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:
''13-ter.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.'';
b) all'articolo 121:
1) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
''1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.'';
2) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
''f-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede:
a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1941,95 milioni di euro per Fanno 2022, 4964,05 milioni di euro per l'anno 2023, 4405,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4138,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4130,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42.''.».
6.0.152
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;
b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse.».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
6.0.153
Ritirato e trasformato nell'odg n. 127
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6 -bis.
1. All'articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
''1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».
6.0.154
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, le parole: ''fermi restando i requisiti di cui al comma 3'', sono sostituite con le seguenti:
''che assicurino il miglioramento di una classe energetica dell'edificio. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari che lo costituiscono''.«.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «10 per cento».
6.0.155
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Nonna di interpretazione autentica in materia di sisma bonus)
Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».
6.0.156
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Nonna di interpretazione autentica in materia di sisma bonus)
Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».
6.0.157
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma bonus)
Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».
6.0.158
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4-quater inserire il seguente:
''4-quinquies. Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spettante ai sensi del comma 4, nonché la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121, si applicano anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato.''.».
6.0.159
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 8-bis, è aggiunto alla fine il seguente periodo ''Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».
6.0.160
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, la lettera a) è sostituita con la seguente:
''a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti''.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento.».
6.0.161
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2021 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.162
Ritirato
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
''d bis) dalle imprese turistico ricettive''«.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».
6.0.163
Ritirato e trasformato nell'odg n. 128
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,'', sono inserite le seguenti: ''nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10''».
6.0.164
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
''d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».
6.0.165
Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Bruzzone, Briziarelli
Ritirato e trasformato nell'odg n. 263
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione odi affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.'';
b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
''10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del TUIR, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
6.0.166
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori'';
b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
''10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera f) la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera f) sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili''».
6.0.167
Ritirato e trasformato nell'odg n. 182
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.''.
b) Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
''10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis) la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis) sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili''.».
6.0.168
Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Applicabilità art. 119 decreto-legge 34/2020 alle imprese alberghiere)
1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
''f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6.0.169
Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Applicabilità dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)
1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
''e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa''».
6.0.170
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Applicabilità articolo 119 decreto-legge n. 34/2020 alle imprese alberghiere)
1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge, 17 luglio 2020 n. 77 dopo la lettera e), inserire la seguente:
''f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa''».
6.0.171
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Applicabilità dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)
1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
''e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa''».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
6.0.172
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 129
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''f) su edifici e impianti sportivi gestiti dalle associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni;''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».
6.0.173
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17- luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''f) su edifici adibiti a caserme''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».
6.0.174
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6 -bis.
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma
''9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.''.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
6.0.175
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera b), è inserito il seguente periodo:
''La presentazione dell'asseverazione dell'efficacia antisismica dei Favori è tempestiva se avviene entro l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, anche per le richieste di permesso a costruire depositate prima del 1º gennaio 2021.''.».
6.0.176
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera b), è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non è richiesta l'attestazione della congruità dei costi, in considerazione del fatto che l'agevolazione si applica sul corrispettivo d'acquisto delle unità ricostruite, e non sulle spese sostenute per l'intervento antisismico''.».
6.0.177
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 13-ter è sostituito con il seguente:
''13-ter. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 9-bis, comma 1-bis, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai soli fini di accesso alle agevolazioni fiscali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito agli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente all'indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1º settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulta iniziata entro tale data''».
6.0.178
Santangelo, Santillo, Trentacoste, Lupo, Ferrara, Corbetta, Pavanelli, Croatti, Ricciardi, Naturale, Dell'Olio, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Soccorso istruttorio per le asseverazioni in materia di cd. ''Superbonus 110%'')
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:
''13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 3o giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14''.».
6.0.179
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:
''13-quater. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili''.».
6.0.180
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:
''13-quater. I tecnici che producono le asseverazioni, possono, in ogni caso, integrarle con i dati mancanti o correggerle con asseverazioni integrative da presentare appena possibile e comunque prima della fine dei lavori.''.».
6.0.181
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 6-bis.
(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)
1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.
3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.
4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».
6.0.182
Ritirato e trasformato nell'odg n. 230
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 6-bis.
(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)
1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.
3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.
4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme-alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia-al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata».
6.0.183
Girotto, Castaldi, Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Fenu
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riallocazione risorse non utilizzate)
1. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate per la copertura degli oneri relativi all'anno 2020, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo capitolo.».
6.0.184
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
''d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220''.
Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0.185
Bottici, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Lupo, Ferrara
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.6-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il limite complessivo del credito d'imposta delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è incrementato fino a 1.500 milioni di euro, nella misura pari ai 6o per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.186
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga dell'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)
1. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''Per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2020, 2021 e 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 557 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,».
6.0.187
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 ottobre 2021'' e le parole: ''per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021''».
6.0.188
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021».
Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0.189
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'' per le necessarie regolazioni contabili».
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di Cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0.190 (testo 2) [id. a 6.0.191 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)
1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: ''50 milioni di euro per l'anno 2020'', con le seguenti: ''50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021''.
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».
6.0.190
Lorefice, Trentacoste, Piarulli, Naturale
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure a sostegno delle emittenti locali)
1. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per gli anni 2019 e 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma i, lettere a) e b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146''.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.191 (testo 2) [id. a 6.0.190 (t2), 6.0.263 (t3), 38.0.30 (t3)]
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Minuto
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)
1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: ''50 milioni di euro per l'anno 2020'', con le seguenti: ''50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021''.
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».
6.0.191
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)
1. Al comma 1, articolo 195, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: ''50 milioni di euro per l'anno 2020'', con le seguenti: ''50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021''
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi da ripartire'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6.0.192
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 216, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020; n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: ''ulteriori tre anni'' con le seguenti: ''ulteriori cinque anni''».
6.0.193 (testo 2)
Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli
Ritirato e trasformato nell'odg n. 264
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, per gli anni 2021 e 2022, gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2021 e 2022, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
6.0.193
Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)
1. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.
2. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma:
''01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
6.0.194
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(SAL mensili ''emergenziali'')
1. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ''Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».
6.0.195
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Maggiori oneri da ''emergenza Covid'')
1. All'articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: ''maggiori costi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,''; inoltre, dopo le parole: ''il rimborso'', le parole: ''detti oneri'' sono sostituite con le seguenti: ''dei costi''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.196 (testo 2) (id. a 01.1)
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Approvato
Premettere il seguente:
«Art. 01.
(Proroga del versamento IRAP)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''».
6.0.196
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese che nell'anno 2020 abbiano registrato un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.
3. Per i soggetti che esercitano attività economiche che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 50 milioni di euro nel biennio 2019-2020 è prorogato al 30 giugno 2021 il termine di versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi delle società (Ires) dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
4. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 6
6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''3 per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''15 per cento''».
6.0.197
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 60, comma 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: '' e 103'', sono sostituite con le seguenti: '', 103 e 108''».
6.0.198
Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, De Lucia, Fenu, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)
1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui alla lettera d), anche per l'anno 2022.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 220 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.199
Piarulli, Pesco, Trentacoste, De Lucia
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure di sostegno per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, spetta altresì con riferimento agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati nell'anno 2021, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 81, che costituisce tetto di spesa.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 180 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «55o milioni» con le seguenti: «370 milioni».
6.0.200 (testo 5) [id. a 1.168 (t2), 1.0.4 (t2), 6.0.43 (t2), 6.0.45 (t2),6.0.48 (t2),6.0.51 (t2),6.0.201 (t2), 6.0.252 (t2), 21.0.11 (t2),21.0.14 (t3)]
Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
6.0.200 (testo 4)
Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. Per l'anno 2021, al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annuale previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
6.0.200 (testo 3)
Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
6.0.200 (testo 2)
Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo periodo la parola: ''esclusivamente'' è soppressa;
b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: ''I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: ''del decreto-legge n. 83 del 2014'' aggiungere le seguenti: ''e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea'';
d) al comma 1, dopo le parole: ''le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014'' inserire le seguenti: ''come modificato dal comma 1-bis'';
e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio-2018'' e le parole: ''fino ad un massimo di 200.000 euro'' sono eliminate.
b) al comma 2; le parole: ''e di incremento dell'efficienza'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''».
2. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
6.0.200
Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)
1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo periodo la parola: ''esclusivamente'' è soppressa;
b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: ''I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: ''del decreto-legge n. 83 del 2014'' aggiungere le seguenti: ''e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea'';
d) al comma 1, dopo le parole: ''le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014'' inserire le seguenti: ''come modificato dal comma 1-bis'';
e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio-2018'' e le parole: ''fino ad un massimo di 200.000 euro'' sono eliminate.
b) al comma 2; le parole: ''e di incremento dell'efficienza'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''».
6.0.201 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
6.0.201
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)
1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola: ''esclusivamente'' è soppressa;
b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: ''I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
c) al terzo periodo dopo le parole: ''del decreto-legge n. 83 del 2014'' inserire il seguente periodo: ''e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea'';
d) dopo le parole: ''le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014'' inserire le seguenti: ''come modificato dal comma 1-bis''.
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: 'esistenti alla data del 1º gennaio 2012' sono sostituite dalle seguenti: 'esistenti alla data del 1º gennaio 2018' e le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' sono eliminate;
b) al comma 2; le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica''.
3. dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''».
6.0.202
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Marin
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 5 dopo le parole: ''per l'anno 2020'', inserire le seguenti: ''e di 150 milioni di euro per l'anno 2021''.
2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;
b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.203
Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato e trasformato nell'odg n. 155
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittime)
1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''con qualunque finalità'' e '', comunque,'' sono soppresse;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in fauna singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.''».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 13 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0.204 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.
6.0.204
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 6-bis.
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa)
1. All'articolo 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: ''Il saldo attivo della rivalutazione'', sono inserite le seguenti: '', sia per la rivalutazione in corso che per quelle create in periodi precedenti,''».
6.0.205 (testo 2) [id. a 6.0.206 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».
6.0.205
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Welfare aziendale e bonus smartworking)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020'' aggiungere le seguenti: ''e 2021''.
2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.206 (testo 2) [id. a 6.0.205 (t2), 6.0.207 (t2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».
6.0.206
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
6.0.207 (testo 2) [id. a 6.0.206 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».
6.0.207
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale e a sostegno dello smartworking)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020'' aggiungere le seguenti: ''e 2021''.
2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
6.0.208
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
b) al comma 4, sopprimere le parole da: ''e, sulla base'' a: ''comma 2, lettera b)''.
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «505,4 milioni».
6.0.209
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI e incremento della garanzia piena fino a 50.000 euro)
1. All'articolo 1 comma 244 della legge 31 dicembre 2020, n. 178 le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. All'articolo 13 comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nella lettera m) le parole: ''30.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''50.000 euro''.
3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma Next Generation EU di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
6.0.210
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 265
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 244 le parole: '' fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.'', sono sostituite dalle seguenti: '' fino al 31 dicembre 2021'';
b) Il comma 245 è soppresso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
6.0.211
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 244 le parole: '' 30 giugno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: '' 31 dicembre 2021'';
b) Al comma 245 le parole: ''28 febbraio 2021'', sono sostituite dalle seguenti: '' 30 giugno 2021''.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
6.0.212
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Al comma 244 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
6.0.213
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Moratoria dei debiti)
1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''30 giugno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
6.0.214
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga della moratoria finanziamenti PMI)
1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
6.0.215 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Di Girolamo, Pesco, Pavanelli, Trentacoste, Lupo, Ferrara, Coltorti
Approvato
All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei centri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
c) L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
6.0.215
Di Girolamo, Pesco, Pavanelli, Trentacoste, Lupo, Ferrara, Coltorti
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1 All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;''».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».
6.0.216 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.216
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».
6.0.217 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.217
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».
6.0.218 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.218
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».
6.0.219 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.219
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».
6.0.220
Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».
6.0.221
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «538 milioni».
6.0.222 (testo 2) (id.a 6.0.226)
Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Lupo, De Lucia, Fenu, Turco, Ricciardi
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
6.0.222
Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Lupo, De Lucia, Fenu, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
''d-bis) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.223 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.223
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)
1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
''d-bis) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.224
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)
1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
''e) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.225
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)
All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
''e) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate''».
6.0.226 (testo 2) [id. a 5.90 (t2), 6.0.69 (t2), 6.0.216 (t2), 6.0.217 (t2), 6.0.218 (t2), 6.0.219 (t2), 6.0.222 (t2), 6.0.223 (t2), 6.0.227 (t2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.226
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)
1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
''d-bis) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate''».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «447 milioni».
6.0.227 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
6.0.227
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)
1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
''d-bis) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
6.0.228
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «510 milioni».
6.0.229
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: ''del reddito dell'impresa,'' inserire le seguenti: ''ivi comprese quelle del settore del commercio, del turismo e dei servizi e i professionisti titolari di partita iva,''».
6.0.230
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, al comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, è aggiunto il seguente comma:
''1059-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».
6.0.231 (testo 2)
Ritirato e trasformato nell'odg n. 130
"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)
- In relazione al protrarsi dell'emergenza COVID-19 e fino al 30 aprile 2022, per una sola volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento (20%) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale. I commi da 1 a 3 della Legge 120/2020 sono abrogati.
6.0.231
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)
1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».
6.0.232
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Ritirato e trasformato nell'odg n. 305
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Garanzie alle PMI)
1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, le misure previste dal fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, sono concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150 mila euro, da restituire entro 25 anni.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ''Aiuti di importo limitato'' e 3.12 ''Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti'' della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione bancaria italiana, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono stabilite le misure attuative, i criteri, e le modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l'accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1, al fine di adeguarli per le finalità previste dal presente articolo».
6.0.233
Botto, Trentacoste, Dell'Olio, Naturale, Campagna
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)
1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.234
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 131
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore di operatori economici con fatturato superiore ai 10 milioni di euro)
1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici con ricavi e compensi superiori ai 10 milioni di euro che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.235
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 132
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per il sostegno alle microimprese)
1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».
6.0.236
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure di sostegno agli operatori con sede operativa nei centri commerciali)
1. Al fine di compensare i danni economici subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 delle attività degli operatori con sede operativa nei centri commerciali ubicati nelle aree del territorio nazionale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.237
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 133
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Contributo a fondo perduto per gli operatori ambulanti)
1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.239
Ritirato e trasformato nell'odg n. 134
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)
1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».
6.0.241
Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)
1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati ''società cessionarie'', da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati ''soggetti cedenti'', quando:
a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;
b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato ''debitore'', sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti-dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);
c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.
3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.
5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;
b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.
8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente-articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».
6.0.242
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga termini dell'entrata in vigore delle linee guida EBA sul merito creditizio di cui al Regolamento UE 171/2018)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, l'applicabilità delle soglie di valutazione del merito creditizio dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, di cui al Regola-mento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, da parte degli istituti di credito, delle società di intermediazione creditizia nonché degli altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogata fino al 31 dicembre 2021».
6.0.243
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)
1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
6.0.244
Girotto, Croatti, Trentacoste, Fenu
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni di proroga in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)
1. Per i periodi d'imposta aventi inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità, si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, inerenti l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici».
6.0.245
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riduzione parte variabile TARI)
1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
6.0.246
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riduzione parte variabile TARI)
1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'ARERA, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
6.0.247
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riduzione parte variabile TARI)
1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».
6.0.248
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riduzione parte variabile TARI)
1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».
6.0.249
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riduzione parte variabile TARI)
1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di caro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».
6.0.250
Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di TARI)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la TARI di cui all'articolo 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti di cui all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rideterminata tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.
2. L'importo totale da versare per il tributo di cui al comma i è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.
3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre e il 16 giugno del medesimo anno.
4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.
5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi i e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
7. Con provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.251
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 135
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comporto turistico)
1. Per le imprese del compatto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
6.0.252 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Approvato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente;
«Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
6.0.252
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il ''Fondo per la valorizzazione dei comuni termali'' con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2021, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.
2. Ai fini del presente articolo, per ''azienda termale'' si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera c) del medesimo comma.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.253
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per l'accertamento dell'infezione da Covid-19)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per le imprese turistico-ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'effettuazione di test per accertare l'infezione da Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per l'effettuazione di test certificati dal Ministero della salute presso strutture pubbliche e private per individuare l'infezione con il Covid-19 nelle imprese di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.
6.0.254
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)
1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
6.0.255
Pesco, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Naturale
Ritirato e trasformato nell'odg n. 165
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per saldo e stralcio crediti derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al locatore di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda verso soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di saldo e stralcio dell'importo residuo credito derivante da canoni di locazione non pagati relativi al periodo i gennaio 2020 fino al 30 aprile 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione del credito, entro il limite massimo annuo di 2.500 euro per ciascun contratto di locazione.
2. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento a saldo e stralcio dei canoni di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.256
Ritirato e trasformato nell'odg n. 136
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.
2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022,2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.
5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire le parole: ''3 per cento'', con le seguenti: ''12 per cento''».
6.0.257
Ritirato e trasformato nell'odg n. 103
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Per l'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto pari al 50 per cento.
2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai contratti di locazione relativi alle attività di cui al medesimo comma 1 svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia odi città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
3. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».
6.0.258
Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di cedolare secca)
1. Per la durata dello stato d'emergenza sanitaria, e sino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stesso, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Il regime della cedolare secca si applica sugli immobili classificati C/1, di superficie fino a 400 metri quadri. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili per i contratti di locazione aventi un corrispettivo annuo complessivo superiore ai 250.000 miro, ai nuovi contratti conclusi durante lo stato di emergenza che non prevedano, rispetto al contratto già in essere tra i medesimi soggetti, una riduzione del corrispettivo annuo non inferiore al 20 per cento, nonché qualora alla data della predetta dichiarazione risulti già pendente un giudizio introdotto per morosità del conduttore.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge».
6.0.259
Guidolin, Trentacoste, Endrizzi, Vanin, Donno, Ricciardi, Nocerino, Naturale
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Cedolare secca per gli immobili commerciali)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, avente ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nel 2020, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 163,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e 191 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.260
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
6.0.261
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato e trasformato nell'odg n. 137
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
6.0.262 (testo 3)
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:
''Art. 120-quaterdecies.1.
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.'';
b) il comma 1, dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:
''1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater'';
c) all'articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: ''contratto'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.''.
11-ter. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».
6.0.262 (testo 2)
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».
2. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:
''Art. 120-quaterdecies.1.
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.'';
b) il comma 1, dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:
''1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater'';
c) all'articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: ''contratto'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.''.
11-ter. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».
6.0.262
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».
6.0.263 (testo 3) [id. a 6.0.191 (testo 2)]
Ferrazzi, Romeo, Sbrollini, De Petris, Licheri, Garnero Santanchè
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)
1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: ''50 milioni di euro per l'anno 2020'', con le seguenti: ''50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021''.
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».
6.0.263 (testo 2)
Ferrazzi, Romeo, Sbrollini, De Petris, Licheri, Garnero Santanchè
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)
1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori di cui all'articolo 195 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
6.0.263
Ferrazzi, Romeo, Sbrollini, De Petris, Licheri, Garnero Santanchè
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)
1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
6.0.264
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato e trasformato nell'odg n. 138
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa)
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'' per le necessarie regolazioni contabili.
7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: ''alle condizioni e con le modalità ivi previste'' sono inserite le seguenti: ''per l'anno 2020'', e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.''.
9. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle entrate-fondi di bilancio'' per le necessarie regolazioni contabili.
10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 7, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 9, valutati in 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
6.0.265
Stefano, Astorre, Boldrini, Biti, Cirinnà, D'Arienzo, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Pinotti, Rampi, Rojc, Rossomando, Taricco, Valente, Vattuone, Santillo, L'Abbate
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni».
6.0.266
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)
1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente dalle aziende titolari, di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o collocati nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o negli aeroporti, alle medesime aziende è riconosciuto, per l'anno 2021, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'importo del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gravante sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento venga effettuato entro il 31 dicembre 2021.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.267
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1º giugno e il 31 dicembre 2021 è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2022.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.268
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)
1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.269
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure di sostegno per le imprese del settore dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
1. Al fine di assicurare continuità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso modalità di accesso semplici agli incentivi che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, la graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, è sempre soggetta a scorrimento qualora uno o più proponenti:
a) abbiano rinunciato alla realizzazione dell'intervento;
b) siano stati esclusi dalla graduatoria in conseguenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) siano stati esclusi dal GSE in seguito a controlli dallo stesso effettuati;
d) siano decaduti per scadenza dei termini di entrata in esercizio degli impianti.
2. Gli impianti che risultino in posizione utile nella graduatoria e che risultino in esercizio alla data di scorrimento della stessa, hanno diritto alla tariffa incentivante a partire dalla data di loro entrata in esercizio, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui al comma i dell'articolo il del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e alle decurtazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata».
6.0.270
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Prolungamento degli orari di apertura dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti)
1. Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, assicurando al contempo la sostenibilità economica per le imprese operanti nel settore della ristorazione, le attività dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti sono consentite, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della salute con riferimento alle regioni a più basso rischio epidemiologico, dalle ore 5:00 fino alle ore 20:00».
6.0.271
Anastasi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma i, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche e integrazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42»
6.0.272
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Differimento del termine per il rilascio di autorizzazioni amministrative)
1. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19».
6.0.273
Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:
a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
c) sviluppo delle reti ferroviarie.
2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma dell'articolo 41».
6.0.274
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga versamenti Preu)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto bimestre 2020, come previste dall'articolo 13-nonies del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2021.
2. A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l'aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all'8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). A decorrere dal 1º gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all'8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
6.0.275 [id. a 5.118 (t2), 5.0.113 (t2), 6.0.276 (t2),30.148 (t2), 30.0.86 (t2)]
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga versamenti Preu)
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».
6.0.276 (testo 2) (id. a 6.0.275)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga versamenti Preu)
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».
6.0.276
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Qualora si verifichi una sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, in una o più regioni del territorio nazionale, in forza di atti normativi od autoritativi, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta per i concessionari interessati dalla sospensione sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; le rateazioni devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento integrale entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia dogane e monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».
6.0.277
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
6.0.278
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure fiscali in favore del settore dei giochi e delle scommesse)
1. In considerazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse, nei confronti dei titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei giochi, è concesso un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.
2. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore delle Agenzie delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di conversione del presente -decreto, sono emanate le modalità attuative del presente articolo».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
6.0.279
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».
6.0.280
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Il termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime».
6.0.281
Improponibile
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esenzione per i titolari di concessioni demaniali marittime e le imprese turistico-ricettive all'aria aperta dal pagamento del canone per occupazione del demanio marittimo e dei prelievi sui rifiuti)
1. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
6.0.282 (testo 2)
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esclusione dal Programma Cashback dei prodotti ad aggio o margine fisso)
1. Al fine di ridurre i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Programma Cashback gravanti sulle attività commerciali già colpite dagli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal predetto programma fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.»
6.0.282
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esclusione dal Programma Cashback dei prodotti ad aggio o margine fisso)
1. I beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal Programma Cashback».
6.0.283
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. I manufatti parzialmente o totalmente realizzati in assenza di concessione edilizia potranno essere sanati col pagamento del triplo degli oneri relativi purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che siano stati realizzati da almeno 10 anni;
b) che siano adibiti ad attività artigianale, commerciale ed industriale regolarmente autorizzate dalle competenti autorità amministrative;
c) che non superino le dimensioni di 400 mq.
2. Le istanze possono essere presentate dai proprietari o da chiunque dimostri di averne titolo».
7.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di superamento del precariato nella pubblica amministrazione)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 2011, n. 75, dopo il comma 2, inserire il seguente:
''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni''».
Conseguentemente all'articolo 20, comma 11, prima alinea, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».
7.0.2
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disciplina delle prestazioni occasionali)
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;
c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o-eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata ''piattaforma informatica INPS'', che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati ''buoni lavoro'' delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
7.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali».
7.0.4
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, è riconosciuto, a un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita e con un reddito Isee inferiore a 20 mila euro, un contributo ''una tantum'' pari a 600 euro per l'anno 2021.
2. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 250 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21».
7.0.5 (già 6.0.238)
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatari SIAE nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.
3. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13/04/2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».
7.0.6 (già 6.0.240)
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Fondo nuove competenze e pmi)
1. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 60 giorni».
7.0.7 (già 6.0.63)
Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga ammortamento Industria 4.0)
1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:
''185. Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».
8.1
De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 19 e 20» con le seguenti: «di cui agli articoli da 19 a 22-quater»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater» con le seguenti: «di cui agli articoli da 19 a 22-quater».
8.2
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. 157
Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 2021» con le seguenti: «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021».
Conseguentemente:
1) al comma 12 sostituire le parole: «4880,2 milioni di euro» con le seguenti : «5327,8 milioni di euro» e le parole: «2.901,0 milioni di euro» con le seguenti: «3348,6 milioni di euro»;
2) al comma 13 sostituire le parole: «4336,0 milioni di euro» con le seguenti: «4783,6 milioni di euro» e le parole: «7284,3 milioni di euro» con le seguenti: «7731,9 milioni di euro»;
3) al comma 14 sostituire le parole: «5980,2 milioni di euro» con le seguenti: «6427 milioni di euro» e dopo le parole: «rifinanziato dall'articolo 7» inserire le seguenti: «, quanto a 447,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1».
8.3 (testo 2) [id. a 8.5 (t2), 8.7 (t2), 8.11 (t2), 8.30 (t3), 8.31 (t2), 8.51 (t2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».
8.3
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «1º aprile», con le seguenti: «22 marzo»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «1º aprile», con le seguenti: «22 marzo»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 per il periodo dal 22 marzo al 31 marzo 2021 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
8.4
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».
8.5 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]
Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».
8.5
Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «dal 1º aprile» con le seguenti: «dal 26 marzo».
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».
8.6
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «1º aprile» con le seguenti: «26 marzo».
8.7 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».
8.7
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» con le seguenti: «tra il 29 marzo»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» con le seguenti: «tra il 29 marzo»;
c) al comma 8 sostituire le parole: «di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1º aprile» con le seguenti: «di centoventitre giorni nel periodo ricompreso tra il 29 marzo».
8.8
Romano, Matrisciano, Guidolin, Catalfo, Romagnoli, Dell'Olio, Lomuti, Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Ferrara, Naturale, Campagna
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e il 30 giugno 2021», con le seguenti: «e il 31 ottobre 2021»;
b) al comma 9, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021», con le seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021».
8.9
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, è sospesa l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015».
8.10
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 2, sostituire la parola: «ventotto» con la seguente: «trentuno».
8.11 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».
8.11
Ritirato
Al comma 2, primo periodo, le parole: «1º aprile» sono sostituite dalle seguenti: «26 marzo».
8.12
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».
8.13
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».
8.14
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».
8.15
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1º aprile», con le seguenti: «26 marzo».
8.16 (testo 2)
Taricco, Biti, Pittella, Boldrini
Ritirato e trasformato nell'odg n. 231
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''in forza alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''in forza al 15 gennaio 2021''»;
2) dopo il comma 8, il seguente: «8-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e` riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019."
3) dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, sono soppresse le parole da: ''e che abbiano'' fino a: ''n. 102,'';
b) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti commi:
''6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del-decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente-lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
8.16
Taricco, Biti, Pittella, Boldrini
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''in forza alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''in forza al 15 gennaio 2021''»;
2) dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, sono soppresse le parole da: ''e che abbiano'' fino a: ''n. 102,'';
b) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti commi:
''6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del-decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente-lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020''».
Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
8.17
La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:
«All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''in forza alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''in forza al 15 gennaio 2021''».
8.18
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''in forza alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''in forza al 15 gennaio 2021''».
8.19
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''in forza alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''in forza al 15 gennaio 2021''».
8.20
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178», le parole: «in forza alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in forza al 15 gennaio 2021.».
8.21
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'individuazione dei soggetti beneficiari è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13.
2-ter. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore di cui al comma 2-bis, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2, la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, è a carico dell'INPS. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13».
Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «prioritariamente per finanziare» inserire le seguenti: «le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo ed altre».
8.22
Ritirato e trasformato nell'odg n. 183
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui- al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS. Il beneficio di cui al presente comma è erogato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».
8.23
Lanzi, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
8.24
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».
8.25
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».
8.26
Ritirato e trasformato nell'odg n. 184
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».
8.27
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli
Ritirato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».
8.28
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».
8.29
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
«2-bis. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 (e/o 2-bis se accolto) la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».
8.30 (testo 3) [id. a 8.3 (testo 2)]
De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».
8.30 (testo 2)
De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro ai quali siano stati integralmente autorizzati i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
8.30
De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per i soli datori di lavoro che, anteriormente al 1º aprile 2021, abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità con i periodi di trattamento di cui al citato articolo 1, comma 300. Per le finalità di cui al presente comma, le domande di accesso sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
8.31 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]
Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Pavanelli, Trentacoste
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».
8.31
Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Guidolin, Romagnoli, Naturale, Campagna
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I datori di lavoro privati che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».
8.32
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: ''in forza alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''in forza al 15 gennaio 2021''».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».
8.33
Briziarelli, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori delle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P. - ex IPAB), per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
8.34
Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 271
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».
8.35
Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Guidolin, Romagnoli, Ferrara, Campagna
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le agenzie di viaggi e tour operator che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».
8.36
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 3, le parole: «a pena di decadenza» e le parole da: «In fase di prima» a «decreto-legge» sono soppresse.
8.37 (testo 2)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Approvato
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni dì cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di curo per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede a mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».
8.37
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 41, comma 1.».
8.38
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 28 febbraio 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.».
8.39
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» con le seguenti: «l'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concessa automaticamente e».
8.40
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Al comma 4 sopprimere le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente».
8.41
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 4, le parole da: «Trascorsi» a «inadempiente» sono soppresse.
8.42
Ritirato
Al comma 5, sostituire le parole: «con il flusso telematico denominato ''UniEmens-Cig''» con le seguenti: «con il flusso telematico Uniemens attualmente vigente».
8.43
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Campagna
Ritirato e trasformato nell'odg n. 153
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:
a) per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma i, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
b) per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi aprile, maggio e giugno 2020.
5-ter. Il beneficio previsto dal comma 5-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
b) dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'esonero contributivo di cui al comma 5-bis con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda peri trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2.».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».
8.44
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. La modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 5 sono alternative ed opzionali rispetto al modello denominato ''IG Str Aut'' (cod. ''SR41'')».
8.45
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli
Ritirato
Al comma 7, sostituire le parole: «1.100 milioni», con le seguenti: «1.500 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
8.46
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Campagna
Ritirato
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli assegni e indennità previste dagli accordi sindacali di settore volti a sostenere i lavoratori a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «alla predetta prestazione» con le seguenti: «alle predette prestazioni».
8.47
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli
Ritirato
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.».
8.48
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.».
8.49
Naturale, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Ferrara, Donno, Campagna
Ritirato e trasformato nell'odg n. 314
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore pesca, i datori di lavoro privati del predetto settore che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al progressivo aumento delle giornate di fermo pesca possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di integrazione salariale di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di fruizione del trattamento di cui al presente comma.
8-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.50
Fedeli, Collina, Pittella, Ferrari
Ritirato
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
8-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».
Conseguentemente:
- al medesimo articolo, comma 12, le parole: «commi 1, 2 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 8, 8-bis e 8-ter»;
- all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
8.51 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».
8.51
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
8-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».
Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» le seguenti: «8-bis.».
8.52
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
8-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».
Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» le seguenti: «8-bis.».
8.53
Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, L'Abbate, Turco, Ricciardi
Ritirato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione nonchè le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 8 e 8-bis».
8.54
Campagna, Trentacoste, Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Naturale
Ritirato e trasformato nell'odg n. 111
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 15 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.55
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. 158
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 9, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021»;
2) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» con le seguenti: «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8,».
8.56
Ritirato
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 9 sono prorogate di ulteriori 60 giorni per i datori di lavoro che ricorrono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 1».
8.57
Ritirato
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
8.58
Marco Pellegrini, Romano, Trentacoste
Ritirato
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».
8.59
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
8.60
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».
8.61
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
8.62
Ritirato
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
8.63
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
8.64
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».
Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
8.65
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro».
Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
8.66
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente gli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 480 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.
8.67
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. 159
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020 è riconosciuto ai lavoratori agricoli a tempo determinato un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019. Tale riconoscimento avviene in aggiunta alle giornate di lavoro prestate ovvero anche in assenza di giornate lavorative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».
8.68
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».
8.69
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli
Ritirato
Al comma 10, sostituire le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» con le seguenti: «Dal 1º luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».
8.70
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli
Ritirato
Al comma 10, sostituire le parole: «datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8», con le seguenti: «datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».
8.71
Ritirato
Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» aggiungere le seguenti: «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
8.72
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» aggiungere le seguenti: «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
8.73
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone
Ritirato
Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» aggiungere le seguenti: «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
8.74
Ritirato
Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8,», inserire le seguenti: «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».
8.75
Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi
Ritirato
Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» aggiungere le seguenti: «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».
8.76
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 8», inserire le seguenti: «, che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti,».
8.77
Ritirato
Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».
8.78
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli
Ritirato
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».
8.79
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti richiesti in favore dei lavoratori assunti dal 5 gennaio al 31 marzo 2021»;
b) al comma 14, sostituire le parole: «e 12», con le seguenti: «12 e 12-bis».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
8.80
De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è differito al 30 novembre 2021.»;
b) al comma 14, sostituire la parola: «12» con la seguente: «12-bis».
8.81
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 315 sono soppresse le parole: ''... o che hanno subito una riduzione del reddito'';
b) il comma 316 è soppresso;
c) il comma 317 è sostituito dal seguente:
''317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.'';
d) il comma 318 è sostituito dal seguente:
''318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.''.
14-ter. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
8.82
Ritirato
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 315, sono soppresse le seguenti parole: ''o che hanno subito una riduzione del reddito'';
b) il comma 316 è soppresso;
c) il comma 317 è sostituito dal seguente:
''317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.'';
d) il comma 318 è sostituito dal seguente:
''318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.''.
14-ter. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
8.83
Ritirato e trasformato nell'odg n. 139
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 315, sono soppresse le parole: ''o che hanno subito una riduzione del reddito'';
b) il comma 316 è soppresso;
c) il comma 317 è sostituito dal seguente:
''317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.'';
d) il comma 318 è sostituito dal seguente:
''318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.''.
14-ter. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
8.84
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra
Respinto
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''in forza alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''in forza al 15 gennaio 2021''».
8.85
Marin, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia''.
14-ter. Per le finalità di cui al comma 14-bis, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.
14-quater. I trattamenti di cui al comma 14-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».
8.86
De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato e trasformato nell'odg n. 273
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria può essere autorizzata, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
14-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei trattamento di integrazione salariale di cui al comma 14-bis, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
14-quater. Agli oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».
8.87
Ritirato
Dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».
8.88
Ritirato
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
8.0.1
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Sostegno ai lavoratori agricoli nelle zone colpite da eventi avversi)
1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: ''e che abbiano» a ''n. 102,'';
b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:
''6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.
6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020''».
8.0.2
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici)
1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: ''e che abbiano'' a: ''n. 102,'';
b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti: ''6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.
6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020''».
8.0.3
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Estensione CISOA agricola al settore della pesca)
1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo».
8.0.4
Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)
1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
d) comma 14, lettere a) e b).
2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.
3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: ''280 ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.120 ore'';
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
8.0.5
Calandrini, Iannone, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)
1. Ai datori di lavoro privati che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, nonché ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, spetta un credito d'imposta.
2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».
8.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: ''e che abbiano'' a: ''n. 102,'';
b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
''6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamita o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.
6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020''».
8.0.7
Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)
1. Al comma 500, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2019, n. 16o dopo le parole: ''e di periodici'', sono aggiunte le seguenti: ''anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici''».
8.0.8
Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è soppresso».
8.0.9
Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69,1e parole: ''richiesti dal 1º gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''richiesti dal 1º gennaio 2024''».
8.0.10
Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:.
«Art. 8-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)
1. All'articolo comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: ''richiesti dal 1º gennaio 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''richiesti dal 1º gennaio 2022''».
8.0.11
Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)
1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il ''Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali'', dopo il comma 3, inserire il seguente:
''3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335''.
2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».
8.0.12
Romano, Gallicchio, Leone, Castaldi, Trentacoste, Catalfo, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Campagna
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Trasferimenti di azienda)
1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del Codice Civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
2. All'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al capoverso ''5'', dopo le parole: ''previste dal'', sono inserite le seguenti: ''comma 4-bis e dal''.
3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».
9.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili''».
9.2
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili''».
9.3
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili''».
9.4
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili''».
9.5
Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L'Abbate, Di Piazza, Turco, Ricciardi, Campagna
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili''».
9.6
Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021'';
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili''».
9.7
Catalfo, Turco, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Campagna
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'integrazione salariale di cui al comma 2 è concessa, per l'anno 2021, anche ai lavoratori dipendenti da imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo i, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo.».
9.8
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nel limite di spesa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai lavoratori dipendenti da imprese con un organico non inferiore a mille unità che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che accedono nell'anno 2021 al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è concessa limitatamente all'anno 2021 una maggiorazione del trattamento economico spettante a ciascun lavoratore pari al 10 per cento. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.».
9.9
Ritirato e trasformato nell'odg n. 232
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di invio delle domande di accesso ai citati trattamenti, riferiti a periodi decorrenti da febbraio 2020 e comunque non successivi al 31 dicembre 2020 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, risultino scaduti, sono differiti al 30 giugno 2021.».
Conseguentemente,
a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «186,7 milioni» con le seguenti: «201,7 milioni»;
b) al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 201,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 186,7 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».
9.10
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: ''500 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''650 milioni'';
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) nel limite di 200 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso, ove prescritto per la prestazione del servizio, del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile''».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
9.11 (testo 2)
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 170, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
''b-bis) nel limite di 150 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi dai prestatori di cui alla precedente lettera b)'';
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
9.11
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 715, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
''b-bis) nel limite di 150 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi dai prestatori di cui alla precedente lettera b)'';
b) al comma 717, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento''».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
9.0.1 (testo 3) [id. a 9.0.4 (t3), 19.0.44 (t3)]
Fenu, Evangelista, Marilotti, Trentacoste, Di Girolamo, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L'Abbate, Anastasi, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3. della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
9.0.1 (testo 2)
Fenu, Evangelista, Marilotti, Trentacoste, Di Girolamo, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L'Abbate, Anastasi, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)
1. Per fronteggiare il calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment;
b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;
c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.
La durata dell'Agenzia non può superare i ventiquattro mesi dalla data di istituzione.
2. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
3. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.1
Fenu, Evangelista, Marilotti, Trentacoste, Di Girolamo, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L'Abbate, Anastasi, Di Piazza, Turco, Ricciardi
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment;
b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;
c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.
La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.
2. L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.
3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.2
Ritirato e trasformato nell'odg n. 185
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure urgenti di sostegno per il settore aereo)
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.0.3
Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Aumento limite welfare aziendale)
1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''500.000 lire'' sono sostituite dalle seguenti: ''2.000 euro''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
9.0.4 (testo 3) [id. a 9.0.1 (testo 3)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3. della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».
9.0.4 (testo 2)
Ritirato
"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)
- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ottica della ripresa economica, per gli anni 2021, 2022 e 2023 si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
''1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno 12 mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d'emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a ventiquattro mesi dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle fiume degli ammortizzatori sociali.'';
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.'';
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 2.118.417 per l'anno 2021 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.'';
d) al comma 9, lettera b), le parole: ''e 8.064.000 euro per l'anno 2019'', sono sostituite dalle seguenti: '', 8.064.000 euro per l'anno 2019, 2.118.417 per l'anno 2021 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023''».
9.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
''1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno 12 mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d'emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle fiume degli ammortizzatori sociali.'';
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.'';
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.'';
d) al comma 9, lettera b), le parole: ''e 8.064.000 euro per l'anno 2019'', sono sostituite dalle seguenti: '', 8.064.000 euro per l'anno 2019, 4.236.833 euro per l'anno 2021, 4.236.833 euro per l'anno 2022 e 4.236.833 euro per l'anno 2023''».
9.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Formazione continua Dirigenti Pubbliche amministrazioni)
1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le università e le istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
10.1