Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2066
Azioni disponibili
G/2066/1/1
Ciriani, La Russa, Totaro, Iannone, Nastri
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2066 di conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
il 2020, l'annus horribilis della ristorazione italiana, si è chiuso nel peggiore dei modi: 37,7 miliardi di euro di perdite, circa il 40% dell'intero fatturato annuo del settore è andato perso;
il comparto della ristorazione collettiva, commerciale e delle mense e dei pubblici esercizi è fra i più colpiti dalla crisi economica connessa all'applicazione delle necessarie misure per contenere la diffusione del Covid-19;
alla luce delle importanti misure di sicurezza adottate, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso nelle regioni gialle, a minore criticità le attività di ristorazione al tavolo sono consentite solo dalle ore 5,00 alle 18,00 con la possibilità della consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 della ristorazione con asporto;
nelle regioni arancioni i bar e i ristoranti sono chiusi. E' possibile solo il servizio di asporto fino alle 22 per i ristoranti e alle 18 per i bar. La consegna a domicilio è consentita;
fino al 5 marzo 2021 resta in vigore il cosiddetto "coprifuoco". Dunque dalle 22 alle 5 del mattino successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute,
considerato che:
una situazione di difficoltà che ha fatto chiudere il 14,4% di bar e ristoranti secondo Confcommercio e gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione si fanno sentire a cascata sull'intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all'olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco;
i consumi fuori casa degli italiani per colazioni, pranzi e cene sono crollati del 48% nel corso del 2020 con una drastica riduzione dell'attività che pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari;
nel quarto trimestre 2020 le perdite registrate hanno superato i 14 miliardi di euro. Con un meno 57,1% dei ricavi, peggio ancora di quello che era successo nel II trimestre (primo lockdown);
lo stesso CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha ultimamente condiviso di valutare in modo differente i diversi profili di rischio nel settore della ristorazione, privilegiando coloro che hanno a disposizione spazi e sedute per la consumazione di cibi e bevande rimanendo sempre confermate le massime misure di sicurezza sanitaria attualmente in vigore;
con le adeguate misure di prevenzione sarà possibile rilanciare il settore della ristorazione italiano fortemente penalizzato da oltre un anno,
impegna il Governo
ad adottare ogni necessario intervento volto a garantire un adeguato e immediato sostegno economico lungo tutta la filiera al fine di salvare l'economia e l'occupazione;
a prevedere ulteriori e migliorative misure volte a garantire la possibilità di apertura serale nelle regioni a zona gialla di tutto il comparto della ristorazione, estendendo la chiusura dell'attività alle 22, mentre per le regioni a zona arancione assicurare l'apertura durante le ore diurne e comunque fino alle ore 18.
G/2066/2/1 (testo 2)
Fregolent, Siclari, Zaffini, Binetti, Cantù, Doria, Lunesu, Marin, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
al fine di assicurare la più ampia vaccinazione della popolazione, nei tempi più brevi possibili, è necessario assicurare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178,
il 20 gennaio 2021 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19, Domenico Arcuri, ha pubblicato un "bando di gara con procedura aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, fornitura in opera, manutenzione, smontaggio e messa a dimora di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anticovid 19", i cosiddetti "Centri Primula" che prevedono costi elevatissimi e tempi di realizzazione incerti;
il Paese versa in condizioni socio-economiche molto serie, rese ancor più preoccupati dall'attuale crisi di Governo che potrebbe provocare stalli o rallentamenti degli atti e delle procedure amministrative avviate, in attuazione o in fase di avvio, incluse come quelle relative alla realizzazione dei "Centri Primula";
in molte realtà italiane, i centri vaccinali possono essere allestiti in locali pubblici o in idonee strutture private, senza necessariamente ricorrere in via esclusiva alle tensostrutture, con evidente risparmio dei costi e ottimizzazione dei tempi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di rivalutare e riconsiderare tutti gli aspetti tecnici, economici e programmatici relativi all'allestimento dei padiglioni per le somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, anche prendendo in considerazione un ridimensionamento del numero dei Centri Primula nonché alternative concrete, quali l'utilizzo di locali pubblici e la locazione di strutture private idonee.
G/2066/2/1
Fregolent, Siclari, Zaffini, Binetti, Cantù, Doria, Lunesu, Marin, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
al fine di assicurare la più ampia vaccinazione della popolazione, nei tempi più brevi possibili, è necessario assicurare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178,
il 20 gennaio 2021 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19, Domenico Arcuri, ha pubblicato un "bando di gara con procedura aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, fornitura in opera, manutenzione, smontaggio e messa a dimora di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anticovid 19", i cosiddetti "Centri Primula" che prevedono costi elevatissimi e tempi di realizzazione incerti;
il Paese versa in condizioni socio-economiche molto serie, rese ancor più preoccupati dall'attuale crisi di Governo che potrebbe provocare stalli o rallentamenti degli atti e delle procedure amministrative avviate, in attuazione o in fase di avvio, incluse come quelle relative alla realizzazione dei "Centri Primula";
in molte realtà italiane, i centri vaccinali possono essere allestiti in locali pubblici o in idonee strutture private, senza necessariamente ricorrere in via esclusiva alle tensostrutture, con evidente risparmio dei costi e ottimizzazione dei tempi,
impegna il Governo:
a rivalutare e riconsiderare tutti gli aspetti tecnici, economici e programmatici relativi all'allestimento dei padiglioni per le somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, anche prendendo in considerazione un ridimensionamento del numero dei Centri Primula nonché alternative concrete, quali l'utilizzo di locali pubblici e la locazione di strutture private idonee.
G/2066/3/1
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021",
premesso che:
l'articolo 3 del decreto legge in oggetto concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 - attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di istituire un Ministero ovvero un Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che abbia una delega alla prevenzione e cura della COVD-19, con l'ausilio di AIFA e ISS.
G/2066/4/1 (testo 2)
Campari, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
al fine di impedire il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19;
i volontari di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, come AVIS, quali i medici, i paramedici e il personale in esso operante, sono a tutti gli effetti una categoria altamente esposti al contagio e come tali rientrano tra le categorie prioritarie da vaccinare,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della Salute, il personale medico e paramedico volontario nonché il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
G/2066/4/1 (già em. 1.10)
Campari, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
al fine di impedire il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19;
i volontari di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, come AVIS, quali i medici, i paramedici e il personale in esso operante, sono a tutti gli effetti una categoria altamente esposti al contagio e come tali rientrano tra le categorie prioritarie da vaccinare,
impegna il Governo:
ad inserire tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della Salute, il personale medico e paramedico volontario nonché il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
G/2066/5/1 (già em. 3.5)
Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi
Accolto
Il Senato,
esaminato l'A.S. 2066 recante Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1 istituisce una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento, trattando i dati in forma aggregata;
il medesimo comma prevede al contempo che la piattaforma nazionale possa eseguire, in regime di sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonchè le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della Salute trattando quindi dati personali e non in forma aggregata;
questo intervento nazionale sembra scavalcare i sistemi sanitari regionali, che rappresentano un riferimento per la situazione sociosanitaria di ogni cittadino;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di intervenire, nella fase operativa della piattaforma informativa nazionale, affinchè la medesima piattaforma tratti i dati solo in forma aggregata e non agisca in regime di sussidiarietà.
G/2066/6/1 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2066 di conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
premesso che:
l'articolo 3 stabilisce che al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento;
considerato che:
il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. Successivamente, il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "Adozione Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS;
nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini, sono state identificate tre categorie da vaccinare in via prioritaria: operatori sanitari e sociosanitari; residenti e personale delle strutture residenziali per anziani; persone in età avanzata (con più di 80 anni);
è fondamentale estendere l'inserimento tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione contro l'infezione da SARS-CoV-2 nelle fasi iniziali, dei medici e dei sanitari libero professionisti in quanto, al pari dei colleghi che prestano servizio all'interno delle strutture ospedaliere o delle strutture private accreditate, sono soggetti ad alto rischio di contagio, essendo a contatto diretto con i pazienti e rappresentando di frequente il primo livello di controllo e di contatto dei pazienti stessi; pertanto gli stessi meritano di ricevere le medesime tutele;
è altresì indispensabile, inserire nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che forniscono assistenza nell'installazione e manutenzione di dispositivi medici, di apparecchiature informatiche e diagnostiche utilizzate nell'ambito di interventi chirurgici o dell'attività pre e post operatoria;
impegna il Governo:
a) a valutare, in riferimento alle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali identificate nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, la possibilità di inserire anche i medici e sanitari liberi professionisti, in quanto fortemente esposti al rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 al pari delle altre categorie già comprese;
b) a valutare la possibilità di provvedere ad inserire gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2", in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.
G/2066/6/1 [già em. 3.7 e 3.0.9 (testo 2)]
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2066 di conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
premesso che:
l'articolo 3 stabilisce che al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento;
considerato che:
il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. Successivamente, il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "Adozione Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS;
nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini, sono state identificate tre categorie da vaccinare in via prioritaria: operatori sanitari e sociosanitari; residenti e personale delle strutture residenziali per anziani; persone in età avanzata (con più di 80 anni);
è fondamentale estendere l'inserimento tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione contro l'infezione da SARS-CoV-2 nelle fasi iniziali, dei medici e dei sanitari libero professionisti in quanto, al pari dei colleghi che prestano servizio all'interno delle strutture ospedaliere o delle strutture private accreditate, sono soggetti ad alto rischio di contagio, essendo a contatto diretto con i pazienti e rappresentando di frequente il primo livello di controllo e di contatto dei pazienti stessi; pertanto gli stessi meritano di ricevere le medesime tutele;
è altresì indispensabile, inserire nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che forniscono assistenza nell'installazione e manutenzione di dispositivi medici, di apparecchiature informatiche e diagnostiche utilizzate nell'ambito di interventi chirurgici o dell'attività pre e post operatoria;
impegna il Governo:
a) a valutare, in riferimento alle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali identificate nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di inserire anche i medici e sanitari liberi professionisti, in quanto fortemente esposti al rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 al pari delle altre categorie già comprese;
b) a provvedere ad inserire gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2", in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.
G/2066/7/1 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
premesso che:
per il supermaento dell'attuale situazione emergenziale, è opportuno e necessario procedere in tempi rapidi alla somministrazione vaccinale sull'intero territorio nazionale,
impegna il governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere priorità nella vaccinazione per: gli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, ultra ottantenni, diversamente abili, familiari, caregiver ed insegnanti di sostegno, le Forze armate, le Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e protezione civile, nazionale e regionale, gli insegnanti, personale scolastico, persone con morbilità, fragilità e malattie rare. ultra sessantenni, volontari della solidarietà e della assistenza, i soggetti con mono morbilità, i lavoratori di servizi assistenziali, gli ospiti ed i lavoratori delel comunità, dei centri di accoglienza e delle carceri.
G/2066/7/1 (già em. 3.0.7)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
premesso che:
per il supermaento dell'attuale situazione emergenziale, è opportuno e necessario procedere in tempi rapidi alla somministrazione vaccinale sull'intero territorio nazionale,
impegna il governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere priorità nella vaccinazione per: gli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, ultra ottantenni, diversamente abili, familiari, caregiver ed insegnanti di sostegno, le Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e protezione civile, nazionale e regionale, gli insegnanti, personale scolastico, persone con morbilità, fragilità e malattie rare. ultra sessantenni, volontari dellas sollidarietà e della assistenza, i soggetti con mono morbilità, i lavoratori di servizi assistenziali, gli ospiti ed i lavoratori delel comunità, dei centri di accoglienza e delle carceri.
G/2066/8/1 (già em. 4.2)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in matgeria di contgenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
negli ultimi anni alcuni Comuni italiani hanno subito una significativa variazione della popolazione residente e sarebbe opportuno che, con l'approssimarsi delle elezioni amministrative del 2021, gli stessi provvedano a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle stesse,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere disposizioni affinché i Comuni, che successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat abbiano avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decrteo legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedano a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.
G/2066/9/1 (testo 2)
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado, Coltorti, Vanin, Fede, Piarulli, Granato, Marinello
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (AS 2066);
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione celere e trasparente del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. La norma proposta nasce dall'esigenza di disciplinare l'istituzione e l'utilizzo di sistemi informativi funzionali ad agevolare l'attuazione del piano strategico per la somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
considerato che:
migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;
la situazione pandemica ha portato a necessarie chiusure di attività e limitazioni di spostamenti, un grande sacrificio per cittadini ed attività produttive, che hanno responsabilmente accettato. Queste scelte drastiche però devono essere sostenute nel modo più trasparente possibile da dati ed evidenze scientifiche, anche nell'ottica di una sempre crescente consapevolezza del cittadino;
i firmatari della lettera chiedono che tali dati vengano resi totalmente pubblici in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e facilmente accessibili a ricercatori, decisori, media e cittadini,
considerato che:
come evidenziato il 13 novembre 2020 in sede parlamentare dal sottosegretario alla Salute, Zampa, le fonti di informazione relative ai dati dell'epidemia sono attualmente rappresentate dal Sistema informativo Ministero della salute e Protezione Civile, che detiene i dati aggregati, e dalla Piattaforma nazionale di sorveglianza COVID-19 dell'Istituto superiore di sanità, che detiene quelli individuali;
la fonte Ministero della salute e Protezione civile raccoglie e aggiorna quotidianamente i dati aggregati dalle regioni su nuove diagnosi confermate di COVID-19, il numero di morti associate a COVID-19 e il numero totale di persone ricoverate in ospedale con COVID-19, senza distinzione tra nuovi ingressi o persone già ricoverate, distinte per ricoveri in aree mediche e terapia intensiva. Tale ultimo dato, a differenza dei precedenti, non viene divulgato in formato "open data";
la seconda fonte, rappresentata dall'Istituto superiore di sanità, prevede che le regioni forniscano dettagli individuali su tutti i casi, compresi i dati demografici, lo stato clinico e le comorbilità. In particolare, vengono raccolti i dati individuali sulle nuove diagnosi di COVID-19 con alcune caratteristiche demografiche (età e sesso) e geografiche (area di residenza) ed è valutato l'eventuale ingresso in ospedale (in aree mediche o terapia intensiva);
a causa del maggior dettaglio di informazioni richieste, il consolidamento delle informazioni e, in particolare, quelle relative al ricovero e al decesso, richiederebbe per tali dati tempi più lunghi, rispetto a quelli precedenti, che vanno dai 15 ai 30 giorni; tale tempistica rischia di vanificare l'utilità dei dati per le attività di studio e prevenzione,
rilevato che:
recentemente, l'Istituto superiore di sanità e l'Accademia dei Lincei hanno realizzato un accordo per condividere i dati dell'epidemia. In particolare l'accordo comprende lo svolgimento di alcune attività tra cui: la condivisione aperta dei dati della sorveglianza COVID-19; lo sviluppo, la valutazione e lo scambio di metodologie scientifiche di analisi e informazioni nell'ambito del monitoraggio e controllo dell'epidemia; la valorizzazione dei risultati dal punto di vista scientifico e di sanità pubblica; la divulgazione dei risultati e delle conoscenze presso la comunità scientifica e la cittadinanza;
tali dati non dovrebbero essere condivisi solo con l'Accademia dei Lincei, ma con tutti i soggetti, le associazioni, i gruppi ed esperti in grado di valutarli, così come richiesto nell'appello "Liberiamoli tutti",
rilevato, inoltre, che:
nel documento "Analisi dei flussi e mappatura delle banche dati di interesse per la task force dati per l'emergenza COVID-19", sono stati presentati i primi risultati di un'analisi finalizzata a mappare dataset e livelli di interoperabilità di alcuni ambiti di interesse per supportare i decisori pubblici nelle scelte strategiche in ottica data-driven con particolare riguardo al contesto sanitario. Tra gli altri approfondimenti, il documento fornisce un primo insieme di raccomandazioni utili per una più sistematica collaborazione e condivisione dei dati per sviluppare una maggiore consapevolezza ed efficace cultura del dato;
disporre di dati aperti, i cosiddetti open data, assicura, in qualsiasi ambito, la trasparenza, la possibilità di capire nuove correlazioni e tendenze e permette il controllo pubblico mediante la riproducibilità delle analisi e dei risultati,
impegna il Governo
nel prossimo provvedimento utile, a valutare l'opportunità di:
a) garantire il pieno coinvolgimento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella fase di attuazione ed implementazione della piattaforma di cui all'articolo 3 del presente provvedimento;
b) garantire, sin dalla prima fase progettuale, il pieno coinvolgimento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella creazione delle future piattaforme nazionali digitali, in particolar modo nel settore dell'istruzione ed in ambito sanitario;
c) garantire che i dati, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19 vengano resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e facilmente accessibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini.
G/2066/9/1 (già emendamenti 3.2, 3.4, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17 e 3.22)
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado, Coltorti, Vanin, Fede, Piarulli, Granato, Marinello
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (AS 2066);
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione celere e trasparente del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. La norma proposta nasce dall'esigenza di disciplinare l'istituzione e l'utilizzo di sistemi informativi funzionali ad agevolare l'attuazione del piano strategico per la somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Considerato che:
migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;
la situazione pandemica ha portato a necessarie chiusure di attività e limitazioni di spostamenti, un grande sacrificio per cittadini ed attività produttive, che hanno responsabilmente accettato. Queste scelte drastiche però devono essere sostenute nel modo più trasparente possibile da dati ed evidenze scientifiche, anche nell'ottica di una sempre crescente consapevolezza del cittadino;
i firmatari della lettera chiedono che tali dati vengano resi totalmente pubblici in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e facilmente accessibili a ricercatori, decisori, media e cittadini;
considerato che:
come evidenziato il 13 novembre 2020 in sede parlamentare dal sottosegretario alla Salute, Zampa, le fonti di informazione relative ai dati dell'epidemia sono attualmente rappresentate dal Sistema informativo Ministero della salute e Protezione Civile, che detiene i dati aggregati, e dalla Piattaforma nazionale di sorveglianza COVID-19 dell'Istituto superiore di sanità, che detiene quelli individuali;
la fonte Ministero della salute e Protezione civile raccoglie e aggiorna quotidianamente i dati aggregati dalle regioni su nuove diagnosi confermate di COVID-19, il numero di morti associate a COVID-19 e il numero totale di persone ricoverate in ospedale con COVID-19, senza distinzione tra nuovi ingressi o persone già ricoverate, distinte per ricoveri in aree mediche e terapia intensiva. Tale ultimo dato, a differenza dei precedenti, non viene divulgato in formato "open data";
la seconda fonte, rappresentata dall'Istituto superiore di sanità, prevede che le regioni forniscano dettagli individuali su tutti i casi, compresi i dati demografici, lo stato clinico e le comorbilità. In particolare, vengono raccolti i dati individuali sulle nuove diagnosi di COVID-19 con alcune caratteristiche demografiche (età e sesso) e geografiche (area di residenza) ed è valutato l'eventuale ingresso in ospedale (in aree mediche o terapia intensiva);
a causa del maggior dettaglio di informazioni richieste, il consolidamento delle informazioni e, in particolare, quelle relative al ricovero e al decesso, richiederebbe per tali dati tempi più lunghi, rispetto a quelli precedenti, che vanno dai 15 ai 30 giorni; tale tempistica rischia di vanificare l'utilità dei dati per le attività di studio e prevenzione;
rilevato che:
recentemente, l'Istituto superiore di sanità e l'Accademia dei Lincei hanno realizzato un accordo per condividere i dati dell'epidemia. In particolare l'accordo comprende lo svolgimento di alcune attività tra cui: la condivisione aperta dei dati della sorveglianza COVID-19; lo sviluppo, la valutazione e lo scambio di metodologie scientifiche di analisi e informazioni nell'ambito del monitoraggio e controllo dell'epidemia; la valorizzazione dei risultati dal punto di vista scientifico e di sanità pubblica; la divulgazione dei risultati e delle conoscenze presso la comunità scientifica e la cittadinanza;
tali dati non dovrebbero essere condivisi solo con l'Accademia dei Lincei, ma con tutti i soggetti, le associazioni, i gruppi ed esperti in grado di valutarli, così come richiesto nell'appello "Liberiamoli tutti";
rilevato, inoltre, che:
nel documento "Analisi dei flussi e mappatura delle banche dati di interesse per la task force dati per l'emergenza COVID-19", sono stati presentati i primi risultati di un'analisi finalizzata a mappare dataset e livelli di interoperabilità di alcuni ambiti di interesse per supportare i decisori pubblici nelle scelte strategiche in ottica data-driven con particolare riguardo al contesto sanitario. Tra gli altri approfondimenti, il documento fornisce un primo insieme di raccomandazioni utili per una più sistematica collaborazione e condivisione dei dati per sviluppare una maggiore consapevolezza ed efficace cultura del dato;
disporre di dati aperti, i cosiddetti open data, assicura, in qualsiasi ambito, la trasparenza, la possibilità di capire nuove correlazioni e tendenze e permette il controllo pubblico mediante la riproducibilità delle analisi e dei risultati;
impegna il Governo
nel prossimo provvedimento utile, a:
a) garantire il pieno coinvolgimento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella fase di attuazione ed implementazione della piattaforma di cui all'articolo 3 del presente provvedimento;
b) garantire, sin dalla prima fase progettuale, il pieno coinvolgimento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella creazione delle future piattaforme nazionali digitali, in particolar modo nel settore dell'istruzione ed in ambito sanitario;
c) garantire che i dati, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19 vengano resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e facilmente accessibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini.
G/2066/10/1 (già emendamento 4.5)
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
Accolto
Il Senato, esaminato l'A.S. 2066, premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame reca disposizioni in merito allo svolgimento di elezioni per l'anno 2021: tale intervento è motivato, nella relazione illustrativa del provvedimento, dall'urgenza in considerazione del permanere del processo epidemiologico da Covid-19 e della perdurante gravità del contesto sanitario ancora presente sul territorio nazionale;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al comma 10 dispone che, per l'lezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
il riferimento agli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune comprende nel computo anche gli elettori iscritti all'Aire, che devono necessariamente tornare in Italia per esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni comunali;
la previsione di cui al succitato comma 10, prevedendo che qualora non si siano raggiunte tali percentuali la elezione è nulla, rischia di annullare la legittima espressione di voto effettuata dai cittadini dei piccoli comuni che risiedono e vivono quotidianamente nel proprio territorio;
al fine di avere un risultato elettorale rispondente alla volontà dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, è importante che non vengano considerati nelle percentuali di validità, il numero degli elettori iscritti all'Aire: la problematica è più che mai evidente nell'attuale situazione emergenziale che stiamo vivendo, considerata la difficoltà negli spostamenti all'interno dei territori nazionali e fra i diversi Stati esteri;
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di intervenire con modifiche normative al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di escludere dal computo della percentuale di validità del numero dei votanti degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, gli elettori iscritti all'Aire.
G/2066/11/1 (già emendamento 5.2)
Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
a causa dell'emergenza epidemiologica è stata ripetutamente prorogata la validità dei permessi di soggiorno scaduti;
è presumibile quindi che, a breve, gli uffici preposti al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, saranno sovraccarichi di lavoro e si troveranno a gestire pratiche di persone che sono sul nostro territorio con permesso di soggiorno scaduto da più di un anno;
al fine di rendere più agevole la ripresa delle attività legate al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e secondo un principio di equità, sarebbe opportuno che fossero gestite le pratiche in ordine cronologico, in base alla data di scadenza;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, nelle more della cessazione dell'emergenza epidemiologica, di fornire indicazioni agli uffici preposti al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, affinchè gradualmente possano essere evase le pratiche in sospeso, dando priorità ai permessi scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 e poi, in ordine cronologico, in base alle date di scadenza.
G/2066/12/1 [già emendamento 1.12 (testo 2)]
Campari, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
quale sostegno prioritario al comparto medico, è necessario di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, consentendo il contributo, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dei laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, e compatibilmente con quanto disposto dalla Legge di bilancio 2021 e con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, come l'Associazione volontari italiani sangue (AVIS), attraverso il coinvolgimento dei laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 da reclutare quali medici delle visite delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, compatibilmente con quanto disposto dalla Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 459, e in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2.
G/2066/13/1 [già emendamento 1.9 (testo 4)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
in specifici casi il personale medico e paramedico è chiamato ad effettuare le vaccinazioni anti-Covid presso il domicilio del paziente;
il materiale di scarto utilizzato per effettuare le suddette vaccinazioni, rientra nella categoria di rifiuti speciali ospedalieri e come tale deve essere appositamente gestito e smaltito;
è necessario garantire che il personale medico e paramedico che effettua le vaccinazioni a domicilio, non incorra in sanzioni per il trasporto di suddetto materiale dall'abitazione del paziente fino all'arrivo ad una struttura idonea alla sua raccolta o smaltimento, stante l'utilizzo di appositi contenitori forniti dalla pertinente amministrazione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di autorizzare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, il personale USCA, gli infermieri e gli assistenti sanitari autorizzati che effettuano vaccinazioni anti-Covid a domicilio, al trasporto, anche su mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione dall'abitazione del paziente fino all'arrivo ad una struttura idonea alla loro raccolta o smaltimento, attraverso l'utilizzo di appositi contenitori forniti dall'Amministrazione per conto della quale effettuano tale vaccinazione.
G/2066/14/1 [già emendamento 1.11 (testo 2)]
Cantù, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,
premesso che:
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è ancora in corso e, nonostante le misure adottate, la curva dei contagi non accenna a ridursi;
nelle ultime settimane, una buona percentuale dei soggetti risultati positivi al COVID-19 è stata colpita da una delle principali mutazioni del virus (cd. variante inglese), che appare decisamente più contagiosa;
una strategia di contrasto all'emergenza richiede un attento e costante monitoraggio delle varianti del virus Sars-Cov-2 e dei rischi di diffusione delle medesime;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare e trasmettere alle Camere, in concomitanza con la scadenza dei termini per l'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un Piano Nazionale Integrato di contenimento in sicurezza dell'epidemia da COVID-19 e di governo del rischio di diffusione delle varianti di SARS-COV-2 con sistema nazionale di sorveglianza attiva e genomica e di monitoraggio delle interazioni delle varianti col sistema immunitario e con i farmaci.
G/2066/15/1 (già emendamento 1.1000/7)
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
Accolto
Il Senato, esaminato l'A.S. 2066 recante Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, premesso che:
Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, dell'emendamento in esame, si prevede che qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini;
tale distanza appare inadeguata per i comuni classificati come montani, che spesso hanno collegamenti stradali difficili e tortuosi e distano più di 30 km da un centro urbano dotato di servizi importanti;
dopo le parole: "relativi confini", inserire le seguenti: "ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani".
Impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ampliare il limite previsto per gli spostamenti dai piccoli comuni, dai 30 km ai 50 km nel caso in cui il comune sia classificato come montano.
G/2066/16/1 (già emendamento 1.1000/3)
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
Accolto
Il Senato, esaminato l'A.S. 2066 recante Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, premesso che:
al comma 1, lettera a), capoverso 3, dell'emendamento in esame prevede il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita fra i territori di diverse regioni o province autonome;
se tale divieto appare opportuno e doveroso per le regioni in zona rossa o arancione, non sembra giustificabile per le regioni in zona bianca, considerato il basso livello di rischio;
Impegna il Governo:
a valutare la possibilità di consentire gli spostamenti fra regioni rientranti nella zona bianca
1.1
Pagano, Malan, Vitali, Fazzone, Schifani
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: "; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo" sono soppresse.»
1.2
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «in ambito regionale».
1.3
Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano se gli spostamenti sono in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome che si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio basso, come individuate dal comma 16 - sexies dell'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2020, n. 74.».
1.4
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «in ambito regionale».
1.5
Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi
Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da:«e nei limiti di due» fino alle parole: «autosufficienti conviventi».
1.6
Pirovano, Calderoli, Augussori, Riccardi, Grassi
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «relativi confini» inserire le seguenti: «ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani».
1.7
Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi
Ritirato
Al comma 5, capoverso 16-sexies, dopo le parole: «individuate le regioni» inserire le seguenti: «e le provincie».
1.8
Riccardi, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 5, capoverso 16-sexies, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «illustrate preventivamente alle Camere, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto».
1.9 (testo 4)
Briziarelli, Fregolent, Augussori
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, il personale USCA, gli infermieri e gli assistenti sanitari, che effettuano vaccinazioni anti-Covid a domicilio, sono autorizzati al trasporto, anche su mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione, dall'abitazione del paziente fino all'arrivo ad una struttura idonea alla loro raccolta o smaltimento, attraverso l'utilizzo di appositi contenitori forniti dall'Amministrazione per conto della quale sono stati incaricati ad effettuare la vaccinazione».
1.9 (testo 3)
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 nominato ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, assicura entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale delle categorie prioritarie indicate nel piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
5-ter. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle dosi vaccinali di cui al precedente comma, sono tenute a completare le vaccinazioni degli operatori sanitari e sociosanitari in prima linea, sia pubblici che privati accreditati, inseriti tra le categorie prioritarie del medesimo piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
5-quater. I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, il personale USCA, gli infermieri e gli assistenti sanitari autorizzati e i medici dell'Esercito, che effettuano vaccinazioni anti-Covid a domicilio, sono autorizzati al trasporto, anche su mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione attraverso l'utilizzo di contenitori certificati per la loro raccolta e trasporto, dall'abitazione del paziente fino all'arrivo ad una struttura idonea alla raccolta o allo smaltimento dei medesimi rifiuti.».
1.9 (testo 2)
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 nominato ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, assicura entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale delle categorie prioritarie indicate nel piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
5-ter. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle dosi vaccinali di cui al precedente comma, sono tenute a completare le vaccinazioni degli operatori sanitari e sociosanitari in prima linea, sia pubblici che privati accreditati, inseriti tra le categorie prioritarie del medesimo piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»
1.9
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, sono tenute a completare le vaccinazioni degli operatori sanitari e sociosanitari in prima linea, sia pubblici che privati accreditati, inseriti tra le categorie prioritarie del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 nominato ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma.»
1.10
Campari, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19, sono inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della Salute, il personale medico e paramedico volontario nonché il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.»
1.11 (testo 2)
Cantù, Romeo, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Entro e non oltre il 15 marzo 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute presentano al Parlamento il Piano Nazionale Integrato di contenimento in sicurezza dell'epidemia da COVID-19 e di governo del rischio di diffusione delle varianti di SARS-COV-2 con sistema nazionale di sorveglianza attiva e genomica.».
1.11
Cantù, Romeo, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Entro e non oltre il 15 marzo 2021, in tempo utile all'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute presentano al Parlamento il Piano Nazionale Integrato di contenimento in sicurezza dell'epidemia da COVID-19 e di governo del rischio di diffusione delle varianti di SARS-COV-2 con sistema nazionale di sorveglianza attiva e genomica.».
1.12 (testo 2)
Campari, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, come l'Associazione volontari italiani sangue (AVIS), i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 possono essere reclutati quali medici delle visite delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, compatibilmente con quanto disposto dalla Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 459, e in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2, ricomprendendo tali attività nel percorso di formazione e riconoscendo i relativi crediti formativi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.12
Campari, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, come l'Associazione volontari italiani sangue (AVIS), i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 possono essere reclutati quali medici delle visite delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, ricomprendendo tali attività nel percorso di formazione e riconoscendo i relativi crediti formativi.».
1.13
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 1, dopo le parole: "è stabilito quanto segue." è aggiunto il seguente periodo: "Il predetto termine non si applica alle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis". ».
1.14
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di contenere la diffusione del COVID-19, evitando i possibili assembramenti, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».
1.15
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5 bis. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19 , anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contratto."
1.100
La Commissione
Approvato
Al comma 5, sostituire la numerazione del capoverso «16-quinques», con la seguente: «16-quinquies».
1.1000/1
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Sopprimere il comma 3;
1.1000/2
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: "Sull'intero territorio nazionale" con le seguenti: "Nelle zone rosse e nelle zone arancioni"
1.1000/3
Pirovano, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano se gli spostamenti sono in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome che si collocano in zona bianca, come definita dalla lettera a) dell'articolo 16-septies."
1.1000/4
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: "nella zona gialla in ambito regionale e".
1.1000/5
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: "e nei limiti" fino alla fine del periodo.
1.1000/6
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: "di anni 14".
1.1000/7
Pirovano, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, dopo le parole: "relativi confini", inserire le seguenti: "ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani".
1.1000/8
All'emendamento 1.1000 , alla lettera c) dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
«4- quater. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 10000 abitanti situati a meno di 30 chilometri dal confine con Stato estero, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»
1.1000/9
Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi
Approvato
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «16-septies», lettera c), sostituire le parole: «scenario di tipo 3» con le seguenti: «scenario almeno di tipo 3».
1.1000/10
All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un "Osservatorio del dato epidemiologico" in collaborazione con AGENAS volto all'analisi quotidiana dell'evoluzione dei contagi da COVID-19 al fine di offrire pareri sulle misure da adottare relativamente alla chiusura di zone limitate. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla presente legge di conversione, sono nominati i componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma. All'Osservatorio confluiscono tutti i dati sino ad ora raccolti in merito all'evoluzione della situazione pandemica.»
1.1000/100
Il Relatore
Approvato
All'emendamento 1.000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvi gli spostamenti» con le seguenti: «fatti salvi gli spostamenti».
1.1000/101
Il Relatore
Approvato
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso "16-septies", lettera c), sostituire le parole: «scenario di tipo 3» con le seguenti: «scenario almeno di tipo 3».
1.1000
Il Governo
Approvato
1. All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.»;
b) sopprimere il comma 4;
c) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
4-ter. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»;
d) al comma 5, dopo il capoverso 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).".
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021.
1-ter. Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021.».
2.1
La Commissione
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74».
2.2
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi, Grassi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le sanzioni comminate in violazione delle disposizioni del presente decreto, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, non trovano applicazione in occasione dei manifestazioni pacifiche di dissenso in cui vengono rispettate le norme relative al contenimento del contagio. Le eventuali sanzioni già comminate sono nulle.».
2.3
Augussori, Calderoli, Pirovano, Grassi, Riccardi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le sanzioni già comminate in violazione delle disposizioni del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, in occasione della manifestazione "Io apro 1501", svoltasi il 15 gennaio 2021, sono nulle.».
2.0.1 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore)
1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.».
2.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Somministrazione di alimenti e bevande nei centri sociali, culturali e ricreativi del Terzo settore)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, adottata dal Governo nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli Enti di Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa per le attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto.».
2.0.2 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore)
1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.».
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Somministrazione di alimenti e bevande nei centri sociali, culturali e ricreativi del Terzo settore)
1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto.».
3.1
Fregolent, Siclari, Zaffini, Binetti, Cantù, Doria, Lunesu, Marin, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Disciplina dell'Anagrafe Nazionale Vaccini funzionale all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)
1. Con l'obiettivo di garantire, nell'ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, la verifica delle coperture vaccinali in relazione al Calendario vaccinale nazionale vigente e l'elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale, anche a fini comparativi, è resa operativa, l'Anagrafe Nazionale Vaccini presso il Ministero della Salute di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018.
2. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, l'Anagrafe di cui al precedente comma è adeguata, nell'ambito delle risorse ad essa già assegnate, nell'ottica di consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera e in modalità incrementale dei dati relativi alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 su base individuale e l'acquisizione, con frequenza giornaliera e in forma aggregata, di un nuovo tracciato relativo alle prenotazioni delle vaccinazioni anti SARSCoV-2, consentendo di agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali anti Covid, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.
3. Nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al comma 1 sono identificati i pertinenti sistemi di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati relativi al flusso relativo alle prenotazioni giornaliere di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, ivi inclusi produzione di report, e i meccanismi di supporto alle diverse tipologie di utenti dell'Anagrafe stessa.
4. Per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, all'Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui è somministratala vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.
5. Il potenziamento e l'adeguamento dell'Anagrafe Nazionale vaccini e la relativa struttura tecnologica e applicativa di cui al presente articolo, avviene nell'ambito delle risorse già stanziate dalla normativa per l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.».
3.2
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di rendere possibile la verifica del rispetto delle priorità del Piano Vaccinale, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma anonimizzata. Nell'eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su istanza della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.».
3.3 (testo 2)
Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu, Marin, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «una piattaforma informativa nazionale» inserire le seguenti: «collegata all'Anagrafe Nazionale Vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018,»;
b) al comma 2, dopo le parole:«finanza pubblica» inserire le seguenti: «, si raccorda con i servizi dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e»;
c) al comma 8, dopo le parole: «Anagrafe nazionale Vaccini» inserire le seguenti: «anche ai fini del collegamento con la piattaforma nazionale di cui al comma 1»
3.3
Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu, Marin, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Al comma 1, dopo le parole: «una piattaforma informativa nazionale» inserire le seguenti: «all'interno dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018,».
3.4
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado
Sostituire, ovunque ricorrano, la parola: «aggregata» e la parola: «aggregate», rispettivamente con la parola: «anonimizzata» e la parola: «anonimizzate».
3.5
Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente:
a) al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo;
b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1»;
c) al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «o mediante la piattaforma» fino alla parola: «sussidiarietà»;
d) sopprimere il comma 6.
3.6
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «su istanza della medesima regione o provincia autonoma» aggiungere le seguenti: «oppure su segnalazione del Ministero della salute a seguito di monitoraggio sulle stesse regioni e province autonome».
3.7
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Relativamente al Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 di cui al comma 1, in riferimento alle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali identificate al paragrafo 2 del Piano, tra gli operatori sanitari è disposto l'inserimento, attraverso successivo decreto da emanarsi a cura del Ministero della Salute, anche dei medici e sanitari liberi professionisti, in quanto fortemente esposti al rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 al pari delle altre categorie già comprese.».
3.8 (testo 2)
Riccardi, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 2, sostituire le parole da: «In coerenza» fino a: « di seguito "Commissario straordinario"» con le seguenti: «Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, al Ministero della salute».
Conseguentemente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Ministero della salute».
3.8
Riccardi, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 2, sostituire le parole da: «al Commissario straordinario» fino a: «"Commissario straordinario"», con le seguenti: «"al Ministero della salute"».
Conseguentemente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: "Ministero della salute".
3.9 (testo 2)
Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 2, sostituire le parole da: «In coerenza» fino a: « di seguito "Commissario straordinario"» con le seguenti: «Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, al Capo del Dipartimento della Protezione civile».
Conseguentemente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Capo del Dipartimento della Protezione civile».
3.9
Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 2, sostituire le parole da: «al Commissario straordinario» fino a: «"Commissario straordinario"», con le seguenti: «al Capo del Dipartimento della Protezione Civile».
Conseguentemente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Capo del Dipartimento della Protezione Civile».
3.10
Riccardi, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «prevalentemente».
3.11
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano di cui al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonché con l'Agenzia Italiana del farmaco e con l'Istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni, sia in forma aggregata che disaggregata, presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. È consentito l'accesso alle predette informazioni altresì ai cittadini, organizzazioni della società civile e ai ricercatori. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1.».
3.12
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado
Al comma 3, dopo le parole: «il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,» inserire le seguenti: «il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,».
3.13
Riccardi, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «con cadenza quindicinale».
3.14 (testo 2)
Approvato
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da «informa periodicamente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «trasmette ogni 60 giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
3.14
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «informa periodicamente» inserire le seguenti «le Camere e».
3.15 (testo 2)
Riccardi, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi
Approvato
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da «informa periodicamente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «trasmette ogni 60 giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
3.15
Riccardi, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «di Bolzano», inserire le seguenti: «nonché le commissioni parlamentari competenti per materia.».
3.16
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado
Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i criteri di definizione degli standard tecnologici della piattaforma, nonché i criteri di sicurezza e di accessibilità dei dati, anche in forma disaggregata, da parte dei soggetti non istituzionali. Sono altresì definiti i criteri di anonimizzazione che permettono la pubblicazione dei dati in modalità open data e machine readable».
3.17
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. La Struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce lo schema dati, la metadatazione, gli standard di modellizzazione e l'interoperabilità della piattaforma informativa nazionale sui vaccini di cui al comma 1. I dati gestiti dalla piattaforma sono pubblicati anche come dati grezzi non aggregati, in modalità open data e machine readable, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonché degli standard open data nazionali ed internazionali. I medesimi requisiti si applicano ai dati sul piano vaccinale, a quelli relativi alle stime delle potenziali quantità di dosi di vaccino per azienda produttrice, agli intervalli temporali di somministrazione e alle categorie di persone fruitrici, nonché ai dati relativi alle risorse professionali impiegate per la somministrazione dei vaccini.».
3.18
Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novmebre 2018.»
3.19
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. I medici, a partire dal primo anno di iscrizione ai corsi di formazione specialistica, al fine di contribuire ad una più efficace attuazione del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario straordinario per l'emergenza, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), possono partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'inquadramento contrattuale avverrà attraverso conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa presso le aziende sanitarie del SSN, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale. Durante questo periodo i medici continueranno a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica medica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.».
3.20
Riccardi, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trasmettono» con le seguenti: «rendono accessibile, su richiesta,».
Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.
3.21
Al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «altresì», inserire le seguenti: «con frequenza quotidiana».
3.22
Mantovani, Romano, Lanzi, Donno, L'Abbate, Ortis, Angrisani, La Mura, Pavanelli, De Lucia, D'Angelo, Presutto, Ricciardi, Guidolin, Gallicchio, Floridia, Dell'Olio, Lupo, Evangelista, Trentacoste, Vaccaro, Anastasi, Moronese, Gaudiano, Castellone, Corrado
Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «, in forma aggregata,».
3.23
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In caso di mancato assolvimento delle operazioni di cui ai commi 4 e 5 da parte delle regioni e delle province autonome nelle forme e nelle tempistiche prescritte, il Ministro della Salute può, previa contestazione, nominare un commissario ad acta, al fine di assicurare l'uniformità delle operazioni su tutto il territorio nazionale.».
3.24
Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi
Al comma 6, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «il termine previsto per la fine dell'emergenza epidemiologica».
3.25
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Nelle more dell'avanzamento dei processi di informazione scientifica e validazione in atto presso l'Agenzia europea per i medicinali («EMA») e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e del perfezionamento dei necessari iter autorizzativi per l'immissione nel sistema europeo di approvvigionamento, distribuzione e somministrazione relativi ai vaccini Sinovac e Sputnik V, nell'ambito della strategia europea sui vaccini, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di creare le condizioni per procedere immediatamente all'approvvigionamento di dosi al momento dell'approvazione, avvia le opportune attività di pianificazione strategica per l'approvvigionamento di un quantitativo sufficiente ad integrare la fornitura rispetto al fabbisogno nazionale programmato.».
3.100
La Commissione
Approvato
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «su istanza» con le seguenti: «su richiesta».
3.101
La Commissione
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «principi stabiliti dal piano» inserire la seguente: «strategico».
3.102
La Commissione
Approvato
Al comma 5 primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'attuazione del piano» inserire la seguente: «strategico» e sostituire le parole: «sul sito istituzionale» con le seguenti: «nel sito internet istituzionale».
3.103 (testo corretto)
La Commissione
Approvato
Al comma 7, sostituire le parole :«e farmaco - epidemiologia» con le seguenti «e farmaco-epidemiologica» e le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a «n. 640» con le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».
3.103
Il Relatore
Al comma 7, sostituire le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a «n. 640» con le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».
3.0.1
Dopo l'articolo, 3 inserire il seguente:
«Art.3-bis.
1. Obiettivo e principio fondamentale nella campagna vaccinale è il massimo sequenziamento del virus per sorvegliare ed individuare immediatamente eventuali mutazioni, in modo da intervenire tempestivamente con adeguate risposte vaccinali. Il sistema di sequenziamento deve necessariamente essere messo in stretta interconnessione con gli altri paesi europei.».
3.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.3-bis.
1. Nella campagna vaccinale deve essere utilizzato il dato anamnesico "pregressa infezione da COVID si/no" per valutare quando converrà procedere alla vaccinazione, seguito dal test seriologico. Dovrà essere adottata una campagna informativa idonea a fare comprendere l'utilità di effettuare un test sierologico.»
3.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.3-bis.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus da Covid-19 e in considerazione del permanere della emergenza sanitaria, le Regioni e le aziende sanitarie locali provvedono ad avviare massicce campagne di imponente sforzo di comunicazione con campagne mirate alle diverse categorie di popolazioni: sanitari, insegnanti, adolescenti, anziani che accompagni costantemente le azioni vaccinali.»
3.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.3-bis.
1. È istituita un'unica anagrafe vaccinale nazionale che confluisce nel fascicolo sanitario elettronico.»
3.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.3-bis.
1. È istituita una piattaforma digitale delle vaccinazioni il cui accesso è consentito a tutti i punti vaccino e che monitora l'andamento del processo di consegna e gestione dei vaccini, delle somministrazioni, degli eventi avversi e degli appuntamenti in prima e seconda inoculazione, nel pieno ed integrale rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.».
3.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.3-bis.
1. È istituito un numero verde SOS vaccini pronto intervento nazionale per assistenza alla popolazione operativo 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana.».
3.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.3-bis.
1. Hanno priorità nella vaccinazione: gli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, ultra ottantenni, diversamente abili, familiari, caregiver ed insegnanti di sostegno, le Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e protezione civile, nazionale e regionale, gli insegnanti, personale scolastico, persone con morbilità, fragilità e malattie rare, ultra sessantenni, volontari della solidarietà e della assistenza, i soggetti con mono morbilità, i lavoratori di servizi essenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza e delle carceri.».
3.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.3-bis.
1. Al fine di ottenere la massima riuscita, la campagna vaccinale è attuata dalla rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei punti vaccinali pubblici, a cui si aggiungeranno: la sanità militare, gli ospedali pubblici, gli ospedali privati accreditati, i laboratori accreditati, le strutture sanitarie private, i distretti sanitari e poliambulatori pubblici, le farmacie, i centri trasfusionali, i medici del lavoro, le strutture fisse per vaccinazioni quali spazi coperti, accoglienti e dedicati, fiere, palazzetti dello sport ed altre aree simili facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o privati, le unità mobili di somministrazione per raggiungere i luoghi più remoti. Per sostenere i punti vaccinali fissi e le unità mobili si procederà alla contrattualizzazione di 15.000 operatori sanitari.».
3.0.9 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2).
1. In ragione di un rischio di contagio più elevato a carico degli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che forniscono assistenza nell'installazione e manutenzione di dispositivi medici, di apparecchiature informatiche e diagnostiche utilizzate nell'ambito di interventi chirurgici o dell'attività pre e post operatoria, con apposito decreto da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede ad individuare tali categorie e ad inserirle nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.».
3.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2).
1. In ragione di un rischio di contagio più elevato a carico degli informatori scientifici del farmaco, a causa dello svolgimento della loro attività all'interno di ospedali e ambulatori, con apposito decreto da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede ad inserire tale categoria nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.».
3.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120)
1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis
(Attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1 al di fuori dell'orario di servizio.
3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.
4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per i redditi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".».
3.0.12 (testo 2)
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 le aziende sanitarie e socio- sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.
3.0.12
Calderoli, Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, le aziende sanitarie e socio- sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.».
3.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Obblighi di notifica polmoniti a genesi infettiva)
1. Il Ministro della salute con proprio decreto, è autorizzato ad apportare modifiche al decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato la polmonite a genesi infettiva.».
3.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Pubblicità dei dati sull' uso dei medicinali veterinari)
1. Il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicano annualmente una relazione sull' uso dei medicinali veterinari. Tale relazione contiene le informazioni già comprese nelle conclusioni del progetto ESVAC, nonché un elenco delle aziende che utilizzano farmaci zootecnici, con il dettaglio delle categorie di farmaci usati e della quantità per ciascuna azienda e per ciascuna categoria, indicata sia in valori assoluti complessivi annui che per kg di massa corporea degli animali allevati.».
3.0.15
Tiraboschi, Mallegni, Gallone, Gasparri, Schifani, Pagano, Vitali, Fazzone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
4.1
La Commissione
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: "dell'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e dell'anno 2021";
b-ter) al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: "del 2020" sono aggiunte le seguenti: "e del 2021"».
4.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.».
4.3
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.».
4.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».
4.5
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 71, comma 10, primo periodo, dopo le parole: "liste elettorali del comune" inserire le seguenti : "e non iscritti all'Aire"».
4.6
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
1-ter. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
1-quater. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.».
4.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Differimento di termini per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo).
1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.».
4.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le revisioni cooperative di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, relative al biennio 2019/2020, si intendono regolarmente effettuate, e conteggiate in relazione al medesimo biennio, qualora siano state avviate entro il 31 dicembre 2020 e si concludano entro il 31 marzo 2021.».
4.0.3 (già 5.0.1)
Accoto, Girotto, Vaccaro, Croatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Differimento di termini per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo).
1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014.».
5.1
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Sopprimere l'articolo.
5.2
Pirovano, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi
Aggiungre, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nelle more della cessazione dell'emergenza epidemiologica, al fine di rendere più agevole la ripresa delle attività legate al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, gli uffici preposti lavorano gradualmente le pratiche dando priorità ai permessi scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, e poi, in ordine cronologico, in base alle date di scadenza.».
5.3
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. I termini di entrata in esercizio o di conversione degli impianti di produzione di biometano di cui all'articolo 1, comma 10, primo periodo, e di cui all'articolo 6, comma 7, primo periodo, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono prorogati di ventiquattro mesi».
5.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti dei servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata a settantadue due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
2. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».
5.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. In ragione della natura unitaria della procedura di valutazione d'impatto ambientale regolata dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intesa come il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio, con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale relative a progetti già avviati alla data del 1 gennaio 2020, il termine quinquennale di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non trova applicazione:
a) ai pareri e provvedimenti emessi a conclusione di procedure di valutazione di impatto ambientale per i quali, prima della entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, era già stata avviata la fase procedimentale volta a verificare se le caratteristiche del progetto richiedevano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
b) alle procedure per le quali, conclusasi la prima fase di verifica di assoggettabilità prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la successiva fase di valutazione di impatto ambientale sia stata avviata in vigenza di quest'ultima disposizione.».
5.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga dell'autorizzazione di spesa per la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)
1. All'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti ", 2020 e 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
5.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Per le strutture ricettive all'aria aperta il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è differito al 7 ottobre 2021.».
5.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Differimento del termine per il rilascio di autorizzazioni amministrative)
1. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 aprile 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.».
5.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione.».
5.0.9
Arrigoni, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti a supporto delle convenzioni urbanistiche)
1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" e dopo le parole: "sono prorogati di novanta giorni" sono inserite le seguenti: "dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: "2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis"».
5.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti a supporto delle convenzioni urbanistiche)
1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" e dopo le parole: "sono prorogati di novanta giorni" sono inserite le seguenti: "dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: "2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis".»
5.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti a supporto delle convenzioni urbanistiche)
1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" e dopo le parole: "sono prorogati di novanta giorni" sono inserite le seguenti: "dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: "2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis".»
5.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti a supporto delle convenzioni urbanistiche)
1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" e dopo le parole: "sono prorogati di novanta giorni" sono inserite le seguenti: "dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: "2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis".»
5.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente;
«Art. 5-bis.
(Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ricadenti nelle regioni contrassegnate come «zone gialle» che assicurano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00;
b) le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ricadenti nelle regioni contrassegnate come «zone arancioni», che assicurino il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.
2. Con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute indica, con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni, le relative misure di carattere regolamentare e adotta le linee guida per l'esercizio in sicurezza delle attività di cui al comma 1, prevedendo le opportune misure di controllo sul rispetto delle misure di distanziamento e igiene.».
5.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis
(Proroga di termini in materia di consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)
1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli atti nella loro interezza sono comunque depositati presso i competenti uffici dei comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee.";
b) al comma 4, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentoquaranta giorni";
c) al comma 5, le parole: "entro il termine di 30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di 60 giorni".»
5.0.15
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis
(Proroga di termini in materia di consultazione dei territori interessati dalla Cnapi).
«1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, i termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, decorrono dai sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».
5.0.16
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
Coord. 1
Il Relatore
Approvato
1. All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso 16-septies, lettera b), sostituire le parole: «ai commi 16-quater e 16-quinquies,» con le seguenti: «al comma 16-quater,» e la parola: «quelle» con le seguenti: «le Regioni, di cui al comma 16-quinquies,».