Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1586

G/1586 sez. I/1/1

Corbetta

Accolto dal Governo

Il Senato,

        premesso che:

            le vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, nonché ai familiari, anche superstiti, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407;

        all'atto pratico, si riscontrano molteplici problemi di carattere applicativo della norma;       

            il principio della trasparenza risulta di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell'effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 54 decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale",

        impegna il Governo:

            a porre in essere ogni iniziativa di propria competenza affinché siano garantite le assunzioni obbligatorie delle categorie protette sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, rispettando per qualifica e funzioni il titolo di studio e le professionalità possedute;

            per le categorie protette, le amministrazioni indichino con cadenza annuale sul proprio sito istituzionale: a) la dotazione organica distinta per aree o categorie; b) il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999; c) il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria; d) le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro;

         in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, siano applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.


G/1586 sez. I/2/1

Corbetta

Accolto dal Governo

Il Senato,

        al fine di dare spessore, valore e rappresentanza alla posizione della vittima di reato che deve essere tenuta in considerazione nelle diverse attività` istituzionali, normative, giudiziarie e sociali al fine di non comprometterne e comprimerne i diritti, interessi e ragioni, nella prospettiva del bene comune, della certezza della pena e della sicurezza nazionale;

            analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, con l'obiettivo di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione,

        impegna il Governo:

            ad istituire presso il Ministero della giustizia - con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - il Tavolo di lavoro per le vittime di reato, composto dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero delle finanze, da rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, dal Ministero del lavoro, dal  Ministero dell'istruzione, dal Ministero dei beni culturali e da Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle vittime.


G/1586 Sez I/1/2

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini

Accolto dal Governo

La Commissione,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la libera professione, come è ormai evidente a tutti, ha perso molto del proprio appeal, drasticamente falcidiata da un combinato disposto di fattori economici e sociali che ne hanno minato le fondamenta, tanto da far meritare alla categoria dei liberi professionisti in generale la nomea di «nuovi poveri»;

            pur senza drammatizzare, se da un lato appare innegabile che la categoria stia sentendo gravemente il peso della crisi economica che ha investito l'intero paese, aggravata altresì dal parallelo dispiegarsi di una crescita esponenziale della classe professionale tale da far registrare una perenne predominanza dell'offerta rispetto alla relativa domanda di servizi, sotto altro profilo risulta evidente come l'irrefrenabile aumento dei costi e degli oneri, finanche fiscali, connessi all'effettivo svolgimento dell'attività libero professionale, in uno alla progressiva crescita dei crediti insoluti, per le molteplici criticità insite nel sistema del recupero dei compensi, stia progressivamente incidendo in maniera sempre più preoccupante sulla stessa capacità reddituale di piccoli e medi professionisti, tanto da metterne in discussione la stessa permanenza nelle categorie di appartenenza;

            non a caso il recente ricorso del legislatore in più settori al parametro dell'equità e di equo compenso ha di fatto riportato l'attenzione dei più sulle ragioni del necessario equilibrio nei rapporti individuali libero professionale in merito ad una corretta rimodulazione della regola convenzionale, caratterizzata dall'accostamento della figura del professionista a quella tipica del consumatore, in ragione della sempre maggiore presenza di situazioni di potenziale sperequazione negoziale e prevaricazione campi solidale da parte del beneficiario della prestazione;

            molti professionisti, spesso in assenza di liquidità, si vedono costretti a dover rinunziare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta, in quanto non sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale;

            su tali premesse appare evidente come una misura che gioverebbe all'intera categoria professionale, oltre che alle stesse finanze statali, risulterebbe quella di prevedere normativamente l'estensione del regime .fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro - per le quali, come è noto, vige il principio di gratuità dalle spese processuali (articolo unico legge n. 319 del 1958), salvo che per l'onere di pagamento del contributo unificato - anche alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di estendere il regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro anche alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale.


G/1586 Sez I/2/2

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini

Accolto dal Governo

La Commissione,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la difficoltà economica dei cittadini, ove per ragioni di stretta necessità non possa inibire l'accesso a prestazioni di liberi professionisti, induce a ricorrere a espedienti non sempre rispondenti a parametri di legalità nelle modalità di pagamento e, spesse volte, diviene motivo di adempimento;

            in un contesto di così difficile equilibrio socio-economico l'adozione di strumenti mirati alla riduzione del carico fiscale a favore dei cittadini potrebbe spiegare utilità importanti in varie direzioni;

            ed invero, oltre ad alleviare la sofferenza economica dei singoli, procurata da spese necessitate, non voluttuarie e spesso di rilevante ammontare, la detraibilità degli oneri per prestazioni professionali si pone bene nel solco del piano generale di abbattimento del fenomeno dell'evasione fiscale;

            è certo che lo sconto fiscale sia da sempre incentivo a preferire la legalità di transazioni in chiaro a operazioni economiche sommerse. Di estrema utilità, in tale direzione, risulterebbe, dunque, la possibilità per il cittadino di inserire, tra le detrazioni fiscali delle spese sostenute per oneri del contribuente ex articolo 15, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo pari al 19% delle spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti a ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione entro il limite annuo complessivo di euro 1.500;

            per implementare il ricorso ai circuiti elettronici di pagamento e contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale sarebbe opportuno limitare l'agevolazione ai soli pagamenti effettuati mediante strumento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

            l'esclusione dell'applicazione di Iva e il ridotto gettito Irpef giustificano la riduzione della percentuale detraibile al 5% per il caso di regime forfettario. La differente modulazione della regola in relazione alla natura del regime operato risponde ad esigenze di equilibrio di mercato ed evita discriminazioni tra professionisti, a svantaggio di coloro che sono tenuti ad applicare la maggiorazione del 22% per importi Iva;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di sottoporre a detrazione fiscale le spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari, e che la detrazione venga ridotta al 5% dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.


G/1586 Sez I/3/2

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini

Accolto dal Governo

La Commissione,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la difficoltà economica dei cittadini, ove per ragioni di stretta necessità non possa inibire l'accesso a prestazioni di liberi professionisti, induce a ricorrere a espedienti non sempre rispondenti a parametri di legalità nelle modalità di pagamento e, spesse volte, diviene motivo di adempimento;

            in un contesto di così difficile equilibrio socio-economico l'adozione di strumenti mirati alla riduzione del carico fiscale a favore dei cittadini potrebbe spiegare utilità importanti in varie direzioni;

            ed invero, oltre ad alleviare la sofferenza economica dei singoli, procurata da spese necessitate, non voluttuarie e spesso di rilevante ammontare, la detraibilità degli oneri per prestazioni professionali si pone bene nel solco del piano generale di abbattimento del fenomeno dell'evasione fiscale;

            per implementare il ricorso ai circuiti elettronici di pagamento e contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale sarebbe opportuno limitare l'agevolazione ai soli pagamenti effettuati mediante strumento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di sottoporre a detrazione fiscale le spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500;

            a valutare l'opportunità di prevedere un finanziamento ai tribunali per la videoregistrazione di tutti i colloqui con i minori da parte di giudici e CTU; un finanziamento ai tribunali per videoconferenze con i detenuti nei processi penali al fine di evitare le trasferte della polizia penitenziaria; un finanziamento per tutte le sedi di Corte di Appello; un finanziamento per l'acquisto delle divise antisommossa per polizia penitenziaria;

            a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile e per tutti i procedimenti giudiziari per favorire le vittime di reato dai costi procedimentali che, in caso di condanna verranno sostenuti dal condannato;

            a valutare l'opportunità di prevedere un finanziamento alle procure per i minori per esercitare il controllo sulle case famiglia e sugli affidi;

            a valutare l'opportunità di prevedere il Gratuito patrocinio anche per spese legali all'estero ai genitori per procedure di rimpatrio dei minori nel caso di sottrazione internazionale di minori.


G/1586 Sez I/4/2 (testo 2)

Cucca

Accolto dal Governo

La Commissione,

        premesso che,

            l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

            analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377);

        considerato che,

            al 28 febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

            il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018; comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

            L'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra Magistrati togati e non, è un problema endemico del nostro paese;

            L'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del Governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

        impegna il Governo a:

            definire l'attuazione del piano di assunzioni del personale di magistratura anche per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione.


G/1586 Sez I/4/2

Cucca

La Commissione,

        premesso che,

            l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

            analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377);

        considerato che,

            al 28 febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

            il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018; comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

            L'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra Magistrati togati e non, è un problema endemico del nostro paese;

            L'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del Governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

        impegna il Governo a:

            predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione e non sostituiti anche 'in seguito al blocco del turn over imposto alla P.A., evitando di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato dalle figure ormai prossime all'uscita, esperienze che possono essere funzionali all'inserimento dei nuovi magistrati.


G/1586 Sez I/1/3 (testo 2)

Vescovi, Candura, Iwobi

Approvato dalla Commissione

La 3a Commissione,

            in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 101, comma 1, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;

            al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;

            i settori d'intervento riguardano progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;

        considerato che:

            l'incidenza delle migrazioni provenienti dall'Africa tramite i flussi del Mediterraneo assorbe la quota maggioritari delle immigrazioni nel nostro Paese;

            la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti provenienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità al momento degli sbarchi;

            valutata altresì che:

            l'esigua dotazione finanziaria del nuovo "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

        impegna il Governo:

            ad assicurare adeguate risorse del "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" per i Paesi africani, e al contempo cercare di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un aumento della dotazione finanziaria di tale fondo.


G/1586 Sez I/1/3

Iwobi, Vescovi, Candura

La 3a Commissione,

            in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 101, comma 1, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;

            al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;

            i settori d'intervento riguardano progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;

        considerato che:

            l'incidenza delle migrazioni provenienti dall'Africa tramite i flussi del Mediterraneo assorbe la quota maggioritari delle immigrazioni nel nostro Paese;

            la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti provenienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità al momento degli sbarchi;

            valutata altresì che:

            l'esigua dotazione finanziaria del nuovo "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

        impegna il Governo:

            a concentrare le risorse del "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" sui Paesi africani, e al contempo prevedere un aumento della dotazione finanziaria di tale fondo.


G/1586 Sez I/2/3

Candura, Iwobi, Vescovi

Respinto

La 3a Commissione,

            in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 101, comma 1, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa, che viene rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

            tra gli altri, il fondo si prefigge come obiettivo quello di favorire rimpatri volontari assistiti di migranti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, oltre a quello di fornire assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani;

        considerato che:

            sulla tematica migratoria, la governance multilaterale presenta evidenti difficoltà di applicazione in quanto i costi dell'intero processo di immigrazione impattano solamente su specifici paesi geograficamente posti a confine dell'Unione Europea;

            come risulta da indiscrezioni di stampa, Paesi posti a confine come Malta giungono ad accordi con specifici Stati africani al fine di evitare di essere sottoposti ad un eccessivo carico migratorio,

        impegna il Governo:

            ad adottare accordi bilaterali con i Paesi di origine, di transito e di imbarco dei migranti al fine di interrompere i flussi migratorio e conseguentemente tutelare la sicurezza dei nostri confini e del nostro Paese.


G/1586 Sez I/3/3 (testo 2)

Vescovi, Candura, Iwobi

Accolto dal Governo

La 3a Commissione,

            in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n. 125/2014), ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e presenta 2 sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;

            come previsto dalla Convenzione stipulata tra MAECI ed AICS il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno solare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell'AICS,

        impegna il Governo:

            a prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell'Agenzia.  


G/1586 Sez I/3/3

Vescovi, Candura, Iwobi

La 3a Commissione,

            in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n. 125/2014), ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e presenta 2 sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;

            come previsto dalla Convenzione stipulata tra MAECI ed AICS il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno solare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell'AICS;

            i report pubblicati sino ad oggi non presentano effettive valutazioni sui risultati dei singoli progetti, limitandosi ad elencare le varie aree di crisi e i progetti in atto;

            le azioni riguardanti la cooperazione internazionale hanno potenzialmente una valenza politica fondamentale per il nostro Paese, cioè quella di alleggerire la pressione migratoria, solamente se in grado di favorire un reale sviluppo locale nelle aree destinatarie dei progetti, sradicando la povertà e contribuendo a ridurre le diseguaglianze; a tal fine, l'AICS deve avere come obiettivo la capacità di svolgere la sua funzione primaria, cioè l'effettiva realizzazione degli interventi progettuali;

            i risultati raggiunti a seguito dell'attività svolta dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo recano diversi dubbi in termini di efficacia, in relazione agli obiettivi prefissi e all'investimento economico profuso;

            a tal proposito, analizzando il bilancio preventivo di AICS per il 2019, di circa 977 milioni, risulta come di questi circa 450 derivino da un contributo ordinario erogato nelle annualità precedenti in quanto i relativi interventi, nonostante deliberati e programmati, non sono mai stati realizzati e dovrebbero trovare attuazione nel 2019;

            analizzando i bilanci degli anni precedenti, si riscontra la stessa tendenza, cioè il ritardo o la mancata realizzazione di interventi programmati; nel bilancio del 2018, ad esempio, di circa 694 milioni di euro, 514 milioni sono costituiti per contributo ordinario dello Stato, mentre 180 milioni derivano dalla quota prevista per gli interventi programmati e deliberati per il 2017, ma non ancora realizzati o completati; anche il bilancio 2017 prevede 180 milioni di euro in quota 2016 per interventi non completati o realizzati;

            gli stanziamenti relativi alla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per il 2020 (513,03 milioni), sono raggruppati nei seguenti tre capitoli dello stato di previsione del MAECI: cap. 2021, spese per il personale: 25,69 milioni; cap. 2171, spese di funzionamento: 3,38 milioni; cap. 2185, interventi di cooperazione internazionale: 483,96 milioni;

        impegna il Governo:

            a prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell'Agenzia.  


G/1586 sez. I/1/4 (testo 2)

Rojc, Donno

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

            preso atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale  della Difesa

        impegna il Governo a valutare, nei limiti delle risorse disponibili: 

           di predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di  unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del turn over imposto alla Pubblica amministrazione, ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

            di elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro pro tempore presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un gap economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30 per cento dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.


G/1586 sez. I/1/4

Garavini

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

            preso atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale  della Difesa

        impegna il Governo a: 

            predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di  unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del turn over imposto alla Pubblica amministrazione, ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

            elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro pro tempore presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un gap economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30 per cento dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.


G/1586 sez. I/2/4

Donno

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'articolo 2247-octies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) disciplina il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri;

            nel mese di luglio 2019, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore di due ufficiali che, in due distinti ricorsi, avevano lamentato che a seguito della legge di riordino dei ruoli si erano visti riconoscere, con decreti dirigenziali del Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale Militare - un'anzianità di servizio nel grado di tenente colonnello errata (2017 anziché 2015) rispetto a quanto indicato dalle norme applicabili al caso in specie e poi richiamate ed interpretate in maniera corretta nelle sentenze. La normativa di settore prevede che il criterio di avanzamento per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sia quello di anzianità secondo i termini temporali previsti nella tabella 4, quadro IV, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;

            l'articolo 2247-octies citato prevede, nel regime transitorio per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello "si effettuano ad anzianità", con le modalità di cui all'articolo 1055 che a sua volta, al comma 1, conferma il criterio dell'avanzamento ad anzianità richiamando le modalità previste dall'articolo 1071, comma 3, secondo cui "le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice". L'unico criterio richiamato è quello dell'anzianità e i periodi previsti per il passaggio di grado non possono che essere quelli specificatamente contemplati dalla tabella 4, quadro IV (2 anni per la promozione al grado di tenente, 5 anni per capitano, 6 anni per maggiore e 4 anni per tenente colonnello);

            detta problematica riguarda tutti gli ufficiali ruolo speciale ad esaurimento e ex ruolo speciale transitati nel ruolo normale, che potrebbero decidere di citare in giudizio l'amministrazione per ottenere gli stessi benefici riconosciuti in primo grado dal TAR ai due ufficiali;

            se la situazione non dovesse essere risolta, avendo superato il limite temporale del 31 ottobre 2019 (data in cui vengono formate le aliquote di avanzamento per il 2020), l'amministrazione, se soccombente, dovrà promuovere al grado di colonnello, tout court, altri 29 tenenti colonnelli del ruolo normale del 32° corso applicativo e 17 tenenti colonnelli del ruolo speciale ad esaurimento del 30° corso applicativo non transitati;

            si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole sia dal punto di vista economico (si considerino pure le spese di giudizio e la pendenza di altri ricorsi) che sotto il profilo della violazione dei principi di equità e corretta amministrazione,

        impegna il Governo:

            a fornire una lettura univoca delle disposizioni di cui in premessa al fine di scongiurare aggravi di tipo giudiziale ed economico.


G/1586 sez. I/3/4 (testo 2)

Donno

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

            nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero con l'incarico di "assistente sanitario" A2, F3;

            si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile, che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari (operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abilitati, non essendo in possesso del relativo diploma;

            si tratta di personale laureato con formazione universitaria perseguita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e, quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qualsiasi altro Ministero;

        considerato che:

            quanto premesso evidenzia il disallineamento tra la professione sanitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esistenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è prevista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso all'infermiere di Asl D1;

            si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi un'evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale assegnata all'atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infermieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos A3 F1,

        impegna il Governo:

            a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria competenza, tutelando la condizione degli infermieri di cui in premessa, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero della difesa.


G/1586 sez. I/3/4

Donno

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

            nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero con l'incarico di "assistente sanitario" A2, F3;

            si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile, che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari (operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abilitati, non essendo in possesso del relativo diploma;

            si tratta di personale laureato con formazione universitaria perseguita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e, quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qualsiasi altro Ministero;

        considerato che:

            quanto premesso evidenzia il disallineamento tra la professione sanitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esistenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è prevista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso all'infermiere di Asl D1;

            si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi un'evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale assegnata all'atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infermieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos A3 F1,

        impegna il Governo:

            a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria competenza, per sanare la situazione in atto, tutelando la condizione degli infermieri di cui in premessa, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero della difesa.


G/1586 sez. I/4/4

Donno

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

            in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, l'articolo 40, comma 1, lettera o), dello "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso gli uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima;

 il richiamato articolo dispone altresì che il diniego della richiesta di mobilità temporanea "è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio";

            tale formulazione normativa pone qualche dubbio, considerato che la volontà del legislatore non può che essere quella di limitare il diniego a "casi" o ad "esigenze eccezionali", allo scopo di non frustrare le ragioni di tutela della genitorialità, che hanno costituito la ratio della previsione normativa dell'istituto della mobilità;

            la modifica così come formulata, invece, finirebbe per sterilizzare l'applicabilità della norma posta a tutela dei figli minori e del diritto all'esercizio alla genitorialità;

            le dette proposte lasciano, quindi, qualche perplessità, perché danno il senso di atti pregiudizievoli per i lavoratori in divisa,

        impegna il Governo:

            a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria competenza, al fine di scongiurare eventuali situazioni pregiudizievoli in tema di il diniego della richiesta di mobilità temporanea.


G/1586 sez.I/7/4 (testo 2)

Pucciarelli, Fusco, Pepe

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            i principali attori internazionali e regionali sono impegnati in una corsa utile ad acquisire il controllo delle principali linee di comunicazione via mare, indispensabili per accrescere i propri interessi militari ed economici;

            la dimensione strategica del mare risulta prioritaria per un paese come l'Italia, che ha nel bacino del Mar Mediterraneo un'area di interesse vitale dal punto di vista commerciale e di sicurezza;

            per il Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale di petrolio e il 20 per  cento del traffico marittimo, e l'area costituisce un mercato di 500 milioni di consumatori;

            l'Italia possiede l'11ª flotta mercantile del mondo e la 3ª flotta peschereccia europea, e il nostro Paese scambia l'80 per cento delle proprie merci via mare;

            il Mediterraneo inoltre rappresenta la principale via per l'immigrazione che coinvolge l'Italia;

        impegna il Governo:

            a promuovere ogni iniziativa utile a garantire un adeguato sostegno per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, alla luce della costante crescita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri, anche di Stati non alleati, a valutare l'opportunità di avviare iniziative per l'acquisizione di unità navali equipaggiate per la localizzazione e il contrasto di piattaforme subacquee.


G/1586 sez.I/7/4

Pucciarelli, Fusco, Pepe

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            i principali attori internazionali e regionali sono impegnati in una corsa utile ad acquisire il controllo delle principali linee di comunicazione via mare, indispensabili per accrescere i propri interessi militari ed economici;

            la dimensione strategica del mare risulta prioritaria per un paese come l'Italia, che ha nel bacino del Mar Mediterraneo un'area di interesse vitale dal punto di vista commerciale e di sicurezza;

            per il Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale di petrolio e il 20 per  cento del traffico marittimo, e l'area costituisce un mercato di 500 milioni di consumatori;

            l'Italia possiede l'11ª flotta mercantile del mondo e la 3ª flotta peschereccia europea, e il nostro Paese scambia l'80 per cento delle proprie merci via mare;

            il Mediterraneo inoltre rappresenta la principale via per l'immigrazione che coinvolge l'Italia;

        impegna il Governo:

            a promuovere ogni iniziativa utile a garantire un adeguato sostegno per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, alla luce della costante crescita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri, anche di Stati non alleati, proponendo l'acquisizione di unità navali equipaggiate per la localizzazione e il contrasto di piattaforme subacquee.


G/1586 sez. I/8/4

Pepe, Pucciarelli, Fusco

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'arsenale militare marittimo di Taranto è, con gli arsenali di Augusta e di La Spezia, uno dei tre della Marina militare;

            ad oggi rappresenta lo stabilimento più grande della Marina militare italiana;

            attualmente, a fronte di una tabella organica prevista di 1396 unità, risultano in forza 993 unità, con uno sbilanciamento fra profili tecnici ed amministrativi;

            a questi dati vanno aggiunti i 123 pensionamenti già previsti per limiti di età negli ultimi mesi del 2019 sino a tutto l'anno 2021, e i futuri pensionamenti anticipati al momento non quantificabili;

            i vincoli imposti dalla Legge 244/2012 prevedono la progressiva riduzione di organico del personale civile della Difesa a 20 mila unità complessive, da attuarsi entro il 2024;

            per l'Arsenale di Taranto è previsto l'arrivo di non più di una ventina di tecnici, dato evidentemente insufficiente;

            le stime al 2024 mostrano un decadimento quantitativo di forza lavoro rispetto agli organici previsti pari a circa il 59 per cento, a fronte di un record assoluto di tonnellaggio di lavoro nel 2019, con un incremento del 50 per cento previsto fino al 2022;

            in assenza di un turn over adeguato, c'è il rischio di non riuscire a completare i lavori già programmati, causando gravi conseguenze per l'intera provincia,

        impegna il Governo:

            ad attuare ogni iniziativa al fine di aumentare i numeri della dotazione organica del personale civile prevista per il 31.12.2024, e far ripartire a breve termine un piano straordinario di assunzioni per il personale civile della Difesa, per garantire un adeguato turn over all'arsenale militare marittimo di Taranto, alla luce dei fatti esposti in premessa.


G/1586/1/5

Lupo, Dessì, Taverna, Coltorti, Maiorino, Cioffi, Santillo, Di Girolamo, Fede, Lannutti, Ricciardi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, al comma 3 si autorizza una spesa straordinaria per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino;

            l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti negli enti territoriali con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e alla manutenzione della rete viaria;

        considerato che:

            la Roma-Lido è una linea ferroviaria che corre interamente all'interno del comune di Roma e l'esercizio è assimilabile ad una vera e propria metropolitana: infatti il servizio si svolge prevalentemente in ambito urbano e collega la stazione di Roma Porta San Paolo, nel quartiere Ostiense, alla stazione di Cristoforo Colombo, nella frazione litoranea di Castel Fusano;

            la linea è lunga 28,359 km ed è composta da 13 stazioni ferroviarie di superficie. Nei giorni infrasettimanali vengono effettuate 86 corse da ogni capolinea, mentre ne vengono effettuate 81 il sabato e 57 i festivi. I passeggeri trasportati sono mediamente 55.000, per lo più pendolari. Con la costruzione di interi nuovi quartieri è diventata il mezzo principale di connessione tra il litorale e il centro della città;

            la linea, di proprietà della Regione Lazio, è affidata ad ATAC, già gestore della rete metropolitana, autobus, tranviaria e filoviaria della Capitale, che vi opera in qualità di gestore dell'infrastruttura e dell'impresa ferroviaria;

            la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840/2016 riporta l'intenzione della Regione Lazio di procedere alla cessione della linea Roma Capitale in quanto è assimilabile alla tipologia di tram urbano a seguito del ridimensionamento della tratta in funzione dell'apertura della metro C;

            nel febbraio 2019 il Consiglio municipale del Municipio Roma X ha approvato una delibera per proporre al comune e alla regione la conversione della ferrovia nella Linea E della metropolitana di Roma. La Regione, tuttavia, ha in programma di gestire la ferrovia tramite la propria società in house Cotral, già gestore della tratta tra il 1976 e il 2000;

            si rende necessario procedere alla definizione di un piano di interventi di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo per il potenziamento e l'ammodernamento della linea Roma-Lido e di procedere alla stipula di un accordo di programma, definito ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il trasferimento dell'infrastruttura ferroviaria della linea Roma- Lido dalla Regione Lazio a Roma Capitale.


G/1586/2/5

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            la manovra di bilancio, oltre a contenere il bilancio di previsione e delineare il quadro macroeconomico in prospettiva pluriennale, traccia le coordinate per le principali direttrici degli indirizzi della politica economica del Paese, la quale non può prescindere da una chiara visione della politica industriale al fine di consentire un incremento del PIL e una riduzione di deficit e debito pubblico;

            negli ultimi anni, le vicende relative alla ex Ilva, principale industriale siderurgica del Paese, che dopo le passata gestione e il successivo periodo di commissariamento è stata acquisita dal gruppo ArcelorMittal, mettono a rischio un numero cospicuo di posti di lavoro, oltre 10mila, e generano forti apprensioni per le ripercussioni negative che un'eventuale chiusura dello stabilimento andrebbero a creare su tutto il relativo indotto;

            al fine di operare un intervento finalizzato a scongiurare una crisi industriale, negli anni scorsi il Governo ha emanato il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, il cui articolo 2, comma 6, prevedeva che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione e che le condotte poste in essere non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro (cd. «scudo penale»);

            le disposizioni recanti l'irresponsabilità in sede penale ed amministrativa sono state successivamente oggetto di modificazioni, da ultimo per via dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha disposto in proposito che le medesime disposizioni si applicano con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019;

            il successivo decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all'articolo 14, ripristinava lo scudo penale originario, tuttavia nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto la norma è stata soppressa;

            la vicenda ha indotto i vertici di AncelorMittal ad annunciare il disimpegno del gruppo dall'impresa siderurgica, in conseguenza del quadro normativo attualmente in vigore;

            la chiusura della principale industria siderurgica del Paese comporterebbe la perdita di innumerevoli posti di lavoro e metterebbe in ginocchio l'intero settore, con pesantissime ripercussioni sul PIL del Paese e, conseguentemente, sul debito pubblico;

        impegna il governo ad intervenire prontamente, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare lo scudo penale nelle forme e nei limiti che consentano la realizzazione del Piano Ambientale e la decarbonizzazione dell'impianto, in modo da tutelare i posti di lavoro e rispettare al contempo le norme in materia ambientale e garantire la salute dei cittadini.


G/1586/3/5

De Bonis

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che l'11 novembre scorso ha flagellato l'Italia, ha causato una vera e propria alluvione nella città di Matera e nell'intera area del Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera;

            strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. La situazione sta rientrando ma permangono le difficoltà a causa dei fiumi d'acqua che si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni della citta di Matera. L'acqua è penetrata con molta forza in alcuni locali (bar e ristoranti) e nelle abitazioni e, secondo quanto si è appreso dai Vigili del fuoco, la pioggia intensa ha causato uno smottamento sulla strada provinciale 3, nei pressi di Ferrandina (Matera);

            la terribile alluvione che ha colpito anche le contrade rurali ha messo ancora di più in ginocchio l'economia agricola del territorio, già bisognosa di aiuti economici a causa di questioni fiscali e di tante altre innumerevoli calamità naturali del passato. È il colpo di grazia per i nostri agricoltori che rischiano di non vedere il raccolto del loro faticoso lavoro e di non incassare gli introiti utili a vivere nei prossimi mesi;

            dopo l'ennesima calamità naturale che ha colpito il Metapontino provocando danni ingenti in un vasto territorio, con conseguenze che potevano essere ancora più nefaste, bisogna riconoscere che non è stato fatto abbastanza soprattutto per la difesa del suolo, la cui pioggia sta sgretolando interi territori;

            insomma, la devastante tromba d'aria che ha causato molti danni è sì il frutto di uno straordinario evento meteorologico, ma è anche la conseguenza della mancata attuazione di politiche volte a mettere il territorio al riparo dai rischi idrogeologici;

            occorre con urgenza provvedere alla cura del territorio, adottare misure di prevenzione e di contrasto ai cambiamenti climatici, che generano fenomeni metereologici così gravi, e ripristinare il naturale equilibrio idrogeologico,

        impegna il Governo:

            a deliberare lo stato di emergenza per la città di Matera e i territori del Metaponto, colpiti dagli eventi atmosferici dell'11 novembre 2019;

            a prevedere nell'immediato misure di sostegno per i piccoli imprenditori del commercio e dell'agricoltura e per ripristinare lo stato dei luoghi fortemente danneggiati dall'alluvione, anche mediate l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze a ciò finalizzato.


G/1586/4/5

Fattori

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del Titolo III relativo agli investimenti di sostenibilità sociale;

        premesso che:

            il disegno di legge AS 283 «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» è stato assegnato alle commissioni riunite 2 (Giustizia) e 9 (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente l'8 ottobre 2019;

            il disegno di legge prevede una implementazione delle funzioni ispettive;

            il disegno di legge sarà a breve esaminato dalle commissioni competenti;

            l'articolo 99, comma 1, Tabella A, prevede accantonamenti per i disegni di legge che verranno approvati nell'anno 2020;

        impegna il governo:

            a prevedere, fin dall'anno 2020, l'accantonamento di risorse finanziarie adeguate per l'implementazione delle ispezioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sulle frodi alimentari.


G/1586/5/5

Floridia, Campagna, Mollame, Trentacoste, Giuseppe Pisani, Anastasi, D'Angelo, Marinello

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di investimenti per gli enti territoriali;

            il Titolo VI del disegno di legge in esame reca misure per il sud;

        considerato che:

            occorre evitare lo spopolamento delle isole minori marine, lagunari e lacustri nonché sostenere gli imprenditori che nonostante le difficoltà decidono di insediare o mantenere le loro attività economiche in tali luoghi;

            per gli stessi fini, nelle isole minori marine, lagunari e lacustri occorre consentire delle forme di lavoro più flessibili che consentano un maggior accesso al rapporto di impiego, sia nei periodi di maggiore richiesta di servizi che in quelli di minor richiesta, anche al fine di destagionalizzare l'offerta turistica;

            con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 è stato approvato l'elenco che determina quali siano le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, che consentono l'apposizione del termine nei contratti di lavoro per il personale assunto temporaneamente;

            nel superiore elenco, non figurano le attività svolte presso le isole minori marine, lagunari e lacustri;

            l'ampliamento delle forme contrattuali disponibili in tali luoghi favorirebbe lo sviluppo dell'economia, la crescita del turismo e ne eviterebbe lo spopolamento;

        impegna il Governo:

            ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ove sono state indicate le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, inserendovi anche quelle svolte presso le isole minori marine, lagunari e lacustri.


G/1586/6/5

Lonardo

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            in Campania la coltivazione del nocciolo rappresenta la maggiore risorsa per il comparto agricolo;

            il settore corilicolo riveste un'estrema importanza per l'economia Campana e in particolare per l'Irpinia. Coltura di antichissimo insediamento nell'avellinese e di solida tradizione, in Campania è presente ben il 41% delle aziende corilicole italiane;

            le principali cultivar irpine sono la «Mortarella», «S. Giovanni», «Tonda Bianca»; «Camponica», varietà di elevato pregio organolettico e commerciale;

            il territorio della provincia di Avellino, in particolar modo, per i comuni di: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Ospedaletto d'Alpinolo, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San. Martino Valle Caudina, San Potito Ultra, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Serino, Sirignano, Summonte, Taurano, Torrioni;

            il territorio della provincia di Napoli, in particolar modo per i comuni di: Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, Tufino, Visciano;

            il territorio della provincia di Salerno, in particolar modo per i comuni di: Bracigliano;

            il territorio della provincia di Benevento, in particolar modo per i comuni di: Pannarano, sono stati interessati, durante tutto l'anno 2019, dal susseguirsi di eccezionali fenomeni atmosferici che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni;

            gli agronomi irpini, in modo particolare, hanno evidenziato che il 2019 è stato un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature e periodi di prolungate piogge che hanno profondamente segnato le produzioni dell'anno in corso;

            a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche con un intensificarsi dei fenomeni metereologici estremi, la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali messe in atto dai tecnici agricoli e dagli agronomi che mirano a controbilanciare l'effetto dei cambiamenti climatici non sono più sufficienti, e si rendono necessarie varietà più resistenti, migliori impollinatori e tecniche gestionali innovative;

            dai dati del Servizio Agrometereologico della regione Campania - anno 2019 - Stazione di Lauro (AV), frazione di Fontenovella, si osserva:

            1) «eccessiva piovosità» nel periodo dicembre 2018?febbraio 2019;

            2) un persistere delle «temperature medie dell'aria» nettamente inferiori rispetto agli stessi intervalli dello scorso anno (2018-2019);

            3) «l'umidità dell'aria calcolata» risulta estremamente alta (prossima alla saturazione) rispetto ai valori dello scorso anno (2018-2019);

            il persistere delle condizioni anomale di temperatura, eccesso di pioggia ed umidità dell'aria, hanno portato ad una marcescenza dei fiori femminili e quindi ad una mancata impollinazione. Questo ha comportato una scarsa/nulla differenziazione e quindi ad una produzione del frutto prossima a zero;

            in sintesi la mancata produzione di oltre 80% si è verificata perché nei momenti cruciali della fisiologia della pianta, impollinazione e fecondazione, si sono verificati condizioni climatiche completamente avverse;

        impegna il Governo:

            stante la significativa crisi produttiva registratasi nell'anno 2019 che come segnato dal Consorzio Terre Campane ha toccato l'intero territorio della provincia di Avellino, mettendo in ginocchio più aziende agricole, a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) previsto dal ddl n. 102/2004 e ss.mm.ii., al fine di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite eventi eccezionali.


G/1586/7/5

Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Vitali, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge AS 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            la Xylella fastidiosa è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'Eppo (European and Mediterranean Plant Protection Organization), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

            il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro;

            successivamente, infezioni di Xylella fastidiosa e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;

            la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;

            non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;

            sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;

            il decreto legge del 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4, concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

            l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

            il D.P.C.M. del 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

            all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

            secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato.

            attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla Xylella si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla Xylella che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.


G/1586/8/5

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Rivolta

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            con sentenza pubblicata in data 18 ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha annullato le multe non riscosse per il prelievo supplementare, imputato ai produttori di latte bovino, riprendendo le motivazioni con cui la Corte di Giustizia europea, lo scorso 27 giugno, ha bocciato il metodo scelto dall'Italia per la riassegnazione delle quote non ripartite;

            la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di Giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che, all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;

            già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma (in R.G. 96592/2016) del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati;

            in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», di cui al decreto del viceministro e sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 13/06/2019 , avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

            l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), in merito alla riscossione degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte, aveva spinto il primo Governo Conte ad emanare un apposito decreto-legge che, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 agosto, non ha poi proseguito l'iter di pubblicazione per volontà dell'attuale maggioranza di Governo;

            tenuto conto che dalle diverse rielaborazioni potrebbero emergere considerazioni che potrebbero annullare le sanzioni applicate;

        impegna il Governo:

            ad adottare tutte le iniziative necessarie alla revisione dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte, al fine di giungere ad una nuova determinazione della riassegnazione delle quote non ripartite, conformemente alla pronuncia del Consiglio di Stato del 18 ottobre 2019 e, conseguentemente, a considerare la possibilità di prevedere modalità per il risarcimento dei produttori danneggiati dall'errata applicazione del metodo di calcolo.


G/1586/9/5

Mollame, Puglia, Campagna, Floridia, Pavanelli, Angrisani, Granato, Matrisciano, Santangelo, Marinello, Vaccaro, Donno, Presutto

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (AS 1586);

        premesso che:

            l'articolo 32, comma 1, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;

            dunque, tra le diverse misure previste per la crescita ed il rilancio economico del Paese, particolare attenzione è data alla promozione e tutela del Made in Italy;

            una delle eccellenze del nostro Made in Italy è rappresentata dal settore agroalimentare, tra cui senz'altro i prodotti di qualità del comparto salumi, quali in particolare il prosciutto crudo e cotto. Tali prodotti, per le loro caratteristiche, sono esportati e riconosciuti in tutto il mondo;

            il decreto ministeriale 21 settembre 2005 e successive modificazioni disciplina la produzione e la vendita di alcuni prodotti di salumeria, e al Capo I, tratta delle caratteristiche del prosciutto cotto, dalla denominazione agli ingredienti, dalla metodologia di produzione alle modalità di vendita;

            il suddetto decreto, in materia di etichettatura dei prodotti, rinvia direttamente al regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 in cui l'allegato VI, Parte A, punto 6) prevede che se l'acqua aggiunta in «prodotti e preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse» rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito deve essere indicata accanto alla denominazione di vendita dell'alimento;

            è evidente che tale norma nasce a tutela del consumatore e contro le pratiche sleali e illegali, in particolare quando a prodotti a base di carne sotto forma di tagli, fette, porzioni o carcasse è stata aggiunta acqua non giustificata da ragioni tecnologiche, durante il processo di fabbricazione. Ciò perché tale aggiunta di acqua può anche aumentare il peso dei preparati di carne o di prodotti della pesca e, quindi, l'indicazione della sua presenza nella denominazione di questi alimenti permette al consumatore di distinguerli immediatamente;

            è noto che nel caso del prosciutto la funzione dell'acqua nella sua produzione è tecnologicamente giustificata in quanto l'aggiunta di salamoia (sale e acqua) è necessaria per distribuire il sale stesso ed altri ingredienti in modo omogeneo nel prodotto attraverso l'acqua. In alcuni casi, dunque, l'acqua può costituire più del 5% del peso del prodotto finale prosciutto cotto, ma il consumatore ne è già correttamente informato attraverso la menzione «acqua» nell'elenco degli ingredienti;

            scrivere nella denominazione di vendita del prodotto prosciutto cotto, la dicitura «con acqua», oltre che non utile allo scopo del regolamento unionale richiamato, appare altresì lesivo dell'immagine di un prodotto di eccellenza e di qualità del Made in Italy, quale il prosciutto cotto italiano;

        considerato che:

            in Francia la disposizione unionale menzionata non è considerata applicabile al prosciutto cotto, disciplinato dal «Code des Usages de la Charcuterie», il Codice di produzione volontario, che regolamenta i principali prodotti di salumeria francese. Tale regolamentazione ha elevati standard di qualità, ed il relativo metodo di produzione è noto ai consumatori;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, mediante un'apposita modifica del decreto ministeriale 21 settembre 2005 recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria, di armonizzare quanto disposto nell'allegato VI, Parte A, punto 6) del Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 con la necessità di promuovere e tutelare il prosciutto cotto, quale prodotto di eccellenza del comparto agroalimentare italiano.


G/1586/10/5

Toffanin, Floris, Gallone

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-bis ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

            l'articolo 2-bis del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-bis menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;

            vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;

            sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;

            sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accessorio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;

            rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto Prest.O., occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridiseiplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del voucher anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.


G/1586/11/5

Laus

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce all'articolo 3, comma 3, la regolarità dei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile;

            in particolare non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge;

            lo stesso articolo 3, relativo ai requisiti di regolarità, prevede che la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

            l'articolo 4 del decreto prevede che qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. La regolarizzazione entro il tem1ine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto, che attesta l'esito positivo della verifica di regolarità;

        considerato che:

            il limite di debito fissato attualmente a 150 euro, oltre il quale il DURC viene negato, risulta eccessivamente basso;

            sarebbè più coerente un limite percentuale basato sul monte salari complessivo dell'anno precedente, stabilendo un limite minimo che ben può rimanere quello di oggi fissato a 150 euro e uno massimo molto superiore, onde evitare che grandi aziende, che hanno un monte salari elevato, possano beneficiare di un limite di irrilevanza del debito ai fini DURC troppo alto;

        valutato che:

            spesso i ricorsi amministrativi non ottengono una risposta né favorevole, né di rigetto, nei termini di legge;

            già il Ministero del lavoro aveva precisato, con una nota del 18 giugno 2010, che il Dure poteva essere comunque rilasciato nel silenzio dell'Organo giudicante. Visto che già il decreto ministeriale sul Dure parla di «decisione», espressione che sembra riferirsi ad una pronuncia formale, sarebbe opportuno affermare che questa deve essere «esplicita», così chiarendo ogni dubbio e spronando gli organi giudicanti ad esprimersi tempestivamente e in modo palese;

        tenuto conto che:

            sarebbe necessario chiarire in modo inequivocabile che il termine di 15 giorni per la regolarizzazione riguarda non solo il pagamento, ma anche l'eventuale presentazione di un ricorso amministrativo e/o giudiziario, che permette anch'essa il rilascio del Dure,

        impegna il Governo:

        a modificare il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 stabilendo che:

            1) non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione, quando l'omissione che si è determinata risulti pari o inferiore ad una data percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatta registrare nell'anno fiscale precedente per la totalità dei lavoratori occupati, con un minimo di 150 euro ed un massimo di 10.000 euro;

            2) la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che esplicitamente respinga il ricorso;

            3) il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che attesta l'esito positivo della verifica cli regolarità, è generato se entro 15 giorni della trasmissione dell'invito con indicazione analitica delle cause di irregolarità, l'interessato procede alla regolarizzazione o all'attivazione entro lo stesso termine di contenzioso amministrativo o giudiziario.


G/1586/12/5

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la chiusura della struttura «Nike» di Casalecchio di Reno (Bologna) entro il mese di luglio 2020 comporterà il trasferimento a Milano di 30 dipendenti;

            la decisione, annunciata in video conferenza dalla responsabile delle risorse umane della multinazionale, è solo l'ultimo atto di un progressivo abbandono della sede, dove nel 2009 lavoravano 250 persone. Risale a quell'anno la prima procedura di licenziamento, per 40 persone, alla quale se ne sono aggiunte altre due, nel 2012 e nel 2013;

            successivamente, nel 2017, Nike Europa ha avviato una riorganizzazione interna al gruppo che prevede trasferimenti nelle sedi di Milano e Roma. Tali procedure, che dislocano le funzioni commerciale e marketing da Casalecchio nel resto d'Italia o in Olanda, sono sempre state accompagnate da incentivi economici o misure analoghe a favore dei dipendenti trasferiti;

            la recente decisione desta, infatti, maggiore preoccupazione, perché, da quanto si apprende, non sarebbero previsti incentivi, né altre misure di accompagnamento per chi si trasferisce nelle nuove sedi;

            per il motivo esposto, i sindacati hanno chiesto all'azienda di prevedere misure di sostegno, sia per chi deciderà di accettare il trasferimento, sia per chi invece non riuscirà a farlo;

            le maggiori difficoltà riguardano le lavoratrici madri e i dipendenti con impegni di cura o di assistenza a genitori anziani, che sarebbero costretti alle dimissioni forzate, perdendo, in tal caso, il diritto all'indennità di disoccupazione, o comunque fortemente penalizzati in caso di accettazione,

        Impegna il governo:

            ad adottare ogni utile iniziativa per tutelare i lavoratori attraverso adeguate misure di sostegno, non solamente economico, ma anche di ricollocamento nel mercato del lavoro.


G/1586/13/5

Tosato, Zuliani, Rivolta, Ferrero, Faggi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in riferimento alla rettifica del Fondo di solidarietà comunale sul canone unico,

        considerato che:

            l'intervento in materia di IMU e TASI con l'accorpamento dei due tributi e la concessione di maggiori poteri ai Comuni per recuperare più agevolmente le somme non versate;

            l'unificazione di IMU e TASI avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di fare decollare i modelli precompilati da utilizzare per il pagamento, che verrebbero inviati direttamente al domicilio dei contribuenti;

            l'accorpamento dei due tributi potrebbe concretamente tradursi nella semplificazione per la gestione e per il calcolo dei tributi locali, l'unificazione avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di utilizzare dei modelli precompilati da utilizzare per il pagamento;

            la soppressione della Tasi comporterebbe l'attribuzione ai proprietari dell'intero importo del tributo, ora invece in parte a carico degli occupanti degli immobili, se non utilizzati come abitazione principale, vengono mantenute imposizioni vessatorie come quelle sugli immobili inagibili tassati al 50 per cento e su quelli non utilizzati e privi di mercato per assenza di inquilini o acquirenti,

        impegna il Governo:

            a modificare durante l'iter parlamentare l'articolato 98 della legge di Bilancio 2019, attraverso la riforma con gettito pari o inferiore a quello antecedente all'applicazione della unificazione dell'IMU e della TASI.


G/1586/14/5

Faggi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 reca, al Titolo II, misure per la riduzione della pressione fiscale;

            l'Italia si colloca fra i paesi più inclini all'evasione sia in valori percentuali, con un tax gap del 23,28%, e soprattutto in valori assoluti con oltre 190 miliardi di Euro;

            la raccolta fiscale negli ultimi vent'anni è costantemente aumentata e il denaro recuperato dall'evasione è quadruplicato, passando dai 4,4 quattro miliardi di euro del 2006 ai 19,2 miliardi recuperati nel 2019;

            pagare le tasse è un dovere costituzionale, nel senso che tutti sono temiti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: ciò implica al contempo che l'impegno dello Stato nella lotta all'evasione fiscale non può tradursi in un aumento indistinto e illimitato della pressione fiscale, né può tradursi nell'instaurazione di un regime sanzionatorio repressivo, che finisce per colpire tanti cittadini onesti, che talvolta pongono in essere - inavvertitamente - condotte elusive o illecite sul piano tributario;

            l'aumento delle sanzioni e delle pene previste per reati tributari è apprezzabile se informato ad una logica di equità e di giustizia sociale, e non con generalizzazioni di sorta condotte in spregio al principio di uguaglianza sostanziale;

        considerato che:

            il livello della pressione fiscale in Italia è superiore al 40%, e sovente genera un'evasione di sopravvivenza data dai livelli altrettanto elevati di povertà e disoccupazione;

            prima di inasprire il regime sanzionatorio, lo Stato dovrebbe provvedere a rivedere l'intero sistema fiscale, informandolo a criteri di equità e proporzionandola, così da ridurre il livello della pressione fiscale e così da consentire a tutti i contribuenti di adempiere ai propri doveri fiscali;

            impegna il Governo a procedere ad una revisione del sistema fiscale nel senso di una riduzione della pressione fiscale e di maggiore equità e attenzione rispetto ai bisogni delle classi meno agiate e anche delle imprese, così da trattare in modo adeguato le differenti posizioni e situazioni contributive, senza dover ricorrere all'inasprimento indifferenziato del regime sanzionatorio.


G/1586/15/5

Endrizzi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 92 prevede l'indizione di una nuova gara per l'affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

            ad oggi la gestione in concessione della raccolta mediante tali apparecchi è affidata fino alla scadenza della convenzione di concessione, che avrà luogo nel marzo del 2022;

            l'articolo 92 modifica il rapporto concessorio sia per quanto concerne la gestione della rete telematica alla quale gli apparecchi devono essere collegati, sia per quello che riguarda il modello distributivo, che viene articolato in due categorie di concessioni della durata di nove anni, una per la gestione degli apparecchi da gioco (cosiddetti AWPR e VLT) ed una per la concessione della gestione dei locali nei quali collocare tali apparecchi;

            la modifica prevista dall'articolo 92 mira a conseguire obiettivi di razionalizzazione della disciplina e di accrescimento dell'efficacia dei controlli;

            il conseguimento di tali importanti obiettivi rischia tuttavia di essere compromesso dall'oggettiva complessità del sistema di tassazione su cui l'articolo va ad incidere senza semplificare ed omogeneizzare la vigente disciplina e senza superare le soglie di esenzione per le piccole vincite con le modalità più adeguate per ogni forma di gioco d'azzardo,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di riformare in modo organico, entro il 31 dicembre 2020, la disciplina fiscale del gioco d'azzardo autorizzato in concessione, prevedendo l'unificazione delle modalità di prelievo a carico dei concessionari, dei gestori e degli esercenti delle reti di raccolta sia fisiche che telematiche, da rapportarsi ai volumi di raccolta ispirandosi a criteri di progressività del prelievo in rapporto alla raccolta per gli operatori del settore e all'ammontare delle vincite per i clienti.


G/1586/16/5

Toffanin, Floris, Gallone, Testor

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità;

            lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato penalizzando mezzo milione di micro e piccole imprese che operano nel campo delle costruzioni e dell'installazione di impianti e infissi, favorendo i grandi gruppi e le multiutility, settore in cui più della metà (51 per cento) dell'occupazione è costituito da grandi imprese a partecipazione pubblica, con la conseguenza che moltissime micro e piccole imprese dovranno rinunciare ai lavori;

            anche per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la norma «appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni» (si veda il bollettino Agcm n. 26 del 1/7/2019, pagg. 19-21);

            infatti, non è sostenibile l'onere finanziario che deriva dal concedere subito lo sconto in fattura e nel recuperare il medesimo nei 5 anni successivi. La scarsa liquidità finanziaria - aggravata dal calo del 2,3 per cento del credito alle piccole imprese a marzo 2019 - di moltissime micro e piccole imprese non permetterà di praticare lo sconto;

            le piccole e medie imprese non posseggono capacità finanziarie atte a sostenere l'onere derivante dal costo dell'intervento, generando dunque una crisi di liquidità. Inoltre, se si considera anche la ritenuta d'acconto pari all'8 per cento, queste imprese vedrebbero diminuire le proprie entrate del 58 per cento,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere l'abrogazione del citato articolo 10 nella parte in cui prevede il predetto meccanismo dell'anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da parte dell'impresa che effettua l'intervento.


G/1586/17/5

Mallegni, Testor, Modena

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 25 del disegno di legge reca una modifica aggiuntiva all'articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 prevede che la detrazione fiscale prevista dalla legislazione vigente per interventi di recupero del patrimonio edilizio è elevata al 90 per cento delle spese documentate sostenute nel 2020 relative a interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Non trovano applicazione i limiti massimi di spesa previsti dalla legislazione vigente;

            dalla modifica introdotta con l'articolo 25 non si evince in modo chiaro che potranno beneficiare della misura in essa prevista anche gli immobili destinati ad uso produttivo;

            in sede di esame del provvedimento, sarebbe pertanto opportuno l'inserimento di una previsione esplicita nella direzione auspicata,

        impegna il Governo:

            ad adottare misure volte a chiarire, in fase di adozione delle circolari, la portata della norma nel senso indicato.


G/1586/18/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020;

        premesso che:

            rendere permanenti i bonus fiscali per la ristrutturazione: «sisma bonus ed eco bonus» è sicuramente decisivo, oltre che per i condomini privati, anche per gli ex IACP sconsentirebbe alle Regioni ed agli Enti Locali di programmare le attività con una prospettiva di lungo termine,

        impegna il Governo:

            a mantenere le innovazioni recentemente introdotte, quali il cosiddetto «sconto in fattura», attraverso il quale gli IACP e le Società che gestiscono il patrimonio ERP comunale potranno avviare significativi programmi di recupero, con la disponibilità del solo 20-25 per centro delle risorse necessarie.


G/1586/19/5

Tosato, Stefani, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Candura, Fregolent, Ferrero, Faggi, Rivolta

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge n. 102 del 2013 ha assimilato all'abitazione principale gli «alloggi sociali», come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, escludendoli dall'IMU a partire dal2014;

            la definizione di «alloggio sociale» (decreto ministeriale 22 aprile 2008) risulta indefinita al momento non si è stati in grado di fissare una linea di demarcazione netta: né il ministero delle Infrastrutture, più volte interpellato dall'ANCI, né il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

            l'Istituto per la Finanza e l'economia locale il 5/10/2016 ha escluso la possibilità di estendere agli immobili degli IACP ed ERP la disciplina di favore prevista per gli alloggi sociali;

            è avviato un confronto con la Comunità Europea per il riconoscimento dell'edilizia pubblica sovvenzionata quale semplice Servizio di Interesse Generale - SIG e non quale Servizio di Interesse Economico Generale - SIEG, in quanto si tratta di un'attività svolta esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e non oggetto di concorrenza sul mercato;

            l'attuale inclusione tra i SIEG comporta un ingiustificato aggravio delle procedure di finanziamento, tenute al rispetto degli obblighi comunitari vigenti in materia di Aiuti di Stato,

        impegna il governo:

            a sostenere, insieme alle Regioni e agli ex IACP comunque denominati, il confronto con l'Unione Europea al fine di promuovere l'esclusione dei finanziamenti al settore delle case popolari da quelli che possono costituire aiuto di stato, e sostenere l'eliminazione dell'IMU su alloggi di proprietà di IACP.


G/1586/20/5

De Bonis, Buccarella

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            la corretta attribuzione della categoria catastale per gli impianti e le infrastrutture di telefonia mobile è stato, ed è tutt'ora, un tema oggetto di contenzioso tra i gestori di telefonia mobile ed i Comuni;

            la sentenza della Corte di Cassazione n. 24026 del 25 novembre 2015, ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che i ripetitori di telefonia mobile devono essere classificati in categoria catastale De pertanto assoggettati a IMU, confermando il parere espresso dall'Agenzia del Territorio, con circolare n. 4 del 2006;

            successivamente, con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 3 3, tale orientamento è stato superato. In particolare, il comma 2, dell'articolo 12 del predetto decreto, è previsto che gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari catastali e non rilevano ai fini della determinazione della categoria catastale;

            questa nuova disposizione, che esclude le infrastrutture di telefonia mobile dall'applicazione dell'IMU, ha decorrenza dal 1 luglio 2016 e non assume valore retroattivo, come è stato chiarito anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 2017. Si deduce, pertanto, che fino al 1º luglio 2016, gli impianti e le infrastrutture di telefonia mobile dovevano essere censiti nella categoria catastale D con attribuzione di rendita e, quindi, soggetti a IMU,

        impegna il Governo:

            ad assumere iniziative affinché le infrastrutture di telefonia mobile provvedano al pagamento del tributo IMU, a cui erano tenute, fino al 1º luglio 2016. Ciò permetterebbe ai comuni di recuperare risorse perdute, che potrebbero impiegare per potenziare i servizi ai cittadini.


G/1586/21/5

Nugnes, De Petris

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            premesso che:

            il mercato delle acque minerali in Italia è concentrato nelle mani di pochi concessionari, infatti il 68 per cento dell'acqua italiana è appannaggio di 10 produttori;

            i gruppi di cui sopra pagano canoni di concessione irrisori, pari a - 0,00084 centesimi a litro alle Regioni, le quali stabiliscono con leggi propri i canoni , con una disparità di sfruttamento delle acque sul territorio nazionale;

            molte di queste concessioni si basano sul criterio della superficie concessa e non sulla quantità di acqua effettivamente captata, il cui quantitativo spesso non viene neanche comunicato alle Regioni, che nella migliore delle ipotesi si accontentano di controlli a campione;

        considerato che:

            nelle casse delle Regioni entrano, in questo modo, circa 19-20 milioni l'anno, cifra che corrisponde allo 0,68 per cento del fatturato medio dei grandi gruppi, a fronte di un quantitativo d'acqua prelevato ingente e non del tutto quantificabile;

            attualmente, le 26 aziende italiane che imbottigliano acque minerali, con alla testa diversi gruppi multinazionali, lasciano circa 20 milioni di euro nelle casse delle Regioni per acquisire il diritto ad imbottigliare le acque italiane e venderle in tutto il mondo,

        impegna il Governo:

            a rivedere i criteri delle concessioni, ridurne la durata stabilendo un aggiornamento del canone ogni 3 anni, stabilire l'obbligo di misurare le quantità prelevate e gli impatti prodotti e far pagare il giusto alle compagnie, stabilendo un aumento del costo concessorio che sia uniforme su tutto il territorio nazionale, portando, così, nuove risorse alle Regioni al fine di migliorare il servizio idrico per tutti i cittadini.


G/1586/22/5

Nannicini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

            dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

            nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

            altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa, Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

            le conseguenze per il sistema produttivo ed economico, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

        impegna il Governo:

            ad approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, quali una zona no tax area, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenze nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelle presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.


G/1586/23/5

Saponara, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 70 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il comune di Campione d'Italia in vista dell'inclusione dell'exclave svizzero nell'ambito dell'Unione doganale europea

            in particolare, si prevede l'istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2020, dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), da applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale;

            nel mese di luglio del 2018, il casinò di Campione d'Italia; pressata da oltre 130 milioni di euro di debiti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Como;

            il tribunale ha nominato tre curatori fallimentari, in attesa che si definissero le due ipotesi all'orizzonte, la riapertura da un lato e la chiusura definitiva dall'altro, cosa che metterebbe a rischio il destino di ben 492 dipendenti;

            la chiusura del casinò comporta, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, anche una riduzione cospicua di entrate fiscali per lo Stato, a motivo della crisi che va a toccare tutto l'indotto;

        impegna il governo ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d'Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro.


G/1586/24/5

Fenu

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 76, a partire dal 1º marzo 2020, esclude i veicoli rientranti nella categoria Euro 3 e quelli appartenenti a categorie inferiori dal beneficio dell'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio commerciale, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, allo scopo d'incentivare così i soggetti esercenti attività di trasporto di merci e di passeggeri ad effettuare il turn over verso veicoli meno inquinanti;

            al Comune di Livigno è riconosciuto lo stato giuridico di territorio extradoganale esente dall'applicazione delle norme relative all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

            l'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dispone che abbiano validità annuale le previsioni di cui all'articolo 3, lettera A), della legge 1º novembre 1973, n. 762, introdotte con riferimento al territorio extradoganale di Livigno ed attuate con decreto del Ministro delle Finanze 17 dicembre 1990 recante «Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno»;

            detta fiscalità di vantaggio trova storicamente la propria ragion d'essere dall'opportuno riconoscimento delle rilevanti difficoltà oggettive di ordine economico e sociale conseguenti alle peculiari caratteristiche morfologiche del territorio,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di aumentare da Euro 155 ad Euro 250 per mille litri di gasolio l'ammontare massimo del diritto speciale da applicare per il triennio 2020,2021 e 2022 per il territorio extradoganale di Livigno.


G/1586/25/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'Atto Senato 1586 recante legge di Bilancio per 2020;

        premesso che:

            l'attuale normativa sui lavori pubblici e sui procedimenti autorizzativi è un moltiplicatore di inefficienza degli interventi della pubblica amministrazione (in quanto prevede adempimenti ridondanti spesso sovrapposti quando non addirittura contraddittori) e tra i maggiori responsabili della scarsa efficacia degli investimenti,

        impegna il Governo:

            ad avviare un tavolo di lavoro tra MIT, Regioni, UPI e ANCI per una revisione della normativa in tema di realizzazione delle opere pubbliche ai fini di accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo con l'emanazione della «Legge Olimpica» che, tra l'altro disciplini tutti i profili giuridici contenuti nei documenti di candidatura e nell'«Host City Contract», ivi comprese le disposizioni finalizzate alla nonché di natura tributaria.


G/1586/26/5

Toffanin, Floris, Gallone

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

            la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

            le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

            in base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, potrebbero essere inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui alla «Carta degli aiuti a finalità regionale» anche alle «zone c non predefinite» ex articolo 107, paragrafo 3,'lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020.


G/1586/27/5

Paragone, Nocerino, Romano

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la legge di bilancio prevede diverse disposizioni volte a sostenere le fasce di popolazione con reddito basso;

            l'articolo 42 del disegno di legge in esame innalza, a regime, a ' 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni;

        considerato che:

            negli anni sono state adottate misure volte al sostegno ai clienti economicamente svantaggiati, o che versano in gravi condizioni di salute, per il pagamento delle utenze domestiche;

            la legge finanziaria per il 2006 prevedeva in particolare una revisione delle tariffe elettriche, ed in particolare una tutela della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

            l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, estendeva la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

        valutato, inoltre, che:

            al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata: in vigore della presente legge;

            il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nell'ambito dell'istituzione del Reddito di cittadinanza ha previsto il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero 'del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire l'erogazione automatica delle tariffe agevolate ai clienti economicamente svantaggiati, anche mediante l'utilizzo dei dati raccolti tramite i sistemi informativi di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


G/1586/28/5

Mallegni, Gasparri, Barboni, Berardi, Damiani, Toffanin, Floris, Lonardo, Caligiuri, Cangini, Causin, Dal Mas, Fantetti, Giro, Masini, Papatheu, Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone, Gallone

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione de per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al comma 1, lettera a) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

            il medesimo articolo, al comma 1, lettera b) definisce «aree pubbliche», le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

            sempre l'articolo 27, al comma 1, lettera d) definisce mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

            l'articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante;

            l'articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera a), reca l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disponendo che a decorrere dal 1º gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1º luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad euro 400.000;

            la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione degli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei;

            se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;

            i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni distintamente ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata;

        considerato che:

            l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l'emissione della fattura, come ad esempio:

                a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

                b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;

                c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

                d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

                e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

                f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

                g) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

            l'introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi economica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indicati dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, anche le piccole e micro imprese. Settore che necessita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio generazionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un miglior futuro ai mercati.


G/1586/29/5

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il Titolo II del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione della pressione fiscale;

            il Titolo VIII reca misure in favore della famiglia, che consistono in particolare nell'istituzione di un Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, nella proroga del bonus bebè e nell'incremento del bonus asili nido;

            da anni l'accesso alle principali prestazioni sociali, da parte dei nuclei familiari, avviene tenendo in considerazione l'Indicazione della situazione economica equivalente, denominata ISEE, nella quale si determinano le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare stesso;

            il regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

            attraverso l'ISEE, si determina altresì l'ammontare di una serie di prestazioni, quali ad esempio le tariffe presso gli asili nido, le tasse universitarie, nonché l'ammontare delle borse di studio ed altro ancora;

        impegna il governo ad apportare integrazioni e modifiche alle norme richiamate in premessa, al fine di non tenere in considerazione, per la determinazione dell'indicatore ISEE dei redditi provenienti da immobili ricevuti dai componenti del nucleo familiare a titolo di successione o donazione, i quali non producano reddito passivo.


G/1586/30/5

Saponara, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

        premesso che:

            in riferimento al comma 16, dell'articolo 28 del ddl 1586 Legge di Bilancio 2020, il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano da 1.971 euro per gli studenti in sede a 5.231 euro per gli studenti fuori sede;

            l'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della .situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

            il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-sexies, comma 2, stabilisce che «I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento. dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore. Dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

            inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, «nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per .il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

            la ratio delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

            tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

            in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

            la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

            tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

            e poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

            a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

            sembrerebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

        impegna il Governo:

            ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari volti ad escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare, al fine di evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito.


G/1586/31/5

Saponara, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

        premesso che:

            in riferimento al comma 16, dell'articolo 28 del ddl 1586 Legge di Bilancio 2020, il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano da 1. 971 euro per gli studenti in sede a 5 .23 1 euro per gli studenti fuori sede;

            l'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

            il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-sexies, comma 2, stabilisce che «I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

            inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, «nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

            la ratio delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

            tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

            in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

            la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

            tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

            e poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

            a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

            sembrerebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

        impegna il Governo:

            ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari volti ad escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare, al fine di evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito.


G/1586/32/5

Iori, Verducci

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il diritto all'istruzione è garantito dalla Costituzione (articoli 33 e 34) e rappresenta la possibilità per ciascuno, a prescindere dalla capacità economiche, di accedere al sistema scolastico; a livello europeo tale diritto è garantito dall'articolo 14 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea;

            il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, prevede il sostegno per gli studenti universitari meritevoli, anche attraverso l'erogazione di borse di studio; l'attribuzione delle suddette borse di studio avviene previa verifica della presenza di determinati requisiti e sulla base di specifici parametri tra i quali l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

            ulteriori disposizioni in materia sono enunciate dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 98 che prevede che gli enti erogatori di tale sostegno, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti necessari per beneficiare del trattamento, sottraggono, dal valore dell'ISEE, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario;

            le norme che regolano l'erogazione e il computo, a fini fiscali, delle borse di studio muovono dal principio che il beneficio attribuito non sia di pregiudizio per il rinnovo del sussidio; le stesse norme hanno però previsto che, per ogni nucleo familiare, il beneficiario possa essere solamente uno; ciò sta a significare che nei casi di famiglie con più di un figlio studente universitario, il beneficio della borsa di studio ottenuto dà uno di essi, vada ad escludere la possibilità per gli altri di ottenere un'ulteriore borsa di studio poiché altererebbe le condizioni economiche presenti nell'ISEE;

        impegna il Governo:

            ad attuare gli opportuni interventi affinché vengano escluse, dal valore dell'ISEE, le borse di studio percepite da tutti gli studenti universitari, appartenenti al medesimo nucleo familiare e possa essere, concretamente, garantito il loro diritto all'istruzione.


G/1586/33/5

Donno, Croatti, Angrisani, Lanzi, Trentacoste, Lucidi, Ricciardi, Drago

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            l'articolo 14 prevede delle misure relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di Polizia.

        considerato che:

            con decreto del Ministero dell'interno del 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

            coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il 9º corso di formazione e al termine (previo superamento del corso) hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12.03.2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

            il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

            da ciò l'Amministrazione ha desunto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

        valutato che:

            il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1º gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1º gennaio 2005;

            il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

            l'art. 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

            la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

            il comportamento tenuto dall'amministrazione nell'emanare i provvedimenti che stabiliscono la decorrenza degli effetti della nomina dalla conclusione del corso di formazione è illegittimo perché posto in violazione di precise disposizioni di legge;

            tale decisione rischia di ledere diritti fondamentali dei concorrenti: 1) violazione del principio di uguaglianza ( art. 3 della Costituzione) per aver disposto un trattamento differenziato per situazioni legislativamente dichiarate omogenee; 2) violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97, comma primo, della Costituzione), sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni. Ciò ha comportato un enorme danno economico e di progressione della carriera dei partecipanti; 3) violazione dell'art. 76 della Costituzione per la violazione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato. È evidente infatti come il Governo delegato non si sia attenuto al criterio direttivo stabilito dal Parlamento;

        si impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di intervenire mediante specifici provvedimenti al fine di garantire la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori dal primo gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, ossia dal 1º gennaio 2005.


G/1586/34/5

Donno, Croatti, Angrisani, Lanzi, Trentacoste, Lucidi, Ricciardi, Piarulli, Moronese, Romano, Drago

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            l'articolo 14 prevede delle misure relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di Polizia.

        considerato che:

            per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del personale militare, lo Stato maggiore della Difesa ha da tempo previsto specifiche direttive ed adempimenti per il proprio contingente;

            è necessario infatti possedere qualità psico-fisiche e conoscenze professionali che consentano di esprimere le capacità operative necessarie per assolvere i compiti affidati alle Forze Armate; pertanto, l'Istituzione militare con le sue indicazioni e direttive agevola lo sviluppo delle attività volte al miglioramento e al mantenimento dell'efficienza psicofisica e operativa, consentendo al proprio personale di effettuare controlli sanitari periodici, di svolgere un'adeguata attività fisica e di disporre di specifici momenti di aggiornamento professionale.

        valutato che:

            per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per agevolare l'espletamento delle proprie finalità istituzionali, sarebbe opportuno prevedere anche per la Polizia di Stato specifici adempimenti contrattuali per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del proprio personale;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, nelle sedi più opportune, per tutto il personale in forza alla Polizia di Stato lo svolgimento periodico di attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato, nonché di stabilire, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico in linea con le funzioni di polizia attribuite al personale.


G/1586/35/5

Saponara, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Accolto come raccomandazione

il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede contributi agli enti territoriali per investimenti anche infrastrutturali;

            in un'ottica di potenziamento territoriale per la tutela della pubblica incolumità è importante dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di una organizzazione snella e flessibile in grado di rispondere alle sempre più frequenti emergenze del Territorio;

            laddove sia possibile il riuso e la riqualificazione funzionale dei fabbricati esistenti come ad esempio nel caso del Polo Produttivo di Rubbiano di Solignano (Parma), che potrebbe ospitare anche mezzi di soccorso, sarebbe auspicabile prevedere un distaccamento provinciale con la realizzazione di una Caserma dei vigili del fuoco;

        impegna il Governo:

            a mettere in atto le azioni necessarie a realizzare distaccamenti provinciali nei comuni in cui è possibile il riuso e la riqualificazione funzionale dei fabbricati esistenti per dotare i territori di Caserme dei Vigili del Fuoco al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio della provincia di Parma.


G/1586/36/5

Stefani

Ritirato

Il Senato,

        Premesso che:

            gli articoli 15 e 17 del provvedimento in esame recano disposizioni relative al personale del Corpo dei vigili del Fuoco,

            in un'ottica di ottimizzazione delle attività svolte dal medesimo Corpo sul territorio in caso di interventi emergenziali;

        impegna il Governo:

            a proseguire il lavoro iniziato dallo scorso Governo sul percorso delle autonomie regionali, anche valutando la possibilità di attribuire alla Regione Veneto le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione, nonché le funzioni di coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco con la creazione di nuclei operativi regionali e le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento e coordinamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione e, conseguentemente, la possibilità di trasferire alla Regione del Veneto le stesse risorse attualmente impiegate dallo Stato per le identiche funzioni nel territorio regionale.


G/1586/37/5

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina Militare;

            l'arsenale miliare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;

            in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subìto una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;

            l'Arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;

            oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;

            il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;

            servirebbero conseguentemente almeno 100 assunzioni immediate solamente per permettere all'Arsenale di funzionare regolarmente;

            la necessità di un «turn-over» di personale specializzato è imminente ed urgente,

        impegna il governo:

            a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato turn aver per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.


G/1586/38/5

Ciriani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

        premesso che:

            l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative al lavoro straordinario delle Forze di polizia;

            nel corso di una recente audizione svoltasi presso la 1 a Commissione permanente «Affari Costituzionali» del Senato lo scorso 13 novembre, nell'ambito di un ciclo di audizioni informali sul disegno di legge relativo alle vittime del dovere, le rappresentanze sindacali della polizia penitenziaria hanno rappresentato l'emergenza di situazioni di squilibrio nel trattamento retributivo riservato a chi presta la propria attività lavorativa all'interno delle strutture carcerarie e penitenziarie sul quale è considerata necessaria una attenta valutazione;

            tale disparità di trattamento riguarda in particolare il regime retributivo applicabile a chi presta attività lavorativa all'interno di dette strutture in qualità di detenuto e chi vi opera in qualità di polizia penitenziaria;

            in particolare, nel corso della medesima audizione, è rappresentata la circostanza per cui, a legislazione vigente, le soglie retributive applicabili ai detenuti che lavorano in carcere possono arrivare sino a euro 1.500 non comprensivi degli assegni familiari, che si sommano a detto importo, mentre lo stipendio di un poliziotto penitenziario sarebbe inferiore e pari ad euro 1.300;

            la situazione pone chiari ed evidenti profili di iniquità e disparità di trattamento in senso peggiorativo nei riguardi degli agenti penitenziari che nelle carceri rappresentano lo Stato e che svolgono, tra l'altro, un'attività altamente rischiosa e gravosa sul piano psico-fisico;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di correggere tali evidenti squilibri socio-economici in modo tale da valorizzare, con compensi adeguati e comunque non inferiori a quanto percepito dai detenuti che lavorano presso le strutture carcerarie, le professionalità della polizia penitenziaria che quotidianamente opera a servizio dello Stato, peraltro in condizioni spesso di estrema difficoltà ed introdurre principi di equità civile e sociale.


G/1586/39/5

Dell'Olio

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            l'articolo 72 del disegno di legge in esame reca disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

        considerato che:

            con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono state introdotte norme fondamentali per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

            detto decreto ha sensibilmente e qualitativamente migliorato la trasparenza della pubblica amministrazione in un'ottica di prevenzione della corruzione e di monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica;

            affinché tutte le informazioni presenti nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni siano facilmente comprensibili ai non addetti ai lavori queste dovrebbero essere rese effettivamente fruibili;

        rilevato che:

            i sistemi di misurazione assumono un carattere di particolare rilievo in situazioni di ciclo economico negativo in quanto un'efficacie misurazione delle performance consente di migliorare l'allocazione delle risorse e di ridurre sprechi e inefficienze;

            elaborare un sistema di valutazione delle pubbliche amministrazioni che, sulla base degli indicatori già previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013, avrebbe la duplice funzione di supportare le Amministrazioni e migliorarne la capacità amministrativa:

            impegna il Governo:

            ad implementare la sezione «Amministrazione trasparente» dei siti delle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare un sistema di rating pubblico attraverso l'individuazione di un indice qualitativo, elaborato sulla base delle informazioni già disponibili, che sia di incentivo alla diffusione di buone pratiche e a migliorare la qualità della spesa pubblica.


G/1586/40/5

Toffanin, Floris, Gallone

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

            l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte:

            a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

            ad assumere per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti nell'impiego al contenzioso;

            a stabilire che il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo;

            a prevedere la garanzia del rispetto dell'equo compenso da parte della pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.


G/1586/41/5

Cucca

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        Premesso che,

            l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Minstero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

            analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, co.478) e nella legge di bilancio 2019 (art. l, comma 377).

        considerato che:

            al 28 Febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

            il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018, comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

            l'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra magistrati togati e non togati rappresenta un problema endemico del nostro paese;

            l'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

        impegna il Governo a:

            predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione e non sostituiti anche in seguito al blocco del turn over imposto alla P.A., evitando di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato dalle figure ormai prossime all'uscita, esperienze che possono essere funzionali all'inserimento dei nuovi magistrati.


G/1586/42/5

Garavini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        Nel prendere atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della Difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale della Difesa,

        impegna il Governo a:

            predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del turn over imposto alla P.A., ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

            elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro pro tempore presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un gap economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30% dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.


G/1586/43/5

Pirovano, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il Titolo IV della Parte I del disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di rinnovo dei contratti pubblici;

            in particolare, l'articolo 13 integra la dotazione del Fondo per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, che passa da 1.425 a 1.650 milioni di euro per l'anno 2020 e da 1.775 a 3.175 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;

            le somme destinate dalla manovra di bilancio per il personale del settore pubblico non sono tuttavia sufficienti per garantire il rinnovo di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

            urge dare attenzione anche e soprattutto al personale delle amministrazioni degli enti locali;

        impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di propria competenza al fine di stanziare adeguate risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle amministrazioni locali.


G/1586/44/5

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali,

            nei piccoli comuni si conservano ricchezze e identità di altissimo valore che devono essere preservate attraverso azioni mirate;

            nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (5.544) operano oltre 400.000 aziende agricole ed una miriade di piccole, medie imprese artigianali a conduzione familiare con oltre 5.000 produzioni certificate nella filiera agroalimentare;

            la difesa e l'affermazione del principio dell'autonomia comunale, che trova riconoscimento nella nostra Costituzione, rende l'azione della pubblica Amministrazione più efficace, più tempestiva e maggiormente aderente alle esigenze delle collettività locali;

            le istanze dei piccoli comuni nei confronti degli organi centrali dello Stato sono sostenute anche dall'ANPCI;

            la conferenza unificata ( disciplinata dal d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito della quale opera la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita dal d.lgs 6 maggio 2011, n. 68 ed insediatasi il 10 ottobre 2013, e che si compone della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della conferenza Stato-città ed autonomie locali)partecipa ai processi decisionali che-coinvolgono materie di competenza dello Stato e delle regioni, al fine di favorire la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie, esaminando le materie e i compiti di comune interesse, svolgendo anche funzioni consultive, e risulta competente in tutti casi in cui la conferenza Stato-regioni e la conferenza Stato-città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997);

        impegna il Governo:

            al riconoscimento dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), con pari dignità rispetto alle alte associazioni rappresentative degli Enti Locali, con partecipazione, a pieno titolo, alla Conferenza Unificata.


G/1586/45/5

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali;

            il ridimensionamento delle province nell'epoca dell'emergenza finanziaria tra riduzione delle funzioni, soppressione dell'elezione diretta e accorpamento, nel corso degli anni ha comportato, con la legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio, l'intervento su due aspetti: dal lato funzionale, con lo svuotamento delle funzioni amministrative in capo alle province, divenute enti di area vasta, e, dal lato della rappresentanza, con la trasformazione delle province in enti locali territoriali con rappresentanza di secondo grado;

            sebbene la riforma costituzionale avesse previsto l'abolizione definitiva dell'ente provincia, l'esito del referendum popolare del 4 dicembre del 2016 con la vittoria dei no, ha scelto che la Repubblica sia ancora «costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (articolo 114).

            la riforma costituzionale, pone, non solo sul piano politico, una seria riflessione sul futuro delle province, del loro ruolo e delle loro funzioni, all'interno del sistema delle autonomie, la cui protezione e garanzia, a livello costituzionale, è rimasta intatta;

            una riflessione attenta non può che originare dalla constatazione dell'esistenza di un legame imprescindibile tra funzioni del decentramento amministrativo e rappresentanza democratica degli organi che sono chiamati all'esercizio di quelle funzioni,

        impegna il Governo:

            per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane.


G/1586/46/5

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali,

            la legge Delrio n. 56/2014 ha sancito la riforma del governo locale, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, e con tale previsione normativa ha imposto l'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (fino a 3.000 se montani),

            la Corte Costituzionale veniva chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 26 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, s.m.i. che stabilisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

            con sentenza del 4 marzo 2019, n. 33 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in 'termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento;

            la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione e l'annullamento;

            la norma in oggetto, dichiarata costituzionalmente illegittima, deve essere disapplicata e che, quindi, i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizza risparmi;

            una norma può essere abrogata solo da un'altra norma che sia di pari grado o di grado superiore e di emanazione legislativa;

            la proroga dell'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali scadrà il 31 dicembre 2019, come da proroga ad opera dell'art. 11-bis, comma 1, d.l. 135/2018, lascando i piccoli comuni in una situazione di incertezza e totale assenza di informazioni precise da parte del legislatore;

        impegna il Governo:

            a sopprimere, entro il 31 dicembre 2019, l'obbligo a carico dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (fino a 3.000 se montani) di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione della lettera 1) del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 20:10, n. 122.


G/1586/47/5

Fattori

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede di esame del Titolo IX, Capo IV (Misure in materia di sanità), del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato. per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            i vaccini costituiscono l'intervento più efficace a tutela della salute pubblica globale. Nonostante ciò, l'aumento delle coperture immunitarie con il conseguente declino dell'incidenza di malattie prevenibili da vaccino ha spostato l'attenzione dell'opinione pubblica dai benefici delle vaccinazioni alla preoccupazione per la loro sicurezza;

            secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'esitazione vaccinale rappresenta una delle dieci maggiori sfide per la salute del 2019, una delle più grandi minacce per l'umanità che deve essere affrontata perché rischia di invertire i progressi compiuti nella lotta contro le malattie prevenibili con il vaccino;

        considerato che:

            a contribuire all'esitazione potrebbero esserci diversi fattori, per esempio barriere organizzative o strutturali; orari di apertura degli ambulatori o difficoltà nel prenotare le visite ma anche declino della fiducia nei confronti della sicurezza dei vaccini e timore per le reazioni avverse;

            proprio per la rilevanza di questo fenomeno, nel 2012 lo Strategie Advisory Group of Experts (Sage) on Immunization dell'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un gruppo di lavoro specifico sul tema che ha formulato una definizione dell'esitazione vaccinale come un ritardo nell'adesione o come rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità di servizi vaccinali;

            i rari effetti avversi che si registrano dopo l'immunizzazione attraggono enorme attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica, sebbene tali effetti avversi siano spesso solo temporalmente associati alla vaccinazione e non attribuibili al vaccino in un rapporto causa-effetto;

            la definizione di effetto avverso in seguito a vaccinazione da parte del CIOMS (The Council for International Organizations of Medical Sciences ovvero il Consiglio per le organizzazioni internazionali di scienze mediche, un'organizzazione internazionale non governativa stabilita congiuntamente dall'OMS e dall'UNESCO) e dell'OMS è infatti «ogni inconveniente medico che segue la vaccinazione e che non necessariamente ha una relazione causale con la vaccinazione»;

            la grande pubblicità che si fa a tali effetti avversi non correlati al vaccino rischia di creare sfiducia nella comunità con conseguente abbandono della pratica di immunizzazione;

            la recente epidemia di morbillo in Europa per esempio è stata attribuita alla disinformazione riguardo agli effetti avversi in seguito a vaccinazione (Muscat M Who Get Measles in Europe? Journal of infectious Dis. 2011:1899 335-365);

            nelle schede tecniche dei vaccini si trovano d'altronde effetti avversi più disparati, persino annegamento e l'incidente automobilistico, segnalati anche a distanza di diversi mesi dalla vaccinazione senza che sussistano studi scientifici a supporto, semplicemente per l'interesse da parte delle cause farmaceutiche di tutelarsi;

            nel giugno 2005, il Global Advisory Committee on Vaccine Safety dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suggerito all'OMS di considerare la necessità di migliorare il monitoraggio e l'analisi degli eventi avversi correlati al vaccino a livello globale, di stabilire la sussistenza eventuale di un rapporto causa-effetto agli effetti avversi in seguito a immunizzazione, specialmente quelli considerati gravi, per garantire agli utenti una corretta informazione sulla sicurezza dei vaccini;

        considerato inoltre che:

            i programmi di sanità pubblica devono perciò affrontare grandi sfide per stabilire se gli eventi che si presentano dopo la somministrazione di un vaccino sono dovuti ad altre condizioni, e quindi a un evento concomitante, piuttosto che causata dai vaccini somministrati e fornire queste informazioni in maniera puntuale e trasparente sia agli operatori sia al grande pubblico;

            data la priorità di questo intervento, il Comitato consultivo globale per la sicurezza dei vaccini (GACVS) ha incaricato un gruppo di esperti di sviluppare uno strumento standardizzato e di facile utilizzo per assistere il personale sanitario nell'elaborazione e interpretazione dei dati sui singoli eventi e per valutare il nesso di causalità degli effetti avversi (Tozzi ed altri, Vaccine 31 (2013) 5041-5045);

            tale strumento, sviluppato dalla revisione di un protocollo precedente e chiamato comunemente revised CAP (casuality assesment protocol) include:

            a) una componente di ammissibilità per la valutazione dell'effetto avverso che rivede la diagnosi associata all'evento e identifica i vaccini somministrati;

            b) una checklist che guida sistematicamente gli utenti a raccogliere le informazioni disponibili per alimentare un algoritmo decisionale;

            c) un algoritmo di supporto decisionale che assiste i valutatori nel determinare una classificazione del singolo effetto avverso;

            la classificazione finale generata dal processo include quattro categorie in cui l'evento è:

            1) coerente;

            2) incoerente;

            3) indeterminato rispetto all'associazione causale;

            4) non classificabile;

            le reazioni avverse che mostrano un rapporto causa-effetto con la vaccinazione della categoria (1) vengono a loro volta divise in quattro sottocategorie:

            A1) reazione a un componente del vaccino,

            A2) reazione dovuta a un difetto del vaccino

            A3) reazione dovuta a un errore nella procedura di immunizzazione,

            A4) reazione dovuta all'ansia;

            gli eventi indeterminati di cui al punto (3) vengono suddivisi in due sottocategorie (B1) correlazione temporale convincente rispetto al vaccino ma insufficiente per determinare un rapporto causa-effetto e (B2) i fattori di revisione danno luogo a divergenze conflittuali di coerenza e incongruenza con l'associazione causale alla vaccinazione;

            le categorie e sottocategorie sono identificate per aiutare i valutatori nelle decisioni sulla salute pubblica che possono essere utilizzate per azioni successive;

            lo strumento proposto dovrebbe supportare la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente;

            l'algoritmo dovrebbe fornire a paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione;

        considerato inoltre che:

            il revised WHO causality assessment protocol (CAP) è stato applicato con successo in India (Singh et al. Vaccine 35 (2017) 4197-4202) consentendo di raggruppare gli effetti avversi in categorie diverse che hanno consentito la programmazione di interventi mirati;

        impegna il Governo a valutare la necessità di adeguare le risorse, al fine di:

            1) individuare e implementare azioni volte a contrastare il fenomeno dell'esitazione vaccinale rendendo di facile e rapido accesso i servizi vaccinali;

            2) mettere in campo azioni efficaci per implementare in Italia il metodo revised CAP suggerito dall'OMS;

            3) adoperarsi nelle sedi internazionali affinché il revised CAP sia utilizzato a livello globale così da realizzare una banca dati.


G/1586/48/5

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del Titolo IX, Capo IV (Misure in materia di sanità), del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            ai sensi dell'articolo 18, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è stato costituito il Polo Unico delle visite fiscali, assegnando all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, sia pubblici che privati;

            per gli accertamenti INPS deve avvalersi, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, dei medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma l0bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;

            nonostante le tutele legislative avanti ricordate, per i medici de quo non si è ancora provveduto ad un loro inserimento nella dotazione organica dell'Istituto, al contrario, si sta cercando in tutti i modi di espungere dalle liste ad esaurimento quei medici, in servizio ininterrottamente dal 1996, facendo ricorso a incompatibilità non previste dal decreto legislativo 75/2017, dall'atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2017 né dalla indagine conoscitiva sulle assenze per malattia condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014;

            nel contempo, anche a causa di messaggi volutamente equivoci inviati ai decisori politici, con la inesistente motivazione di un unico percorso di stabilizzazione tra categorie di medici regolate da normative radicalmente diverse, si sta portando avanti l'inserimento nella medicina fiscale dei medici convenzionati esterni INPS facendogli svolgere attività ambulatoriali e, in alcuni casi, anche domiciliare, con lo scopo di sottrarre risorse e attività ai medici fiscali in contrasto con quanto prevede la normativa vigente;

            tra l'altro, le proposte presentate dall'INPS non tengono conto di quanto avanti ricordato e la tipologia di rapporto che si vorrebbe riconoscere ai medici fiscali è fortemente peggiorativa rispetto alla normativa attuale, con forte contrazione dei compensi e rimborsi fermi a 11 anni fa emanati con decreto ministeriale 8 maggio 2008 e mai aggiornati e con una organizzazione del lavoro che prevede vincoli ed obblighi nonostante sia libero professionale, basata su una obbligatoria reperibilità di 54 ore settimanali e con una operatività su tutto il territorio provinciale che può comportare la percorrenza di 150/200 km per singola fascia, quindi 300/400 km giornalieri, che costringerà diversi sanitari, con un'età media di 55 anni, a dover rinunciare all'incarico,

        impegna il Governo:

            ad adottare iniziative urgenti volte ad assicurare che tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali siano ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio, i cui rapporti convenzionali dovranno proseguire nelle sedi dove già vengono svolti gli incarichi, confermando la disciplina vigente e la misura dei compensi e rimborsi e il loro adeguamento, come stabilito in base all'indice ISTAT.


G/1586/49/5

Boldrini, Bini, Collina

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il numero dei medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso è in costante diminuzione a causa del lavoro stressante e della grande responsabilità ricoperta nello svolgimento del loro ruolo;

            si tratta di un lavoro non solo fortemente usurante, ma continuamente esposto sotto il profilo della responsabilità sanitaria, con turni usuranti, reperibilità da coprire ed esposizione continua all'aggressione;

            questi medici, nonostante l'importanza del lavoro svolto, guadagnano meno dei loro colleghi di medicina generale,

        impegna il Governo:

            ad individuare incentivazioni economiche per i medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso a garanzia degli stessi e della salute cittadini.


G/1586/50/5

Totaro

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

        premesso che:

            la Certificazione Professionale Individuale di Qualificazione in Sanità, secondo lo standard UNI/ISO 17024:2014, ha lo scopo di verificare con l'emissione finale di un Certificato, abilità, procedure e qualificazioni specifiche, attraverso definizione di Standard Professionali, comprendenti articolazione, contenuti e tempi del percorso formativo per l'acquisizione dei requisiti necessari al ruolo ed i criteri di svolgimento dell'esame per il rilascio della Qualifica Professionale stessa;

            le competenze da certificare nel campo della sanità sono molteplici, sia per i medici sia per tutte le altre figure professionali sanitarie non mediche. Basti pensare al problema della cronicità che, già sin da ora, ma ancora di più nel prossimo futuro, costituirà un elemento di grande impegno non solo clinico ma anche sociale, assistenziale e di governo complessivo;

            la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, opportunamente informata dell'iniziativa, dopo aver acquisito le necessarie informazioni e garanzie di conformità, ne ha dato formale approvazione con nota 0033219-P del 27/06/2019 e l'Ente parastatale ACCREDIA, l'unico Istituto Nazionale abilitato all'accreditamento di Società deputate al rilascio di certificazioni, ha espresso parere favorevole, autorizzando l'emissione di Certificati di Esperto in alcune specifiche competenze nel campo della medicina generale e della diabetologia;

            la certificazione, del tutto volontaria, non va ad influenzare l'aggiornamento che il professionista medico matura attraverso la formazione obbligatoria, ma dichiara una competenza maturata nell'esercizio professionale; non è quindi una specializzazione ma una attestazione di un percorso professionale specifico che determinano competenze riconoscibili e particolari,

            impegna il Governo:

            1) a riconoscere il valore aggiunto della Certificazione di Qualificazione Professionale Individuale (norma ISO 17024) e della Certificazione di Servizio Sanitario (norma ISO ISO 17065). Questo valore aggiunto si esprime attraverso:

            - la garanzia di un percorso di attestazione di competenze indipendente;

            - una comunicazione efficace ai pazienti delle competenze dei professionisti certificati;

            - il knowledge management nelle strutture sanitarie, con la capitalizzazione delle esperienze professionali maturate;

            2) a riconoscere il titolo di Professionista Certificato secondo la norma ISO 17024 come a tutti gli effetti titolo qualificante da inserire nel curriculum vitae del Professionista e a considerare tale titolo, associandolo ad un punteggio nella valutazione del CV nei concorsi pubblici;

            3) a riconoscere la Struttura Sanitaria che si doti certificati come Struttura di eccellenza per lo svolgimento di una buona pratica clinico-assistenziale;

            4) a riconoscere la definizione di «qualificazione certificata», nella stesura di Decreti Attuativi di Leggi inerenti alla Sanità, laddove il Legislatore ne ravvisi la necessità, come, ad esempio, qualora vi fosse carenza legislativa, mancanza di specifiche di esperti «IN» e/o carenza di personale.


G/1586/51/5

Totaro

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

        premesso che:

            allo stato attuale la tracciabilità del farmaco viene eseguita tramite l'utilizzo di un supporto facilmente violabile e falsificabile (barcode), che tale supporto inoltre non garantisca una tracciabilità matricolare, per singolo pack, blister o singola somministrazione in caso di farmaci speciali, lo stato oggi non può affermare con certezza di avere un sistema di tracciabilità totalmente sicuro;

            a questa considerazione vanno riportate valutazioni di applicabilità ad ampio spettro che coinvolgono il benessere e la salute del cittadino quali, nonché rilevanze ai fini del bilancio economico dello stato stesso. Tra queste:

            - l'alto costo (valore) delle preparazioni somministrate a pazienti con patologie rilevanti (es Epatite C);

            - la presenza di errori in somministrazioni vitali quali sacche di sangue o altri emoderivati;

            - gli impatti in termini di benessere e salute del paziente qualora non ricevesse la cura corretta;

            - il costo di una riospedalizzazione o più in generale di una terapia di recupero a seguito di un errore nel trattamento dovuto a somministrazioni non corrette;

        considerato, inoltre, che

            ad oggi vige una completa mancanza di integrazione tra sistemi e database sanitari a livello regionale nonché di singola ASL il che mina ad essenziali necessità per la tutela del paziente quali:

            - integrità del dato;

            - sicurezza del dato nei confronti di manomissioni volontarie involontarie e/o attacchi informatici;

            - interoperabilità del dato tra più attori di filiera (aziende farmaceutiche, asl, ambulatori e medici);

            - trasparenza nei confronti dei pazienti a proposito della provenienza e della qualità del farmaco somministrato;

            appare necessario che il Governo si faccio attore attivo nello sviluppo di sistemi per la tracciabilità di filiera del farmaco a partire dai primi preparati sino alla somministrazione del paziente attraverso una modernizzazione di sistemi informativi, adozione di nuove tecnologie e modifiche procedurali coinvolgendo:

            - comitato di studio e scelta di adozione di nuove tecnologie;

            - società specializzate in tecnologie IoT per la tracciabilità;

            - le regioni;

            - le ASL;

            - i medici di base;

            - le strutture ospedaliere;

a tali scopi si identifica candidata ideale per una tracciabilità di filiera è la combinazione tra un elemento di strong authentication quale un chip NFC Roling Code che accompagna la preparazione assieme all'utilizzo della tecnologia BlockChain per la registrazione delle tracce di sourcing, trasformazione e trasporto del farmaco;

            la tecnologia NFC rolling code, garantisce una gestione matricolare a prova di contraffazione, grazie al sistema di autenticazione a due: la lettura de chip prevede la combinazione di un codice univoco a livello mondiale UID contenuto nello spazio di memoria del chip stesso, assieme alla presentazione di un token temporizzato;

            la tecnologia BlockChain garantisce intrinsecamente:

            - interoperabilità: andando oltre al limite di sistemi non comunicanti tra di loro quali i database delle singole ASL, grazie al registro distribuito: ogni partecipante al network dispone di una copia completa e in tempo reale dell'intero set di dati;

            - crittografia (sicurezza): l'integrità e la sicurezza dei dati di blockchain sono mantenute con un livello di cifratura estremamente sicuro;

            - consenso: l'autorizzazione alla transazione viene ottenuta al momento in cui tutti gli attori di filiera confermano le modifiche apportate al dato, sostituendo la necessità di un ente centrale;

            - contratti Smart: codice eseguibile su dai scritti esclusivamente nel record blockchain, che possono dare come output informazioni del tutto simili a strutture dati tradizionali,

        impegna il Governo:

            a promuovere iniziative volte a costituire un team tecnico dedicato allo studio e la definizione degli standard necessari, alla selezione degli interlocutori qualificati ed alla sperimentazione di un nuovo sistema di tracciabilità con prospettive di adozione complessiva entro i prossimi 12/18 mesi.


G/1586/52/5

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            le autostrade italiane sono gestite per la maggior parte da società concessionarie, ma a partire dal 1º ottobre 2012 l'ente concedente non è più Anas, come in precedenza, in quanto le funzioni sono state trasferite da tale data al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le esercita tramite la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

            i sindacati si stanno mobilitando per il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore, scaduto da diversi mesi;

            nelle trattative sindacali, le rappresentanze imprenditoriali riunite nell'associazione datoriale Fise hanno preventivato di ridurre drasticamente il costo del lavoro, attraverso l'abolizione della presenza obbligatoria del personale al casello durante le 24 ore, l'assunzione di personale che andrà in pensione con contratti di altre categorie meno costosi di quello in vigore e l'introduzione del part time a chiamata;

            tra i punti critici ancora da dirimere vi è quello della clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione in caso di nuova concessione, una vicenda che si intreccia con l'iter amministrativo di revoca (sanzionatoria) ad Autostrade per l'Italia, aperto a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova;

            dieci mesi di trattative con le maggiori sigle sindacali non sono bastati per definire il rinnovo del CCNL del settore, lasciando inalterata la precaria posizione dei dipendenti, anche relativamente ai salari,

            impegna il governo a promuovere ogni iniziativa, nel quadro delle proprie competenze, che possa favorire il rinnovo del contratto nazionale del settore Autostrade, così da garantire continuità occupazionale e reddito ai dipendenti.


G/1586/53/5

Tosato, Stefani, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Candura, Fregolent

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, in tema di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo dì acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

        considerato che:

            si fa riferimento a risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

            negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale;

            quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, hanno diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

            risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie equivalenti ai possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella digli azionisti, in quanto vittime non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio;

        si impegna il Governo:

            ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.


G/1586/54/5

Urso

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

        premesso che:

            il Titolo III del disegno di legge in esame reca «misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale»;

        considerato che:

            ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

            le citate disposizioni fanno riferimento ai risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

            negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale;

            quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, ha diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

            risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie dante causa equivalenti dei possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella degli azionisti, in quanto vittima non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio,

        impegna il Governo, compatibimente con i vincoli di bilancio,

            ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.


G/1586/55/5

Tosato, Stefani, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Candura, Fregolent

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, in tema di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 1, commi dal 1106 al 1109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva inizialmente istituito un Fondo di ristoro finanziario per l'erogazione di misure in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui ai decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

            con le suddette disposizioni si era previsto uno stanziamento di risorse pari a 100 milioni di euro cui far fronte per ristorare le vittime da reato finanziario, così come disposto dall'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

            tale impostazione avrebbe consentito a quanti avessero subito un danno ingiusto accertato da sentenza del giudice o da pronuncia dell'arbitro, la possibilità di vedersi riconoscere il diritto al ristoro integrale del danno subito ingiustamente;

            l'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018, è invece intervenuto sulla stessa materia descritta in precedenza ed ha istituito un nuovo Fondo, sostitutivo del precedente, il Fondo indennizzo risparmiatori;

            con l'istituzione del nuovo Fondo si è deciso di incrementare gli stanziamenti e di allargare la platea degli aventi diritto, ma diversamente da quanto previsto dal Fondo di ristoro finanziario, la misura dell'indennizzo per gli azionisti è stata fissata al valore del 30 per cento del prezzo storico di acquisto e per un importo massimo di 100 mila euro, negando quindi il diritto del risparmiatore che abbia subito un danno ingiusto a presentare ricorso e concorrere al risarcimento integrale del danno subito anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo;

        considerato che:

            da parte della Commissione europea non viene posto alcun limite alla percentuale di indennizzo nel caso in cui il danno ingiusto sia stato accertato da giudice o da arbitro, e che la definizione di tale percentuale di indennizzo resta in capo al Governo il quale, per il risarcimento del danno, ha facoltà di ricorrere allo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche quando si è in presenza di casi di incapienza della banca messa in liquidazione o sottoposta a procedura fallimentare;

            sia alla Camera che al Senato nel giungo scorso, in sede d'esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», sono stati dichiarati ammissibile alcuni emendamenti diretti a ripristinare l'arbitro;

        si impegna il Governo:

            a ripristinare la possibilità di ricorrere alla figura dell'Arbitro per le controversie finanziare e/o all'arbitro predisposto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come è stato fatto per l'erogazione degli indennizzi agli investitori delle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di garantire pienamente il diritto al risarcimento integrale del danno a quanti vogliano. ricorrere alla figura arbitrale anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo, a valersi sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 14 del 2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse farnie di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato;

            ad alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella «N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».


G/1586/56/5

Nugnes, De Petris

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            premesso che:

            il GPP (Green Public Procurement o Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione) è definito dalla Commissione europea come l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita;

            il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8/5/2008), di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ha adottato il «Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 2008»;

            il nuovo Piano d'Azione 2013 aggiornato con decreto ministeriale 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3/5/2013) prevede:

            un «Comitato di Gestione», per l'attuazione del Piano d'Azione sulla sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. e per lo sviluppo della strategia nazionale sulla politica integrata dei prodotti;

            definizione dei criteri ambientali minimi (CAM) all'interno di appositi gruppi di lavoro organizzati dal Ministero dell'Ambiente (in qualità di coordinatore del Comitato di Gestione) ed istituiti dal MATTM;

            il «Tavolo di confronto Permanente» dove il MATTM e la CONSIP si confrontano con le centrali di acquisto regionali sui CAM prima della loro adozione e prima di esaminare le eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione;

            tavoli di consultazione con le associazioni di categoria, specifici per ciascuna categoria di prodotto indicata nel Piano e le Agenzie dell'ambiente (ISPRA, ARPA, APPA);

        monitoraggio tramite Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per verificare il grado di applicazione dei CAM e l'efficacia;

            i «Criteri Ambientali Minimi» (CAM) rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul Green Public Procurement di massimizzare i benefici ambientali ed economici. L'integrazione degli aspetti ambientali nei processi d'acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo di vita, Life Cycle Cast (LCC), di un bene/servizio/lavoro, permettendo così di prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all'uso e allo smaltimento (intero ciclo di vita), ma anche i costi effettivi per la collettività;

            l'approccio basato sul Ciclo di Vita (LCC) emerge anche dalla strategia europea politica integrata di prodotto (IPP) che ha come documenti di base il libro verde (pdf 226 kb ), dalla Comunicazione della Commissione sull'IPP di cui sopra e dalla nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici, DIRETTIVA 2014/24/UE (entrata in vigore il 17/4/2014) che determinerà l'obbligo, entro 24 mesi, di aggiornare il Codice degli Appalti con un maggiore orientamento verde;

            la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Green Economy) istituisce l'obbligo di utilizzare i CAM per i servizi energetici per gli edifici, le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica. Prevede inoltre l'applicazione dei CAM per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto per le categorie «Carta per copia e carta grafica», «Ristorazione collettiva e derrate alimentari», «Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene», «Prodotti tessili» e «arredi per ufficio»,

        impegna il Governo:

            a valutare la necessità di avviare immediatamente la procedura per attuare compiutamente il «Piano d'Azione» per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 2008.


G/1586/57/5

Nugnes, De Petris

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano;

        -le Case dell'acqua - in attuazione delle direttive UE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (articolo 180 del decreto legislativo 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti - costituiscono un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

            tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzanti le acque degli stessi acquedotti comunali;

            si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fa 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 3 00 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte del costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

            le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco-virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0, funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

            proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è del mare, Federutility (oggi Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

        considerato che:

            dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

        impegna il Governo:

            al fine di rendere l'accesso all'acqua un diritto accessibile per tutti i cittadini, a valutare la necessità e urgenza di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua», siano installati obbligatoriamente in tutti comuni del territorio nazionale.


G/1586/58/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di bilancio per 2020;

        premesso che:

            le Regioni ritengono quanto mai auspicabile e necessario completare l'iter di approvazione di una norma quadro nazionale per contenere il consumo di suolo, che detti principi generali relativi al riconoscimento del valore funzionale del suolo e predisponga un efficace strumentario di definizioni, di istituti giuridici e soprattutto di incentivi,

        impegna il Governo:

            alla prosecuzione del Governo e del Parlamento sul disegno di legge per il contenimento del Consumo di Suolo a partire, in particolare, dal lavoro effettuato nelle ultime due legislature con il significativo apporto della Conferenza delle Regioni e Province autonome.


G/1586/59/5

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilanciò di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            il Titolo I della Parte II del disegno di legge in esame reca misure per la rimodulazione selettiva delle tax expenditures e dei sussidi dannosi per l'ambiente;

            l'articolo 77, in particolare, reca disposizioni in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica;

            l'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante la manovra di bilancio per l'anno 2019, dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuino ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016;

            dal punto di vista prettamente ambientale, non è sufficiente promuovere il passaggio dalle fonti fossili all'energia elettrica, ma occorre anche e soprattutto ridurre l'emissione di gas serra, responsabili del surriscaldamento del pianeta;

            non è concepibile attribuire incentivi ad impianti, ancorché alimentati a gas o biogas, che producano elevate quantità di biossido di carbonio;

            impegna il governo a rivedere le norme richiamante in premessa, al fine di vincolare la concessione degli incentivi in oggetto alla produzione di livelli ragionevolmente contenuti di biossido di carbonio.


G/1586/60/5

Angrisani, De Lucia, Giannuzzi, Ricciardi, Puglia, Vaccaro, Castellone, Corrado

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 12 del provvedimento reca disposizioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti;

        considerato che:

            il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce, all'articolo 17-terdecies, norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti e demanda a successivi decreti ministeriali la definizione delle necessarie modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione;

            risulta evidente come anche i veicoli a trazione ibrida con installazione di motori elettrici siano funzionali ad un'efficace strategia di riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla circolazione di veicoli;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di prevedere un'integrazione della regolamentazione relativa alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione che includa anche i veicoli a trazione ibrida con installazione di motori elettrici.


G/1586/61/5

De Bonis, Buccarella

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            gli scienziati del clima hanno più volte ribadito che per contenere il riscaldamento globale entro i limiti stabiliti dalla comunità internazionale alla conferenza di Parigi dello scorso dicembre, si dovrà ridurre l'uso dei combustibili fossili a un ritmo ancora più veloce, almeno del doppio, di quanto previsto dagli accordi;

            Joeri Rogelj, ricercatore presso l'International institute for applied systems austriaco, insieme ai suoi colleghi europei e canadesi, ha pubblicato su Nature Climate Change uno studio dove sostiene che tutte le precedenti stime sulla quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera siano in realtà troppo generose e che i livelli indicati come potenzialmente catastrofici per l'ambiente siano raggiungibili molto prima del previsto. Infatti, il Carbon budget della Terra, cioè il bilancio che indica la quantità di CO2 che possiamo ancora emettere in atmosfera senza sforare la soglia dei 2 gradi centigradi di aumento della temperatura globale, è la metà di quel che finora è stato stimato. Questo significa che invece di 2.390 miliardi di tonnellate di CO2, la nostra atmosfera potrà sopportarne 1.240 miliardi, circa la metà, prima che gli effetti siano irreversibili;

            dalla rivoluzione industriale a oggi la temperatura globale è salita di 1 grado e il livello del mare di 14 centimetri. Nel 2014 le emissioni di CO2 ammontavano a poco meno di 36 miliardi di tonnellate. Secondo i calcoli contenuti nello studio di Rogelj, proseguendo a questo ritmo il budget di carbonio disponibile terminerà nel giro di 34 anni. Ciò significa che dal 2050 in poi tutti gli Stati del mondo dovrebbero essere a emissioni zero per evitare che il termometro della Terra salga di oltre 2 gradi;

        considerato che:

            la Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei Paesi dell'UE e il suo obiettivo, tra gli altri, è quello di sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici ed eliminare gradualmente ogni finanziamento a nuovi progetti legati al settore dei combustibili fossili entro il 2020. Questo è l'obiettivo che la BEI ha inserito nella bozza della sua strategia energetica;

            tra i progetti che la banca non intende più finanziare ci sono quelli su produzione di petrolio e gas, infrastrutture per gas naturale, produzione di energia o generazione di calore da combustibili fossili;

            i giacimenti di petrolio non sono appannaggio esclusivo del mondo arabo, inglese, americano, indiano o norvegese, bensì esistono anche in Italia e sono in genere piuttosto frammentati e nella maggior parte dei casi situati a profondità importanti o ancora offshore. Uno dei territori italiani più ricchi in questo senso è la Sicilia che dispone di petrolio a Ragusa, Gela e Gagliano Castelferrato. La Basilicata è un'altra Regione italiana in cui si estrae petrolio, nel dettaglio in Val D'Agri con il vanto del 70 per cento della produzione nazionale di petrolio. Anche la Calabria riserva petrolio nella zona di Crotone, ma pozzi sono presenti anche in Molise, in Abruzzo e nel Lazio;

            soprattutto alla luce degli impegni presi a Parigi, insieme ad altri 195 Paesi, firmando un accordo per ridurre le emissioni inquinanti sembra assurdo e sconsiderato procedere allo sfruttamento delle risorse naturali presenti in Italia. Dunque, se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo smettere di usare combustibili fossili;

            ci si domanda, quindi, se esista oggi una politica energetica in Italia e se la politica si stia preoccupando seriamente del futuro del Paese in un settore così strategico. Non è più immaginabile, quindi, pensare alle risorse petrolifere italiane ma bisognerebbe domandarsi, invece, perché l'Italia, che potrebbe essere all'avanguardia dello sviluppo sostenibile, sia la nazione d'Europa che negli ultimi cinque anni ha maggiormente disinvestito nelle fonti rinnovabili, eolico, solare, geotermico, distruggendo la metà dei posti di lavoro in un settore sul quale altri Paesi investono con decisione;

            nell'ultimo secolo l'emissione di CO2, il gas che maggiormente altera il clima, si è moltiplicata in tutto il mondo per diciassette volte. Conosciamo il grido di Papa Francesco nell'enciclica «Laudato si'»: «Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti - specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas - deve essere sostituita progressivamente e senza indugio»;

        tenuto conto che:

            occorrerebbe puntare sulle nostre risorse petrolifere utilizzandole piuttosto come collaterale di garanzia per l'emissione di obbligazioni. Infatti, se venissero emessi bond garantiti dal petrolio Lucano o siciliano, etc., come garanzia reale, si favorirebbero bassi interessi (lo spread sarebbe negativo rispetto alla Germania o a qualsiasi altro Paese);

            una soluzione, questa, che permetterebbe in 25 anni di ripagare il debito pubblico e verrebbe, inoltre, scongiurato lo sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali dovuto alle attività di estrazione del petrolio e del gas, svolto, il più delle volte, su aree geograficamente e morfologicamente non adatte a tali scopi,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di mettere in atto una politica energetica e produttiva in grado di abbandonare i fossili e di utilizzare i pozzi petroliferi italiani come garanzia per l'emissione di obbligazioni al fine di reperire risorse. Infatti, la sola consistenza del giacimento petrolifero della Val D'Agri, in Basilicata (almeno 15 miliardi di barili) consentirebbe di emettere band tali da azzerare il debito pubblico italiano e, con il risparmio tra il costo dei bond attuali (spread altissimo) ed i Petrol bond, si avrebbero, nel giro di 25 anni, risorse per rimborsare i Petrol bond senza estrarre un solo barile e sostenendo lo stesso costo che oggi si paga, a titolo di interessi, sul debito pubblico.


G/1586/62/5

De Bonis

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il costo della bolletta dell'energia elettrica per la seconda casa è più alto rispetto a quello della prima casa, con pari consumi elettrici. Pare che questo avvenga a causa della riforma del 2017, che ha cambiato la tipologia di tariffa applicata alle utenze non residenti;

        per l'energia elettrica, fino a qualche mese fa, erano previste tariffe regolate dall'Autorità più alte per le seconde case rispetto a quelle per gli immobili dove l'intestatario della bolletta era residente. Questo non accadeva per il gas metano. Con la riforma del gennaio 2017, delibera 582/2015/R/eel, le novità che l'ARERA per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha stabilito sono:

            - abolizione della progressività, cioè del sistema che faceva pagare un prezzo maggiore al kWh in corrispondenza di alti consumi;

            - nuova tariffa TD per i servizi di rete, quindi relativi al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica, spostati sulla parte fissa (quello che comporta la riforma è quindi che i costi di rete saranno pagati per la potenza impegnata e non più in base ai kWh consumati dal cliente);

            - intervento sugli oneri di sistema (più alti sulla seconda casa);

            una delle voci presenti sulla bolletta della luce è quella relativa agli oneri generali di sistema e, anche se nella fattura sono specificate solo una volta all'anno, comprende tutti i costi relativi a ASOS ( oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione) e ARIM (rimanenti oneri generali);

        il costo legato agli oneri di sistema viene imposto, quindi, dall'Autorità ed è uguale per tutti i fornitori: questa voce sulla fattura viene applicata a tutti i clienti domestici, sia residenti che non residenti. Ma con l'introduzione della tariffa TD a partire da gennaio 2017, la spesa per gli oneri di sistema viene definita in modo diverso per clienti residenti e non. Questa voce viene applicata:

            - a clienti residenti in quota energia, calcolata in euro al kWh, in base ai consumi del cliente;

            - ai clienti non residenti sia in quota energia che in quota fissa: pagano quindi una parte di oneri di sistema in quota energia (in euro/kWh) così come i residenti e una parte in quota fissa, in euro al mese. Per questo, l'importo della quota fissa per i non residenti è più alto;

        considerato che:

            avere una seconda casa, molte volte, non significa essere facoltosi, ma è perché o si è ereditata dai genitori o perché acquistata con duri sacrifici per poter risparmiare i maggiori costi che le vacanze comportano. In ogni caso, non è giusto pagare delle maggiorazioni, visto che su ogni bolletta sono già previsti oneri altissimi, che superano gli stessi consumi energetici,

        impegna il Governo:

            a prendere iniziative verso i gestori affinché pareggino l'importo della quota fissa della bolletta dell'energia elettrica per utenza domestica residente a quella non residente.


G/1586/63/5

Romeo, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Bagnai, Montani, Saviane, Siri

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilando di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo per un Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, per interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

            in particolare, il Fondo è destinato a sostenere, con concessione di garanzie, fino al 80 per cento di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;

            ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dall'articolo 11, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN, sul territorio Italiano;

            impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di propria competenza affinché si avvii la realizzazione del progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso.


G/1586/64/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,

        impegna il Governo:

            ad approvare, superando la logica dei «piani stralcio», con DPCM l'intero «Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche - Sezione Acquedotti» e che, a tal fine, sia convocato il Tavolo Tecnico-Politico istituito in occasione dell'elaborazione e approvazione del Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche - Sezione Invasi;

            altresì si chiede l'impegno al Governo a procedere a una revisione del cronoprogramma di spesa degli interventi della Sezione «Acquedotti» che riduca le annualità dalle attuali dieci a un numero inferiore, così da favorire un maggiore finanziamento di opere per anno e quindi un più equilibrato soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali in materia di acquedotti su tutti i territori regionali e, nell'ambito di tale revisione, a integrare prioritariamente le risorse già stanziate dal cronoprogramma finanziario attualmente vigente per l'anno 2020, così da poter finanziare, con il Piano Nazionale, gli interventi delle Regioni escluse dal Piano Stralcio di luglio 2019.


G/1586/65/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del Ì AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,

        impegna il Governo:

            a sollecitare il riavvio del Piano Invasi ormai bloccato a seguito di rimodulazione delle schede di valutazione, che non sono state formalizzate nella forma definitiva né diramate per raccogliere le proposte.


G/1586/66/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020 premesso che:

            il Codice dei contratti pubblici/Regolamento unico ex art. 216 comma 26-octies come modificato dalla L. 55/19.

            la legge 55/19 (c.d «Sblocca Cantieri») che ha modificato il Codice dei contratti pubblici, ha reintrodotto nel nostro ordinamento il Regolamento unico, quale strumento attuativo del Codice, in sostituzione della disciplina di soft law (linee guida Anac e decreti ministeriali);

            al fine di semplificare le procedure di affidamento degli appalti ed accelerare le attività delle stazioni appaltanti in un'ottica di rilancio degli investimenti pubblici, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni chiedono di essere coinvolte attivamente prima dell'emanazione del regolamento, anche in considerazione delle proposte già presentate al MIT in sede di consultazione pubblica, con l'ausilio di ITACA, quale suo organo tecnico;

            infine si ritiene utile attivare operativamente la Cabina di Regia, prevista dall'art. 212 del Codice, quale organo di raccordo tra le amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome e le autonomie locali, per il coordinamento e l'applicazione della normativa di settore;

        impegna il Governo:

            ad emanare prima possibile il regolamento al decreto legislativo n.50 del 2016.


G/1586/67/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,

        premesso che:

            In relazione all'art. 4 del DL 32/2019 e alla probabile nomina dell'ANAS quale Commissario straordinario per le opere strategiche nel settore della viabilità, nonostante proprio Ì ANAS, da soggetto attuatore, avesse rivelato criticità legate a ritardi nella progettazione e realizzazione degli interventi, le Regioni ribadiscono quanto già richiesto con l'ordine del giorno, approvato dalla Conferenza delle Regioni del 25 luglio 2019 e trasmesso all'allora Ministro Toninelli, con contestuale richiesta di incontro, con il quale si chiedeva di riconoscere i Presidenti di Regione quali Commissari straordinari per le opere strategiche nel settore della viabilità e si ribadiva la necessità di un coinvolgimento delle Regioni nella nomina dei Commissari straordinari.

        impegna il Governo:

            alla nomina dei Commissari straordinari ex art. 4 DL 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) nella figura del Presidente di Regione.


G/1586/68/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020

        premesso che:

            sul tema dell'aggiornamento degli standard urbanistici ed edilizi, fatte salve le residue valutazioni da parte del sistema delle Regioni e delle Province Autonome, si auspica che il testo elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con Decreto del MIT n. 349 del 31 luglio 2018 consegua un veloce consolidamento normativo. A tal fine potrebbe essere utilmente replicato il procedimento dell'Intesa Istituzionale conseguita nel 2016 per la formalizzazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET);

        impegna il Governo:

            alla prosecuzione e completamento del lavoro del Tavolo istituito presso il MIT per la revisione del decreto-legge 1444/68.


G/1586/69/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020 premesso che:

            L'attuale inclusione tra i Servizi di Interesse Economico Generale - SIEG comporta un ingiustificato aggravio delle procedure di finanziamento, tenute al rispetto degli obblighi comunitari vigenti in materia di Aiuti di Stato;

        impegna il Governo:

            a sostenere, insieme alle Regioni e agli ex IACP comunque denominati, il confronto avviato con la Comunità Europea per il riconoscimento dell'edilizia pubblica sovvenzionata quale semplice Servizio di Interesse Generale - SIG e non quale Servizio di Interesse Economico Generale - SIEG, in quanto si tratta di un'attività svolta esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e non oggetto di concorrenza sul mercato.


G/1586/70/5

Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020 Premesso che:

            su iniziativa del Consiglio Superiore, a seguito dell'impulso dato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in sede di approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, nel 2017 è stato istituito un Tavolo tecnico permanente con il compito di rivedere ed aggiornare le regole sulle costruzioni, ovvero disciplinare l'intero settore delle «costruzioni» e non solo l'edilizia, oggetto dell'attuale DPR 380/2001;

            dopo quasi due anni di lavori il Tavolo ha predisposto una bozza di nuovo testo del DPR 380 che sarebbe estremamente utile per aggiornare una normativa risalente ad oltre 40 anni fa, eliminando le contraddizioni che una serie di integrazioni susseguitesi nel tempo hanno generato, creando numerosi conflitti e dubbi interpretativi e diversi interventi della Corte Costituzionale per risolvere conflitti di attribuzioni tra leggi statali e regionali;

            la Conferenza delle Regioni e Province autonome confermano la necessità che tale lavoro sia portato a conclusione, in particolare dando seguito a quanto disposto dall'art, 94-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001 s.m.i. che testualmente recita «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 55/2019 ( conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi »rilevanti« nei riguardi della pubblica incolumità, degli interventi di »minore rilevanza« nei riguardi della pubblica incolumità e degli interventi »privi di rilevanza« nei riguardi della pubblica incolumità.» L'emanazione delle linee guida consentirà alla Regione di dotarsi delle apposite elencazioni di opere ricadenti nelle sopra indicate tipologie di interventi, determinando così una ottimizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione dei progetti sottoposti alla normativa sismica nei riguardi della pubblica incolumità;

        impegna il Governo:

            alla prosecuzione e completamento del lavoro del Tavolo istituto presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del D.P.R. 380/01, il T.U. per l'Edilizia.


G/1586/71/5

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nei rispettivi territori, le regioni possano destinare dei fondi appositamente stanziati, ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;

            la X Commissione permanente del Senato, nel corso dell'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni SpA;

            il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede l'impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, di cui 15 milioni assegnati all'ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all'ambito territoriale della Regione Marche;

            nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1476, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, è stato approvato l'ordine del giorno G/1476/16/10e11, che impegna il governo a destinare, nella legge di bilancio per l'anno 2020, nuove ed ulteriori risorse alle regioni Marche e Abruzzo finalizzate al completamento dei progetti già avviati nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa collocate nelle medesime regioni;

        impegna il governo,

            nell'ambito delle proprie competenze, a favorire la realizzazione ed il completamento degli interventi già programmati nelle regioni Marche e Abruzzo ed a stanziare adeguate risorse, qualora la realizzazione ed il completamento dei medesimi dovesse richiedere ulteriori fondi rispetto a quelli già stanziati a legislazione vigente.


G/1586/72/5

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 11 del disegno di legge in oggetto istituisce un Fondo per un Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, destinato a sostenere progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

            la manovra di bilancio non destina tuttavia fondi specifici per la realtà ligure;

            tra i grandi investimenti pubblici ormai non più procrastinabili, si annoverano in particolare la nuova diga foranea di Genova, che dovrebbe consentire lo spostamento di 500 metri dalla costa, rispetto agli attuali 160 metri, circa cinque km della diga foranea del porto di Genova, e la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente (Ribaltamento a mare);

            l'avvio dei progetti richiamati consentirebbe da un lato di dare slancio al Paese ed alla realtà produttiva delle regioni del nord ovest, dall'altro avrebbe positive ripercussioni sul versante della riduzione dei rischi dovuti a fenomeni atmosferici sempre più intensi e pericolosi;

        impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, affinché siano prontamente avviati e realizzati in tempi ragionevoli i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente (Ribaltamento a mare).


G/1586/73/5

Riccardi, De Lucia, Santillo, Giannuzzi, Angrisani, Di Micco, Gaudiano, Moronese

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti degli enti territoriali con particolare riferimento, al comma 13, alla manutenzione della rete viaria e, al comma 16, alla messa in sicurezza delle strade;

        considerato che:

            il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

            le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

            gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non essere in grado di sostenere;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.


G/1586/74/5

D'Arienzo, Pinotti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che,

            le ZES (Zone Economiche Speciali) individuano diversi strumenti per lo sviluppo delle aree e dei territori di elezione. Tutti gli strumenti individuati sono soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

            le disposizioni comunitarie, oltre a definire intensità e caratteristiche degli aiuti ammissibili, escludono particolari settori, tra cui quello del trasporto e delle relative infrastrutture. Il Regolamento (UE) 651/2014 identifica puntualmente il settore del trasporto escluso dagli aiuti regionali per il tramite dei seguenti codici NACE:

            - NACE49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATEC02007 49);

            - NACE50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua (codice ATECO2007 50);

            - NACE51: Trasporto aereo (codice ATECO2007 51);

            non rientra nel settore del trasporto il codice NACE52: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATECO2007 52). Ciò in quanto le attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali non sono, né giuridicamente, né di fatto, attività sussumibili nella nozione di trasporto;

            la disciplina del Credito d'imposta per il mezzogiorno (Legge 28 dicembre 201.5-, n. 208) e del Contratto di sviluppo (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) sono entrambi soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sopra richiamate e alle limitazioni in esse contenute;

            mentre la normativa attuativa del Contratto di sviluppo ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATECO2007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), e cioè coloro che esercitano le attività portuali, il Credito d'imposta per il mezzogiorno risulta invece inibito alle aziende la cui attività è codificata dal predetto codice ATECO2007 52;

            in particolare, il modello di richiesta on line del Credito d'imposta per il mezzogiorno (predisposto dall'Agenzia delle Entrate in attuazione della disciplina ZES, nella versione rilasciata il 24 settembre 2019) non consente di inserire il codice ATECO2007 52. Tale incongruenza non trova giustificazione in alcuna normativa comunitaria e si pone in contrasto con le disposizioni nazionali che disciplinano il Contratto di sviluppo (soggetto, come sopra evidenziato, alla medesima normativa comunitaria che regola il Credito d'imposta per il mezzogiorno);

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di avviare ogni azione utile volta a modificare l'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 affinché si rendano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera e), del Decreto Interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati.


G/1586/75/5

Siclari, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di. circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;

            attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;

            sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli di carattere «strategico»,

        impegna il Governo:

            ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempli anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».


G/1586/76/5

Quarto, Dell'Olio, Gallicchio, L'Abbate, Lezzi, Lucidi, Mininno, Ortolani, Piarulli

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 36 del provvedimento reca misure per il rafforzamento delle zone economiche speciali del sud Italia;

        considerato che:

            il sistema portuale dell'Adriatico meridionale è strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia;

            i porti ricadenti nella gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale necessitano di massivi interventi di rinnovamento delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento-alla carenza dì infrastrutture retroportuali adeguate;

            l'Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale con nota prt. 20258 del 31/07/2018 ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una richiesta di finanziamento pari a 2.500.000 euro per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dente di attracco alla banchina «capitaneria» nella darsena interna molo S. Vito del porto di Bari; 35.930.000 euro per i progetti di ristrutturazione del Faro e degli accosti portuali nave-traghetto del porto di Brindisi; 16.000.000 di euro per l'esecuzione del Progetto definitivo denominato «Lavori per prolungare il molo foraneo secondo le previsioni del vigente piano regolatore portuale» per il porto di Barletta. Tale progetto è stato esaminato favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 221 reso nell'adunanza del 15/01/2007 e costituisce il primo stralcio funzionale delle opere previste dalla AFT approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 198 reso nell'adunanza del 27/7/2007 e mai nel passato finanziato;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di ristrutturazione infrastrutturale nei porti ricadenti nella gestione dell'Autorità Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale con particolare riferimento ai porti di Bari, Barletta e Brindisi.


G/1586/77/5

Dell'Olio, Garruti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 58 interviene sulla disciplina transitoria in tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021, assicurando in tal modo ampio spazio nella manovra per il 2020 alla materia previdenziale e al nodo centrale della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale;

            proprio con finalità previdenziali e di assistenza, un secolo fa era istituito il benemerito ente della Cassa di Prestanza del Comune di Bari per la tutela dei dipendenti comunali;

            la gestione ed il patrimonio della Cassa di Prestanza sono per statuto separati da quelli del Comune, il quale ultimo ha tuttavia negli anni versato somme ingenti per far fronte alla non felice situazione economica determinatasi a carico dello storico ente;

            la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti, mediante pronuncia n. 132/2016, ha espresso diversi dubbi di legittimità in merito all'erogazione del contributo, evidenziando come il Comune abbia addotto giustificazioni al sistematico versamento in favore della Cassa sulla base del combinato disposto di una serie di norme, senza tuttavia fare riferimento all'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», nel quale si vieta la corresponsione di trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge;

            in data 20 febbraio 2019, il Procuratore Generale della la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti ha evidenziato che pur non sussistendo forme di responsabilità erariale in ragione dell'assenza del dolo o della colpa grave, i contributi erogati fino all'anno 2013 dal Comune di Bari in favore della Cassa hanno determinato un danno al patrimonio comunale;

            in seguito alla pronuncia della Corte dei Conti, il Comune di Bari ha conseguentemente interrotto la destinazione di risorse alla Cassa di Prestanza, comportando l'impossibilità per quest'ultima di liquidare le buonuscite e generando una situazione d'incertezza economica per tutti gli iscritti, i quali pure avevano regolarmente versato i contributi alla Cassa,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi allo scopo di garantire ai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa di Prestanza del Comune di Bari il recupero delle somme versate, in modo da conciliare l'esigenza di evitare un danno erariale con la necessità di tutelare i diritti degli iscritti.


G/1586/78/5

Matrisciano, Guidolin, Nocerino, Campagna, Auddino, Romagnoli, Romano, Puglia

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in commento, all'articolo 56 comma 2 si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici e al comma 3 del medesimo articolo si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali;

        considerato che

            con la c.d. riforma pensionistica Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

            oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i la oratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;

        tenuto conto inoltre che:

                - le azioni mitigative messe in atto - ape sociale misure per i cosiddetti «lavoratori precoci»

                - non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di Imprese Ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

                - sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un re.fu.so all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle »disposizioni di cui al presente articolo« anziché alle » disposizioni di cui al presente comma«, come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cast., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato art. 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività»;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di prevedere che nell'ambito delle tematiche affrontate dalle Commissioni di cui all'articolo 56, commi 2 e 3, del disegno di legge in esame siano ricomprese le problematiche relative ai lavoratori del settore ferroviario.


G/1586/79/5

Pittoni, Saponara, Barbaro

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

        premesso che:

            la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

            è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

        impegna il Governo:

            ad integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'art. 1 comma 95 della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui al comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti si vanno ad aggiungere quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.


G/1586/80/5

Pittoni, Saponara, Barbaro

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le Università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro - oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi della ai sensi del D.lg.vo n. 68/2012 in materia di diritto allo studio -;

            il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

            per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli Atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

            tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

        impegna il Governo:

            a prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.


G/1586/81/5

Saponara, Barbaro, Pittoni

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            con l'articolo 28 si istituisce Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

            il Direttore e cinque componenti su otto del consiglio direttivo della futura agenzia nazionale per la ricerca saranno di nomina politica;

            al fine di «potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca», alla nuova agenzia verranno assegnati «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ». A questi vanno aggiunti «4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell'agenzia»;

            nel 2016 il Governo Renzi provò a mettere le mani sulle nomine dei professori attraverso le contestate «Cattedre Natta», ma stavolta si cerca di arrivare alle risorse della ricerca attraverso «persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca» pronte a entrare nel direttivo;

            tutto questo confligge con la libertà di ricerca sancita all'articolo 33 della Carta costituzionale, infatti un'agenzia con due terzi dei vertici direttamente nominati dal Governo, significa che la ricerca sarà completamente appannaggio della politica, che potrà decidere gli argomenti su cui investire i finanziamenti e a decidere se si può fare su una certa cosa e chi può farla;

            inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si stabilisce, tra l'altro, la dotazione organica dell'Agenzia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma soprattutto sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione;

            esiste già il Cnr che svolge nella sostanza funzioni equivalenti a quelle affidate alla costituenda agenzia, ma che dà molte più garanzie in tema di terzietà e indipendenza dalla politica;

            si apprende in queste ore la totale dissociazione del Ministro dell'istruzione dall'iniziativa di costituire l'Agenzia e la sua volontà di allearsi in Parlamento per fare cambiare la norma e questo non può non gettare un'ombra di inquietudine sul metodo adottato nella redazione della legge di Bilancio 2020,

        impegna il Governo:

            a sopprimere l'articolo 28 della legge di Bilancio 2020.


G/1586/82/5

Mantovani, Garruti, Granato, Lezzi, Angrisani, Corrado, De Lucia, Marilotti, Croatti, Lanzi, Corbetta, Maiorino

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'articolo 28, comma 15, dell'A.S. 1586 prevede un incremento, per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, come modificata dalla legge n. 145 del 2018, con la finalità di favorire l'innovazione digitale della didattica;

            la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 56, ha infatti previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nel rispetto del quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);

            sulla base dell'analisi e dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, il Piano nazionale per la scuola digitale, avviato nel 2015, al termine di 4 anni ha prodotto risultati piuttosto modesti. Ad esempio, solo il 20 per cento degli insegnanti ha effettuato corsi formativi in materia di alfabetizzazione digitale e nel 24 per cento delle scuole mancano ancora di corsi di programmazione;

        considerato che:

            in Italia si registra un grave ritardo nel campo della formazione matematica, tecnico-scientifica e digitale, che ostacola la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese;

            secondo l'indice DESI «Digital economy and society index» (Indice dell'economia e della società digitali) 2019, nell'indicatore «capitale umano», ossia chi ha competenze nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'Italia si posiziona al 26º posto su 28 Stati membri dell'Unione europea, con un punteggio pari a 32,6 e quindi ben al di sotto della media europea (la cui soglia è fissata al 48,0);

            gli esiti dei test Invalsi 2019, comprensivi degli studenti che hanno affrontato l'esame di maturità, confermano che la scuola italiana si trova in una condizione di grave crisi. Con riguardo alla matematica, ad esempio, il livello medio degli alunni è fermo alla terza classe della scuola secondaria di primo grado;

            resta inoltre alto il gap di genere e tra le diverse zone del Paese;

            l'adozione di politiche attive di formazione, in particolare a livello scolastico, potrebbe invertire questa tendenza, permettendo a tutti di apprendere strumenti e competenze tecnico-scientifiche in linea con le richieste del mercato del lavoro e con le esigenze necessarie per interagire con la società moderna, ma soprattutto per possedere gli strumenti culturali e critici per esercitare il proprio diritto di cittadinanza, ossia di essere cittadine e cittadini liberi e consapevoli;

            parte fondamentale e vero e proprio sostegno di questa nuova strategia formativa per le prossime generazioni dovrebbe essere l'insegnamento delle competenze matematiche, che in prospettiva di ricerca di un'occupazione sono richieste da istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati, nonché da imprese che offrono consulenza e servizi di vario genere, da aziende dei settori industriale, ambientale, sanitario, finanziario, addirittura nell'ambito della pubblica amministrazione. Tale disciplina è inoltre un'ottima base per accedere alla professione di docente, vista la carenza strutturale di insegnanti in queste materie;

            è necessario, sin dal livello della scuola primaria, rivedere sia la didattica della matematica, per sviluppare le capacità tecniche e matematiche degli alunni, sia la fase dell'orientamento scolastico, permettendo agli studenti di scegliere un percorso formativo conformato, nel medesimo tempo, sia sulle proprie passioni sia sugli sviluppi del mercato del lavoro;

        impegna il Governo:

            ad adottare, vista la scarsa efficacia del Piano nazionale scuola digitale, un nuovo piano nazionale che, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse e la realizzazione di percorsi formativi innovativi per un corretto orientamento delle studentesse e degli studenti, abbia tra i punti centrali l'introduzione di una metodologia più efficace di insegnamento e apprendimento della matematica e dell'educazione digitale, affinché la matematica possa svolgere la sua funzione insostituibile di strumento cardine per l'affinamento del ragionamento logico, incoraggiando i giovani nell'affrontare le sfide presenti e future del mercato del lavoro in continua evoluzione.


G/1586/83/5

Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 28 del disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di istruzione e ricerca scientifica;

            detto articolo, in particolare, istituisce l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), avente il compito di concorrere al potenziamento dell'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati;

            il medesimo articolo incrementa altresì il fondo in favore del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, stanzia risorse per la formazione degli insegnanti di sostegno e incrementa le risorse per l'acquisto di beni e servizi, da parte delle scuole, per la didattica digitale;

            sono completamente assenti misure finalizzate al diritto allo studio delle persone con disabilità, nonché in materia di innovazione e ricerca;

        impegna il governo

ad attuare tutte le iniziative di propria competenza al fine di sopperire alla mancanza di fondi nella manovra di bilancio a tutela dell'istruzione delle persone con disabilità, e più in generale a promuovere con ogni strumento adeguato il diritto allo studio delle medesime persone, includendo azioni in materia di innovazione e ricerca.


G/1586/84/5

Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            negli ultimi anni un importante filone di interventi ha investito il sistema degli enti previdenziali pubblici con l'obiettivo di migliorare l'efficienza amministrativa complessiva del settore;

            attualmente sul risultato netto della gestione delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 grava un'imposta sostitutiva prelevata annualmente con aliquota del 20 per cento, a seguito dell'aumento disposto dalla legge di stabilità 2015;

        impegna il Governo:

            ad incentivare la partecipazione dei soggetti giovani alle forme pensionistiche complementari, ancora oggi decisamente scarsa, attraverso una duplice linea di intervento, sulla disciplina fiscale che regola la fase del finanziamento delle predette forme pensionistiche e quella dell'accumulo dei rendimenti derivanti dalle risorse investite.


G/1586/85/5

Saponara, Barbaro, Pittoni

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le suddette risorse iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

            l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo»;

            il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa»;

            l'articolo 20 della presente legge attribuisce nuovamente all'Ufficio per lo Sport la gestione diretta delle risorse del Fondo Sport e Periferie,

        impegna il Governo

a mantenere l'attuale gestione in capo alla Società Sport e Salute S.p.A. per meglio garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, evitando gli inevitabili aggravi burocratici che una gestione ministeriale comporterebbe.


G/1586/86/5

Saponara, Barbaro, Pittoni, Borgonzoni

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 44, comma 4 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo;

            dalle audizioni delle varie categorie coinvolte, sono emerse molteplici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente governo intendeva sanare attraverso una riforma del FUS;

            nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c'è stato un tipo di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è prevalsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La parte soggettiva va rimodulata in modo che all'interno si utilizzino criteri oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il giudizio in parametri misurabili;

            nella passata legislatura si è presa in considerazione l'ipotesi di una regionalizzazione del FUS, mantenendo un ufficio centralizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio spesso c'è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un'esperienza artistica può avere in quella zona,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di gestire le risorse del FUS a livello regionale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di finanziamento.


G/1586/87/5

Nugnes

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

il GREEN NEW DEAL rappresenta il centro della strategia di sviluppo del Governo dei prossimi anni;

nell'ambito degli obiettivi della nuova normativa quali la decarbonizzazione e la realizzazione di un'economia circolare sarebbe utile rendere obbligatoria l'indicazione dell'impronta di carbonio su ogni prodotto affinché i consumatori possano scegliere responsabilmente cosa acquistare, anche secondo una valutazione legata al maggior impatto ambientale di ogni prodotto, prevedendo contestualmente l'incentivazione fiscale ai prodotti ambientalmente sostenibili;            

        impegna il Governo:

            a valutare la necessità di individuare un organismo competente alla valutazione di rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sull'impronta di carbonio di ogni manufatto immesso sul mercato calcolato su tutto il ciclo di vita dello stesso (LCA) dal momento dell'estrazione, importazione, fino allo smaltimento.


G/1586/88/5

Ricciardi, Matrisciano, De Lucia, Angrisani, Giannuzzi, Gaudiano, Puglia, Mautone, Vaccaro, La Mura, Campagna, Pirro

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti degli enti territoriali con particolare riferimento, al comma 13, alla manutenzione della rete viaria e, al comma 16, alla messa in sicurezza delle strade;

        considerato che:

            lo scorso agosto sono state presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le linee guida per la manutenzione dei viadotti, per la cui redazione il Ministero ha incaricato l'ufficio Ispettivo Territoriale di Roma che si è avvalso del supporto di diverse Istituzioni Universitarie tra cui la facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, il Politecnico di Torino, l'Università di Trento e di alcuni professionisti esterni che collaborano con l'Università degli studi di Napoli Federico II;

            fra settembre 2018 e luglio 2019 sono stati effettuati 180 sopralluoghi sui viadotti di tutta la rete autostradale, che hanno confermato l'effettivo stato di ammaloramento dei viadotti, in alcuni casi anche molto avanzato;

            sono state inoltre analizzate le relazioni e i calcoli condotti dalle società concessionarie sui viadotti, da cui sono emerse evidenti anomalie. In particolare rispetto alla caratterizzazione dei materiali, la valutazione delle sezioni geometriche e dello stato di precompressione, spesso l'analisi è stata effettuata in riferimento alle ipotesi progettuali;

            la valutazione dello stato delle armature da precompressione, con specifico riferimento alla determinazione della precompressione residua, risulta raramente visibile, rendendo necessario eseguire specifiche ispezioni e verifiche. In particolare, le cadute di tensione a tempo infinito sono risultate spesso superiori rispetto a quelle ipotizzate nel progetto, raggiungendo valori oltre il 30 per cento,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato al monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ed alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso.


G/1586/89/5

Marco Pellegrini, Matrisciano, Gallicchio, Dell'Olio, Pesco, Briziarelli, Fede

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti;

        premesso che:

            i vantaggi derivanti dal maggior utilizzo di biciclette e bicilette elettrice sono evidenti in termini di riduzione di emissioni di anidride carbonica;

            la cargo bike è un mezzo di trasporto molto simile ad una bicicletta a tre ruote, specificatamente progettata per il trasporto di carichi, e può essere azionata dalla sola forza muscolare o essere a pedalata assistita. Può essere utilizzata in vari ambiti, dal trasporto di persone al trasporto di merci da parte di attività commerciali,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a favorire l'acquisto di biciclette, biciclette elettriche, cargo bike e cargo bike elettriche a pedalata assistita.


G/1586/90/5

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina, Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            è quanto mai urgente, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedere un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare misure volte a limitare la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati attraverso il sistema del c.d. vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a 3 litri utilizzati da utenze domestiche.


G/1586/91/5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Accoto, Calandrini, Damiani, Dell'Olio, Faggi, Fantetti, Taricco, Ferrero, Ferro, Gallicchio, Bottici, Manca, Marco Pellegrini, Pesco, Pichetto Fratin, Pirro, Presutto, Rivolta, Saccone, Stefano, Steger, Tosato, Zuliani, Comincini

Approvato dalla Commissione

Il Senato,

        premesso che:

            l'emergenza amianto è sempre molto presente in Italia, in special modo nelle scuole;

            dagli ultimi dati trasmessi dall'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) emerge uno scenario preoccupante: sono 2.400 le scuole a rischio, che si traducono in 350.000 alunni e almeno 50.000 docenti;

            l'amianto è stato ufficialmente bandito nel 1992 con la legge n. 257, ma nonostante ciò, a distanza di 27 anni, il rischio di esposizione continua a incombere sulla salute e sull'ambiente poiché continua ad essere situato principalmente negli edifici pubblici e nelle scuole;

            gli ambienti frequentati dai bambini sono quelli a maggior rischio, se si considera che l'ambiente scolastico è quello in cui, in media, un bambino trascorre molto tempo, in termini di anni e di ore giornaliere;

            i principali prodotti che contengono amianto nelle scuole sono i ricoprimenti a spruzzo e i rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie e pavimenti vinilici;

            l'amianto diventa un serio problema a seconda della friabilità del materiale contenente amianto (MCA), cioè quel materiale che potrebbe essere sbriciolato solamente con la pressione della mano,

        impegna il Governo:

            a valutare la necessità e l'urgenza di stanziare adeguate risorse finanziarie, a favore dei comuni e delle città metropolitane, al fine della verifica, del monitoraggio del rischio amianto e della conseguente eliminazione dello stesso tramite bonifica, negli edifici pubblici con particolare priorità nelle scuole.


G/1586/92/5

Marcucci, Ferrari, Mirabelli, Collina, Bini, Cirinnà, Rampi, Rossomando, Manca, Taricco

Accolto dal Governo

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

        premesso che:

            il settore siderurgico ha fortemente caratterizzato il tessuto produttivo dell'area di Taranto: l'impianto siderurgico ex Uva, il più grande d'Europa, rientra fra i siti di interesse strategico per il nostro Paese;

            la crisi del comparto siderurgico, con le connesse criticità ambientali, ha influito negativamente sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo, ed è stata riconosciuta l'area di crisi industriale complessa per il territorio dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano con il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129;

            sono stati numerosi gli interventi per l'area di Taranto e per la gestione commissariale straordinaria del Gruppo ILVA, per la quale è stata essenzialmente approntata una disciplina speciale, derogatoria alla disciplina ordinaria dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, elaborata per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico ovvero in considerazione dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa;

            le risorse investite per il polo siderurgico per l'area industriale e per la città di Taranto sono state ingenti, e finalizzate a garantire la prosecuzione dell'attività economica, la tenuta occupazionale e il risanamento ambientale e sanitario dell'area;

        considerato che:

            con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015 ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, la cosiddetta «Legge Marzano», e dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano; in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, ILVA S.p.A. è stata assoggettata alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, il cosiddetto «accesso diretto», ovvero la semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche funzioni del commissario straordinario o dei commissari; per ILVA, caso di particolare complessità, ne furono in effetti nominati tre;

            per l'area di Taranto sono state poi emanate ulteriori disposizioni speciali, introdotte con ulteriori provvedimenti d'urgenza, intervenuti anche modificando la disciplina-quadro dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; la gran parte degli interventi è stata adottata nel corso della XVII legislatura;

            il decreto-legge n. 1 del 2015 ha disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA alla nuova gestione commissariale di amministrazione straordinaria; l'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA, di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014; il termine del programma dei Commissari straordinari coincide con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023, termine di scadenza dell'AIA), come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 intervenuto dopo il trasferimento dei complessi aziendali ad ArcelorMittal;

            in ragione della peculiare situazione di ILVA, anche le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente correlate, soprattutto a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 98 del 2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

            quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017 l'allora Ministro dello Sviluppo Economico Calenda ha firmato il decreto che autorizzava i Commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l (ArcelorMittal e gruppo Marcegaglia, poi uscito dal consorzio di acquisto). L'offerta prevedeva la realizzazione entro il 2023 degli interventi del piano ambientale;

            il contratto di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA - firmato nel giugno del 2017 e subordinato a diverse condizioni di efficacia (adozione piano ambientale, controllo antitrust e adozione dell'accordo sindacale, intervenuto il 6 settembre 2018) è divenuto efficace il 1º novembre 2018 ed è stato integrato in data 20 marzo 2019;

            nel novembre 2019, come noto, la società ArcelorMittal ha formalmente notificato ai commissari straordinari la volontà di recedere dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda del Gruppo ILVA stipulato in data 28 giugno 2017; in merito, sono ancora in corso le trattative tra la società e il Governo italiano per comporre tale spinosa questione;

        considerato altresì che:

            come si è detto, nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi normativi a sostegno e tutela dell'area di Taranto, con investimenti ingenti da parte statale che non hanno riguardato esclusivamente il polo produttivo ma anche la città:

            - un prestito statale di 300 milioni di euro - concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015 - per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA; l'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 ha modificato la tempistica di restituzione allo Stato dell'importo di 300 milioni a favore di ILVA S.p.A., fissandola a 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA;

            - un prestito statale autorizzato fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 - ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, modificato da ultimo dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 609, lettera a) e b) della legge n. 232 del 2016) - per l'attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa; il prestito non è stato dei tutto erogato, risultando effettivamente concessi ad ILVA 266 milioni di euro; per quanto riguarda l'estinzione del prestito in questione, essa ha trovato disciplina nel decreto-legge n. 91 del 2017, in ragione del rientro in Italia delle somme rinvenienti dall'esito di procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento, a valere sulle quali si procede all'estinzione del credito statale. La restituzione del finanziamento, a valere sulle somme rinvenienti dall'operazione di prestito obbligazionario, è stata completata nel corso del mese di gennaio 2018;

            - lo Stato è poi intervenuto fornendo garanzia statale su finanziamenti/obbligazioni che l'organo commissariale è stato autorizzato a contrarre: l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015 ha autorizzato l'organo commissariale a contrarre finanziamenti per 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato;

            - finanziamento di 400 milioni è stato concesso - per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale - da Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa;

            - Fintecna S.p.A., società totalmente partecipata da Cassa depositi e prestiti, ha proceduto alla liquidazione di 156 milioni di euro ad ILVA S.p.A. - connessi alla liquidazione dell'obbligazione relativa ai danni ambientali, di cui al contratto di privatizzazione del 1995 - a titolo di risoluzione della controversia con la stessa ILVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2015;

            - sono state inoltre adottate forme alternative di intervento e sostegno, per le specifiche attività di risanamento dei territori e di sostegno alla popolazione interessata dall'emergenza ambientale e sanitaria nell'area dell'ILVA di Taranto, quali quelle contenute nei decreti-legge n. 63 del 2011 e n. 1 del 2015, e nella legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), disponendo l'utilizzo di somme sottoposte a sequestro o oggetto di confisca nell'ambito o all'esito dei procedimenti penali pendenti nei confronti di soggetti coinvolti nell'amministrazione e gestione dello stabilimento ILVA di Taranto; l'utilizzo di tali somme (pervenute a maggio 2017 in Italia dai trustee esteri presso i quali erano depositate) è stato disciplinato dal decreto-legge n. 91 del 2017;

            - risorse per il Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto (CIS Taranto), per un valore complessivo di investimenti di oltre 1 miliardo di euro, per il finanziamento di oltre 40 interventi multidisciplinari, ritenuti strategici per lo sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio tarantino, relativi ad ambiti settoriali diversi: ambiente (12 interventi, di bonifica e ambientalizzazione dei territori e dei bacini dell'area); infrastrutture portuali e trasporti (5 interventi per un valore complessivo di oltre 400 milioni); sanità (miglioramento e potenziamento dei servizi sanitari sul territorio); rigenerazione urbana (8 interventi, per social housing, interventi nel quartiere Tamburi, recupero edifici); riqualificazione e adeguamento degli edifici scolastici (nel quartiere Tamburi); recupero infrastrutturale e valorizzazione artistica dell'Arsenale Militare; beni e attività culturali per la promozione turistica; nel dicembre 2018, l'avanzamento della spesa erogata risultava di oltre 314 milioni di euro,

        impegna il Governo:

            a proseguire e finalizzare tutti gli interventi tesi:

            alla completa realizzazione del Piano di risanamento ambientale al fine di fornire piena tutela sanitaria ed ambientale ai lavoratori e alla popolazione dell'area interessata;

            a garantire la permanenza dell'attività produttiva del complesso siderurgico dell'ex ILVA di Taranto, garantendo altresì, per questa via, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e di quelli legati all'indotto, attraverso l'adozione, nel quadro generale anche comunitario di ristrutturazione dei processi industriali, di modalità produttive orientate ad una progressiva decarbonizzazione dell'impianto;

            a favorire la completa realizzazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa dichiarata per i territori dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano, destinando ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di sviluppo imprenditoriale ricadenti nei predetti Comuni;

            a perseguire in tempi rapidi la completa realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo della città di Taranto e previsti nel CIS Taranto, e la finalizzazione degli investimenti così da garantire uno sviluppo equilibrato della città e dell'area tarantina;

            a incrementare le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, destinando ulteriori risorse all'area di Taranto.


G/1586/93/5

Dell'Olio, Floridia, De Lucia, Gallicchio, Puglia, Granato, Marco Pellegrini, Fede

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'articolo 41 del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore della famiglia;

            il comma 2 dell'articolo 41 prevede un considerevole incremento, in ragione della condizione economica, del contributo a sostegno delle famiglie per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;

        considerato che:

            nel 2018 sono 1.394 i minori stranieri per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia a scopi adottivi, in media 1,23 minori adottati per coppia;

            nei report è presente uno specifico approfondimento sulle adozioni di bambini più grandi a seguito della constatazione che, nell'anno osservato, al momento dell'ingresso in Italia l'età media dei minori varia da 5 a 9 anni. Ciò costituisce un grande cambiamento rispetto al 2000, anno in cui la commissione adozioni internazionali (CAI) ha iniziato la sua attività, nel quale l'età media dei minori variava da 1 a 4 anni;

            prima di essere adottati tutti i bambini, non solo quelli provenienti da paesi esteri, vivono esperienze di separazione, perdita e abbandono, esperienze dolorose che hanno una forte incidenza nei processi di sviluppo e dell'apprendimento,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a garantire il necessario sostegno economico alle famiglie adottive per le spese necessarie alle attività di psicomotricità, logopedia e psicoterapia attestate da certificato medico.


G/1586/94/5

Leone, Angrisani, Lannutti, Marinello, La Mura, Ortis, Fenu, Abate, Campagna

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            l'articolo 41 reca disposizioni in favore della famiglia, istituendo il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia";

            le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli;

            in particolare, appare necessario prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di famiglie monoparentali;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" al fine di destinare una quota alle famiglie monoparentali;

            nell'ambito degli importi destinati alle famiglie monoparentali, a valutare l'opportunità di destinare una quota pari al 50%, ad interventi, volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori.


G/1586/95/5

Binetti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:            

            il valore della dignità di coloro che vivono in condizioni di sofferenza fisica va sottolineato costantemente perché è inviolabile;

            è opportuno realizzare percorsi di cure palliative in grado di mettere i pazienti in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza,

        impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere un aumento delle risorse per garantire a tutti i pazienti, in tutta Italia, l'accesso alle cure palliative, a casa o in hospice.


G/1586/96/5

Battistoni

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:            

        occorre favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali agricole nelle aree montane e la permanenza in tali aree dei soggetti professionalmente dediti all'esercizio delle predette attività, nei Comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale;

            sarebbe, altresì, opportuno prevedere che per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai medesimi soggetti per i quali non trova applicazione il suddetto esonero, il canone concessorio sia ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285,

        impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure nella direzione di cui in premessa.


G/1586/97/5

Lonardo

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:            

        In Campania la coltivazione del nocciolo rappresenta la maggiore risorsa per il comparto agricolo;

        il settore corilicolo riveste un'estrema importanza per l'economia Campana e in particolare per l'Irpinia. Coltura di antichissimo insediamento nell'avellinese e di solida tradizione, in Campania è presente ben il 41% delle aziende corilicole italiane;

        le principali cultivar irpine sono la "Mortarella", "S. Giovanni", "Tonda Bianca", "Camponica", varietà di elevato pregio organolettico e commerciale;

        il territorio della provincia di Avellino, in particolar modo, per i Comuni di: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Ospedaletto d'Alpinolo, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San Martino Valle Caudina, San Potito Ultra, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Suino, Sirignano, Summonte, Taurano, Torrioni; il territorio della provincia di Napoli, in particolar modo per i Comuni di: Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, Tufino, Visciano; il territorio della provincia di Salerno, in particolar modo per i Comuni di: Bracigliano; il territorio della provincia di Benevento, in particolar modo per i Comuni di: Pannarano, sono stati interessati, durante tutto l'anno 2019, dal susseguirsi di eccezionali fenomeni atmosferici che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni;

       gli agronomi irpini, in modo particolare, hanno evidenziato che il 2019 è stato un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature e periodi di prolungate piogge che hanno profondamente segnato le produzioni dell'anno in corso;

      a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche con un intensificarsi dei fenomeni metereologici estremi, la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali messe in atto dai tecnici agricoli e dagli agronomi - che mirano a controbilanciare l'effetto dei cambiamenti climatici - non sono più sufficienti, e si rendono necessarie varietà più resistenti, migliori impollinatori e tecniche gestionali innovative;

     dai dati del Servizio Agrometereologico della Regione Campania - anno 2019 - Stazione di Lauro (AV), frazione di Fontenovella, si osserva:

  1. "eccessiva piovosità" nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019;
  2. un persistere delle "temperature medie dell'aria" nettamente inferiori rispetto agli stessi intervalli dello scorso anno (2018-2019);
  3. "l'umidità dell'aria calcolata" risulta estremamente alta (prossima alla saturazione) rispetto ai valori dello scorso anno (2018-2019).

     il persistere delle condizioni anomale di temperatura, eccesso di pioggia ed umidità dell'aria, hanno portato ad una marcescenza dei fiori femminili e quindi ad una mancata impollinazione. Questo ha comportato una scarsa/nulla differenziazione e quindi ad una produzione del frutto prossima a zero;

    in sintesi la mancata produzione di oltre 80% si è verificata perché nei momenti cruciali della fisiologia della pianta, impollinazione e fecondazione, si sono verificati condizioni climatiche completamente avverse;
impegna il Governo:
    stante la significativa crisi produttiva registratasi nell'anno 2019 che come segnato dal Consorzio Terre Campane ha toccato l'intero territorio della Provincia di Avellino, mettendo in ginocchio più aziende agricole, a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) previsto dal decreto legislativo n. 102 e 2004 e successive modifiche e integrazioni, al fine di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da eventi eccezionali.


G/1586/98/5

Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Rivolta, Casolati

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:                    

       in materia di ambiente, le iniziative volte alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico vengono realizzate attraverso l'adozione di un piano di breve periodo che, in primo luogo, contempla l'introduzione di tasse a carico del sistema produttivo italiano;

      un piano strutturato di interventi dovrebbe avere una visione di più ampio respiro che sappia coniugare la necessità di un maggiore impegno a sostegno dell'ambiente con la realtà industriale del Paese, anche incentivando quei settori economici dall'alto potenziale innovativo e sostenibile;

     nel mondo della biodilizaia, l'evoluzione tecnologica ha portato alla progettazione, alla realizzazione ed installazione di case con strutture portanti in legno che sono in grado di produrre elevati benefici in termini di sostenibilità ambientale, con riguardo alla conservazione dell'ambiente naturale, dallo smaltimento dei rifiuti al risparmio dell'energia, ed al miglioramento della qualità della vita;

     in questi anni di crisi per il settore delle costruzioni, l'edilizia in legno è riuscita, non solo a crescere in controtendenza, guadagnando quote di mercato, ma anche ad affermarsi all'estero, sfruttando il riconoscimento e la forza del made in Italy;

     l'Italia è infatti al quarto posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in legno, con un valore della produzione che, tra il 2016 e il 2017, ha raggiunto i 700 milioni di euro di fatturato; circa sette case su 100 vengono costruite in bioedilizia;

     sarebbe pertanto auspicabile il riconoscimento di specifici incentivi legati alla sostenibilità edilizia in legno e alla possibilità di attivare filiere corte di lavorazione della materia prima locale, con indubbi benefici in termini di produzione di valore aggiunto per il territorio, specie nelle aree di montagna;

        impegna il Governo

     ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di natura fiscale, volte ad incentivare l'utilizzo delle tecnologie riferite alla progettazione, realizzazione ed installazione di edifici con strutture portanti in legno da filiera corta al fine di aumentarne le potenzialità in termini di benefici diretti sull'ambiente, garantendo al contempo uno sviluppo urbano maggiormente sostenibile.


G/1586/99/5 (già emen. 4.0.4)

Comincini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            secondo quanto riportato dall'ufficio studi della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole imprese) di Mestre, in meno di 10 anni si registrano 178 mila imprese in meno, pari al -12,1 per cento e la chiusura di quasi 29.500 negozi al dettaglio, pari al 3,8 per cento;

            le vendite al dettaglio, che costituiscono il 70 per cento circa del totale dei consumi delle famiglie, sono scese del 5,2 per cento;

            dal 2007, anno pre-crisi, al 2018 il valore delle vendite al dettaglio nei negozi del vicinato è crollato del 14,5 per cento, mentre nella grande distribuzione è salito del 6,4 per cento;

            a livello territoriale, nel primo semestre del 2019, il Mezzogiorno è la macro area dove la caduta è stata maggiore, mentre il Trentino Alto Adige è l'unica regione che ha registrato risultati positivi. Tra il 2009 e il 2018 in Sardegna la diminuzione del numero di imprese artigiane attive è stata del 18 per cento seguita dall'Abruzzo con una contrazione del 17,2 per cento, l'Umbria con -15,3 per cento, la Basilicata con il 15,1 per cento e la Sicilia con il -15,1 per cento, la quale ha perso 12.747 attività;

            a pesare sugli artigiani sono, in particolare, le tasse elevate e il prezzo elevato degli affitti;

            l'Osservatorio sulla Demografia delle imprese italiane di Confcommercio ha mostrato, attraverso un'analisi dettagliata sull'impatto dell'evoluzione delle attività commerciali, turistiche e dei servizi nelle città, come i centri storici, nel periodo compreso dal 2008 al 2018, abbiano perso il 13 per cento dei negozi in sede fissa: registrando un -14 per cento al sud con un divario di 4 punti percentuali rispetto al centro-nord,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di introdurre per i canoni di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 60 metri quadrati, la possibilità di essere assoggettati al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.


G/1586/100/5 (già emen. 6.0.32)

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A. S. 1586),

        premesso che:

            l'ultimo rapporto dell'lnps contenuto nell'Osservatorio sul precariato ha evidenziato un notevole aumento, rispetto al 2018, dei contratti a tempo indeterminato, di apprendistato, stagionale e intermittenti, e rilevato invece una flessione dei contratti a tempo determinato e in somministrazione;

            nei primi nove mesi del 2019, in particolare, sono state più di 600mila le assunzioni sotto forma di contratto di lavoro stagionale, in netto aumento rispetto all'anno precedente,

        considerato che:

            il lavoro stagionale rappresenta una forma contrattuale connotata da aspetti di maggiore flessibilità rispetto alle altre forme contrattuali e, nondimeno, una delle forme contrattuali in crescita nel nostro Paese soprattutto nel settore turistico ed in quello agricolo, impiegata in particolare nelle Regioni dove tali settori sono maggiormente sviluppati;

            dapprima il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cosiddetto Jobs Act, e successivamente il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto «decreto dignità», sono intervenuti modificando la disciplina del lavoro stagionale e le originali disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, cosiddetta legge Fornero;

            alla luce della particolarità di questa forma contrattuale e degli ultimi interventi normativi, la disciplina del contratto di lavoro stagionale presenta oggi profonde peculiarità, come, tra le altre cose, l'esclusione dal regime delle causali, la mancata applicazione di un limite massimo di impiego e della disciplina «stop and go», il differente calcolo per l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione Naspi,

        impegna il Governo:

            ad estendere l'esclusione dalla contribuzione aggiuntiva a tutte le ipotesi di lavoro a carattere stagionale, al fine di differenziarne la disciplina fiscale rispetto alle altre forme contrattuali e renderla omogenea per tutte le attività rientranti nella categoria di attività «stagionali».


G/1586/101/5 (già emen. 7.15)

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A. S. 1586),

        premesso che:

            lo scorso 24 giugno a Losanna il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha votato per l'aggiudicazione delle Olimpiadi Invernali 2026 all'Italia, esprimendo una forte preferenza, da ultimo, per la candidatura italiana di Milano-Cortina rispetto alla sfidante svedese Stoccolma-Are;

            nelle scorse settimane è stato dapprima nominato il Ceo dei Giochi invernali, Vincenzo Novari, e successivamente si è provveduto alla costituzione del Comitato organizzatore dei Giochi stessi, «MilanoCortina 2026», avente la forma giuridica di una Fondazione e che avrà sede a Milano, a cui partecipano il Comune di Milano, il Comune di Cortina d'Ampezzo, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Coni ed il Cip;

            nel 2022 la manifestazione Ryder Cup, torneo internazionale di golf che si svolge a cadenza biennale e che si disputa tra una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei, sarà ospitata a Roma,

        considerato che:

            tutte le manifestazioni sportive a carattere internazionale non solo rappresentano un'opportunità di crescita e di sviluppo per le città ospitanti, ma consentono anche di valorizzare lo sport come simbolo di amicizia e fratellanza fra i popoli, come sostenuto dal Presidente della Repubblica Mattarella nelle dichiarazioni a supporto della candidatura di Milano-Cortina;

            l'occasione di ospitare la Ryder Cup per la prima volta in Italia contribuirà a diffondere anche nel nostro Paese lo sviluppo del golf, in maniera da ispirare i giovani ad avvicinarsi a questa disciplina,

        impegna il Governo:

            a riservare un finanziamento annuale, a valere sul Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 2020 e fino al 2026, a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, per le opere di infrastrutturazione di tutte le aree olimpiche necessarie al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026;

            a riservare un finanziamento annuale, a valere sul Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 della presente legge, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a favore della Regione Lazio, per le opere di infrastrutturazione necessarie al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022.


G/1586/102/5 (già emen. 8.0.28)

Laniece

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;

            la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia,

        considerato che:

            la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo,

        tenuto conto che:

            a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino,

        impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

            a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino, al fine di garantire un servizio essenziale per le popolazioni interessate dalla tratta ferroviaria in oggetto e per promuovere una reale politica di incentivazione ai mezzi pubblici a basso impatto ambientale.


G/1586/103/5 (già emen. 12.15)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 12 del disegno di legge di bilancio 2020 relativo alla Green Mobility, prevede in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, che a decorrere dal 1º gennaio 2020, il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida;

            da tale prescrizione sono esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e le Forze di polizia,

        considerato che:

            i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome, nonché la Protezione Civile e i Corpi Forestali Provinciali per gli interventi di natura emergenziale utilizzano veicoli da lavoro pesanti che necessitano di una certa potenza e che le limitazioni previste dall'articolo 12 citato potrebbero ripercuotersi negativamente sull'efficacia degli interventi stessi,

        impegna il Governo:

            ad inserire, nel primo provvedimento utile, una disposizione specifica volta ad escludere dalla prescrizione in premessa anche i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome, nonché la Protezione Civile, i Corpi Forestali Provinciali e il servizio strade delle Province medesime.


G/1586/104/5 [già emen. 12.23 (testo 2)]

Pavanelli, Pirro, Briziarelli

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti,

        considerato che:

            i percorsi denominati «Piedibus» e «Ciclobus» sono forme di trasporto scolastico in genere utilizzati per accompagnare a scuola gli alunni delle elementari e medie inferiori;

            oltre a rappresentare un metodo di trasporto sostenibile questi percorsi hanno il vantaggio di promuovere in modo concreto lo svolgimento di un'attività motoria quotidiana,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere in via sperimentale un contributo in favore dei comuni con almeno centomila abitanti finalizzato alla realizzazione di percorsi di Green mobility «Piedibus» e «Ciclobus».


G/1586/105/5 (già emen. 12.0.24)

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            è quanto mai urgente, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedere un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare misure volte a limitare la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati attraverso il sistema del cosiddetto vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a 3 litri utilizzati da utenze domestiche.


G/1586/106/5 (già emen. 12.0.61)

Comincini, Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586),

        premesso che:

            in media attualmente in Italia gli autobus usati hanno circa 11,4 anni, a fronte dell'età media europea di circa 7,5 anni;

            fondamentale nella riforma del Trasporto Pubblico Locale e in generale nall'ambito dell'azione dei Governo è il rinnovo del parco mezzi che riduca in modo significativo l'anzianità media per migliorare la qualità del servizio e la sostenibilità ambientale,

        considerato che:

            il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, a cui è necessario dare piena attuazione è destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria;

            a livello europeo si sta accelerando la transizione verso la mobilità a zero emissioni, cercando di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico;

            che nella medesima direzioni vanno le comunicazioni della Commissione «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni», del luglio 2016, e «L'Europa in movimento», del maggio 2017;

            la Commissione UE impone normativamente limiti sempre più rigidi per le emissioni dei veicoli a motore ed ha introdotto dal 1º settembre 2017 nuove procedura di prova delle emissioni reali di guida;

            gli indirizzi summenzionati sono coerenti con il programma di Governo finalizzato all'implementazione di un «green new deal» fondato su investimenti in tutti i settori strategici per un rilancio dell'economia attraverso una loro riconversione nel senso della maggiore sostenibilità ambientale,

        impegna il Governo a:

            prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate a favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, attraverso l'incremento del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012.


G/1586/107/5 [già emem. 23.4 (testo 2)]

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

        premesso che:

            la formazione continua rappresenta nel contesto attuale, caratterizzato dal forte impatto e dalle trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie, il principale elemento per la crescita del mercato del lavoro, della competitività e della produttività del Paese;

            in base ai recenti studi dell'OCSE solo il 20,1 per cento degli adulti partecipa in attività di formazione, la metà rispetto alla media dei Paesi membri dell'Organizzazione;

            nonostante l'incremento della quota di aziende che forniscono formazione continua degli ultimi anni, la media dell'Italia in quest'ambito è inferiore a quella dei Paesi OCSE e sensibilmente inferiore a Paesi direttamente comparabili quali Spagna, Regno Unito, Germania e Francia;

            la spesa pubblica per la formazione nel contesto delle politiche attive del lavoro è molto bassa rispetto agli altri Stati OCSE e pochissime sono le imprese che beneficiano di sussidi pubblici e/o incentivi fiscali per fornire formazione;

            meno dell'1 per cento delle aziende che fanno formazione beneficiano di sussidi ed agevolazioni pubblici contro la media Ocse dell'8,7 per cento,

        considerato che:

            in base alla disciplina del credito d'imposta di cui alla legge di bilancio 2019 le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 sono attribuiti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese, nonché del 30 per cento per le grandi imprese nella misura massima di 200.000 euro annui;

            la necessità di recupero del gap in ambito di formazione riguarda anche le micro imprese,

        impegna il Governo a:

            adottare gli atti necessari ad estendere la richiamata disciplina del credito d'imposta per la formazione professionale nell'ambito del Piano nazionale industria 4.0 alle micro imprese, includendo le spese le relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale.


G/1586/108/5 (già emen. 23.0.13)

Comincini

Accolto come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

        premesso che:

            i cambiamenti climatici hanno manifestato negli ultimi anni un incremento della frequenza delle situazioni siccitose, ovvero un ridotto apporto pluviometrico, accompagnati da un incremento delle piogge di breve durata e forte intensità;

            gli ultimi dati Istat dimostrano che l'Italia si colloca al primo posto tra i Paesi dell'Unione Europea per prelievi d'acqua ad uso potabile, attestandosi a circa 428 litri per abitante al giorno;

            secondo le rilevazioni del Ministero dell'Ambiente, in media nel nostro Paese si consumano 50 litri al giorno di acqua calda sanitaria pro capite,

        considerato che:

            per far fronte alle sempre più frequenti situazioni di siccità e carenza idrica, nei prossimi anni sarà fondamentale implementare una strategia integrata diffusa a tutti i livelli - regionale, statale ed internazionale - che contemperi la conservazione e l'adeguato sfruttamento delle risorse idriche disponibili da una parte, con un più razionale e bilanciato equilibrio tra fabbisogno e consumo idrico dall'altra;

            tale strategia globale non potrà esimersi dall'inserire una maggior tutela ed un più accorto utilizzo delle risorse d'acqua attualmente presenti all'interno di una più penetrante e puntuale azione di governo in materia di efficienza energetica;

            tra gli interventi urgenti che si rendono necessari in un'ottica di risparmio idrico vi rientra anche l'applicazione di dispositivi per la riduzione dei consumi a livello domestico,

        impegna il Governo:

            ad estendere le detrazioni fiscali, attualmente previste per le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria, di soffioni e colonne doccia, e di cassette di scarico e sanitari.


G/1586/109/5 (già emen. 28.61)

Laforgia, Errani, De Petris, Grasso

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che,

            legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e stabilisce che l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca;

            il titolo di Pedagogista è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education ed equipollenti,

        considerato che:

            vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,

        ritenuto che:

            molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica,

        impegna al Governo:

            a valutare una modifica della sopra citata Legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.


G/1586/110/5 (testo 2)

Comincini, Renzi, Faraone

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            l'economia sociale nel mondo contribuisce a ad un valore compreso tra il 5 e l'8 per cento del PIL globale, e ha un impatto compreso tra l'8 e il 10 per cento per quanto riguarda l'aspetto occupazionale;

            l'Italia, dal proprio canto, è storicamente uno dei Paesi più avanzati sotto questo punto di vista, attestandosi in posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali per gli investimenti e l'ammontare di capitale impiegato nel settore sociale. Secondo alcuni studi, infatti, il giro d'affari del Terzo settore supera i 64 miliardi, contribuendo a circa il 3,5 per cento del Pil nazionale e impiegando un numero di addetti che si attesta attorno al milione di dipendenti e ai 5 milioni di volontari;

        considerato che:

            il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cosiddetto Crescita-bis, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, cosiddetta Startup innovativa, e che all'interno di questa categoria rientrano anche le cosiddette start-up sociali, quelle start-up ossia a vocazione sociale che operano in alcuni specifici settori;

            la recente Riforma del Terzo settore ha dato una spinta preponderante allo sviluppo di questo ambito, semplificando le norme in materia di statuto ed intervenendo in maniera puntuale sugli aspetti definitori e gestori degli enti interessati, ponendosi così come caposaldo normativo di riferimento per la disciplina in un'ottica di forte promozione e valorizzazione;

            nel 2018, il numero di start-up innovative in Italia si aggirava attorno alle 10mila unità, ma solo 210 di queste si configurava a vocazione sociale, con un trend di crescita rispetto all'anno precedente del 20 per cento;

            è avvertita in particolare l'esigenza, rappresentata da associazioni di categoria e cittadini, di dotare l'apparato normativo di strumenti e incentivi idonei in particolare a favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

            tali imprese per assolvere alla predetta funzione di inserimento dovrebbero essere agevolate, a fronte del soddisfacimento di requisiti di assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico in misura pari ad almeno i due terzi del totale degli impiegati quale presupposto per la qualificazione di «imprese sociali», da incentivi fiscali quali sgravi su oneri amministrativi, redditi imponibili dei lavoratori nonché spese per l'équipe scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti;

        impegna il Governo:

            ad adottare tutte le iniziative, eventualmente anche di tipo legislativo e regolatorio, nell'ambito delle proprie competenze, utili a dare impulso all'introduzione di misure specifiche in materie di start-up sociali per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.


G/1586/110/5 (già emen. 40.0.1)

Comincini

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

        premesso che:

            l'economia sociale nel mondo contribuisce a ad un valore compreso tra il 5 e l'8 per cento del PIL globale, e ha un impatto compreso tra l'8 e il 10 per cento per quanto riguarda l'aspetto occupazionale;

            l'Italia, dal proprio canto, è storicamente uno dei Paesi più avanzati sotto questo punto di vista, attestandosi in posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali per gli investimenti e l'ammontare di capitale impiegato nel settore sociale. Secondo alcuni studi, infatti, il giro d'affari del Terzo settore supera i 64 miliardi, contribuendo a circa il 3,5 per cento del PIL nazionale e impiegando un numero di addetti che si attesta attorno al milione di dipendenti e ai 5 milioni di volontari,

        considerato che:

            il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cosiddetto "Crescita-bis", ha introdotto nell'ordinamento italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, cosiddetta "Startup innovativa", e che all'interno di questa categoria rientrano anche le cosiddette "start-up sodali", quelle start-up ossia a vocazione sociale che operano in alcuni specifici settori;

            la recente Riforma del Terzo settore ha dato una spinta preponderante allo sviluppo di questo ambito, semplificando le norme in materia di statuto ed intervenendo in maniera puntuale sugli aspetti definitori e gestori degli enti interessati, ponendosi così come caposaldo normativo di riferimento per la disciplina in un'ottica di forte promozione e valorizzazione;

            nel 2018, il numero di start-up innovative in Italia si aggirava attorno alle 10mila unità, ma solo 210 di queste si configurava a vocazione sociale, con un trend di crescita rispetto all'anno precedente del 20 per cento;

            tali numeri non consentono ancora di poter parlare di slancio definitivo del settore, dal momento che, secondo le analisi più recenti, a fronte di un elevato ammontare di investimenti che possono essere impiegati nel settore, non vi sono ancora, tuttavia, le condizioni numeriche e dimensionali adeguate per poter accogliere tali risorse;

            tra le soluzioni che vengono auspicate, inoltre, non si configurano solamente gli incentivi alla costituzione di gruppi di imprese operanti nello stesso ambito, ma anche e soprattutto gli incentivi e le agevolazioni fiscali alle singole start-up sociali finalizzati a favorire lo sviluppo di un maggior numero di realtà di questo tipo, che permettano contestualmente la rapida crescita di quelle già esistenti,

        impegna il Governo:

            a dare impulso, nell'ambito delle proprie competenze affinché venga avviato quanto prima l'iter parlamentare di esame della proposta di legge A.S. 1618, recante «Disposizioni in materia di start-up sociali».


G/1586/111/5 (già emen. 46.2)

Nencini, Comincini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame della legge di bilancio 2020, atto senato 1586,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca all'articolo 46 la previsione inerente l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari attraverso una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020;

            che lo stesso articolo 46 prevede la proroga della convenzione, fino alla stessa data, del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224;

            che il servizio è proseguito, nel rispetto della convenzione di cui sopra dalla scadenza del 20 maggio 2019 ad oggi senza alcuna interruzione;

            tenuto conto di quanto indicato dalla Autorità Garante per le Comunicazioni nella Segnalazione urgente al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c ), n. 1) della legge 31 luglio 1997, n. 249 trasmessa il 23 aprile 2019,

        impegna il Governo, nell'ambito dell'iter del provvedimento in seconda lettura alla Camera dei deputati:

            ad ampliare l'oggetto della procedura di gara, integrando la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari con la trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su Internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese;

            ad esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019.


G/1586/112/5 [già emen. 60.0.92 (testo 3)]

Taricco, Biti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

        premesso che:

            la globalizzazione sempre più ordinaria nei movimenti di merci e di persone e l'intensificarsi degli stessi crea purtroppo, di fatto, condizioni sempre più favorevoli allo spostamento ed alla diffusione, imprevedibile, anche di parassiti e patologie che stanno avendo un impatto molto pesante su agricoltura e attività economiche del territorio, sulle loro condizioni di esercizio e sulla loro sostenibilità economica, fino ad arrivare a pregiudicarne la stessa sopravvivenza;

            per affrontare crisi che sono quasi sempre inizialmente molto localizzate sul territorio e che poi, purtroppo, se non affrontate con la necessaria determinazione e rapidità, diventano di dimensione nazionale, sono presenti nel nostro Paese, oltre al Servizio Fitopatologico Nazionale e gli analoghi Servizi regionali, anche una molteplicità di soggetti di emanazione di Regioni ed Enti locali, in molti casi in collaborazione con altri soggetti sociali, ed ancora di Fondazioni ed Università;

            tale platea di soggetti, tuttavia, non è sempre inserita in un sistema complessivo che garantisca sufficiente coordinamento di indirizzo ed operativo, come è stato d'altronde evidenziato in numerose audizioni tenutesi presso le competenti Commissioni parlamentari che hanno esaminato la questione della diffusione di parassiti e fitopatologie;

        considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.92 presentato in Commissione Bilancio,

        impegna il Governo:

            a dotarsi di un adeguato coordinamento con tutti i soggetti - Servizio Fitopatologico Nazionale, Servizi Fitopatologici di Regioni e Province autonome, Enti e Fondazioni che si occupano di ricerca e sperimentazione sul tema, ed Università - impegnati sulle emergenze fitosanitarie al fine di individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura, e mettere in grado il sistema di affrontare tali emergenze in forma continuativa, coordinata e pronta;.

            a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo, con risorse adeguate, per il pronto intervento e l'emergenza fitosanitaria, che permetta, anche grazie al coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, interventi rapidi e strutturati attraverso procedure semplificate.


G/1586/113/5 [già emen. 95.13 (testo 2)]

Garavini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame della legge di bilancio 2020;

        premesso che:

            la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 abolisce a partire dal 2020 la legge istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e introduce una nuova disciplina per l'imposta municipale propria (IMU);

            la nuova normativa tra le previste esenzioni e riduzioni non contempla il rinnovo dell'equiparazione ad abitazione principale - misura introdotta nel 2015 - delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), titolari di pensione estera o in convenzione internazionale;

            il motivo della revoca dell'esenzione per i nostri connazionali residenti all'estero e proprietari di abitazione in Italia è da attribuire al fatto che la Commissione europea ha iniziato una procedura di infrazione ed ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora per aver mantenuto condizioni più favorevoli riguardanti alcune imposte comunali (lmu, Tasi e Tari) sulle case ubicate in Italia appartenenti a pensionati italiani residenti nella UE (Unione Europea) e nel SEE (Spazio economico europeo) in violazione del diritto dell'Unione in materia di regimi preferenziali lmu, Tasi e Tari per i pensionati cittadini italiani iscritti all'Aire, quando invece, secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la norma che prevede l'esenzione dalle imposte immobiliari avrebbe dovuto essere formulata a favore di tutti i cittadini pensionati della UE proprietari di casa in Italia;

        rilevato che:

            i nostri connazionali pensionati non residenti nel territorio italiano sono oramai esenti dal 2015 dal pagamento delle imposte immobiliari (lmu e Tasi) sull'unità immobiliare da loro posseduta in Italia (equiparata ad abitazione principale);

            una improvvisa revoca dell'esenzione si ripercuoterebbe in modo drammatico su decine di migliaia di pensionati italiani residenti all'estero e sul legame di fiducia ed affettivo che essi hanno con il nostro Paese e sull'immagine dell'Italia all'estero tra le nostre collettività portatrici di istanze e di richieste spesso dimenticate,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di mantenere l'esenzione dall'Imu a favore dei nostri connazionali pensionati residenti all'estero sull'abitazione da loro posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, nel rispetto del diritto europeo così come sancito dalle norme relative al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.


G/1586/114/5

Pirro, Bottici, Pesco, Fenu, Matrisciano, Girotto, Gallicchio, Dell'Olio, Puglia, Marco Pellegrini, Conzatti, Steger

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            l'articolo 4 riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

            l'articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2019, n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019) ha esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;

            tale ultima disposizione, tuttavia, come la stessa norma precisa, si applica solo ai contratti stipulati nell'anno 2019, non essendo prevista, nella legge di bilancio attualmente all'esame, la possibilità per i contratti stipulati nell'anno 2020 relativi ai locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie di usufruire del regime agevolato della cedolare secca;

            la proroga si rende necessaria data l'importanza della misura, data i molteplici effetti positivi che ne discendono sia sui locatori, in quanto possono godere di un risparmio sulle imposte dovute, sia sull'Amministrazione pubblica, che vedrà probabilmente ridursi il fenomeno degli affitti in nero anche nell'ambito degli affitti commerciali,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della misura di cui all'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, al fine di consentire anche ai contratti stipulati nell'anno 2020 relativi ai locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie, di usufruire del regime agevolato della cedolare secca.


G/1586/115/5

Pirro, Santillo, Dell'Olio, Matrisciano, Nocerino, Di Girolamo, Puglia, Gallicchio

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (AS 1586):

        premesso che:

            l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali rientra anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

            la attuale linea «Biella - Novara» è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri, gestita da Rete ferroviaria italiana che la qualifica come «linea complementare»;

            lo schema di contratto di programma 2017-2021, parte investimenti, tra RFI - Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non prevede interventi su tale linea, mentre sono invece finanziate opere per 91 milioni di euro per interventi sul nodo di Novara che si inquadrano nel programma di sistemazione del nodo di Novara per ottimizzare i flussi di traffico dei corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo che convergono nel capoluogo piemontese;

            gli interventi consistono nella realizzazione di una bretella merci sulla linea Vignale-Novara Centrale per l'accesso all'impianto di Novara Boschetto da nord e la prima fase di adeguamento del piano del ferro dell'impianto di Novara Boschetto con creazione di una radice per l'ingresso da nord dei treni di autostrada viaggiante con annesso terminal per tale servizio e relativa viabilità di accesso, nonché l'adeguamento del piano del ferro e upgrade tecnologico dell'impianto di Vignale;

            a tali interventi si aggiungono ulteriori opere che consistono nell'interconnessione tra la futura bretella merci di Vignale-Boschetto e linea FNM Novara-Seregno;

        considerato che:

            la mancata elettrificazione della linea Biella-Novara non favorisce lo sviluppo delle infrastrutture del territorio, consegnandolo all'emarginazione territoriale e non favorendo la mobilità di merci e lo spostamento di risorse umane;

            per consentire un rapido collegamento tra il capoluogo della Provincia di Biella e i relativi centri di Novara e Milano, con una riduzione dei tempi di percorrenza e senza rottura di carico e con un recupero di circa 30 minuti tra andata e ritorno giornaliero, è necessario un intervento di riqualificazione della linea con alcune leggere modifiche di tracciato al fine di consentire un aumento della velocità massima da 90 km/h attuali a 130 km/h;

            la velocità è invece ad oggi ridotta a causa degli inconvenienti causati dai 51 passaggi a livello che spesso rendono problematica la coincidenza alla stazione di Novara. Su questo ultimo tema la provincia di Biella ha in corso uno studio per la loro razionalizzazione;

            al fine di dare avvio alla elettrificazione della predetta linea, l'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a cinque milioni di euro per l'elettrificazione della linea Biella-Novara;

            dallo studio presentato dall'Unione Industriale di Biella, è emerso che le opere da realizzarsi con i fondi stanziati dalla legge di bilancio per il 2019 sono da individuarsi nella soppressione dei passaggi a livello esistenti e, per la realizzazione di tali opere, l'Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, nell'ambito del progetto di soppressione dei passaggi a livello sulle linee regionali, ha già previsto in bilancio un cofinanziamento alla realizzazione delle stesse,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento dei lavori di completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara.


G/1586/116/5

Di Girolamo, Santillo, Dell'Olio, L'Abbate, Moronese, Puglia, Ortis

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586);

        premesso che:

            l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

        considerato che:

            le ondate di maltempo di questi mesi, con violente mareggiate che hanno colpito diverse località balneari sulla costa, hanno provocato danni ingenti alle Regioni adriatiche Abruzzo, Molise e Puglia, le cui coste sono già martoriate da un'accentuata erosione marina;

            alcune strutture balneari sono state distrutte, altre sono a rischio, così come diverse infrastrutture pubbliche del litorale adriatico;

            si rende sempre più necessaria la realizzazione di opere a difesa della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse per la realizzazione di interventi finalizzati al contrasto dei fenomeni di erosione marina per le Regioni Abruzzo, Molise e Puglia.


G/1586/117/5

Di Girolamo, Santillo, Dell'Olio

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali rientra anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

        considerato che:

            a differenza dei porti di Pescara e Ortona, a favore dei quali sono state individuate risorse in sede di programmazione in quanto strutture classificate di interesse strategico nazionale, nessun investimento è stato sinora previsto per le altre infrastrutture portuali della Regione Abruzzo, tra le quali si evidenzia in particolare il porto di Vasto;

            l'assenza di interventi sul piano finanziario rischia di compromettere seriamente le potenzialità di sviluppo di tali infrastrutture,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento di misure dirette a consentire il potenziamento del sistema portuale abruzzese a livello regionale, senza tralasciare quelle infrastrutture portuali per le quali finora non sono stati adottati interventi adeguati sul piano finanziario.


G/1586/118/5

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettazione di pagamenti effettuati attraverso carte di debito o carte di credito;

            il Ministero dello sviluppo economico ha successivamente elaborato uno schema di Regolamento che prevedeva una sanzione di 30 euro in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte degli esercenti, applicando così la sanzione dell'articolo 693 del codice penale;

            in data 1 giugno 2018, il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo su tale schema di Regolamento, sostenendo che la determinazione della sanzione può avvenire solo attraverso la legge, e non per via regolamentare;

            l'articolo 31 della presente legge introduce il sistema denominato «Cashback» sugli acquisti effettuati tramite l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;

        considerato che:

            in Italia il tasso di evasione fiscale stimato annualmente, secondo i dati Istat relativi al triennio 2014- 2016, si attesta a circa 110 miliardi di euro, valore in crescita rispetto al passato e che pone il nostro Paese in cima alla classifica degli Stati europei nei quali tale comportamento è maggiormente diffuso;

            questo dato ci pone di fronte alla stringente necessità sia di frenare tale sottrazione di risorse nei confronti del fisco, sia di utilizzare tali risorse per rilanciare l'economia italiana;

            tra gli strumenti di lotta all'evasione fiscale, la promozione e l'incentivo alta tracciabilità dei pagamenti è senza ombra di dubbio il mezzo più efficace, dal momento che non svantaggia il consumatore finale e che nel mercato vi sono molteplici strumenti che rendono più «visibili» le transazioni quotidianamente effettuate;

            al fine di favorire la diffusione di tali strumenti ed i comportamenti virtuosi a dispetto delle pratiche di evasione, senza andare a nuocere contestualmente ai ricavi in particolare delle piccole e medie imprese, è auspicabile introdurre incentivi ed agevolazioni all'utilizzo di pagamenti elettronici;

        impegna il Governo:

            a stabilire, esclusivamente per i pagamenti effettuati attraverso l'impiego di strumenti elettronici, la soglia entro la quale escludere commissioni e costi aggiuntivi;

            ad applicare, oltre la suddetta soglia e nei confronti dei soggetti che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito, un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.


G/1586/119/5 (già emen. 9.4)

Castellone, Mautone, Floridia, La Mura, Puglia, Pirro, Bottici, Angrisani, Giuseppe Pisani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame della legge di bilancio 2020;

        premesso che:

         l'articolo 9 reca disposizioni in materia di edilizia sanitaria:

        la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)" all'articolo 20 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 28 miliardi di euro;

            il comma 1, dell'articolo 9, della legge di bilancio per il 2020 eleva a 30 miliardi tale importo, pertanto viene aumentata di 2 miliardi la dotazione già prevista dalla manovra 2018;

        considerato che:

            al fine di offrire adeguate risposte al crescente bisogno di salute espresso dalla popolazione in termini di cronicità e disabilità e garantire i presupposti per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, equo, solidale ed universale è fondamentale il potenziamento delle cure primarie, delle cure intermedie, e dell'assistenza residenziale extra-ospedaliera;

            è pertanto indispensabile sostenere la realizzazione delle unità complesse di cure primarie (Case della salute), di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché alle strutture di cure intermedie (Ospedali di Comunità) di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70 e favorire una razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, mantenendone la presenza nelle zone disagiate (montane, insulari, turistiche) o non coperte da altro servizio assistenziale,

        impegna il Governo:

a prevedere che il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sia esteso ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extra-ospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70.


G/1586/120/5 [già emen. 11.0.22 (testo 2)]

Moronese, L'Abbate, Matrisciano, Naturale, Puglia

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame della legge di bilancio 2020;

        premesso che:

         l'articolo 11 rubricato "Green new deal" istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire con dotazione pari a 70 milioni di euro da destinare agli interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/ CE;

al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche è opportuno introdurre misure per incentivare l'acquisto di apparecchiature finalizzate a ridurre i rifiuti;

        impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre, in via sperimentale, un credito di imposta per le strutture recettizie nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro per l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzati alla riduzione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.


G/1586/121/5

Laforgia, Errani, De Petris, Grasso

Accolto come raccomandazione

Premesso che,

            la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e stabilisce che l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca.

            Il titolo di Pedagogista è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education ed equipollenti;

        considerato che,

            vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,

        ritenuto che,

            molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica;

        impegna il Governo,

            a valutare una modifica della sopraccitata legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.


G/1586/122/5 [già emen. 17.0.10 (testo 2)]

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            vista la scelta di potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dal provvedimento in esame, così come determinato dalla Commissione di merito;

            attesa l'esigenza di inserire l'Aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì nella tabella A di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

            preso atto che negli aeroporti di cui alla predetta tabella il servizio antincendio è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

        impegna il Governo:

            ad avviare tempestivamente l'iter per l'inserimento dell'Aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì nella tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, a destinare le unità di organico conseguentemente necessarie per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi aeroportuali, nonché a reperire le relative risorse logistiche e strumentali.


G/1586/123/5 (già emen. 18.21)

Comincini, Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame della legge di bilancio 2020, atto senato 1586,

        premesso che:

            - l'organico del Corpo della Guardia di Finanza necessita di essere rinnovato, per far fronte ad una situazione di carenza di personale divenuta ormai patologica nelll'ambito della dotazione delle forze dell'ordine;

            - tale esigenza risponde alla necessità di mantenimento degli standard minimi di sicurezza e pieno espletamento delle funzioni del Corpo;

        considerato che:

            - è stato recentemente espletato un concorso per 3 80 allievi finanzieri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018;

            - l'istituto dello scorrimento delle graduatorie risponde ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica in quanto l'amministrazione che si avvalga delle graduatorie già predisposte evita infatti il ricorso a dispendiose procedure concorsuali;

            - l'espletamento di nuove procedure concorsuali comporta anche il decorso di un lungo lasso temporale, nelle more del quale la carenza di organico si ripercuoterebbe negativamente sull'operatività della Guardia di finanza;

        impegna il Governo:

            a ricorrere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanzieri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199, fino ad esaurimento della stessa, per le assunzioni necessarie al rinnovo dell'organico del Corpo della Guardia di Finanza.


G/1586/124/5 (già emen. 32.0.49)

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stati per l'anno finanziario. 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            la legge Golfo-Mosca, entrata in vigore nel 2011, ha stabilito che il 20% dei posti disponibili negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (consigli di amministrazione e collegi sindacali) venisse riservato al genere meno rappresentato, ovvero quello femminile, senza fissare requisiti o incompatibilità particolari;

            nel 2008 la percentuale di donne che facevano parte dei consigli di amministrazione era pari al 5,9%. Dopo l'entrata in vigore della Golfo-Mosca le aziende quotate in Borsa che al primo rinnovo delle cariche sociali si sono dovute adeguare hanno portato questa cifra al 27,8%, sopra la quota obbligatoria iniziale del 20%. Al secondo rinnovo la cifra è salita ancora, fino a toccare il 36,9%, anche in questo caso sopra il tetto obbligatorio del 33,3%;

            dal 2015 in avanti la quota da riservare al genere meno rappresentato è salita a un terzo dei posti disponibili;

            l'ingresso delle nuove amministratrici, oltre che rispondere ad un principio basilare di equità di genere, ha contribuito a modificare altre caratteristiche dei cda, riducendo l'età media, aumentando il livello medio di istruzione, la diversità in termini di età e il background professionale. Dai dati aggiornati al 2017 emerge infatti che le donne nei cda sono mediamente più giovani e più istruite rispetto ai colleghi uomini: hanno 50,9 anni rispetto ai 58,9 degli uomini e l'88,5% di loro ha una laurea, rispetto all'84,5% degli uomini;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di introdurre il principio della legge Golfo-Mosca anche per le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo che negli organi di controllo un terzo sia scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato, ovvero quello femminile.


G/1586/125/5 (già emen. 32.0.143)

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            In sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            secondo i dati più recenti, in Italia l'economia non osservata, non dichiarata e non ragolamentare vale circa 200 miliardi di euro, pari a più del 12% del Pii, mentre i lavoratori irregolari ammontano a più di 3 milioni di unità, raggiungendo un tasso di quasi il 16%;

            l'esistenza di tale fetta della produzione di beni e servizi è, da una parte, deleteria per le entrate fiscali dello Stato, dall'altra gravosa per lavoratori e datori di lavoro, i primi non vedendo riconosciuto alcun diritto previdenziale e assicurativo né un'adeguata retribuzione, i secondi rischiando di andare incontro a pesanti sanzioni;

        considerato che:

            il dato dell'economia sommersa in Italia, a ben vedere, risulta una grave piaga per l'intera società;

            secondo l'lstat, più del 75% degli occupati irregolari si concentra nel settore terziario, ossia quello dei servizi, ed in particolare nel settore dell'assistenza familiare e domiciliare;

            all'interno delle mura domestiche, secondo i numeri dell'Inps, a fronte di più di 800mila lavoratori regolari vi sarebbero oltre 1,1 milioni di lavoratori occupati irregolari;

            al fine di contrastare tale fenomeno, l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio non è sufficiente ad arginare il problema, essendo maggiormente efficace l'attività di regolamentazione e promozione alla regolamentazione delle professioni che oggigiorno si svolgono nell'ambito del cd. «lavoro nero», prevedendo anche sgravi fiscali ed incentivi per i datori di lavoro ad impiegare risorse umane attraverso forme contrattuali regolari,

        impegna il Governo:

            ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative necessarie al fine di introdurre nell'ordinamento la disciplina del lavoro accessorio in ambito familiare e domestico, specificamente finalizzata all'ambito dell'assistenza domiciliare ai bambini;

            a prevedere che le prestazioni rientranti nella suddetta disciplina di lavoro accessorio in ambito familiare e domestico vengano regolamentate anche attraverso un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il loro compenso sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che alle stesse si possa far ricorso attraverso l'utilizzo di carnet di buoni orari.


G/1586/126/5 [già emen. 40.0.1 (testo 2)]

Comincini, Renzi, Faraone, Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            l'economia sociale nel mondo contribuisce a ad un valore compreso tra il 5 e l'8 % del PIL globale, e ha un impatto compreso tra l'8 e il 10% per quanto riguarda l'aspetto occupazionale;

            l'Italia, dal proprio canto, è storicamente uno dei Paesi più avanzati sotto questo punto di vista, attestandosi in posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali per gli investimenti e l'ammontare di capitale impiegato nel settore sociale. Secondo alcuni studi, infatti, il giro d'affari del Terzo settore supera i 64 miliardi, contribuendo a circa il 3,5% del Pil nazionale e impiegando un numero di addetti che si attesta attorno al milione di dipendenti e ai 5 milioni di volontari;

        considerato che:

            il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cd. Crescita-bis, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, cd. Startup innovativa, e che all'interno di questa categoria rientrano anche le cd. start-up sociali, quelle start-up ossia a vocazione sociale che operano in alcuni specifici settori;

            la recente Riforma del Terzo settore ha dato una spinta preponderante allo sviluppo di questo ambito, semplificando le norme in materia di statuto ed intervenendo in maniera puntuale sugli aspetti definitori è gestori degli enti interessati, ponendosi così come caposaldo normativo di riferimento per la disciplina in un'ottica di forte promozione e valorizzazione;

            nel 2018, il numero di start-up innovative in Italia si aggirava attorno alle 10mila unità, ma solo 210 di queste si configurava a vocazione sociale, con un trend di crescita rispetto all'anno precedente del 20%;

            è avvertita in particolare l'esigenza, rappresentata da associazioni di categoria e cittadini, di dotare l'apparato normativo di strumenti e incentivi idonei in particolare a favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

            tali imprese per assolvere alla predetta funzione di inserimento dovrebbero essere agevolate, a fronte del soddisfacimento di requisiti di assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico in misura pari ad almeno i due terzi del totale degli impiegati quale presupposto per la qualificazione di «imprese sociali», da incentivi fiscali quali sgravi su oneri amministrativi, redditi imponibili dei lavoratori nonché spese per l'equipe scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti;

        impegna il Governo:

            ad adottare tutte le iniziative, eventualmente anche di tipo legislativo e regolatorio, nell'ambito delle proprie competenze, utili a dare impulso all'introduzione di misure specifiche in materie di start-up sociali per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.


G/1586/127/5 (già emen. 46.2)

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante; «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca all'articolo 46 la previsione inerente l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari attraverso una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020;

            che lo stesso articolo 46 prevede la proroga della convenzione, fino alla stessa data, del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224;

            che il servizio è proseguito, nel rispetto della convenzione di cui sopra dalla scadenza del 20 maggio 2019 ad oggi senza alcuna interruzione;

            tenuto conto di quanto indicato dalla Autorità Garante per le Comunicazioni nella Segnalazione urgente al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1) della legge 31 luglio 1997; n. 249 trasmessa il 23 aprile 2019,

        impegna il Governo:

            ad esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019.


G/1586/128/5 (già emen. 60.0.159)

Taricco, Biti, Manca, Ferrari, Ferrazzi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

        premesso che:

            in questi anni si è assistito in moltissimi territori, soprattutto pedemontani e di collina ad alta dispersione e desertificazione abitativa, ad una crescita esponenziale di danni all'agricoltura in generale, ed in particolare alle produzioni vegetali, alla forestazione ed alla zootecnia, ma in generale a tutte le attività economiche, di aggressioni e di incidenti stradali, che causano purtroppo, oltre ad importanti danni materiali, anche vittime umane;

            detto crescendo di danni è il risultato della incontrollata proliferazione di animali selvatici, soprattutto di alcune specie individuate come maggiormente dannose nelle singole regioni, in particolare della specie cinghiale, che purtroppo è in testa alla entità dei problemi praticamente in tutti i territori, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città, e con aumento delle richieste di risarcimento danni da parte delle imprese agricole e dei conduttori di fondi agricoli;

            per tali incombenze si attinge ai fondi derivanti dalle tasse regionali pagate dai cacciatori che potrebbero essere meglio utilizzate per la gestione faunistica e ripristino di habitat da tutti i soggetti che operano in tale campo e in particolare da parte dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

            negli ultimi dieci anni il numero dei selvatici ed in particolare dei cinghiali presenti in Italia, secondo le stime delle organizzazioni professionali agricole e di vari osservatori faunistici, è praticamente raddoppiato, con la conseguenza di distruzione di raccolti agricoli, di crescita equilibrata della biodiversità e della forestazione, di sterminano gli animali allevati e di incidenti stradali per un danno totale crescente;

            la sicurezza stessa nelle aree rurali e urbane è a rischio per il loro proliferare con l'invasione di campi coltivati, centri abitati, strade ed anche autostrade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone.

            considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.159 presentato in Commissione Bilancio;

        impegna il Governo:

            ad attivare, con il coordinamento ed il pieno coinvolgimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con solerzia, un confronto con le rappresentanze del mondo agricolo per definire i contenuti di un nuovo quadro normativo e procedurale capace di affrontare le enormi criticità per il mondo agricolo e per la sicurezza stradale che l'abnorme aumento della presenza di animali selvatici sta creando in molti territori.


G/1586/129/5 (già emen. 8.2000/4)

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            - a partire dallo scorso 20 agosto, a seguito della frana del Ruinon e in particolare dalla caduta di un enorme masso la strada provinciale di collegamento per Santa Caterina di Valfurva è stata interdetta al traffico;

            - l'evento calamitoso in questione ha provocato gravi problemi alla viabilità in la zona del Comune di Valfurva in provincia di Sondrio;

        considerato che:

            - la messa in sicurezza della strada provinciale ex SP29 risulta quanto mai urgente per scongiurare il rischio di isolamento dell'area interessata;

        impegna il Governo:

            - a stanziare le ulteriori risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP29, nel Comune di Valfurva (SO), autorizzando gli stanziamenti necessari e definendo le modalità più celeri per la loro attribuzione.


G/1586/130/5 (già emen. 8.2001/1)

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            - la Regione Liguria e in particolare l'area metropolitana di Genova hanno subito recentemente una serie di gravissimi eventi suscettibili di compromettere la sua economia in modo significativo e strutturale, quali il crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018 e le successive e anche recenti calamità che hanno inciso sul territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, con la chiusura e la compromissione del traffico su ulteriori viadotti;

            - le risorse stanziate finora in conseguenza degli eventi richiamati non hanno considerato la compromissione dell'attività di porti della stessa area ovvero in particolare gli scali di Savona e Vado Ligure;

        considerato che:

            - è indispensabile sostenere la continuità delle operazioni portuali, onde evitare la perdita definitiva delle attività stesse e di tutte quelle ad esse connesse, in particolare attraverso la salvaguardia dei posti di lavoro;

        impegna il Governo:

            - ad adottare gli atti necessari a prevedere forme di tutela analoghe a quelle di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018, estendendo le stesse al soggetto-autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo;

            - ad autorizzare l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro nei porti di Savona e Vado Ligure un contributo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti al crollo del Ponte Morandi e a stanziare le relative risorse.


G/1586/131/5 (già emen. 8.2001/13)

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            la Regione Liguria e in particolare l'area metropolitana di Genova hanno subito recentemente una serie di gravissimi eventi suscettibili di compromettere la sua economia in modo significativo e strutturale, quali il crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018 e le successive e anche recenti calamità che hanno inciso sul territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, con la chiusura e la compromissione del traffico su ulteriori viadotti;

        considerato che:

            l'opera prioritaria che è la Diga Foranea del Porto di Genova è stata già ritenuta strategica e in quanto tale oggetto di una Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Invitalia in data 3 agosto 2017;

            tale opera è indispensabile per garantire la sicurezza della navigazione e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale genovese;

        impegna il Governo,

            a stanziare le ulteriori risorse necessarie per il più celere completamento dei lavori del primo lotto della Diga Foranea del Porto di Genova.


G/1586/132/5 (già emen. 8.2003/1)

Mollame

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            considerato che, il subemendamento 8.2003/1 intendeva apportare all'emendamento 8.2003, capoverso 31-bis, le seguenti modifiche:

        a) le parole: «il quale, coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana e, mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche il di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i comma 2 e 3 del presente articolo. Con medesimo decreto sono stabiliti il supporto alle attività del Commissario e il suo compenso, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare 9 completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio».

        b) dopo il capoverso «31-bis» aggiungere, in fine, il seguente: «31-ter all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, il secondo e terzo periodo sono soppressi».

       impegna il Governo:

      a valutare l'opportunità di dare attuazione al subemendamento.


G/1586/133/5 (già emen. 8.2003/5)

Barboni

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 1586, recante legge di bilancio per il 2020, premesso che:

            attesa la necessità di garantire gli standard di sicurezza e di operatività efficace necessari all'aeroporto internazionale Fellini di Rimini e San Marino, attraverso l'incremento della dotazione del corpo della Polizia di Stato, l'ammodernamento del parco automezzi dei Vigili del Fuoco operanti e la semplificazione delle procedure di identificazione dei passeggeri mediante la digitalizzazione del controllo dei passaporti,

        impegna il Governo:

            a reperire nel corso del triennio economico 2020-2022 le risorse necessarie.


G/1586/134/5 (già emen. 17.1000/2000/10)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione dell'AS. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        impegna il Governo,

            a porre in essere ogni iniziativa utile a concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alle bande musicali costituite sotto forma di associazioni culturali senza scopo di lucro secondo il contenuto del subemendamento 17.1000/2000/10.


G/1586/135/5 (già emen. 28.2001/6)

Mollame

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            considerato che, il subemendamento 28.2001/6 intendeva apportare all'emendamento 28.2001, le seguenti modifiche:

        all'emendamento dei Relatori 28.2001, dopo il comma 16-bis, le seguenti modifiche:

        «16-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n.    208 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

        16-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 16-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.    190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge»

        impegna il Governo,

       a istituire un fondo destinato a finanziare investimenti per l'acquisto o il noleggio di macchine agricole.


G/1586/136/5 (già emen. 32.0.142)

Fantetti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        impegna il Governo a definire e promuovere:

            1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «Italian Sounding»), la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

            2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP ( denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STO (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.

            3. A tal fine impegna a istituire presso il MiPAAF, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

                a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);

                b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);

                c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF);

                d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT);

                e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

                f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

                g) due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

                h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

        4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

                a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

                b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

                c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

                d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

                e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

                f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

                g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

                h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

                i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

                l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

                m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

                n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

                o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MiPAAF, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma «Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo».

            5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui sopra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.

            impegna infine a istituire la «Conferenza annuale - Stati generali - della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».


G/1586/137/5 [già emen. 36.0.19 (testo 2)]

Presutto

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che,

            le Zone Economiche Speciali (ZES) individuano diversi strumenti finanziari finalizzati a stimolare lo sviluppo delle aree di interesse che devono comprendere, necessariamente, almeno un'area portuale. Tali strumenti sono soggetti alle previste disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

            gli Stati dell'UE sono liberi di istituire e modificare le zone economiche speciali ma devono conformarsi alle condizioni previste dai differenti strumenti in materia di aiuti di Stato. A tal proposito, il Regolamento (UE) 651/2014 identifica il comparto del trasporto e delle relative infrastrutture, escluso dagli aiuti, secondo i seguenti codici NACE:

                - NACE49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATEC02007 49);

                - NACE50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua (codice ATEC02007 50);

                - NACE51: Trasporto aereo (codice ATEC02007 51);

            non rientra nei codici esclusi dal Regolamento 651/2014 il codice NACE52 relativo a: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATEC02007 52). La motivazione di tale esclusione è da ricercare nella non sussumibilità, né dal punto di vista giuridico, né di fatto, delle attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali, con la nozione di trasporto;

            in tale contesto, la legge n. 208 del 2015 sul Credito d'imposta per il Mezzogiorno e la legge n. 133 del 2008 sul Contratto di sviluppo, sono entrambe soggette alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato ma, mentre la legge n. 133 del 2008 ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATEC02007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), cioè quelle che esercitano le attività portuali (di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), quella sul Credito d'imposta per il Mezzogiorno, non consente l'utilizzo degli strumenti economici di aiuto alle aziende la cui attività è codificata dal codice ATEC02007 52 (attività portuali). Infatti, il modello di richiesta on-line del Credito d'imposta per il mezzogiorno, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, non consente l'inserimento di tale codice;

            la normativa comunitaria sulle ZES prevede, fra le altre, lo sviluppo delle aree soggette alla competenza delle Autorità portuali o delle Autorità di sistema portuale e, quindi, delle attività in queste svolte;

            tali attività sono già previste dalle coperture finanziarie dal decreto-legge n.    91 del 2017, recante: disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di avviare ogni azione utile volta a modificare l'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, affinché vengano esplicitate le attività funzionalmente legate alle aree soggette alla competenza delle Autorità portuali o delle Autorità di sistema portuale (aree obbligatoriamente comprese nelle ZES), attività che trovano sistematica definizione nell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.


G/1586/138/5 (già emen. 44.1000/2)

Montevecchi, Rampi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

            l'articolo 44 reca interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo considerato che:

            è necessario far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione;

        impegna il Governo,

            consentire la proroga, per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 nel limite della durata massima complessiva di 36 mesi anche non consecutivi.


G/1586/139/5 (già emen. 28.0.2001/11)

Cantù, Centinaio, Romeo, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            tenuto conto dell'importanza di introdurre nei programmi curriculari scolastici l'educazione civica, non si può prescindere anche dalla consapevolezza di iniziative volte a favorire la diffusione di corretti stili di vita alimentari legati al consumo equilibrato dei nutrienti distribuiti nell'arco della giornata, secondo le direttive della dieta mediterranea, dichiarata patrimonio dell'Unesco il 16 novembre 2010;

            ritenuto che il sistema dei controlli ufficiali debba essere integrato e affiancato da un sistema di rating prestazionale che assicuri al consumatore una corretta informazione in etichetta circa gli ingredienti e la relativa correlazione con la provenienza delle materie prime, la qualità e gli effetti positivi sulla salute;

            garantire una sana alimentazione può ridurre drasticamente la spesa sanitaria, migliorare la salute dei cittadini, allungandone l'età media e contrastando patologie tumorali derivanti da determinanti ambientali, nonché l'antibiotico resistenza;

            le istituzioni sono chiamate ad incentivare la produzione di un'enogastronomia di eccellenza favorendo l'adesione su base volontaria a sistemi di certificazione che attestino la qualità del prodotto in termini di salute del consumatore. Un riconoscimento che rappresenta una garanzia per il consumatore e una tutela per l'intera filiera agroalimentare nazionale, anche rispetto a modelli alimentari sbagliati che mettono in pericolo non solo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di qualità del made in Italy. Alternativa a sistemi di etichettatura nutrizionale a semaforo, come il traffic light inglese e nutriscore francese, fuorvianti, discriminatori ed incompleti, che finiscono per escludere paradossalmente dalla dieta elementi sani e naturali e promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero;

            tale sistema rappresenterebbe dunque una best practice nel panorama europeo ed internazionale conferendo all'Italia un ruolo di assoluta centralità nella definizione di un modello basato sui principi di una sana ed equilibrata dieta alimentare.

        impegna il Governo:

            ad integrare il sistema dei controlli ufficiali affiancandolo con un sistema di rating promuovendo un modello evolutivo di valutazione e certificazione che coinvolga anche il mondo associativo, con architettura che utilizzi la tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche multifunzionali Blockchain, che permetta con l'autorevolezza dell'oggettività, di coniugare il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare con la valorizzazione delle eccellenze del made in Italy, accreditandolo in chiave non solo europea ma mondiale, con controlli indipendenti da parte di soggetti scelti secondo principio di casualità, di trasparenza e di effettiva rispondenza ai parametri dichiarati.


G/1586/140/5 (già emen. 28.102)

Castellone, Granato, Floridia, Matrisciano, Puglia, Pirro, Coltorti, Marilotti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            per una piccola cifra annuale le borse di Dottorato non raggiungono il minimale contributivo INPS pari a 15.878 euro lordi;

        considerato che:

            per realizzare l'obiettivo è necessaria una cifra pari a 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa, tale da includere la quota relativa ai contributi previdenziali, la quota di fondi previsti dalla legge (pari al 10% della borsa lorda di dottorato per il secondo e terzo anno) per missioni, e la quota per la maggiorazione del 50% della borsa (anche essa prevista dalla legge) qualora un dottorato vada per un periodo definito all'estero per esigenze di ricerca;

        valutato che:

            la platea di dottorandi e dottorande attualmente in corso, che usufruiscono di borsa, è di circa 24.000 soggetti,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, al fine di reperire risorse per l'adeguamento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca al fine di poter raggiungere il minimale contributivo INPS.


G/1586/141/5 (già emen. 47.0.2000/7)

Rivolta, Ferrero, Zuliani, Faggi, Tosato

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il devastante terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre ha provocato 50 morti e circa 2000 feriti, oltre a ingenti danni al patrimonio edilizio;

            tali eventi rischiano di avere serie conseguenze anche per gli studenti italiani che frequentano le università di questo Paese;

            vi sono infatti circa un migliaio di studenti che frequentano i corsi di medicina, farmacia, odontoiatria e fisioterapia dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana e in particolar modo, tra i circa 500 iscritti al corso di medicina, ve ne sono 120 iscritti al primo anno, quindi minori di 20 anni, soggetti all'obbligo di frequenza;

            molti di questi giovani sono rientrati in Italia, per raggiungere le loro famiglie fortemente preoccupate per la loro incolumità;

            al fine di evitare che tale situazione emergenziale possa inficiare il percorso formativo dei nostri ragazzi,

        impegna il Governo:

            ad intervenire presso l'ateneo albanese, affinché l'obbligo di frequenza venga sospeso fino a quando non sarà ristabilita la sicurezza, consentendo agli studenti di frequentare i corsi on-line ovvero, in deroga al numero chiuso, di poter frequentare le lezioni presso le università italiane convenzionate.


G/1586/142/5 [già emen. 52.0.5 (testo 2)]

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

        premesso che:

            secondo gli ultimi dati pubblicati dal Consiglio d'Europa, un processo civile in Italia che si protenda per tutti i gradi di giudizio dura in media otto anni. In media, infatti, si rendono necessari 514 giorni per concludere il primo grado, 993 per il secondo grado e 1442 giorni per il terzo;

            stando agli stessi dati, la media dei Paesi membri del Consiglio d'Europa si attesta invece a poco meno di due anni per la definizione delle controversie attraverso tutti i gradi di giudizio in materia civile: l'Italia, in questa classifica, si posizione al penultimo posto, davanti solo alla Grecia;

            i dati relativi al numero dei processi civili; allo stesso tempo, ci mostrano un quadro ancora più grave: secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, infatti, i procedimenti pendenti al I semestre 2019 sarebbero più di 3 milioni. Stando ancora al rapporto del Consiglio d'Europa, nell'arco di un anno in Italia rimangono pendenti 4,1 processi civili di primo grado ogni 100 abitanti, mentre la media europea è 1,6 cause pendenti;

        considerato che:

            a partire dal 2010 l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento uno strumento di deflazione processuale efficace, ovvero la mediazione civile e commerciale, ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, così come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

            sebbene dall'introduzione di tale istituto l'Italia è risultata l'unico Paese europeo ad aver costantemente diminuito il numero di cause pendenti in prima istanza, la situazione rimane drammatica e richiede ulteriori interventi che abbiano un effetto deflattivo nel sistema giudiziario;

        impegna il Governo:

            a potenziare l'attività dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, disciplinato dagli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 28/2010, prevedendo la corresponsione di un contributo annuale fisso;

            a riconoscere, alle parti che attivano un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello, il diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010;

            ad estendere l'operatività della mediazione obbligatoria, ex comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2020, alle controversie in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extracontrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;

            a prevedere anche per il primo incontro e a prescindere dal raggiungimento di un accordo in tale sede, l'obbligo in capo a ciascuna parte della corresponsione, da effettuare prima dell'inizio della mediazione, di una somma di denaro, anche con riferimento al valore della controversia, a copertura delle spese iniziali sostenute dall'organismo di mediazione.


G/1586/143/5 (già emen. 54.0.7)

Boldrini, Bini, Collina, Rossomando, Manca

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            considerato che, l'emendamento 54.0.7 intendeva introdurre le seguenti modifiche normative:

    Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Rimborsabilità degli Alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da esiti di gasstro-resezione parziale o totale)

        1. All'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole ''fibrosi cistica'', sono aggiunte le seguenti parole: ''e da patologie derivanti dagli esiti di gastro-resezione parziale o totale''.

        2. Le modalità di erogazione nelle Regioni che non riconoscono la rimborsabilità sono definite con decreto del Ministero della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

        3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di euro 11 milioni.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 11 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Sanità».

       impegna il Governo a valutare l'opportunità di darvi attuazione.


G/1586/144/5 (già emen. 55.0.112)

Castellone, Floridia, Puglia, Botto, Mautone, Granato, Campagna, Giuseppe Pisani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

        premesso che:

            il capo IV reca «Misure in materia di sanità»;

        considerato che:

            la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è un emolumento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti del SSN. La RIA, che ha sostituito gli scatti di anzianità a partire dal contratto del 1994, è un'indennità nata per evitare una riduzione delle retribuzioni specie per i professionisti più anziani. A partire dal 2010, gli importi complessivi dei fondi sono stati congelati, sterilizzando a concorrenza anche la valorizzazione della RIA;

            è fondamentale recuperare la RIA per il personale sanitario dal momento che nella precedente legge di Bilancio 2018 è stata reinserita solo per la dirigenza e non per il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Il recupero della RIA consente, oltre all'incremento della premialità grazie ai fondi di trattamento economico accessorio una equa retribuzione premiale;

            il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 23, comma 2, recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;

        impegna il Governo,

            ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità.


G/1586/145/5 (già emen. 58.0.2002/20)

Conzatti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

        premesso che:

            la normativa relativa al settore editoriale dei giornali e dei periodici è stata oggetto, con la legge di bilancio 2019, di una innovazione di portata significativa, avente ad oggetto la progressiva riduzione dei contributi pubblici diretti;

            è stata la stessa innovazione apportata dal legislatore a prevedere, contestualmente, la necessità di una revisione organica della normativa di settore, la cui implementazione rappresenta dunque già oggi un obbligo di legge;

            il settore in questione rappresenta un settore essenziale per la tutela di valori costituzionali primari quali il diritto all'informazione, la libertà di manifestazione e diffusione del pensiero, il pluralismo;

        considerato che:

            l'attuale normativa esclude dalla percezione dei contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

            tale previsione risulta suscettibile di provocare gravi squilibri laddove applicata indiscriminatamente anche a imprese editrici che siano partecipati da società quotate in misura minoritaria e ridotta e dunque sostanzialmente indistinguibili, sotto il profilo degli scopi di diffusione dell'informazione, dalle altre imprese che ricevono il contributo pubblico;

            risulta indispensabile che tali imprese siano distinte da quelle nelle quali la partecipazione da parte di società quotate risulti totale o maggioritaria e che sia specificata la possibilità per le stesse di fruire del contributo, in quanto diversamente quotidiani e periodici, anche con una radicata storia nell'ambito dell'editoria italiana, rischiano di scomparire anche a causa di una distorsione del mercato a favore di altre imprese del settore;

        impegna il Governo,

            ad adottare tutti i provvedimenti necessari a sanare la disparità esistente nel settore consentendo agli editori di quotidiani e periodici partecipati da società quotate in misura minoritaria di fruire del contributo, anche nell'ambito della definizione della riforma organica del settore già prevista dalla legge e anche instaurando un dialogo diretto con gli operatori del settore.


G/1586/146/5 [già emen. 63.7 (testo 2)]

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 1586, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa, «tributo proprio [regionale] derivato particolare, parzialmente ''ceduto''» così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019;

            la pronuncia riconosce alle Regioni un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale;

            pertanto, gli interventi statali ad oggi devono essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito;

            la sentenza Corte Costituzionale n. 31/2019, inoltre, ha annullato gli effetti del decreto interdipartimentale «Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» per gli anni 2012 e 2013 per la Regione Sardegna e la mancata intesa in Conferenza Stato - Regioni sul decreto per l'anno 2014;

            la compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato, causate, da un lato, dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse e, dall'altro, dalle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle regioni e quelle da riversare;

            l'operazione infatti deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le regioni operano come mero «riscossore» per conto dello Stato. Da qui la ratio di accordi per sterilizzare l'operazione contabile sul saldo finale del pareggio di bilancio ed evitare che il riversamento allo Stato della somma accantonata nel risultato di amministrazione incida sul saldo del pareggio di bilancio. Peraltro anche negli esercizi 2012 - 2014, quando si applicava alle regioni il Patto di Stabilità per tetti di spesa, non erano rilevanti le entrate del maggior gettito della tassa automobilistica;

            se si prevedesse la compensazione fino all'anno di competenza 2019, pertanto con il metodo di compensazione vigente, le regioni terminerebbero il riversamento allo Stato nell'anno di competenza 2023.

        impegna il Governo,

            a prevedere, nel più breve tempo possibile, il ripristino totale della titolarietà del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome al fine di liberare risorse da potere utilizzare, da parte delle stesse regioni, per nuovi investimenti diretti e indiretti sui propri territori per le finalità già previste dal disegno di legge di bilancio in oggetto.


G/1586/147/5 (già emen. 60.0.106)

Taricco, Biti, Manca, Ferrari, Ferrazzi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

        premesso che:

            l'attività apistica in Italia è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate, alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo;

            secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, l'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore, attestandosi vicino alla media europea, in termini di resa media di ciascun alveare (25 Kg/anno), con una produzione di miele effettiva, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sul miele, di oltre 23.3 mila tonnellate; il Piemonte risulterebbe, a livello geografico, la Regione più produttiva con oltre 5 mila tonnellate stimate nel 2018, seguita da Toscana ed Emilia-Romagna;

            l'apicoltura è un'attività agricola molto sensibile ed esposta alle condizioni meteorologiche e vede, per ogni tipologia di prodotto, molto concentrate nel tempo le fasi del raccolto. Le api dipendono infatti totalmente dalle fioriture, da cui dipende la loro sopravvivenza; se le piante soffrono la siccità, il gelo, il freddo o il caldo anomalo, le api ne risentono immediatamente e pesantemente: prolungati periodi siccitosi, ad esempio, determinano carenza di nettare e di polline, che causa l'arresto dell'allevamento della covata e l'indebolimento della famiglia; temperature fredde nel periodo delle fioriture limitano o bloccano la produzione nettarifera, con conseguente assenza o scarsità di raccolto; piogge prolungate impediscono alle api di uscire dall'alveare, le obbligano a consumare elevate quantità di scorte fino a portare addirittura la colonia alla morte per fame;

            da oltre un decennio si è assistito alla radicalizzazione delle stagioni e degli eventi climatici, con sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi: temperature stagionali anomale, prolungati periodi siccitosi o, in alternativa, prolungati periodi piovosi, trombe d'aria, violente grandinate che impattano su una pratica così esposta come l'apicoltura;

            l'annata produttiva 2019 si sta presentando per l'intera apicoltura nazionale come la più critica e problematica di sempre. Le pessime condizioni meteo climatiche, caratterizzate da periodi di persistente siccità con temperature sopra la media stagionale nei mesi primaverili, seguiti poi da copiose precipitazioni e da un significativo calo termico protrattosi per buona parte del mese di maggio, hanno determinato la scarsa o nulla resa delle fioriture primaverili e la perdita pressoché totale della produzione di miele di acacia nelle aree del Nord e del miele di agrumi nel Sud Italia, e dello stesso miele di melata (a solo titolo esemplificativo nel 2019 in Piemonte risulta quasi azzerata la produzione dei mieli di acacia, tarassaco e ciliegio, che hanno fatto registrare meno di 2 Kg per alveare, contro una media storica di 20-25 Kg per l'acacia e di 10 Kg per tarassaco e ciliegio. È di 10 Kg per alveare la produzione di miele di castagno, rododendro e millefiori di alta montagna: numeri lontani dalle medie di 20-25 Kg. La produzione di melata, infine, si è attestata sui 3 Kg per alveare, contro i 15-20 Kg di media);

            lo scarso raccolto, è stato per lo più consumato dalle api e comunque è risultato spesso insufficiente anche solo per mantenere il livello di sopravvivenza: innumerevoli infatti le colonie morte per fame nel mese di maggio, e comunque straziante la situazione degli apiari che sopravvivono solo grazie alla nutrizione artificiale somministrata dagli apicoltori; nel 2019, dunque, molte colonie d'api hanno rischiato di morire di fame proprio nel periodo dell'anno in cui si sarebbe dovuto assistere al picco di raccolto; i ripetuti e necessari interventi di nutrizione artificiale, pur esponendo fortemente gli apicoltori dal punto di vista economico, non hanno comunque potuto essere sostitutivi del bottino che le api trovano nell'ambiente, che è ricco anche di lieviti, enzimi e altre sostanze utili al nutrimento della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con conseguente indebolimento delle famiglie stesse;

            in questa annata, inoltre, in alcune aree si è assistito ad un fenomeno sciamatorio assolutamente incontrollabile e senza precedenti, con conseguente ulteriore riduzione del potenziale produttivo;

            le aziende apistiche sono peraltro reduci purtroppo da un trend negativo cominciato già nel lontano 2011 che ha riguardato gran parte delle annate di questo periodo, e sono nuovamente chiamate a fronteggiare una annata disastrosa come la presente, che vede la stima della mancata produzione di miele, del primo semestre 2019, documentata in modo dettagliato nel rapporto ISMEA «Il settore apistico nazionale. Analisi di mercato e prime valutazioni sui danni economici per la campagna produttiva 2019» che ha evidenziato una forte penalizzazione della produzione amatoriali che producono per autoconsumo e che producono per il commercio, e tra queste ultime le più specializzate che hanno sviluppato un importante attività economica attorno all'allevamento delle api detenendo il 61 per cento del totale degli alveari;

            a maggio 2019 il bilancio della stagione 2019 fa ipotizzare ad oggi perdite di almeno il 70 per cento della produzione annuale e lo stesso raccolto dei mieli estivi che è ancora in corso, tendenzialmente fa registrare quantitativi non eccellenti e comunque realizzati su non più del 50 per cento degli alveari;

            sempre secondo il rapporto ISMEA, una valutazione del danno limitata ai soli mancati ricavi è stimata nel 2019 attorno a oltre 70 milioni di euro, rendendo evidente lo stato di criticità che il settore sta attraversando;

            considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.106 presentato in Commissione Bilancio;

        impegna il Governo,

            a prevedere misure, compatibili con le normative europee, per sostenere il settore apistico, non esclusa la possibilità di agevolazioni in merito a contributi previdenziali per i titolari di azienda e coadiutori, dipendenti e collaboratori, con particolare attenzione agli apicoltori professionali che ricavano la parte prevalente del loro reddito in questo settore, e che nel 2019 hanno subito una riduzione di reddito uguale o superiore al 30 per cento del reddito medio prodotto negli ultimi anni.


G/1586/148/5 (già emen. 84.2)

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (AS 1586)

        premesso che:

            il disegno di legge in oggetto, ha introdotto alcuni correttivi all'imposta sui servizi digitali già inserita nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ma sinora mai applicata. L'obiettivo di tale imposta, come noto, è quello di tassare le multinazionali che offrono servizi digitali e che da essi generano ricavi nel Paese in cui operano e relativamente ai quali, ad oggi, non sono sottoposti ad alcuna tassazione;

            in proposito, si consideri che nel 2018 i ricavi pubblicitari, non tassati, generati in Italia solo dalle maggiori società del settore (elaborazioni CRTV su dati Nielsen, FCP Assointemet, Polimi/IAB), superano i 2,6 miliardi di euro, pari al 70 per cento degli investimenti in pubblicità on-line. Si tratta di dati parziali del valore generato dalle multinazionali del web, perché i ricavi derivano anche da abbonamenti e da elaborazione/profilazione/vendita dei dati degli utenti e usi di big data per scopi di machine learning/intelligenza artificiale;

            al fine di arginare, seppur ormai in modo marginale il sopravvento dei «giganti del web» sulle imprese nazionali che competono negli stessi mercati è necessario un chiarimento determinante relativamente ai soggetti passivi ai quali verrà applicata l'imposta;

            in particolare l'articolo 1, comma 36, della citata legge 145/2018, individua i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali tra quelli esercenti attività d'impresa, singola o di gruppo, che realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000 e b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000. Con riferimento a tale previsione è di fondamentale importanza specificare che anche i ricavi complessivi e ovunque realizzati previsti alla lettera a) siano ricavi derivanti da servizi digitali, così come correttamente indicato per i ricavi nazionali previsti alla lettera b);

            senza tale opportuna specificazione circa i soggetti passivi destinatari della norma e la tipologia di ricavi soggetti a tale imposizione verrebbero ingiustamente penalizzate imprese nazionali che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano ricavi superiori alla soglia indicata dalla disposizione in esame ma derivanti non solo da servizi digitali. Imprese che pagano già le tasse per la fornitura degli stessi servizi;

            l'applicazione della norma al settore radiotelevisivo, così come attualmente formulata, determinerebbe per lo Stato un introito stimabile, al massimo, in 10 milioni di euro, importo ben lontano dal gettito (150 milioni di euro) che sembra aver ipotizzato il Ministero competente,

        impegna il Governo,

            a chiarire che l'imposta sui servizi digitali si applichi esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa che generano ricavi, sia a livello nazionale sia a livello globale, da servizi digitali.


G/1586/149/5 (già emen. 95.2000/4)

Romeo, Pirovano, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Faggi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'emendamento 95.2000 dei relatori al disegno di legge di bilancio AS 1586,

        premesso che:

            la progressiva carenza di risorse pubbliche rende necessario per i governi una maggiore attenzione al loro utilizzo, puntando sulla qualità della spesa, sia corrente, sia per investimenti;

            la crescente disaffezione dei cittadini verso le istituzioni pubbliche dipende anche da una spesa pubblica spesso inefficiente, che ha dimostrato in molteplici occasioni di sprecare parte del gettito del prelievo fiscale che grava sui cittadini stessi;

            il miglioramento della qualità della spesa necessita del miglioramento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare di quelle destinatarie di risorse aggiuntive per gli investimenti;

            la Commissione Europea richiede da tempo il rafforzamento della capacità ammnistrativa delle Amministrazioni Pubbliche italiane, alla base dei negoziati in corso per la nuova programmazione europea 2021-27;

            la World Bank individua il rafforzamento della capacità amministrativa come premessa della prevenzione della corruzione e dello sviluppo sociale ed economico di qualunque Paese;

            il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto «decreto trasparenza», e la legge 6 novembre 2012, n. 190 sulla prevenzione della corruzione, hanno reso possibile la standardizzazione degli obblighi di trasparenza, in tal modo rendendo valutabili e comparabili tutte le Amministrazioni Pubbliche;

            l'importanza del coinvolgimento dei cittadini è evidente in particolare nella volontà del legislatore di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1, comma 1 del d.lgs. 33/2013);

            i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance) e i PRI (principles for responsible investment) dell'ONU si stanno progressivamente affermando anche nell'ambito degli investimenti pubblici;

            i fondi di investimento, in particolar modo quelli istituzionali, sono disponibili a effettuare investimenti in infrastrutture pubbliche, anche in partnership con Amministrazioni Pubbliche, purché sulla scorta di precisi requisiti di capacità amministrativa e trasparenza degli enti beneficiari;

            molte Amministrazioni sono, o si sforzano di diventare, virtuose in termini sia di capacità amministrativa, sia di qualità della spesa, sia di social accountability, e il loro sforzo dovrebbe, pertanto, essere incentivato anche in termini di distribuzione di risorse finanziarie nel rispetto del principio costituzionale di perequazione;

            il testo in esame non contiene alcun riferimento alla necessità di valutare e incentivare la capacità amministrativa di comuni e regioni destinatari di risorse pubbliche per gli investimenti, né sulla qualità della spesa come criterio per la loro allocazione, né sull'importanza dell'accountability verso i cittadini;

            tenuto conto che, come espressamente ammesso dal Governo nella relazione tecnica dell'articolo 98, in cui si giustifica il taglio del fondo di solidarietà con il maggior gettito derivante ai comuni interessati dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI;

        impegna il Governo,

            a provvedere al più presto in tal senso, inserendo tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per investimenti, tra l'altro, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa di Comuni e Regioni secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di comuni e regioni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu.


G/1586/150/5 [già emen. 101.0.27 (testo 2)]

Ferrara

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

        premesso che:

            la Sezione I, Parte I, Titolo V del disegno di legge in esame reca «Misure per la crescita»; considerato che:

            l'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, aveva disposto uno stanziamento quinquennale: «per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento»;

            il Decreto Ministeriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 20 dicembre 1993 «Definizione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali d'armamento» aveva individuato come aree ad elevata incidenza di attività di produzione e manutenzione di materiali d'armamento (all'articolo 2 del D.M.) verso le quali indirizzare tali risorse le regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte;

            il medesimo Ministero, con D.M. 2 agosto 1995, n. 434 aveva adottato il «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», successivamente aggiornato dal D.M. 14 ottobre 1999, n. 462;

            negli ultimi anni non sono stati stanziati ulteriori fondi destinati alla riconversione dell'industria di materiali d'armamento, tuttavia l'evoluzione del mercato delle industrie della difesa potrebbe rendere, oggi, tali risorse più appetibili per le imprese;

            la definizione delle aree possibilmente destinatarie dei finanziamenti non includeva la Sardegna che ospita oggi, a Domusnovas, la sede di RWM Italia diventata ormai tristemente nota per la produzione di ordigni bellici esportati in Arabia Saudita ed utilizzati nel conflitto in Yemen;

            a seguito della sospensione per 18 mesi delle autorizzazioni all'esportazione di materiali d'armamento all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, avviata con l'approvazione di una mozione in tal senso alla Camera dei Deputati il 26 giugno 2019 ed attuata con un atto interno alla Farnesina ad inizio luglio, l'azienda, che fa parte del gruppo tedesco Rheinmetall, ha annunciato 160 esuberi;

            il tessuto produttivo settoriale nazionale ha subito un'inevitabile evoluzione, così come l'orientamento politico manifestato nel corso della XVIII Legislatura, sollevando l'istanza di rimodulare l'export di armamenti italiani in maniera più eticamente responsabile, seppur mantenendo la priorità di uno sviluppo competitivo sul piano internazionale della nostra industria della difesa;

            il ripristino di finanziamenti volti alla riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese della difesa permetterebbe di dare la possibilità di rilanciare le industrie in difficoltà, tutelandone i lavoratori, verso altri mercati parimenti redditizi;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo a carattere sperimentale volto alla realizzazione di interventi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.


G/1586/151/5 (già emen. 52.0.3)

Piarulli, Santillo, Dell'Olio, Evangelista

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (AS 1586),

        premesso che:

            l'articolo 8 prevede diverse disposizioni per gli investimenti degli enti territoriali, in particolare per la manutenzione del patrimonio comunale, anche di natura immobiliare;

        considerato che:

            la legge 119 del 1981 prevede che gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici, nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale;

            la legge di stabilità 2016, all'articolo 1, comma 615, ha previsto che i mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti locali siano destinatari degli immobili per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria anche nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.


G/1586/152/5 (già emen. 15.0.5)

Matrisciano, Guidolin, Donno, Nocerino, Romagnoli, Romano, Moronese, De Lucia, Di Girolamo, Puglia, Pirro, Botto, Campagna, Angrisani, Castellone, Mautone, Santangelo, Dell'Olio, Lanzi, Marinello, Piarulli, Mollame, Naturale, Abate, D'Angelo, Pacifico, Croatti, Marco Pellegrini

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            gli articoli 15 e 17 del disegno di legge in esame recano disposizioni in favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

        considerato che:

            come più volte segnalata anche nella precedente legislatura il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco vive la paradossale situazione di essere costretto a pagare da sè le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali, non essendo coperto da assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro;

            il personale del Corpo dei vigili del fuoco è infatti storicamente sottoposto al modello risarcitorio in uso nei Corpi militari, definito «causa di servizio», con la differenza che il Corpo dei Vigili del fuoco non ha mai avuto e non potrà mai avere, viste le ridotte dimensioni, una propria struttura medica;

            tale situazione sta creando un evidente problema, con i Vigili del Fuoco (professionisti formati per affrontare ogni tipo di emergenza e spesso sottoposti a turni di lavoro massacranti) vittime di malattie professionali e infortuni costretti a combattere da soli contro strutture militari o burocratiche;

        impegna il Governo:

            a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a modificare l'attuale normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 al fine di estendere l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ferma restando l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente.


G/1586/153/5 (già emen. 11.2000/6)

Vanin, Endrizzi, Guidolin

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 11 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di «Green New Deal»;

        impegna il Governo:

            a porre in essere appositi provvedimenti di carattere legislativo volti a vietare il rilascio di autorizzazioni e di concessioni demaniali aventi a oggetto nuovi impianti di stoccaggio di Gpl nei siti riconosciuti dall'UNESCO, nonché il divieto di esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, con conseguente decadenza delle autorizzazioni già rilasciate con riferimento a tali impianti.


G/1586/154/5 (già emen. 7.2000/4)

Trentacoste

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali;

            l'articolo 8 prevede diverse disposizioni concernenti l'assegnazione di contributi agli enti territoriali finalizzati anche alla realizzazione di opere di messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria;

        considerato che:

            la Strada Statale 117-bis è un'arteria stradale, in gestione ad ANAS, che attraversa la Sicilia dalla costa tirrenica a Nord alla costa mediterranea a Sud, collegando le tre principali infrastrutture viarie dell'isola (A20 - A19 e SS 417) e il cui completamento risolverebbe il grave problema di viabilità delle aree interne siciliane;

            i lotti C1-C2-C3 fanno parte del segmento centrale dell'arteria, previsto tra lo svincolo di Nicosia sud e l'innesto autostradale con l'A19 e la SS192, e costituiscono la porzione fondamentale per il completamento dell'opera consentendone la connessione all'asse autostradale Palermo-Catania, infrastruttura nevralgica della viabilità siciliana;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a finanziare il completamento della Strada Statale 117-bis, con particolare riferimento ai lotti C1-C2-C3.


G/1586/155/5 (già emen. 18.0.24)

Pacifico

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            l'articolo 18 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di pubblico impiego;

            il capo V del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di pensioni;

        considerato che:

            la persistente situazione di crisi economica comporta che sempre più cittadini entrano nel modo del lavoro stabile e, segnatamente nel pubblico impiego, con notevole ritardo rispetto al passato, avendo in precedenza maturato esperienze professionali precarie, se non, in molti casi, prive di qualsiasi contribuzione previdenziale;

            nell'evenienza di un ingresso nel pubblico impiego in età avanzata, il raggiungimento della stabilità lavorativa non corrisponde ad una conseguente prestazione previdenziale adeguata proprio perché, il raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia, comporta in questi casi, la mancata presenza dei contributi previdenziali minimi, atteso che la soglia lavorativa per ottenere l'assegno di pensione è stata aumentata da quindici anni a venti anni;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere che, con esclusione del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessino dal servizio per raggiunti limiti di età e non abbiano maturato il periodo contributivo di venti anni, abbiano diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.


G/1586/156/5 [già emen. 40.0.27 (testo 2)]

Bottici, Matrisciano, Moronese, Russo, Dell'Olio, Puglia, Pirro

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            l'articolo 40 del provvedimento in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

            detto Fondo è destinato, tra l'altro, a dare attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità;

        considerato che

            in tale contesto sarebbe auspicabile, al fine di garantire la pari dignità sociale e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale dei minori, di introdurre l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai minori diversamente abili;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di istituire un Fondo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, a sostegno della installazione di giochi inclusivi nei parchi pubblici e nelle scuole pubbliche.


G/1586/157/5 (già emen. 22.0.22)

L'Abbate, Di Girolamo, Angrisani, Ortis, Gaudiano, Ricciardi, Mollame, Drago, Mininno

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca numerosi articoli, quali in particolare l'articolo 11, dedicati alla tutela dell'ambiente e all'introduzione di misure di slancio verso progetti innovativi nell'ottica del Green new deal;

            il successivo articolo 22 reca, inoltre, una serie di incentivi fiscali per l'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare;

        considerato che:

            si rende necessario, inoltre, favorire e potenziare l'innovazione in campo energetico ed ambientale e promuovere l'uso sostenibile delle risorse, nonché la tutela delle risorse e degli ecosistemi marini;

            l'attuazione del Green new deal non può non passare attraverso lo sviluppo di una economia prospera, moderna, competitiva e che apporti un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti e al processo di decarbonizzazione;

        considerato inoltre che:

            occorre valorizzare progetti che sperimentino e implementino nuove applicazioni industriali secondo gli obiettivi della blue economy, e che oltre a verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, tengano conto degli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

            valutato che:

            occorre adottare e promuovere un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia e promuovere il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo, verificando lo sviluppo della resilienza del territorio stesso;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di creare, nell'ambito delle iniziative legate al Green new deal, un apposito fondo per la blue economy finalizzato a promuovere progetti innovativi nell'ottica di una crescita ecosostenibile, dell'abbattimento delle emissioni e di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.


G/1586/sez. I/5/4 (testo 2)

Rojc, Vattuone

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            nel prossimo triennio ricorre il settantacinquesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione ('43-'45); un triennio segnato, su tutto il territorio nazionale, da numerosi eventi storici che furono decisivi per la nascita della Repubblica Italiana;

            è un dato acclarato la recrudescenza, in Italia ed in Europa, di orientamenti e gruppi dichiaratamente razzisti, fascisti e xenofobi;

            questo chiama Governo e Parlamento ad un supplemento di responsabilità per difendere valori e libertà della nostra Costituzione;

        impegna il Governo, nei limiti  delle risorse disponibili:

            a incrementare di 500.000 euro l'anno, per il triennio 2020-2022, l'importo del contributo a beneficio delle associazioni combattentistiche e partigiane.


G/1586/sez. I/5/4

Rojc, Vattuone

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            nel prossimo triennio ricorre il settantacinquesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione ('43-'45); un triennio segnato, su tutto il territorio nazionale, da numerosi eventi storici che furono decisivi per la nascita della Repubblica Italiana;

            è un dato acclarato la recrudescenza, in Italia ed in Europa, di orientamenti e gruppi dichiaratamente razzisti, fascisti e xenofobi;

            questo chiama Governo e Parlamento ad un supplemento di responsabilità per difendere valori e libertà della nostra Costituzione;

        impegna il Governo:

            a incrementare di 500.000 euro l'anno, per il triennio 2020-2022, l'importo del contributo a beneficio delle associazioni combattentistiche e partigiane.


G/1586/sez. I/6/4

Pucciarelli, Fusco, Pepe

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina militare;

            l'arsenale miliare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;

            in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subìto una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;

            l'arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;

            oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;

            il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;

            servirebbero conseguentemente almeno 100 assunzioni immediate solamente per permettere all'Arsenale di funzionare regolarmente;

            la necessità di un "turn over" di personale specializzato è imminente ed urgente,

        impegna il Governo:

            a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato turn over per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.


G/1586 sez. I/1/7 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

            è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti che si andrebbero ad aggiungere a quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal Ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.


G/1586 sez. /1/7

Pittoni, Saponara, Barbaro

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

            è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

        impegna il Governo:

            ad integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti si andrebbero ad aggiungere quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal Ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.


G/1586 sez. I/2/7

Saponara, Barbaro, Pittoni

Respinto

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le suddette risorse iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

            l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che. «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo»;

            il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa»;

            l'articolo 20 della presente legge attribuisce nuovamente all'Ufficio per lo Sport la gestione diretta delle risorse del Fondo Sport e Periferie,

        impegna il Governo:

            a mantenere l'attuale gestione in capo alla Società Sport e Salute S.p.A. per meglio garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, evitando gli inevitabili aggravi burocratici che una gestione ministeriale comporterebbe.


G/1586 sez. I/3/7 (testo 2)

Montevecchi

Accolto dal Governo

La 7a  Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            con l'articolo 20 del disegno di legge in titolo si estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

        considerato che:

            il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva - di titolarità dello Stato e amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo in gestione separata - è stato istituito dal comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l'accesso al credito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;

            nel tempo i settori di intervento creditizio dell'Istituto per il Credito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto stesso dell'Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto 2005), con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), attribuiva allo stesso anche l'operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;

            annullata tale specifica operatività dell'Istituto (con riferimento al comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso un nuovo statuto emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (poi, in Gazzetta ufficiale, 19 aprile 2014, n. 92);

        valutato che:

            nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (rispettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l'Istituto ha tuttavia effettuato solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usufruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l'Istituto ha potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport;

        valutato in particolare che:

            sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in concreto l'attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coerenza con l'ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse declinazioni, come teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotografia, arti figurative;

            per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati, l'intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per consentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni sostenibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia istituito, presso l'Istituto per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analogia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di risorse aggiuntive non inferiore ai 10 milioni di euro.


G/1586 sez. I/3/7

Montevecchi

La 7a  Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            con l'articolo 20 del disegno di legge in titolo si estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

        considerato che:

            il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva - di titolarità dello Stato e amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo in gestione separata - è stato istituito dal comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l'accesso al credito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;

            nel tempo i settori di intervento creditizio dell'Istituto per il Credito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto stesso dell'Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto 2005), con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), attribuiva allo stesso anche l'operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;

            annullata tale specifica operatività dell'Istituto (con riferimento al comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso un nuovo statuto emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (poi, in Gazzetta ufficiale, 19 aprile 2014, n. 92);

        valutato che:

            nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (rispettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l'Istituto ha tuttavia effettuato solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usufruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l'Istituto ha potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport;

        valutato in particolare che:

            sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in concreto l'attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coerenza con l'ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse declinazioni, come teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotografia, arti figurative;

            per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati, l'intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per consentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni sostenibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia istituito, presso l'Istituto per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analogia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una dotazione non inferiore ai 10 milioni di euro.


G/1586 sez. I/4/7 (testo 2)

Verducci, De Petris, Sbrollini, Laniece, Iori

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo studio introducono profili di innovazione normativa che incideranno sulla qualità, competitività e sinergia dell'università e della ricerca italiana, anche rispetto al suo posizionamento internazionale;

        considerato che:

            gli investimenti in università, ricerca e diritto alle studio sono strategici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento della qualità della vita, del contributo italiano all'innovazione e alla sostenibilità, all'ambiente, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l'Italia deve impegnarsi per raggiungere l'obiettivo fondamentale della Strategia di Lisbona di portare al 3 per cento del PIL gli investimenti in ricerca e sviluppo;

            i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (EPR); il sottodimensionamento del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricolazioni ancora insufficienti rispetto alla media OCSE e abbandoni, al contrario, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non copre tutte le richieste e le necessità; l'insufficiente numero di dottorandi, che pone l'Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione, nonostante il trend in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un picco negativo a partire dal 2007; l'inadeguato numero, rispetto al fabbisogno, delle borse di specializzazione per le professioni mediche,

        impegna il Governo:

            - nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di avviare - attraverso opportune iniziative anche normative - un piano strutturale di reclutamento di ricercatori universitari di tipo B e ricercatori, tecnici e tecnologi negli enti pubblici di ricerca (EPR) per il prossimo triennio; un'implementazione sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca; un innalzamento del limite ISEE per l'accesso alla no tax area; il superamento della figura degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio universitaria, ma non beneficiari per la mancanza di risorse stanziate nel bilancio dello Stato; un aumento del numero di borse di dottorato di ricerca e l'importo base della borsa medesima, da portare almeno al di sopra del minimale contributivo calcolato annualmente dall'Inps, in modo tale che possano godere dei contributi di tutte e dodici le mensilità;

            - a sostenere le opportune modifiche all'articolo 28 al fine di garantire che la relativa governance sia improntata ai princìpi di autonomia e autogoverno che caratterizzano il sistema universitario e della ricerca;

            - a sostenere le opportune modifiche all'articolo 29, che non può costituire un arretramento rispetto ai positivi effetti del decreto legislativo n. 218 del 2016.


G/1586 sez. I/4/7

Verducci, De Petris, Sbrollini, Laniece, Iori

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo studio introducono profili di innovazione normativa che incideranno sulla qualità, competitività e sinergia dell'università e della ricerca italiana, anche rispetto al suo posizionamento internazionale;

        considerato che:

            gli investimenti in università, ricerca e diritto alle studio sono strategici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento della qualità della vita, del contributo italiano all'innovazione e alla sostenibilità, all'ambiente, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l'Italia deve impegnarsi per raggiungere l'obiettivo fondamentale della Strategia di Lisbona di portare al 3 per cento del PIL gli investimenti in ricerca e sviluppo;

            i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (EPR); il sottodimensionamento del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricolazioni ancora insufficienti rispetto alla media OCSE e abbandoni, al contrario, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non copre tutte le richieste e le necessità; l'insufficiente numero di dottorandi, che pone l'Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione, nonostante il trend in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un picco negativo a partire dal 2007; l'inadeguato numero, rispetto al fabbisogno, delle borse di specializzazione per le professioni mediche,

        impegna il Governo:

            - nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare - attraverso opportune iniziative anche normative - un piano strutturale di reclutamento di ricercatori universitari di tipo B e ricercatori, tecnici e tecnologi negli enti pubblici di ricerca (EPR) per il prossimo triennio; un'implementazione sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca; un innalzamento del limite ISEE per l'accesso alla no tax area; il superamento della figura degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio universitaria, ma non beneficiari per la mancanza di risorse stanziate nel bilancio dello Stato; un aumento del numero di borse di dottorato di ricerca e l'importo base della borsa medesima, da portare almeno al di sopra del minimale contributivo calcolato annualmente dall'Inps, in modo tale che possano godere dei contributi di tutte e dodici le mensilità;

            - a sostenere le opportune modifiche all'articolo 28 al fine di garantire che la relativa governance sia improntata ai princìpi di autonomia e autogoverno che caratterizzano il sistema universitario e della ricerca;

            - a sostenere le opportune modifiche all'articolo 29, che non può costituire un arretramento rispetto ai positivi effetti del decreto legislativo n. 218 del 2016.


G/1586 sez. I/5/7

Angrisani

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            con l'articolo 28, commi da 1 a 10, viene istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            l'ANR ha il compito di promuovere il coordinamento e indirizzare le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, favorendo altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali;

        considerato che:

            a prescindere dallo stanziamento previsto per finanziare detta Agenzia nazionale per la ricerca, tradizionalmente quello della ricerca scientifica è un comparto troppo spesso sacrificato e dalle risorse carenti,

        valutato che:

            la ricerca spesso non dà frutti immediati ed è solo sul medio lungo termine che se ne può valutare la portata, con particolare riguardo per progetti mirati ad alto tasso di innovatività,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di voler inserire la «ricerca scientifica» fra le destinazioni cui poter devolvere quota parte dell'8 per mille, dandone contestualmente la massima pubblicità insieme con le altre destinazioni previste dalla legge, al fine di garantire la più ampia scelta del contribuente, per la ripartizione della quota statale dell'8 per mille, come previsto dalla normativa vigente.


G/1586 sez. I/6/7 (testo 2)

Granato

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il disegno di legge in esame e le relative Tabelle prevedono un'integrazione del fondo contratti del personale dello Stato. A tal fine sono devolute risorse aggiuntive per complessivi 225 milioni di euro nel 2020 e 1400 a partire dal 2021, con una dotazione totale del fondo che ammonta a 3.175 milioni di euro,

        considerato che:

            l'aumento dello stipendio del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è da tempo considerata esigenza ineludibile, al fine di permettere a tali categorie di ricevere una retribuzione adeguata al costo maggiorato della vita, anche nell'ottica di allineare il nostro Paese agli standard europei e internazionali,

        impegna il Governo:

          a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stanziare ulteriori risorse per la finalità del rinnovo contrattuale del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale ATA, laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi da poter destinare ai miglioramenti economici del personale statale.


G/1586 sez. I/6/7

Granato

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il disegno di legge in esame e le relative Tabelle prevedono un'integrazione del fondo contratti del personale dello Stato. A tal fine sono devolute risorse aggiuntive per complessivi 225 milioni di euro nel 2020 e 1400 a partire dal 2021, con una dotazione totale del fondo che ammonta a 3.175 milioni di euro,

        considerato che:

            l'aumento dello stipendio del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è da tempo considerata esigenza ineludibile, al fine di permettere a tali categorie di ricevere una retribuzione adeguata al costo maggiorato della vita, anche nell'ottica di allineare il nostro Paese agli standard europei e internazionali,

        impegna il Governo:

            a stanziare ulteriori risorse per la finalità del rinnovo contrattuale del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale ATA, laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi da poter destinare ai miglioramenti economici del personale statale.


G/1586 sez. I/7/7 (testo 2)

Montevecchi

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            il disegno di legge in titolo incrementa, per l'anno 2020, il Fondo integrativo statale (FIS) per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

            nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. La norma, tuttavia, non indica tutti i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti;

            le politiche di sostegno alle famiglie con figli perseguono un fine avente anche carattere di utilità sociale,

        considerato che:

            gli effetti della insistita crisi recessiva sulla crescita potenziale hanno inciso notevolmente in termini negativi sulla spesa delle famiglie per l'istruzione;

            questa è viceversa essenziale al fine di aumentare il tasso di crescita di un Paese: è infatti dimostrato che un anno in più di istruzione primaria aumenta il tasso di crescita di lungo periodo, ceteris paribus, di 0,44 punti percentuali (studio di Barro, 2001);

            in ambito europeo l'Italia conferma una incidenza di adulti poco istruiti molto più elevata rispetto alla media dell'UE (39,1 per cento contro 22,5 per cento nel 2017);

            nel 2018 la quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi in Italia è stata pari al 14,5 per cento (16,5 per cento tra gli uomini e 12,3 per cento tra le donne). Il tasso ha sì superato il traguardo nazionale, fissato sotto il 16 per cento dalla Strategia Europa 2020, ma è ancora lontano dall'obiettivo europeo del 10 per cento entro l'ormai prossimo 2020 (dati ISTAT, 2019),

        impegna il Governo:

            a valutare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventualmente anche con provvedimenti di carattere legislativo, l'opportunità di incrementare misure a contrasto della povertà educativa, prevedendo in particolare forme di agevolazione e detrazione fiscale per le spese e l'acquisto di libri di testo della Scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica.


G/1586 sez. I/7/7

Montevecchi

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            il disegno di legge in titolo incrementa, per l'anno 2020, il Fondo integrativo statale (FIS) per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

            nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. La norma, tuttavia, non indica tutti i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti;

            le politiche di sostegno alle famiglie con figli perseguono un fine avente anche carattere di utilità sociale,

        considerato che:

            gli effetti della insistita crisi recessiva sulla crescita potenziale hanno inciso notevolmente in termini negativi sulla spesa delle famiglie per l'istruzione;

            questa è viceversa essenziale al fine di aumentare il tasso di crescita di un Paese: è infatti dimostrato che un anno in più di istruzione primaria aumenta il tasso di crescita di lungo periodo, ceteris paribus, di 0,44 punti percentuali (studio di Barro, 2001);

            in ambito europeo l'Italia conferma una incidenza di adulti poco istruiti molto più elevata rispetto alla media dell'UE (39,1 per cento contro 22,5 per cento nel 2017);

            nel 2018 la quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi in Italia è stata pari al 14,5 per cento (16,5 per cento tra gli uomini e 12,3 per cento tra le donne). Il tasso ha sì superato il traguardo nazionale, fissato sotto il 16 per cento dalla Strategia Europa 2020, ma è ancora lontano dall'obiettivo europeo del 10 per cento entro l'ormai prossimo 2020 (dati ISTAT, 2019),

        impegna il Governo:

            a valutare, con provvedimenti anche di carattere normativo, l'opportunità di incrementare misure a contrasto della povertà educativa, prevedendo in particolare forme di agevolazione e detrazione fiscale per le spese e l'acquisto di libri di testo della Scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica.


G/1586 sez. I/8/7 (testo 2)

Mollame, Montevecchi

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            secondo i dati del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, elaborati dalla Coldiretti, relativamente all'anno scolastico 2017 /2018 le iscrizioni ai percorsi di istruzione superiore a indirizzo agrario hanno avuto un incremento del 36 per cento nel quinquennio;

            nei 35 percorsi didattici a indirizzo agrario negli istituti tecnici superiori a livello nazionale si registra un tasso di occupati di oltre il 73 per cento a un anno dal diploma secondo le elaborazioni Coldiretti sull'ultimo monitoraggio Indire/Ministero dell'Istruzione, con picchi che vanno dal 94,1 per cento dell'Abruzzo all'88,9 per cento del Veneto, dal 79,1 per cento della Lombardia al 76,5 per cento della Puglia, al 77,8 per cento dell'Emilia Romagna o al 75 per cento del Lazio;

            gli Istituti di agraria proprio per la varietà della didattica offerta fanno registrare un minor numero di abbandoni scolastici e hanno una maggiore attrattività anche per i passaggi degli studenti che arrivano da altri percorsi di studi professionali e non. Molte le possibilità di studio offerte: dalla zootecnia al lattiero caseario, dalla coltivazione di cereali a quello della frutta, passando dalla viticoltura e dal vino all'olio di oliva, dallo studio di boschi e foreste fino al vivaismo ma non mancano neppure percorsi di gestione dell'ambiente e del territorio;

            vista l'attrattività dei percorsi didattici a indirizzo agrario e per implementare il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di incrementare i fondi dedicati per gli istituti tecnici e professionali agrari al fine di favorire l'ammodernamento degli stessi, il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e il rafforzamento delle collaborazioni con le aziende e le Università agrarie del territorio e con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari, nonché con il supporto della Rete nazione degli istituti agrari.


G/1586 sez. I/8/7

Mollame

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            secondo i dati del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, elaborati dalla Coldiretti, relativamente all'anno scolastico 2017 /2018 le iscrizioni ai percorsi di istruzione superiore a indirizzo agrario hanno avuto un incremento del 36 per cento nel quinquennio;

            nei 35 percorsi didattici a indirizzo agrario negli istituti tecnici superiori a livello nazionale si registra un tasso di occupati di oltre il 73 per cento a un anno dal diploma secondo le elaborazioni Coldiretti sull'ultimo monitoraggio Indire/Ministero dell'Istruzione, con picchi che vanno dal 94,1 per cento dell'Abruzzo all'88,9 per cento del Veneto, dal 79,1 per cento della Lombardia al 76,5 per cento della Puglia, al 77,8 per cento dell'Emilia Romagna o al 75 per cento del Lazio;

            gli Istituti di agraria proprio per la varietà della didattica offerta fanno registrare un minor numero di abbandoni scolastici e hanno una maggiore attrattività anche per i passaggi degli studenti che arrivano da altri percorsi di studi professionali e non. Molte le possibilità di studio offerte: dalla zootecnia al lattiero caseario, dalla coltivazione di cereali a quello della frutta, passando dalla viticoltura e dal vino all'olio di oliva, dallo studio di boschi e foreste fino al vivaismo ma non mancano neppure percorsi di gestione dell'ambiente e del territorio;

            vista l'attrattività dei percorsi didattici a indirizzo agrario e per implementare il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica,

        impegna il Governo:

            a promuovere apposite forme di sostegno economico e fondi dedicati per gli istituti tecnici e professionali agrari al fine di favorire l'ammodernamento degli stessi, il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e il rafforzamento delle collaborazioni con le aziende e le Università agrarie del territorio e con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari, nonché con il supporto della Rete nazione degli istituti agrari.


G/1586 sez. I/9/7 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro, oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di diritto allo studio;

            il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

            per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

            tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

        impegna il Governo:

        a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.


G/1586 sez. I/9/7

Pittoni, Saponara, Barbaro

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro, oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di diritto allo studio;

            il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

            per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

            tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

        impegna il Governo:

            a prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.


G/1586 sez. I/10/7

Saponara, Barbaro, Pittoni

Respinto

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            con l'articolo 28 si istituisce l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

            il direttore e cinque componenti su otto del consiglio direttivo della futura Agenzia nazionale per la ricerca saranno di nomina politica;

            al fine di «potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca», alla nuova agenzia verranno assegnati «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022». Di questi, 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono destinati al funzionamento e al personale dell'Agenzia;

            nel 2016 il governo Renzi provò a mettere le mani sulle nomine del professori attraverso le contestate «Cattedre Natta», ma stavolta si cerca di arrivare alle risorse della ricerca attraverso «persone di, elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca» pronte a entrare nel direttivo:

            tutto questo confligge con la libertà di ricerca sancita all'articolo 33 della Carta costituzionale: infatti un'agenzia con due terzi dei vertici direttamente nominati dal Governo significa che la ricerca sarà completamente appannaggio della politica, che potrà decidere gli argomenti su cui investire i finanziamenti e a decidere se si può fare su una certa cosa, e chi può farla;

            inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si stabilisce, tra l'altro, la dotazione organica dell'Agenzia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma soprattutto sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione;

            esiste già il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che svolge nella sostanza funzioni equivalenti a quelle affidate alla costituenda agenzia, ma che dà molte più garanzie in tema di terzietà e indipendenza dalla politica;

            si apprende in queste ore la totale dissociazione del Ministro dell'istruzione dall'iniziativa di costituire l'Agenzia e la sua volontà di allearsi in Parlamento per fare cambiare la norma e questo non può non gettare un'ombra di inquietudine sul metodo adottato nella redazione della legge di bilancio 2020,

        impegna il Governo:

            a sostenere la soppressione dell'articolo 28 della legge di bilancio 2020.


G/1586 sez. I/11/7

Saponara, Barbaro, Pittoni, Borgonzoni

Respinto

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'articolo 44, comma 4 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo (Mibact);

            dalle audizioni delle varie categorie coinvolte sono emerse molteplici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente Governo intendeva sanare attraverso una riforma del FUS;

            nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c'è stato un tipo di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è prevalsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La parte soggettiva va rimodulata in modo che all'interno si utilizzino criteri oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il giudizio in parametri misurabili;

            nella passata legislatura si è presa in considerazione l'ipotesi di una regionalizzazione del FUS, comunque mantenendo un ufficio centralizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio spesso c'è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un'esperienza artistica può avere in quella zona,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di gestire le risorse del FUS a livello regionale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di finanziamento.


G/1586 sez. I/12/7 (testo 2)

Montevecchi

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e le relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

        considerato che:

            il FUS potrebbe essere orientato a intercettare con sempre maggiore efficacia i cambiamenti dei tempi  anche in termini di fruizione dello spettacolo e dei bisogni del pubblico in continua evoluzione;

            per la macro ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti dello spettacolo, i criteri sinora si sono mostrati troppo astratti per alcuni settori rispetto a percentuali consolidate attribuite ad altri;

            tra i macro settori più svantaggiati dall'attuale sistema e dai tagli effettuati nel corso degli anni, quello della danza ha subìto un'evidente frattura rispetto a quella capacità di propulsione culturale che, in passato, ha diffuso e fatto conoscere nel mondo le nostre eccellenze;

        valutato che:

            la profonda crisi del comparto Danza è ancor più evidente con riguardo al balletto classico italiano, con particolare riferimento alle Fondazioni lirico-sinfoniche, laddove orchestre e cori sono tuttora operativi mentre la maggior parte dei corpi di ballo è stata dismessa o licenziata;

            il comparto Danza si avvale del 3 per cento del FUS; tuttavia le azioni di finanziamento dei privati restano fondamentali per la riuscita dei progetti, e oggi è sempre più difficoltoso reperire risorse;

            nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo, da ultimo giunta a conclusione presso la 7a Commissione permanente del Senato, i rappresentanti del mondo della danza che sono stati auditi hanno evidenziato le problematiche del settore auspicando, sulla base della revisione dei criteri di ripartizione del Fondo, l'erogazione di maggiori risorse .per il settore, la valorizzazione della professionalità, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di assegnazione, l'implementazione del sostegno alla multidisciplinarietà e alla formazione,

        impegna il Governo:

        nell'ambito di una revisione del Fondo unico per lo spettacolo e dei criteri e delle modalità previsti per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, a valutare la possibilità di aumentare la percentuale di assegnazione al settore della danza.


G/1586 sez. I/12/7

Montevecchi

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e le relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

        considerato che:

            il FUS a oggi fotografa una realtà che non sembra in grado di intercettare i cambiamenti dei tempi anche in termini di fruizione dello spettacolo e dei bisogni del pubblico in continua evoluzione;

            per la macro ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti dello spettacolo, i criteri sinora si sono mostrati troppo astratti per alcuni settori rispetto a percentuali consolidate attribuite ad altri;

            tra i macro settori più svantaggiati dall'attuale sistema e dai tagli effettuati nel corso degli anni, quello della danza ha subìto un'evidente frattura rispetto a quella capacità di propulsione culturale che, in passato, ha diffuso e fatto conoscere nel mondo le nostre eccellenze;

        valutato che:

            la profonda crisi del comparto Danza è ancor più evidente con riguardo al balletto classico italiano, con particolare riferimento alle Fondazioni lirico-sinfoniche, laddove orchestre e cori sono tuttora operativi mentre la maggior parte dei corpi di ballo è stata dismessa o licenziata;

            il comparto Danza si avvale del 3 per cento del FUS; tuttavia le azioni di finanziamento dei privati restano fondamentali per la riuscita dei progetti, e oggi è sempre più difficoltoso reperire risorse;

            nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo, da ultimo giunta a conclusione presso la 7a Commissione permanente del Senato, i rappresentanti del mondo della danza che sono stati auditi hanno evidenziato le problematiche del settore auspicando, sulla base della revisione dei criteri di ripartizione del Fondo, l'erogazione di maggiori risorse .per il settore, la valorizzazione della professionalità, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di assegnazione, l'implementazione del sostegno alla multidisciplinarietà e alla formazione,

        impegna il Governo:

            nell'ambito di una revisione del Fondo unico per lo spettacolo e dei criteri e delle modalità previsti per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad aumentare la percentuale di assegnazione al settore della danza;

            a valutare l'opportunità di prevedere - all'interno delle Fondazioni lirico-sinfoniche che erano dotate di un proprio stabile corpo di ballo - un percorso di graduale ricostituzione e valorizzazione degli stessi.


G/1586 sez. I/13/7 (testo 2)

Montevecchi

Accolto dal Governo

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario. 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e 1e relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

        considerato che:

         numerosi teatri necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza;

          tali interventi spesso richiedono impegni di spesa cospicui che diversi teatri faticano a sostenere per carenza di risorse finanziarie,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di individuare risorse finanziarie, anche laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi, affinché siano destinate alla predisposizione di un piano per la messa in sicurezza dei teatri che necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.


G/1586 sez. I/13/7

Montevecchi

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario. 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e 1e relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

        considerato che:

            numerosi teatri necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza che assicurino la piena agibilità dell'edificio, garantendo l'incolumità di artisti, maestranze e spettatori, nonché la continuazione dell'attività culturale e artistica in condizioni di tutela di tutti i lavoratori;

            tali interventi spesso richiedono impegni di spesa cospicui che diversi teatri faticano a sostenere per carenza di risorse finanziarie,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di incrementare le risorse finanziarie previste nell'ambito della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi, affinché siano destinate alla predisposizione di un piano per la messa in sicurezza dei teatri che necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.


G/1586 sez. I/14/7 (testo 2)

Montevecchi

Accolto dal Governo come raccomandazione

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            il disegno di legge in esame, insieme con i finanziamenti stanziati, annovera tra i diversi impegni quello finalizzato a promuovere un «Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana». Tale programma è in particolare indirizzato: a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; a rigenerare il tessuto socio-economico; a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici; a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini;

            in base all'articolo 53 si prevede, tra i criteri di priorità, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali,

        considerato che:

            la maggior parte dei Comuni italiani è caratterizzata da centri storici di immenso valore artistico, storico e paesaggistico;

            negli ultimi quarant'anni si è assistito a una profonda inversione delle priorità urbanistiche sia da parte del pubblico sia del privato; si è quindi passati da un divario tra l'unicità e la bellezza dei centri storici, a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, a un ripensamento e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l'abbandono cui sono relegati i centri storici, da un lato fatti oggetto di speculazione mentre dall'altro affetti da gravi fenomeni di spopolamento;

            si è assistito inoltre a un depauperamento di questo importante patrimonio culturale, in ragione di asserite esigenze di urbanizzazione o per irrazionali e spesso improvvisati tentativi di recupero,

        considerato che:

            i centri storici rivestono rilevante importanza non solo sul piano urbanistico, ma anche con riguardo a quella molteplicità di valori primari che vi trovano sede: accanto al valore monumentale-artistico e a quello storico, l'interesse socio-ambientale, quello igienico-sanitario, perfino quello, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

            i centri storici rappresentano un potenziale attrattivo per il turismo anche internazionale, considerata la varietà di stili architettonici, di tradizioni e di paesaggi che li caratterizzano e che li rendono tutti meritevoli di tutela;

            negli anni più recenti si sono sviluppati progetti lungimiranti e virtuosi di recupero e di ripopolamento dei centri storici attraverso nuove forme di turismo sostenibile e di valorizzazione culturale,

        valutato infine che:

            la legislazione italiana, sebbene contenga diverse norme e disposizioni finalizzate alla tutela, non prevede una disciplina ad hoc per i centri storici né una «definizione» giuridicamente esaustiva di centro storico,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di individuare risorse da destinare allo studio dell'impatto dei flussi turistici sulla qualità della vita nei centri storici delle città d'arte;

            nonché a valutare la possibilità di elaborare una definizione di centro storico quale «bene culturale d'insieme», sottoposto alla disciplina conservativa del Codice. dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ambito normativo.


G/1586 sez. I/14/7

Montevecchi

La 7a Commissione,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

        premesso che:

            il disegno di legge in esame, insieme con i finanziamenti stanziati, annovera tra i diversi impegni quello finalizzato a promuovere un «Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana». Tale programma è in particolare indirizzato: a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; a rigenerare il tessuto socio-economico; a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici; a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini;

            in base all'articolo 53 si prevede, tra i criteri di priorità, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali,

        considerato che:

            la maggior parte dei Comuni italiani è caratterizzata da centri storici di immenso valore artistico, storico e paesaggistico;

            negli ultimi quarant'anni si è assistito a una profonda inversione delle priorità urbanistiche sia da parte del pubblico sia del privato; si è quindi passati da un divario tra l'unicità e la bellezza dei centri storici, a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, a un ripensamento e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l'abbandono cui sono relegati i centri storici, da un lato fatti oggetto di speculazione mentre dall'altro affetti da gravi fenomeni di spopolamento;

            si è assistito inoltre a un depauperamento di questo importante patrimonio culturale, in ragione di asserite esigenze di urbanizzazione o per irrazionali e spesso improvvisati tentativi di recupero,

        considerato che:

            i centri storici rivestono rilevante importanza non solo sul piano urbanistico, ma anche con riguardo a quella molteplicità di valori primari che vi trovano sede: accanto al valore monumentale-artistico e a quello storico, l'interesse socio-ambientale, quello igienico-sanitario, perfino quello, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

            i centri storici rappresentano un potenziale attrattivo per il turismo anche internazionale, considerata la varietà di stili architettonici, di tradizioni e di paesaggi che li caratterizzano e che li rendono tutti meritevoli di tutela;

            negli anni più recenti si sono sviluppati progetti lungimiranti e virtuosi di recupero e di ripopolamento dei centri storici attraverso nuove forme di turismo sostenibile e di valorizzazione culturale,

        valutato infine che:

            la legislazione italiana, sebbene contenga diverse norme e disposizioni finalizzate alla tutela, non prevede una disciplina ad hoc per i centri storici né una «definizione» giuridicamente esaustiva di centro storico,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del «Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana» allo studio dell'impatto dei flussi turistici sulla qualità della vita nei centri storici delle città d'arte;

            nonché ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, vòlti a elaborare una definizione di centro storico quale «bene culturale d'insieme», sottoposto alla disciplina conservativa del Codice. dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


G/1586 Sez I/1/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

            purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

            la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

        considerato che:

            altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

            a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

            le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurne contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

            le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

        considerato inoltre che:

            diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

            non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

        impegna il Governo:

        a valutare la possibilità di attivare un programma di interventi dedicato alle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici eccezionali ovvero da gravi crisi di mercato.


G/1586 Sez I/1/9

De Bonis

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

            purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

            la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

        considerato che:

            altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

            a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

            le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurne contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

            le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

        considerato inoltre che:

            diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

            non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

        impegna il Governo:

            a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

            al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

            a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.


G/1586 Sez I/2/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri;

            la PAC ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

            la PAC verso il 2020 intende rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio e la Commissione europea riconosce l'importante molo dell'agricoltura biologica nel perseguimento di tre obiettivi, quali: 1) la preservazione del potenziale di produzione dell'Unione europea secondo criteri di sostenibilità, così da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine; 2) il sostegno alle comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio e di qualità prodotte in modo sostenibile; 3) la preservazione della vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare occupazione locale;

        considerato che:

            l'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni. Un metodo di agricoltura dove l'ecosistema agricolo viene considerato come modello equilibrato per lo sviluppo delle piante coltivate. E per questo è anche fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Eppure, dai piani della PAC 2019-2020 emerge che gli incentivi al biologico sono veramente esigui;

            lavorare la terra con l'agricoltura biologica significa essenzialmente utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l'impatto antropogenico il più possibile, in accordo con i seguenti princìpi:

                - le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano utilizzati in modo efficiente; pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;

                - gli organismi geneticamente modificati (ogm) sono vietati;

                - vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertilizzante o i mangimi prodotti in azienda;

                - vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adattate all'ambiente;

                - il bestiame viene solitamente allevato all'aria aperta e nutrito con foraggio biologico;

                - le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le varie specie di bestiame;

            tra gli altri principi dell'agricoltura biologica troviamo l'utilizzo di tecniche come la salvaguardia degli insetti utili, antagonisti dei parassiti; si scelgono piante rustiche, più resistenti; si pratica la pacciamatura, che consiste nel coprire il terreno con fieno o erba fresca per proteggerlo dagli sbalzi termici e ostacolare la crescita delle erbe infestanti; si utilizza il sovescio, ossia la semina di alcune piante (trifoglio, veccia, crescione, valerianella, spinaci, colza e così via) che una volta fiorite vengono interrate per fertilizzare il terreno e proteggerlo dall'erosione; si pratica la rotazione delle colture, che consiste nell'alternare la coltivazione di piante che migliorano la fertilità del terreno, ad esempio arricchendolo di azoto, con piante che lo impoveriscono, sottraendo elementi nutritivi; si utilizzano letame e concimi organici come il compost, una miscela di terra, resti vegetali, cenere di legna e quant'altro esista nell'azienda di biodegradabile e non inquinato;

        tenuto conto che:

            dal Bioreport 2017-2018 emerge un'importante conferma della dinamicità del settore biologico e della sua propensione all'innovazione. Il dato si ricava dall'analisi dei parametri di spesa dei PSR (Piani Sviluppo Rurale). Nel periodo 2007-2013 il biologico ha infatti ottenuto il 21 per cento del complesso delle misure del PSR, misure che comprendono l'assieme delle politiche miranti agli investimenti, alla promozione e all'innovazione, temi particolarmente sentiti da imprese come quelle del biologico che sono più giovani e più orientate all'innovazione della media. Insomma in quel 21 per cento non ci sono solo gli incentivi al biologico, ma anche il sostegno ai progetti di ricerca, di promozione, di sviluppo destinati all'insieme delle imprese agricole;

            «Il settore biologico ha avuto un ruolo rilevante anche nell'intercettare la spesa di altre misure dello sviluppo rurale, a testimonianza della dinamicità delle aziende biologiche», si legge sul Bioreport. «La loro maggiore propensione alla diversificazione e ali 'innovazione, derivante dalla necessità di assicurare rese soddisfacenti senza il ricorso all'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, ha probabilmente spinto all'accesso di un maggior numero di misure»;

            prendendo poi in considerazione il PSR 2014-2020, arriva la conferma dei dati forniti dalla Rete Rurale Nazionale e riportati nel Rapporto Cambia la Terra: il 9,5 per cento dei fondi è stato stanziato per la misura 11 dedicata all'agricoltura biologica, mentre il 13,20 per cento è stato destinato alla misura 10 per l'agricoltura integrata e l'agricoltura conservativa;

            il fatto che l'agricoltura integrata e quella conservativa che fanno uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi chimica compreso il glifosato, maggior inquinante delle nostre acque come ci dicono i dati dell'Ispra e classificato come probabile cancerogeno abbiamo una quota di finanziamenti superiore all'agricoltura biologica, che invece risulta avere un impatto positivo sulla fertilità del suolo, sulla riduzione dell'uso dei pesticidi, sulla biodiversità, sul clima, è un evidente paradosso. Si tratta di una asimmetria inaccettabile. Il 9,5 per cento non rappresenta neanche il livello raggiunto dal biologico come Superficie agricola utilizzata che si attesta ormai intorno al 15 per cento;

            per avere il quadro complessivo dei finanziamenti al settore agricolo bisogna inoltre esaminarne l'andamento totale. I dati del Servizio Studi della Camera ci dicono che i finanziamenti della PAC 2014-2020 all'agricoltura italiana sono 41,5 miliardi di euro provenienti dall'Unione europea e 21 miliardi provenienti dallo Stato. Sul totale di 62,5 miliardi, la parte che va al biologico è di 1,8 miliardi, cioè il 2,9 per cento delle risorse;

            di questi 62,5 miliardi, la maggior parte, circa il 75 per cento, è destinata al cosiddetto Primo Pilastro e all'Organizzazione Comune di Mercato (a quest'ultima va circa il 9,5 per cento), e mediamente il 25 per cento è destinato invece al Secondo Pilastro, che sono i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni costruiti sulla base di misure elaborate a livello europeo;

            sul primo Pilastro della PAC i finanziamenti destinati specificatamente al biologico praticamente non esistono. Il biologico beneficia del cosiddetto greening che è di fatto solo una maggiorazione percentuale dell'aiuto di base. Il greening non ha sostanzialmente prodotto risultati perché, in funzione delle esenzioni previste dalle nonne, viene applicato nel nostro Paese a circa il 2 per cento delle aziende, e poi, oltre al biologico ne beneficiano anche chi fa avvicendamento colturale e chi cura i pascoli o le zone rifugio per la fauna. Dunque alla fine l'aiuto destinato specificatamente al biologico è veramente irrilevante;

            gli aiuti diretti del Primo Pilastro della PAC, nonostante alcune modifiche che ci sono state, sono invece concentrati sull'agricoltura convenzionale. Sono quasi tutti legati a titoli maturati sulla base di quello che gli agricoltori producevano nel triennio dal 2000 al 2002, cioè di fatto si sono trasformati in una rendita di posizione che le aziende si portano dietro vita natural durante, indipendentemente da quello che fanno;

            è chiaro che questo meccanismo non è più sostenibile: gli aiuti diretti rappresentano veri e propri sussidi destinati alle aziende che dovrebbero essere legati alla produzione di beni pubblici perché è giusto dare sostegno all'agricoltura e al reddito a patto che si producano risultati positivi per la collettività, per la salute e per l'ambiente;

            in fine occorre evidenziare che ci troviamo di fronte a delle norme e a delle modalità di aiuto comprensibili solo agli addetti ai lavori. Inoltre, i fondi pubblici dovrebbero essere distribuiti con regole più semplici e comprensibili a tutti, perché tutti i cittadini hanno il diritto di poter capire come vengono spesi i soldi delle loro tasse,

        impegna il Governo:              

            a valutare la possibilità di introdurre norme per favorire un maggiore sviluppo ed una maggiore competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

           a valutare iniziative volte a favorire pratiche agricole che determinino effetti positivi per la tutela dell'ambiente ed il contrasto ai cambiamenti climatici;

            a valutare iniziative volte a potenziare il sistema dei controlli sull'uso corretto dei fitofarmaci in agricoltura ed incrementare i controlli sui prodotti agroalimentari importati dai paesi terzi.


G/1586 Sez I/2/9

De Bonis

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri;

            la PAC ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

            la PAC verso il 2020 intende rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio e la Commissione europea riconosce l'importante molo dell'agricoltura biologica nel perseguimento di tre obiettivi, quali: 1) la preservazione del potenziale di produzione dell'Unione europea secondo criteri di sostenibilità, così da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine; 2) il sostegno alle comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio e di qualità prodotte in modo sostenibile; 3) la preservazione della vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare occupazione locale;

        considerato che:

            l'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni. Un metodo di agricoltura dove l'ecosistema agricolo viene considerato come modello equilibrato per lo sviluppo delle piante coltivate. E per questo è anche fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Eppure, dai piani della PAC 2019-2020 emerge che gli incentivi al biologico sono veramente esigui;

            lavorare la terra con l'agricoltura biologica significa essenzialmente utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l'impatto antropogenico il più possibile, in accordo con i seguenti princìpi:

                - le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano utilizzati in modo efficiente; pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;

                - gli organismi geneticamente modificati (ogm) sono vietati;

                - vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertilizzante o i mangimi prodotti in azienda;

                - vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adattate all'ambiente;

                - il bestiame viene solitamente allevato all'aria aperta e nutrito con foraggio biologico;

                - le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le varie specie di bestiame;

            tra gli altri principi dell'agricoltura biologica troviamo l'utilizzo di tecniche come la salvaguardia degli insetti utili, antagonisti dei parassiti; si scelgono piante rustiche, più resistenti; si pratica la pacciamatura, che consiste nel coprire il terreno con fieno o erba fresca per proteggerlo dagli sbalzi termici e ostacolare la crescita delle erbe infestanti; si utilizza il sovescio, ossia la semina di alcune piante (trifoglio, veccia, crescione, valerianella, spinaci, colza e così via) che una volta fiorite vengono interrate per fertilizzare il terreno e proteggerlo dall'erosione; si pratica la rotazione delle colture, che consiste nell'alternare la coltivazione di piante che migliorano la fertilità del terreno, ad esempio arricchendolo di azoto, con piante che lo impoveriscono, sottraendo elementi nutritivi; si utilizzano letame e concimi organici come il compost, una miscela di terra, resti vegetali, cenere di legna e quant'altro esista nell'azienda di biodegradabile e non inquinato;

        tenuto conto che:

            dal Bioreport 2017-2018 emerge un'importante conferma della dinamicità del settore biologico e della sua propensione all'innovazione. Il dato si ricava dall'analisi dei parametri di spesa dei PSR (Piani Sviluppo Rurale). Nel periodo 2007-2013 il biologico ha infatti ottenuto il 21 per cento del complesso delle misure del PSR, misure che comprendono l'assieme delle politiche miranti agli investimenti, alla promozione e all'innovazione, temi particolarmente sentiti da imprese come quelle del biologico che sono più giovani e più orientate all'innovazione della media. Insomma in quel 21 per cento non ci sono solo gli incentivi al biologico, ma anche il sostegno ai progetti di ricerca, di promozione, di sviluppo destinati all'insieme delle imprese agricole;

            «Il settore biologico ha avuto un ruolo rilevante anche nell'intercettare la spesa di altre misure dello sviluppo rurale, a testimonianza della dinamicità delle aziende biologiche», si legge sul Bioreport. «La loro maggiore propensione alla diversificazione e ali 'innovazione, derivante dalla necessità di assicurare rese soddisfacenti senza il ricorso all'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, ha probabilmente spinto all'accesso di un maggior numero di misure»;

            prendendo poi in considerazione il PSR 2014-2020, arriva la conferma dei dati forniti dalla Rete Rurale Nazionale e riportati nel Rapporto Cambia la Terra: il 9,5 per cento dei fondi è stato stanziato per la misura 11 dedicata all'agricoltura biologica, mentre il 13,20 per cento è stato destinato alla misura 10 per l'agricoltura integrata e l'agricoltura conservativa;

            il fatto che l'agricoltura integrata e quella conservativa che fanno uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi chimica compreso il glifosato, maggior inquinante delle nostre acque come ci dicono i dati dell'Ispra e classificato come probabile cancerogeno abbiamo una quota di finanziamenti superiore all'agricoltura biologica, che invece risulta avere un impatto positivo sulla fertilità del suolo, sulla riduzione dell'uso dei pesticidi, sulla biodiversità, sul clima, è un evidente paradosso. Si tratta di una asimmetria inaccettabile. Il 9,5 per cento non rappresenta neanche il livello raggiunto dal biologico come Superficie agricola utilizzata che si attesta ormai intorno al 15 per cento;

            per avere il quadro complessivo dei finanziamenti al settore agricolo bisogna inoltre esaminarne l'andamento totale. I dati del Servizio Studi della Camera ci dicono che i finanziamenti della PAC 2014-2020 all'agricoltura italiana sono 41,5 miliardi di euro provenienti dall'Unione europea e 21 miliardi provenienti dallo Stato. Sul totale di 62,5 miliardi, la parte che va al biologico è di 1,8 miliardi, cioè il 2,9 per cento delle risorse;

            di questi 62,5 miliardi, la maggior parte, circa il 75 per cento, è destinata al cosiddetto Primo Pilastro e all'Organizzazione Comune di Mercato (a quest'ultima va circa il 9,5 per cento), e mediamente il 25 per cento è destinato invece al Secondo Pilastro, che sono i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni costruiti sulla base di misure elaborate a livello europeo;

            sul primo Pilastro della PAC i finanziamenti destinati specificatamente al biologico praticamente non esistono. Il biologico beneficia del cosiddetto greening che è di fatto solo una maggiorazione percentuale dell'aiuto di base. Il greening non ha sostanzialmente prodotto risultati perché, in funzione delle esenzioni previste dalle nonne, viene applicato nel nostro Paese a circa il 2 per cento delle aziende, e poi, oltre al biologico ne beneficiano anche chi fa avvicendamento colturale e chi cura i pascoli o le zone rifugio per la fauna. Dunque alla fine l'aiuto destinato specificatamente al biologico è veramente irrilevante;

            gli aiuti diretti del Primo Pilastro della PAC, nonostante alcune modifiche che ci sono state, sono invece concentrati sull'agricoltura convenzionale. Sono quasi tutti legati a titoli maturati sulla base di quello che gli agricoltori producevano nel triennio dal 2000 al 2002, cioè di fatto si sono trasformati in una rendita di posizione che le aziende si portano dietro vita natural durante, indipendentemente da quello che fanno;

            è chiaro che questo meccanismo non è più sostenibile: gli aiuti diretti rappresentano veri e propri sussidi destinati alle aziende che dovrebbero essere legati alla produzione di beni pubblici perché è giusto dare sostegno all'agricoltura e al reddito a patto che si producano risultati positivi per la collettività, per la salute e per l'ambiente;

            in fine occorre evidenziare che ci troviamo di fronte a delle norme e a delle modalità di aiuto comprensibili solo agli addetti ai lavori. Inoltre, i fondi pubblici dovrebbero essere distribuiti con regole più semplici e comprensibili a tutti, perché tutti i cittadini hanno il diritto di poter capire come vengono spesi i soldi delle loro tasse,

        impegna il Governo:

            a redigere un piano strategico nazionale per l'acquisizione e l'utilizzo di maggiori risorse della Politica Agricola Comune dell'Unione europea verso le colture biologiche, anche in considerazione del fatto che l'attuale sistema premia l'agricoltura che sostiene scelte ad alto impatto ambientale e sanitario;

            ad assumere iniziative per cambiare la destinazione di una significativa quota di risorse pubbliche al fine di sostenere un modello agricolo più sicuro, più sano e più equo, quale quello biologico;

            a varare norme per favorire un maggiore sviluppo ed una maggiore competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

            ad assumere iniziative volte a favorire pratiche agricole che determinino effetti positivi per la tutela dell'ambiente ed il contrasto ai cambiamenti climatici, prevedendo anche adeguati strumenti per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura biologica e per la riduzione della presenza di sostanze chimiche di sintesi negli ecosistemi. Solo così si potrà rispondere alla domanda di cibo sano che viene espressa in misura sempre maggiore dai cittadini;

            a potenziare il sistema dei controlli sull'uso corretto dei pesticidi in agricoltura ed incrementare i controlli sui prodotti agroalimentari importati dai paesi terzi per escludere che siano stati trattati con il glifosato, sostanza potenzialmente cancerogena, vietata da disposizioni nazionali e comunitarie vigenti (Regolamento (UE) n. 1313/2016). Questo per tutelare la filiera produttiva italiana e garantire alti standard di qualità;

            ad assumere iniziative normative a livello nazionale, oltre che iniziative in sede di Unione europea, volte a vietare, in maniera permanente, l'utilizzo dei pesticidi e dei diserbanti, in particolare il dannoso glifosato in ambito agricolo, al fine di salvaguardare l'ambiente, la biodiversità, nonché la salute pubblica;

            a vigilare, infine, anche sul livello di contaminazione da pesticidi nelle acque per la loro tutela, ma soprattutto per assicurare un alto livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.


G/1586 Sez I/3/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            la legislazione dell'attuale codice civile si è sviluppata in un contesto economico dominato ancora dal lavoro agricolo, dove il processo di industrializzazione era poco sviluppato e lontano dalla sua espansione. In quel contesto fanne di conduzione come la mezzadria, la colonia, la soccida e la compartecipazione, erano molto diffuse ed hanno caratterizzato la storia economica di vaste aree agricole del Paese;

            quei contratti associativi prevedevano la condivisione del ruolo di imprenditore tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la propria opera manuale. Ben presto, però, queste forme di conduzione associata hanno perduto l'importanza, anche a causa di alcuni interventi normativi. Infatti, la legge n. 756 del 1964 ha posto divieti alla stipula di nuovi contratti di mezzadria, senza alcuna applicazione ai contratti di soccida. La legge n. 11 del 1971 ha, invece, stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida, con conferimento di pascolo a semplice richiesta del soccidario;

            la legge n. 230 del 1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione eli nuovi contratti. Mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

            l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

        considerato che:

            nel tempo, infatti, a seguito dello sviluppo della «zootecnia industriale» (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere nel 2011 è stato pari circa a 8 miliardi eli euro, viaggiando di pari passo con il fatturato del mangime, altri 7-8 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

            questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad mie per l'agroindustria del nord come un abito sartoriale. Infatti, se nella zootecnia «rurale» la condivisione del ruolo di imprenditore avveniva tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la sua opera manuale, nella zootecnia «industriale» tale condivisione avviene tra un polo aggregante industriale, che tenta surrettiziamente di apparire agricolo e l'imprenditore agricolo che, pur prestando la sua opera e i suoi immobili (capannoni, terreni e attrezzature) si trova in posizione di contraente «debole» e tende a regredire in un processo di disuguaglianza sociale sempre più spinto. In secondo luogo, lo sviluppo delle soccide industriali ha allontanato la produzione dal consumo;

            oggi, il legislatore dovrebbe riconoscere che i processi di concentrazione vanno salutati con favore solo quando sono in grado di accrescere la ricchezza nei singoli settori per tutti e non quando la distruggono. Alcune filiere sono state distrutte o ristrette proprio dove sono maggiormente concentrati i consumi, mentre la produzione è stata dirottata solo in alcune aree dove insistono maggiori problemi di entropia dell'ambiente;

            gli effetti restrittivi, causati da queste forme di lavoro pilotate da duopoli, hanno limitato e ridotto la produzione nazionale e, dunque, gli indici di autoapprovvigionamento, compensando il fabbisogno nazionale dei consumi attraverso il ricorso ad una crescente importazione extra Unione europea, con danni enormi per il benessere dei consumatori e per il bilancio sanitario. In pratica, una strategia miope che ha prodotto vantaggi solo per pochi;

        tenuto conto che:

            sotto l'aspetto fiscale, la vera ragione per cui il legislatore tiene in piedi un istituto giuridico desueto dagli effetti anticoncorrenziali sembrerebbe quella di conferire un vantaggio competitivo fiscale;

            con le soccide i poli integranti industriali sfrutterebbero il regime fiscale agricolo agevolato che spetterebbe unicamente all'allevatore, produttore agricolo per definizione. In tal modo l'allevatore viene strumentalizzato e spogliato del suo reddito mentre le multinazionali dell'agrobusiness traggono tutti i vantaggi possibili;

            il principale vantaggio, deriva dalla possibile elusione fiscale che si nasconde dietro società agricole di comodo e cooperative fittizie, tutte riconducibili ad uniche entità economiche (gruppi multinazionali), su cui mai nessuno ha voluto accendere i fari;

            grazie al vantaggio elusivo fiscale, i gruppi integrati sono in grado di utilizzare questi aiuti per adottare politiche anticompetitive che ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno ed alimentano turbative al suo interno. È pertanto opportuno applicare a queste varie tipologie di carne, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Basti pensare che la Corte dei conti stima oggi «una significativa dilatazione» delle agevolazioni fiscali «sia nel numero, 799, sia nella perdita di entrate che ne deriva, 313 miliardi»;

            l'elusione imputabile su tutti gli allevamenti in soccida da carne, si ritiene sia rilevante ed eroda una buona parte di queste entrate, che vanno a favore di multinazionali (mangimifici, macelli cooperativi e società agricole di comodo) e non del mondo agricolo;

            la soccida, dunque, rappresenta una forma surrettizia di contratto associativo che introduce vincoli incompatibili con il libero mercato e dal chiaro effetto anticoncorrenziale (accordi esclusivi, assoggettamenti e abusi di dipendenza economica, barriere all'entrata, limitazione e controllo produzione, controllo degli investimenti, ripartizione del mercato, discriminazione prezzi a valle, effetti restrittivi sull'ambiente) e, di fatto, maschera rapporti di lavoro subordinato con rapporti associati, favorendo altresì comportamenti elusivi, abusivi del diritto e volti esclusivamente a realizzare vantaggi fiscali, con aggravi per il fondo sanitario nazionale e per la salute pubblica (aumento antibiotico-resistenza),

   impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di approfondire l'applicazione del contratto di soccida al fine di evitare gli effetti distorsivi eventualmente derivanti.


G/1586 Sez I/3/9

De Bonis

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            la legislazione dell'attuale codice civile si è sviluppata in un contesto economico dominato ancora dal lavoro agricolo, dove il processo di industrializzazione era poco sviluppato e lontano dalla sua espansione. In quel contesto fanne di conduzione come la mezzadria, la colonia, la soccida e la compartecipazione, erano molto diffuse ed hanno caratterizzato la storia economica di vaste aree agricole del Paese;

            quei contratti associativi prevedevano la condivisione del ruolo di imprenditore tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la propria opera manuale. Ben presto, però, queste forme di conduzione associata hanno perduto l'importanza, anche a causa di alcuni interventi normativi. Infatti, la legge n. 756 del 1964 ha posto divieti alla stipula di nuovi contratti di mezzadria, senza alcuna applicazione ai contratti di soccida. La legge n. 11 del 1971 ha, invece, stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida, con conferimento di pascolo a semplice richiesta del soccidario;

            la legge n. 230 del 1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione eli nuovi contratti. Mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

            l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

        considerato che:

            nel tempo, infatti, a seguito dello sviluppo della «zootecnia industriale» (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere nel 2011 è stato pari circa a 8 miliardi eli euro, viaggiando di pari passo con il fatturato del mangime, altri 7-8 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

            questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad mie per l'agroindustria del nord come un abito sartoriale. Infatti, se nella zootecnia «rurale» la condivisione del ruolo di imprenditore avveniva tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la sua opera manuale, nella zootecnia «industriale» tale condivisione avviene tra un polo aggregante industriale, che tenta surrettiziamente di apparire agricolo e l'imprenditore agricolo che, pur prestando la sua opera e i suoi immobili (capannoni, terreni e attrezzature) si trova in posizione di contraente «debole» e tende a regredire in un processo di disuguaglianza sociale sempre più spinto. In secondo luogo, lo sviluppo delle soccide industriali ha allontanato la produzione dal consumo;

            oggi, il legislatore dovrebbe riconoscere che i processi di concentrazione vanno salutati con favore solo quando sono in grado di accrescere la ricchezza nei singoli settori per tutti e non quando la distruggono. Alcune filiere sono state distrutte o ristrette proprio dove sono maggiormente concentrati i consumi, mentre la produzione è stata dirottata solo in alcune aree dove insistono maggiori problemi di entropia dell'ambiente;

            gli effetti restrittivi, causati da queste forme di lavoro pilotate da duopoli, hanno limitato e ridotto la produzione nazionale e, dunque, gli indici di autoapprovvigionamento, compensando il fabbisogno nazionale dei consumi attraverso il ricorso ad una crescente importazione extra Unione europea, con danni enormi per il benessere dei consumatori e per il bilancio sanitario. In pratica, una strategia miope che ha prodotto vantaggi solo per pochi;

        tenuto conto che:

            sotto l'aspetto fiscale, la vera ragione per cui il legislatore tiene in piedi un istituto giuridico desueto dagli effetti anticoncorrenziali sembrerebbe quella di conferire un vantaggio competitivo fiscale;

            con le soccide i poli integranti industriali sfrutterebbero il regime fiscale agricolo agevolato che spetterebbe unicamente all'allevatore, produttore agricolo per definizione. In tal modo l'allevatore viene strumentalizzato e spogliato del suo reddito mentre le multinazionali dell'agrobusiness traggono tutti i vantaggi possibili;

            il principale vantaggio, deriva dalla possibile elusione fiscale che si nasconde dietro società agricole di comodo e cooperative fittizie, tutte riconducibili ad uniche entità economiche (gruppi multinazionali), su cui mai nessuno ha voluto accendere i fari;

            grazie al vantaggio elusivo fiscale, i gruppi integrati sono in grado di utilizzare questi aiuti per adottare politiche anticompetitive che ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno ed alimentano turbative al suo interno. È pertanto opportuno applicare a queste varie tipologie di carne, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Basti pensare che la Corte dei conti stima oggi «una significativa dilatazione» delle agevolazioni fiscali «sia nel numero, 799, sia nella perdita di entrate che ne deriva, 313 miliardi»;

            l'elusione imputabile su tutti gli allevamenti in soccida da carne, si ritiene sia rilevante ed eroda una buona parte di queste entrate, che vanno a favore di multinazionali (mangimifici, macelli cooperativi e società agricole di comodo) e non del mondo agricolo;

            la soccida, dunque, rappresenta una forma surrettizia di contratto associativo che introduce vincoli incompatibili con il libero mercato e dal chiaro effetto anticoncorrenziale (accordi esclusivi, assoggettamenti e abusi di dipendenza economica, barriere all'entrata, limitazione e controllo produzione, controllo degli investimenti, ripartizione del mercato, discriminazione prezzi a valle, effetti restrittivi sull'ambiente) e, di fatto, maschera rapporti di lavoro subordinato con rapporti associati, favorendo altresì comportamenti elusivi, abusivi del diritto e volti esclusivamente a realizzare vantaggi fiscali, con aggravi per il fondo sanitario nazionale e per la salute pubblica (aumento antibiotico-resistenza),

   impegna il Governo:

            a prevedere l'abolizione del contratto di soccida in quanto favorisce l'elusione fiscale ed ha un chiaro effetto anticoncorrenziale. La sua abolizione determinerebbe, così, un sensibile aumento del gettito fiscale per le casse dell'erario, genererebbe effetti pro-concorrenziali nel mercato e riequilibrio socioeconomico nel territorio, aumenterebbe la tutela del contraente debole, della salute e dell'ambiente;

            a destinare tale gettito fiscale al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze (emissioni di CO2) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.


G/1586 Sez I/4/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

            tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello di altri comuni è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

            i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico, che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio secco di entrate pari a euro 513.000 per il 2014 e 765.000 per il 2015;

            gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

            il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

            diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

            la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l'esito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

            come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

            tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

            il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

            pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

        considerato che:

            alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

            tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

            dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

            questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

            i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

            i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito in legge, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 (testo 3)) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione Ter agli accertamenti IMU agricola 2014-2015.


G/1586 Sez I/4/9

De Bonis

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

            tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello di altri comuni è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

            i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico, che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio secco di entrate pari a euro 513.000 per il 2014 e 765.000 per il 2015;

            gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

            il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

            diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

            la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l'esito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

            come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

            tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

            il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

            pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

        considerato che:

            alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

            tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

            dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

            questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

            i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

            i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito in legge, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 (testo 3)) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

        impegna il Governo:

            ad estendere la cosiddetta «rottamazione-ter» agli accertamenti IMU agricola 2014 e 2015 che, anzitutto è senza oneri per il bilancio dello Stato e rappresenta solo un mancato incasso per i comuni degli interessi e delle sanzioni, oltre ad essere l'unica soluzione per poter salvare le aziende agricole sull'orlo del baratro economico e finanziario e per poter sollevare i comuni dall'obbligo di accertare anche gli interessi e le sanzioni dopo lo spirare dei termini del ravvedimento operoso.


G/1586 Sez I/5/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            le Commissioni uniche nazionali (CUN) sono state introdotte dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di consentire ai produttori di collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione di prezzi;

            il ministro Luigi Di Maio il 12 maggio si è recato a Foggia e insieme al sottosegretario Giuseppe L'Abbate hanno annunciato l'avvio «sperimentale» della CUN;

        considerato che:

            la costituzione di una CUN a Foggia per il prezzo del grano duro è in discussione dal luglio 2016 e fa parte del piano del ministro pro tempore Maurizio Martina per il rilancio del grano italiano, il quale, tra l'altro, in un tavolo ministeriale ebbe modo di affermare che, dai dati ISMEA sull'andamento dei prezzi per il grano duro, non c'era nessuna correlazione tra mercato internazionale e nazionale, con ciò lasciando ipotizzare la presenza in Italia di fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza;

            l'esigenza di stabilire nel capoluogo della Capitanata la Commissione è data dal fatto che i prezzi del grano duro fino pastificabile, sia all'ingrosso che all'origine, continuano a non essere remunerativi;

            pare evidente, dunque, l'opportunità dell'individuazione della sede foggiana per la CUN grano duro, senza alcuno indugio verso sperimentazioni. Si tratterebbe, infatti, di un'assegnazione giusta e dovuta, non solo per la vocazione produttiva di grano duro che ha il Mezzogiorno, ma anche perché colmerebbe il vuoto che si è creato dopo la sentenza del TAR Puglia;

            con la Commissione unica nazionale a Foggia si avrebbe una gestione più equilibrata dell'emergenza prezzi, attenuando fenomeni distorsivi e anticoncorrenziali;

        tenuto conto che:

            nonostante la citata legge istitutiva della CUN, il decreto attuativo, l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni e la risoluzione della Camera dei deputati 8-00202, approvata dal Governo il 28 settembre 2016, non si è potuto ancora istituire la CUN a Foggia, anche a causa di ostacoli frapposti;

            l'associazione GranoSalus (fondata da produttori di grano duro e che persegue diversi obiettivi, tra questi il controllo su pasta e semole per verificarne gli standard di qualità, a partire dalla materia prima, quale il grano) ha intrapreso giudizi presso il Tar Puglia ed il Consiglio di Stato;

            il Tar Puglia ha accolto il ricorso dell'associazione GranoSalus contro la Camera di commercio di Foggia che aveva negato il diritto di accedere agli atti ed ha annullato i listini della borsa merci di Foggia;

        considerato, inoltre, che:

            questo ingiustificato grave ritardo sull'attuazione della CUN a Foggia penalizza il processo di trasparenza nel mercato italiano e aggrava le condizioni sia delle imprese cerealicole del Mezzogiorno che quelle dei consumatori, a vantaggio esclusivo di commercianti e industriali;

            nonostante l'incontro avuto con la ministra Bellanova al Tavolo di crisi grano-pasta, non è ancora partita la raccolta delle deleghe;

            l'Italia ha davanti a sé una grande occasione, da non perdere, per diventare punto di riferimento mondiale nella quotazione del grano duro di alta qualità;

        considerato, infine, che:

            è in corso d'esame nella Commissione agricoltura l'affare assegnato n. 215 sul grano,

        impegna il Governo,

            a favorire una rapida istituzione della CUN, in una o più sedi a partire da Foggia e di condividere tale scelta al Tavolo di filiera nazionale al fine di superare il meccanismo di rilevazione del prezzo della Commissione camerale di Foggia Altamura, garantire trasparenza nella formazione di un prezzo indicativo nazionale ed evitare speculazioni anche alla luce della normativa Antitrast, che opera per arginare i fenomeni distorsivi di mercato e della concorrenza nel rispetto delle regole nazionali ed europee in materia.


G/1586 Sez I/5/9

De Bonis

La 9a Commissione,

            in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            le Commissioni uniche nazionali (CUN) sono state introdotte dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di consentire ai produttori di collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione di prezzi;

            il ministro Luigi Di Maio il 12 maggio si è recato a Foggia e insieme al sottosegretario Giuseppe L'Abbate hanno annunciato l'avvio «sperimentale» della CUN;

        considerato che:

            la costituzione di una CUN a Foggia per il prezzo del grano duro è in discussione dal luglio 2016 e fa parte del piano del ministro pro tempore Maurizio Martina per il rilancio del grano italiano, il quale, tra l'altro, in un tavolo ministeriale ebbe modo di affermare che, dai dati ISMEA sull'andamento dei prezzi per il grano duro, non c'era nessuna correlazione tra mercato internazionale e nazionale, con ciò lasciando ipotizzare la presenza in Italia di fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza;

            l'esigenza di stabilire nel capoluogo della Capitanata la Commissione è data dal fatto che i prezzi del grano duro fino pastificabile, sia all'ingrosso che all'origine, continuano a non essere remunerativi;

            pare evidente, dunque, l'opportunità dell'individuazione della sede foggiana per la CUN grano duro, senza alcuno indugio verso sperimentazioni. Si tratterebbe, infatti, di un'assegnazione giusta e dovuta, non solo per la vocazione produttiva di grano duro che ha il Mezzogiorno, ma anche perché colmerebbe il vuoto che si è creato dopo la sentenza del TAR Puglia;

            con la Commissione unica nazionale a Foggia si avrebbe una gestione più equilibrata dell'emergenza prezzi, attenuando fenomeni distorsivi e anticoncorrenziali;

        tenuto conto che:

            nonostante la citata legge istitutiva della CUN, il decreto attuativo, l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni e la risoluzione della Camera dei deputati 8-00202, approvata dal Governo il 28 settembre 2016, non si è potuto ancora istituire la CUN a Foggia, anche a causa di ostacoli frapposti;

            l'associazione GranoSalus (fondata da produttori di grano duro e che persegue diversi obiettivi, tra questi il controllo su pasta e semole per verificarne gli standard di qualità, a partire dalla materia prima, quale il grano) ha intrapreso giudizi presso il Tar Puglia ed il Consiglio di Stato;

            il Tar Puglia ha accolto il ricorso dell'associazione GranoSalus contro la Camera di commercio di Foggia che aveva negato il diritto di accedere agli atti ed ha annullato i listini della borsa merci di Foggia;

        considerato, inoltre, che:

            questo ingiustificato grave ritardo sull'attuazione della CUN a Foggia penalizza il processo di trasparenza nel mercato italiano e aggrava le condizioni sia delle imprese cerealicole del Mezzogiorno che quelle dei consumatori, a vantaggio esclusivo di commercianti e industriali;

            nonostante l'incontro avuto con la ministra Bellanova al Tavolo di crisi grano-pasta, non è ancora partita la raccolta delle deleghe;

            l'Italia ha davanti a sé una grande occasione, da non perdere, per diventare punto di riferimento mondiale nella quotazione del grano duro di alta qualità;

        considerato, infine, che:

            è in corso d'esame nella Commissione agricoltura l'affare assegnato n. 215 sul grano,

        impegna il Governo,

            ad istituire velocemente la Commissione unica nazionale a Foggia, al fine di superare il desueto meccanismo di rilevazione del prezzo della Commissione camerale di Foggia e Altamura ed evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi, anche alla luce della normativa antitrust, che opera per arginare i fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza nel rispetto delle regole nazionali ed europee in materia.


G/1586/sez. I/9/4 (testo 2)

Vattuone

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            sono note le difficoltà degli Enti del Ministero della difesa, in  particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate (Arsenali M.M., poli di mantenimento, Centri tecnici), a causa dei consistenti vuoti negli organici  tecnici, soprattutto in ragione di un incremento delle necessità manutentive delle Forze armate;

            il 31 dicembre 2019 scade la riserva disposta dal decreto legislativo n. 66/2010, articolo 2259-bis, in favore dei profili professionali tecnici del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari;

        impegna il Governo:

            a valutare, ove necessario, la proroga delle disposizioni di cui al all'articolo 2259-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, fino al 31 dicembre 2021.


G/1586/sez. I/9/4

Garavini

La 4ª Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

        premesso che:

            sono note le difficoltà degli Enti del Ministero della difesa, in  particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate (Arsenali M.M., poli di mantenimento, Centri tecnici), a causa dei consistenti vuoti negli organici  tecnici, soprattutto in ragione di un incremento delle necessità manutentive delle Forze armate;

            il 31 dicembre 2019 scade la riserva disposta dal decreto legislativo n. 66/2010, articolo 2259-bis, in favore dei profili professionali tecnici del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari;

        impegna il Governo:

            a valutare la proroga delle disposizioni di cui al all'articolo 2259-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, fino al 31 dicembre 2021.


G/1586 Sez I/1/11

Toffanin, Gallone, Mallegni, Floris

Respinto

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-bis ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

            l'articolo 2-bis del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-bis menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;

            vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;

            sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;

            sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accessorio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;

            rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto PrestO, occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridisciplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del voucher anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.


G/1586 Sez I/2/11 (testo 2)

Toffanin, Gallone, Floris, Nannicini, Carbone, Romagnoli

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

            l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.


G/1586 Sez I/2/11

Toffanin, Gallone

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

            l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte:

            a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

            ad assumere per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti nell'impiego al contenzioso;

            a stabilire che il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo;

            a prevedere la garanzia del rispetto dell'equo compenso da parte della pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.


G/1586 Sez I/3/11 (testo 2)

Nannicini, Laus, Matrisciano, Nocerino

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

            dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

            nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

            altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa. Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

            le conseguenze per il sistema produttivo ed economico e per i livelli di occupazione, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, come una zona no tax area, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenze nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelli presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.


G/1586 Sez I/3/11

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

            dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

            nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

            altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa. Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

            le conseguenze per il sistema produttivo ed economico e per i livelli di occupazione, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

        impegna il Governo:

            ad approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, come una zona no tax area, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenze nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelli presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.


G/1586 Sez I/4/11 (testo 2)

Nannicini, Laus, Nocerino, Matrisciano, Guidolin, Auddino, Romagnoli

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un problema ancora aperto nel nostro Paese. Ci si riferisce a diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo e all'autodeterminazione di un numero elevato di cittadini, ai quali occorre assicurare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri individui, secondo quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (di seguito denominata «Convenzione ONU»);

            in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;

            a tutt'oggi, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal citato articolo 19 non è pienamente assicurato, essendo spesso limitata la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, ambientali, culturali ed economiche;

            le proiezioni sociodemografiche e sanitario-assistenziali elaborate dall'ISTAT ci dicono che nel 2050 gli over 65 saranno più di 20 milioni (di cui 4 con più di 85 anni), ma che già nel 2030 gli anziani interessati da disabilità saranno già più di 5 milioni. Pertanto, il sistema di welfare socio-sanitario-assistenziale sarà chiamato ad uno sforzo significativo per affrontare tale emergenza;

            altro dato che emerge in maniera forte nell'assistenza di lungo corso (LTC - Long Term Care), per persone anziane con disabilità è che, allo stato, la gran parte del carico assistenziale grava sulle famiglie, che provvedono attraverso l'assistenza volontaria e gratuita dei propri congiunti o attraverso il ricorso alla spesa assistenziale privata;

            mentre la spesa pubblica per l'assistenza di lungo corso alle persone non autosufficienti è solo per 1/5 composta da prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale, essendo i restanti 4/5 riconducibili alle indennità di accompagnamento;

            nel macro capitolo della non autosufficienza una particolare attenzione va posta a quella non derivante dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, bensì derivante da una preesistente disabilità, congenita o acquisita nel corso della vita ancor prima di raggiungere l'età anziana,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            estendere il «bonus facciate» che prevede la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, senza limiti di spesa, presente nella legge di Bilancio, anche agli interventi per la rimozione o il superamento della barriere architettoniche negli spazi comuni al fine del miglioramento della qualità di vita di milioni di persone anziane o con disabilità;

           aumentare le risorse del Fondo per le non autosufficienze (FNA);

            ripristinare ed aumentare le risorse per i caregiver, nonché prevedere misure per agevolare il lavoro di cura in particolare per le lavoratrici;

            potenziare la dotazione del Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di noi») al fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili.


G/1586 Sez I/4/11

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un problema ancora aperto nel nostro Paese. Ci si riferisce a diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo e all'autodeterminazione di un numero elevato di cittadini, ai quali occorre assicurare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri individui, secondo quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (di seguito denominata «Convenzione ONU»);

            in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;

            a tutt'oggi, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal citato articolo 19 non è pienamente assicurato, essendo spesso limitata la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, ambientali, culturali ed economiche;

            le proiezioni sociodemografiche e sanitario-assistenziali elaborate dall'ISTAT ci dicono che nel 2050 gli over 65 saranno più di 20 milioni (di cui 4 con più di 85 anni), ma che già nel 2030 gli anziani interessati da disabilità saranno già più di 5 milioni. Pertanto, il sistema di welfare socio-sanitario-assistenziale sarà chiamato ad uno sforzo significativo per affrontare tale emergenza;

            altro dato che emerge in maniera forte nell'assistenza di lungo corso (LTC - Long Term Care), per persone anziane con disabilità è che, allo stato, la gran parte del carico assistenziale grava sulle famiglie, che provvedono attraverso l'assistenza volontaria e gratuita dei propri congiunti o attraverso il ricorso alla spesa assistenziale privata;

            mentre la spesa pubblica per l'assistenza di lungo corso alle persone non autosufficienti è solo per 1/5 composta da prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale, essendo i restanti 4/5 riconducibili alle indennità di accompagnamento;

            nel macro capitolo della non autosufficienza una particolare attenzione va posta a quella non derivante dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, bensì derivante da una preesistente disabilità, congenita o acquisita nel corso della vita ancor prima di raggiungere l'età anziana,

        impegna il Governo:

            ad estendere il «bonus facciate» che prevede la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, senza limiti di spesa, presente nella legge di Bilancio, anche agli interventi per la rimozione o il superamento della barriere architettoniche negli spazi comuni al fine del miglioramento della qualità di vita di milioni di persone anziane o con disabilità;

            ad aumentare le risorse del Fondo per le non autosufficienze (FNA);

            a ripristinare ed aumentare le risorse per i caregiver, nonché prevedere misure per agevolare il lavoro di cura in particolare per le lavoratrici;

            a potenziare la dotazione del Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di noi») al fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili.


G/1586 Sez I/5/11 (testo 2)

Nannicini, Laus

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            l'ISTAT ha censito nel 2016 il mondo del non profit rilevando: oltre 340.000 organizzazioni, 5,5 milioni di volontari, 800.000 lavoratori; una presenza al 50 per cento nelle regioni del Nord, 26,7 per cento Sud e isole, 23,3 per cento Centro; un rapporto che va da 42 (Puglia e Sicilia) a 114 (Trentino Alto Adige) istituzioni non profit ogni 10.000 abitanti. Si tratta di un mondo contraddistinto da una grande biodiversità: una pluralità di forme giuridiche ed organizzative (292.000 associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, 7.509 fondazioni, 15.600 cooperative sociali, 28.149 altre forme giuridiche - impresa sociale, cooperazione allo sviluppo, altro) ma tutti accomunati da principi e valori condivisi: la partecipazione, la solidarietà, l'inclusione, l'attenzione ai beni comuni. Un mondo fondato su valori che vanno dalla disponibilità a donare volontariamente il proprio tempo, sino alla costruzione di realtà imprenditoriali a valenza sociale che generano buona occupazione;

            il complesso iter di riforma della legislazione sul Terzo settore non si è ancora concluso;

            le risorse del fondo per i progetti degli Enti del Terzo settore (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore) di cui alla legge n. 106 del 2016, articolo 9, comma 1 e il Fondo per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, articolo 73, comma 1, sono destinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore. Si tratta di attività che hanno una grande ricaduta in particolare nelle aree di maggiore disagio sociale. I fondi in questione hanno subito un taglio;

            il 5 per mille è uno strumento di grande valore perché consente ai cittadini di esprimere chiaramente una preferenza per i settori di welfare da sostenere tramite la contribuzione fiscale: una forma di partecipazione alle scelte di spesa che avvicina le persone alle organizzazioni non profit e rafforza il senso civico e la partecipazione ai bisogni delle comunità. Negli ultimi anni è fortemente aumentato il numero di cittadini che ha deciso di avvalersi del 5x1000. Tale misura ha un tetto di spesa che non risulta adeguato,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            completare l'iter della riforma del Terzo settore in tempi rapidi e determinare adeguate risorse per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore e per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore.


G/1586 Sez I/5/11

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            l'ISTAT ha censito nel 2016 il mondo del non profit rilevando: oltre 340.000 organizzazioni, 5,5 milioni di volontari, 800.000 lavoratori; una presenza al 50 per cento nelle regioni del Nord, 26,7 per cento Sud e isole, 23,3 per cento Centro; un rapporto che va da 42 (Puglia e Sicilia) a 114 (Trentino Alto Adige) istituzioni non profit ogni 10.000 abitanti. Si tratta di un mondo contraddistinto da una grande biodiversità: una pluralità di forme giuridiche ed organizzative (292.000 associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, 7.509 fondazioni, 15.600 cooperative sociali, 28.149 altre forme giuridiche - impresa sociale, cooperazione allo sviluppo, altro) ma tutti accomunati da principi e valori condivisi: la partecipazione, la solidarietà, l'inclusione, l'attenzione ai beni comuni. Un mondo fondato su valori che vanno dalla disponibilità a donare volontariamente il proprio tempo, sino alla costruzione di realtà imprenditoriali a valenza sociale che generano buona occupazione;

            il complesso iter di riforma della legislazione sul Terzo settore non si è ancora concluso;

            le risorse del fondo per i progetti degli Enti del Terzo settore (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore) di cui alla legge n. 106 del 2016, articolo 9, comma 1 e il Fondo per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, articolo 73, comma 1, sono destinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore. Si tratta di attività che hanno una grande ricaduta in particolare nelle aree di maggiore disagio sociale. I fondi in questione hanno subito un taglio;

            il 5 per mille è uno strumento di grande valore perché consente ai cittadini di esprimere chiaramente una preferenza per i settori di welfare da sostenere tramite la contribuzione fiscale: una forma di partecipazione alle scelte di spesa che avvicina le persone alle organizzazioni non profit e rafforza il senso civico e la partecipazione ai bisogni delle comunità. Negli ultimi anni è fortemente aumentato il numero di cittadini che ha deciso di avvalersi del 5x1000. Tale misura ha un tetto di spesa che non risulta adeguato,

        impegna il Governo:

            a completare l'iter della riforma del Terzo settore in tempi rapidi, ripristinare le risorse ed aumentarne la dotazione dei fondi per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore e per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore e prevedere un aumento del tetto di spesa per il 5x1000 adeguato alla volontà dei contribuenti.


G/1586 Sez I/6/11 (testo 2)

Nannicini, Laus

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

            le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefìci previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

            le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

            le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

            - la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefìci riservati ai propri cittadini;

            - il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

            - la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

            in Italia la comunità albanese è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

            i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo;

            è stato lanciato in rete un appello «La pensione è un diritto. Sosteniamo l'accordo Italia-Albania» che ha raccolto in poco tempo 8.000 firme e ancora sta raccogliendo sostenitori;

            il 31 ottobre scorso il Presidente Conte si è incontrato a Roma con il Primo ministro della Repubblica di Albania Edi Rama, aprendo verso la possibilità dell'accordo sul piano previdenziale,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            individuare le risorse necessarie al fine dell'attivazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.


G/1586 Sez I/6/11

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

            in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

        premesso che:

            l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

            le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefìci previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

            le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

            le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

            - la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefìci riservati ai propri cittadini;

            - il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

            - la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

            in Italia la comunità albanese è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

            i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo;

            è stato lanciato in rete un appello «La pensione è un diritto. Sosteniamo l'accordo Italia-Albania» che ha raccolto in poco tempo 8.000 firme e ancora sta raccogliendo sostenitori;

            il 31 ottobre scorso il Presidente Conte si è incontrato a Roma con il Primo ministro della Repubblica di Albania Edi Rama, aprendo verso la possibilità dell'accordo sul piano previdenziale,

        impegna il Governo:

            ad individuare le risorse necessarie al fine dell'attivazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.


G/1586 sez I/1/12

Boldrini, Castellone, Bini, Collina, Pirro, Giuseppe Pisani, Marinello

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            l'articolo 79 del disegno di legge di bilancio prevede una imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego;

            tale articolo, al comma 1, esclude le siringhe dall'ambito di applicazione dell'imposta. Sebbene la relazione tecnica non espliciti il razionale che sottende questa esclusione, è ragionevole ritenere che alla base vi sia la consapevolezza di dover introdurre alcune eccezioni per prodotti che sono utilizzati per motivi di salute, al fine di garantire la sterilità e l'assenza di rischi di contaminazione e infezione;

            la ratio della disposizione è incentivare le aziende ad utilizzare manufatti in plastica biodegradabile e compostabile;

            occorre però evidenziare come questa finalità sia difficilmente perseguibile nel settore dei medicinali ad uso umano e veterinario poiché un materiale compostabile non possiede i dovuti requisiti di sterilità di cui necessita un prodotto farmaceutico;

            il farmaco nel momento in cui viene espulso dal suo ciclo produttivo già segue un percorso di smaltimento molto severo, trattandosi di un rifiuto speciale;

            a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di consentire una valutazione dell'impatto delle disposizioni recate dall'articolo 79, si indicano di seguito alcune forme farmaceutiche in cui si usano materiali plastici:

                a) solidi orali: blister, barattoli e flaconi (pilloriere);

                b) liquidi orali: molti flaconi multidose o flaconcini monodose (per bevibili). Con gli stessi materiali e altri plastici possono poi essere costituiti i tappi di chiusura (child proff o non child proff) e anche contagocce, o anche misurini - cucchiaini (esempio usati per sciroppi anti-tosse etc);

                c) iniettabili: le sacche usate per soluzioni perfusionali e i colliri, in genere monodose;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di escludere dall'imposta prevista dall'articolo 79 i materiali di confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario e di istituire un Tavolo tecnico interistituzionale composto da rappresentati del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il compito di individuare un piano di lavoro e di incentivo alla ricerca, in partnership pubblico-privata, teso allo studio e all'individuazione di eventuali nuovi materiali alternativi alla plastica rispetto a quelli attualmente utilizzati nel confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario.


G/1586 sez I/2/12

Boldrini, Castellone, Bini, Collina, Pirro, Giuseppe Pisani

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

        premesso che:

            i registri dei tumori sono finalizzati alla raccolta e alla registrazione delle patologie tumorali che incidono su un determinato territorio;

            la maggior parte dei registri sono di popolazione, ovvero raccolgono i dati delle malattie tumorali di tutti i residenti di un dato territorio;

            la legge 22 marzo 2019, n. 29, ha istituito la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza con l'intento di convogliare verso un unico centro tutte le informazioni presenti all'interno dei singoli registri attualmente attivi sul territorio nazionale;

            per la compilazione dei registri dei tumori è utilizzato personale altamente specializzato in grado di utilizzare tecnologie informatiche avanzate;

            sono numerosi i casi in cui il personale che si occupa della raccolta dei dati sulle patologie tumorali risulta numericamente insufficiente e ciò incide sul funzionamento dei suddetti registri;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di investire risorse sulla Rete nazionale dei registri dei tumori al fine di favorire l'implementazione del suddetto personale e di migliorare la costanza e la rapidità di inserimento dei dati delle patologie tumorali all'interno dei registri dei tumori.


G/1586 sez I/3/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

            la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

            sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

            la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

            la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

        considerato che:

            la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

            ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

        preso atto che:

            le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

            si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;

            per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

            è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

            è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

        impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

            a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

            ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

            a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

            a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

            a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.


G/1586 sez I/3/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

            la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

            sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

            la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

            la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

        considerato che:

            la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

            ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

        preso atto che:

            le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

            si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;

            per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

            è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

            è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

        impegna il Governo:

            a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

            ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

            a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

            a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

            a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.


G/1586 sez I/4/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

            il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

            le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

            sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

        impegna il Governo:

            a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

            a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

            a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.


G/1586 sez I/5/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

            in particolare, l'ictus celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per i 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

            nell'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

            la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintornatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

            la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, corna sopra rilevato, un ictus cerebrale;

        considerato che:

            l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

        impegna il Governo:

            ad adottare misure atte a:

                1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

                2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

                3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

                4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

                5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.


G/1586 sez I/6/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, n particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

            non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

        impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

          di inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

           di incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

           di prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.


G/1586 sez I/6/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, n particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

            non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

        impegna il Governo:

            a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

            ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

            a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.


G/1586 sez I/7/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari;

            secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

            queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali;

        considerato che:

            ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

            i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

            è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,

        impegna il Governo:

            ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.


G/1586 sez I/8/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: pesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa out-of-pocket, direttamente sostenuta dai cittadini;

            in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui princìpi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

            nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una governance inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

        considerato che:

            se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economica e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

            occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa out-of pocket e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica evidence - value-based e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;

        preso atto che:

            quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance e nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

        impegna il Governo a valutare la possibilità:

          di definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance nazionale a tutela del consumatore;

         di  ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

           di realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (extra-Lea), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

           di definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

          di regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

          di affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un range di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.


G/1586 sez I/8/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: pesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa out-of-pocket, direttamente sostenuta dai cittadini;

            in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui princìpi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

            nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una governance inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

        considerato che:

            se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economica e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

            occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa out-of pocket e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica evidence - value-based e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;

        preso atto che:

            quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance e nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

        impegna il Governo:

            a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance nazionale a tutela del consumatore;

            a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

            a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (extra-Lea), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

            a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

            a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

            ad affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un range di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.


G/1586 sez I/9/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Fregolent, Siclari, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

            più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

            i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

            in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di:

            1) valutare la possibilità di inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

            2) monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

            3) adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

            4) sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

            5) sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.


G/1586 sez I/9/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

            più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

            i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

            in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

        impegna il Governo:

            1) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

            2) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

            3) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

            4) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

            5) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.


G/1586 sez I/10/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Fregolent, Siclari, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

            il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, l'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;

            alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;

            preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,

        impegna il Governo a valutare la possibilità:

            1) di istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);

            2) di istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (health technology assessment);

            3) di promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.


G/1586 sez I/10/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

            il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, l'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;

            alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;

            preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,

        impegna il Governo:

            1) ad istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);

            2) ad istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (health technology assessment);

            3) a promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.


G/1586 sez I/11/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

            si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

            il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

            gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

            affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

            i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

            il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

        impegna il Governo a valutare la possibilità:

            1) di riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

            2) di inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.


G/1586 sez I/11/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

            si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

            il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

            gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

            affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

            i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

            il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

        impegna il Governo:

            1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

            2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.


G/1586 sez I/12/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

            in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'European head and neck society (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «Make Sense Campaign»;

            tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

            l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

            si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

            le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

        impegna il Governo:

            1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

            2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

            3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

            4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

            5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.


G/1586 sez I/13/12

Rizzotti, Toffanin, Stabile, Binetti, Fregolent, Siclari, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che

            in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10% dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30% delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

            gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più con il tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

            il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

            inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno, considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle mutilazioni e delle cure subite;

            in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabilitative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d'eccellenza, generalmente non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno fortemente condizionato,

        impegna il Governo:

            ad attivare le breast unit che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

            a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di screening;

            a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce;

            a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al seno valorizzando l'attività delle associazioni di pazienti nella loro attività istituzionale.


G/1586 sez I/14/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la Medicina Estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

            attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

            entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.


G/1586 sez I/15/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovraffollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria;

            molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;

            l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;

            quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;

            sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;

            vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,

        impegna il Governo:

            a porre in essere ogni iniziativa per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura;

            a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».


G/1586 sez I/16/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'AMR, ovvero la resistenza antimicrobica, è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di un agente antimicrobico che è generalmente sufficiente ad inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;

            nel mese di gennaio 2018 è stato pubblicato il primo rapporto del «Global Antimicrobical Surveillance system (GLASS)», la sorveglianza dell'antibiotico-resistenza coordinata dall'organizzazione mondiale della sanità (Oms), che si propone di contribuire alla lotta all'antibiotico-resistenza sostenendo la sorveglianza a livello globale con un approccio standardizzato alla raccolta e all'analisi dei dati;

            il documento, in linea con le indicazioni fornite dall'Oms, ha l'obiettivo di fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza (Amr) a livello nazionale, regionale e locale, attraverso l'integrazione di tutti i settori interessati: umano, veterinario, sicurezza degli alimenti, agricolo e ambientale;

            il Governo italiano, sulla base dell'«WHO Global Action Plan on Antimicrobial resistance», nel 2017 ha adottato il «Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020», che impegna tutte le Regioni e Provincie Autonome italiane alla sua attuazione;

            il Decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del 3 novembre 2017, ha istituito un tavolo multisettoriale - al quale si incontrano competenze ed expertise dei diversi ambiti a livello nazionale e regionale - di coordinamento per l'implementazione e il monitoraggio del PNCAR. Al tavolo è conferito il mandato di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano;

            i suddetti documenti non sono stati pienamente implementati ed il PNCAR non è ancora pienamente compiuto,

        impegna il Governo:

            1) a promuovere presso la popolazione la conoscenza delle problematiche relative alla resistenza antimicrobica, al fine di sensibilizzare la cittadinanza;

            2) a prevedere le opportune iniziative, di concerto con le Regioni, per contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica, anche dando piena attuazione a quanto previsto dal PNCAR;

            3) a coinvolgere, nei limiti delle sue competenze e capacità, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) o le altre associazioni di categoria rappresentanti la comunità di infettivologi italiani.

            4) ad avviare efficaci campagne di sensibilizzazione dei cittadini, e dei professionisti coinvolti, volte a promuovere un uso corretto e responsabile dei farmaci antibiotici;

            5) a implementare i programmi di formazione dei veterinari e dei medici, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, al fine di migliorare l'appropriatezza prescrittiva di farmaci antibiotici e consentire l'individuazione delle terapie più idonee e corrette.


G/1586 sez I/17/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la legge di Bilancio del 2017, con l'art. 1 commi 400, 401 e 405, ha stanziato per gli anni 2017, 2018 e 2019, 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi e 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi oncologici così come qualificati in base ai criteri predisposti da AIFA;

            la legge di bilancio per il 2020 non prevede alcuna conferma dei fondi citati;

            inoltre, sono prossimi ad entrare nel mercato italiano nuove terapie fortemente innovative cosiddette «trasformative» - ossia capaci di trasformare la naturale storia patologica di un paziente - che offrono soluzioni «one-shot» paziente-specifiche o per nicchie di pazienti, ad alto costo. Il riferimento è, in particolare, alle nuove «terapie geniche» appartenenti al novero delle terapie avanzate, che per loro intrinseche caratteristiche possono essere somministrate solo in centri di riferimento altamente specializzati;

            è diventato dunque emergenziale garantire ai pazienti immediato accesso alle suddette terapie trasformative;

            sarebbe opportuno creare in via sperimentale un fondo dedicato per le terapie geniche nel quale vengano definiti anche gli standard che i centri di riferimento dovrebbero avere per poter accedere direttamente a tale fondo che, infatti, non dovrebbe rispondere alla logica dell'allocazione delle risorse regionali su base «pro-capite», piuttosto dell'attribuzione delle risorse a chi effettivamente compra il farmaco e somministra la terapia,

        impegna il Governo a valutare la possibilità:

          di garantire una copertura finanziaria alle terapie geniche, attraverso modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione, attraverso il rifinanziamento nel 2020 dell'attuale Fondo per i farmaci innovativi non oncologici e per i farmaci innovativi oncologici;

          di creare dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) dedicati alle terapie geniche.


G/1586 sez I/17/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la legge di Bilancio del 2017, con l'art. 1 commi 400, 401 e 405, ha stanziato per gli anni 2017, 2018 e 2019, 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi e 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi oncologici così come qualificati in base ai criteri predisposti da AIFA;

            la legge di bilancio per il 2020 non prevede alcuna conferma dei fondi citati;

            inoltre, sono prossimi ad entrare nel mercato italiano nuove terapie fortemente innovative cosiddette «trasformative» - ossia capaci di trasformare la naturale storia patologica di un paziente - che offrono soluzioni «one-shot» paziente-specifiche o per nicchie di pazienti, ad alto costo. Il riferimento è, in particolare, alle nuove «terapie geniche» appartenenti al novero delle terapie avanzate, che per loro intrinseche caratteristiche possono essere somministrate solo in centri di riferimento altamente specializzati;

            è diventato dunque emergenziale garantire ai pazienti immediato accesso alle suddette terapie trasformative;

            sarebbe opportuno creare in via sperimentale un fondo dedicato per le terapie geniche nel quale vengano definiti anche gli standard che i centri di riferimento dovrebbero avere per poter accedere direttamente a tale fondo che, infatti, non dovrebbe rispondere alla logica dell'allocazione delle risorse regionali su base «pro-capite», piuttosto dell'attribuzione delle risorse a chi effettivamente compra il farmaco e somministra la terapia,

        impegna il Governo:

            a garantire una copertura finanziaria alle terapie geniche, attraverso modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione, attraverso il rifinanziamento nel 2020 dell'attuale Fondo per i farmaci innovativi non oncologici e per i farmaci innovativi oncologici;

            a creare dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) dedicati alle terapie geniche.


G/1586 sez I/18/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Fregolent, Siclari, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeno a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

            strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

            in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

            ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

            si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

            la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

            in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva»;

            il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica»,

        impegna il Governo a valutare la possibilità:

            di assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

            di predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

            di adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.


G/1586 sez I/18/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeno a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

            strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

            in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

            ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

            si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

            la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

            in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva»;

            il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica»,

        impegna il Governo:

            ad assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

            a predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

            ad adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.


G/1586 sez I/19/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili. Le donne viventi in Italia nel 2018 che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore della mammella sono poco meno di 800.000;

            il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

            l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

            secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

            minori di 5 anni - » 36,8 per cento;

            tra 5 e 10 anni - » 31,3 per cento;

            oltre 10 anni   - » 31,9 per cento;

            si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

        impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

            a destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.


G/1586 sez I/19/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili. Le donne viventi in Italia nel 2018 che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore della mammella sono poco meno di 800.000;

            il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

            l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

            secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

            minori di 5 anni - » 36,8 per cento;

            tra 5 e 10 anni - » 31,3 per cento;

            oltre 10 anni   - » 31,9 per cento;

            si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

        impegna il governo:

            a destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.


G/1586 sez I/20/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'O.M.S. è classificata oggi come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5% della popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;

            le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come caregiver. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

            l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;

            la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psico terapici, visite specialistiche, ecc,) incidono in minima parte;

            sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni,

        impegna il Governo:

            a potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;

            ad attivare campagne di prevenzione e screening di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;

            a potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;

            a promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzi i bisogni e gli strumenti con il coinvolgimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie nonché' associazioni di pazienti.


G/1586 sez I/21/12

Stabile, Rizzotti

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 23 del d.lgs. 75/2017 dispone che «Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione»;

            nelle more di attuazione di tale processo il comma 2 dello stesso articolo congela al 2016 l'«ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale» con conseguente mancato utilizzo della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) dei medici e dirigenti sanitari dipendenti cessati dal servizio;

            sulla fattispecie sono intervenute numerose deliberazioni della Corte dei Conti (una per tutte Corte dei Conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG che ha espresso un principio di diritto «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017»);

            con la sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale Area della sanità avvenuta il 24 luglio 2019, le O.O.S.S. della Dirigenza Sanitaria hanno ottemperato al dettato del comma 1 articolo 23 del d.lgs. 75/2017 procedendo alla armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale afferente alla stessa area contrattuale, attraverso l'unificazione dei fondi per la posizione ed il disagio e la armonizzazione dei fondi di risultato - Capo IV Titolo V dell'Ipotesi «I Fondi»;

            il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

            occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN),

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla Ria dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.


G/1586 sez I/22/12

Stabile, Rizzotti

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            le liste di attesa per le prestazioni specialistiche costituiscono il problema più sentito dai cittadini;

            quelle che pesano sui pazienti sono per le visite specialistiche, per la diagnostica di secondo livello (tac e risonanze magnetiche, ad esempio), per la chirurgia in elezione (come ernie, colecisti non complicate, protesi d'anca o di ginocchio eccetera). La loro riduzione dipende dall'incremento dell'offerta attraverso un aumento di numero del personale medico veterinario e sanitario specialistico o delle ore lavorate;

            lo stanziamento di 235 milioni deciso dal Governo secondo quanto stabilito dall'articolo 55 del disegno di legge in esame, per l'acquisto di attrezzature diagnostiche di primo livello per i MMG, dimostra la attenzione al problema;

            il CCNL 2016-2018 della Dirigenza sanitaria prevede la possibilità per i professionisti di effettuare prestazioni aggiuntive fissando la retribuzione a 60 euro l'ora. Per ogni milione di ore/anno effettuate si rendono disponibili tre milioni di prestazioni;

            un procedimento di defiscalizzazione o di investimento specifico per la produttività aggiuntiva permetterebbe di mettere a disposizione milioni di ore per abbattere queste attese,

        impegna il governo:

            a valutare l'opportunità di applicare l'aliquota fiscale del 15% alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa.


G/1586 sez I/23/12

Binetti, Rizzotti, Siclari

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la salute mentale costituisce una emergenza troppo spesso sottovalutata, nonostante ci siano molteplici segnali della condizione di criticità presente nel nostro Paese. In Italia sono assistite dai servizi specialistici 851.189 persone e la legge 180/78, conosciuta come legge Basaglia, che aveva portato il l'Italia ad essere un punto di riferimento a livello europeo, ha urgente bisogno di un aggiornamento, che tenga conto del mutato quadro socio-economico in cui si vive oggi;

            supportare le famiglie in cui vivono persone affette da disturbi che investono la salute mentale, facilitare le persone affette da problemi di salute mentale nella ricerca di un lavoro, nell'inclusione sociale e abitativa, aggiornare i Lea, verificare il rispetto della normativa del TSO in tutto il territorio nazionale, incrementare i fondi per consultori e distretti sanitari, assumere nuovo personale specializzato, e aggiornare la formazione del personale sanitario sociosanitario ed educativo oggi in servizio, costituiscono concrete forme di intervento se si vuole realmente venire incontro ai bisogni di salute delle persone;

            ma è soprattutto sul piano della integrazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio che occorre elaborare risposte nuove e più e meglio rispondenti alle esigenze di queste persone, tanto più quando si tratta di minori e di adolescenti. Perché solo un intervento precoce nei loro confronti permette di controllare l'insorgere della patologia ed evitare che cronicizzi o degeneri in forme più gravi;

            il primo passo su cui è necessario intervenire riguarda in ogni modo la rimozione dello stigma per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei loro confronti, e promuovere l'esercizio attivo dei loro diritti costituzionali e delle loro libertà fondamentali, anche mediante campagne nazionali di comunicazione coordinate dal Ministero della salute, includendo interventi, azioni e strategie finalizzati alla promozione della salute mentale, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del disagio e dei disturbi mentali;

            si tratta inoltre di aggiornare i livelli essenziali di assistenza privilegiando percorsi di cura individuali in una prospettiva di presa in carico della persona nel complesso dei suoi bisogni, per una piena inclusione sociale secondo i princìpi della «recovery» e sulla base di un processo partecipato, attraverso un approccio multisettoriale e intersettoriale, per favorire l'inclusione nelle attività territoriali;

        impegna il governo a valutare la possibilità di:

            assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a incrementare, sul territorio nazionale, l'attività dei consultori familiari e dei distretti sanitari, potenziandone gli interventi sociali e di sostegno psicologico a favore delle famiglie;

            rafforzare l'azione di coordinamento, monitoraggio e documentazione svolta dal Ministero della salute al fine di superare le drammatiche disuguaglianze nell'accesso ai servizi del Dsm e nei processi di cura, evidenziando le linee di tendenza del sistema di cura e le criticità da superare,

            porre in essere, in coerenza con l'attuale quadro di finanza pubblica, maggiori risorse economiche volte all'incremento di personale sanitario specializzato, con particolare riguardo a un'adeguata dotazione di psichiatri, psicologi clinici e psicoterapeuti, oltre a operatori sociali con funzioni educative e riabilitative e a tecnici della riabilitazione psichiatrica, al fine di fare fronte a una situazione di disagio in crescente ascesa e di garantire un effettivo accesso ai servizi sanitari e sociosanitari da parte di chi soffre di disturbi mentali.


G/1586 sez I/24/12

Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

Improponibile

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            l'attuale manovra di bilancio prevede di passare dai cinque giorni di congedo di paternità, previsti nella passata legge di Bilancio, a sette giorni e quindi rappresenta sicuramente un passo avanti concreto per venire incontro alle esigenze della famiglia. In realtà l'Europa ci chiede che i giorni per il congedo parentale siano almeno 10 e pur avendo elevato la soglia da 5 a 7 siamo ancora al di sotto delle richieste dell'UE e quindi a rischio infrazione. L'ovvia conseguenza è che si debba pagare come multa l'infrazione europea per aver disatteso le indicazioni pervenute. Allora i fondi non destinati al congedo parentale dei padri andrebbero all'Europa per saldo sanzione ricevuta;

            oltretutto, paradossalmente da questa opportunità del congedo parentale per i padri, sia che si tratti di 5 o di 7 o di 10 giorni sono esclusi i lavoratori del pubblico impiego, per un mancato adeguamento di una precedente legge del 2013 sul Pubblico impiego;

            non si tratta quindi di sanare solo una disparità di trattamento, dal momento che per il pubblico impiego tale strumento non esiste, ma di colmare una lacuna. Il diritto al congedo per i padri, contemplato nella riforma del lavoro necessita di un recepimento da parte del ministro, per potersi applicare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Da quando fu istituito nel 2013 sono trascorsi ben sei anni e nessun ministro della PA ha affrontato il problema;

            si tratta di una evidente disparità di trattamento ai limiti con una forma di vera e propria discriminazione, non solo famiglie e figli di lavoratori pubblici e privati sono uguali, ma anche i datori di lavoro pubblico e privato devono avere norme e criteri uguali, tanto più se si tratta di tutelare le famiglie. Occorre infatti ricordare che la norma a favore dei congedi di paternità viene fatta dal Governo, che però non si assume nessuna responsabilità economica concreta, mentre la carica sui datori di lavoro privato;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di sanare questa ingiustizia e di raccogliere questa istanza, dimostrando una sensibilità mancata fino a ora: le famiglie e i figli di lavoratori pubblici e privati sono uguali.


G/1586 sez I/25/12

Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Marinello

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            da tempo il SSN cerca di spostare l'asse della sua attenzione dall'ospedale ai territori, anche per fronteggiare tre emergenze indiscusse: anzianità, disabilità, cronicità, che richiedono una intensificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali; la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, così come è stata disegnato a livello internazionale, Oms in testa, può rappresentare un elemento di garanzia per l'intero SSN;

            in questa logica l'infermiere di famiglia può rappresentare una sorta di «pivot» per le aree interne del Paese e per quelle periferie delle grandi Città e comunque ai centri urbani, in cui si annidano problematiche come quelle descritte. Si tratta delle zone meno accessibili del paese, in cui l'infermiere di famiglia potrebbe contribuire a garantire coesione sociale e contrasto alle disuguaglianze di salute;

            le zone montane e le isole, le cosiddette «aree interne», costituiscono oltre un terzo del territorio italiano (le zone montane coprono il 35,2% e le isole l'1% della Penisola). In queste zone è fondamentale la collaborazione degli infermieri di famiglia e di comunità, come mediatori tra le esigenze del territorio e il Dipartimento degli Affari regionali, per ottenere una maggiore attenzione - sociale e di cura - in zone che oggi si stanno spopolando, proprio perché prive di supporti sociali e più in generale di servizi pubblici;

            la collaborazione attiva degli infermieri di famiglia può fare da bussola per monitorare i bisogni della popolazione in tempo reale e soddisfarne le esigenze più urgenti in modo soddisfacente; si tratta spesso di popolazione anziana, che necessita di aiuto per gestire disabilità e cronicità;

            il disegno di legge di bilancio 2020 ha previsto un finanziamento extra di 60 milioni per il 2020 e di 70 milioni per ciascuno degli anni successivi che si aggiungono al Fondo attuale; ma queste risorse economiche, pur nella loro esiguità, possono essere sfruttate pienamente solo se si attua contestualmente un nuovo modello di assistenza che coinvolge l'infermiere domiciliare;

            creare delle antenne sensibili per captare bisogni emergenti, predisporre figure competenti per intervenire tempestivamente ed efficacemente, costituisce uno snodo essenziale per una innovazione autentica del SSN; ma il cambiamento per essere efficace va introdotto in modo omogeneo anche nel Patto per la salute che le Regioni stanno disegnando con il ministero della Salute.

        impegna il Governo:

            di valutare l'opportunità di introdurre la figura dell'infermiere domiciliare prima in modo sperimentale in alcune aree da monitorare attentamente e poi in tutte le regioni per garantire universalità, solidarietà ed equità nell'assistenza.


G/1586 sez I/26/12

Binetti, Rizzotti, Siclari

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            c'è la diffusa convinzione che in Italia siamo in carenza di medici, per cui occorre aumentare il numero degli iscritti a medicina, incrementare i contratti di lavoro per gli specializzandi e soprattutto - questa è la grande novità - assumerli nell'ambito delle strutture del SSN anche prima che il loro iter di specializzazione sia stato completato;

            una recentissima sentenza della cassazione, nel suo giudizio di condanna, ha affermato che lo Specializzando non è solo un esecutore di ordini, ma pur non avendo piena autonomia, risponde comunque delle sue attività;

            il caso è relativo a una donna ricoverata presso una casa di cura che, dopo un'amniocentesi, è stata affidata alle cure di una specializzanda che non è stata in grado di assisterla in modo appropriato. A seguito di complicazioni la donna aveva subito un aborto, cui aveva fatto seguito un gravissimo shock settico, con conseguente perdita della capacità di procreare e insufficienza renale cronica;

            la Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 26311/2019, ha definitivamente condannato il medico, la specializzanda e la casa di cura, affermando che il medico specializzando non esegue solo «ordini», ma risponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle. Ha la laurea in medicina, ha sostenuto un esame di abilitazione e anche, se con un'autonomia limitata, se svolge attività mediche, ne risponde penalmente.;

            dopo la condanna da parte del tribunale e il relativo ricorso, la Corte d'Appello aveva condannato comunque la casa di cura, il medico esecutore dell'amniocentesi (in quanto non avrebbe dovuto lasciare in altre mani, se non del suo stesso livello professionale, una sua paziente che aveva cominciato a seguire) e la specializzanda, in solido tra di loro, al pagamento di 3.543.190 euro oltre agli interessi legali e la compagnia assicuratrice della specializzanda a coprirla fino al massimale di 516.456 euro e quella del medico a tenerlo indenne nei limiti indicati;

            secondo la Corte l'esecuzione dell'amniocentesi era stata corretta, e il ginecologo partendo il giorno dopo per gli Stati Uniti aveva affidato la paziente alla specializzanda, che avrebbe dovuto sostituirlo in sua assenza. Lei però, a fronte della gravità della situazione, anziché prescrivere l'immediato controllo ecografico e una terapia antibiotica a largo spettro, si era limitata ad una assistenza superficiale, che risultava del tutto inadeguata;

            secondo la Cassazione, lo specializzando chiamato a svolgere attività che non è in grado di compiere (o che non si ritiene in grado di compiere) deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la responsabilità sotto tutti i punti di vista e la colpa è «per assunzione» che, come ricordato dalla stessa Cassazione, è riscontrabile in chi che «cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento»;

        impegna il governo:

            nell'attuale emergenza medici di valutare l'inopportunità di assumere specializzandi che non abbiano ancora completato il loro iter formativo e di rivolgersi piuttosto ad una azione di chiaro e forte richiamo per brillanti colleghi medici che sono migrati all'estero ritenendo che in Italia non ci fossero sufficienti opportunità professionali. Molti giovani specialisti sono attualmente sotto-occupati semplicemente perché una serie di vincoli di bilancio non consente di assumerli nei modi opportuni.


G/1586 sez I/27/12

Binetti, Rizzotti, Siclari

Improponibile

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            da anni l'Unione Europea ha fissato al 3% del Prodotto Interno Lordo nazionale, l'obiettivo di investimenti pubblici sulla ricerca da raggiungere entro il 2020; Secondo l'ultimo rapporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Italia investe solo l'1,3% del proprio PIL, posizionandosi al di sotto della media dei paesi dell'OCSE e dell'UE. Anche se il rapporto tra spesa in ricerca e sviluppo e PIL è passato dall'1,0% del 2000 all'1,3%, la spesa per ricerca e sviluppo finanziata dal Governo è rimasta stazionaria - di poco superiore allo 0,5% del PIL - mentre gli stanziamenti del MIUR verso gli enti pubblici di ricerca sono scesi dai 1.857 milioni del 2002 ai 1.483 milioni del 2015;

            se si guarda al di fuori dei confini nazionali, in tema di studi scientifici lo scenario globale vede Stati Uniti e Cina ai primi posti (rispettivamente rappresentano il 26% e il 21% delle pubblicazioni globali secondo i dati forniti dalla National Science Foundation degli Stati Uniti all'inizio del 2018). Gli USA e i paesi europei producono più studi nelle scienze biomediche e sono i più ripresi dalla comunità scientifica globale, mentre la Cina con le sue scoperte oggi originali e innovative è leader nella ricerca ingegneristica;

            per molti ricercatori i 4 presupposti per il rilancio della ricerca in Italia dovrebbero essere: la stabilizzazione e il reclutamento (anche universitario), nuovi tipi di contrattazione, nuovi modelli di governance e un aumento sensibile dei finanziamenti. Attualmente negli EPR, secondo la legge Madia, avrebbero dovuto essere stabilizzati almeno altri 1.200 precari, su di un precariato totale di circa 4.000 unità, che avevano tutti i requisiti richiesti. Le loro speranze sono state disattese non solo a causa dell'insufficienza di fondi ma anche del comportamento difforme adottato da molti Enti di ricerca;

            il Governo riducendo la capacità assunzionale degli Enti di ricerca con l'art. 29 dell'attuale legge di bilancio limita ulteriormente i margini d'azione degli Enti; servono invece nuove Basi normative per il rilancio della ricerca in termini di valorizzazione del personale, delle risorse, dei prodotti della ricerca e delle loro ricadute sul sistema Paese attraverso il ripristino di un comparto specifico per la Ricerca e la maggiore protezione della proprietà intellettuale, proprio attraverso una ridefinizione dell'ordinamento degli EPR;

        impegna il Governo:

            di valutare l'opportunità di istituire una 'cabina di regia'dedicata agli EPR, per dettagliarne struttura e funzioni, prima di dare vita all'Agenzia nazionale della ricerca prevista dall'art. 28, che diventerebbe, almeno inizialmente, una delega al Miur e alla funzione pubblica, per una durata di non più di 6 mesi, nei quali predisporre una definizione della governance degli enti di ricerca e dell'attività di ricerca delle università.


G/1586 sez I/28/12

Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Marinello

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            ad oggi, circa il 6-8% della popolazione europea è colpito da una malattia rara; in Italia, le persone che soffrono di malattie rare sono più di 770.000. Per molti di loro, per la maggioranza di loro non ci sono terapie specifiche, perchè la ricerca che ha per oggetto farmaci definiti come «farmaci orfani» riceve scarsi finanziamenti pubblici ed è spesso affidata alla inesauribile creatività dei privati, che spesso coincidono con le stesse associazioni di pazienti;

            di fronte a terapie innovative che stanno emergendo comunque grazie alla ricerca è innegabile che ci si debba porre l'interrogativo di come renderle accessibili a tutti dato l'enorme costo che in molti casi hanno e la vera sfida oggi non è solo sul piano economico, ma su quello etico. La Farmaco-etica, nuova branca del sapere scientifico, si pone il problema di come rendere economicamente sostenibili le nuove terapie sempre più personalizzate;

            è innegabile però che questo tema vada affrontato insieme, senza pregiudizi: pubblico e privato; piccole e medie aziende; scienziati e clinici; genitori e amministratori pubblici, politici ed economisti, tutti impegnati in modo costruttivo, per trovare risposte a terapie che, per quanto costose e complesse, non dobbiamo dimenticare che sono in grado di dare una prospettiva di vita fino a pochi anni fa impensabile;

            ad esempio, con i finanziamenti della Fondazione Telethon, negli ultimi anni è stato possibile mettere a disposizione dei pazienti la terapia genica per l'immunodeficienza congenita ADA-SCID, ma sono state avviate anche strategie di terapia genica per migliorare le condizioni di pazienti affetti da altre malattie genetiche rare come la leucodistrofia metacromatica o la sindrome di Wiskott-Aldrich, insieme a studi clinici che valutano l'applicazione della terapia a persone affette da beta talassemia e mucopolisaccaridosi di tipo I e di tipo VI. Senza contare le numerose strategie terapeutiche al momento in fase di ricerca preclinica, che auspicabilmente, nei prossimi anni, potranno trasformarsi in nuove opportunità di cura;

            ma va sottolineato che, se sono stati realizzati avanzamenti così importanti verso la cura, questo è anche grazie a iniziative come quelle promosse dalle Associazioni di pazienti che presentano Malattie Rare, perché l'attività di sensibilizzazione così promossa contribuisce non solo ad alimentare un fermento continuo di ricerca e assistenza che solo vent'anni fa era impensabile, ma crea le premesse per un sostegno reciproco tra le associazioni, promuove corsi di formazione per pazienti esperti e soprattutto sostiene la speranza di tutti sui risultati che potrebbero esserci;

            ma troppo spesso i malati rari si sentono così rari da avere la sensazione di essere soli, di essere stati abbandonati dalle istituzioni, come quando si chiedono perché a distanza di 4 anni non ci sia ancora il piano nazionale delle malattie rare... e perché in carenza di farmaci specifici per loro non ci sia un piano socio-assistenziale che garantisca qualità e intensità alle cure non farmacologiche;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di destinare più fondi alla ricerca delle malattie rare anche con opportune misure di defiscalizzazione e di investire in misura adeguata risorse per garantire una assistenza sociosanitaria qualificata e costante, a misura delle loro esigenze specifiche.


G/1586 sez I/29/12 (testo 2)

Siclari, Rizzotti, Stabile

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la legge di bilancio 2018, a fronte di una prevista crescita annua del PIL nominale del 3% nel triennio 2018-2020, ha ridotto progressivamente il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% del 2018 al 6,4% del 2019, al 6,3% nel 2020 e 2021;

            a seguito del costante definanziamento, le analisi effettuate sul database OECD Health Statistics dimostrano che la spesa sanitaria in Italia continua inesorabilmente a perdere terreno con progressivo avvicinamento ai livelli di spesa dei paesi dell'Europa Orientale. La regressione riguarda anzitutto la percentuale del PIL destinato alla spesa sanitaria totale, che nel 2016 è di poco inferiore alla media OCSE (8,9% vs 9%) e in Europa vede l'Italia fanalino di coda insieme al Portogallo tra i paesi dell'Europa occidentale. L'arretramento è attestato tuttavia soprattutto per la spesa pro-capite totale, inferiore alla media OCSE ($3.391 vs $3.978), che colloca l'Italia in prima posizione tra i paesi più poveri dell'Europa: Spagna, Slovenia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Polonia e Lettonia;

            si pone pertanto un duplice problema di contrazione della spesa sanitaria: per un verso quantitativa legata alle politiche di rientro dal debito e di spending review; per altro verso proporzionale alla decrescita del PIL. Sono milioni i cittadini italiani che non riescono a curarsi a causa delle lunghe liste di attesa e per l'impossibilità economica di accedere alle cure private,

        impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

            a valutare la possibilità di aumentare il finanziamento al Fondo Sanitario di almeno 10 mld di euro per coprire l'aumento del costo dei medicinali, della strumentazione sanitaria, della nuova tecnologia, per prevedere l'aumento degli stipendi dei medici e degli operatori sanitari, per mettere a norma le strutture ospedaliere e gli ambienti sanitari pubblici dove si registrano emergenze legate a problemi strutturali e logistici ed addirittura, in taluni casi, vere e proprie mancanze e/o carenze di strutture ospedaliere, per dare attuazione a molte leggi in materia sanitaria che sono bloccate per carenza di risorse, per legiferare per colmare le carenze assistenziali, per sbloccare il turn over ed avviare nuove assunzioni per medici, infermieri, amministrativi e personale tecnico-sanitario, reperendo le risorse dalle economie ricavate dal reddito di cittadinanza, dalla razionalizzazione dello stesso reddito di cittadinanza ovvero dalla sua eliminazione, nonché dagli sprechi in sanità che sono quantificati, secondo la relazione della Corte dei Conti, in oltre 20 miliardi di euro l'anno;

            a valutare la possibilità di inserire un vincolo che riguarda la destinazione delle risorse al Fondo Sanitario calcolato sul PIL. Il vincolo da introdurre obbliga lo Stato a destinare «risorse economiche» non inferiori al vincolo di spesa prestabilito rispetto al PIL. Per esempio il Fondo Sanitario non deve essere inferiore all'attuale 6,8% sul PIL, che invece rappresenta, oggi, il limite massimo di finanziamento alla spesa sanitaria.


G/1586 sez I/29/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            la legge di bilancio 2018, a fronte di una prevista crescita annua del PIL nominale del 3% nel triennio 2018-2020, ha ridotto progressivamente il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% del 2018 al 6,4% del 2019, al 6,3% nel 2020 e 2021;

            a seguito del costante definanziamento, le analisi effettuate sul database OECD Health Statistics dimostrano che la spesa sanitaria in Italia continua inesorabilmente a perdere terreno con progressivo avvicinamento ai livelli di spesa dei paesi dell'Europa Orientale. La regressione riguarda anzitutto la percentuale del PIL destinato alla spesa sanitaria totale, che nel 2016 è di poco inferiore alla media OCSE (8,9% vs 9%) e in Europa vede l'Italia fanalino di coda insieme al Portogallo tra i paesi dell'Europa occidentale. L'arretramento è attestato tuttavia soprattutto per la spesa pro-capite totale, inferiore alla media OCSE ($3.391 vs $3.978), che colloca l'Italia in prima posizione tra i paesi più poveri dell'Europa: Spagna, Slovenia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Polonia e Lettonia;

            si pone pertanto un duplice problema di contrazione della spesa sanitaria: per un verso quantitativa legata alle politiche di rientro dal debito e di spending review; per altro verso proporzionale alla decrescita del PIL. Sono milioni i cittadini italiani che non riescono a curarsi a causa delle lunghe liste di attesa e per l'impossibilità economica di accedere alle cure private,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di aumentare il finanziamento al Fondo Sanitario di almeno 10 mld di euro per coprire l'aumento del costo dei medicinali, della strumentazione sanitaria, della nuova tecnologia, per prevedere l'aumento degli stipendi dei medici e degli operatori sanitari, per mettere a norma le strutture ospedaliere e gli ambienti sanitari pubblici dove si registrano emergenze legate a problemi strutturali e logistici ed addirittura, in taluni casi, vere e proprie mancanze e/o carenze di strutture ospedaliere, per dare attuazione a molte leggi in materia sanitaria che sono bloccate per carenza di risorse, per legiferare per colmare le carenze assistenziali, per sbloccare il turn over ed avviare nuove assunzioni per medici, infermieri, amministrativi e personale tecnico-sanitario, reperendo le risorse dalle economie ricavate dal reddito di cittadinanza, dalla razionalizzazione dello stesso reddito di cittadinanza ovvero dalla sua eliminazione, nonché dagli sprechi in sanità che sono quantificati, secondo la relazione della Corte dei Conti, in oltre 20 miliardi di euro l'anno;

            a valutare la possibilità di inserire un vincolo che riguarda la destinazione delle risorse al Fondo Sanitario calcolato sul PIL. Il vincolo da introdurre obbliga lo Stato a destinare «risorse economiche» non inferiori al vincolo di spesa prestabilito rispetto al PIL. Per esempio il Fondo Sanitario non deve essere inferiore all'attuale 6,8% sul PIL, che invece rappresenta, oggi, il limite massimo di finanziamento alla spesa sanitaria.


G/1586 sez I/30/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

Accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            in Italia, oggi, mancano oltre 20.000 medici secondo il fabbisogno salute del Paese e, stando ai dati divulgati dalla Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e dal sindacato dei medici dirigenti Anaao, nei prossimi 5 anni verranno a mancare fino a 45.000 medici per via dei pensionamenti;

            questo comporta lunghe liste di attesa che impediscono l'accesso alle cure ai cittadini bisognosi che spesso sono costretti a doverne rinunciare per impossibilità economica di ricorrere alle cure private,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a sbloccare il turn over per assumere i medici, gli infermieri e gli operatori tecnici e sanitari che mancano secondo il fabbisogno salute del Paese e a regolamentare l'ingresso nelle scuole di specializzazione prevedendo un maggiore numero di specializzandi e aumentando il numero degli iscritti nelle facoltà di Medicina e Chirurgia.


G/1586 sez I/31/12 (testo 2)

Siclari, Rizzotti, Stabile

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            in Calabria l'assistenza sanitaria non è adeguatamente garantita anche e soprattutto per la carenza di personale medico e paramedico,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di prevedere nuove e maggiori risorse per innalzare la remunerazione dei medici e di tutto il personale sanitario che opera in Calabria, nel quadro di una complessiva revisione a livello nazionale.


G/1586 sez I/31/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            in Calabria l'assistenza sanitaria non è adeguatamente garantita anche e soprattutto per la carenza di personale medico e paramedico,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di prevedere nuove e maggiori risorse per innalzare la remunerazione dei medici e di tutto il personale sanitario che opera in Calabria, per incentivarne e gratificarne la funzione prestata in piena emergenza e per motivarlo a profondere il massimo impegno nello svolgimento dei compiti loro affidati in un territorio difficile, senza fondi e senza strutture.


G/1586 sez I/32/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

Accolto dal Governo

La Commissione,

        in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il commissariamento, così come disciplinato, mira più a raggiungere gli obiettivi economici previsti dal piano di rientro delle Regioni commissariate piuttosto che un'assistenza sanitaria territoriale regionale efficace, efficiente ed adeguata. Il tutto è certificato dal tasso di migrazione sanitaria che indica il numero di pazienti delle regioni commissariate costretti a recarsi in altre regioni del Paese per poter accedere alle cure;

            i motivi della migrazione sanitaria si rinvengono nella carenza di personale delle strutture ospedaliere con lunghe liste di attesa e/o nella mancanza di strumenti innovativi, di tecnologia e di nuovi farmaci che mancano a causa del blocco della spesa;

            in Calabria è stato messo a rischio l'intero sistema sanitario territoriale (320 mln spesi per curare i calabresi fuori regione, il 21% di migrazione) con l'approvazione del Decreto Calabria sul quale, l'attuale Ministro della salute, allora all'opposizione, ha espresso voto contrario;

            occorre pertanto apportare le opportune modifiche, prevedendo un fondo per finanziare le emergenze organizzative e strutturali che interessano gli ospedali e lo sblocco dei concorsi per assumere l'organico necessario per risolvere l'emergenza assistenziale,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di rivedere il regolamento che disciplina il commissariamento della sanità nelle regioni, eliminando il blocco del turn over fino a coprire le carenze organiche delle strutture ospedaliere e prevedendo un fondo da utilizzare per la straordinaria manutenzione e l'acquisto di nuova strumentazione, di nuova tecnologia e di nuovi farmaci.


G/1586 sez I/33/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

Non accolto dal Governo

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante « Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha peggiorato la situazione sanitaria in Calabria, in quanto non ha operato lo sblocco del turn over e non ha destinato risorse aggiuntive per la salute dei cittadini calabresi,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di istituire un nuovo fondo per affrontare l'emergenza sanitaria attraverso un piano straordinario che consenta di fornire l'assistenza sanitaria ai cittadini calabresi.


G/1586 sez I/34/12 (testo 2)

Siclari, Rizzotti, Stabile

Accolto dal Governo

 

            La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il ticket sanitario, come disciplinato, per alcune fasce di popolazione, condiziona ancora negativamente la scelta delle cure alle quali sottoporsi, impedendo la prevenzione, e questo è indegno di un Paese civile,

        impegna il Governo, nel rispetto dei limiti posti dai vincoli di bilancio e tenute in considerazione le condizione sociali ed economiche delle persone interessate:

            a prevedere l'esenzione dal ticket sanitario per i minori fino al quattordicesimo anno di età e per tutti i pensionati, ciò al fine di incentivare e migliorare l'accesso alle cure sanitarie ed accurate campagne di prevenzione per le fasce deboli della cittadinanza, minori ed anziani e ad introdurre, quali prestazione a carico del S.S.N., le protesi dentarie per i pensionati con bassi livelli reddituali, nonché degli ausili e delle protesi per i soggetti disabili che vogliamo svolgere attività fisica e sportiva.


G/1586 sez I/34/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            il ticket sanitario, come disciplinato, per alcune fasce di popolazione, condiziona ancora negativamente la scelta delle cure alle quali sottoporsi, impedendo la prevenzione, e questo è indegno di un Paese civile,

        impegna il Governo:

            a prevedere l'esenzione dal ticket sanitario per i minori fino al quattordicesimo anno di età e per tutti i pensionati, ciò al fine di incentivare e migliorare l'accesso alle cure sanitarie ed accurate campagne di prevenzione per le fasce deboli della cittadinanza, minori ed anziani e ad introdurre, quali prestazione a carico del S.S.N., le protesi dentarie per i pensionati con bassi livelli reddituali, nonché degli ausili e delle protesi per i soggetti disabili che vogliamo svolgere attività fisica e sportiva.


G/1586 sez I/35/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

Accolto dal Governo come raccomandazione

La Commissione,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

        premesso che:

            per molte patologie gravi ed invalidanti manca un percorso curativo che preveda l'assistenza domiciliare come momento essenziale e ciò grava sulle famiglie che devono gestire il familiare ammalato,

        impegna il Governo:

            per le patologie più gravi ed invalidanti, specialmente quelle motorie, neurologiche, cardiache ed oncologiche di introdurre, nel nuovo Patto per la Salute, l'obbligo a carico delle Regioni di prevedere idonee procedure che garantiscano la continuità assistenziale del malato in relazione alla patologia, associando al regime di ricovero ordinario, l'assistenza domiciliare, il supporto ed il sostegno psicologico per i malati terminali e tutte quelle prestazioni che migliorino le condizioni generali di cura e che diano dignità al fine vita.


G/1586 sez I/1/13

Lorefice, Moronese, L'Abbate

Approvato dalla Commissione

La 13ª Commissione permanente,

            in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

        premesso che:

            l'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n.145 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad assumere un contingente di 350 unità di personale;

            il medesimo comma prevede la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale dello stesso Ministero secondo percentuali rigidamente predeterminate fino alla cessazione delle stesse prevista per il 2024;

        considerato che:

            nell'ottica della transizione verde del Paese il Ministero dell'ambiente riveste un ruolo di primaria importanza nell'azione di Governo;

            il decreto-legge n. 86 del 2018 ha vieppiù potenziato i compiti del Ministero dell'ambiente, riconducendo a quest'ultimo le competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, nonché le competenze in materia di politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse e di coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

            la centralità ora assunta dal Ministero dell'ambiente rende necessario poter disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per le nuove sfide ambientali, nel quadro del green new deal, espressamente previsto in specifiche disposizioni del disegno di legge di bilancio 2020 e che sarà oggetto di uno specifico disegno di legge collegato alla manovra da presentare entro gennaio 2020 a cura del medesimo Ministero;

            il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente assunto dalle società in-house dello stesso Ministero e con il quale questo prevede di estinguere progressivamente le convenzioni in essere  alla data del 2024, ha nel corso degli anni svolto attività di primaria importanza andando a sopperire alle croniche carenze di organico del Ministero, acquisendo professionalità e competenze di primo livello e assolutamente necessarie al perseguimento delle politiche poste in essere dal Ministero;

            tale personale rappresenta, ormai, anche la memoria storica del Ministero dell'ambiente, un prezioso bagaglio di conoscenze che, se perso, minerebbe l'efficacia delle politiche in materia ambientale del nostro Paese per un considerevole lasso di tempo;

            considerato infine che:

            le procedure concorsuali previste dalla legge di bilancio 2018 non sono ancora state avviate e, presumibilmente, la conclusione delle stesse non potrà avvenire prima dell'avvio delle riduzioni delle convenzioni del Ministero dell'ambiente, aggravando ancor di più la situazione di carenza di personale del Ministero stesso,

 impegna il Governo:

            ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune disposizioni normative affinché gli allontanamenti del personale delle società in-house del Ministero dell'ambiente previsti dall'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non possano prendere avvio prima che siano trascorsi 24 mesi dalla presa di servizio dei vincitori delle procedure concorsuali ad oggi in corso;

            a bandire, nel minor tempo possibile, procedure concorsuali che tengano in massimo conto le competenze possedute in materia ambientale e, in particolare, nelle amministrazioni centrali dello Stato competenti per materia e, in ogni caso, valutare ogni possibile altro intervento, anche normativo, per consentire al personale della Sogesid attualmente in servizio di continuare a essere impiegato al servizio delle amministrazioni centrali nell'attuazione delle politiche ambientali.


1.0.1

Caliendo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

        1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917:

            a) al comma 1, sono abrogate le lettere b), e-ter), f), g), i), 1), 1-bis), 1-ter) e 1-quater);

            b) al comma 2, il primo periodo è abrogato e il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli oneri di cui alle lettere e) ed e-bis) del comma 1 sono deducibili a condizione che il reddito complessivo non superi 55.000 euro e, in questo caso, sono deducibili anche se versati relativamente alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché fiscalmente a carico'';

            c) al comma 3, le parole: ''alle lettere f), g) e h)'' sono sostituite con le parole: ''alla lettera h)''.

        2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 11. - (Determinazione dell'imposta) - 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

        2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

            a) fino a concorrenza dell'importo di 12.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

            b) fino a concorrenza del prodotto tra 12.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 12.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

            c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

        3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

        4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

        5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

        6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Sé l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi''.

        3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia) - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

            a) 600 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;

            b) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 2.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e compete una ulteriore detrazione di 1.200 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le detrazioni spettano, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, le detrazioni sono ripartite, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, le detrazioni competono a quest'ultimo per l'intero importo.

            c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 55.000 euro.

        2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 3.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

        3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora le detrazioni di cui al comma 1 siano di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

        4. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.''.

        4. Gli articoli 13, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

        5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 15. - (Detrazione per oneri) - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo a condizione il suddetto reddito non superi 55.000 euro l'anno, relativo agli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.;''

        6. Per le detrazioni abrogate la cui fruibilità era consentita per quote annuali costanti, nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi, resta fermo il diritto alla detrazione della relativa quota in ciascuno degli anni in cui era previsto che avesse luogo, a condizione però che il reddito complessivo dell'anno non superi 55.000 euro.

        7. Gli articoli 17, 21 e 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

        8. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n, 917, le parole: ''24 per cento'' sono sostituite con le parole: ''23 per cento''.

        9, L'articolo 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

        10. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono recate le seguenti modifiche:

            a) al comma 64, sono abrogati il secondo, terzo e ultimo periodo;

            b) al comma 65, le parole: ''l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento'', sono sostituite con le parole: ''sul reddito imponibile di cui al comma 64 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento'';

            c) dopo il comma 65, è inserito il seguente comma:

        ''65-bis. All'imposta sostitutiva di cui al comma 65 si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.'';

            d) al comma 67, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: ''Quando trova applicazione l'imposta sostitutiva di cui al comma 65,''.

Art. 1-ter.

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

        1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

            a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

            b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 199 5, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

            c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).

        2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

        3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

            a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

            b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

            c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;

            d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

        4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

        5. Per il periodo di imposta 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 16 giugno 2019 esclusivamente di una somma pari a 500 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 16 giugno 2019 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 900 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 1.000 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 2013. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2018. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina, 1'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

        6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 1.000 euro per ciascuna annualità.

        7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

        8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

        9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

        10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 16 luglio 2019. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 500 euro prevista dal comma 5, sesto periodo, gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dall'1 dicembre 2019. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

        11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

        12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extra tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

        13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma l, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

        15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 31 ottobre 2019 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

        16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2018 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 1-quater.

(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

        1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione entro il 31 dicembre 2017, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dei contributi previdenziali. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

        2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 giugno 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 13. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 500 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2'2 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrati va, è versata secondo le modalità previste dal presente articolò. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

        3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di età al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 16 giugno 2019, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 2. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.

        4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

        5. Salvo quanto stabilito al comma 6, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 2 e 3 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:

            a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

            b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché siano stati integrati i redditi di cui al comma 4, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4 delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

            c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

        6. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 5.

        7. Per i redditi di cui al comma 4 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 5 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

        8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

        9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

       10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

            a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contradditorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 19, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

            b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, della quale il contribuente ha avuto la formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

        11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 luglio 2019, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 30 novembre 2019, la dichiarazione integrativa di cui al comma 2 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

        12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

        13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 1-quinquies.

(Definizione automatica per gli anni pregressi)

        1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2017, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all'articolo 1-quater, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 1-quater, secondo le modalità ivi indicate.

        2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 5, di un importo pari al 10 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 8 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 6 per cento.

        3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2 deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

            a) a 200 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

            b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

                1) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

                2) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

                3) 700 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

        4. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 800 euro per ciascuna annualità.

        5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 300 euro.

        6. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 5 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

        7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 15 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 10 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.

        8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 2.000 euro per le persone fisiche, elevato a 4.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico.

        9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1 973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

        10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

            a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;

            b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

            c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

        11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

        12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

        13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 9, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

        14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

            a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 9 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

            b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 11, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;

            c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

        15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

        16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

        17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 1-sexies.

(Definizione dei ritardati o omessi versamenti)

        1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2019 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2017, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2019, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019, il 16 giugno 2020 e il 30 novembre 2020.

        2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2019, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017, all'autorità giudiziaria.

        3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

        4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2019, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo.

Art. 1-septies.

(Proroga dei termini)

        1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.

Art. 1-octies.

(Definizione agevolata ai fini delle imposte indirette)

        1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2017 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2019, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

        2. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2019 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

        3. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

        4. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso dì liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

        5. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora sì provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2020.

Art. 1-nonies.

(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

        1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2019, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

            a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

            b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

        2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2020, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno 1'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2021.

        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

Art. 1-decies.

(Definizione dei tributi locali)

        1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

        2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento ò procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

        3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

        4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 1-undecies.

(Regolarizzazione delle scritture contabili)

        1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo l-bis, comma 10, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

        2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'10, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

        3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

        4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-quater, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1-quater. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

        5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo l-ter possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei princìpi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2020, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1-quater. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dall'articolo 1-quater. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 11 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

Art. 1-duodecies.

(Definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contradditorio e dei processi verbali di constatazione)

        1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

        2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma l, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

            a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio; non superiori a 15.000 euro;

            b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

            c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

        3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

        4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, di un importo calcolato:

            a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

            b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

            b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

            b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso veramente del sostituito d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

        5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2020 ed il 16 giugno 2021, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2020. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre l 973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

        6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non sì fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

        7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

        8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2020 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma l, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

Art. 1-tredecies.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

        1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

            a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

            b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

                1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

                2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

                3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

        2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

        3. Ai fini del presente articolo si intende:

            a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2017, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

            b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

            c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

        4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2019, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

        5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovute per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

        6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1º giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1º giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

        7. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2020, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2020 ovvero al 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma l attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2020 ovvero il 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

        8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

        9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

Art. 1-quaterdecies.

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis pari a 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli da 1-ter a 11-terdecies, nonché attraverso:

            1) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

            2) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 75 e 88.


1.0.2

Faggi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288 del 2002, le parole: ''Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo'' sono soppresse.»


1.0.3

Marti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione delle accise sulla birra)

        1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

            a) a decorrere dal 1º gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;

            b) a decorrere dal 1º gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;

            c) a decorrere dal 1º gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 30.000.000.


1.0.4

Collina, Boldrini, Bini, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''diminuito dell'1,4 per cento'' sono soppresse.»

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026'' con le seguenti «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

            b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2020: - 50.000.000;

            2021: - 50.000.000;

            2022: - 50.000.000.


2.0.1

Sbrana, Cirinnà, De Petris, Unterberger, Russo, Pucciarelli, Marin, Saponara

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

        1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

        ''127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».


2.0.2 (testo 2)

Giammanco, Rizzotti, Gallone, Masini, De Petris, Russo, Pichetto Fratin

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

        1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11''».

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.


2.0.2

Giammanco, Rizzotti, Gallone, Masini, De Petris, Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

        1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

        ''18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».

        Conseguentemente

        il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2020;

        all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

        alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 60.000.000;

            2021: - 60.000.000;

            2022: - 60.000.000.

        alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

        CP: - 300.000.000;

        CS: - 300.000.000.

        all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi»


2.0.3 (testo 2)

Giammanco, Rizzotti, Gallone, Masini, De Petris, Russo, Pichetto Fratin

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

        1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11''».

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.


2.0.3

Giammanco, Rizzotti, Gallone, Masini, De Petris, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

        1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies) è aggiunto il seguente:

        ''127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia''».

        Conseguentemente:

        il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

        all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

        alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 60.000.000;

            2021: - 60.000.000;

            2022: - 60.000.000

        alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

            CP: - 300.000.000;

            CS: - 300.000.000.

        all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».


2.0.4

De Petris, Cirinnà, Unterberger, Russo

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni veterinarie relative all'identificazione e controllo riproduzione animali da affezione)

        1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

        ''18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

        4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».


2.0.5

Rizzotti, Gallone, Masini

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

        1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

        ''20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;''.

        2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

        ''91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;''.

        3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

        Conseguentemente,

        il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

        all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

        alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 60.000.000;

            2021: - 60.000.000;

            2022: - 60.000.000

        all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,6 miliardi»

        Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

            CP: - 300.000.000;

            CS: - 300.000.000.


2.0.6

Unterberger, Cirinnà, De Petris, Pucciarelli, Sbrana, Russo, Marin, Saponara

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

        1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

        ''20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;''.

        2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

        ''91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;''.

        3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

        5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

        6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».


2.0.7

Cirinnà, De Petris, Sbrana, Unterberger, Russo, Pucciarelli, Marin, Saponara

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

        1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

        7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

        8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».


2.0.8

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        Nella Tabella A - Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-bis) è soppresso.

Art. 2-ter.

        Alla Tabella A - Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni dopo il n. 1-ter è inserito il seguente:

        ''1-quater) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste''»;

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»


2.0.9

Rivolta, Faggi, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

            ''1-quater) I pellet per uso domestico'';

            b) alla parte III, al n. 98) le parole: '', esclusi i pellet» sono soppresse''.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».


2.0.10

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:

            ''16-bis) Servizio di impollinazione;''»

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»


2.0.11

Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione dello split payment)

        1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».


2.0.12

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina)

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare. entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2021: - 20.000.000 euro;

            2022: - 20.000.000 euro.


2.0.13

Paragone, Nocerino, Giannuzzi, Campagna, Angrisani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas)

        1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            b) all'articolo 72 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura:

            a) di energia elettrica per uso domestico;

            b) di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;

            c) di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;

            d) di energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica'';

            c) alla Tabella A, parte III, il numero 103 è abrogato.

        2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni;

            a) all'articolo 26:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

            ''1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, non è sottoposto ad accisa'';

                2) il comma 4 è abrogato;

                3) al comma 5, le parole: ''Ai fini della tassazione di cui al comma 1'', sono sostituite dalle seguenti: ''Ai fini del presente articolo'';

                4) i commi da 6 a 8 e da 11 a 13 sono abrogati.

        3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

        Conseguentemente:

            a) Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020; - 50.000.000;

            2021: - 50.000.000;

            2022: - 50.000.000;

            b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».


2.0.14

Marti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)

        1. L'inclusione delle forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento di cui al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso di ricomprendere anche le forniture di energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento benché non prodotta totalmente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.».


2.0.15

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)

        1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento;'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento''».


2.0.16

Centinaio, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione minimo di spesa TFS)

        1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, prima delle parole: ''Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea'' premettere le seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2020'';

            b) al primo periodo, sostituire le parole: ''a lire 300 mila'' con le seguenti: ''70 euro''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, dal 1º settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, numero 193), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225».


2.0.17

Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di ''Thomas Cook UK Plc'' e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge.».


2.0.18

Ferrero, Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

        1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''ad uso abitativo'' sono soppresse.

        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni»; le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».


2.0.19

Tosato, Zuliani, Faggi

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)

        1. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        ''1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso''».


2.0.20

Ferrero

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ritenuta del 4 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali)

        1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''4 per cento'';

        2. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».


2.0.21

Zaffini, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per far fronte al costo del personale che le imprese sostengono in attesa di aggiudicazione di appalto da parte della Pubblica amministrazione tramite procedura Sdapa (Sistema dinamico acquisti della Pubblica amministrazione), le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), nn. 2 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono elevate di 2.000 euro nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabili i criteri e le modalità attuative della presente norma».

        Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni di euro 2020» con le seguenti: «194 milioni di euro 2020».


2.0.22

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)

        1. Il comma 76 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:

        ''76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2020''.

        2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente:

        ''76-bis. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11, 5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 'Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio' le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma''».


2.0.23

Zuliani, Tosato, Faggi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

        All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire la lettera b), con la seguente:

            b) nel comma 941, le parole da: ''Le disposizioni'' fino a: ''in consumo o estratti;'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo''».


2.0.24

Tosato, Zuliani, Ferrero

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

        All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».


2.0.25

Tosato, Faggi, Ferrero

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

        All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 1) è sostituito dal seguente:

        1) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

            ''2-bis. I depositi di cui al comma 2, lettera a), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi, e gli impianti di cui al comma 2, lettera b) di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli''».


2.0.26

Zuliani, Tosato, Faggi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

        1. All'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire il punto 2) con il seguente:

        2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c); collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli''».


2.0.27

Faggi, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

        1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al punto 1.1) dopo le parole: ''10 metri cubi'', aggiungere i seguenti: '', collegati a serbatoi interrati'';

            b) sostituire il punto 1.2) con il seguente:

                1.2) nella lettera c), sostituire le parole: ''collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi'', con la seguente: ''collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi''».


2.0.28

Zuliani, Tosato, Ferrero

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

        1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al capoverso, sopprimere il comma 941-ter».


2.0.29

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggingere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

        1. All'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) Al comma 1, le parole: ''un litro'', sono sostituite con le seguenti: ''un litro e mezzo'';

            b) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

                ''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.

                2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014''».


2.0.30

Ferrero, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Depenalizzazione degli omessi versamenti dell'Imposta sul valore aggiunto e delle ritenute)

        1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

            ''n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati''».

        Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).


2.0.31

Ferrero, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Adempimento collaborativo - eliminazione delle sanzioni penali)

        1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

            - al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.';

            - il comma 4 è abrogato''.

            b) al comma 3, le parole: ''di cui ai commi 1 a 2'', sono sostituite dalle seguenti parole: ''di cui ai commi 1, 2 e 2-bis''».


3.1

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Sopprimere l'articolo.


3.2

Caliendo

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 3 - (Deducibilità Imu) - 1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

        ''1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni''».

        Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022».


3.3

Tosato, Stefani, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Candura, Fregolent

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento», con le seguenti: «nella misura del 60 per cento».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondi di cui all'articolo 99, comma 2.


3.4 (testo 2)

Arrigoni, Faggi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. In seguito al distacco di ingente materiale roccioso che nel mese di agosto ha interrotto la strada provinciale numero 29, cosiddetta frana del Ruinon, i fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP 29 sono esenti, per la rata scadente il 16 dicembre 2019 e per l'anno 2020, dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        1-ter. Ai fini della messa in sicurezza e al ripristino della viabilità ordinaria della SP 29 è assegnato alla Provincia un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.

        1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, quantificati in 440.00 euro per il 2019 e di 940.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

        1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi dal 1-bis all'1-quater entrano in vigore in giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.».


3.4

Arrigoni, Faggi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la rata scadente il 16 dicembre 2019.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 440mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».


3.5 (testo 2)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Laniece, Testor

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».


3.5

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Laniece, Conzatti

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».


3.0.1

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

        1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».


3.0.2

Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

        1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        ''2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di 'Thomas Cook UK Pie' e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di' acquisizione dei crediti stessi.

        2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio''.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».


3.0.3 (testo corretto)

Girotto, Santillo, Dell'Olio, Anastasi, Moronese, Matrisciano, Guidolin, La Mura, Puglia, Pirro, Bottici, Botto, Granato, Romagnoli, L'Abbate

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: ''di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel'' sono sostituite dalle seguenti: ''azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt''.

        2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1997, n. 449, le parole: ''di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel,'' sono sostituite dalle seguenti: ''azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt''.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 5.000.000;

            2021: - 5.000.000;

            2022: - 5.000.000.


3.0.3

Girotto, Santillo, Dell'Olio, Anastasi, Moronese, Matrisciano, Guidolin, La Mura, Puglia, Pirro, Bottici

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: ''di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel'' sono sostituite dalle seguenti: ''azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt''.

        2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1977, n. 449, le parole: ''di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel,'' sono sostituite dalle seguenti: ''azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt''.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 5.000.000;

            2021: - 5.000.000;

            2022: - 5.000.000.


4.1

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 6 dopo le parole: ''arti e professioni'' sono inserite le seguenti parole: ''salvo che le stesse siano assegnate ai lavoratori dipendenti a condizione che sia applicabile l'articolo 51, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale ultima fattispecie, i nominativi dei lavoratori dipendenti devono essere indicati nel contratto come utilizzatori dell'immobile.''».

        Conseguentemente:

        il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

        all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

        alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 60.000.000;

        2021: - 60.000.000;

        2022: - 60.000.000.

        Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23 .1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020

        CP: - 300.000.000;

        CS: -300.000.000.

        all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».


4.2

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le seguenti: ''dall'anno 2019''».

        Conseguentemente:

        alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati»

        all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 215 milioni di euro per l'anno 2025 e di 296 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


4.3

Dal Mas, Mallegni, Masini, Barboni, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Damiani

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le seguenti: ''dall'anno 2019''.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.


4.4

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le seguenti: ''dall'anno 2019''.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.


4.5

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le seguenti: ''dall'anno 2019''».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020, di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 180 milioni di euro per l'anno 2025 e di 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».


4.6

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le seguenti: ''nell'anno 2019 e 2020''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


4.7

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le parole: ''negli anni 2019 e 2020''.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020».


4.8

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le parole: ''negli anni 2019 e 2020''.».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020,».


4.9

Dal Mas, Mallegni, Masini, Barboni, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Damiani

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le parole: ''negli anni 2019 e 2020''.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: ''214 milioni di euro per l'anno 2020'' con le seguenti: ''54 milioni di euro per l'anno 2020''.


4.10

D'Arienzo, Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel primo e nel secondo periodo, dopo le parole: ''stipulati nell'anno 2019'' aggiungere le seguenti: ''e nell'anno 2020''».

        Conseguentemente:

        alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati»

        all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 215 milioni di euro per l'anno 2025 e di 296 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


4.11

Caliendo

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate, secondo le modalità ivi previste, per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per l'anno 2027».

        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e proroga della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili commerciali».


4.12

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica'' sono soppresse.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


4.13

Dal Mas, Mallegni, Masini, Barboni

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica'' sono eliminate.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.


4.14

Gasparri

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica'' sono eliminate.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.


4.15

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica'' sono eliminate.».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 20.000.000.


4.16

Ferrero, Rivolta, Faggi, Zuliani, Tosato, Pizzol

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica'' sono soppresse».


4.17

Dal Mas, Mallegni, Masini, Barboni

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi''.».


4.18

Gasparri

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrare e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi''.».


4.19

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi''.».


4.20

Ferrero, Rivolta, Faggi, Zuliani, Tosato, Pizzol

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrare e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi''.».


4.21

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrare e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi''.».


4.22

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

        ''6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ivi compresi società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché da questi sublocate ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti della società o ente conduttore stesso o di altra società o ente con cui il conduttore abbia concluso un contratto di sublocazione ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti del subconduttore. Ai fini di quanto previsto al presente comma, per ''uso abitativo'' si intende la destinazione dell'immobile locato a dimora abituale, per la maggior parte dell'anno solare, del subconduttore, anche ove quest'ultimo non stabilisca la propria residenza nell'immobile locato, e per 'collaboratori' si intendono i soggetti che partecipano all'attività di impresa o di lavoro autonomo del conduttore a titolo di lavoratori subordinati, o parasubordinati o autonomi, ivi compresi i rapporti di collaborazione ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche, e di apprendistato''».


4.23

Papatheu

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dal 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

        1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede 2 rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite dì spesa come modificato dal presente comma».


4.24

Causin, Pichetto Fratin, Gallone

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, nonché relativo a contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2020 aventi ad oggetto immobili classificati anche nelle categorie catastali da A/2 a A/4, di superficie fino a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze, adibiti allo svolgimento dell'attività professionale da conduttori iscritti ad un albo o registro professionale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

        Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;

        all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»;

        sopprimere l'articolo 99, comma 2.


4.25

Floris, Toffanin, Pichetto Fratin

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di agevolare l'apertura di nuovi negozi, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 5 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

        Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;

        all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»;

        sopprimere l'articolo 99, comma 2.


4.0.1

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

        1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

        Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.


4.0.2

Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato, Pizzol

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

        1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


4.0.3 (testo 2)

Pirro, Bottici, Pesco, Fenu, Matrisciano, Girotto, Gallicchio, Dell'Olio, Puglia, Marco Pellegrini, Conzatti, Steger

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali)

         1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «315 milioni» con le seguenti: «141,6 milioni».


4.0.3

Pirro, Bottici, Pesco, Fenu, Matrisciano, Girotto, Gallicchio, Dell'Olio, Puglia, Botto, Steger, Marco Pellegrini, Conzatti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali)

        1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020; - ;

        2021: - 163.400.000;

        2022: - 163.400.000.


4.0.4

Comincini, Conzatti, Marino

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

        1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma e valutati in 171 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


4.0.5

Ferrari, Manca, Taricco

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

        1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020, di 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


4.0.6

Pichetto Fratin, Modena, Toffanin, Testor, Tiraboschi, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

        1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «42,8 milioni di euro per l'anno 2020,».


4.0.7

Stefani, Faggi, Tosato, Arrigoni, Fregolent, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Saponara, Pizzol

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

        1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».


4.0.8

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca abitazioni classe energetica A o B)

        1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

        Conseguentemente:

        il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

        all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

        alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 60.000.000;

        2021: - 60.000.000;

        2022: - 60.000.000.

        Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

        CP: - 300.000.000;

        CS: -300.000.000.

        All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».


4.0.9

Manca, Parrini

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca per locazioni a canone concordato di abitazioni in classe A o B possedute da imprese)

        1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


4.0.10

Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca per locazioni a canone concordato di abitazioni in classe A o B possedute da imprese)

        1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».


4.0.11

Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1)

        1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per le proroghe.

        2. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati negli anni 2019 e 2020 nonché alle proroghe dei contratti scadenti in detti anni, relativi ad unità immobiliari riclassificate in categoria catastale D/8 a seguito di interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione, effettuati su immobili già classificati in categoria catastale C/1 , che siano destinati all'esercizio di attività ricomprese in detta categoria catastale».


4.0.12

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

        Conseguentemente:

        il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

        all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

        alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 60.000.000;

        2021: - 60.000.000;

        2022: - 60.000.000.

        Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

        CP: - 300.000.000;

        CS: - 300.000.000.

        All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».


4.0.13

Nannicini, D'Alfonso

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Compensazione tra crediti e debiti tributari)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2020 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2020 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».


4.0.14

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica sull'ambito oggettivo di applicazione della cedolare secca sulle locazioni abitative effettuate da persone fisiche)

        1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si interpreta nel senso che il regime opzionale ivi previsto si applica a tutti i redditi fondiari derivanti da contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, indipendentemente dalla qualifica soggettiva della parte conduttrice e quindi anche se quest'ultima agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni».

        Conseguentemente:

        il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

        all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

        alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 60.000.000;

        2021: - 60.000.000;

        2022: - 60.000.000.

        Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

        CP: - 300.000.000;

        CS: - 300.000.000.

        All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».


4.0.15

D'Alfonso, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

        1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''4 per cento''.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2019».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


4.0.16

D'Alfonso, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), punto 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''5.000 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''50.000 euro''.

        2. La disposizione di cui al comma 2, si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2020 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 30.000.000;

        2021: - 30.000.000;

        2022: - 30.000.000.


4.0.17

D'Alfonso, Manca, Boldrini

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detrazioni delle spese per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione in caso di incapienza)

        1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

        ''La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


4.0.18

Pichetto Fratin

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)

        1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

        Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

        2020 - 60.000.000;

        2021 - 60.000.000;

        2022 - 60.000.000.


4.0.19

Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)

        1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».


5.1

Bonino

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5 - (Legalizzazione della produzione e del commercio della cannabis a uso ricreativo e riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - 1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo'';

                2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

        1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79''.

            b) Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

''Capo I-bis.

        DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis.

(Detenzione personale di cannabis)

        1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

        2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

        3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati''.

            c) All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori'';

                2) al comma 5, le parole: ''sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329'' sono sostituite dalle seguenti: ''uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14''.

            d) All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, alinea, le parole: ''e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,'' sono soppresse;

                2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili'';

                3) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: ''al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 1 e 1-bis'';

                4) al comma 14, le parole: ''dal comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai commi 1 e 1-bis''.

        2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

''TITOLO II-BIS.

        MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis

(Oggetto del monopolio)

        1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

        1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Esclusioni)

        1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 63-quinquies.

(Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati)

        1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati)

        1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione)

        1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni'';

            b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a):

                1) il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:

            a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;

            b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;

            c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;

            d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

                2) Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

            a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico;

            b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla cannabis.

                3) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:

            a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;

            b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

                4) È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

        3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato ''Fondo per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche'', con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il fondo è altresì alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del primo e del secondo comma, pari a 5 miliardi di euro per il 2020 e a 6,5 miliardi a decorrere dal 2021. Conseguentemente, l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta dal 2020 dal 23 per cento al 20 per cento. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle eventuali eccedenze del fondo, si finanziano ulteriori interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche».


5.2

Richetti

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

        «Art. 5 - (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato ''Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti'', con una dotazione pari a 3 .000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

        2. La dotazione del Fondo di cui al precedente comma, nei limiti delle risorse ivi previste, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito di appositi provvedimenti normativi, è destinata a finanziare il minor gettito derivante dalle previsioni di cui all'articolo 5-bis.

        Art. 5-bis. - (No tax area per under 25 anni e riduzione IRPEF per soggetti under 30) - 1. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente dei soggetti più giovani, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

        ''5. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, percepiti da soggetti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età, l'imposta non è dovuta.

        6. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 percepiti da soggetti che:

            a) non abbiano compiuto i ventisei anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 15 per cento;

            b) non abbiano compiuto i ventisette anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 25 per cento;

            c) non abbiano compiuto i ventotto anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 50 per cento;

            d) non abbiano compiuto i ventinove anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 75 per cento;

            e) che non abbiano compiuto i trenta anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 90 per cento''.

        2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e nel rispetto del limite delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, il limite reddituale per l'esenzione dell'imposta per i soggetti con età inferiore ai 25 anni e il limite reddituale per i soggetti di età compresa tra i 26 ed i 30 anni che potranno usufruire delle riduzioni dell'imposta».


5.3

De Poli

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato ''Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa'', con una dotazione pari a 3.750 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e le imprese, di cui 750 milioni riservati alla riduzione degli oneri contribuiti a carico delle imprese.

        2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

        Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

        Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

        Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

        CP: - 500.000.000;

        CS: - 500.000.000;

        2021:

        CP: - 500.000.000;

        CS: - 500.000.000;

        2022:

        CP: - 500.000.000;

        CS: - 500.000.000.


5.4

Nannicini

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, in particolare quello delle donne e dei giovani al di sotto di 35 anni d'età, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato ''Fondo per la riduzione del carico fiscale'', con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3:

                1) al comma secondo, dopo il numero 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;'';

                2) in fine è aggiunto il seguente comma:

        ''Il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto fissa i criteri per individuare:

            a) con riferimento a quanto previsto al comma secondo, numero 4), i ristoratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come di alta cucina;

            b) con riferimento a quanto previsto dal comma secondo, numero 4-bis), le strutture ricettive di cui ai commi quinto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 6 della citata legge n. 217 del 1983 equiparabili agli alberghi classificati con 5 stelle o 5 stelle con denominazione «di lusso» di cui al comma quinto dell'articolo 7 della medesima legge.'';

            b) all'articolo 16, comma secondo, le parole: ''parte II-bis'' e ''parte III'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''parte III'' e ''parte IV''.

        2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la parte II è sostituita dalla seguente:

''PARTE II

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4 PER CENTO

        1) Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

        2) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11 ), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

        3) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

        4) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;

        5) parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 della presente parte;

        6) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

        7) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

        8) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.'';

            b) la parte II-bis è sostituita dalla seguente:

''PARTE III

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

        1) Latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

        2) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

        3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi (v.d. ex 07.01 ex 07.03 - ex 07.04);

        4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

        5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

        6) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche-cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

        7) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07);

        8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);

        9) frumento, granturco e segala, spezzati; riso, orzo, avena ed altri cereali minori, spezzati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);

        10) semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

        11) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

        12) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

        13) pomodori pelati e conserve di pomodori (v.d. ex 20.02);

        14) crusche, stacciature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

        15) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, a esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

        16) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, a esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria;

        17) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

        18) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;

        19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

        20) costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

        21) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fomiti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 20);

        22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

        23) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'artivolo 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;

        24) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);

        25) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;

        26) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

        27) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

        Nota: con riferimento al numero 23) della presente parte, l'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio;

        si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modi Reazioni.'';

            c) la parte III è sostituita dalla seguente:

''PARTE IV

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10 PER CENTO

        1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;

        2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);

        3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

        4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

        5) pollame vivo o morto commestibile, fresco, refrigerato, congelato o surgelato (v.d. 01.05 - ex 02.02);

        6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

        7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02);

        8) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello ( o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);

        9) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

        10) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

        11) uova di pollame in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

        12) uova di pollame e giallo di uova di pollame, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

        13) miele naturale (v.d. 04.06);

        14) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

        15) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04);

        16) ortaggi e piante mangerecce refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata-o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 ex 07.03 - ex 07.04);

        17) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; patate, radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, purché non fritti; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 - 07.06);

        18) uva da vino (v.d. ex 08.04);

        19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

        20) té, mate (v.d. 09.02-09.03);

        21) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

        22) orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex 10.04 - ex 10.07);

        23) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

        24) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);

        25) riso, orzo, avena, altri cereali minori, spezzati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);

        26) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);

        27) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

        28) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

        29) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);

        30) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

        31) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02); 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

        32) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

        33) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

        34) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

        35) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

        36) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

        37) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

        38) alghe (v.d. ex 14.05);

        39) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

        40) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

        41) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

        42) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

        43) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

        44) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

        45) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);

        46) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);

        47) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

        48) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

        49) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao ( caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simile) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

        50) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

        51) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);

        52) estratti di malto; preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);

        53) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

        54) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffedricé", "cornflakes" e simili (v.d. 19.05);

        55) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

        56) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);

        57) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

        58) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

        59) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

        60) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);

        61) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);

        62) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti; estratti o essenze di caffé, di té, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);

        63) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

        64) preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);

        65) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

        66) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);

        67) birra (v.d. 22.03);

        68) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

        69) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

        70) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);

        71) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

        72) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

        73) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

        74) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

        75) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

        76) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

        77) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01);

        78) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

        79) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili ( ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

        80) prodotti fitosanitari;

        81) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

        82) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

        83) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche e articoli «di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

        84) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali;

        85) abbigliamento per neonati di età compresa fra 0 e 2 anni;

        86) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 91), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;

        87) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, a esclusione delle strutture di cui all'articolo 7, quinto comma, della citata legge n. 217 del 1983 e delle altre strutture ricettive a esse equiparate, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

        88) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici, a esclusione degli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come di alta cucina; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande di cui al presente numero;

        89) somministrazioni di alimenti nelle mense aziendali e interaziendali;

        90) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

        91) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

        92) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

        93) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110;

        94) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

        95) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

        96) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

        97) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 96);

        98) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 96);

        99) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

        100) prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

        101) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fomiti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

        102) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 93) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

        103) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

        104) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo-, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

        105) oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;

        106) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

        107) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

        108) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di trasporto aereo su tratte nazionali, quelle di cui alla tabella A, parte III, numero 27) e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto''.

        3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute nella tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata in vigore della presente legge, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nelle parti e nei numeri che recano la numerazione disposta con la presente legge.

        1-ter. Le risorse derivanti dal comma 1-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1».


5.5

Ciriani, Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole: «sui lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e autonomi»;

        b) sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;

        e) aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Ai maggior oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

        Conseguentemente aggiungere nella rubrica, alla fine, le parole: «e autonomi».


5.6

Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «e autonomi».

        Conseguentemente nella rubrica sopprimere la parola: «dipendenti».


5.7

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000.000 milioni di euro» e le parole: «5.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000 milioni di euro».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 6.000.000 milioni di euro nel 2020 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».


5.0.1

Coltorti, Naturale, Angrisani, Pirro

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)

        1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in modalità transhipment, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari all'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

            a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

            b) non fanno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

        2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

        3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

        4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 3, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».


5.0.2

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)

        1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità transhipment, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

            a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

            b) non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

        L'incentivo di cui al presente comma è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

        2. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

        3. L'incentivo di cui al comma 1, quantizzato in 9 milioni di euro, è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 è 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo i di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».


5.0.3

Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

        1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il biennio 2020-2021 e nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di Euro per ciascun anno, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma.

        2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo comma.

        3. Conseguentemente ridurre di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del MEF».


5.0.4

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 9 milioni di euro per il 2020, 26 milioni di euro per il 2021 e 74 milioni per il 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge».


5.0.5 (testo 2)

Manca, Ferrari

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 2,9 milioni per l'anno 2021, 4 milioni di euro per il 2022, 2,1 per l'anno 2023 e 0,5 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2, dell'articolo 99 della presente legge».

         Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è incrementato per l'anno 2020 di 0,4 milioni di euro.


5.0.5

Manca, Ferrari, Taricco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 266 milioni di euro per l'anno 2025 e di 347 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


5.0.6

Pichetto Fratin, Modena, Testor, Toffanin, Tiraboschi, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022,».


5.0.7

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

        Ai relativi maggiori oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, 26 milioni di euro per l'anno 2021 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


5.0.8

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».


5.0.9

Faggi, Stefani, Tosato, Arrigoni, Fregolent, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Iwobi, Saponara, Pizzol

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».


5.0.10

Ripamonti, Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Pianasso, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)

        1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, si dispone che:

            a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;

            b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 20«18, n. 145, come rifinanziato dalla presente legge».


5.0.11

Ripamonti, Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Pianasso, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)

        1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come rifinanziato dalla presente legge.».


5.0.12

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Premio Aziendale Nascite)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera f-quater), è inserita la seguente:

                ''f-quinquies) le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-bis dell'articolo 95'';

            b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato».

        Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


6.1

Guidolin, Santillo, Dell'Olio, Matrisciano

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le lettere b) e c) sono soppresse.

        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».


6.2

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        3. L'esonero contributivo di cui al comma 2:

            a) si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

            b) si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

            c) è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi;

            d) spetta, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

        4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

        5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 100 a 108, 114 e 115, sono abrogati.

        6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

        7. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96'', sono sostituite con le seguenti: ''l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni''.

        8. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

        9. L'esonero di cui al comma 2 si applica nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono interamente trasferite su apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato ''Fondo per incentivi all'occupazione'', per l'attuazione del comma 2.

        10. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».


6.3

Causin

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

''Art. 7-bis.

(Comunicazione all'INAIL)

        1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4.

Art. 7-ter.

(Banca dati informatizzata e tariffe)

        1. Per gli obblighi relativi all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 2, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

        2. Le tariffe per gli obblighi di cui al comma 1, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto dell'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro 7 luglio 2005 recante Tariffario ISPESL' e successive modificazioni''.».


6.2000/1

Pirro, Donno

Accolto

All'emendamento 6.2000, al capoverso «comma 2-bis», lettera b), capoverso 715, dopo le parole: «l'esonero di cui al comma 706» inserire le seguenti: «, dal 1ºgennaio 2020,».


6.2000/2

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato

Ritirato

All'emendamento 6.2000, apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti:»;

            b) dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente: «2-ter. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''a domanda dell'assicurato'', sono aggiunte le seguenti: ''o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''dei corsi di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali sia stato conseguito l'attestato previsto dal comma 3 nonché dei tirocini, per un periodo massimo di non più di 12 mesi, svolti presso istituzioni pubbliche'';

            b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: ''superstiti'' sono aggiunte le seguenti: ''o ai loro parenti ed affini entro il secondo grado''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


6.2000/3

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Ritirato

All'emendamento 6.2000, dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-ter. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché nelle ipotesi di cui al comma 29'';

            b) al comma 29, dopo la lettera b), è inserita la seguente: ''b-bis. A partire dal 1º gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.'';

            c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81''».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


6.2000/4

Giuseppe Pisani

Ritirato

All'emendamento 6.2000, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

        «2-ter. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c) le parole: ''tre mesi'' sono sostituite con le seguenti: ''quattro mesi'';

            b) alla lettera d) le parole: ''cinque mesi'' sono sostituite con le seguenti: ''sei mesi''».

        Conseguentemente:

        all'articolo 16, comma 1.1, le parole: «cinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «sei mesi»;

        all'articolo 26, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all'articolo 67, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all'articolo 68, comma 1, le parole: tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all'articolo 68, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all'articolo 70, comma 1, le parole: «tre mesi sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all'articolo 75, comma 1, alla lettera a) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all'articolo 75, comma 1, alla lettera c) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

        Vinci per la vita - Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».


6.2000

I Relatori

Accolto

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 714 è abrogato;

            b) il comma 715 è sostituito dal seguente:

        ''715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».


6.0.1

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Revisione della imposizione fiscale diretta)

        1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

        ''Art. 11 - (Determinazione dell'imposta) - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

            a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

            b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.'';

            b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

        ''Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale) - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

            a) dal contribuente dichiarante;

            b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;

            c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

        2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

            a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;

            b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro.

            c) all'articolo 77, le parole: 24 per cento', sono sostituite con le seguenti: 15 per cento'''.

        2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione''.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede; a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

            a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

            b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».


6.0.2

Romeo, Rivolta, Zuliani, Faggi, Ferrero, Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del primo scaglione IRPEF)

        1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, l'aliquota di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta dal 23 al 22 per cento».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.


6.0.3

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

        1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

            a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

            b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

            c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

        2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1º gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

            a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

            b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

            c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

        3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».


6.0.4

Toffanin, Gallone, Floris, Paroli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        2. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''26.600 euro'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''30.000 euro''.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».


6.0.5

De Vecchis, Tosato, Ferrero, Zuliani, Faggi, Rivolta

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi di produttività nel settore privato)

        1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

        ''182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione si considerano realizzati se superiori ai parametri individuati in un periodo congruo dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se non risultano superiori agli incrementi realizzati nei periodi precedenti''.».

        Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 65 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


6.0.6

Mallegni, Toffanin, Floris, Testor

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio)

        1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che noti danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

            a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

            b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

        3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.

        5. L'articolo 54-bis, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».


6.0.7

Mallegni, Toffanin, Floris

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)

        1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

        2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

        3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

        4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

        5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

        6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

        7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

        9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

        10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

        11. L'articolo 54-bis, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».


6.0.8

Toffanin, Floris, Gallone, Mallegni, Pichetto Fratin

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

        1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

            a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

            b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

            c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

        2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

        3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

        4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

        5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

        6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

            a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

            b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

            c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

                1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

                2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

                3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

                4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

        7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

            a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

        8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata ''piattaforma informatica INPS'', che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

        9. Ciascun utilizzatore dì cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati ''buoni lavoro'' delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

        10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione) nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

        11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

        12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

            a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

            b) il luogo di svolgimento della prestazione;

            c) l'oggetto della prestazione;

            d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

            e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

        13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

        14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

        15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».


6.0.9

Ferro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

        1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

        ''3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente''».

        Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.950 milioni»


6.0.10

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

        1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

        ''3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10; primo comma, del decreto legislativo.4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente''».

        Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti:» 4.950 milioni».


6.0.11

Ferro

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: ''Al contratto di lavoro subordinato'' sono anteposte le seguenti: ''Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi''».


6.0.12

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: ''Al contratto di lavoro subordinato'' sono anteposte le seguenti: ''Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi''».


6.0.13

Ferro

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: ''Il contratto può essere rinnovato'' sono anteposte le seguenti: ''Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi''».


6.0.14

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: ''Il contratto può essere rinnovato'' sono anteposte le seguenti: ''Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi''».


6.0.15

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

        1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: ''tre giorni'' sono sostituite con le seguenti: ''dodici giorni''».


6.0.16

Ferro

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

        1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: ''tre giorni'' sono sostituite con le seguenti: ''dodici giorni''».


6.0.17

Pichetto Fratin, Modena, Toffanin, Testor, Tiraboschi, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 ridurre tutti gli importi di 96 milioni di euro.


6.0.18

Ferrari, Manca

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

        1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti ''e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale''».


6.0.19

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

        1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale''».


6.0.20

Taricco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

        1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale''».


6.0.21

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

        1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale''».


6.0.22

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Arti. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

        1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale''».


6.0.23

Rivolta, Ferrero, Zuliani, Faggi, Tosato, Pizzol

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

        1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale''».


6.0.24

Ferro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

        All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato''».

        Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.


6.0.25

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

        1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato''.».

        Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.


6.0.26

Centinaio, Marti, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani, Faggi, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

        All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato''».


6.0.27

Ferro

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)

        All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81''».


6.0.28

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)

        1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81''.».


6.0.29

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

        All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, le parole: ''anche in regime di somministrazione'' sono soppresse;

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 200,25 milioni di euro per l'anno 2020, di 291,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


6.0.30

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

        All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, le parole: ''anche in regime di somministrazione'' sono soppresse;

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.


6.0.31

Ferro, Perosino, Pichetto Fratin

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

        All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, le parole: ''anche in regime di somministrazione'' sono soppresse;

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.


6.0.32 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché nelle ipotesi di cui al comma 29'';

            b) al comma 29, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            ''b-bis. A partire dal 1 gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.'';

            c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81''».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


6.0.32

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché pelle ipotesi di cui al comma 29'';

            b) al comma 29, lettera b), le parole: '', per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,''sono soppresse;

            c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81''.

            d) dopo il comma 29, è inserito il seguente:

        ''29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo addizionale di cui al comma 28, non è dovuto per le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019.''».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


6.0.33

Ferro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: '', per i periodi contributivi maturati dal 12 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,'';

            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

            ''d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81''».

        Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».


6.0.34

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), le parole: '', per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,'', sono soppresse;

            b) dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2, dell'articolo 29, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.''».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


6.0.35

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: '', peri periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,'';

            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

            ''d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81''».

        Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».


6.0.36

Ferro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale nel settore turismo - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) le parole: '', per i periodi contributivi maturati dal l° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,'' sono sostituite con le parole: '', con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,'';

            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

            ''d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81''».

        Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».


6.0.37

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale nel settore turismo - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) le parole: '', per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,'' sono sostituite con le parole: '', con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,'';

            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

            ''d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81''».

        Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».


6.0.38

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

        1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».


6.0.39

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

        L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».


6.0.40

Ferro, Perosino, Pichetto Fratin

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

        L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».


6.0.41

Ferro

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale

        All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

            ''a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;''».


6.0.42

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

        1. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;''».


6.0.43

Faggi, Rivolta, Marti, Ferrero, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

        1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

            ''a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;''».


6.0.44

Ferro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

        Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''nei limiti del 70 per cento della'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'intera''».

        Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».


6.0.45

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

        1. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''nei limiti del 70 per cento della'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'intera''».

        Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».


6.0.46

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

        1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 18 settembre 1018, n. 109 è aggiunto il seguente:

''Art. 39-bis.

        1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

        2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: 'nel 2018' sono inserite le seguenti: 'e nel 2019'.

        3. Eventuali risorse residue alla predetta dato potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Amena dell'Isola di Ischia.''».


6.0.47

Ferro

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

        1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

''Art. 39-bis.

        1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

        2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: ''nel 2018'' sono inserite le seguenti: ''e nel 2019''.

        3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.''».


6.0.48

Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

        1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

''Art. 39-bis.

        1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

        2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: ''nel 2018'' sono inserite le seguenti: ''e nel 2019''.

        3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.''».

        Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 99.


6.0.49

Campagna, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Nocerino, Matrisciano, Fenu, Di Girolamo, Puglia, Bottici, Angrisani, Fedeli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità).

        1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».


6.0.49 (testo 2) - 26.0.9 (testo 2)

Campagna, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Nocerino, Matrisciano, Fenu, Di Girolamo, Puglia, Bottici, Angrisani, Fedeli, Ferrari, Collina, Taricco

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione NAspi, destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)

        1 La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NAspi anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato».

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 0,37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.


6.0.50

De Bonis, Buccarella, Martelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(TARI per studenti universitari)

        1. Sono esonerati dal pagamento della TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel comune di residenza gli studenti universitari che versano tale tributo nel comune dove sono domiciliati per motivi di studio, previa presentazione al comune di residenza del contratto di affitto stipulato nel diverso comune ove è ubicata l'Università».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 5.000.000;

        2021: - 5.000.000;

        2022: - 5.000.000.


6.0.51

Perosino

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»


6.0.52

Corti, Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Rivolta, Faggi, Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento ( CEE) n. 265 8/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»


6.0.53

Corti, Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Rivolta, Faggi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

            a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

            b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».


6.0.54

Taricco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

            a) prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

            b) alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»


6.0.55

Perosino

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

            a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

            b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»


6.0.56

Fedeli, Valente, Cirinnà, Assuntela Messina, Boldrini, Rojc, Ferrazzi, D'Alfonso, Pittella, Taricco, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

        1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

        2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: ''114'' è aggiunto il seguente:

        ''114-bis. assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali''».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 300.000;

        2021: - 300.000;

        2022: - 300.000.


6.0.57

Rivolta, Tosato, Ferrero, Faggi, Zuliani, Pianasso

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

        ''1-quater. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti.''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 255 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


6.0.58

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rimodulazione aliquote Iva a sostegno di economia circolare e filiere locali di qualità)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla Tabella A, parte III, numero 98), le parole: ''esclusi i pellet'' sono soppresse;

            b) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 103) è inserito il seguente: «103-bis) biometano prodotto ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018;»

            c) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 127) è inserito il seguente: ''127-bis.1) servizi di sharing mobility di biciclette, autovetture, motocicli'';

            d) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 102) è inserito il seguente: ''102-bis.1) attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati'';

            e) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-quater è aggiunto il seguente: ''1-quinquies) latti di origine vegetale''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti:« è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


6.0.59

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-quinquies), è inserito il seguente: ''127-quinquies-bis) opere di difesa idraulica e di difesa della costa.''».

        Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2019: - 10.000.000;

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000.


6.0.60

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Iva agevolata al 5 per cento per i clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento biomassa)

        1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla Tabella A, Parte li-bis, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:

        ''1-quinquies. fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa.'';

            b) alla Tabella A, Parte lii, n. 122), sostituire le parole: ''alle forniture da altre fonti'' con le seguenti: ''alla quota di forniture da altre fonti''«.

        Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020:

            CP: - 6.000.000;

            CS: - 6.000.000;

        2021:

            CP: - 6.000.000;

            CS: - 6.000.000;

        2022:

            CP: - 6.000.000;

            CS: - 6.000.000.


6.0.61

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime IVA delle prestazioni di accoglienza)

        1. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole '', senza fissa dimora, richiedenti asilo'' sono sostituite dalle seguenti: ''ospitate in centri di permanenza temporanea e assistenza, di accoglienza o di protezione''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;


6.0.62

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148)

        1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

            b) al comma 8, primo periodo, le parole: ''0,65 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,50 per cento'' e le parole: ''0,45 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,30 per cento''».


6.0.63

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

        1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

            b) al comma 8, primo periodo, le parole: ''0,65 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,50 per cento'' e le parole: ''0,45 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,30 per cento''».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.


6.0.64

Rivolta, Ferrero, Zuliani, Faggi, Tosato, Pizzol

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

        1. Al comma 8 dell'art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 i valori percentuali dello 0,65% e dello 0,45% sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: 0,50% e 0,30%.».


6.0.65

Zaffini, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)

        1. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua.

        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al precedente comma.».


6.0.66

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua.

        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al precedente comma».


6.0.67

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Archiviazione delle fatture elettroniche)

        1. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''A tal fine, a decorrere dal 1º gennaio 2020, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano conservate elettronicamente ai fini fiscali a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate''.».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.


6.0.68

Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazione fiscale per i premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi)

        1. La misura della detrazione prevista dal comma 768 dell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è aumentata al 50% a decorrere dall'anno 2020.

        2. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo nonché alle unità immobiliari diverse da quelle ad uso abitativo possedute da persone fisiche non nell'esercizio di impresa e di lavoro autonomo, ad eccezione dell'esercizio di impresa agricola.

        3. In caso di incapienza totale o parziale dell'IRPEF la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione. In caso di incapienza totale o parziale di entrambe le imposte è possibile chiedere in sede di dichiarazione dei redditi un rimborso forfetario pari ad euro cinquanta.

        4. Per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, società di persone e persone giuridiche nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi si considerano in ogni caso inerenti e deducibili sia se sostenuti dal possessore che dal detentore in forza di contratto di locazione, affitto d'azienda, comodato.

        5. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

        6. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità per il riparto delle risorse.».


6.0.69

Angrisani, Floridia, Mautone, Di Micco, Gaudiano, Ricciardi, Vaccaro, Puglia, Botto, Granato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta di registro in caso di espropriazione a seguito di deliberazione dello stato di emergenza)

        1. Il comma 8 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, successivamente, ultimato dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».


6.0.70

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

        1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».


6.0.71

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Iscrizione fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

        1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: ''8 m2 «, sono sostituite dalle seguenti: ''50 m2''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.


6.0.72

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.6-bis.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, le parole: ''superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiori rispettivamente a sei milioni e a due milioni di euro''.».


6.0.73

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamento tributario delle convenzioni urbanistiche)

        1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: ''all'articolo 40-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''agli articoli 36-bis e 40-bis''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articola, valutato per 1 milione dì euro a decorrere dal 2020, sì provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.


6.0.74

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fabbricati di lusso)

        1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

            ''e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali''.».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.


6.0.75

Giammanco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: ''con esclusione,'' sono aggiunte le seguenti: ''delle tende esterne''».

        Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.


6.0.76

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        «1. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata'', sono soppresse».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno».


6.0.77

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        «1. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''nei limiti del 70 per cento della'', sono sostituite dalle seguenti: ''per l'intera''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: ''214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026'', con le seguenti: ''201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026''.


7.1

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Bottici, Campagna, Ricciardi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «una dotazione di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 825 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.060 milioni di euro per l'anno 2022».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

        1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27».


7.2

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Bottici, Botto, L'Abbate

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «una dotazione di 675 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.165 milioni di euro per l'anno 2022».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione del Fondo MPMI Creative)

        1. Al fine di garantire l'attuazione degli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, in coerenza con quanto indicato nel Libro Verde della Commissione europea del 27 aprile 2010 (COM 2010) 183, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo MPMI Creative» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese del settore creativo.

        2. Ai fini della presente disposizione, si intende per:

            a) ''settore creativo'', il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

            b) imprese del settore creativo, quelle che:

                1) rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

                2) hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera a), classificate dai codici ATECO individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della normativa dell'Unione europea, degli studi e delle prassi amministrative più avanzate sul tema.

                3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate:

            a) per promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore, attraverso:

                1) la concessione di garanzie da parte dello Stato, di prestiti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto;

                2) investimenti nel capitale di rischio;

                3) strumenti alternativi di finanziamento, quali il crowdfunding;

            b) per promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo e imprese degli altri settori produttivi, attraverso sistema di voucher creativi, concessi:

                1) alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di servizi forniti da imprese del settore creativo per promuovere soluzioni innovative nell'ambito delle loro attività produttive;

                2) ad imprese del settore creativo per promuovere processi di innovazione con l'acquisto di servizi forniti da imprese di altro segmento del settore creativo;

                3) alle imprese del settore creativo per promuovere il processo di innovazione o di rafforzamento della propria attività attraverso collaborazioni con le Università e gli enti di ricerca.

            c) per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo;

            d) per consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo italiano, attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

        4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a imprese del settore creativo, come definite al comma 2, che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, nel rispetto del Regolamento della Commissione UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'', sulla base dei seguenti criteri:

            a) se esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

            b) se soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

        5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui alla presente disposizione normativa e, con le medesime modalità, sono individuati i Codici ATECO di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

        6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate per un importo massimo pari al 10% alle attività di cui al comma 3, lettera d)''».


7.3 (testo 4)

Manca, Ferrari, Taricco, De Bonis

Accolto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di veichle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica-nazionale digitale (PLN)'';

            b) al comma 2 dopo la parola: '''2019'', sono aggiunte le seguenti: ''e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021''. Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie'';

            c) al comma 3 dopo le parole: ''1,5 milioni di euro per il 2019'', sono aggiunte le seguenti: ''e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021''».

        Conseguentemente, il comma 1 dell'artico 99 è ridotto di pari importo.


7.3 (testo 3)

Manca, Ferrari, Taricco, De Bonis

Al comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

        Conseguentemente:

        - dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - lnvitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - lnvitalia stipula all'uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.

        3-ter. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: ''Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di veichle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)'';

            b) al comma 2 dopo la parola: ''2019'', sono aggiunte le seguenti: ''e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021''. Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie'';

            c) al comma 3 dopo le parole: ''1,5 milioni di euro per il 2019'', sono aggiunte le seguenti: ''e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021''»;

        - all'articolo 8:

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

            b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 10 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

        3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 12 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

        4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

            e) al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 2.000.000;

        2021: - 2.000.000;

        2022: -               0.


7.3 (testo 2)

Manca, Ferrari, Taricco

Al comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

        Conseguentemente:

        dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - lnvitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - lnvitalia stipula all'uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».

        all'articolo 8:

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 10 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

        3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 12 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            g) ai comuni 'con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

        4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»:

            c) al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».


7.3

Manca, Ferrari, Taricco

Al comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 8:

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

        3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            g) ai comuni 'con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

        4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

            c) al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».


7.4

D'Arienzo, Pinotti, Vattuone

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «940 milioni di euro per l'anno 2021» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

        Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 31, inserire il seguente:

        «31-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''città di Genova'', sono inserite le seguenti: ''nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro'';

            b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

            a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

            b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7''».


7.5

Nugnes, De Petris

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «sviluppo del Paese,» sopprimere la seguente: «anche».


7.6

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella

Respinto

Al comma 2 sostituire la parola: «anche» con la seguente: «prioritariamente».


7.7 (testo 3)

Romeo, Tosato, Rivolta, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero, Stefani, Conzatti, Steger, Ferrari, Calandrini, Ferro, Saccone, Damiani, Testor

Accolto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 - M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

        3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

        3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

        3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026.».


7.7 (testo 2)

Romeo, Tosato, Rivolta, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero, Stefani

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

        3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

        3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

        3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026.».


7.7

Romeo, Tosato, Stefani, Rivolta, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero

All'articolo, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

        3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

        3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

        3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026».


7.8

Ferro

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 42 milioni nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-ter. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

        3-quater. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici.

        3-quinquies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

        3-sexies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e/o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi 2026».


7.9 (testo 2)

D'Arienzo, Ferrazzi, De Poli

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è istituito un fondo riservato ai finanziamenti a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 1 milione di euro nell'anno 2020. Con apposito decreto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

        3-ter. AI fine di sostenere l'iniziativa denominata ''Padova capitale europea del volontariato 2020'' è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 212,5 milioni di euro per l'anno 2020».


7.9

D'Arienzo, Ferrazzi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è istituito un fondo riservato ai finanziamenti a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 1 milione di euro nell'anno 2020. Con apposito decreto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020».


7.10 (testo 2)

Romeo, Arrigoni, Faggi, Iwobi, Pergreffi, Pirovano, Rivolta, Zuliani, Ferrero, Tosato

Respinto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1º Lotto funzionale ''San Gerolamo'' e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2º Lotto funzionale ''Lavello'' della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.

        3-quater. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale R'TN, sul territorio Italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2020.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020:  -  3.700.000.


7.10

Romeo, Arrigoni, Faggi, Iwobi, Pergreffi, Pirovano, Pietro Pisani

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1º Lotto funzionale ''San Gerolamo'' e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2º Lotto funzionale ''Lavello'' della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento».


7.11

Romeo, Arrigoni, Faggi, Iwobi, Pergreffi, Pirovano, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento del 2º Lotto funzionale ''Lavello'' della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».


7.12

Romeo, Arrigoni, Faggi, Iwobi, Pergreffi, Pirovano, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1º Lotto funzionale ''San Gerolamo'', della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».


7.13

Grassi, Lupo

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Per la realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera di Roma Capitale: ''Anagnina - Tor Vergata - Pantano'', è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni per l'anno 2021 e 380. per l'anno 2022, di 355 milioni di euro per l'anno 2023, di 360 milioni di euro per l'anno 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».


7.14

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes, Buccarella

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 80 milioni per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 150 milioni per l'anno 2024, e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

        Conseguentemente all'art. 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «605 milioni di euro per l'anno 2020»;

            b) sostituire le parole: «940 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «840 milioni di euro per l'anno 2021»;

            c) sostituire le parole: «1175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «1025 milioni di euro per l'anno 2022»;

            d) sostituire le parole: «1325 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «1125 milioni di euro per l'anno 2023»;

            e) sostituire le parole: «1401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «1251 milioni di euro per l'anno 2024 »;

            f) sostituire le parole: «1672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032» con le seguenti: «1632 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032».


7.15

Comincini, Conzatti

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per la prosecuzione dei progetti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e, in particolare, per la progettazione definitiva del cantiere navale di Sestri Ponente con priorità al nuovo bacino di carenaggio, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000.


7.16

Ferrazzi, D'Arienzo, Ferrari

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse stanziate per gli anni 2020 e 2021 sono destinate, fino a concorrenza dei relativi oneri, agli interventi emergenziali per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale ed economico danneggiato a seguito degli eventi eccezionali di natura ambientale del 12 novembre 2019.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


7.17

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dal 2020, la Regione Veneto procede a definire la programmazione, l'affidamento e la gestione dei servizi regionali indivisi d'intesa con le Regioni e Province autonome interessate. Per le finalità di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2020, le risorse stanziate per il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri regionali indivisi sono incrementate di 5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse destinate al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri regionali indivisi di cui al primo periodo del presente comma, nonché le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario pari a 19.740.000 per l'anno 2020, 25.240.000 per l'anno 2021, 36.250.000 per l'anno 2022, 50.000.000 per l'anno 2023, 51.770.000 per l'anno 2024 e 10.000.000 per l'anno 2025, sono assegnate alla Regione Veneto.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020».


7.18

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per il rafforzamento dei presidi manutentivi e l'innalzamento della qualità della rete ferroviaria nazionale anche al fine di un utilizzo ottimale della stessa, è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Il Contratto di programma - parte servizi è conseguentemente automaticamente adeguato nelle relative tabelle.».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 181 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

        - allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

            CP: - 200.000.000;

            CS: - 200.000.000.

        2021:

            CP: - 200.000.000;

            CS: - 200.000.000.

        2022:

            CP: - 200.000.000;

            CS: - 200.000.000.


7.19

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. È autorizzata la spesa di 48 milioni euro per l'anno 2020, al fine di procedere alla definitiva regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi regionali indivisi nel periodo 2009-2019.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 166 milioni di euro per l'anno 2020».


7.20

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le finalità previste dall'articolo 47, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Grandi Stazioni Rail.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020».


7.21

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le risorse di cui alla Legge 15 dicembre 1990, n. 396, pari a Euro 12.737.442,67, già erogate a Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del parcheggio pubblico di scambio denominato P6 sono destinate al finanziamento della realizzazione del Nodo di Interscambio ferroviario Pigneto, in attuazione dell'Intesa del 24 luglio 2018 tra Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani.».


7.22

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020».


7.23

D'Alfonso

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è stanziata la somma di 1 milione di euro in favore della Protezione civile da destinare all'acquisto di velivoli appositamente concepiti per la lotta antincendio.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 1.000.000;

        2021: - 1.000.000;

        2022: - 1.000.000.


7.24

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, sono destinate al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.».


7.25

Nisini, Sbrana, Vescovi, Faggi, Tosato, Ferrero, Rivolta, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 300.000.000;

        2021: - 120.000.000;

        2022: -   60.000.000.


7.26

Nisini, Vescovi, Sbrana, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3 ,inserire il seguente:

        «3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 300.000.000;

        2021: - 120.000.000;

        2022: -   60.000.000.


7.27

Nisini, Vescovi, Sbrana, Rivolta, Ferrero, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 120.000.000;

        2021: - 100.000.000;

        2022: -   90.000.000.


7.28

Nisini, Sbrana, Vescovi, Faggi, Tosato, Ferrero, Rivolta, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 120.000.000;

        2021: - 100.000.000;

        2022: -   90.000.000.


7.29

Romeo, Emanuele Pellegrini, Simone Bossi, Faggi, Tosato, Ferrero, Rivolta, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art.1 comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 20.000.000.


7.30

Emanuele Pellegrini, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani, Comincini

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art. I comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti vanazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 20.000.000.


7.31

Arrigoni, Faggi, Rivolta, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3 ,inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l'espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36 e l'Autostrada A36.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti vanazioni:

        2020: - 5.000.000.


7.32

Campari, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.».


7.33

Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda».


7.34

Pergreffi, Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Ad integrazione del finanziamento del quadro economico del progetto di variante e messa in sicurezza della strada statale 42 nel tratto da Trescore a Entratico, è autorizzata la spesa di 21 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella B allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.


7.35

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3 bis. Per la realizzazione della Nuova Diga del Porto di Genova - Prima fase e per la »Realizzazione e Ampliamento dell'area industriale del Porto di Genova - Sestri Ponente« è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2030».

        Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-bis dell'articolo 7, apri a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


7.36

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - lnvitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - lnvitalia stipula all'uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».


7.37

Ferrari, Rampi, Rossomando

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna».


7.38

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Respinto

All'Articolo 7, quarto periodo del comma 4, sopprimere le parole: «con gli enti territoriali interessati ovvero».


7.39

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

        «4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata alla gestione e manutenzione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.

        4-ter. All'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 5 5, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, nonché alle fasi di gestione e manutenzione ai fini del corretto funzionamento del sistema» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio- di gestione e manutenzione del MOSE, con disciplinare e capitolato tecnico elaborati dal citato Provveditorato alle opere pubbliche.».


7.40

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio nel Centro Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, nella medesima sede di riparto, ad operare le occorrenti variazioni di bilancio per versare il predetto importo sulle rispettive contabilità speciali in quote di pari importo. La quota predetta è destinata ad interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio».


7.41

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un ammontare complessivo pari a 2.000 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai progetti già cantierabili di Province e Città metropolitane per la costruzione e la messa in sicurezza di strade, ponti e scuole».


7.42 (testo 2)

Simone Bossi, Campari, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico dell'intero Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria».


7.42

Simone Bossi, Campari, Zuliani, Pietro Pisani

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre è ritenuto un intervento infrastrutturale prioritario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi.».


7.43

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2020 e 2021, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.

        5-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 66-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017 /1805 della Commissione europea».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

        2020: -   5.000.000;

        2021: - 10.000.000.


7.44

Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo comma 10.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.


7.45

La Mura, Giannuzzi, Angrisani, Castellone, Di Micco, Ricciardi, Gaudiano, Mautone, Vaccaro, Puglia, Castiello, Cioffi, De Lucia, Moronese, Ortolani, Presutto, Santillo, Urraro

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per la realizzazione degli interventi di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, di ripristino dello stato di qualità e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale, di rigenerazione territoriale e di manutenzione idraulica, nei seguenti territori:

            a) territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno, nel limite di spesa di 15 milioni annui;

            b) territori del distretto appartenenti al bacino dei Regi Lagni; nel limite di spesa di 15 milioni annui.

        6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».


7.46

Campari, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis.Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


7.47 (testo 3) [già 99.5 (testo 2)]

Faggi, Arrigoni, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani, Comincini

Accolto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina dei 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 99, comma 2.


7.47 (già 99.5 testo 2)

Faggi, Arrigoni, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani

All'articolo 99, inserire, in fine, il seguente comma:

        «2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-bis dell'articolo 7».

        Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

        2020:  -  2.000.000;

        2021:  -  2.000.000;

        2022:  -  2.000.000.


7.47 (testo 2) (già 99.5 testo 2)

Faggi, Arrigoni, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani, Pirovano

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-bis dell'articolo 7».

            b) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 2.000.000;

        2021: - 2.000.000;

        2022: - 2.000.000.


7.2000/1

Endrizzi

Decaduto

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «Alla provincia di Lecco» aggiungere le seguenti: «nonché della strada provinciale 3 in gestione alla provincia di Belluno»;

            b) sostituire le parole: «è assegnata al soggetto attuatore» con le seguenti: «è assegnata ai soggetti attuatori».


7.2000/2

Endrizzi

Decaduto

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «Alla provincia di Lecco» aggiungere le seguenti: «nonché della strada statale n. 52 ''Carnica''»;

            b) sostituire le parole: «è assegnata al soggetto attuatore» con le seguenti: «è assegnata ai soggetti attuatori».


7.2000/3

Ferrazzi

Decaduto

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

        «5-bis.1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona logistica speciale (ZLS) nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, comprendente le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e, nella provincia di Rovigo, i Comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree da comprendere nella suddetta ZLS e le modalità di definizione del relativo piano di sviluppo strategico.

        5-ter. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZLS di cui al comma 5-bis, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 20.

        5-quater. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS di cui al comma 5-bis, si applicano altresì, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


7.2000/4

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis aggiungere, in fine, i seguenti:

        «5-ter. Al fine di consentire il completamento della Strada Statale 117 bis, con particolare riferimento ai lotti C, è autorizzata una spesa di 120 milioni di euro per il 2020, 110 milioni di euro per il 2021, 100 milioni di euro per il 2022, 90 milioni di euro per il 2023, 80 milioni di euro per il 2024.

        5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».


7.2000/5

De Lucia

Decaduto

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis aggiungere, in fine, i seguenti:

        «5-ter. Al fine di consentire interventi di ripristino delle barriere paramassi lungo la strada provinciale n. 76 ''Cerreto Sannita- Cusano Mutri'' e di mitigare il rischio di ulteriori cadute di materiale roccioso alla provincia di Benevento è attribuito un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

        5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».


7.2000/6

Astorre

Decaduto

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

        «5-ter. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal primo luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate, da parte dei gestori aeroportuali, direttamente ai Comuni aeroportuali. Le somme destinate ai Comuni, sono assegnate ai singoli Comuni, in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici».


7.2000/7

Ferrazzi, D'Arienzo

Decaduto

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziate risorse in conto capitale per un ammontare pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


7.2000/8

Giuseppe Pisani

Decaduto

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            b) dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

        «5-ter. Al fine di ottemperare ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario alle assunzioni straordinarie previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del corpo delle guardia di finanza autorizzate con legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 287, lettera b) e legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 381, lettera a), si provvede in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso ''380 allievi finanzieri'' bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse».


7.2000/9

Binetti

Decaduto

All'emendamento 7.2000, sostituire le parole: «il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: ''venticinque'' con: ''cinquanta''».


7.2000/10

Binetti

Decaduto

All'emendamento 7.2000, sostituire le parole: «il comma 2, dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: ''venticinque'' con: ''trentuno''».


7.2000

I Relatori

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.


7.0.1

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

        1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».


7.0.2

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

        1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, comma 1, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».


7.0.3

Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

        1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale.».


7.0.4

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

        1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».


7.0.5

Quagliariello

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

        1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019,e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».


7.0.6

Pirovano, Faggi, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

        1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».


7.0.7

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

        1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»;

        - allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

            CP: -150.000.000;

            CS: -150.000.000.

        2021:

            CP: -150.000.000;

            CS: -150.000.000.

        2022:

            CP: -150.000.000;

            CS: -150.000.000.


7.0.8

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

        1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.125 milioni di euro per l'anno 2023».


7.0.9

Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

        1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1125 milioni di euro per l'anno 2023,».


7.0.10

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

        1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire; con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

        2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge».


7.0.11

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 891 è sostituito dal seguente:

        ''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».


7.0.12

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

        1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

        ''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''.».

        Conseguentemente,

        All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

        2020 - 50.000.000

        2021 - 50.000.000

        2022 - 50.000.000

            2) al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


7.0.13

Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

        1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

        ''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''.».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021, di 1075 milioni di euro per l'anno 2022, di 1235 milioni di euro per l'anno 2023».


7.0.14

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

        1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

        ''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''.

        2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge».


7.0.15

Pirovano, Faggi, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

        1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

        ''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infractrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto 'legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''.».


7.0.16

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

        1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

        2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

        3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2034 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.».


7.0.17

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Ferro, Gallone, Toffanin, Floris

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

        1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

        2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

        3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

        Di conseguenza, l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

        «1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».


7.0.18

Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle-costruzioni)

        1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

        2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano ì rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

        3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

        Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 7 con il seguente:

        «1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».


7.0.19

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca, Taricco

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il dissesto idrogeologico)

        1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000;


7.0.20

D'Arienzo, Astorre, Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale)

        1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 156 milioni di euro per l'anno 2020, di 247 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 317 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 282 milioni di euro per l'anno 2025 e di 363 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


8.1

Martelli, De Bonis

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

            a) raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o edifici a emissioni quasi-zero (NZEB) per gli edifici di proprietà pubblica e dì edilizia residenziale pubblica;

            b) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata al completo utilizzo delle superfici disponibili, anche se in situazioni di eccesso di capacità generativa rispetto ai fabbisogni degli edifici;

            c) efficientamento dell'illuminazione pubblica finalizzata alla riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso;

            d) mobilità sostenibile, finalizzati alla realizzazione di interventi volti alla massima riduzione di emissioni inquinanti, mediante sostituzione di veicoli con motori endotermici con veicoli totalmente elettrici o a ''fuel cells'', o climalteranti e alla promozione degli spostamenti mediante bicicletta;

            f) interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale solo a condizione che tali interventi siano combinati con quelli di cui alla lettera a);

            g) abbattimento delle barriere architettoniche».


8.2

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Ferro, Gallone, Toffanin, Floris

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1. 000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5. 000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000, 00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000, 00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000, 00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400. 000, 00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

        Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5. 000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50. 000, 00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

        Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

            c) al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».


8.3

Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

        Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250. 000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

        Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

         c) al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».


8.4

Arrigoni, Rivolta, Ferrero, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «produzione di energia»'inserire le seguenti: «elettrica e termica».

        Al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

        Al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».


8.5

Arrigoni, Ferrero, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade».


8.6

Saponara, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «edifici pubblici e patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «luoghi adibiti allo spettacolo».


8.7

Pietro Pisani, Ferrero, Tosato, Faggi, Rivolta, Zuliani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) realizzazione di alloggi, a compendio selle caserme presenti sul territorio comunale, da destinare agli appartenenti alle Forze dell'ordine ivi impiegati».


8.8

Manca

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni che si impegnano a migliorare la capacità amministrativa e la qualità di spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il dipartimento della funzione pubblica».

        Conseguentemente:

        - al comma 12 primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' dei siti web dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu»;

        - al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' dei siti web dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles far responsible investment) dell'Onu»;

        - al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' dei siti web dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu»;

        - al comma 28, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' dei siti web delle province e città metropolitane, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles far responsible investment) dell'Onu»;

        - al comma 29 lettera a) dopo le parole: «Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo» sono aggiunte le seguenti: «sulla base della valutazione comparata della capacità amministrativa e della qualità della spesa delle regioni secondo gli indicatori rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles far responsible investment) dell'Onu».


8.9

Manca, Ferrari

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni che si impegnano a migliorare la capacità amministrativa e la qualità di spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il dipartimento della funzione pubblica».

        Conseguentemente:

        - al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

        - al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

        - al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

        - al comma 28, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

        - al comma 29 lettera a) le parole: «Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo sulla base, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».


8.10 (testo 2)

Santillo, Matrisciano, Di Girolamo, Puglia, La Mura, Presutto, Angrisani, Fedeli, Fede, Donno

Accolto

Di seguito una proposta di riformulazione:

            a) al comma 10, lettera c) dopo le parole: «ed efficientamento energetico» sono aggiunte le seguenti: «e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento''»;

            b) al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I decreti di cui al periodo precedente prevedono, altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento.».


8.10

Santillo, Matrisciano, Di Girolamo, Puglia, La Mura, Presutto, Angrisani, Fedeli, Fede

Apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 5 per cento.»;

            b) al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) gli importi sono ridotti del 5 per cento».


8.11

Augussori, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «15 marzo» con le seguenti: 15 settembre».


8.12

Nastri

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

        8-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

        8-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

        8-quinquies. Le risorse di cui ai commi 68-bis e 68-ter, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, d misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

        8-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 68-quater. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

        8-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti , si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».


8.13 (testo 3)

Comincini, Conzatti

Accolto

Dopo il comma 15, inserire i seguenti commi:

        «15-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito ''Fondo'', con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

        15-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

        15-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

        15-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.».

        Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».


8.13 (testo 2)

Comincini, Conzatti

Dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:

        «9-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito ''Fondo'', con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,

        9-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

        9-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

        9-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50,000.000;

        2022: - 50.000:000.


8.13

Comincini, Conzatti

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

        «9-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito ''Fondo'', con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        9-ter. Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

        9-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

        9-quinquies. I comuni e le unioni comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

        9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, pari a 50 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante i fondi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge».


8.14

Conzatti, Comincini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. All'articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61, 6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


8.15

Arrigoni, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio», inserire le seguenti: «, di efficientamento energetico».


8.16

D'Arienzo

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il 5 per cento delle risorse stabilite per gli anni 2020,2021 e 2022 saranno destinati esclusivamente all'attuazione del piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 59 del 2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019».


8.17

Fregolent, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Al comma 10, sopprimere la lettera b).


8.18

Nugnes, De Petris

Respinto

Al comma 10, lettera c ), prima delle parole: «ed efficientamento energetico», aggiungere le seguenti: «nonché installazioni di sistemi da energia rinnovabile e efficientamento del consumo di acqua potabile».


8.19

Manca, Ferrari

Respinto

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

        - alla lettera a), le parole: «6 mesi», sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;

        - alla lettera b), le parole: «10 mesi», sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;

        - alla lettera c), le parole: «15 mesi», sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;

        - alla lettera d), le parole: «20 mesi», sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;

        - aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».


8.20

Damiani, Pichetto Fratin, Saccone, Ferro, Fantetti

Respinto

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

        al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;

        b) le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;

        c) le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;

        d) le parole «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;

        e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».


8.21

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

        al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;

        b) le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;

        c) le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;

        d) le parole: «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;

        e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti sì applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».


8.22

Fregolent, Tosato, Rivolta, Faggi, Ferrero, Zuliani

Respinto

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili».


8.23 (testo 3)

Calandrini

Accolto

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

        «10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

        ''857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi''.

        10-ter. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale».


8.23 (testo 2)

Calandrini

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

        «10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

        ''857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; b) le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; c) le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini. del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi''».


8.23

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Al fine di consentire il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi assegnati per l'anno 2019 ai comuni, il termine di otto mesi di cui al comma 857, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2020».


8.24

Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 10, lettera a), una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sono assegnati al comune di Sona, in provincia di Verona, per la bonifica e la messa in sicurezza del sito di Sun oil».


8.25 (testo 3)

Comincini, Conzatti, Rampi

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 300.000.


8.25 (testo 2)

Comincini, Conzatti, Rampi

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 3.000.000;


8.25

Comincini, Conzatti

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Al fine di consentire il pieno recupero di villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 3.000.000.


8.26

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai contributi per l'annualità 2020 di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) dell'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:

            ''a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio deliberato dalla giunta comunale entro il termine previsto per la presentazione delle richieste di contributo e successivamente approvato dal consiglio comunale''».


8.27

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 11, dopo le parole: «in progetti di rigenerazione urbana,» aggiungere le seguenti: «prioritariamente rivolti, previa verifica della fattibilità, al recupero di immobili pubblici e privati inutilizzati da cinque anni e da destinare a edilizia residenziale pubblica,»;

            b) al comma 12, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

            c) al comma 14, dopo le parole: «di spesa dell'edilizia pubblica» aggiungere le seguenti: «dell'edilizia residenziale pubblica»;

            d) al comma 16, dopo le parole: «e del patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica»;

            e) al comma 17, lettera b), dopo le parole: «e del patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica»;

            f) al comma 18, dopo le parole: «di concerto con» aggiungere le seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e»;

            g) al comma 18, alla lettera c), dopo le parole: «con precedenza per gli edifici scolastici» aggiungere le seguenti: «e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica».


8.28

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Buccarella

Respinto

Al comma 11 dopo le parole: «rigenerazione urbana, volti» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria ad interventi di contrasto della povertà educativa minorile,».


8.29

Nugnes, De Petris

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «volti» aggiungere le seguenti: «all'arresto del consumo di suolo,».


8.30

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes, Buccarella

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «tessuto sociale ed ambientale», inserire le seguenti: «, con esclusione di ulteriore consumo di suolo,».


8.31

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. Al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana ed evitare il consumo di nuovo suolo, di rifunzionalizzare gli immobili, gli spazi pubblici e migliorare la coesione sociale nelle aree urbane maggiormente , sino al 31 dicembre 2022, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

        11-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 11-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

      11-quater. Agli oneri di cui ai commi 11-bis e 11-ter, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui comma 11».


8.32

Nugnes, De Petris

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 11, all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) sostituire la parola: ''possono'' con la seguente: ''devono'';

            2) alla lettera a) dopo la parola: ''esistenti,'' aggiungere le seguenti: ''e misure di svantaggio''.».


8.33 (testo 2)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca

Ritirato

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

        «11-bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito ''Fondo'', con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

            a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

            b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

            c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

            d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

            e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

            f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

            g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

            h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

            i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi perdonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

            l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

            m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

        11-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-bis sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

            a) al rimborso delle spese, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

            b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

            c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

            d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

            e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziate, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

        11-quater. Ai fini di cui al comma 11-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-bis.

        11-quinquies. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

            a) all'imposta di cui all'articolo 95;

            b) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, cella legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        11-sexies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

        11-septies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

        11-octies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna».

        Conseguentemente:

        all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

        allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

            CP: -100.000.000;

            CS: -100.000.000.

        2021:

            CP: - 100.000.000;

            CS: - 100.000.000.

        2022:

            CP: - 100.000.000;

            CS: - 100.000.000.


8.33

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca

Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi da 11-quinquies a 11-octies

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

        «11-bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito ''Fondo'', con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

            a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

            b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

            c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

            d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

            e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

            f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

          g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

            h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

            i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi perdonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

            l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

            m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

11-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-bis sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, cii accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

            a) al rimborso delle spesi, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

            b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

            c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

            d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

            e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziate, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

        11-quater. Ai fini di cui al comma 11-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle-aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-bis.

        11-quinquies. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

       a) all'imposta di cui all'articolo 95;

       c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, cella legge 27 dicembre 2013, n. 147;

        11-sexies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

        11-septies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

        11-octies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.


8.34

Trentacoste, Matrisciano, Puglia, Botto

Respinto

Al comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in ''zona A'' dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.».


8.35

Manca, Ferrari, D'Alfonso

Respinto

Al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali»

        Conseguentemente,

        - al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali» e, ovunque ricorrano, sostituire:

            a) la parola: «comunale» con le seguenti: «degli enti locali»;

            b) la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;

        - al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;

        - al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «degli enti locali»;

        - al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dagli enti locali» e, al terzo periodo, sostituire la parola: «comuni» con le seguenti: «enti locali»;

        - al comma 21, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «gli enti locali».


8.36

Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;

            b) al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;

            c) al comma 17 sostituire la parola:» «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;

            d) al comma 17 sostituire la parola:» «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra»;

            e) al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;

            f) al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;

            g) al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;

            h) al comma 20 sostituire la parola:» «comuni» con le parole: «enti locali»;

            i) al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».


8.37

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Aapportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;

            b) al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;

            e) al comma 17 sostituire la parola: «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;

            d) al comma 17 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra;

            e) al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;

            f) al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;

            g) al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;

            h) al comma 20 sostituire la parola: «comuni» con le parole: «enti locali»;

            i) al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».


8.38

Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 16, dopo le parole: «sono assegnati ai comuni» inserire le seguenti: «per la predisposizione dei piani urbanistici e.».


8.39

Biti

Respinto

Al comma 16, dopo le parole: «per spese di progettazione definitiva ed esecutiva,» inserire le seguenti: «ovvero per spese di realizzazione di opere di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.».


8.40

Nugnes, De Petris

Respinto

Al comma 16, al comma 17 lettera b) e al comma 18 lettera c) dopo le parole: «a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza» aggiungere le seguenti: «,compresi interventi di bonifica dall'amianto,».


8.41

Biti

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

        «16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni denominato »Fondo per la cura e manutenzione del territorio«, finalizzato a interventi di messa in sicurezza dei versanti franosi e di contrasto a ogni altra forma di dissesto idrogeologico, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

        16-ter. Con apposito decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro la data del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a individuare criteri e modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse assegnate tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 100.000.000;

        2021: - 100.000.000;

        2022: - 100.000.000.


8.42

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «16-bis. In attuazione di quanto disposto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.»

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000.


8.43

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Al comma 17, sostituire le parole: «15 gennaio» con le seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «15 marzo».


8.44

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 17, le parole: «15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».


8.45

Mangialavori

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi 19 e 20.


8.46

Nugnes, De Petris

Respinto

Al comma 21 sostituire le parole: «è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» con le seguenti: «è riassegnato fondo di cui al comma 1 per le stesse finalità».


8.47

La Mura, L'Abbate, Puglia

Ritirato

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

        «23-bis. Al fine di favorire la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di punti ormeggio sostenibile sono assegnati ai comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti contributi per investimenti nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        23-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative e i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 23-bis.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 20.000.000.


8.48 (testo 2)

Conzatti

Accolto

Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:

        «24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo ''Asili Nido e Scuole dell'infanzia'', con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

        24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

            1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

            2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con fa finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

        25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede Conferenza unificata, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuatigli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di Regia per il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente».


8.48

Conzatti

Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:

        «24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

        24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

        1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

        2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

        25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Entro il 30 settembre 2020, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».


8.49

Schifani

Respinto

Sostituire il comma 24 con il seguente:

        «24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».

        Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 100.000.000.


8.50

Caliendo

Respinto

Sostituire il comma 24 con il seguente:

        «24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».

        Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 100.000.000.


8.51

Saponara, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Respinto

Al comma 24, sopprimere le parole: «di proprietà dei comuni».


8.52

Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 24, dopo le parole: «ad asili nido», inserire le seguenti: «e delle misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo».


8.53

Floris, Toffanin, Pichetto Fratin

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole: «è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. » con le seguenti: «, nonché per incentivare le nascite e agevolare il lavoro femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.»

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito dì cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.


8.54

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 24, dopo le parole: «un fondo» inserire le seguenti: «di 50 milioni di euro per 2020,».

        Conseguentemente:

        al comma 25, sostituire le parole: «entro la data del 31 gennaio 2020» dalle seguenti: «entro la data del 31 maggio 2020».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 1, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modifica:

        2020: - 50.000.000.


8.55

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «500 milioni di euro a decorrere dal 2020» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del predetto Fondo è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali».

        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 300 milioni di euro dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.


8.56

Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 175 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».


8.57

Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 24, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034 per il finanziamento di misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo: ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del ''Fondo per il reddito di cittadinanza'' di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».


8.58

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 24, alla fine aggiungere: «Gli interventi dovranno avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica (nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni, costruzione di edifici per i Poli per l'infanzia) di cui alla lettera a) del comma 2, articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 che istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione da Zero a Sei anni».


8.59

Nannicini, Laus, Manca

Respinto

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi devono avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017».


8.60

Nannicini

Respinto

Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata richiesta di accesso al fondo di cui al comma 24 da parte di enti locali con più di 50 mila abitanti, il Ministro dell'interno, con proprio decreto motivato, può incaricare il Prefetto competente di effettuare le opportune verifiche. Terminate le verifiche il Prefetto invia una relazione al Presidente del Consiglio, che entro un termine di 30 giorni, provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, alla nomina un commissario straordinario, con il compito di portare a termine gli adempimenti necessari per le finalità di cui al comma 24».


8.61

Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

        «25-bis. In coerenza con gli interventi di cui ai commi 24 e 25, e al fine cli realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

        25-ter. Per le strutture di cui al comma 25-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        24-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 1, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cli concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili».


8.62

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

        «25-bis. Al fine di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica, per l'anno 2020 sono stanziati 50 milioni di euro da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire un'attività di monitoraggio tale che entro l'anno 2023 per tutte le scuole situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, con il supporto di Enea e CNR, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche».

        Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000.


8.63

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

        «25-bis. Per le spese legate alla cartellonistica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per l'anno 2020 per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi ai sensi del codice della strada».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 1.000.000;

        2021: -;

        2022: -.


8.64

Di Girolamo, L'Abbate

Ritirato

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

        «25-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo di 2 milioni di euro''».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni».


8.65

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 26, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «al fondo di cui al comma 1076».


8.66

D'Alfonso

Respinto

Al comma 26, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

        «b-bis) al comma 1079, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''finanziamento'';

            2) le parole: ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' sono sostituite con le seguenti: '', dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali''.

        b-ter) al comma 1080, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo periodo la parola: ''cofinanziamento'' è sostituta con la seguente: ''finanziamento'';

            2) il secondo periodo è soppresso;

            3) dopo il terzo periodo sono aggiunti infine i seguenti: ''I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva''.

        b-quater) il comma 1083 è soppresso».


8.67

D'Arienzo

Respinto

Al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018 è ulteriormente alimentato con risorse pari al 5 per cento degli importi indicati alla lettera a)».


8.68

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 27 sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

        Conseguentemente all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2,5 miliardi per gli anni 2021 e 2022».


8.69

Manca, Ferrari

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

        Conseguentemente:

            - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

            - allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

            CP: -100.000.000;

            CS: -100.000.000.

        2021:

            CP: - 100.000.000;

            CS: - 100.000.000.

        2022:

            CP: - 0;

            CS: - 0.


8.70

Pagano, Pichetto Fratin, Mallegni

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034« con le seguenti: »250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

        Conseguentemente, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni per l'anno 2020, di 155 milioni per l'anno 2021, di 305 milioni per l'anno 2022,».


8.71

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

        Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


8.72

Pirovano, Faggi, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Tosato

Respinto

Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

        Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


8.73

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Al comma 27, le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».


8.74

Quagliariello

Dichiarato inammissibile

Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni, dal 2020 al 2034».


8.75

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».


8.76

Marcucci, Mirabelli, Ferrari, Collina, Manca, Parrini

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: «150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034».

        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

            CP: - 50.000.000;

            CS: - 50.000.000.

        2021:

            CP: - 50.000.000;

            CS: - 50.000.000.

        2022:

            CP: -

            CS: -


8.77

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: ''Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».


8.78

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: ''Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».


8.79

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti

Respinto

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: ''Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».


8.80

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

        «27-bis. All'Art. 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';

            b) sostituire le parole ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' con le seguenti: '', dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali''.

        27-ter. All'Art. 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';

            b) eliminare il periodo: ''I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.'';

            c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: ''I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva''.

        27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.»


8.81

Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti

Respinto

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

        «27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';

            b) sostituire le parole ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' con le seguenti: '', dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali'';

        27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';

            b) eliminare il periodo: ''I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.'';

            c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: ''I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva''.

        27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.»


8.82

Pirovano, Faggi, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

        «27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';

            b) Sostituire le parole ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' con le seguenti: ''dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali''.

        27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';

            b) Eliminare il periodo: ''I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.'';

            c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: ''I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10.

        Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva''.

        27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».


8.83

Di Nicola, Granato, Ortis, Pirro, Marilotti, Briziarelli

Ritirato

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

        «27-bis. Per il finanziamento degli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza delle scuole site nelle zone a rischio sismico 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2020 e di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

        27-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

        Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.700 miliardi».


8.84

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole, è istituito un fondo di 500 milioni di euro per il triennio 2020-2022 a favore delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

        Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e del ministero dell'interno è definita la ripartizione delle risorse di cui al fondo di cui al presente comma».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

        1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

        2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».


8.85

Schifani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

        «28-bis. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale».


8.86 (testo 3)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Accolto

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

        «28-bis. All'articolo 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 lettera e) del decreto legislativo 28 del 2001 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi - a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema''».


8.86 (testo 2)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

        «28-bis All'articolo 27 della Legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 150 lettera a) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi - a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema''».

        Conseguentemente,

        All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 1, tabella A" voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

-    2020 - 1.000.000

        2021 - 1.000.000

        2022 - 1.000.000


8.86

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

        «28-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica nei comuni delle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

            e, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 254 milioni di euro per l'anno 2021, di 225 milioni di euro per l'anno 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025, di 341 milioni per gli anni dal 2026 al 2034 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».


8.87

Ricciardi, De Lucia, Angrisani, Di Girolamo, Giannuzzi, Gaudiano, Puglia, Mautone, Vaccaro, La Mura, Pirro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

        «28-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza del Ponte San Nicola di Benevento è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Comune di Benevento».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 1.000.000.


8.88 (testo 2)

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 29 con il seguente:

        «29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 134 è sostituito dal seguente:

        ''134. Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''»;

            b) dopo il comma 31, inserire i seguenti:

        «31-bis. Al fine di favorire interventi straordinari per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie, ivi incluse le relative indagini tecnico diagnostiche, nonché interventi sulla viabilità provinciale e per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica superiore, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di euro 500.000.000 per l'anno 2020, di euro 700.000.000 per l'anno 2021, di euro 900.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.000.000.000 di euro per l'anno 2023.

        31-ter. Il fondo di cui al comma 31-bis è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di programmi settoriali presentati dalle singole amministrazioni Provinciali entro il 31 gennaio 2020 che individuano anche le esigenze da finanziare prioritariamente. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal comma 31-bis. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I decreti di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

        31-quater. All'onere derivante dal comma 31-bis si provvede:

            a) quanto a euro 500.000.000 per l'anno 2020, euro 700.000.000 per l'anno 2021, euro 900.000.000 per l'anno 2022 ed euro 1.000.000.000 di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7 comma 1».

        All'onere derivante dal comma 29 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.


8.88

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Sostuire il comma 29 con il seguente:

        «29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 134 è sostituito dal seguente:

        ''134. Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''».

        All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.


8.89 (testo 2)

Arrigoni, Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

            1) alla lettera a), dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica»;

            2) alla lettera b, dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade»;

        b)1; al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»;

        c) al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»

        d) al comma 29, lettera a, dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» inserire le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».


8.89

Arrigoni, Tosato, Pietro Pisani

Al comma 29, lettera a) dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» inserire le seguenti: «nonchè per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».


8.90

Berutti, Romani

Respinto

Al comma 29 dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 891, dopo le parole: ''Per la messa in sicurezza'' inserire le seguenti: ''e il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico'' e sopprimere le parole: ''nel bacino del Po''».


8.91 (testo 2)

Pittella, Manca, De Bonis

Accolto

Al comma 29 aggiungere il seguente:

        «29-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0.8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26».

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.


8.91

Pittella, Manca

Al comma 29 aggiungere il seguente:

        «29-bis. Allo scopo di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto nel bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali, della missione Fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


8.92

Vanin, L'Abbate, Guidolin

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

        «29-bis. Nelle more di una nuova disciplina organica per la salvaguardia della laguna di Venezia, da predisporsi sulla base di una consultazione tra il Governo, la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia e gli altri enti locali interessati entro il 30 giugno 2020, la gestione della convenzione quadro n. 7191/91 prosegue fino al completamento delle opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Prefetto provvede ad integrare l'organo di amministrazione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino al numero di tre amministratori, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti al medesimo articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».


8.93

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

        «29-bis. Al fine di far fronte alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2019, il Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.


8.94

Gallone

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

        «29-bis. Al fine di consentire il completamento del viadotto sulla S.P. m. 24 al Km 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 360.000,00 euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 360.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


8.95 (testo 2)

Gallone, Paroli

Accolto

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

        «29-bis. Alla Regione Lombardia è assegnato, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia».

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.


8.95

Gallone, Paroli

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

        «29-bis. Al fine di realizzare il Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia, è assegnato alla Regione Lombardia, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

        2020 - 300.000.


8.96

Berutti, Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

        «29-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1.840.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


8.97

Ricciardi, L'Abbate, Angrisani, Di Girolamo, De Lucia, Giannuzzi, Gaudiano, Puglia, Mautone, Vaccaro, La Mura

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

        «29-bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di euro 10 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: -.


8.98

Saponara, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. I commi 118 e 119 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi».


8.99

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Nell'ambito degli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi quelli sulla mobilità sostenibile di cui al comma 1 lettera b), allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla realizzazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, il Fondo per le ciclovie interurbane di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per le annualità 2020, 2021 e 2022 e incrementato di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. Il medesimo fondo di cui alla presente disposizione 'è ridenominato ''Fondo per le ciclovie interurbane''. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 25.000.000;

        2021: - 25.000.000;

        2022: - 25.000.000.


8.100

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «30-bis. Per il periodo 2020-2023, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 834 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 839 della medesima legge, di contributi ai comuni di ciascuna regione inclusi nelle graduatorie formate in sede di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al ministero dell'Interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale.

        Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni che regolano i contributi erariali di cui al primo periodo. Il provvedimento regionale di assegnazione ridetermina le date di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 1, comma 144 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


8.101

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per l'anno 2022. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7 della presente Legge, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».

        Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

        - alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000,000;

        2022: - 10.000.000.


8.102

D'Arienzo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».


8.103

Riccardi, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo, Puglia

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».


8.104

Garruti, Dell'Olio

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

        «30-bis. La nuova linea ferroviaria Bari-Bitritto, acquisite le relative autorizzazioni alla messa in servizio, e previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita, a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

        30-ter. Per le finalità di cui al comma 30-bis, è riconosciuto un contributo pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 3.000.000;

        2021: - 3.000.000;

        2022: - 3.000.000.


8.105

Pirro, Santillo, Dell'Olio, Matrisciano, Nocerino, Di Girolamo, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini, Fede

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Allo scopo di assicurare lo sviluppo uniforme delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire il completamento dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per il 2021 e 12 milioni per il 2022».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «209 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni per il 2021 e 293 milioni per il 2022».


8.106

Cangini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, diversi dal MOdulo. Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), volti alla conservazione del patrimonio artistico del suo centro storico, sono assegnati alla città di Venezia 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

        Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «40.895.000 euro per l'anno 2020, 36.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».


8.107

Cangini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia della Basilica di San Marco, dell'area Marciana e delle Procuratie, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

        Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».


8.108

Cangini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere seguente:

        «30-bis. Per la salvaguardia di Venezia dalle espansioni mareali, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per interventi sulla superfice della gronda lagunare, sui vettori acquiferi e sui canali lagunari».

        Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».


8.109

Casolati, Zuliani, Rivolta, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. Per l'acquisto della villa storica Cavour, è autorizzata la spesa di 500.000 euro in favore del Comune di Cavour».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 500.000.


8.110

Bergesio, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza degli alvei e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 1.000.000.


8.111

D'Arienzo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

        «30-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

        30-ter. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

        30-quater. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        30-quinquies. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: ''pari o superiore alla soglia comunitaria,'' sono aggiunte le seguenti: ''stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato''».


8.112

Garruti, Moronese, Puglia, Piarulli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

        «30-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

        30-ter. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

        30-quater. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        30-quinquies. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: ''pari o superiore alla soglia comunitaria,'' sono aggiunte le seguenti: ''stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato''».


8.113

Comincini, Nannicini

Dichiarato inammissibile

Al comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine il seguente periodo: ''In caso di contratti ad impegno pluriennale per l'acquisizione di beni e servizi l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.


8.114

Parrini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. La soglia di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, è ridotta all'1 per cento per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».


8.115

Tosato, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

        «31-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: ''pubbliche'' è sostituita dalla seguente: ''aggiudicatrici''».


8.116 (testo 2)

Collina, Ferrari, Laus, Manca

Ritirato

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

        «30-bis. Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono assegnati ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

        30-ter. Per le finalità di rilancio degli investimenti infrastrutturali di cui al comma 30-bis, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''non presenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche se presenti'';

            b) al nono periodo, le parole: ''è inserito'' sono sostituite dalle seguenti: ''qualora non sia già presente'' e dopo le parole: ''sulla base della normativa vigente'' sono aggiunte le seguenti: '', è inserito in tali strumenti di programmazione''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


8.116

Collina, Ferrari, Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

        «30-bis. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione di lavori pubblici, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''non presenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche se presenti'»;

            b) al nono periodo, le parole: ''è inserito'' sono sostituite dalle seguenti: ''qualora non sia già presente'' e dopo le parole: ''sulla base della normativa vigente'' sono aggiunte le seguenti: '', è inserito in tali strumenti di programmazione''».


8.117 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Zuliani

Respinto

Al comma 30, è inserito il seguente:

        «30-bis. Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''non presenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche se presenti'';

            b) al nono periodo, le parole: ''è inserito'' sono sostituite dalle seguenti: ''qualora non sia già presente'' e dopo le parole: ''sulla base della normativa vigente'' sono aggiunte le seguenti: '', è inserito in tali strumenti di programmazione''.

        30-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, alla Tabella 2- Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al capitolo 2313 sono apportate le seguenti variazioni:

        2020:

            CP + 1.000.000;

            CS + 1.000.000.

        2021:

            CP + 1.000.000:;

            CS + 1.000.000.

        2022:

            CP + 1.000.000;

            CS + 1.000.000.

        30-quater. Agli oneri derivanti dal comma 30-ter, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».


8.117

Ferrero, Faggi, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

        «30. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione di lavori pubblici, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''non presenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche se presenti'';

            b) al nono periodo, le parole: ''è inserito'' sono sostituite dalle seguenti: ''qualora non sia già presente'' e dopo le parole: ''sulla base della normativa vigente'' sono aggiunte le seguenti: '', è inserito in tali strumenti di programmazione''».


8.118

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Dichiarato inammissibile

All''articolo, inserire il seguente comma:

        «30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


8.119

Crucioli, Santillo, Dell'Olio, Matrisciano, Botto, Pucciarelli, Ripamonti, Bruzzone

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''città di Genova'', sono inserite le seguenti: ''nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro'';

            b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

            a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

            b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7.''».

        Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» fino a: «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».


8.120

La Mura, L'Abbate, Moronese, Puglia

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

        «30-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare è istituito in via sperimentale un fondo con dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni costieri interessati dal fenomeno dello spiaggiamento delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia che provvedono alla loro gestione mediante modalità eco-sostenibili quali, a titolo esemplificativo, il mantenimento in loco e la periodica pulizia dai rifiuti eventualmente accumulati, lo spostamento stagionale lungo la spiaggia anche attraverso azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, l'utilizzo per ricostruzione di dune costiere, la re-immissione in mare al fine di ricostituire i letti di macerazione o il substrato misto di sabbia e materiale organico (matte).

        31-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 31-bis sono destinate alle spese di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa alle modalità gestionali eco-sostenibili o all'acquisto di mezzi e tecnologie idonei alla corretta gestione delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia spiaggiata, ai fini della tutela degli habitat naturali e degli ecosistemi costieri, ivi compresi, spiagge, dune, ecosistemi marino-costieri, con specifico riferimento ad interventi naturalistici per migliorare l'accesso e la fruizione dei litorali secondo standard di sostenibilità ambientale.

        31-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 31-bis e 31-ter, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, da adottarsi entro il primo febbraio 2020, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.»

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 7.000.000;

        2021: - ;

        2022: -.


8.121

Saponara, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. Per le finalità della messa in sicurezza del territorio, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per la bonifica dei siti contaminati, inseriti nel Catasto dei siti contaminati dell'Arpa Emilia-Romagna del 2015, e per il recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.


8.122

Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

        «30-bis. Per interventi di Bonifica Ambientale conseguente alla grave emergenza derivante dall'insediamento industriale per la produzione di sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) della ditta Miteni in comune di Trissino in provincia di Vicenza è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui, per il triennio 2020-2022, a fronte di un piano triennale di interventi della Pubblica Amministrazione da eseguirsi in via sostitutiva e in danno ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


8.123

Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti

Respinto

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

        «31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-quinquies è così modificato:

        ''127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;«.

        Conseguentemente:

        il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2020;

        all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

        alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 60.000.000

        2021: - 60.000.000

        2022: - 60.000.000

        all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi»».


8.124

Quagliariello

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

        «31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; il numero 127-quinquies è così modificato:

        ''127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati al fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».


8.125

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

        «30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 12-quinquies è così modificato:

        ''127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659; assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».


8.126

Pirovano, Faggi, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

        «30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-quinquies è così modificato:

        ''127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».


8.127

D'Alfonso

Respinto

Al comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-quinquies dopo le parole: ''ottobre 1971, n. 865;'' sono inserite le seguenti: ''interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici;''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000;

        all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».


8.128 (testo 2)

D'Arienzo, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

        «31-bis. Dopo il comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, 327, inserire il seguente:

        ''3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza dei Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territoriali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle Province e/o Città Metropolitane e/o della Regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1''».


8.128

D'Arienzo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

        «30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-quinquies, dopo le parole: ''integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865'' sono aggiunte le seguenti: '', interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici''.».


8.129 (testo 2)

Di Girolamo, Santillo, Dell'Olio, L'Abbate, Moronese, Puglia, Ortis, Pirro

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per il riparto dei contributi di cui al presente comma.».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 15.000.000;

        2022: - 15.000.000.


8.129

Di Girolamo, Santillo, Dell'Olio, L'Abbate, Moronese, Puglia

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.130

D'Alfonso

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.131 (testo 2)

Bagnai, Tosato, Rivolta, Ferrero

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 20.000.000;

            2021: - 15.000.000;

            2022: - 15.000.000.


8.131

Bagnai, Tosato, Rivolta

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.132

Quagliariello

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.133

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.134

Pagano, Damiani

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a opere messe in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 15.000.000;

        2022: - 15.000.000.


8.135

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:

        «30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.136

D'Alfonso

Respinto

Dopo comma 30, aggiungere in fine il seguente:

        «30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.137

Di Girolamo, Santillo, Dell'Olio, Pirro

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere infine il seguente:

        «30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.138

Quagliariello

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

        «30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.139

Bagnai, Tosato, Rivolta

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:

        «30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.140

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:

        «30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.0,0.000;

        2022: - 15.00.000.


8.141

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:

        «30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.00.000;

        2021: - 15.00.000;

        2022: - 15.00.000.


8.142

Pagano

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 15.000.000;

        2022: - 15.000.000.


8.143

Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».


8.144

Bergesio, Rivolta, Faggi, Ferrero, Tosato, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

        «30-bis. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente:

        ''4. I sovracanoni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.


8.145

Nastri

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

        «30-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole: ''apparecchi radiotelefonici'' sono aggiunte le seguenti: '', smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,'';

            b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. da due a sei mesi''.

        2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso ''Art. 173'', le parole: ''commi 3 e 3-bis - 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 3 - 5; comma 3-bis - 10''».


8.146 (testo 2)

Ferro, Tosato, Marco Pellegrini, Damiani

Accolto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

        «31-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per il 2020».

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2020.


8.146

Ferro, Toffanin

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «32. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per il 2020.»

        Conseguentemente all'art. 99 comma 2 sostituire le seguenti parole «214 milioni di euro» con le parole «211 milioni di euro».


8.147

Comincini, Cucca

Respinto

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

        «32. Per sostenere l'impegno finanziario dei Comuni dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assegnare per l'anno 2020 a ciascuno dei seguenti Comuni, contributi per l'importo di euro 20.000,00:

            Abbiategrasso; Acerra; Acireale; Acqui Terme; Acri; Adrano; Afragola; Agira; Agnone; Agropoli; Airola; Alatri; Alba; Alcamo; Altamura; Terme; Amalfi; Andria; Arcidosso; Ariano Irpino; Arienzo; Atri; Avola; Barlotta; Barra; Barrafranca; Bassano Del Grappa; Bella; Belpasso; Belvedere Marittimo; Biancavilla; Bisceglie; Bivona; Borgo Valsugana; Bressanone; Bronte; Brunico; Buccino; Caltagirone; Calvello; Camerino; Campana; Canosa di Puglia; Capaccio; Capri; Cariati; Carinola; Carrara; Casale Monferrato; Casarano; Caserta; Casoria; Castel di Sangro; Castel San Vincenzo; Castelnuovo di Garfagnana; Castelvetrano; Castiglione del Lago; Cava De'Tirreni; Cavalese; Cecina; Centuripe; Cerignola; Cervinara; Cetraro; Chiari; Chiaromonte; Chiavari; Chioggia; Cirò; Città della Pieve; Paciano e Piegaro; Città di Castello; Cles; Conegliano; Corato; Corigliano Calabro; Corleone; Crema; Dolo; Eboli; Egna; Empoli; Fabriano; Faenza; Fano; Ferentino; Filadelfia; Finale Emilia; Foligno; Fondi; Frattamaggiore; Gaeta; Gallipoli; Gangi; Gemona Del Friuli; Giarre; Gissi; Gragnano; Gravina in Puglia; Grottaglie; Grumello Del Monte; Guardia Sanframondi; Guardiagrele; Gubbio; Imola; Irsina; Ischia; Isili; Jesi; La Maddalena; Lauro; Legnago; Legnano; Lentini; Leonforte; Lercara Friddi; Licata; Locri; Lucera; Lugo; Luino; Macerata Feltria; Macomer; Maddaloni; Manduria; Manfredonia; Marana Di Napoli; Marigliano; Martina Franca; Mascalucia; Melfi; Menfi; Merano; Mercato San Severino; Mezzolombardo; Militello in Val di Catania; Mirabella Belano; Mistretta; Modica; Mondovì; Monopoli; Montalto Uffugo; Montecorvino Rovella; Montepulciano; Montesarchio; Montoro; Naso; Nicosia; Norcia; Noto; Novara Di Sicilia; Olbia; Oppido Mamertina; Oriolo; Orvieto; Ostia (Roma); Ozieri; Palazzolo Acreide; Pantelleria; Partanna; Partinico; Paternò; Pattada; Pavullo nel Frignano; Penne; Pergine Valsugana; Pescina; Pescopagano; Petilia Policastro; Piazza Armerina; Piedimonte Matese; Pinerolo; Piombino; Pisticci; Poggio Mirteto; Palizzi Generosa; Polla; Pomigliano D'Arco; Pontedera; Pontremoli; Porretta Terme; Porto Torres; Procida; Putignano; Ramacca; Randazzo; Regalbuto; Rho; Ribera; Riva Del Garda; Roccadaspide; Rodi Garganico; Ragliano; Rometta; Rossano; Sala Consilina; Saluzzo; San Donà Di Piave; San Giorgio Ionico; San Giorgio La Molara; San Giovanni In Fiore; San Giovanni Rotondo; San Marco Argentano; San Miniato; San Severo; San Sosti; Sanluri; Sanremo; Sant'Agata Di Militello; Sant'Anastasia; Sant'Angelo a Fasanella; Sant'Angelo Dei Lombardi; Sant'Angelo di Brolo; Sant'Arcangelo; Samo; Scalea; Segni; Senigallia; Sessa Aurunca; Siderno; Silandro; Sora; Sorrento; Spezzano della Sala; Spoleto; Subiaco; Teano; Termoli; Terracina; Tione di Trento; Todi; Tolmezzo; Tortolì; Tortona; Tortorici; Trebisacce; Treviglio; Tricarico; Tricase; Trinitapoli; Traina; Ugento; Vallo della Lucania; Varallo; Velletri; Venafro; Venosa; Vibo Valentia; Vietri di Potenza; Vigevano; Viggiano; Vipiteno; Vittoria; Voghera; Volterra».

        Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

        2020: - 5.080.000,00.


8.1000/1 (testo 2)

Pillon, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Decaduto

All'emendamento 8.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: ''All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo le parole da: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno 2019';

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.000 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma";

            c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026, 697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029'''».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sopprimere il comma 5.


8.1000/1

Pillon, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: ''All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo le parole da: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2019";

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 20.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma";

            c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026, 697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029''».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sopprimere il comma 5.


8.1000/2 (testo 2)

Fregolent, Saponara, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Decaduto

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine le seguenti parole: ''in modo da consentire interventi sia per le strutture statali sia per quelle paritarie''».

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 24, sostituire le parole: «di proprietà dei comuni destinati ad asili nido» con le seguenti: «destinati ad asili nido e scuole materne pubbliche e paritarie».


8.1000/2

Fregolent, Saponara, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: ''Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


8.1000

Il Governo

Ritirato

al comma 25, ultimo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «ed il Ministro per la famiglia».


8.2000/1

Pirro, Donno

Accolto

All'emendamento 8.2000, al capoverso «Art. 8», premettere il seguente: «All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: ''metropolitana di Torino'', inserire le seguenti: '', ivi comprese le attività di progettazione, valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile,''.

        Conseguentemente».


8.2000/2

Arrigoni, Faggi, Zuliani, Rivolta, Ferrero, Tosato

Ritirato

All'emendamento 8.2000, al comma 1, sostituire le parole: «in viabilità», con le seguenti: «di mobilità» e la parola: «inquinati» con «contaminati».


8.2000/3

Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

        ''29-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito 'Fondo', con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

        29-ter. Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

        29-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

        29-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana».

        Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «di 300 milioni di euro nell'anno 2022, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 250 milioni di euro nell'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».


8.2000/4

Comincini, Conzatti, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo il comma 29 è aggiunto è il seguente:

        ''29-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva, di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, per una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».


8.2000/5

Manca

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Dopo il comma 29 è inserito il seguente:

        ''29-bis. Ai fine di procedere celermente al restauro e al consolidamento strutturale del ponte sul fiume Brenta lungo la ex SS n. 47 'Valsugana' nel Comune di Curtarolo, è assegnato alla Provincia di Padova un contributo, per l'anno 2020, pari a 4 milioni di euro.''».

        Conseguentemente, il Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2020.


8.2000/6

Santillo, Bottici

Ritirato

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Dopo il comma 29 inserire il seguente:

        ''29-bis. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione del programma di rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari per il miglioramento della qualità dell'aria e dei servizi di trasporto pubblico locale, previsto dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni con più di 100.000 abitanti sono assegnate risorse aggiuntive pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034».

        Conseguentemente, il Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.


8.2000/7 (testo 2)

Romeo, Arrigoni, Faggi, Iwobi, Pergreffi, Pirovano, Rivolta, Zuliani, Ferrero, Tosato, Corbetta

Accolto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022».

        Conseguentemente il tfndo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di pari importo.


8.2000/7

Romeo, Rivolta, Zuliani, Tosato, Faggi, Ferrero, Cantù

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

        «2. Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        ''30-bis. Anche al fine di accelerare il processo di sussidiarietà verticale nonché per la finalità dell'articolo relativo alla perequazione infrastrutturale, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, integrando le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 29 della presente legge risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034.''».

        Conseguentemente, gli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono ridotti di 100 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; di 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, di 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, di 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034.


8.2000/8

Faggi, Tosato, Rivolta, Zuliani, Ferrero, Cantù, Romeo

Ritirato

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

        «2. Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        ''30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.''».


8.2000/9

Mallegni

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

        ''4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto''.».


8.2000/10

Comincini, Sbrollini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 188 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da ''la procedura di liquidazione'' a ''debiti di cui al comma 184 e al comma 185'' sono sostituite dalle seguenti: ''una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti erariali, di qualsiasi tipo,'' e le parole ''liquidazione previsto dall'articolo'' sono sostituite dalle seguenti ''procedura di cui agli articoli 10, 12-bis,''».


8.2000/11 (testo 2)

Pirro

Accolto

Allemendamento 8.2000, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

        «3.1. A partire dal 1º gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte dl questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».


8.2000/11

Pirro, Donno

All'emendamento 8.2000, dopo il capoverso «Art. 8», aggiungere, in fine, il seguente:

        «Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

            ''3-bis) il comma 3.1 è sostituito dal seguente: '3.1. A partire dal 1º gennaio 2020, unicamente per gli interventi di efficienza energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui alla lettera b) di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 26 giugno 2015, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244'.''».


8.2000

I Relatori

Accolto

Al comma 29, lettera a), dopo le parole: «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».


8.2001/1

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 8.2001, al comma 30-bis, lettera b), capoverso «1-bis» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi, che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto-autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

        Conseguentemente al comma 1-ter aggiungere la lettera: «Al secondo periodo le parole 480 milioni sono sostituite dalle seguenti 482 milioni».

        Conseguentemente al comma 1-ter aggiungere la seguente lettera:

            «b-bis) quanto a 2 milioni euro per l'anno 2020 l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro nei porti di Savona e Vado Ligure un contributo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti al crollo del Ponte Morandi. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».


8.2001/2

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

            al comma 1-bis, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024»;

            sopprimere il comma 1-ter;

            sostituire il conseguentemente con il seguente: «Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da ''685 milioni di euro per l'anno 2020'' fino a ''1.401 milioni di euro per l'anno 2024'' con le seguenti: ''645 milioni di euro per l'anno 2020, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024''».


8.2001/3

Manca

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, alla lettera b), apportare le seguenti modificche:

            a) dopo il capoverso «1-bis)» aggiungere il seguente:

        «1-bis.1) Con apposito accordo di programma quadro stipulato tra le Amministrazioni statali interessate, il Commissario straordinario, l'Autorità di sistema portuale, la Regione Liguria e gli enti locali interessati, sono definite le modalità di realizzazione degli interventi al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti nel Programma di cui ai commi 1 e 1-bis.»;

            b) dopo il capoverso 1-ter, aggiungere i seguenti:

        «1-quater. All'articolo 5, comma 5-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole ''nei porti'' ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''nelle aree del demanio marittimo dei porti''.

        1-quinquies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 578: al primo periodo, le parole ''A decorrere dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, si chiarisce che'' e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si chiarisce che sono parimenti censiti nella categoria E/1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme logistiche e ogni altra struttura; anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici, delle attività commerciali o di trasformazione delle merci, situati nelle aree di porto franco, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale del 13 luglio 2017, nonché nelle Zone economiche speciali (ZES) di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018, n. 12''»;

            b) al comma 579, le parole ''a decorrere del 1º gennaio 2019'' sono soppresse».


8.2001/4

De Bonis

Decaduto

All'emendamento 8.2001, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


8.2001/5

Ferrero, Zuliani, Faggi, Rivolta, Tosato

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, sostituire le parole da: «1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis» fino a «1.221 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti parole: «1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7.».

        Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da «685 milioni di euro per l'anno 2020» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «645 milioni di euro per l'anno 2021, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».


8.2001/6

Pinotti

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, al comma 30-bis, lettera b), comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere la lettera a);

            b) alla lettera b), premettere le seguenti parole: «quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020».


8.2001/7

Lonardo

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «30-ter. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ''Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile'' di seguito Supporto.

        30-quater. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

        30-quinquies. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 30-ter.

        30-sexies. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        30-septies. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

        Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».


8.2001/8

Manca, Ferrari

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30 inserire i seguenti:

        «30-bis. I beni sottoposti al regime demaniale presenti nel territorio dell'area protetta che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, salvo diversa richiesta del parco.

        30-ter. La concessione può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego del soggetto concedente.

        30-quater. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente».


8.2001/9

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 8.2001, sostituire l'alinea con la seguente: «Dopo il comma 30, inserire i seguenti:» e, dopo il capoverso «comma 31-bis», inserire i seguenti:

        «30-ter. Per gli interventi di installazione della cartellonistica, necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. Agli oneri derivanti dal presente comma; pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        30-quater. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».


8.2001/10

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, sostituire l'alinea con la seguente: «Dopo il comma 30, inserire i seguenti:» e, dopo il capoverso «comma 30-bis», inserire i seguenti:

        «30-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per l'anno 2022. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7 della presente Legge, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».

        Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020; di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

        - alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000;

        - «alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico«, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10,000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000,000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        - alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000,000;

        2022: - 10.000.000.


8.2001/11

Manca

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis, aggiungere il seguente:

        «30-ter. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi.».

        Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti».


8.2001/12

Riccardi

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis aggiungere, in fine, il seguente:

        «30-ter. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi.».


8.2001/13

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «comma 30-bis», è inserito il seguente:

        «30-ter. Per garantire la sicurezza della navigazione e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale genovese, ai fini del completamento del primo lotto della Diga Foranea del Porto di Genova di cui alla Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Invitalia in data 3 agosto 2017, si autorizza la spesa di euro 40 milioni per il 2020 e 2021 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

        Conseguentemente, sono apportate le opportune riduzioni all'articolo 99 comma 2.


8.2001/14

Perosino, Bergesio

Respinto

All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», aggiungere il seguente:

        «30-ter. Per la Provincia di Cuneo il versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è ridotto della metà. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 17 milioni complessivi per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonda per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.».


8.2001/15

Ripamonti, Ferrero, Zuliani, Faggi, Rivolta, Tosato

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis inserire il seguente:

        «30-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente:

        ''282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio.''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020».


8.2001/16

Papatheu

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», inserire il seguente:

        «30-ter. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro complessivi per il triennio 2020 - 2022, in favore della Fondazione Magna Grecia, istituita nel 2009, con vincolo di destinazione per attività, anche internazionali, di studio, ricerca e promozione della cultura della civiltà della Magna Grecia, nonché attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Mezzogiorno e dell'Italia all'estero.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


8.2001/17

Conzatti

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis, inserire il seguente:

        «30-ter. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese, nel limite massimo di un milione di euro annui, al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 1.000.000;

        2021: - 1.000.000;

        2022: - 1.000.000.


8.2001/18

Battistoni

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», inserire il seguente:

        «30-ter. Al fine di consentire la ristrutturazione del Palazzo Papale del Comune di Viterbo, è assegnato al medesimo Comune un contributo straordinario di 200.000,00 euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «213.800.000,00 euro».


8.2001/19

Manca, Ferrari

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30 inserire il seguente:

        «30-bis. I commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono sostituiti dai seguenti:

        ''563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2020-2022, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn aver previsto a legislazione vigente fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

        564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche».


8.2001/20

Rossomando

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis aggiungere i seguenti:

        «30-ter. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

        30-quater. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato I, alla voce: ''Energia elettrica'', è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: ''-per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni kWh''. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al presente comma.».


8.2001

I Relatori

Accolto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''città di Genova'', sono inserite le seguenti: ''nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro'';

            b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

            a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

            b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7''».

        Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».


8.2002/1

Manca

Ritirato

All'emendamento 8.2002, dopo il comma 857-bis, aggiungere il seguente:

        «857-ter. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, fatto a Reading il 22 giugno 2017, ratificato con legge 27 novembre 2017, n. 170, la regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, può autorizzare l'effettuazione in subappalto, senza alcun incremento del corrispettivo contrattuale, di opere o lavori, nonché di servizi o forniture riguardanti gli appalti in corso, anche al di fuori dei limiti e delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo 105».


8.2002/2

Pirro

Ritirato

All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;

            b) dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

        «10-ter. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        ''4-bis. Per gli anni 2020-2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali''.

        10-quater. All'articolo 60-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, primo periodo, le parole: ''previa intesa in sede di'' sono sostituite dalle seguenti: ''sentita la'' e dopo le parole: ''concrete per'', sono inserite le seguenti: ''il sostegno e'';

            b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''pubbliche amministrazioni'', sono inserite le seguenti: ''anzitutto con riguardo a quelle territoriali di minori dimensioni'';

            c) al comma 2, secondo periodo, le parole: ''Il piano contiene'', sono sostituite dalle seguenti: ''Il piano individua'';

            d) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

        ''b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei'';

            e) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''enti locali'', aggiungere in fine: '', anche sotto forma di supporto e assistenza tecnica alla formulazione e attuazione delle azioni di cui alla lettera b), anzitutto per le amministrazioni sprovviste di adeguate professionalità, necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali'';

            f) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''misure correttive'', sono sostituite dalle seguenti: ''misure di sostegno'';

            g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''Di ogni sopralluogo, visita e attività di sostegno svolta, è redatto un resoconto sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita ed i risultati dell'attività svolta.'';

            h) al comma 5, le parole: ''I verbali'', sono sostituite dalle seguenti: ''I resoconti'';

            i) al comma 6, le parole da: ''misure correttive'' a ''Nucleo medesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''misure concordate all'esito delle attività di cui al comma 4,'';

            j) il comma 7 è soppresso.

        10-quinquies. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''di verifica biometrica dell'identità e'' e le parole: '', in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso» sono soppresse;

            b) al comma 1, secondo periodo, le parole: ''sulle modalità di trattamento dei dati biometrici,'' sono soppresse;

            c) al comma 2, secondo periodo, le parole: ''di verifica biometrica dell'identità e'', sono soppresse.

        10-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 10-ter e 10-quater è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2020, 5.000.000 di euro per l'anno 2021 e 4.000.000 di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


8.2002/3

Collina

Ritirato

All'emendamento 8.2002, dopo il capoverso comma: «10-bis», aggiungere i seguenti:

        «10-ter. All'articolo 1, comma 970 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: ''10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021''.

        10-quater. All'articolo 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: ''di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021'', sono sostituite dalle parole: ''di 18 milioni per l'anno 2020 e di 22 milioni per l'anno 2021.''».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 2.000.000;

            2021: - 2.000.000;

            2022: -                  .

        alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 2.000.000;

            2021: - 2.000.000;

            2022: -                  .


8.2002/4 (testo 3)

Mirabelli

Accolto

All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire l'alinea con il seguente:

        «All'articolo 8 dopo il comma 10, inserire i seguenti»;

            b) dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

        «10-ter. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale».


8.2002/4 (testo 2)

Mirabelli

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire l'alinea con il seguente:

        «All'articolo 8, dopo il comma 10 inserire i seguenti»;

            b) dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

        ''10-ter. Ai fini della celere realizzazione delle opere pubbliche relative allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, con cui è approvato il progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale''».


8.2002/4

Mirabelli

All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire l'alinea con il seguente:

        «All'articolo 8 dopo il comma 10, inserire i seguenti»;

            b) dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

        «10-ter. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza di Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territoriali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle province o delle Città Metropolitane o della regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1''».


8.2002 (testo 2)

I Relatori

Accolto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

        «10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

        ''857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; e) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi''».


8.2002

I Relatori

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

        «10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

        ''857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855:

            a) le opere con costo fino 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 10 mesi;

            b) le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;

            c) le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi''».


8.2003/1

Mollame, Drago

Ritirato

All'emendamento 8.2003, capoverso comma 31-bis, apportare le seguenti modifiche:

            a) le parole: «il quale, coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti», sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana Siciliana e, mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i comma 2 e 3 del presente articolo. Con medesimo decreto sono stabiliti il supporto alle attività del Commissario e il suo compenso, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio.»;

            b) dopo il capoverso comma 31-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

        «31-ter. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il secondo e terzo periodo sono soppressi».


8.2003/2

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni

Respinto

All'emendamento n. 8.2003, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «i medesimi poteri di cui», sostituire le parole: «i commi 2 e 3», con le seguenti parole: «il comma 2»;

            b) dopo le parole: «è incaricato di realizzare la progettazione», sopprimere le parole: «l'affidamento e l'esecuzione».


8.2003/3

Pirro, Mollame, Donno

Accolto

All'emendamento 8.2003, sostituire le parole: «dopo le parole: ''in cui versa la rete viaria''», fino a: «convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo dopo le parole: ''esecuzione degli interventi sulla rete viaria'', è inserita la seguente: ''provinciale'' e, dopo le parole: ''Regione Siciliana'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', e mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 del presente articolo.'';

            b) al secondo periodo, le parole: ''Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche; l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del commissario'' con le seguenti: ''Col medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti altresì le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso'';

            c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio.''».


8.2003/4

Giuseppe Pisani, Mollame

Ritirato

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

            1) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            2) dopo il comma 31-bis, inserire i seguenti:

        «31-ter. Alle province e ai liberi consorzi che, alla data del 30 novembre 2019, risultano in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi all'anno 2019, è attribuito un contributo di euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2020, in proporzione all'ammontare del valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno.

        31-quater. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 4,5 milioni si provvede: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondo di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».


8.2003/5

Barboni, Pichetto Fratin

Ritirato

Dopo il comma 31-bis, inserire i seguenti:

        «31-ter. Al fine di garantire gli standard di sicurezza e di operatività efficace necessari all'aeroporto internazionale Fellini di Rimini e San Marino (con traffico in costante aumento specie da paesi extra Schengen), la dotazione organica del Corpo della Polizia di Stato (Polaria) viene incrementata di 10 unità a decorrere dal 1º gennaio 2020. È autorizzata per gli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di 1.500.000 per il personale POLARIA.

        31-quater. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'acquisto di due automezzi aeroportuali idro schiuma antincendio e un simulatore di incendi aeroportuali per il Corpo dei Vigili del Fuoco presso l'aeroporto Fellini di Rimini. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 1.500.000 di euro per acquisto del materiale necessario (dispositivo per il controllo dei passaporti ed implementazione del sistema di digitalizzazione) alla Polizia di Stato (POLARIA) in servizio presso il Fellini per garantire sicurezza ed efficienza.

        3. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale POLARIA».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020 - 3.000.000;

            2021 - 1.500.000;

            2022 - 1.500.000:


8.2003/6

Manca, Ferrari

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi in merito agli adempimenti relativi alla sicurezza degli edifici scolastici)

        1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle scuole, quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11, pari a complessivi 40 milioni di euro, di cui euro 25 milioni per l'anno 2020 ed euro 15 milioni per l'anno 2021, sono assegnate agli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per effettuare verifiche in loco sui rischi strutturali, ai fini di fornire ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche i cui edifici hanno ricevuto la verifica in loco le valutazioni tecniche per la redazione del DVR di cui all'articolo 18 decreto legislativo 81/08, e per interventi di manutenzione di somma urgenza nel caso in cui l'ente ne ravvisi la necessità.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 tra gli enti locali interessati, nonché le modalità e i termini per effettuare le verifiche in loco sugli edifici scolastici.

        3. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è aggiunto, dopo il comma 3-bis, il seguente comma:

        ''3-ter I dirigenti scolastici che, in adempimento di quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente comma 3, abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei degli edifici assegnati e dei relativi impianti non possono essere destinatari di provvedimenti sanzionatori ad opera degli organi di controllo quali VV.FF., A.S.L., Ispettorato del lavoro.

        I dirigenti scolastici non esercitano alcun controllo sugli impianti e sui locali tecnici destinati ad ospitare in via esclusiva centrali, impianti ed ogni altra strumentazione tecnica di servizio all'edificio. Sono, di conseguenza, sollevati da qualsiasi responsabilità in merito''».


8.2003/7

Pirro

Ritirato

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «aggiungere le seguenti»;

            b) dopo il comma 31-bis, aggiungere il seguente:

        «31-ter. L'acquisto o il noleggio di veicoli ad alimentazione ibrida, non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La cilindrata del motore termico dei citati veicoli non può comunque essere superiore ai 2000 cc».


8.2003/8

Giuseppe Pisani, Mollame, Pirro

Respinto

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

            1) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            2) dopo il comma 31-bis, inserire il seguente:

        «31-ter. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio».


8.2003/9

Giuseppe Pisani, Mollame, Pirro

Ritirato

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

            1) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            2) dopo il comma 31-bis, inserire il seguente:

        «31-ter. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: ''Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.''».


8.2003

I Relatori

Accolto

Dopo Il comma 31, inserire il seguente:

        «31-bis. All'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: ''in cui versa la rete viaria'', inserire la seguente: ''provinciale'' e sostituire le parole: ''è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana'' con le seguenti: ''è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti''».


8.0.1 (testo 2)

Pichetto Fratin, Malan, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regione ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

        2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

        3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

        4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

        5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

        7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

        8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

        9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

        10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 30.000.000;

        2021: - 30.000.000;

        2022: - 30.000.000.


8.0.1

Pichetto Fratin, Malan, Rizzotti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regione ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

        2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

        3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

        4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

        5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

        7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

        8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

        9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

        10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.».


8.0.2 (testo 2)

Salvini, Romeo, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)

        1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 1º gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

        2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.

        3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

        4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.

        5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

        6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229, classificando le opere sotto la voce ''Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020''.

        7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

        8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione ''Amministrazione trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.


8.0.2

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)

        1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

        2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

        4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

        6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce ''Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019''.

        7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

        8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione ''Amministrazione trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.


8.0.3

Vanin, Campagna

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2019).

        1. Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019, è assegnato un contributo straordinario per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi predetti. Per gli eventi verificatisi nel territorio del Comune di Venezia a partire dal 12 novembre 2019, al medesimo Comune di Venezia è assegnato un contributo di 150 milioni di euro. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate ad interventi urgenti diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

            a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

            b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree colpite;

            c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore dei territori interessati.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici ai fini degli interventi indicati alle lettere da a) a c).

        3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 12 novembre 2019, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del Comune di Venezia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 12 novembre 2019 ed il 30 settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

        4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Venezia.

        5. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

        6. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

        7. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020.

        8. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2019 a carico del Comune di Venezia connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai commi da 3 a 5, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza del Comune di Venezia».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2.500 miliardi»;

            b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni»;

            c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000.


8.0.4

Tosato, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

        1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.'';

            b) Al comma 7-bis, le parole: ''2019'' sono ovunque sostituite con le seguenti: ''2022''.

        2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «194 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «285 milioni».


8.0.5

Campari, Zuliani, Tosato, Borgonzoni, Corti, Saponara, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto-legislativo n. 75 del 2017 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po)

        1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni di prevenzione e protezione dal rischio idraulico nell'ambito idrografico di competenza e per assicurare il necessario coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza, è autorizzata a derogare al tetto del fondo del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».


8.0.6

Nastri

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la sicurezza della città di Novara)

        1. Al fine di garantire migliori sistemi di sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fenomeni di aggressione, esistenti all'interno degli ambulatori delle guardie mediche della provincia di Novara, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per il triennio 2020, 2021 e , 2022 ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che prevedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie di cui al presente comma.

        1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1º gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 ''Agenzia delle entrate Fondi di bilancio''».

        Conseguentemente agli oneri nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


8.0.7

Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo prima casa piccoli comuni e contrasto allo spopolamento)

        1. Al fine di contrastare il grave fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni italiani, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo, denominato ''Fondo Prima Casa Piccoli Comuni'', con una dotazione pari ad euro cinque milioni per l'anno 2020 e ad euro cinque milioni per ciascuno gli anni 2021 e 2022.

        2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ad agevolare l'acquisto della prima casa attraverso la concessione di contributi a giovani coppie residenti in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono stabilire la loro residenza in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

        3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.

        4. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147».


8.0.8

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

        1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-quinquies è aggiunto il seguente periodo: ''Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-bis che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis.''».


8.0.9

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Ferro, Gallone, Toffanin, Floris

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

        1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-quinquies è aggiunto il seguente periodo: ''Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-bis che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis''».


8.0.10

Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

        1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-quinquies è aggiunto il seguente periodo: ''Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-bis che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis.''».


8.0.11

Ferrero

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

        1. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.».


8.0.12

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

        ''1-octies. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo nr 28 del 2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

        1-nonies. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

        1-decies. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ex decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente art. 3-ter.'';

        2) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale'';

            b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

        ''v-nonies) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti.''.

        2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

        8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

        9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esitò conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice.''.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


8.0.13

Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia e di bonifica e riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera)

        1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia, di cui alle Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992, che individua la salvaguardia di Venezia quale problema di preminente interesse nazionale, è assegnata alla Regione del Veneto la somma di 35 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 per consentire l'attuazione e il proseguimento degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.

        2. Ai sensi dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e l'Autorità Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale), al fine proseguire negli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, è stanziata a favore della Regione del Veneto la somma di euro di 20 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, per consentire il completamento delle opere di marginamento delle macroisole industriali.».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 55.000.000;

        2021: - 55.000.000;

        2022: - 55.000.000.


8.0.14 (testo 2)

Ripamonti, Bruzzone, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

        1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: ''e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019, 2020 e 2021'';

            b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: '', nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';

            c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.'';

            d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''presso il porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale'';

            e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,'' sono sostituite dalle seguenti: ''le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.'';

            f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli scali del sistema'';

            g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti autorizzati ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84''.

        2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.».


8.0.14

Ripamonti, Bruzzone, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

        1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: ''e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019, 2020 e 2021'';

            b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: '', nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';

            c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.'';

            d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''presso il porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale'';

            e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,'' sono sostituite dalle seguenti: ''le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.'';

            f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli scali del sistema'';

            g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti autorizzati ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84''.

        2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

        3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: ''non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale'' sono soppresse.».


8.0.15

Arrigoni, Tosato, Rivolta, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

        2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono inserite le seguenti parole: ''La valutazione di impatto ambientale è effettuata dalla Regione o dalla Provincia competente territorialmente secondo quanto previsto dalla legge provinciale.''».


8.0.16

Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Investimenti dei Comuni finanziati con quota dell'IMU sugli immobili di gruppo catastale D)

        1. A decorrere dall'anno 2021 la quota del 10% del gettito dell'IMU derivante dagli immobili di gruppo catastale D è destinata ai Comuni nei quali il gettito si è prodotto nell'anno precedente, per il finanziamento di investimenti in infrastrutture pubbliche destinate all'aumento della competitività delle imprese.

        2. A decorrere dall'anno 2021 è istituito apposito fondo presso il Ministero dell'Interno sulla base dei dati consuntivi di gettito dell'anno precedente.

        3. Le tipologie di investimenti ammessi al finanziamento e le modalità di erogazione saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali.

        4. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.».


8.0.17

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per professionisti ai fini ella presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe))

        1. Al fine di favorire la Formazione di professionisti che si occupino all'interno degli enti locali della ricerca e presentazione di progetti per bandi di gara europei, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per professionisti nella presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe), con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato a finanziare interventi promossi dai Comuni per l'organizzazione di corsi di formazione in tema di bandi di gara finanziati dall'Unione europea.

        2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».


8.0.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».


8.0.19 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Testor

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».


8.0.19

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

            ''h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;''».


8.0.20

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e la valorizzazione del Parco nazionale dello Stelvio)

        1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».


8.0.21

Ripamonti, Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Pianasso, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi in favore delle sole zone franche urbane non comprese nell'obiettivo «Convergenza»)

        1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

        3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto dei Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».


8.0.22

Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Fondo a sostegno delle imprese turistico-ricettive italiane che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook)

        1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

        2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

        4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli ''aiuti de minimis''.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».


8.0.23

Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)

        1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi, nell'ambito delle risorse disponibili, alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».


8.0.24

Arrigoni, Ferrero, Tosato, Pietro Pisani, Rivolta, Faggi, Zuliani, Conzatti

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

        2. Nel comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e dopo le parole: ''la predetta data'' sono inserite le seguenti parole: '', ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza''».


8.0.25

Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 3 è abrogato».


8.0.26

Ricciardi, L'Abbate, Angrisani, Di Girolamo, De Lucia, Giannuzzi, Gaudiano, Puglia, Mautone, Vaccaro, La Mura

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per i sistemi di depurazione)

        1. Per il finanziamento degli interventi relativi all'esecuzione di opere di costruzione e progettazione di sistemi di depurazione nei Comuni Capoluogo di provincia d'Italia che risultano esserne sprovvisti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la data del 31 gennaio 2020 sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 5.000.000;

        2021: - 5.000.000;

        2022: - 5.000.000.


8.0.27

Ricciardi, Matrisciano, De Lucia, Angrisani, Giannuzzi, Gaudiano, Puglia, Mautone, Vaccaro, La Mura, Campagna, Pirro

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza, riqualificazione e monitoraggio di viadotti in calcestruzzo armato precompresso)

        1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso, nonché di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 7.000.000;

        2021: - 7.000.000;

        2022: - 7.000.000.


8.0.28

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti sulla rete ferroviaria Aosta-Torino)

        1. Per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria della linea Aosta-Torino, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


8.0.29 (testo 2)

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

        1. Per il finanziamento di spese dì investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.


8.0.29

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

        1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 ), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


8.0.30

Bonino, Errani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione di quota 100, blocco dell'aumento dei consumi intermedi della PA e istituzione del «Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica»)

        1. All'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: ''per il triennio 2019-2021'' sono sostituite con le seguenti: ''per l'anno 2019''. Conseguentemente, i fondi a tal scopo destinati per gli anni 2020 e 2021, come individuati dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinati alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.

        2. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        3. Per il biennio 2020-2021, il limite di spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione è il livello del 2018, come registrato dalle stime di contabilità nazionale dell'Istituto Nazionale di Statistica. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio trimestrale della spesa, adottando opportune misure correttive in caso di maggiore spesa da parte dei singoli enti, inclusa la riduzione dei trasferimenti statali agli stessi per l'importo della maggiore spesa.

        4. Con i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 5,5 miliardi nel 2020 e a 7 miliardi nel 2021, è istituito un fondo denominato ''Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica'' destinato al finanziamento di provvedimenti normativi per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, la formazione dei lavoratori, l'alternanza scuola-lavoro, la promozione delle automobili a trazione elettrica attraverso la diffusione dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli e l'incentivo al biometano».


8.0.31 (testo 5)

Comincini, Conzatti

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

        1. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».


8.0.31 (testo 4)

Comincini, Conzatti, Nannicini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

        1. Al fine di promuovere in via sperimentale la rottamazione di autovetture particolarmente inquinanti, senza acquisto di un nuovo veicolo, ai residenti nel territorio nazionale che rottamino la propria autovettura entro il 31 dicembre 2020, è assegnata una carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020 per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici fino ad 1 kw di potenza. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

        2. La rottamazione di cui al comma 1 riguarda le autovetture con classificazione Euro 3 e precedenti.

        3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della carta di cui al comma 1.

        4. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di, accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».


8.0.31 (testo 3)

Comincini, Conzatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

        1. Al fine di promuovere in via sperimentale la rottamazione di autovetture particolarmente inquinanti, senza acquisto di un nuovo veicolo, ai residenti nel territorio nazionale che rottamino la propria autovettura entro il 31 dicembre 2020, è assegnata una carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020 per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici fino ad 1 kw di potenza. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

        2. La rottamazione di cui al comma 1 riguarda le autovetture con classificazione Euro 3 e precedenti.

        3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della carta di cui al comma 1.

        4. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 11 è ridotto di 17 milioni di euro a decorrere dal 2020.


8.0.31 (testo 2)

Comincini, Conzatti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Revisione vincoli sanzioni al codice della strada)

        1. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, e stanziato un milione di Euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.  285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190».


8.0.31

Comincini, Conzatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

        1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

        - al miglioramento della sicurezza stradale,

        - alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,

        - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;

        - alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,

        - a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,

        - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,

        - a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,

        - alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo

        - a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,

        - alla rimozione dei rifiuti stradali

        - alla cura e prevenzione del randagismo,

        - all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

        La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione''. Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.».


8.0.32

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d) decreto legislativo n. 1 del 2018 - Continuità amministrativa)

        1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

        2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

            a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

            b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

            c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

            d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

            e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

            f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

        3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

        4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».


8.0.33

Comincini, Conzatti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norma adeguamento indennità)

        1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

        2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

        3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

        4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».


8.0.34

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi)

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi, con dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle pari opportunità e famiglia, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».


9.1

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Respinto

Al primo comma, sostituire le parole: «30 miliardi» con le seguenti: «31 miliardi».

        All'onere della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.


9.2

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Respinto

Sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: «Le risorse sono ripartite secondo la seguente tabella:

Tabella A

 

quota di accesso

importi

Piemonte

7,53 per cento

150.615.061,51

Valle D'Aosta

0,21 per cento

4.200.420,04

Lombardia

16,82 per cento

336.433.643,36

P.A. Bolzano

0,00

-

P. A. Trento

0,00

-

Veneto

8,25 per cento

165.016.501,65

F. Venezia Giulia

2,10 per cento

42.004.200,42

Liguria

2,75 per cento

55.005.500,55

E. Romagna

7,56 per cento

151.215.121,51

Toscana

6,42 per cento

128.412.841,28

Umbria

1,52 per cento

30.403.040,30

Marche

2,62 per cento

52.405.240,52

Lazio

9,84 per cento

196.819.681,97

Abruzzo

2,24 per cento

44.804.480,45

Molise

0,53 per cento

10.601.060,11

Campania

9,47 per cento

189.418.941,89

Puglia

6,76 per cento

135.231.521,35

Basilicata

0,96 per cento

19.201.920,19

Calabria

3,26 per cento

65.206.520,65

Sicilia

8,36 per cento

167.216.721,67

Sardegna

2,79 per cento

55.805.580,56

TOTALE

100 per cento

2.000.000.000,00

            ». 


9.3

Collina, Boldrini, Bini, Manca

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il maggior importo di cui al presente articolo è destinato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».


9.4

Castellone, Mautone, Floridia, La Mura, Puglia, Pirro, Bottici, Angrisani, Giuseppe Pisani

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficenti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70. Le risorse di cui al precedente comma 1, nelle Regioni che non abbiamo sviluppato adeguatamente la predetta offerta assistenziale, vengono destinate prioritariamente agli interventi di cui al presente comma».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 5.000.000;

        2021: - 5.000.000;

        2022: - 5.000.000.


9.5

De Poli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

        Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro gli stanziamenti di cui all'articolo 99, comma 2.


9.6

De Poli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1».


9.7

Calandrini

Respinto

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:

        «2-bis. Per far fronte alle mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria nel territorio pontino e garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2020-2022 da destinare alla realizzazione di nuovo ospedale di Latina. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».


9.8

Zaffini, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

        «2-bis. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».


9.0.1

Faraone, Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interventi urgenti per l'impermeabilizzazione di Piazza S. Marco)

        1. Al Commissario di cui all'articolo 4, comma 6-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, acquisito il parere del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, è destinata la gestione di un Fondo speciale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi urgenti ed indifferibili di difesa delle acque alte e di impermeabilizzazione e salvaguardia di Piazza S. Marco».

        Conseguentemente il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, istituto dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è ridotto di euro 50 milioni.


9.0.2

Fazzolari, Calandrini

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Utenze elettriche ad alta efficienza energetica)

        1. Alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

        ''1-quinquies) somministrazione di energia elettrica per utenze civili il cui immobile, sia certificato di Classe A3 o A4, per effetti del decreto legislativo n. 192 del 2005, ovvero abbia subito nei 10 anni precedenti interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorarne l'efficienza energetica di 3 classi, ovvero, riguardi utenze totalmente elettriche' relative ad immobili tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero ad immobili presenti nei centri storici ove la realizzazione di impianti termo-idraulici e del gas comporterebbe un indebolimento delle murature ed il conseguente peggioramento del comportamento sismico degli edifici''».


9.0.3

Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo indennizzo risparmiatori e Arbitro per le controversie finanziarie)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 502-ter, aggiungere il seguente:

        ''502-ter.1. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR''».


9.0.4

Petrenga, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Edilizia sanitaria militare)

        1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico e di mantenimento delle aree verdi con vincolo paesaggistico, delle strutture sanitarie militari è attivato un fondo pluriennale di 5 milioni ciascuno per gli anni 2021 e 2022. Il fondo è finanziato dai risparmi di spesa previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».


9.0.5

Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Equiparazione percentuale di indennizzo obbligazionisti subordinati e risparmiatori obbligazioni convertibili)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: ''30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''95 per cento''».


10.1

Ferrazzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''contratti di lavori, servizi e forniture'', sono aggiunte le seguenti: ''di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),'';

            b) al primo periodo, le parole: ''procedura ad evidenza pubblica'', sono sostituite dalle seguenti: ''le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice'';

            c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.''.

        1-ter. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''250.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''150.000''».


10.2

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''procedura ad evidenza pubblica'', sono sostituite dalle seguenti: ''le modalità previste dal presente codice'';

            b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri è personale proprio''».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «150.000».


10.3

Ciriani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio''.».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «100.000».


10.4

Nugnes, De Petris

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Sostituire l'articolo 35 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il seguente:

Art. 35

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di recupero di materia rispetto alle operazioni di riciclaggio delle frazioni differenziate inorganiche e di compostaggio aerobico delle frazioni differenziate organiche, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nel rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 181, comma 5 e dall'articolo 182-bis, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali impianti di trattamento di rifiuti urbani e assimilati saranno realizzati per coprire il fabbisogno residuo, privilegiando la realizzazione di impianti di prossimità di piccola e media capacità entro il limite di capacità pari a 36. 000 tonnellate annue, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

        2. Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O) differenziata e di frazione verde (F.V), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo nazionale di incentivazione al compostaggio aerobico di importo pari a 1,5 miliardi di euro annui. L'incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 euro/tonnellata/anno di F.O e F.V trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O e F.V. Il fondo nazionale di incentivazione è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio ''di prossimità'' da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti o bacini territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. L'auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dal!'obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L'accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l'incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del ''digestato'', in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano. Con Decreto del Ministero del! 'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Tutti gli impianti di recupero di materia da rifiuti urbani e assimilati da realizzare sono autorizzati con le procedure semplificate od ordinarie, in base alle normative vigenti rispetto alla capacità di esercizio autorizzabile dalle rispettive autorità competenti, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In caso di ubicazione di questi impianti a ridosso di centri abitati, sarà effettuata anche la valutazione preventiva ed il monitoraggio successivo su eventuali emissioni odorigene che possano superare la tollerabilità media, misurata con metodologia di olfattometri dinamica applicando la norma UNI EN 13725.

        4. Sono autorizzate, in via preliminare alle autorizzazioni di cui al comma 4, le procedure di riconversione al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico, per le frazioni di sopravaglio in esito alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, tese al recupero e riutilizzo industriale di .frazioni plastiche e cellulosiche in sostituzione della attuale produzione di combustibile solido secondario CSS, salvo essere dimostrata l'impossibilità tecnica o economica di procedere alla suddetta riconversione impiantistica negli eventuali casi specifici.

        5. Negli impianti di cui al comma 3 deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale nel pieno rispetto del principio di prossimità e delle norme generali che disciplinano la materia. Sono altresì ammessi, in via complementare, al trattamento i rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

        6. Per tutti gli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, in cui siano smaltiti rifiuti urbani o speciali prodotti nella propria, od in via complementare in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione competente un contributo, nel rispetto del principio stabilito dell'art. 3 comma 24 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso tali impianti. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale ed extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

        7. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

        8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

        9. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: ''il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare'' sono inserite le seguenti: '', anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,''.

        10. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.''».


10.5

D'Arienzo

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, le parole: ''per gli anni 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni dal 2017 al 2022'';

            b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

        ''7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.'';

            c) al comma 8, primo periodo, le parole: ''alle finalità di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter''.».


10.6 (testo 2)

Coltorti, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo, Fede

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato ''Salva-opere'' di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 50.000.000.


10.6

Coltorti, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato ''Salva-opere'' di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000;000.


10.7

Pirovano, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 36 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''e degli affidamenti sono soppresse''.

            b) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nei casi di aggiudicazione di contratti di servizi sulla base del criterio del minor prezzo, non si applica il principio di rotazione degli inviti.''».


10.8

Nugnes, De Petris

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere le parole: ''così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale'' e le parole: ''e moderno''».

        Conseguentemente sopprimere i commi 3, 8 e 9.


10.9

Nugnes, De Petris

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. È abrogato il comma 10 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»


10.10

Nugnes, De Petris

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. È abrogato l'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»


10.2000/1

Faggi, Zuliani, Tosato, Rivolta, Ferrero

Ritirato

All'emendamento 10.2000, sopprimere la lettera a).


10.2000/2

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 10.2000, al capoverso «2-bis.», lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale Anticorruzione».


10.2000/3

Giammanco, Sbrollini, Rauti, Evangelista, Ronzulli, Mallegni, Ginetti, Modena, Vaccaro, Cangini, Berardi, Lonardo, Rizzotti, Papatheu, Binetti, Giro, Vanin, Urso, Ferro, Alderisi, Aimi, Tiraboschi, Battistoni, Pagano, Gallone, Toffanin

Respinto

All'emendamento 10.2000, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 5-septies. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

        2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

        3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

        4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

        5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

        6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

        7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

        8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

            d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

            e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

        9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

        10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

        11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3''».


10.2000/4

Giammanco, Sbrollini, Rauti, Evangelista, Ronzulli, Mallegni, Ginetti, Modena, Vaccaro, Cangini, Berardi, Lonardo, Rizzotti, Papatheu, Binetti, Giro, Vanin, Urso, Ferro, Alderisi, Aimi, Tiraboschi, Battistoni, Pagano, Gallone, Toffanin

Respinto

All'emendamento 10,2000, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

''Art. 5-septies. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse dei fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

        2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

        3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

        4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

        5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

        6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

        7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

        8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

            d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

            e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

            f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2.

        9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

        10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

        11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

        12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3''».


10.2000/5

Pirro

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.2000, apportare le seguenti modifiche:

        a) all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-ter. Dopo l'articolo 2396 del codice civile è inserito il seguente:

''Art. 2396-bis.

(Assicurazione per la responsabilità civile degli Amministratori e Direttori generali delle società private)

        Gli Amministratori, anche con funzione di amministratore delegato o unico, delle società private di cui al libro V del Codice Civile, titolo V, per le quali sussiste l'obbligo di nominare l'organo di controllo, devono stipulare un'assicurazione professionale, in relazione ai compiti esercitati, a copertura della responsabilità di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2407, 2476 e 2497-bis.

        L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche ai direttori generali individuati all'articolo 2396.

        Per le caratteristiche, la validità, gli importi del premio e dei massimali dell'assicurazione, si fa riferimento ai contratti applicati ai sindaci del collegio sindacale o al sindaco o revisore unico.

        Qualora l'assicurazione di cui al comma 1 sia stipulata, in qualità di contraente, dalla medesima società presso la quale gli amministratori indicati al comma lei direttori generali di cui al comma 2 esercitano le loro funzioni, l'importo del premio annuale sottoscritto è deducibile al 50 per cento ai fini IRES e al 100 per cento ai fini IRAP nell'anno di riferimento''.».


10.2000

I Relatori

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, le parole: ''per gli anni 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni dal 2017 al 2022'';

            b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole: ''al comma 7'', sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 7 e 7-ter'';

            c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

        ''7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.'';

            d) al comma 8, primo periodo, le parole: ''alle finalità di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter''».


10.0.1

Fazzolari, Calandrini

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Evento Giubileo 2025)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ''Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59'', dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, una struttura tecnica denominata Evento Giubilare e grandi eventi''.

        2. Alla Struttura tecnica ''Evento Giubilare e grandi eventi'' sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) individuazione delle linee guida per l'accesso ai finanziamenti di ciascun evento delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

            b) supporto e sostegno agli enti promotori di Grandi Eventi sin dalla fase di candidatura;

            c) analisi e valutazione dei programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali interessate dagli eventi;

            d) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi interessate dagli eventi;

            e) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

            f) elaborazione e verifica di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti infrastrutturali e di servizi in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

            g) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

            h) affiancamento alle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

            i) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

            l) elaborazioni di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente articolo;

            m) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

        3. Alla Struttura tecnica ''Evento Giubilare e grandi eventi'' è assegnato un contingente di personale così composto:

            a) un dirigente di livello dirigenziale generale;

            b) tre dirigenti di livello dirigenziale non generale;

            c) non più di venti unità di personale non dirigenziale.

        4. La Struttura si avvale altresì di un contingente di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, almeno due dei quali con specifica esperienza giuridico-economica nelle materie di competenza della Struttura.

        5. Gli esperti di cui al comma 4, sono individuati mediante avviso pubblico in coerenza con i principi di trasparenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, tra soggetti in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie di competenza della Struttura, di cui al comma 2.

        6. Il dirigente di livello dirigenziale generale è individuato, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.

        7. I dirigenti di livello dirigenziale non generale, sono individuati, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.

        8. Il personale non dirigenziale è individuato, mediante apposite procedure per titoli e colloquio di ricerca di personale appartenente alle categoria A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali ad esse equiparate, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero, in caso di esito negativo o infruttuoso, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, mediante apposita procedura di selezione pubblica, ai sensi della normativa vigente, equiparati, con riferimento al trattamento economico, ad una categoria non superiore alla categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        9. Al dirigente di livello dirigenziale generale, di cui al comma 3, lettera a) è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        10. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        11. Agli esperti spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 1.190.000,00 annui lordi.

        12. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo per la progettazione degli Eventi Giubilari e grandi eventi pari ad euro 6.000.000,00 per l'annualità 2020.».


10.0.2 (testo 2)

Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Ferrero, Augussori

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130 dopo le parole: ''Melzo'' sono inserite le seguenti: ''Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico''.

        2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n.  145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.

        3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è affidata al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n, 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27 già individuato ai sensi del Decreto n.  15 del 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130 per la realizzazione delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché di cui all'articolo 1, commi 1025 e 1026, della legge 30 dicembre 2018, n.  145. Le risorse individuate al medesimo comma 2 sono, quindi, destinate al soggetto attuatore unico di cui sopra.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232».


10.0.2

Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Ferrero, Augussori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo la parola: ''Melzo'' sono inserite le seguenti: "Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico.".

        2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».


10.0.3

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

        1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure.

        2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

        Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

        2020: - 1.000.000.


10.0.4

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

        1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.

        2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

        Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

        2020: - 1.000.000.


10.0.5

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

        1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 7 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure».


10.0.6

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

        1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».


10.0.7

Paroli, Pichetto Fratin

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2021».


10.0.8

Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5-bis è sostituito con il seguente:

        ''5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo, compresi quelli maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, sempre che la provvista di spesa sia inclusa nei singoli quadri economici''».


10.0.9

Campari, Pucciarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ferrovia Pontremolese)

        1. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: -   5.000.000;

        2021: - 20.000.000.


10.0.10

Campari, Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Messa in sicurezza Strada Massese)

        1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Strada statale 665 Massese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».


11.1

L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

            b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

            c) al comma 3, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

            d) al comma 4, le parole: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti:«Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze può operare» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico può operare»;

            e) al comma 10, le parole: «I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati i dati e le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze».


11.2

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «370 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.354 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

            b) dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incremento della dotazione del fondo per gli IPCEI)

        1. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di ''Fondo IPCEI'', può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.

        2. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

        3. Per le finalità definite dal presente articolo, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per il 2022. Al finanziamento dei medesimi progetti possono concorrere ulteriori risorse anche regionali e derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei».


11.3

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Bottici

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni» con le seguenti: «420 milioni»;

            b) dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

        «12-bis. Per il rafforzamento degli interventi per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi diretti alla spesa».


11.4

Manca, Ferrari

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti,».


11.5

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Buccarella

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti,».


11.6

Saponara, Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti».


11.7

Petrenga, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il triennio 2020-2023 per consentire la riqualificazione del parco aeroportuale e infrastrutturale dell'aeronautica militare secondo moderni standard, anche di efficienza energetica da attuarsi anche sugli alloggi per le famiglie e del personale».


11.8

Arrigoni, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «la decarbonizzazione dell'economia,» inserire le seguenti: «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».


11.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «la rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «la mobilità a emissione zero».


11.10

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «rigenerazione urbana» sono aggiunte le seguenti: «, la mobilità a emissioni zero».


11.11

Nugnes, De Petris

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «la rigenerazione urbana,» aggiungere le seguenti: «il contrasto al consumo del suolo, il contrasto allo spreco dell'acqua potabile e la tutela delle fonti, la tutela del mare,».


11.12

Martelli, De Bonis

Respinto

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento del!'efficienza energetica.» con le seguenti: «nella misura massima del 75 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per il raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o a emissioni quasi-zero (NZEB) e contestuale saturazione della capacità generativa di energia da fonti rinnovabili mediante completo sfruttamento delle superfici a disposizione.».

        al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente» con le seguenti: «alle emissioni di gas climalteranti quali, prioritariamente: biossido di carbonio, metano, ossido di diazioto, nonché alle attività climalteranti, all'incremento della capacità generativa da fonti rinnovabili, alla dismissione progressiva degli impianti di generazione elettrica da fonti fossili senza nuovi o maggiori oneri fiscali o tariffari, a interventi, anche legislativi, volti a ridurre la produzione di rifiuti, il parco veicoli privato circolante, all'economia circolare, all'incremento della superficie forestale nazionale, all'incremento delle produzioni legnose fuori foresta di qualità, anche mediante impianti sperimentali di specie esotiche non invasive, alla protezione dell'ambiente».


11.13

Nugnes, De Petris

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

        «9. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Ambiente, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 9-bis. Ai componenti del comitato non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

        9-bis. Il Comitato di cui al comma 9, ha come fine quello di orientare alla transizione energetica tutti gli investimenti pubblici; di individuare politiche per conseguire i 21 Target SDGs in scadenza nel 2020; di preparare una legge annuale sullo sviluppo sostenibile, che intervenga sulla normativa con un'ottica ''sistemica'' e realizzi un vasto piano di informazione e comunicazione sul tema dello sviluppo sostenibile diretto all'intera popolazione; inserire l'introduzione e la valutazione ex-ante della legislazione alla luce degli SDGs (Sustainable Development Goal) nonché dei BES (Benessere Equo e Sostenibile), ovvero l'analisi degli indicatori introdotti con la legge 163 del 2016.

        9-ter. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».


11.14

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Al fine di favorire nel sistema delle aree protette nazionali investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

            b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

            c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

        11-ter. Alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti eco-compatibili sostenuti o avviati negli anni 2020, 2021 e 2022 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tipologie di investimenti eco-compatibili ammissibili e i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/20B della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».


11.15

Ferrari, Manca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di riciclo degli imballaggi in plastica secondo la Direttiva sulle plastiche monouso o Single Use Plastics (SUP), è istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della sperimentazione ''bottle to bottle'' della raccolta di materiale PET sul territorio nazionale con particolare attenzione alle città metropolitane ed alle regioni del mezzogiorno».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


11.16

Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

        «11-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono assegnate alle regioni risorse per la programmazione e attuazione di progetti per la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato e per la rigenerazione urbana, nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».


11.17

Romeo, Tosato, Faggi, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Angrisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

        «12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo pari a 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «139,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 269,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 265,1 milioni di euro per l'anno 2022».


11.18

Romeo, Tosato, Faggi, Rivolta, Ferrero, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente:

        «12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020 e 2021 per un importo pari complessivamente a 58 milioni di euro.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «185 milioni di euro per l'anno 2020, di 276 milioni di euro per l'anno 2021, di 314 milioni di euro per l'anno 2022».


11.19

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

        12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile. 12-quater. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 12-bis, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 250.000;

        2021: - 250.000;

        2022: - 250.000.


11.20

Stefani, Saviane, Tosato, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

        «12-bis. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

        12-ter. I canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo rilasciate nell'ambito del territorio regionale sono introitati dalla regione competente per il medesimo territorio.

        12-quater. Le Regioni, al fine di migliorare l'azione di gestione dei corpi idrici adeguandola alle esigenze locali, possono introdurre discipline locali delle norme di polizia delle acque pubbliche di cui Capo VII del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ''Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie''.».


11.21

Stefani, Saviane, Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

        «12-bis. Nelle discariche e negli impianti di incenerimento autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di tali rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità autorizzata, considerando tali anche i rifiuti che nella regione siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica e in inceneritore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

        12-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e agli inceneritori in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data; analogamente per gli inceneritori la quota dei rifiuti riservata si calcola sulla potenzialità autorizzata».


11.22

Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

        «12-bis. Nelle discariche e negli impianti di termovalorizzazione che trattano rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità ricettiva, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica o termovalorizzatore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

        12-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e ai termovalorizzatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data e sulla capacità di smaltimento dell'impianto di termovalorizzazione.».


11.23

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. Nel quadro delle politiche di implementazione del ''Green New Deal'' e delle misure per il contenimento delle emissioni climalteranti ed inquinanti nelle Città Metropolitane, ai titolari di licenza di pubblico esercente operanti nelle città metropolitane e che svolgono attività di trasporto in Conto Proprio che rottamano i veicoli di classe Euro 4/IV o inferiori è riconosciuto, per ciascun veicolo rottamato, un credito di euro 2.000 utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli commerciali ad emissioni ridotte e ad alimentazione alternativa, ai sensi del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, di recepimento della Direttiva 2014/94/EU.

        12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022.».


11.24

Ferrazzi

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi''', sono sostituite dalle seguenti: ''300 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 150 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'''.

        12-ter. All'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033'' sono sostituite con le seguenti: ''di 1.060 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033''».


11.25

D'Arienzo, Astorre, Ferrazzi

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi''', sono sostituite dalle seguenti: ''150 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 100 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'''.

        12-ter. All'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033'' sono sostituite con le seguenti: ''di 1.210 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033''».


11.26

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

        12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

        e, all'articolo 99, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 12-bis e 12-ter, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse a disposizione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


11.27

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

        12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

        e, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».


11.28

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''dell'A.I.A.'' sono sostituite dalle seguenti: ''del Piano Ambientale medesimo'';

            b) al secondo periodo, dopo le parole: ''in quanto costituiscono adempimento'' sono inserite le seguenti: ''dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione'';

            c) al terzo periodo, dopo le parole: ''condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019'' sono inserite le seguenti: '', fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria'';

            d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori''».


11.29

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''dell'A.I.A.'' sono sostituite dalle seguenti: ''del Piano Ambientale medesimo'';

            b) al secondo periodo, dopo le parole: ''in quanto costituiscono adempimento'' sono inserite le seguenti: ''dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione'';

            c) al terzo periodo, dopo le parole: ''condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019'' sono inserite le seguenti: '', fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria'';

            d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori''».


11.30

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Ripamonti, Bruzzone

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. Al fine di avviare e realizzare i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente, nello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione pari a 1.000 milione di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis, quantificate in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione. dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.


11.31

Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 è utilizzata per la concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di case in legno di nuova costruzione prodotte in filiera corta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del presente comma».


11.32

Saviane, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 è utilizzata per la realizzazione di recinti per il rimboschimento, con particolare riferimento alle foreste del Nord-Est distrutte dal tornado Vaia».


11.33

Puglia

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 89, alla lettera b-ter), dopo le parole: ''Venture Capital'' sono inserite le seguenti: ''o OICR che investono in obbligazioni, altri titoli di debito e crediti a medio e lungo termine emessi dalle imprese del settore dell'efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile nonché green economy (cosiddetti Fondi di private debt),''» .


11.34

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «12-bis. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 112-bis a 12-octies, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

            a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

            b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

            c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

            d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

            e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

            f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

            g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

        12-ter. L'esenzione di cui al comma 12-bis è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

        12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

        12-quinquies. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 12-bis e 12-quater, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico sì applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni. L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro 60 giorni calendari dall'entrata in vigore della presente legge.

        12-sexies. Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 12-bis e 12-quater, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui ai commi 12-bis - 12-quater sarà prolungata di un anno.

        12-octies. L'esenzione di cui ai commi  12-bis e 12-quater si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla foro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 99.


11.35

Romeo, Rivolta, Tosato, Stefani, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Bergesio, Casolati, Montani, Pianasso, Borgonzoni, Campari, Pietro Pisani, Saponara, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

        «12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».


11.36

Ferro

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

        «12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».


11.37

Ferrazzi

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

        «12-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui ciascuno degli anni 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 fino all'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge».


11.38

Comincini

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

        «12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge».


11.39

Nugnes, De Petris

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delta presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione con riferimento al Catalogo dei SAD e dei SAF del luglio 2018, dei sussidi ambientalmente dannosi (nei settori del trasporto e dell'energia, dell'industria, dell'agricoltura e del riscaldamento delle abitazioni) che devono essere progressivamente soppressi fino alla loro completa eliminazione entro il 2025, individuando nel contempo misure compensative nei sussidi ambientalmente favorevoli, che favoriscano scelte produttive e di consumo virtuose dal punto di vista ambientale. Dal presente comma devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


11.40

Nugnes, De Petris

Ritirato

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione di rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sull'impronta di carbonio di ogni manufatto immesso sul mercato calcolato su tutto il ciclo di vita dello stesso (LCA) dal momento dell'estrazione, importazione, fino allo smaltimento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


11.2000/1

Gallone

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        ''È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato''».


11.2000/2

Arrigoni, Ferrero, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato

Respinto

All'emendamento 11.2000, lettera b), prima delle parole: «il supporto» inserire le seguenti: «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili,».


11.2000/3

Comincini, Conzatti, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 11.2000, alla lettera b), dopo le parole: «giovanile e femminile,» inserire le seguenti: «il supporto alla creazione di startup innovative».


11.2000/4

Gallone

Respinto

All'emendamento 11.2000, alla lettera b) sostituire le parole: «e la sostituzione della plastica con materiali alternativi», con le seguenti: «e l'introduzione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche».


11.2000/5

Bernini, Gallone, Vitali, Damiani, Minuto

Respinto

All'emendamento 11.2000, alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano nelle ZEA di cui al primo periodo le zone colpite dalla Xylella e tutte quelle oggetto di gravi calamità nell'uno e nell'altro caso certificati da enti o autorità pubbliche».


11.2000/6

Vanin, Endrizzi, Guidolin

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

            «d-bis) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella lista del patrimonio mondiale', a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di rilascio di autorizzazioni e di concessioni demaniali aventi a oggetto nuovi impianti di stoccaggio di Gpl nei siti riconosciuti dall'UNESCO. È altresì vietato l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio. Conseguentemente, le autorizzazioni già rilasciate con riferimento agli impianti di cui al periodo precedente decadono dall'entrata in vigore della presente legge''».


11.2000/7

Rossomando

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        ''4-bis. La superficie di cui al decreto ministeriale 935 del 13/02/2018 e non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015, è rilasciata ai richiedenti nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno delle Zone Economiche Ambientali''».


11.2000/8

Rossomando

Ritirato

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        ''4-bis. Dopo il comma 62 della legge n. 205 del 2017 sono aggiunte le parole: «qualora in una stessa regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nel territorio regionale potranno essere istituite un massimo di due Zone Logistiche Semplificate»''.».


11.2000/9

Giuseppe Pisani

Respinto

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

        ''12-bis. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe ''Euro 3'' o ''Euro 4'' impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.

        12-ter. Il contributo di cui al comma 12-bis è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

        12-quater. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

        12-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 12-bis, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

            a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

            b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

        12-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi

        Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 80.000.000;

        2021: - 80.000.000;

        2022: - 80.000.000.


11.2000/10

Ferrazzi

Ritirato

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

        ''12-bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia.

        12-ter. Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici valorizza e mette in connessione ii patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Cà Foscari, luav, VIU-Venice lnternational University, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali CNR e if Centro Moree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio ed il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis S.p.A. e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali ed internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.

        12-quater. Agli oneri di cui al comma 12-ter, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge''».


11.2000/11

Moronese

Ritirato

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:

        «d-bis) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        ''12-bis. Al fine di supportare le attività nelle zone economiche ambientali, all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo periodo, le parole: Area II, posizione economica F1' sono sostituite dalle seguenti: Area II, posizione economica F2';

            2) all'ottavo periodo, le parole: ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021', sono sostituite dalle seguenti: ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021'''».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 41.750;

        2021: - 83.500;

        2022: - 83.500.


11.2000/12

Ferrazzi

Ritirato

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «e) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        ''12-bis. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni''».


11.2000/13

Moronese, Ferrazzi, Mirabelli, Assuntela Messina, Donno

Accolto

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «e) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        ''12-bis. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni''».


11.2000/14

Gallone

Respinto

Aggiungere, in fine la seguente lettera:

        «e) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        ''12-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza''».


11.2000/15

Angrisani

Ritirato

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

''Art. 11-bis.

(Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria)

        1. Al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria ed eliminare ostacoli di natura antropica, è istituito, a decorrere dall'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

        2. Per parchi archeologici a perimetrazione unitaria si intendono aree fisicamente delimitate senza discontinuità all'interno di un'unica perimetrazione funzionali alla fruizione da parte dell'utenza di più punti di interesse archeologico.

        3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno di ogni anno, con proprio decreto, indica le aree ove intende intervenire al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria, indicando l'area fisica massimale del parco, provvedendo altresì ad individuare, con il supporto dell'Agenzia del Demanio e degli enti territoriali, gli edifici che insistono all'interno delle predette perimetrazioni senza titolo legittimo.

        4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere impiegate in via prioritaria per:

            a) eseguire i controlli di cui al comma 3;

            b) provvedere alle opere di perimetrazione;

            c) se presenti all'interno dell'area soggetta a perimetrazione, procedere alla demolizione degli edifici senza titolo legittimo, ad eccezione degli edifici ad uso abitativo come prima casa sul territorio italiano;

            d) se presenti all'interno dell'area soggetta a perimetrazione, procedere alla demolizione degli edifici senza titolo legittimo utilizzati come prima casa sul territorio italiano, prevedendo, contestualmente, uno strumento di compensazione economica;

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante le riduzioni di spesa di cui ai commi 6 e 7.

        6. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio», sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 2 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».

        7. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, di 25,1 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni a decorrere dall'anno 2019».''».


11.2000/16

Pirro, Donno

Accolto

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

''Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2022»;

            b) al comma 59, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

            c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2022»;

            d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti coi generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e la tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:

        1) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;

        2) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82»;

            e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'Elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi previsti dal decreto di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco».''».


11.2000/17

Pirro

Ritirato

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1 dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

            ''b-bis) Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)

        1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all'articolo 4, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 5, segnala, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco -anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.

        2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.

        3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.

        4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

        5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

        6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

        7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.

        8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Commissario può avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        9. Il Presidente del Comitato di indirizzo delle ZES istituite può richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del ''Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi'' adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014'''.

        2) aggiungere in fine il seguente comma:

       «1-bis. All'articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture "verdi" finalizzate al turismo ed alla "mobilità dolce" non motorizzata (greenways)'.

        1-ter. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2020, 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147''.».


11.2000/18

Pirro, Donno

Accolto

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

            ''a-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:

            'a-septies) Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli'''».


11.2000

I Relatori

Accolto

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «economia circolare», sono aggiunte le seguenti: «il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi»;

            c) al comma 4, dopo le parole: «garanzie di cui al comma 2», sono aggiunte le seguenti: «anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico»;

            d) al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico».


11.0.1 (testo 2)

Paragone, Botto, Corrado, Marinello, Pavanelli, Lanzi, Lannutti, Giannuzzi, Granato, Romano, Campagna, Angrisani, Dessì, La Mura, Vanin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

        2. All'articolo 35, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.  93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n.  124, a decorrere dal 1º gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n.  186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1º gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore dì energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma''.

        3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con: le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n.  186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

        4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio dei Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.

        5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

        6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

        7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2020 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n.  150».


11.0.1

Paragone, Botto, Corrado, Marinello, Pavanelli, Lanzi, Lannutti, Giannuzzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

        2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1º gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione .del regime di cui al presente comma».

        3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/ 2017 /R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato - nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

        4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.

        5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

        6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.»


11.0.2

Collina, Ferrari, Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

        1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'art. 4 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: ''K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a'' aggiungere i seguenti periodi:

            - 6,5 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a celle a combustibile;

            - 2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;

            - 2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20 kWe;

            - 1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50 kWe;

            b) conseguentemente, all'art. 4 comma 1 ultimo periodo, sostituire le parole ''1,4 per le quote di potenza fino a 1 MWe'' con le parole ''1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a 1 MWe''.

        2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 apportare le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

            ''h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori'';

            b) All'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento 1.G aggiungere l'intervento 1.H

Codice intervento

Tipologia Internento

Soggetti
ammessi

Durata
dell'incentivo

1.H

Sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale con microcogeneratori

Amministrazioni
Pubbliche

5 anni

            c) All'Allegato I, punto 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ''Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato lii del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%'';

            d) All'Allegato II, punto 1, dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente: ''1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

I tot = %spesa C Pnint

con I tot ≤ I max

        dove

        - Pnint è la potenza elettrica del microcogeneratore installato in kWe;

        - C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale installata in kWe. I valori massimi di C ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;

        - % spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 6;

        - I tot è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso a/l'intervento in oggetto;

        - I max è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale

            e) All'Allegato Il, punto 1., è inserita la seguente tabella 6:

Tipologia di intervento

Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)

Costo massimo ammissibile (Cmax)

Valore massimo dell'incentivo (I max) [euro]

articolo 4 comma 1 lettera h)

installazione
di microgeneratori

65

3.076
euro/kWe

100.000

installazione
di microgeneratori
(celle a combustibile)

65

12.000
euro/kWe

100.000


11.0.3

Gallone, Damiani

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

        1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».


11.0.4

Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani, Angrisani

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo rotativo per l'efficienza energetica)

        1. Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e del decreto 22 dicembre 2017 «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica» è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

        2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

        3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento ed all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

        4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

        5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4».


11.0.5

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

        ''Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.

        Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15%.

        Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

        I) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

        II) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15''.

        2. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

        ''«3-bis. Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

        3-ter. Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:

        i) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

        ii) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

            a) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati

            b) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

            c) d2: diametro nuovi rotori

            d) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».


11.0.6

Gallone, Damiani

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

        ''Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione.

        Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 % -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata''.».


11.0.7

Collina, Ferrari, Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

        1. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

        2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

            a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

            b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli artt. 251 e 252 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

            c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

            d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

        3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


11.0.8

Collina, Ferrari, Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

        1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.''».


11.0.9

Gallone, Damiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

        1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''».


11.0.10

Gallone, Damiani, Angrisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

        1. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

        2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

            a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

            b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli articoli 251 e 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

            c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

            d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

        3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


11.0.11

Gallone, Damiani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

        All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 3 lett. a), dopo le parole: ''energia elettrica'' aggiungere in fine le seguenti: '', ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste'';

            2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta.''».


11.0.12

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

        All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 3 lett. a), dopo le parole: ''energia elettrica'' aggiungere in fine le seguenti: '', ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste'';

            2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta.''».


11.0.13

Arrigoni, Tosato, Ferrero, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica - Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e valorizzazione del parco dello Stelvio)

        1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.».


11.0.14

Arrigoni, Briziarelli, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)

        1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

            ''hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto.''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 252-ter.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)

        1. Al fine di arrestare l'inquinamento presente, favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani o delle aree destinate alla riconversione per la riqualificazione delle predette aree e la valorizzazione economica, ambientale e produttiva, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, un Fondo Pilota, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per singolo progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante procedura ad evidenza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.

        2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252 del presente decreto, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti, a valere sul Fondo di cui al comma 1, beneficiano di un credito di imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni euro per singolo intervento. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del suddetto credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.

        3. Le Pubbliche Amministrazioni proprietarie dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.


11.0.15

Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostenibilità ambientale degli scarichi idrici)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:

''Art. 108-bis.

(Limiti di concentrazione negli scarichi per le sostanze perfluoro - alchiliche - PFAS - e per le sostanze pericolose emergenti non altrimenti normate)

        1. Su tutto il territorio nazionale negli scarichi in tutte le matrici ambientali dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione per le sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS): PFOS≤0,06 microgrammi/litro; PFOA≤0,5 microgrammi/litro; PFBA≤0,5 microgrammi/litro; PFB≤3,0 microgrammi/litro; PFPeA≤3,0 microgrammi/litro; PFHxA1,0 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFNA + PFDeA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA)≤0,6 microgrammi/litro; per ciascuna di tutte le altre sostanze PFAS non descritte nel presente punto il limite di concentrazione è fissato il 0,1 microgrammi/litro.

        2. Per tutte le sostanze emergenti pericolose non normate con riguardo ai limiti allo scarico nelle matrici ambientali, il valore limite da rispettare non potrà essere superiore a 0.05 microgrammi/litro.

        3. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 si riferiscono alla mediana su base annua calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti dalle Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente.

        4. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2020.

         5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le limitazioni alle sostanze perfluoroalchiliche relativamente agli scarichi e alle acque potabili e ad uso agricolo.''».


11.0.16

Fazzolari, Calandrini

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Risparmio idrico)

        1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 4.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati, gli interventi:

            a) finalizzati al risparmio idrico domestico;

            b) relativi al ripristino di preesistenti cisterne in disuso;

            c) finalizzati al riutilizzo o all'immissione in falda dell'acqua di condensa degli impianti di climatizzazione;

            d) finalizzati all'utilizzo dell'acqua piovana;

            e) finalizzati alla realizzazione di mini impianti di fitodepurazione''.

        2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definite, anche avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, le procedure, i moduli e il dettaglio degli interventi ammissibili su cui presentare le richieste di detrazioni previste al comma 1-bis dell'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)».


11.0.17

Stefani, Saviane, Tosato, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostenibilità ambientale - rischio idrogeologico)

        1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136, le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, negli anni 2010-2021, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata biennale e non rinnovabile, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'ente, da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile, e di supporto all'emergenza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Commissario delegato territorialmente competente il quale provvede con propri atti al riparto, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri tra i medesimi soggetti, delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite delle disponibilità delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, d'intesa con il Commissario delegato territorialmente competente.

        3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione à tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità».


11.0.18

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi)

        1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, denominato Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, per interventi straordinari volti a rilanciare una politica di contrasto al fenomeno dell'inquinamento causato dalla dispersione e l'accumulo di prodotti plastici nei principali mari e bacini idrici del mondo.

        2. Gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i paesi interessati, nel quadro di un'azione integrata di politica ambientale che valorizza la tematica del controllo dell'inquinamento dei principali mari e bacini idrici del mondo.

        3. Sono considerate di priorità strategica per gli interventi di cui al comma 1, la regione asiatica e la regione africana, aree maggiormente interessate dall'inquinamento per l'accumulo di prodotti plastici nei propri mari.

        4. Vengono incentivate iniziative volte alla costruzione dì barriere fisse e all'utilizzo di imbarcazioni a pescaggio ridotto per il contenimento e raccolta della plastica nei fiumi maggiormente inquinati.

        5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

        6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni annui dal 2020 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7».


11.0.19

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)

        1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale ''Italia Clima'', cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

        2. Il tavolo interministeriale ''Italia Clima'' coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


11.0.20 (testo 2)

Santillo, Mininno, Leone, Floridia, Moronese, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Presutto, Angrisani, D'Angelo, Naturale

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

        1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: ''edifici pubblici contaminati da amianto'', sono inserite le seguenti: ''comprese le navi militari''.

        2. Il Fondo per la progettazione preliminare 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma».

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99; è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».


11.0.20

Santillo, Mininno, Leone, Floridia, Moronese, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Presutto, Angrisani, D'Angelo, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 11-bis.

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

        1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: ''edifici pubblici contaminati da amianto'', sono inserite le seguenti: ''comprese le navi militari,''.

        2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.


11.0.21

Floridia, L'Abbate, Moronese, Ortis, Matrisciano, Di Girolamo, Pirro, Campagna, Giuseppe Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione di un Fondo per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionale)

        1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nell'ambito del Fondo Unico giustizia si costituisce una apposita sezione denominata ''Sezione per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionali (SIN)'' di seguito denominata ''Sezione''. La sezione di cui al presente comma è finanziata con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari intrapresi nei confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili dell'inquinamento.

        2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la dotazione iniziale del Fondo ha un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

        3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 5.000.000;

        2021: - 5.000.000;

        2022: - 5.000.000.


11.0.22 (testo 2)

Moronese, L'Abbate, Matrisciano, Naturale, Puglia, Angrisani, Briziarelli, Fede

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 11-bis.

(Ecobonus per le strutture recettive)

        1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

        3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.

        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

            a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

            b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

            c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

            d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

            e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge a marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73.

        5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i con hotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020:  -  ;

        2021:  -  12.000.000;

        2022:  -  6.000.000.


11.0.22

Moronese, L'Abbate, Matrisciano, Naturale, Puglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 11-bis.

(Ecobonus per le strutture recettive)

        1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

        3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

            a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

            b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

            c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

            d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

            e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

        5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

        6. Il credito d'imposta è riconosciuto in via sperimentale fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - ;

        2021: -    12.000.000;

        2022: -      6.000.000.


11.0.23 (testo 2)

Moronese, L'Abbate, Guidolin, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Quarto, Croatti, Accoto, Calandrini, Comincini, Conzatti, Damiani, Dell'Olio, Errani, Faggi, Toffanin, Ferrari, Ferrero, Ferro, Gallicchio, Bottici, Manca, Marco Pellegrini, Pesco, Pichetto Fratin, Pirro, Presutto, Rivolta, Saccone, Stefano, Steger, Tosato, Zuliani

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

        1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma l sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

        3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

        4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.


11.0.23

Moronese, L'Abbate, Guidolin, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Quarto, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 11-bis.

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

        1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020 da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

        2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato selezionato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

        4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 30.000.000;

        2021: - ;

        2022: -.


11.0.24

Moronese, Santillo, Dell'Olio, Floridia, L'Abbate, Matrisciano, La Mura, Botto, Angrisani

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Programma sperimentale Mangiaplastica)

        1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato ''Programma sperimentale Mangiaplastica'', con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 e euro 2 milioni l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Alla relativa copertura si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

        2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti.

        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


11.0.25

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)

        1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europa il 4/10/2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al primo periodo, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi».


11.0.26

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)

        1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale ''Italia Clima'', cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

        2. Il tavolo interministeriale ''Italia Clima'' coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


11.0.27

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes, Buccarella

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

        1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

        ''e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione delle aree protette e dell'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.'';

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.'';

            c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:

        ''6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e sui bitumi di petrolio prevista dall'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504''.

        2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».


11.0.28

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes, Buccarella

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

        1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e al contrasto dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1º gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

        2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

        2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

            a) educazione e formazione ambientale;

            b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

            c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

            d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale, rimboschimento;

            e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

        2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2020, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625''».


11.0.29

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes, Buccarella

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)

        1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

        2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020»;

            b) sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


11.0.30

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Adeguamento dei canoni regionali per il prelievo di materiali da cava)

        1. A decorrere dal 30 giugno 2020 l'importo dei canoni e dei contributi di indennizzo stabiliti dalle regioni e dalle province autonome per il prelievo di materiali da cava non può essere complessivamente inferiore a 2 euro per ogni metro cubo di materiale estratto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare gli importi di propria competenza.

        2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati dalle regioni e dalle province autonome all'incremento degli interventi per la tutela idrogeologica del suolo e per la tutela della biodiversità all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».


11.0.31

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

        1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 ), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


11.0.32 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes

Accolto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «13. Per studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020 una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

        14. La commissione di cui al comma 13 presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

        15. Alla Commissione di cui al comma 13, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, viene assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.


11.0.32 (Testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Naturale

All'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «2. Per studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

        3. Il 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi come definita dalla proposta di cui al comma 2, confluisce nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        4. La commissione di cui al comma 2 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

        5. Alla Commissione di cui al comma 2, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, viene assegnata una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente modifica:

        2020: - 2.000.000


11.0.32

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella, Naturale

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

        1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per la definizione di agevolazioni per l'innovazione e gli investimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra da completare entro l'anno 2030 è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, una Commissione per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra.

        2. La proposta elaborata dalla Commissione deve:

            a) indicare misure per rafforzare le azioni per il clima nel rispetto delle indicazioni dello Special Report dell'IPCC 1,5ºC;

            b) contenere una proposta di revisione del PNIEC per innalzare gli impegni di riduzione delle emissioni al 2030 del 55% e delineare una strategia a lungo termine per la decarbonizzazione al 2050;

            c) indicare misure per la promozione degli investimenti pubblici per la riconversione ecologica e la decarbonizzazione;

            d) individuare piani per la riconversione dei siti industriali, dei settori produttivi e delle centrali fossili;

            e) formulare politiche per la creazione di nuova occupazione sostenibile e dignitosa, la protezione sociale, la riqualificazione e la ricollocazione lavorativa per i lavoratori coinvolti nella decarbonizzazione dell'economia, politiche di sviluppo delle nuove competenze, politiche di salute e sicurezza sul lavoro, politiche attive del mercato del lavoro;

            f) individuare le risorse economiche necessarie per accompagnare la transizione ecologica e prevedere la sostituzione dei sussidi ambientalmente dannosi con interventi strutturali di riduzione delle produzioni e dei consumi inquinanti, nonché misure per il monitoraggio dei risparmi conseguiti.

        3. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

        4. La Commissione opera senza ulteriori oneri per la pubblica amministrazione».


11.0.33

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Buccarella

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica)

        1. All'art. 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 comma 150 lettera a) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi- a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema''».

        Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

        2020 - 5.000.000;

        2021 - 5.000.000;

        2022 - 5.000.000.


11.0.34

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Buccarella

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)

        1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europa il 4 ottobre 2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento.

        2. La comunicazione di cui al comma 1 descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi.

        3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al comma 1, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi»


11.0.35

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

        1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: ''Gli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A''.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».


11.0.36

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 17, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera d-quater) è aggiunta la seguente: «d-quinquies) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;».


11.0.37

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1% -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata''».


11.0.38

Gallone, Damiani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 17, comma sesto, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera d-quater) è aggiunta la seguente: ''e) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;''».


11.0.39 (testo 2)

Rufa, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: ''e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti''».

        Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)

        1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari, individuabili eventualmente nella figura del sindaco, nel caso che sia interessato un unico comune, e anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

        3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

        4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».


11.0.39

Rufa, Zuliani, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al comma 1, aggiungere, infine le parole: ''e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti».

        Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)

        1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari; individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

        3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

        4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».


11.0.40

Rufa, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alla ricompensa dei soggetti che in via assolutamente anonima segnalano l'esistenza di una discarica abusiva; Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti le garanzie, i termini, le modalità, le tempistiche, l'ammontare della ricompensa, nonché le modalità di controllo e verifica delle segnalazioni pervenute».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo».


11.0.41

Conzatti, Comincini

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Alla Tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere in fine il seguente punto:

        1-quinquies) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;

        2. Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: ''alle forniture di energia da altre fonti'' con le seguenti: ''alla quota di fornitura di energia da altre fonti''».

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.


11.0.42

Girotto, Santillo, Dell'Olio, Anastasi, Botto, L'Abbate

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile)

        1. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile, i finanziamenti agevolati di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185 possono essere integrati, nei limiti delle disponibilità assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, di una quota di contributo a fondo perduto, non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, idonee ad assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In ogni caso, la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili.

        2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo può essere disposta a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei, anche di competenza regionale, nonché a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative. In sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.


12.1

Martelli, De Bonis

Respinto

Al primo periodo, sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante sia dal numero, che dall'utilizzo di veicoli a motori endotermici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione a procedere, dal 1º gennaio 2020, a una riduzione del 5 per cento del fabbisogno di acquisto o noleggio di veicoli e all'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente ''full electric'' o a ''celle a combustibile'', nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli».


12.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in dotazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in dotazione, adibiti al trasporto su strada, a procedere, dal 1º gennaio 2020, all'acquisto o noleggio di veicoli leggeri a basse emissioni, così come definito dal regolamento UE 631/2019 nonché di bus urbani elettrici puri, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spese».


12.3

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non inferiore al cinquanta per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore all'ottanta per cento»


12.4

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non inferiore al cinquanta per cento», inserire le seguenti: «per l'anno 2020, al sessanta per cento per gli anni 2021 e 2022, al settanta per cento per l'anno 2023 e all'ottanta per cento a decorrere dal 2024».


12.5

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Al comma 1, dell'articolo, dopo le parole: «al trasporto su strada» sono aggiunte le seguenti: «a basse emissioni così come definito dal regolamento UE 631/2019 o».


12.6

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa, Marco Pellegrini, L'Abbate

Accolto

Al comma 1, le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida,» sono sostituite dalle seguenti: «alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,».


12.7

Manca, Ferrari

Respinto

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «ad energia elettrica o ibrida» con le seguenti: «con combustibili alternativi o ibridi, indicati all'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,».


12.8

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida» con le seguenti: «a trazione elettrica o a trazione ibrida termoelettrica a funzionamento multimodale con una potenza massima netta del motore elettrico almeno maggiore o uguale a 30kw».


12.9

Nugnes, De Petris

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o da veicoli a minor impronta di carbonio possibile».


12.10

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o termoelettrica a funzionamento multimodale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), punto 3), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con una potenza massima netta del motore elettrico a 30kw».


12.11

Vono, Conzatti, Comincini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida», inserire la seguente: «o dotati di doppia alimentazione, quali a titolo esemplificativo i veicoli alimentati a benzina e gas di petrolio liquefatti o alimentati a benzina e gas metano».


12.12

Augussori, Rivolta, Faggi, Ferrero, Zuliani, Tosato

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due veicoli», aggiungere in fine le seguenti: «all'anno».


12.13

Dell'Olio, Gallicchio, Pirro, Bottici, Botto, Marco Pellegrini

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel medesimo esercizio finanziario».


12.14

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» aggiungere le seguenti: «i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Protezione Civile, i Corpi Forestali e il servizio strade delle Province medesime,».


12.15

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» inserire le seguenti: «i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,».


12.16

Campari, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi.

        3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1º gennaio 2019 al 1º giugno 2020 e immatricolato entro il 31 dicembre 2020.

        3-quater. Il contributo di cui al comma 3-ter è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing.

        3-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 3-ter».


12.17

Marco Pellegrini, Matrisciano, Gallicchio, Dell'Olio, Pesco, Briziarelli, Fede

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la promozione del trasporto sostenibile con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al riconoscimento di contributi per l'acquisto di biciclette e cargo bike e di biciclette elettriche e cargo bike elettriche a pedalata assistita.

        3-ter. Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva:

            a) fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica;

            b) fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una cargo bike nuova di fabbrica;

            c) fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ovvero una cargo bike elettrica, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

        3-quater. I contributi sono riconosciuti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e comunque nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - ;

        2022: - .


12.18

D'Arienzo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

            a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

            a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 14 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».


12.19

Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo, Puglia

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

            a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - .


12.20

La Mura, L'Abbate, Moronese, Di Girolamo, Puglia

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per l'anno 2020, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e per l'esercizio delle attività di diving e di pescaturismo.

        3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni per l'anno 2021 e 305 per l'anno 2020».


12.21

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al capoverso ''Art. 16-ter'', comma 1, primo periodo, sostituire le parole ''dal 1º marzo 2019'' con le seguenti ''dal 1º gennaio 2020'';

            b) al capoverso ''Art. 16-ter'', comma 1, al secondo periodo, sostituire la parola: ''dieci'' con la parola: ''tre'' e sostituire le parole: ''nella misura del 50 per cento'' con le seguenti: ''nella misura del 65 per cento'';

            c) al capoverso ''Art. 16-ter'', comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Ai conseguenti oneri si provvede con quota parte delle risorse provenienti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018'';

        d) al capoverso ''Art. 16-ter'', dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        ''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851-1.

        2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. Ai conseguenti oneri si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con quota parte delle risorse provenienti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018'';

            e) al capoverso ''Art. 16-ter'', dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

        ''3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018, n. 165110''».

        Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1041 è inserito il seguente:

        «1041-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette annue non inferiori a 42 milioni di euro a partire dal 2020. Le risorse rinvenienti dall'aumento di cui al periodo precedente sono destinate a uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità allo sviluppo della mobilità elettrica».


12.22

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Mallegni, Toffanin, Pichetto Fratin

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. Per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e termini di presentazione delle domande».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per il 2022».


12.23 (testo 2)

Pavanelli, Pirro, Briziarelli

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

        «3-bis. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1 º gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di Green mobility denominati ''Piedibus'' e ''Ciclobus''. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 2.500.000.


12.23

Pavanelli, Pirro, Briziarelli

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1º gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di Green mobility denominati ''Piedibus'' e Ciclobus. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 2.500.000;

        2021: - 2.500.000;

        2022: - 2.500.000.


12.24

Tosato

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e per lo sviluppo del cicloturismo e per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili di interesse regionale e comunale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio nazionale, con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. I criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al presente comma sono definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

        - alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 50.000.000.


12.25

Collina, Ferrari, Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3-bis. All'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunta in fine la seguente frase: ''Le entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate all'incremento del fondo di cui al comma 1041''».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1041, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: «60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni» con le seguenti: «95 milioni di euro per il 2019 e di 110 milioni».

            b) aggiungere, in fine, la seguente frase: «Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui al comma 1031».


12.26

Saponara, Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare, d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana SpA, deve prioritariamente considerare il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze».


12.2000/1

Durnwalder, Steger, Laniece

Ritirato

All'emendamento 12.2000, al comma «3-bis.» premettere il seguente:

        «03-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Protezione Civile, ai Corpi Forestali provinciali e al servizio strade delle province medesime».


12.2000/2

Durnwalder, Steger, Laniece

Ritirato

All'emendamento 12.2000, al capoverso: «Dopo il comma 3», premettere il seguente:

        «Al comma 2, dopo le parole: ''ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,'' inserire le seguenti: ''i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,''».


12.2000/3

Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Ritirato

Sostituire i capoversi «3-bis, 3-ter e il relativo ''Conseguentemente''» con i seguenti:

        «3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.

        3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

        3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari complessivamente a 74,4 milioni di euro per l'anno 2020, 73,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».


12.2000/4

Giammanco, Sbrollini, Rauti, Evangelista, Ronzulli, Mallegni, Ginetti, Modena, Vaccaro, Cangini, Berardi, Lonardo, Rizzotti, Papatheu, Binetti, Giro, Vanin, Urso, Ferro, Alderisi, Aimi, Tiraboschi, Battistoni, Pagano, Gallone, Toffanin

Respinto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

        «3-quinquies. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

''Art. 5-septies. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

        2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

        3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

        4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al Comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

        5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

        6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

        7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui ai comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

        8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delIe installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

            d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

            e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

            f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2

        9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

        10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

        11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

        12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3''».


12.2000/5

Giammanco, Sbrollini, Rauti, Evangelista, Ronzulli, Mallegni, Ginetti, Modena, Vaccaro, Cangini, Berardi, Lonardo, Rizzotti, Papatheu, Binetti, Giro, Vanin, Urso, Ferro, Alderisi, Aimi, Tiraboschi, Battistoni, Pagano, Gallone, Toffanin

Respinto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

        «3-quinquies. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 5-septies. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delIe risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

        2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

        3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

        4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

        5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

        6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

        7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

        8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

            d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

            e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

        9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

        10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

        11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3''».


12.2000/6

Manca, Ferrari, Rojc

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. All'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (AREA), ente pubblico di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n, 218, sono attribuite funzioni di disseminazione e coordinamento nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione sul territorio nazionale.

        3-sexies. Nello svolgimento delle nuove funzioni di cui al comma precedente AREA fornisce anche supporto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 218 del 2016, a soggetti pubblici e privati e si coordina con loro per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

        3-septies. Il Consiglio di Amministrazione di AREA, in carica all'entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le necessarie modifiche allo Statuto ed ai propri regolamenti per adeguarli alle disposizioni contenute ai commi precedenti e ad eventuali specifiche direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la data del 31 ottobre 2020.

        3-octies. Lo Statuto e i regolamenti sono adottati secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

        3-novies. Il Consiglio di Amministrazione di AREA, di cui al comma 3-septies, resta in carica fino alla nomina dei nuovi Organi secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo l'adozione dello Statuto e regolamenti ai sensi del precedente comma 3-septies».


12.2000/7 (testo 2)

Manca, Ferrari

Accolto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano Iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.).

        3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.

        3-septies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

        3-octies. Fermo quanto previsto dal comma 3-septies, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

        3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delta presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

        3-decies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».


12.2000/7

Manca, Ferrari

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.).

        3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.

        3-septies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

        3-octies. Fermo quanto previsto dal comma 3-septies, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

        3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delta presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

        3-decies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».


12.2000/8 (testo 2)

Manca, Ferrari

Accolto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'Imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

        3-sexies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».


12.2000/8

Manca, Ferrari

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

        3-sexies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».


12.2000/9 (testo 2)

Manca, Ferrari, Ferrazzi, Toffanin

Accolto

All'emendamento 12.200, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204 è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.

        3-sexies. Il Centro di studio e di ricerca, internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenza maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studi e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca'Foscari, Iuav, VIU - Venice International University, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e dei Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020.

        3-septies. 'È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798'.

        3-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 7 comma 1 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.


12.2000/9

Manca, Ferrari, Ferrazzi

All'emendamento 12.200, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204 è istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia.

        3-sexies. Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca Internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca'Foscari, Iuav, VIU -Venice International University degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e dei Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca Internazionale sui cambiamenti climatici è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.

        3-sepities. Agli oneri di cui al comma 3-sexies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».


12.2000/10 (testo 2)

Manca, Ferrari

Accolto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

        3-sexies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».


12.2000/10

Manca, Ferrari

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro per le Politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

        3-sexies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».


12.2000/11

Manca, Ferrari

Ritirato

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. Al fine di aumentare la sicurezza del trasporto sui veicoli adibiti a scuolabus, è istituito un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2020 per incentivare l'installazione di cinture di sicurezza sui veicoli di categoria M2 e M3, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) adibiti a uso scuolabus. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto definisce le modalità di erogazione dell'incentivo.

        3-sexies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».


12.2000

I Relatori

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

        3-quater. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 14.000.000;

        2021: - 11.000.000;

        2022:-.


12.0.1

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il riconoscimento di incentivi economici al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

        2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008 e al Regolamento (CE) n. 715/2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

        3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

        4. I veicoli usati di cui al comma 2 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

        5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

        6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

        7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

            a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

            b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

            c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

        8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

        9. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle medesime risorse».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020».


12.0.2

Anastasi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

        1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per l'anno 2020. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

        2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - .


12.0.3

Santillo, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Presutto

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

        1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ''nell'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro l'anno 2021''».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000.


12.0.4 (testo 2)

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Bottici

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

        1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.

        2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

        3. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 15,000.000;

        2022: - .


12.0.4

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Bottici, Botto, Campagna

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

        1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.

        2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

        3. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 5.000.000;

        2022: -.


12.0.5

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Bottici, Botto, Briziarelli, Pirro

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende)

        1. All'articolo 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) le parole: ''dal 1º marzo 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2020'';

                2) la parola: ''dieci'' è sostituita dalla parola: ''tre'';

                3) le parole: ''nella misura del 50 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 65 per cento'';

            b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW, che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851 -1;

        2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 2-bis si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.00 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione'';

            c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui comma 3, si applicano in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110.''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 20.000.000.


12.0.6

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km)

        1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

6.000

21-60

2.500

        2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

4.000

21-60

1.500

        2. Al comma 1041, è aggiunto, in fine il seguente periodo: ''Eventuali risorse residue provenienti dalle annualità precedenti sono riassegnate alle annualità successive''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 5.000.000;

        2021: - 5.000.000;

        2022: - 5.000.000.


12.0.7 (testo 2)

Collina, Ferrari, Laus, Taricco, Assuntela Messina

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi sostenibili in impianti già ammortizzati)

        1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, prodotti e sottoprodotti, di cui all'articolo 23 del D.M. sviluppo economico 23 giugno 2016 e all'articolo 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 e/o entro il 31 dicembre 2025 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2030 e comunque per 10 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo stesso, un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.

        2. L'incentivo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

            a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione;

            b) deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo.

        3. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al comma 1, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387».


12.0.7

Collina, Ferrari, Laus, Taricco

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

        1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe ''Euro 3'' o ''Euro 4'' impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.

        2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

        3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

        4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

            a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

            b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

        5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

        6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro per il 2020, in 80 milioni di euro per il 2021 e in 80 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del precedente articolo 11. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


12.0.8

Arrigoni, Ripamonti, Tosato, Ferrero, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

''Art. 32-bis.

(Semplificazione della sostituzione serbatoi GPL per autotrazione)

        1. Per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati dall'origine con sistema di alimentazione GPL, le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada non si applicano.

        2. Con apposito decreto direttoriale il Ministero dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce:

            a) le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel comma 1;

            b) le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione.''».


12.0.9

Nannicini, Girotto, Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sperimentazione veicoli micromobilità elettrica)

        1. L'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito come segue:

        ''102. Al fine di favorire la diffusione della micromobilità elettrica nelle città, senza aggravi per la finanza locale, è autorizzata una sperimentazione della durata di 24 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, per la circolazione su strade urbane di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali monopattini. Ai fini della sperimentazione i veicoli elettrici innovativi di cui al periodo precedente, con potenza massima non superiore a 0,5 KW e comunque con velocità limitata elettronicamente a 20 km/h dal fornitore del servizio e/o dal produttore, e destinati al trasporto del solo conducente, sono assimilati ai velocipedi di cui all'articolo 50 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della circolazione e della guida. La sperimentazione avente ad oggetto i veicoli di cui al periodo precedente è autorizzata in deroga alle seguenti disposizioni del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

            a) articolo 68, comma 1, la lettera c) per la seguente parte: inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati' e commi 4 e 5;

            b) articolo 182, comma 5 per la seguente parte: "È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5" e commi 6, 7 e 8.

        Ai fini della sperimentazione di cui al presente comma sono altresì derogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

            c) articolo 224, comma 7 e comma 9 per la seguente: "parte e a luce gialla";

            d) articolo 225.

        I comuni, con proprio atto, possono istituire un'imposta per l'occupazione del suolo pubblico, a carico delle società fornitrici del servizio di condivisione, non superiore a 15 euro per dispositivo, con l'obbligo di destinare delle somme percepite in infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile''.».

        Conseguentemente, il decreto 4 giugno 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato con riferimento ad ogni disposizione riguardante i monopattini con l'eccezione dell'allegato 1, che rimane in vigore anche con riferimento alle disposizioni riferite ai monopattini.


12.0.10

Collina, Ferrari, Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

        1. All'articolo 49, al comma 1 dopo la lettera g) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

            ''g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici''.

        2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto».


12.0.11

Gallone, Damiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

        1. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

            ''h) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici''.

        2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.».


12.0.12

Gallone, Damiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

        L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».


12.0.13

Collina, Ferrari, Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

        1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».


12.0.14

Taricco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

        1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo  del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».


12.0.15

Taricco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

        1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera b), alinea, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '' salvo quanto previsto alla lettera c), ultimo periodo'';

            b) al comma 1, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: ''È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento''».


12.0.16

Arrigoni, Ripamonti, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

        1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: ''È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento''.

            b) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma successivo».


12.0.17

Taricco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

        1. A decorrere dal 2021 il prezzo di ritiro di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218, è quello vigente nell'anno precedente al momento dell'entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione».


12.0.18

Taricco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218, le parole: ''dodici anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dieci anni''.


12.0.19

Arrigoni, Ripamonti, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

        1. All'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''a decorrere dal 1º giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione''».


12.0.20

Taricco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

        1. All'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''a decorrere dal 1º giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione''».


12.0.21

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili)

        1. I clienti finali residenziali, gli enti locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, o dall'articolo 22 della Direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione.

        2. L'energia condivisa deve essere pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l'uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l'energia elettrica prelevata dall'insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l'energia oggetto di condivisione ai sensi dei commi 1 e 2.

        3. L'energia condivisa è esentata dall'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 per cento o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie.

        4. L'energia condivisa è contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 3.

        5. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell'energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorreranno fra gli stessi. Tale soggetto effettua tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Esclusivamente il soggetto delegato è responsabile nei confronti degli associati dell'esatto riparto dell'energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali.

        6. Ciascuno dei clienti finali acquista l'energia elettrica prelevata dalla propria società di vendita, preservando i diritti di ogni cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore e potrà recedere dal sistema di condivisione dell'energia previsto dal presente articolo con preavviso di tre mesi, fermi restando i corrispettivi per il recesso anticipato che siano stati concordati e che risultino proporzionati tenuto conto degli investimenti sostenuti dai clienti finali associati.

        7. Il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperano al fine di consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

        8. Entro 90 giorni ARERA adotta con proprio provvedimento ogni misura necessaria a consentire la immediata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in un quadro di sostegno atto a promuoverne e agevolarne la diffusione, individuando anche, qualora ciò sia giustificato, eventuali misure di sostegno esplicito all'autoconsumo collettivo, che risultino fruibili anche dagli enti locali e che possano essere finanziate a valere sulla riduzione di altri oneri o spese, ivi compresi gli oneri derivanti dallo scambio sul posto. Gli impianti dei clienti finali associati sono idonei per ottenere gli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, su tutta l'energia immessa in rete ivi inclusa quella condivisa, in alternativa alle detrazioni di cui al comma 9.

        9. Gli impianti di cui al comma 1 installati su edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante Testo Unico delle imposte sui redditi».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»


12.0.22

Assuntela Messina

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi sostenibili in impianti già ammortizzati)

        1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, prodotti e sottoprodotti, di cui all'articolo 23 del D.M. sviluppo economico 23 giugno 2016 e all'articolo 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 e/o entro il 31 dicembre 2025 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2030 e comunque per 10 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo stesso, un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.

        2. L'incentivo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

            a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione;

            b) deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo.

        3. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al comma 1, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.».


12.0.23

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».


12.0.24

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina, Ferro

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

        1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        «Art. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche). - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche.

        2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

            a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

            b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

            c) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

        2. Dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 219-ter.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

        1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, i comuni, la distribuzione organizzata, aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata ''filiera'', dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

        2. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

        3. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

        4. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

        5. I produttori, gli utilizzatori e la distribuzione organizzata aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».


12.0.25

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

        1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 222-bis.

(Fondo unico per il riciclo)

        1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».


12.0.26

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

        1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. Il comma 1, non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''.».


12.0.27

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ''energia elettrica'', aggiungere in fine le seguenti: '', ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste'';

            b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta''».


12.0.28

Pichetto Fratin, Gallone, Papatheu

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Investimenti verdi - Autorizzazione di impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani ed alla connessa produzione di biografene)

        1. In deroga alle previsioni di cui alla parte II e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani che prevedono:

            a) il recupero delle materie prime seconde disperse nel rifiuto;

            b) la produzione di grafene da matrici organiche da rifiuti e/o da combustibili sia solidi che liquidi;

            c) che abbiano una potenzialità non superiore a 100.000 tonnellate annue;

            d) che producano, almeno 20 grammi di biografene per tonnellata gestita, devono presentare istanza di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allegando la documentazione tecnica per la realizzazione del progetto stesso.

        2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si esprime nei successivi 60 giorni di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la regione di competenza.

        3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e contiene, almeno, i seguenti elementi:

            a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

            b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

            c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

            d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

            e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

            f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

            g) la data di scadenza dell'autorizzazione in conformità con quanto previsto dal comma 4.

        4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della sua scadenza i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

        5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'Amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

            a) soggetto interessato e ragione sociale;

            b) sede legale dell'impresa autorizzata;

            c) sede dell'impianto autorizzato;

            d) attività di gestione autorizzata;

            e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

            f) quantità autorizzate;

            g) scadenza dell'autorizzazione».


12.0.29

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio e per la diffusione del sistema del vuoto a rendere)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal comma 2 del presente articolo.

        2. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche) - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

        2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

            a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

            b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

            c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

            d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto o rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2''.

        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2020: - 15.000.000;

            2021: - 15.000.000;

            2022: - 15.000.000.


12.0.30

Coltorti, Matrisciano, Campagna

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Piano nazionale di interventi nel settore idrico)

        1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi''', sono sostituite dalle seguenti: ''100 milioni di euro annui per l'anno 2019 di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi', e di 130 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 80 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 30.000.000;

            2021: - 30.000.000;

            2022: - 30.000.000.


12.0.31

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Risorse per la digitalizzazione della logistica)

        1. Per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche tramite la digitalizzazione della logistica del paese, a decorrere dal 2020, il 3 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è destinato al finanziamento delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

        2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».


12.0.32

Nugnes, De Petris, D'Angelo

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Piano Nazionale della Mobilità)

        1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone entro il 2020 l'aggiornamento, previsto dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del marzo 2001, trasformandolo in un Piano Nazionale della Mobilità che, compiendo un'analisi sulle principali problematiche di saturazione, congestione ed emissione di sostanze inquinanti e climalteranti, esistenti nel nostro Paese, abbia come priorità la riduzione delle emissioni di gas serra. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


12.0.33 (testo 4)

Floridia, Santillo, Dell'Olio, Candiani, Faggi, Drago, Russo, Donno

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; euro d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».


12.0.33 (testo 3)

Floridia, Santillo, Dell'Olio, Candiani

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

            a) studenti universitari fuori sede;

            b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

            c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;

            d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

            a) alla quantificazione dello sconto;

            b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».


12.0.33 (testo 2)

Floridia, Santillo, Dell'Olio

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

            a) studenti universitari fuori sede;

            b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

            c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;

            d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

            a) alla quantificazione dello sconto;

            b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 35.000.000;

        2021: - ;

        2022: - .


12.0.33

Floridia, Santillo, Dell'Olio, Campagna, Angrisani, Briziarelli

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato relativo ai collegamenti fra Roma e Milano con Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai cittadini residenti nel territorio della regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

            a) studenti universitari fuori sede;

            b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

            c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;

            d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

        3. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con. il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

            a) alla quantificazione dello sconto;

            b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 35.000.000;

            2021: - ;

            2022: -.


12.0.34 (testo 2)

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».


12.0.34

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Risorse per la continuità territoriale della Sicilia)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486, è sostituito dal seguente:

        ''486. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla regione siciliana una somma di 30 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in conformità alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

            b) sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


12.0.35

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane)

        1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di C02 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13.marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

        2. Le azioni, finanziate in tutte le Città metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».


12.0.36

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

        1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

        ''140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici''.

        2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

        3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

        Conseguentemente All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000.


12.0.37

Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

        1. All'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la rubrica è così riformulata: ''pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti'';

            b) al comma 1, la parola ''lavorazione'' e sostituita dalla seguente: ''trattamento'' e, dopo le parole ''o di nuova costruzione,'' sono inserite le seguenti: ''individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,'';

            c) al comma 1, lettera a), dopo la parola ''incidenti'' sono inserite le seguenti: ''che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali'';

            d) al comma 1, lettere b) e d), la parola: ''rilevanti'' al termine delle lettere è soppressa;

            e) al comma 2, la parola: ''rilevanti'' è soppressa

            f) al comma 3, le parole: ''della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''del decreto di cui al comma 9'';

            g) al comma 4, le parole ''Il gestore trasmette'' sono sostituite dalle seguenti: ''I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono'';

            h) al comma 5, la parola ''rilevanti'' è soppressa, le parole: ''d'intesa'' sono sostituite dalle seguenti: ''in raccordo'' e dopo le parole ''piano di emergenza esterna all'impianto'', sono inserite le seguenti: ''anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,'';

            i) al comma 6, lettere b) e d), la parola ''rilevanti'' è soppressa;

            l) al comma 9, le parole ''d'intesa'' sono sostituite dalle seguenti: ''di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'', dopo le parole ''le linee guida per'' sono inserite le seguenti: ''l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per'' e, infine, è aggiunto il seguente periodo: '', nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.''.

        2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».


12.0.38

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di biomasse)

        1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che rispettano i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un PCI non inferiore a 3 (MJ/kg tal quale), e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia con potenza termica maggiore di 10 MW. Le emissioni in atmosfera di detti impianti non possono-superare i limiti di cui all'allegato 2 del titolo III-bis della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».


12.0.39

Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)

        1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».


12.0.40

Fazzolari, Calandrini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

        «4. All'articolo 15, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"; è aggiunta la seguente lettera:

        ''i-undecies) le spese sostenute per dispositivi marcati CE inerenti la sicurezza stradale dei ciclisti (gilet ed abbigliamento ad alta visibilità, luci, catarifrangenti, casco, avvisatori acustici e similari, ecc.), e per i dispositivi aventi funzione di antifurto o di geolocalizzazione delle biciclette nonché per l'acquisto di specifiche polizze RC per ciclisti urbani per un importo complessivo non superiore a 200 euro annui.''».


12.0.41

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

        1. All'articolo 1, dopo il comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

        ''140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici''.

        2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

        3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».


12.0.42

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

        1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

        ''140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici''.

        2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

        3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».


12.0.43

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

        1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

        2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''Per l'anno 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.

        3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

        4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

            a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.».


12.0.44

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

        2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

            a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

            b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

            a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

            b) incentivazione dell'intermodalità;

            c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

            d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

            e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

            f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

            g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

            h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».


12.0.45

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«12-bis.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

        1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

        2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».


12.0.46

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di oneri per l'elettricità dei consorzi di bonifica e di irrigazione)

        1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica dei consorzi di bonifica si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente disposizione».


12.0.47

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni di semplificazione per i consorzi di bonifica e di irrigazione)

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''2-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2, non si considerano concessionari soggetti passivi dell'imposta i consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio''».


12.0.48

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 496, le parole: ''30 per cento'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''100 per cento'' e le parole: ''100.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''200.000 euro'';

            b) al comma 497, le parole: ''95 per cento'', ovunque ricorrano, sono sostitute dalle seguenti: ''100 per cento'' e le parole: ''100.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''200.000 euro''».

        2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021 ulteriori rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».


12.0.49

Perosino

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ILVA Spa)

        1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

        2. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge di cui al comma 1 come modificato dal medesimo comma 1, si applica altresì alle condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del piano ambientale di cui al medesimo articolo 2, comma 6, fatti salvi i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.


12.0.50

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

        1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

            - al miglioramento della sicurezza stradale,

            - alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,

            - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente

            - alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,

            - a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,

            - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,

            - a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,

            - alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo

            - a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica

            - alla rimozione dei rifiuti stradali

            - alla cura e prevenzione del randagismo,

            - all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

        La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

        Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.


12.0.51

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo regionale protezione civile)

        «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale ''Fondo Speciale'' dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio»


12.0.52

Pepe

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aeroporto di Lamezia Terme)

        1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».


12.0.53

de Bertoldi, Calandrini, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

        1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a decorrere dall'anno 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in via sperimentale, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1º gennaio 2020 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2014, è riconosciuta:

            a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

            c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

        Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, i commi da 1042 a 1047, sono abrogati.


12.0.54

Tosato, Fregolent

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica alle norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone)

        1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        «6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

            a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

            b) per quanto riguarda la materia nivologica:

        1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

        2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

        3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

        4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

        5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

        6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre''.»


12.0.55

Pucciarelli, Stefani, Tosato, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)

        1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

        2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

        3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2019: -3.000.000;

        2020: -3.000.000;

        2021: -3.000.000.


12.0.56

Campari, Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Zuliani, Simone Bossi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di revisioni periodiche dei veicoli a motore)

        1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

            «8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

            a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 te i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

            b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;

            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;

            c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

        «9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le -modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;

            d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

            «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

            e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

            f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

            «13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;

            g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

            h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».


12.0.57

Rossomando

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cold ironing)

        1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

        2. All'allegato I del decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative alla voce energia elettrica dopo le parole ''Per ogni kWh di energia impiegata'' aggiungere: ''per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni Kw''.

        3. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore solo in seguito all'adozione di apposita decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi l'Italia ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».


12.0.58

Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle società in-house)

        1. All'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: ''pubbliche'' è sostituita con la seguente: ''aggiudicatrici''».


12.0.59

Rossomando

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. A coloro che, negli anni 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

        2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7, e di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto, per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

        3. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

        4. I veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

        5. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

        6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

        7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di circolazione per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6; copia del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

        8. Per la concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 10 milioni per l'anno 2021.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - .


12.0.60

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

            b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

            c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

            d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

        L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

        2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

        3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

            a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

            b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

            c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

            d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

            e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

        Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

        4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

            a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo;

            b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

        5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

        6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208, comma 17-bis è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale registro nazionale.

        7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo; qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».


12.0.61

Comincini, Conzatti

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 50 milioni».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000.


12.0.62

Garavini, Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

        ''f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».


12.0.63

Ferrazzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. All'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al comma 3, garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 60 per cento e siano in possesso di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro''».


12.0.64

Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


12.0.65

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:

        ''d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, nonché per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali autoveicoli, motocicli, ciclomotori, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari di cui all'articolo 12 che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, per una somma di importo complessivamente non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


12.0.66

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, si avvale della struttura e dell'anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».


12.0.67

Pichetto Fratin, Fantetti, Damiani, Ferro, Saccone, Caliendo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

''Art. 63-bis.

(Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi)

        1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.

        2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.

        3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

            a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;

            b) le imprese artigiane.

        4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.

        5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.

        6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.

        7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente:

        Il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.


12.0.68

Perosino

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Le condotte poste in essere in attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei termini e delle modalità, ivi stabiliti, costituiscono adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa.


12.0.69

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e dell'economia, definisce le modalità di accesso e utilizzazione delle risorse da parte dei Comuni per le attività di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con l'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 20.000.000.


12.0.70

Manca, Ferrari, Ferrazzi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 20 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2020: - 20.000.000;

            2021: - 20.000.000;

            2022: - 20.000.000.


12.0.71

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella

Dichiarato inammissibile

Dopo il Titolo II e l'articolo, aggiungere i seguenti:

«TITOLO II-BIS

RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE

Art. 12-bis.

(Obiettivi)

        1. L'obiettivo dei seguenti articoli del presente Titolo è quello di attuare le disposizioni della Direttiva n. 2019/904/UE e prevenire nonché ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Art. 12-ter.

(Ambito di applicazione)

        1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Art. 12-quater.

(Definizioni)

        1. Ai fini del presente Titolo si applicano le seguenti definizioni:

            1) ''plastica'': il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907 /2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

            2) ''prodotto di plastica monouso'': il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

            3) ''plastica oxo-degradabile'': materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

            4) ''attrezzo da pesca'': qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

            5) ''rifiuto di attrezzo da pesca'': l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

            6) ''immissione sul mercato'': la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea;

            7) ''messa a disposizione sul mercato'': la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

            8) ''norma armonizzata'': una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

            9) ''rifiuto'': il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

            10) ''regime di responsabilità estesa del produttore'': il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

            11) ''produttore'':

                a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

                b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

            12) ''raccolta'': la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

            13) ''raccolta differenziata'': la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

            14) ''trattamento'': il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

            15) ''imballaggio'': l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;

            16) ''plastica biodegradabile'': plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

            17) ''impianto portuale di raccolta'': 1 'impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE.

Art. 12-quinquies.

(Riduzione del consumo)

        1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione europea in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure devono produrre entro il 2026 una riduzione pari al 50 per cento del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio nazionale.

        2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere obiettivi di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, contributi alle aziende del settore per la loro riconversione produttiva e per la ricerca di nuovi prodotti meno inquinanti, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale.

        3. Nel decreto di cui al comma 1, si possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate di cui al presente comma devono essere proporzionate e non discriminatorie.

        4. Nel decreto di cui al comma 1, sono previste misure per il monitoraggio dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e dell'applicazione delle misure di riduzione adottate.

        5. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo denominato ''Fondo per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente'' la cui dotazione è determinata dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, e dalle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12-duodecies.

Art. 12-sexies.

(Restrizioni all'immissione sul mercato)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021 l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, è vietata.

Art. 12-septies.

(Requisiti dei prodotti)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2023 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

        2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

        3. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato:

            a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (''bottiglie in PET'') devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione;

            b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio nazionale.

Art. 12-octies.

(Requisiti di marcatura)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021 ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve recare sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

            a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti;

            b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Art. 12-decies

(Raccolta differenziata)

        1. Con il decreto di cui al comma 1, vengono adottate le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:

            a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;

            b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.

        2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno.

Art. 12-undecies.

(Misure di sensibilizzazione)

        1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dei Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dal presente Titolo, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

            a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

            b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

            c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

        2. Per realizzare le misure di sensibilizzazione di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo, le cui risorse sono ripartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i ministeri di cui al comma 1, sulla base dei programmi di rispettiva competenza, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 12-duodecies.

(Sanzioni)

        1. Con il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 12-quinquies si stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

        2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12-quinquies, comma 5».

        Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per il gas e dal 7 per cento al 21 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

        Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

            Allegato

(Titolo II-bis - articoli 12-bis - 12-duodecies)

        PARTE A

            Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-quinquies, sulla riduzione del consumo

        1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

        2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

            a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

            b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

            c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-sexies, sulle restrizioni all'immissione sul mercato

        1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

        2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

        3) piatti;

        4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

        5) agitatori per bevande;

        6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

        7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

            a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

            b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

            c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

        8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

        9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-septies, sui requisiti dei prodotti

        Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

            a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

            b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) che sono in forma liquida.

PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-octies, sui requisiti di marcatura

        1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

        2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

        3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

        4) tazze per bevande.

PARTE E

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-decies, sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 12-septies, sui requisiti del prodotto

        Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

            a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

            b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-undecies, sulle misure di sensibilizzazione

        1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

            a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

            b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

            c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

        2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

        3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

        4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

        5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

        6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

        7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

        8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE;

        9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.


13.1

Romano, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Nocerino, Campagna, Matrisciano, Mininno

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. A decorrere dall'anno 2020, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di applicarsi le misure in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        1-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 1-bis, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi di un piano triennale per la formazione. Il piano definisce i contenuti delle attività formative e per lo sviluppo professionale del personale dipendente.

        1-quater. A decorrere dall'anno 2020, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono utilizzare il personale in quiescenza cessato dal servizio da non oltre sei mesi, che abbia dato la propria disponibilità, in incarichi di tutoraggio anche a favore del personale nuovo assunto e per incarichi omogenei a quelli rivestiti prima della cessazione dal servizio.

        1-quinquies. Gli incarichi di cui al comma 1-quater sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

        1-sexies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

        1-septies. Nelle more della realizzazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «Per il triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

        Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies si attuano nel limite di spesa annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

        Conseguentemente:

            a) alla rubrica, dopo le parole: «Rinnovo contrattuale», inserire le seguenti: «, ed altre misure finanziarie in materia di pubblico impiego»;

            b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

                2020: - 10.000.000;

                2021: - 10.000.000;

                2022: - 10.000.000.


13.2

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

        «1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».


13.3

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

        «1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».


13.4

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

        «1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


13.5

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

        «1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


13.6

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».


13.7

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».


13.8

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».


13.9

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».


13.10

Alfieri, Astorre

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra le ipotesi non ricomprese nelle disposizioni di cui al primo periodo sono da intendersi anche i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 8 agosto 200, n. 267».


13.11

Sudano, Comincini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2019'' e le parole ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2020''».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 1.000.000;

        2021: - 1.000.000;

        2022: - 1.000.000;


13.12

Sudano, Conzatti, Comincini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole ''personale medico'' è aggiunta la seguente ''amministrativo'', le parole ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2019'' e le parole ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2020''».


13.13

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 172 milioni di euro per l'anno 2020, di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 253 milioni di euro per l'anno 2022, di 309 milioni di euro per l'anno 2023, di 293 milioni di euro per l'anno 2024, di 244 milioni di euro per l'anno 2025 e di 318 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».


13.14

Stabile, Rizzotti

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».


13.15

Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle ipotesi di assunzione per esigenze sostitutive, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.''».


13.16

Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

        ''f-bis) in caso di assunzioni dovute a eventi imprevedibili, eccezionali o cause di forza maggiore.''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


13.17

Laus

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1175 è sostituito dal seguente:

        ''1175. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, quale condizione di fruibilità dei predetti benefici, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto del trattamento economico degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi non può superare il doppio dell'importo corrispondente al trattamento economico erogato in misura inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva di cui al primo periodo.''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


13.18

Rojc

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria, e di difesa nazionale, al fine di incentivare l'elevazione dei livelli di efficienza dei relativi servizi, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzata ad incrementare, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207 milioni euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


13.19

Berardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il fondo di cui al comma precedente potrà essere incrementato negli anni successivi per garantire, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'economia e finanze».


13.0.1 (testo corretto)

Romano, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Mininno

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

            a) un percentuale non superiore al 3 per cento è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;

            b) una percentuale non superiore all'1 per cento a misure di welfare integrativo;

            e) una percentuale non superiore al 20 per cento a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        2. A far data dal 1º gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

        3. A far data dal 1º gennaio 2020:

            a) all'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 3, le parole: ''da 100 a 750 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 240 a 1.800 euro'', le parole: ''da 400 a 1.500 euro'', sono sostituite con le seguenti: ''da 960 a 3.600 euro'', le parole: ''da 1.000 a 5.000 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 2.400 a 12.000 euro'', le parole: ''da 100 a 600 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 120 a 720 euro, le parole: ''da 400 a 1.500 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 480 a 1.800 euro'' e le parole: ''da 800 a 4.500 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 960 a 5.400 euro'';

                2) al comma 4, le parole: ''da 50 a 150 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 120 a 360 euro'', le parole: ''da 300 a 1.000 euro'', sono sostituite con le seguenti: ''da 720 a 2.400 euro'' e le parole: ''da 900 a 1.500 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 2.160 a 3.600'' euro;

            b) al comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: ''A tal fine'', fino alla fine del comma, sono soppresse.

            c) al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

            d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato'';

            e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

                1) alla lettera d), numero 1), le parole: '', e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66'' sono soppresse;

                2) le lettere e) e g) sono soppresse;

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2.500 miliardi»;

            b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».


13.0.1

Romano, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Mininno, Campagna

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

            a) una percentuale non superiore al 3% è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;

            b) una percentuale non superiore all'1% a misure di welfare integrativo;

            c) una percentuale non superiore al 20% a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        2. A far data dal 1º gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

        3. A far data dal 1º gennaio 2020:

            a) al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 3, le parole: ''da 100 a 750 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 240 a 1.800 euro'', le parole: ''da 400 a 1.500 euro'', sono sostituite con le seguenti: ''da 960 a 3.600 euro'', le parole: ''da 1.000 a 5.000 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 2.400 a 12.000 euro'', le parole: ''da 100 a 600 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 120 a 720 euro'', le parole: ''da 400 a 1.500 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 480 a 1.800'' e le parole: ''da 800 a 4.500 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 960 a 5.400'';

                2) al comma 4, le parole: ''da 50 a 150 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 120 a 360 euro'', le parole: ''da 300 a 1.000 euro'', sono sostituite con le seguenti: ''da 720 a 2.400 euro'' e le parole: ''da 900 a 1.500 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''da 2.160 a 3.600'' euro;

            b) al comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: ''A tal fine'', fino alla fine del comma, sono soppresse.

            c) al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

            d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato'';

            e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n.  145:

                1) alla lettera d), numero 1), le parole: '', e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66'' sono soppresse;

                2) le lettere e) e g) sono soppresse;

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi»;

        b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».


13.0.2 (testo 2)

Guidolin, Santillo, Dell'Olio, Nocerino, Matrisciano, Donno

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di contratti per il tutoraggio della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore alle 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.

        1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente''».


13.0.2

Guidolin, Santillo, Dell'Olio, Nocerino, Matrisciano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di contratti per la docenza e il tutoraggio della SNA)

        1. All'articolo 11, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per le specifiche esigenze formative e di tutoraggio, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione per un contingente di personale non superiore a 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative''.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio autonomo».


13.0.3

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, sì provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


13.0.4

Berardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:

        - all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: ''in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti'' sono soppresse.

        - al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ''secondo principi di selettività'' e ''attraverso l'attribuzione di fasce di merito'' sono soppresse».


13.0.5

Berardi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei».


13.0.6

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

        1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, l'assetto del corso concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 e di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato dalle disposizioni dei commi seguenti, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

        2. Il corso concorso di formazione di cui al comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ha una durata di tre mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

        3. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione di cui al comma 2 è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

        4. I segretari comunali permangono nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso per un biennio a decorrere dalla data di immissione in servizio.

        5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso, per le quali non siano state svolte le relative prove preselettive.

Art. 13-ter.

(Norme in materia di vice segretari comunali)

        1. Nei comuni aventi una popolazione fino a diecimila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente anche a scavalco, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro i successivi sei mesi.

        2. Nei casi di cui al comma 1 resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco».


13.0.7

Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Stefani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifica del comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56 in materia di personale trasferito)

        1. All'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 1014, n. 56 dopo le parole: ''posizione giuridica'' sono aggiunte le seguenti: ''comprese, se possedute, le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,''.

        2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».


13.0.8

De Poli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

        Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri per il rinnovo dei contratti 2020-2022 a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate a decorrere dall'anno 2020 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni, 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e 30 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

        Conseguentemente ridurre di 60 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

        Sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.


13.0.9

Stabile, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni)

        1. All'articolo 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: ''la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile'', sono sostituite dalle seguenti: ''la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile''».


13.0.10

Campagna, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Nocerino, Matrisciano, Ortis, Di Girolamo, Fede

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga delle misure per il superamento del precariato nella PA)

        1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni ed allo scopo di proseguire ulteriormente nel superamento del precariato nel settore del pubblico impiego, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: ''nel triennio 2018-2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».


13.0.11

Alfieri, Valente, Fedeli, Cirinnà

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Nuove disposizioni in materia di diritto alla quota di riserva nelle assunzioni)

        1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita altresì alle donne vittime di violenza di genere».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 2.000.000;

        2021: - 2.000.000;

        2022: - 2.000.000.


14.1 (testo 2)

Salvini, Romeo, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «di 48 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro»;

            b) sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre di 152 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 tutti gli importi del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


14.1

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «di 48 milioni di euro» con le seguenti: «di 200 milioni di euro».

        b) sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».


14.2

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «di 48 milioni di euro»  con le seguenti: «di 200 milioni di euro»;

            b) sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».


14.3

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».


14.4

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti, Saccone

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».


14.5

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».


14.6

Donno, Matrisciano, Angrisani, Croatti, Lanzi, Trentacoste, Lucidi, Ricciardi, Piarulli, Romano, Drago, Dell'Olio

Ritirato

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;

            b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;

            c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta.

        2-ter. Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative delle lettere a), b) e c) del comma 2-ter sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».


14.7

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 22 marzo 2012, n. 33, e per elevare i livelli qualitativi dei servizi di sicurezza e di viabilità nelle zone aeroportuali, i comuni o le unioni di comuni nei cui territori insistono gli aeroporti internazionali e gli aeroporti nazionali riconosciuti strategici in base al Piano nazionale aeroporti, possono destinare una quota di personale di polizia locale in via esclusiva alle attività nelle zone aeroportuali. A tal fine gli enti procedono ad assunzioni in deroga ai vincoli attualmente vigenti ma nel rispetto di un tetto di spesa fissato nella spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale.

        2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis si provvede, nel limite di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


14.8

Grassi, Di Girolamo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel medesimo triennio, 450 allievi vice ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2022».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2019: - 5.000.000;

        2020: - 5.000.000;

        2021: - 5.000.000.


14.9

Donno, Croatti, Angrisani, Lanzi, Trentacoste, Lucidi, Ricciardi, Piarulli, Drago, Dell'Olio

Ritirato

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettore della Polizia di Stato vincitori del 9º corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori è retrodatata al primo gennaio 2005.

        2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».


14.0.1

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

        Alla lettera b), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

        ''2-ter. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

            a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

            b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

            c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

            d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza''».


14.0.2

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

        1. Alla lettera b) dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 2-bis, le parole da: ''purché in possesso'' sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''purché in possesso dell'idoneità psicofisica''».


14.0.3

Saponara, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia)

        1. Al fine di prevenire i fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato ''Osservatorio'', composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

        2. Sono compiti dell'Osservatorio:

            a) monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia;

            b) svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale;

            c) elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio;

            d) elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari;

            e) promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

        3. L'Osservatorio redige con cadenza annuale una relazione sulle attività di cui al comma 2, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere.

        4. Entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale di cui al comma 3, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria:

            a) attivano specifici programmi di formazione per i rispettivi operatori, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera c), la cui frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza;

            b) attivano programmi di sostegno per i rispettivi operatori, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera d).

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché i contenuti dei programmi di formazione e sostegno di cui al comma 4.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».


14.0.4 (testo 3)

Faggi, Candura, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani, Pucciarelli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, ''acquistori obiettivi'', e ''Ranger'' delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi per la promozione delle attività sportiva con arma da fuoco)

        1. Per il personale dell'Esercito ''acquistare obiettivi'' e ''ranger'' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1º gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito ''acquistare obiettivi'' e ''ranger'' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

         2. Al fine di promuovere le discipline sportive che utilizzano le armi da fuoco per i comprovati benefici in termini di capacità di concentrazione e di autocontrollo, anche alla luce degli importanti risultati olimpici ottenuti, a decorrere dal 1º gennaio 2020, i prezzi delle carte valori e stampati per i libretti di licenza per porto d'armi per tiro a volo sono diminuiti dello 0,5 per cento ed è consentita, anche se non destinata alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.

        3. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: ''di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché'' sono abrogate.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».


14.0.4 (testo 2)

Faggi, Candura, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani, Pucciarelli

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 3

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, ''acquistori obiettivi'', e ''Ranger'' delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

        1. Per il personale dell'Esercito ''acquistore obiettivi'' e ''ranger'' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.  78, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1º gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito ''acquistare obiettivi'' e ''ranger'' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.  171.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

        3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n.  110, le parole: ''di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché'' sono abrogate».


14.0.4

Faggi, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani, Pucciarelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate)

        1. Per il personale dell'Esercito ''acquisitore obiettivi'' e ''ranger'' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1º gennaio 2020. Al medesimo personale dell'Esercito ''acquisitore obiettivi'' e ''ranger'' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».


14.0.5

Faggi, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)

        1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

        ''A decorrere dal 1º gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccoritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360''.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».


14.0.6

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

        1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1º gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e: delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


14.0.7

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

        1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1º gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


14.0.8

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Rivolta

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)

        1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1º settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

        2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.».


14.0.9

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».


14.0.10

Nocerino, Matrisciano, Campagna, Dell'Olio

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Polizia locale)

        1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al primo periodo, dopo le parole: ''dell'equo indennizzo'', sono inserite le seguenti: '', della pensione privilegiata''».

        Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»


15.1

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».


15.2

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».


15.3

Stefani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».

        Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


15.4

Moronese, L'Abbate, Matrisciano, Guidolin, La Mura, Puglia, Granato

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, con le medesime modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

        1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure in favore dei Vigili del fuoco)».


15.5

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano, Augussori, Stefani

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente articolo:

        ''Art. 231-bis. - (Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.''».


15.0.1

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75''.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».


15.0.2

Floris, Toffanin, Pichetto Fratin

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Lavoro straordinario Polizia locale)

        1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».


15.0.3

Perosino, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

        Conseguentemente, ridurre di 14 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.


15.0.4

Carbone, De Siano, Cesaro, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri - Anno 2018)

        1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.».


15.0.5

Matrisciano, Guidolin, Donno, Nocerino, Romagnoli, Romano, Moronese, De Lucia, Di Girolamo, Puglia, Pirro, Botto, Campagna, Angrisani, Castellone, Mautone, Santangelo, Dell'Olio, Lanzi, Marinello, Piarulli, Mollame, Naturale, Abate, D'Angelo, Pacifico, Croatti, Marco Pellegrini

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Tutela assicurativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, n. 22), le parole: ''eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'', sono sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139''.

        2. L'obbligo di assicurazione per il personale di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 nonché al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1986, n. 46.

        3. Per il personale di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente. Esse sono cumulabili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

        4. La presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento del diritto a tali provvidenze. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito dell'accertamento predetto.

        5. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità al lavoro non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

        6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, con particolare riferimento al regime transitorio ed alla istruttoria dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento delle prestazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

        Conseguentemente

            a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi»;

            b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».


15.0.6

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Buccarella

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assicurazione INAIL per i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia penitenziaria)

        1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - è estesa alle attività ed agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.

        2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: ''delle Forze di polizia e delle Forze armate'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione degli operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria''».


15.0.7

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris, Mallegni

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

        1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

        2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

            a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

            b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

        3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

        4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

        5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

        6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1 º ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

        8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


15.0.8

Sbrollini, Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo economico per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 14 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni per l'anno 2020 e di 14 milioni a decorrere dall'anno 2021.


15.0.9

Perosino, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

        2. Le risorse finanziarie cui di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziate.

        3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».


15.0.10

Sbrollini, Parente, Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo economico per l'equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di implementare misure destinate all'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020, 108 Milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 54 milioni per l'anno 2020, di 108 milioni per l'anno 2021 e di 216 milioni a decorrere dall'anno 2022.


16.1

Rauti, Petrenga, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,».


16.2

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


16.3

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole: «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dì cui al comma 2 dell'articolo 99.


16.4

Rojc, Manca

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di consentire la riqualificazione del parco infrastrutturale dell'Esercito attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione, ispirate a moderni standard e secondo criteri costruttivi innovativi e ad elevata efficienza energetica, pienamente funzionali alle esigenze di uno Strumento militare all'avanguardia - comprensive di aree addestrative, poli alloggiativi per famiglia nonché di impianti sportivi e spazi socio-ricreativi accessibili anche alla popolazione civile - è istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa un fondo straordinario con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.»

        Conseguentemente,

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»

        - alla Rubrica, dopo le parole: «Strade sicure» aggiungere le seguenti: «e istituzione del Fondo per la riqualificazione del parco infrastrutturale dell'Esercito)»


16.0.1

Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Stefani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 57 del Codice di procedura penale)

        1. All'articolo 57, secondo comma, punto 2, del Codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono aggiunte le parole «delle regioni».

        2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 700.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.»


16.0.2

Papatheu

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.        

''1. Il personale civile del Ministero della Difesa inquadrato nell'aerea A1-F3 che alla data di entrata in vigore della legge abbia l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto ministeriale del 15 marzo n. 90, deve essere inquadrato nell'area corrispondente A2-F3. Gli oneri economici derivanti dalla presente disposizione sono a valere sui fondi previsti all'articolo 99 comma 2 per la quota corrispondente''».


16.0.3

Richetti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizione per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

        1. La lettera b), del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è sostituita dalla seguente:

            b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso dell'idoneità psicofisica.»


17.1 (testo 2)

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano, Augussori, Stefani

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 17. - (Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

        2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


17.1

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano, Augussori, Stefani

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 3

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 17. - (Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - «1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

        2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        3. Nel caso in cui dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al medesimo comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»


17.2

Candiani, Tosato, Faggi

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 17. - (Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, nonché di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».


17.3

Gasparri, Rizzotti, Stabile, Gallone, Pichetto Fratin, Toffanin, Mallegni

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»


17.4

Berutti, Mallegni

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»


17.5

Damiani, Mallegni

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».


17.6 (testo 2)

Ciriani, Rauti

Respinto

L'articolo, è sostituito dal seguente:

        «Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

        3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) le parole: ''214 milioni'' sono sostituite con le seguenti: ''142 milioni'';

            b) le parole: ''305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''161 milioni per l'anno 2021 e 89 milioni per l'anno 2022'';

            c) le parole: ''375 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024'' sono sostituite con le seguenti: ''159 milioni per l'anno 2023 e 159 milioni per l'anno 2024'';

            d) le parole: ''340 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''124 milioni'';

            e) le parole: ''421 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''205 milioni''».


17.6

Ciriani, Rauti

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


17.7

Pinotti, Vattuone, Parrini, D'Arienzo, Boldrini, Taricco

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «70 milioni di euro annui».

        Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

        «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 169 milioni euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 330 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 295 milioni euro per l'anno 2025 e di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».


17.8 (testo 3)

Candiani, Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Augussori, Stefani

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui ai commi successivi. Conseguentemente, a parziale copertura degli interventi finalizzati all'armonizzazione,».

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

            a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;

            b) 140 unità non prima del 1º settembre 2020;

            c) 430 unità non prima del 1º aprile 2021.

        Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

        1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

            a) euro 13.650.000 per l'anno 2020;

            b) euro 37.565.000 per l'anno 2021;

            c) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

            d) euro 42.320.000 per l'anno 2025;

            e) euro 42.770.000 per l'anno 2026;

            f) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

            g) euro 42.950.000 per l'anno 2030;

            h) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

        1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

        Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione, pari a:

            38.785.000 per l'anno 2020;

            63.235.000 per l'anno 2021;

            67.345.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

            67.990.000 per l'anno 2025;

            68.440.000 per l'anno 2026;

            68.540.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

            68.620.000 per l'anno 2030;

            68.770.000 a decorrere dall'anno 2031.

        Si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


17.8 (testo 2)

Candiani, Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Augussori, Stefani

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Conseguentemente,» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui al comma successivo. Conseguentemente, per le finalità di cui al periodo precedente,».

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

            a) 430 unità non prima del 1º maggio 2020;

            b) 140 unità non prima del 1º settembre 2019;

            c) 430 unità non prima del 1º aprile 2020.

        Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

        1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n.  676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n.  90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        1-quinquies: Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

            d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;

            e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;

            f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

            g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;

            h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;

            i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

            j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;

            k) euro 43.100.000 per l'anno 2031;

            l) euro 42.750.000 annui a decorrere dall'anno 2032.

        1-sexies: Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

        Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si provvede:

        - per 12 milioni di euro mediante la stabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate derivanti dai servizi di prevenzione e dalle attività di controllo svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la quota non destinata al finanziamento degli specifici trattamenti economici accessori del personale del Corpo medesimo;

        - per 30 milioni di euro mediante l'incremento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 1328 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, nella misura di 0,25 centesimi di euro a passeggero dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili e di 10 milioni di euro dell'apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato;

        - per 3 milioni di euro mediante quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità;

        - per 5 milioni di euro mediante i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle spese per i servizi logistici.

        Nel caso in cui dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.


17.8

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

        Conseguentemente, il secondo periodo è sostituto con il seguente:

        «Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede:

            - per 12 milioni di euro mediante la stabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate derivanti dai servizi di prevenzione e dalle attività di controllo svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la quota non destinata al finanziamento degli specifici trattamenti economici accessori del personale del Corpo medesimo;

            - per 30 milioni di euro mediante l'incremento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 1328 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, nella misura di 0,25 centesimi di euro a passeggero dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili e di 10 milioni di euro dell'apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato;

            - per 3 milioni di euro mediante quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità;

        - per 5 milioni di euro mediante i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle spese per i servizi logistici.

        Nel caso in cui dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».


17.9

Matrisciano, Moronese, Angrisani, Castellone, De Lucia, Mautone, Donno, Santangelo, Dell'Olio, Lanzi, Marinello, Piarulli, Mollame, Naturale, Abate, D'Angelo, Nocerino, Guidolin, Puglia, Pesco, Croatti, Pirro, Pacifico, Campagna

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».


17.10

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: « 25 milioni» con le seguenti: « 48 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

        «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


17.11

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro», con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


17.12

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro» con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


17.13

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «una dotazione di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di ulteriori 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

        Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate a misure di equiparazione graduale retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121.».

        e all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 204 milioni di euro per l'anno 2021 e di 104 milioni di euro per l'anno 2022, di 174 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 149 milioni di euro per l'anno 2025 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».


17.14

Augussori, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «Conseguentemente, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del primo periodo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».


17.15

Augussori, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

        «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».


17.16

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Buccarella

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».


17.17 (testo 2)

Augussori, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 2 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99»;

        b) dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

        All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni non si tiene  conto dei cittadini residenti all'estero''».


17.17

Augussori, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

        «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».


17.18

Vattuone, Pinotti, Parrini, D'Arienzo

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1 settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

        1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria-del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

        1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

        «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 206.984.608 euro per l'anno 2020, di 269.923.334 euro per l'anno 2021, di 262.908.000 euro per l'anno 2022, di 332.908.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 297.908.000 euro per l'anno 2025 e di 378.908.000 euro a decorrere dall'anno 2026.».


17.19

Garavini, Sudano, Grimani, Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di. vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1º settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

        1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 7.015.392;

            2021: - 35.076.666;

            2022: - 42.092.000.


17.20

Sudano, Grimani, Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1º settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

        1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: -   7.015.392;

        2021: - 35.076.666;

        2022: - 42.092.000.


17.21 (testo 2)

Ciriani, Rauti

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1 settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021.

        Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

        1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del ''Fondo per il reddito di cittadinanza'' di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».


17.21

Ciriani, Rauti

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1º settembre 2020 e di ulteriori 500.unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016.

        1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi l-bis e l-ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».


17.22

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 361 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 326 milioni di euro per l'anno 2025 e di 407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».


17.1000/1

Manca, Pirro, Conzatti, Errani, Steger

Accolto

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, premettere il seguente: «All'articolo 8, comma 16, le parole: ''ai comuni'' sono sostituite dalle seguenti: ''agli enti locali''».

        Conseguentemente;

        al comma 17, le parole: «ai comuni» sono sostituite con le seguenti: «agli enti locali» e, ovunque ricorrono, sostituire:

            a) la parola: «comunale» con le seguenti: «degli enti locali»;

            b) la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;

        al comma 18, la parola: «comune» è sostituita con le seguenti: «ente locale»;

        al comma 19, le parole: «dei comuni» sono sostituite con le seguenti: «degli enti locali»;

        al comma 20, secondo periodo, le parole: «dai comuni» sono sostituite con le seguenti: «dagli enti locali» e, al terzo periodo, la parola: «comuni» è sostituita con le seguenti: «enti locali»:

        al comma 21, le parole: «i comuni» sono sostituite con le seguenti: «gli enti locali»;

        dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

        «31-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con 1 piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

        1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009''».


17.1000/2

Pirro

Respinto

All'emendamento 17.1000, sostituire il 1° capoverso con il seguente: «All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: ''un apposito fondo con dotazione di'' sostituire le parole: ''25 milioni di euro annui'' con le seguenti: ''75 milioni di euro per l'anno 2020 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021''».

        Conseguentemente:

        a) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.

        b) all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.»;

            2) al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.


17.1000/3

Salvini, Candiani, Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Augussori, Stefani

Respinto

All'emendamento 17.1000, al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole: ''un apposito fondo con una dotazione di'' sostituire le parole: ''25 milioni di euro annui'' con le seguenti: ''65 milioni di euro annui''» con le seguenti: apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole da: «adottare provvedimenti» fino alle parole: «Forze di Polizia» con le seguenti: «valorizzare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e assicurarne il completo allineamento del trattamento economico e previdenziale a quello del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n.97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo»;

            b) sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «65 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021»;

            c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».


17.1000/4

Santillo, Pirro

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso,  sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

        Conseguentemente:

        a) Per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021:

            1) Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.

            2) All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

                I) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.»;

                II) al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.

        b) Per la restante quota parte di 55 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

        Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

''Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma''».


17.1000/5

Matrisciano, Pirro, Auddino, Campagna, Guidolin, Nocerino, Romagnoli, Romano

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

        Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

''Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma''».


17.1000/6

Candiani, Salvini, Pirovano, Augussori, Stefani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

All'emendamento 17.1000, al comma 1, aggiungere, prima del punto, le seguenti parole: «e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        ''1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

            a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;

            b) 140 unità non prima del 1º settembre 2020;

            c) 430 unità non prima del 1º aprile 2021.

        Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alta graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

        1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

            d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;

            e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;

            f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

            g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;

            h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;

            i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

            j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;

            k) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

        1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021''».

        Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


17.1000/7

Testor, Steger

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 1 inserire il seguente:

        ''1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

            'h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.'''».


17.1000/8

Steger, Pirro, Manca, Conzatti, Errani

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere il seguente:

                 «Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori)

        1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire, la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione del fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


17.1000/9

Pirro

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il primo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

''Art. 17-bis.

(Miglioramenti economici per il personale scolastico)

        1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020''».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «l'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

''Art. 93-bis.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)

        1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all'11,9 per cento dal 1º gennaio 2021. L'aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out), di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''».


17.1000/10

Pirro

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

''Art. 17-bis.

(Miglioramenti economici per il personale scolastico).

        1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020.''».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91», inserire il seguente:

        «Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

''Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita - Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e 'SiVinceTutto SuperEnalotto', lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.''».


17.1000/11

Pirro

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

''Art. 17-bis.

(Miglioramenti economici per il personale scolastico).

        1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020.''».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente:

        «Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) 7,5 per cento dal 1° maggio 2020, 5 per cento dal 1° gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;''».


17.1000/12

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il primo «conseguentemente» aggiungere:

        «All'articolo 18 aggiungere, infine, i seguenti commi:

        ''3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire dal 1º Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

        3-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la compartecipazione nelle spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

        3-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione delle graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma 3-bis e 3-ter non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

        3-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, sono abrogate le seguenti disposizioni:

            a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

            c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

            d) l'articolo 1, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

            e) l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

            f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

            g) l'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

            h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.''.

        Conseguentemente:».


17.1000/13

D'Arienzo, Ferrazzi, De Poli

Accolto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Articolo 27», dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

        «1-ter. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata ''Padova capitale europea del volontariato 2020'' è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».


17.1000/14

Verducci, Castellone, Iori, Manca, Granato, Angrisani

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 27», è aggiunto il seguente: «L'articolo 29 è soppresso»


17.1000/15

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il primo «conseguentemente» aggiungere:

        «Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

''Art. 18-bis.

(Giornalisti dipendenti di Pubblica Amministrazione)

        1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        '2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018.'''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: 5.000.000;

        2021: 5.000.000;

        2022: 5.000.000.


17.1000/16

Manca, Ferrari

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il secondo «conseguentemente» aggiungere il seguente:

        Conseguentemente:

        All'articolo 50, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

        «4-bis. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

        ''814-bis. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77 /18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

        814-ter. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77 /18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

        814-quater. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo''».

        Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «processi civili» aggiungere le seguenti: «e norme in materia di giustizia».


17.1000/17

Fenu

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Articolo 76», premettere il seguente:

        «Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

''Art. 75-bis.

(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

        1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

        '1-quinquies. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale motoairbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN 1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici';

            b) al comma 2, dopo le parole: 'i-decies) del comma 1' sono inserite le seguenti: 'e al comma 1-quinquies' e dopo le parole: 'alle lettere f) e i-decies)' sono inserite le seguenti: 'al comma 1-quinquies'.

        2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021, e 13,9 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

        3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A - parte prima, la tariffa di cui alla voce n. 4 è incrementata da 12,5 a 12,7 per l'anno 2021 e da 12,5 a 12,6 per l'anno 2022 e seguenti; alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A - parte seconda, la tariffa di cui alla voce n. 19 è incrementata da 12,5 a 12,7 per l'anno 2021 e da 12,5 a 12,6 per l'anno 2022 e seguenti''.

        Conseguentemente:».


17.1000/18

Santillo

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al capoverso «articolo 76» premettere il seguente:

        «Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

''Art. 70-bis.

(Misure urgenti in materia di autorità nazionale anticorruzione)

        1. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        '3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età.'.

        2. In fase di prima applicazione del comma 3-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.''.

        Conseguentemente».


17.1000/19

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Respinto

All'emendamento 17.1000, al terzo Conseguentemente, sostituire le parole: «1º luglio 2020» con le seguenti: «1º luglio 2099».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2099 si provvede mediante:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020:

            c) quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

            e) quanto a 634,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2099 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


17.1000/20

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il terzo: «conseguentemente» aggiungere:

        «Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

''Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

        1. Il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

        Conseguentemente».


17.1000/21

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il terzo: «conseguentemente» aggiungere:

        «Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

''Art. 60-bis.

(Misure a favore dei piccoli produttori agricoli)

        1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: 'non superiore a 7.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'non superiore a 10.000 euro';

            b) al terzo periodo, le parole: 'di 7.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 10.000 euro'.

        2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge''.

        Conseguentemente».


17.1000/22

Tosato, Romeo, Rivolta, Faggi, Ferrero, Zuliani

Respinto

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 78 è sostituito dal seguente: Art. 78. (Fringe benefit auto aziendali)» con il seguente:

        «L'articolo 78 è soppresso».

        Conseguentemente:

            all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

            all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;

            all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

            alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 62.600.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 60.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

                2020: - 10.000.000.».


17.1000/23

Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso da: «Conseguentemente: L'articolo 78 è sostituito dal seguente», fino a: «contratti stipulati entro il 30 giugno» con il seguente:

        «Conseguentemente: L'articolo 78 è soppresso. Agli oneri derivanti dalla misura, pari a euro 332,6 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del ''Fondo per il reddito di cittadinanza'' di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».


17.1000/24

Faraone, Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 17.1000, sostituire le parole da: «L'articolo 78 è sostituito dal seguente», fino alle: «contratti stipulati entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «L'articolo 78 è soppresso».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.


17.1000/25

Tosato, Romeo, Rivolta, Faggi, Ferrero, Zuliani

Respinto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 78 è sostituito dal seguente: Art. 78. - (Fringe benefit auto aziendali)», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: ''ai veicoli adibiti ad uso pubblico'' sono aggiunte in fine le seguenti: ''o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta'';

            b) la lettera b-bis) è soppressa».

        Conseguentemente:

            all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2020»;

            all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022»;

            alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 67.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 63 .000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 25.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 12.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 9.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 18.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 9.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 17.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 14.000.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 9.500.000;

            alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 19.500.000;

            alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti modificazioni:

                2020: - 24.000.000».


17.1000/26

Gallone

Respinto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art 78». dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2020. Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni sono definite misure premiali e incentivanti rapportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni, per quanto riguarda l'acquisto del dispositivo di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «212 milioni di euro».


17.1000/26-bis

Comincini

Ritirato

All'emendamento 17.1000, all'alinea «Conseguentemente: l'articolo 78 è sostituito dal seguente», dopo le parole: «con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020» aggiungere le seguenti: «Conseguentemente: dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

''Art. 12-bis.

(Fondo per l'innovazione e l'attrazione di investimenti)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire, denominato Fondo per l'attuazione delle politiche per l'innovazione e l'attrazione di investimenti, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per il 2021e 150 milioni di euro per gli anni 2022e 2023.

        2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma  1''».

        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per gli anni 2022e 2023.


17.1000/27

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Respinto

All'emendamento 17.1000, quinto «Conseguentemente», sostituire il capoverso «Articolo 79» con il seguente: «Articolo 79 è soppresso».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5 .000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

            d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.


17.1000/28

Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso da: «Conseguentemente: All'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:» fino a: «alle imprese operanti nel settore» con il seguente: «Conseguentemente: L'articolo 79 è soppresso. Agli oneri derivanti dalla misura, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del ''Fondo per il reddito di cittadinanza'' di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»


17.1000/29

Faraone, Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 17.1000 sostituire le parole da: «All'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:» fino alle: «alle imprese attive nel settore» con le seguenti: «L'articolo 79 è soppresso.»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 312,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 460,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 344,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 339,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

            a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di-euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 260,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 144,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,8 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.


17.1000/30

Arrigoni, Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Respinto

All'emendamento 17.1000:

            1) al quinto «Conseguentemente», al capoverso: «All'articolo 79» alla lettera a), dopo le parole: «preparati medicinali» sono inserite le seguenti: «, organi destinati al trapianto e prodotti alimentari, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti»;

            2) alla lettera c), le parole: «o prodotti alimentari» sono soppresse;

            3) alla lettera i), dopo le parole: «Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministero della Salute» e dopo le parole: «con particolare riguardo» sono inserite le seguenti: «all'individuazione dei MACSI esclusi dall'applicazione dell'imposta ai sensi del comma 1 per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico,»;

        Conseguentemente, nella parte conseguenziale, alinea «All'articolo 99», le parole: «509 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «502 milioni».

        Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


17.1000/31

Boldrini, Bini, Collina, Manca

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al quinto «Conseguentemente», all'articolo 79, lettera a), sostituire la parola: «preparati» con la seguente: «prodotti».


17.1000/32

Damiani

Respinto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 79», dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Sono inoltre esclusi gli ''Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS'' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli ''Alimenti a Fini Medici Speciali'', sezione 1, del Ministero della salute.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 15.000.000;

        2021: - 15.000.000;

        2022: - 15.000.000.


17.1000/33

Nugnes, Errani

Ritirato

All'emendamento 17.1000, capoverso articolo 79, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'art. 13-ter, comma 2 del Decreto Ministeriale del 21/03/1973 ''Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale'', le parole: '' ... devono contenere almeno il 50% di polietieleneftalato vergine e ... '' sono soppresse.».


17.1000/34

Nugnes, Errani

Ritirato

All'emendamento 17.1000, capoverso articolo 79, lettera d), sostituire le parole: «0,50 euro» con le seguenti: «0,50 euro fino al 30 giugno 2020, 1 euro dal 1º luglio 2020».


17.1000/35

Romeo, Faggi, Rivolta, Ferrero, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, quinto «Conseguentemente», capoverso «All'articolo 79», dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:

        ''19. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2099''».

        Conseguentemente:

        - ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 312,5 milioni di euro nel 2020, 460,2 milioni di euro per il 2021, 344,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098, si provvede:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 98,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 1.500.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 460,2 milioni di euro per il 2021 ed a 344,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

            d) quanto a 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


17.1000/36

Toffanin, Damiani

Respinto

All'emendamento 17.1000, capoverso «all'articolo 79 apportare le seguenti modifiche», dopo la lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            «l-bis) al comma 20 sostituire le parole: ''nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020'' con le seguenti: ''nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022'';

            l-ter) al comma 21 sostituire le parole: ''fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021'' con le seguenti: ''fino all'importo massimo consentito delle regole europee per gli aiuti ''de minimis'' nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023''».

        Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, di 120 milioni per il 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.


17.1000/37

Ferro, Damiani

Respinto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 79» All'articolo 79, dopo l'alinea l), inserire la seguente:

            «l-bis) Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

        ''20-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese a livello nazionale predispone il piano di cui al comma 20, che preveda le seguenti misure:

            1) incentivare l'eco-progettazione e le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti in plastica;

            2) incentivare i progetti di ricerca e sperimentali che portino verso soluzioni eco-compatibili in sostituzione delle attuali plastiche o all'utilizzo di plastiche riutilizzabili;

            3) rafforzare la capacità impiantistica per il riciclaggio, meccanico e chimico, e il recupero energetico dei rifiuti in plastica;

            4) incentivare la graduale e razionale diffusione dei bio-polimeri;

            5) incentivare le azioni volte a valorizzare le filiere produttive del settore, favorendo i processi di riconversione industriale, favorendo la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative;

            6) sostenere percorsi di riqualificazione professionale con l'obiettivo di tutelare e riqualificare l'occupazione in coerenza con il Patto per il Lavoro;

            7) attuare una campagna di informazione dei cittadini sul corretto utilizzo dei manufatti in plastica al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente.''».


17.1000/38

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al quinto «conseguentemente», dopo la lettera l) inserire la seguente:

            «l-bis) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

        ''25-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, la lettera a) è soppressa''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 33.300.000;

        2021: - 18.000.000;

        2022: - 18,000.000.


17.1000/39

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al quinto conseguentemente, dopo la lettera l) inserire la seguente:

        «l-bis) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

        ''25-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio con una dotazione finanziaria iniziale di 500.000 euro per l'anno 2020, 300.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente comma, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti 'de minimis' e agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo.

        25-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 25-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge''».


17.1000/40

Trentacoste

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, al quinto conseguentemente, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

        «l-bis) Dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

        ''25-bis. All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: 'stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza' sono inserite le seguenti: 'oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,'''».


17.1000/41

Pirro

Ritirato

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87» con il seguente: «L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

''Art. 87.

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

        1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

        '182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

        2. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93-bis''».

        Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91 », aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

''Art. 93-bis.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)

        1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all'11,9 per cento dal 1º gennaio 2021. L'aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out), di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''».


17.1000/42

Pirro

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87 è soppresso» con il seguente: «Sostituire l'articolo 87 con il seguente:

''Art. 87.

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

        1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

        '182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93-bis.''».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente: «Conseguentemente, dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

''Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1 è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma''».


17.1000/43

Pirro

Ritirato

All'emendamento 17. 1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87» con il seguente: «L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

''Art. 87.

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

        1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

        '182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a)''»

        Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            ''a) 7,5 per cento dal 1º maggio 2020, 5 per cento dal 1º gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;''».


17.1000/44

Damiani

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente all'articolo 98», al comma 1, dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere le seguenti parole: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2022 di 564 milioni di euro» e conseguentemente sopprimere la parola: «annui».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2021, e 464 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


17.1000/45

Romeo, Pirovano, Augussori, Zuliani, Rivolta, Faggi, Ferrero

Precluso

All'emendamento 17.1000, al «Conseguentemente art. 98», al comma 1, sostituire la parola: «annui» con le seguenti: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2020» con le seguenti: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

        Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


17.1000/46

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Respinto

All'emendamento 17.1000, settimo «conseguentemente», capoverso «Art. 98», sopprimere i commi 3 e 4.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


17.1000/47

De Poli, Saccone, D'Arienzo, Ferrazzi, Toffanin

Accolto

All'emendamento 17.1000, al settimo conseguentemente, all'articolo 98, aggiungere infine il seguente comma:

        «5. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata ''Padova capitale europea del volontariato 2020'' è stanziata a favore del Comune di Padova la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


17.1000/48

Errani, Manca, Pirro, Conzatti, Steger

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 98», aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

        1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, le parole: ''predetto valore soglia'' sono sostituite dalle seguenti: ''valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle ''Unioni dei comuni'' ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.'';

            b) al sesto periodo le parole: ''di cui al primo periodo'' sono sostituite dalla seguente: ''superiore'':

            c) al settimo periodo dopo le parole: ''al valore soglia'' è aggiunta la seguente: ''superiore''».


17.1000/49

Rivolta, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Cantù, Centinaio, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Stefani, Vallardi, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020'' con le seguenti: ''è incrementato di 444,3 milioni per l'anno 2020''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie)

        Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il 2020».


17.1000/50

Rivolta, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Cantù, Centinaio, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Stefani, Vallardi, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020'' con le seguenti: ''è incrementato di 494,3 milioni per l'anno 2020''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)

        1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020».


17.1000/51

Tosato, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Cantù, Centinaio, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Stefani, Vallardi, Ferrero, Faggi, Rivolta, Zuliani

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020'' con le seguenti: ''è incrementato di 101,3 milioni per l'anno 2020''».

        Conseguentemente, all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del DL 30 aprile 2019, n.34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


17.1000/52

Rivolta, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Cantù, Centinaio, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Stefani, Vallardi, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020'' con le seguenti: ''è incrementato di 186,3 milioni per l'anno 2020''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Indennizzi emotrasfusi)

        1. Relativamente agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 12 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un primo contributo di 200 milioni di euro per il 2020.

        Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2020, previo riscontro del Ministero della salute».


17.1000/53

Rivolta, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Cantù, Centinaio, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Stefani, Vallardi, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020'' con le seguenti: ''è incrementato di 386,3 milioni per l'anno 2020''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

        Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del di 95/2012 e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 58 milioni per l'anno 2020».


17.1000/54

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Precluso

All'emendamento 17.1000, ottavo «Conseguentemente», sostituire le parole: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020, dei quali 150 milioni destinati ad interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche e per i servizi di trasporto in favore delle persone con disabilità».


17.1000/55

Mirabelli

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 99», è aggiunto il seguente:

        «Dopo l'articolo 99, è aggiunto il seguente:

''Art. 99-bis.

        1.Dopo il comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, 327, inserire il seguente:

        '3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza dei Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territoriali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle Province e/o Città Metropolitane e/o della Regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1'''».


17.1000/56

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Precluso

All'emendamento 17.1000, al nono conseguentemente, sopprimere il capoverso «all'articolo 2».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente diposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, a 732 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.522 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:

            a) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 732 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

            b) quanto a 1.522 milioni per l'anno 2023 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


17.1000/57

Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, La Pietra

Precluso

All'emendamento 17.1000, sopprimere il capoverso da: «Conseguentemente: All'articolo 2, comma 1, le parole: ''non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021''» fino a: «1.543 milioni di euro per l'anno 2024».

        Conseguentemente:

        Agli oneri derivanti, pari a 868 milioni di euro per l'arino 2021, 732 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.243 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.


17.1000/58

Grassi

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, il nono «conseguentemente» è soppresso.


17.1000/59

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Precluso

All'emendamento 17.1000, al nono «Conseguentemente», sostituire il capoverso «all'articolo 2» con il seguente:

        «All'articolo 2, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

        ''1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            'c) a decorrere dal 1º gennaio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite in misura tale da determinare minori entrate nette pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 e per ciascuno degli anni successivi il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.'''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente diposizione, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, a 1. 718 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, 2.122 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.843 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:

            a) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 e a 375 milioni di euro per il 2023 e a 343 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

            d) quanto a 247 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            e) quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


17.1000/60

Pichetto Fratin, Damiani

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 2», sostituire le parole da: «comma 1» fino a: «per l'anno 2024» con le seguenti: «sostituire il comma 1 con i seguenti:

        ''1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella lettera c), le parole:  «non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022».

        1-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 868 milioni di euro per l'anno 2021, di 732 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.543 milioni di euro per l'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.''».


17.1000/61

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Precluso

All'emendamento 17.1000, al nono «Conseguentemente», al capoverso «all'articolo 2» sopprimere le parole da: «a 918 milioni» fino a: «per l'anno 2022».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente diposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e a 732 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.


17.1000/62

Faraone, Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 17.1000, le parole da: «Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente» fino alle: «si applicano a decorrere dal 2020» sono soppresse.

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2,108 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,205 milioni di euro a decorrere dal 2022.


17.1000/63

Faraone, Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 17.1000, nei conseguentemente, alinea «All'articolo 89», dopo le parole: «All'articolo 89» inserire le seguenti: «al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''il saldo attivo della rivalutazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il saldo attivo della presente rivalutazione e delle precedenti rivalutazioni'';

            b) le parole: ''10 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''8 per cento'';

        al comma 7 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: ''12 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''10 per cento'';

            b) le parole: ''10 per cento'', sono sostituite dalle parole: ''8 per cento'';

        al comma 8 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: ''del quarto esercizio successivo'' sono sostituite con le parole: ''del terzo esercizio successivo''».

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,8 milioni di euro nel 2021, di 7 milioni di euro nel 2022, di 7,3 milioni di euro nei 2023 e di 7,6 milioni nel 2024.


17.1000/64

Romeo, Faggi, Zuliani, Tosato, Ferrero, Rivolta

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, sopprimere il dodicesimo «conseguentemente».

        Conseguentemente,

        agli oneri derivanti, pari a 2.108 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.205 milioni di euro per l'anno 2022, si ravvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


17.1000/65

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 89-ter.

        1. Allo scopo di fare fronte agli effetti della rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale e garantire anticipazioni in favore degli Enti Locali al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le anticipazioni, da restituire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di dieci anni, non devono, ad ogni modo, superare la riduzione del gettito subito a valere sul Fondo di Solidarietà comunale 2014-2015 e non devono eccedere l'importo pari ai debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2020, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.


17.1000/66

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis inserire il seguente:

«Art. 89-ter.

(Disposizioni in materia di enoturismo)

        1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: ''127-duodevicies)'', è inserito il seguente: ''127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.''.

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127- duodevicies.1) della Tabella A - Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) allegata al decreto del Presidente dellaRepubblica26 ottobre 1972, n. 633.''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 20.000.000.


17.1000/67

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al dodicesimo, «conseguentemente», dopo l'Articolo 89-bis inserire il seguente:

«Art. 89-ter.

(Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche)

        1. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

        3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


17.1000/68

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 89-ter.

(Campagne a favore del consumo di succo di 100 per cento frutta)

        1. Al fine di incentivare il consumo di succo di 100% frutta come definito all'allegato I, parte 1, punto 1, lettera a), annesso al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale sul tema.

        2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».


17.1000/69

Trentacoste

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il dodicesimo «conseguentemente», aggiungere il seguente:

        «Conseguentemente, all'articolo 8, comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in "zona A" dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.».».


17.1000/70

Grassi

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, il tredicesimo «conseguentemente» è soppresso.


17.1000/71 (testo 2)

Marti, Centinaio, Tosato, Rivolta, Faggi, Ferrero, Zuliani

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: ''Art. 91-Addizionale lres su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione''.» apportare le seguenti modificazioni:

        sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

        dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso:

        «Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

''Art. 91-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

        1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

        2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

         3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

            d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.


17.1000/71

Marti, Centinaio, Tosato, Rivolta, Faggi, Ferrero, Zuliani

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: ''Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.''» apportare le seguenti modificazioni:

        sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

        dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso: «Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

''Art. 91-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

        1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

        2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

            a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 197,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;


17.1000/72 (testo 2)

Rivolta, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Cantù, Centinaio, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Stefani, Vallardi, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: ''Art. 91-Addizionale lres su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione''.» apportare le seguenti modificazioni:

        sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

        dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

            d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.


17.1000/72

Rivolta, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Cantù, Centinaio, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Stefani, Vallardi, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: ''Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.''» apportare le seguenti modificazioni:

        sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali»;

        dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

            a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

        quanto a 197,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma  2.


17.1000/73 (testo 2)

Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: ''Art. 91-Addizionale lres su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione''.» sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 11 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

            d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.


17.1000/73

Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: ''Art. 91. - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.» sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

            a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 197 ,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


17.1000/74

Corti, Pergreffi, Tosato, Rivolta, Faggi, Ferrero, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo il capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: ''Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.''» inserire il seguente:

        «Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

        «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».''.».


17.1000/75 (testo 2)

Faraone, Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 17.1000, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «2019, 2020, 2021» con le seguenti: «2020, 2021».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante:

            a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 284,6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».


17.1000/75

Faraone, Comincini, Conzatti

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «2019, 2020, 2021» con le seguenti: «2020, 2021».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 306,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante:

            a) quanto a 194 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma2;

            b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020:.2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020.


17.1000/76

Ferro

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91», al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «tre punti percentuali» con le seguenti: «1,5 punti percentuali»;

            b) dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

            «h) concessioni di trasporto o distribuzione di gas naturale;

            i) concessioni di stoccaggio di gas naturale;

            l) concessioni per la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale».


17.1000/77

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91» al comma 1, sostituire le parole: «tre punti percentuali» con le seguenti: «1,5 punti percentuali».

        Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 153,25 milioni di euro per l'anno 2020, di 99,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.


17.1000/78

Damiani

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.


17.1000/79

Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, La Pietra

Precluso

All'emendamento 17.1000, capoverso «Art. 91 - Addizionale lres sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione», al comma 1, sopprimere le lettere d), f), g).

        Conseguentemente agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.


17.1000/80

Gallone, Pichetto Fratin

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera d).

        Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.


17.1000/81

Gallone, Pichetto Fratin

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera e).

        Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.


17.1000/82

Pichetto Fratin, Damiani, Toffanin

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91. Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività in concessione» al comma 1, sopprimere la lettera g).

        Conseguentemente al minor gettito, valutato in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


17.1000/83

Grassi

Precluso

All'emendamento 17.1000, al tredicesimo «conseguentemente», capoverso «art. 91» dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, entro il 31 dicembre 2020, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1. La vigilanza dell'Autorità della concorrenza e del Mercato si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».


17.1000/84

Steger, Durnwalder, Unterberger, Bressa

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''30 novembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020''».


17.1000/85

Craxi, Romani, Berutti

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

        Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.


17.1000/86

Manca

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Art. 91», aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

        1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''contratti di lavori, servizi e forniture'', sono aggiunte le seguenti: ''di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),'';

            b) al primo periodo, le parole: ''procedura ad evidenza pubblica'', sono sostituite dalle seguenti: ''le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice'';

            c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio''.

        1-ter. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''250.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''150.000''».


17.1000/87

Steger, Durnwalder, Unterberger, Bressa

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Art. 91», aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

        All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''30 novembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020''».


17.1000/88

D'Alfonso, Astorre, Ferrari

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91», è aggiunto il seguente: «All'articolo 96, comma 5, dopo le parole: ''lettera b)'' sono aggiunte le seguenti: '', numeri 1), 2) e 4).''».


17.1000/89

Conzatti, Pirro, Manca, Errani, Steger, Dell'Olio, Comincini, Bottici

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» è aggiunto il seguente: «Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

''Art. 98-bis.

(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

        1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021- 2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione ''Fondi e Accantonamenti'' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 139 milioni di euro per l'anno 2021.

        3. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.''».


17.1000/90

Pirro, Manca, Conzatti, Errani, Steger, Donno, Comincini, Marco Pellegrini

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 98 aggiungere il seguente:

''Art. 98-bis.

(Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali).

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 859 le parole: ''A partire dall'anno 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dall'anno 2021'';

            b) al comma 861 sono soppresse le seguenti parole: ''Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.'';

            c) al comma 868, le parole: ''A decorrere dal 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 2021''.

        2. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: ''Entro il 1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 1º luglio 2020''.».


17.1000/91

Manca

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» è aggiunto il seguente: «Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

''Art. 98-bis.

        1.All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modifica: ''al comma 1-ter, dopo le parole: «da parte di un'impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino,».''».


17.1000/92

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato, Ferrero

Precluso

All'emendamento 17.1000, al sedicesimo «Conseguentemente», capoverso «missione 29 - politiche economico - finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire la variazione in tabella con la seguente:

        «2020

            CP: - 100.000;

            CS: - 100.000».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


17.1000/93

Romeo, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato

Respinto

All'emendamento 17.1000, al sedicesimo «conseguentemente», sopprimere il capoverso «missione 13».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 460 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante:

            a) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 246 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


17.1000/2000/1

Romeo, Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani

Respinto

All'emendamento 17.1000/2000, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) al nono Conseguentemente, sopprimere il capoverso ''all'articolo 2''»;

            b) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al quinto ''Conseguentemente'', sostituire il capoverso ''All'articolo 79'' con il seguente: ''L'articolo 79 è soppresso.''»;

            c) alla lettera b), sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino a «ufficiale» con le seguenti: «Conseguentemente, L'articolo 82 è soppresso»;

            d) sostituire la lettera c) con la seguente: «capoverso articolo 17,»sostituire le parole da: «le parole: ''65 milioni di euro'' fino a ''2022'' con le seguenti: ''le parole: ''70 milioni di euro nell'anno 2020, 140 milioni di euro nell'anno 2021 e di 191 milioni di euro a decorrere dal 2022''»;

            e) alla lettera j) capoverso «Art. 91», dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso: «Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

''Art. 91-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

        1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali e dei porti turistici, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

        2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

            f) al primo conseguentemente, lettera a), sopprimere il capoverso: «Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente diposizione, pari al 1.422,3 milioni di euro per l'anno 2020, 3.284,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.501,8 milioni di euro per l'anno 2022, 3.976 milioni di euro per l'anno 2023, 4.076 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante:

            a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

            b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 284,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 305 milioni di euro per l'anno 2022, a 375 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 340 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            c) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 99 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            e) quanto a 1.100, 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.142 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.242 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


17.1000/2000/2

Comincini, Conzatti, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 17.1000, lettera a) capoverso «art. 79», al primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: «nonché per quelli utilizzati per alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli ''alimenti a finì medici speciali'', sezione 1, del Ministero della salute».


17.1000/2000/3

Comincini, Conzatti, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis). All'articolo 82, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        ''6-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate le bevande ad uso medico e sanitario individuati con decreto del Ministro della Salute da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge''».


17.1000/2000/4

Paroli, Toffanin, Floris

Respinto

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d) dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

        «3-ter. Ai fini della formazione delle graduatorie e della costituzione delle liste di cui al punto 2.2, lettera j), del decreto ministeriale 2 agosto 2017, in continuità con la disciplina vigente, sono confermate tutte le disposizioni previste dai decreti ministeriali emananti ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».


17.1000/2000/5

Angrisani

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000/2000, primo capoverso, alla lettera e) sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» ed aggiungere il seguente capoverso: «Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

''Art. 47-bis.

(Promozione della cultura cinematografica)

        1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura cinematografica destinata alle giovani generazioni, oltre che dei valori di solidarietà, integrazione e inclusione è assegnato all'ente autonomo Giffoni Experience un contributo una tantum per l'anno 2020 pari a 500.000 euro per la realizzazione di iniziative dedicate ai bambini e ai giovani all'interno delle attività del 50º anniversario del Giffoni Film Festival''».

        Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero per i Beni e le Attività culturali, apportare la seguente variazione:

        2020: - 500.000.


17.1000/2000/6

Manca

Ritirato

All'emendamento 17.000/2000, lettera f) capoverso «articolo 98», sostituire il comma 2 con il seguente:

        «al comma 2, sostituire le parole: ''100 milioni di euro a decorrere dal 2020'' con le seguenti: ''100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024'' e sostituire le parole: ''a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti'' con le seguenti: ''a incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale dalle lettere c) e d), la ripartizione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e i comuni delle regioni Sardegna e Sicilia è individuata''».


17.1000/2000/7

Pichetto Fratin, Marco Pellegrini, Gallicchio, Dell'Olio, Calandrini, Damiani, Ferro, Fantetti

Accolto

All'emendamento 17.1000/2000, lettera f) aggiungere le seguenti parole: «dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnato alla stessa un contributo pari a 500 mila euro per il 2020''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «213,5 milioni di euro».


17.1000/2000/8

Damiani

Respinto

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j), capoverso «Art. 91», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».


17.1000/2000/9

Assuntela Messina

Respinto

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j) capoverso «art. 91», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».


17.1000/2000/10

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Berutti

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l), premettere la seguente:

            «0l) dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

''Art. 20-bis.

(Modifiche agli articoli 67,148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: compensi erogati ai direttori artistici' sono aggiunte le seguenti: 'ai formatori e';

            b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: sportive dilettantistiche' sono aggiunte le seguenti: 'e per le bande musicali';

            c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché alle bande musicali'.

        2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

        3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: Comitato olimpico nazionale italiano' sono aggiunte le seguenti: nonché alle bande musicali legalmente costituite'''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.


17.1000/2000/11

Anastasi, Pirro, Donno, Bottici

Accolto

All'emendamento 17.1000/2000, sostituire la lettera l), con la seguente:

        «l) dopo il secondo conseguentemente, aggiungere il seguente:

        ''Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

'Art. 26-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

        1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.

        2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.

        3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico'''».

        Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 1 e 2 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali» di cui all'articolo 7.


17.1000/2000/12

Ferrara

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, alla lettera 1), capoverso «articolo 26», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. L'accesso ai fondi e alle agevolazioni di cui ai precedenti commi è esteso anche per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».


17.1000/2000/13

Richetti

Decaduto

All'emendamento Relatori 17.1000/2000, lettera l), dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Fondo di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

        ''1. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, a valere sulle risorse del 'Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020' e assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui all'articolo 1, comma 116, della medesima legge, sono assegnate ad Invitalia S.p.A. per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione al fine di contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali. I criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al precedente periodo sono definiti attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge''».

        Conseguentemente, sostituire il capoverso: «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:», con il seguente: «Dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:».


17.1000/2000/14

Parente, Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l), dopo il capoverso: «Articolo 26-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore dei call center)

        1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

        2. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

            a. al comma 1, sostituire le parole: ''per gli anni 2019 e 2020'' con le parole: ''per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022'', e sostituire le parole: ''superiore a 1.000 unità'' con le parole: ''superiore a 500 unità'';

            b. al comma 3, dopo le parole: ''non continuativi'', aggiungere infine il seguente periodo: ''Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile'';

            c. al comma 7, dopo le parole: ''per l'anno 2020'' aggiungere: '', 2021 e 2022''».


17.1000/2000/15

Nannicini

Dichiarato inammissibile

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole ''successivamente al termine del 31 dicembre 2016'', sono soppresse».


17.1000/2000/16

Nannicini

Ritirato

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. L'articolo 9 del D.M. 21 novembre 2000, ''Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo''' (Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2000, n. 279, S.O.), è abrogato».


17.1000/2000/17

Comincini, Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Al capoverso articolo 22-bis (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali), dopo, il comma 5, inserire il seguente comma:

        «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a:

            a) le start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

            b) le piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».


17.1000/2000/18

Conzatti, Comincini, Magorno

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, dopo il capoverso: «Art. 22-bis. (Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)», è inserito il seguente:

«Art. 22-ter.

        1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta; da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

        2. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2021: - 15.000.000;

            2022: - 25.000.000.


17.1000/2000/19

Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, al numero 4), capoverso: «Articolo 23», sono apportate le seguenti modifiche:

            1) comma 2, le parole: «Nei confronti delle piccole imprese», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti delle piccole e micro imprese»;

            2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 2, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale».


17.1000/2000/20

Lupo

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d), dopo le parole: «Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13 - diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto,», sostituire le parole: «Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.d. V. 2.2», con le seguenti: Programma 9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne U.d.V. 2.5».


17.1000/2000 (testo 2)

I Relatori

Accolto

All'emendamento 17.1000,

            a) capoverso «art. 79», sostituire la lettera d) con la seguente:

               'd) nel comma 7, le parole: '1 euro' sono sostituite dalle seguenti: '0,45 euro''.

        alla lettera i), sostituire le parole: 'da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale', con le seguenti: 'da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale';

        aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            'm) ai commi 20 e 25 eliminare le parole: 'biodegradabili e'''»;

            b) dopo il capoverso «articolo 79», aggiungere il seguente capoverso: «Conseguentemente all'articolo 82, nel comma 15, le parole: ''da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020''», sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare, entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale»;

            c) capoverso «articolo 17,» sostituire le parole: «65 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022»;

            d) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

        «All'articolo 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        ''3-bis. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: '', per il triennio 2019-2021'', sono soppresse.''»;

            e) dopo il secondo conseguentemente inserire il seguente:

        «All'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: ''50 milioni per l'anno 2020'' con le seguenti: ''80 milioni per l'anno 2020''.

        Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

        1. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

        - dopo le parole: 'di 20 milioni di euro per l'anno 2018', sono aggiunte le seguenti: 'e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020';

        - dopo le parole: 'aree colpite da eventi sismici,', è espunta la parola: 'nonché';

        - dopo le parole: 'della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari', sono aggiunte le seguenti: ', nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo.'''».

            f) capoverso «articolo 98»;

        - al comma 1 eliminare le parole: «A decorrere dall'anno 2020,» e sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

        - al comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2020» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

            g) dopo il tredicesimo conseguentemente inserire il seguente:

        «Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

''Art. 91-bis.

(Cinque per mille)

        All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è così riformulato: Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.''»;

            h) capoverso «articolo 17» anteporre i seguenti:

        Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modalità di determinazione fondo crediti dubbia esigibilità)

        1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione Fondi e Accantonamenti' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        2. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.

        - All'articolo 13 le parole: ''1.650 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.750 milioni'' e le parole: ''3.175 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''3.375 milioni''.

        - All'articolo 75, comma 1, capoverso 4-ter, le parole: ''sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria'' sono soppresse.»;

            i) L'ottavo conseguentemente è sostituito dal seguente:

        «All'articolo 99 comma 2 sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026' con le seguenti è incrementato di 307,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 405 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 440 milioni di euro per l'anno 2025, di 638,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 580 milioni di euro per l'anno 2027 e 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2028''».

        All'articolo 99, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «4. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato di 5 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nel 2022, di 25 milioni di euro nel 2023, di 26 milioni di euro nel 2024, di 25 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, di 46 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.»;

            j) Il tredicesimo conseguentemente è sostituito dal seguente:

        «L'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 91. 

(Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione) 

1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

            a) concessioni autostradali;

            b) concessioni di gestione aeroportuale;

            c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

            d) concessioni ferroviarie.

        2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

        3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.''»;

            k) capoverso «articolo 76» le parole: «A decorrere dal 1º luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º ottobre 2020.»;

            l) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

        «Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

''Art. 26-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

        1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2021.

        3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.''»;

            m) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

        «L'articolo 93 è sostituito con il seguente:

        "Art. 93. -

(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite) 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200.

        4. A decorrere dal 1º marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

        5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato.''»;

            n) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

        1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

        «Art. 22 

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) 

1. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.

        2. Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

        3. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

        4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

        5. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 6 e 7, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

        6. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

        7. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

        8. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 7, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 5, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 6 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6 e 7, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

        9. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

        10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

        11. Il credito d'imposta di cui al comma 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

        12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        13. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

            a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5, effettuati tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

            b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 6 e 7, effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        14. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

        2) l'articolo 38 è soppresso.

        3) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

        1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 2 a 9.

        2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

        3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente 'Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione'. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

            a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

            c) le spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

            e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).»;

        4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

            a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

            c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

        5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

            a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

            c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera c).

        6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

        7. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente m compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 8. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi 1 e seguenti, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

        8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 6.

        9. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

        10. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8, nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

        11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        12. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019». Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi precedenti.

        4) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 23. -

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal''Piano Nazionale Impresa 4.0'', si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

        2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

        3. Ferma restando l'esclusione delle ''imprese in difficoltà'' così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

        4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giungo 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

        5. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

        6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

        7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        8. Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico''.

        Conseguentemente, il comma 23 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

        23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        Conseguentemente:

        Il Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7, comma 1, è ridotto di 161 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2023 al 2025 e di 159 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla quota da assegnare al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 7, comma 4.

        Conseguentemente:

        - alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

        2020 - ;

        2021 - ;

        2022 - 20.000.000».

            o) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato)

        1. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.»;

            p) Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

        «All'articolo 7, dopo il comma aggiungere il seguente:

''Art. 7-bis.

(Interventi rete ferroviaria nazionale)

        1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026''.

        Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

        ''All'articolo 74, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        '2-bis. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente'''.

        Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:

        ''All'articolo 2, comma 1, le parole: non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022' sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.''»;

            q) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

        ''All'articolo 99 aggiungere in fine i seguenti commi:

        '3-bis. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

            a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

            b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

        3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

        3-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.'''»;

            r) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

        «All'articolo 61, aggiungere in fine: "8-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.»;

            s) Al sedicesimo conseguentemente sostituire il seguente:

        ''Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud.V 1.8:

        2020:

            CP: - 40.000.000;

            CS: - 40.000.000''.

        Con il seguente:

        ''Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud.V. 1.8:

        2020:

            CP: - 95.000.000;

            CS: - 95.000.000.

        Missione 6- Giustizia, programma 8: Autogoverno della magistratura U.d.V. 19.3:

        2020:

            CP: - 1.961.966;

            CS: - 1.961.966;

        2021:

            CP: - 1.961.966;

            CS: - 1.961.966;

        2022 e successivi:

            CP: - 1.961.966;

            CS: - 1.961.966.

        Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 2: Fondi di riserva e speciali U.d.V. 23.2:

        2020:

            CP: - ;

            CS: - ;

        2021:

            CP:-;

            CS: - ;

        2022 e successivi:

            CP: - ;

            CS:-145.500.000;

        Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo Ud.V 2.2:

        2020:

            CP: - 13.000.000;

            CS: - 13.000.000.

        Allo stato-di-previsione del Ministero dello sviluppo economico - Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 7.1:

        2020:

            CP:- ;

            CS: - ;

        2021:

            CP: - ;

            CS: - ;

        2022 e successivi:

            CP: - 50.000.000;

            CS: - 50.000.000.


17.1000/2000

I Relatori

All'emendamento 17.1000:

            a) capoverso «articolo 79»,

                sostituire la lettera f), con la seguente: «f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo nonché su quella contenuta in MACSI che siano realizzati con più materiali non immediatamente separabili e nei quali la materia plastica di cui al comma 1 sia inferiore al 40 per cento in peso''.»

                e nella lettera i), sostituire le parole: «da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale», con le seguenti: «da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale»;

            b) dopo il capoverso «articolo 79», aggiungere il seguente capoverso: «Conseguentemente all'articolo 82, nel comma 15, le parole: ''da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''da pubblicare, entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale''»;

            c) capoverso «articolo 17», sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022»;

            d) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: ''3-bis. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ', per il triennio 2019-2021,' sono soppresse.''»;

            e) dopo il secondo conseguentemente inserire il seguente: «All'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: ''50 milioni per l'anno 2020'', con le seguenti: ''80 milioni per l'anno 2020''.

        Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

        1. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

            dopo le parole ''di 20 milioni di euro per l'anno 2018'' sono aggiunte le seguenti ''e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020'';

            dopo le parole ''aree colpite da eventi sismici,'' è espunta la parola ''nonché'';

            dopo le parole ''della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo.''»;

            f) capoverso «articolo 98»,

                al comma 1 eliminare le parole: «A decorrere dall'anno 2020,» e sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

                al comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2020» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

            g) dopo il tredicesimo conseguentemente inserire il seguente: «Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente: ''Art. 91-bis. (Cinque per mille). - All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n 190, il penultimo periodo è così riformulato: ''Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.»;

            h) capoverso «articolo 17», anteporre i seguenti:

                «Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: ''Art. 8-bis. (Modalità di determinazione fondo crediti dubbia esigibilità). - 1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione ''Fondi e Accantonamenti'' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        2. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.»;

            «All'articolo 13 le parole ''1.650 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.750 milioni'' e le parole ''3.175 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''3.375 milioni''.»;

            All'articolo 75, comma 1, capoverso 4-ter, le parole «sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» sono soppresse;

            i) l'ottavo conseguentemente è sostituito dal seguente: «All'articolo 99 comma 2 sostituire le parole ''è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026'' con le seguenti ''è incrementato di 308,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 405 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 440 milioni di euro per l'anno 2025, di 638,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 580 milioni di euro per l'anno 2027 e 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2028''»;

            j) il tredicesimo conseguentemente è sostituito dal seguente: «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: ''Art. 91 (Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione). - 1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

            a) concessioni autostradali;

            b) concessioni di gestione aeroportuale;

            c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

            d) concessioni ferroviarie.

        2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

        3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.''»;

            k) capoverso «articolo 76» le parole: «A decorrere dal 1º luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dal 1º ottobre 2020»;

            l) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

''Art. 26-bis

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

       1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2021.

        3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di ''Fondo IPCEI'', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico''.»;

            a) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente: «L'articolo 93 è sostituito con il seguente:

''Art. 93

(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

     1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.

        4. A decorrere dal 1º marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

        5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato''.»;

            a) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

            1) «L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

''Art. 22

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

      1. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di fmanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.

        2. Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

        3. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

        4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

        5. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 6 e 7, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

        6. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

        7. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

        8. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 7, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 5, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 6 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6 e 7, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

        9. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

        10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

        11. Il credito d'imposta di cui al comma 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

        12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        13. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

            a. agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5, effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

            b. agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 6 e 7, effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        14. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        2) l'articolo 38 è soppresso;

        3) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

        1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 2 a 9.

        2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

        3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente ''Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione''. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

            a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

            c) le spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

            e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

        4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

            a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

            c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

        5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

            a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

            c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle :finanze 4 settembre 1996;

            d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

            e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera c).

        6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

        7. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 8. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi 1 e seguenti, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

        8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'Intenational Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 6.

        9. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

        10. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

        11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        12. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole: ''fino a quello in corso al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a quello in corso al 31 dicembre 2019''. Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi precedenti.

        4) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 23

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

     1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0', si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

        2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

        3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

        4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giungo 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

        5. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

        6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

        7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        8. Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.

        Conseguentemente il comma 23 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

        «23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

        a) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

        «Art. 27-bis.

(Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato)

     1. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.».

        Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 7, dopo il comma aggiungere il seguente:

''Art. 7-bis.

(Interventi rete ferroviaria nazionale)

        1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026''.».

        Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 74, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        ''2-bis. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente''.».

        Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:

        «All'articolo 2, comma 1, le parole: ''non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti ''non inferiore a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025''».

        b) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

        «All'articolo 99 aggiungere in fine i seguenti commi:

        ''3-bis. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:

            a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

            b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali dì cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

        3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e dì 25 milioni di euro nel 2031.

        3-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

            c) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

        «All'articolo 61, aggiungere in fine 8-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro'.».

            d) Al sedicesimo conseguentemente sostituire il seguente:

       «Missione 29 -Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.D.V 1.8:

        2020

        CP: - 40.000.000

        CS: - 40.000.000

        Con il seguente:

        Missione 29 -Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.D.V 1.8:

        2020

        CP: - 95.000.000

        CS: - 95.000.000

        Missione 6- Giustizia', programma 2 8: Autogoverno della magistratura U.D.V 19.3:

        2020

        CP: - 1.961.966

        CS: - 1.961.966

        2021

        CP: - 1.961.966

        CS: - 1.961.966

        2022 e successivi

        CP: - 1.961.966

        CS: - 1.961.966

        Missione 33 -Fondi da ripartire', programma 2: Fondi di riserva e speciali U.D.V 23.2:

        2020

        CP:

        CS: - 48.500.000

        2021

        CP:

        CS: - 123.700.000

        2022 e successivi

        CP:

        CS: - 145.500.000

        Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13- Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.D.V 2.2:

        2020

        CP: - 13.000.000

        CS: - 13.000.000


17.1000

Il Governo

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro annui».

        Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

        Conseguentemente, all'articolo 76, comma 1, le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º luglio 2020».

        Conseguentemente, l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

        «Art. 78. - (Fringe benefit auto aziendali) - 1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di co2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;''.

        2. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:

            a) nel comma 1, le parole da: «L'imposta non è dovuta» a «legge 27 dicembre 2002, n. 289», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.»;

            b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

        «5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.»;

            c) al comma 6, nell'alinea, dopo le parole: «dei MACSI», sono aggiunte le seguenti: «, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari,»;

            d) nel comma 7, le parole: «1 euro» sono sostituite dalle seguenti: «0,50 euro»;

            e) nel comma 8, le parole: «Agenzia delle entrate», sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei Monopoli»;

            f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.»;

            g) nel comma 14, le parole: «dell'Agenzia delle entrate e», sono soppresse;

            h) nel comma 15, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione».

            i) il comma 18 è sostituito dal seguente:

        «18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 9, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.»;

            l) nel comma 20, le parole: «Alle imprese attive nel settore», sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore».

        Conseguentemente l'articolo 87 è soppresso.

        Conseguentemente l'articolo 98 è sostituito dal seguente:

        «Art. 98. - (Rettifica fondo di solidarietà comunale) - 1. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro annui.

        2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

            ''d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i DPCM di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali.''.

        3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui all'articolo 95.

        4. Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente , all'articolo 2, comma 1, le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 918 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.032 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.543 milioni di euro per l'anno 2024».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis.

(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

        Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1º gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2020».

        Conseguentemente all'articolo 89, il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis.

(Modifiche all'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE)

        1. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 13, dopo le parole: ''a qualsiasi uso destinati'', le parole: ''dalle persone fisiche'', sono sostituite dalle seguenti: ''da soggetti'';

            b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: ''Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da patte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.'';

            c) al comma 18, dopo le parole: ''libretti di risparmio detenuti all'estero'', le parole: ''dalle persone fisiche'', sono sostituite dalle seguenti: ''da soggetti'';

            d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

        ''18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167'';

            e) al comma 22, dopo le parole: ''le disposizioni previste per'', le parole: ''l'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono sostituite dalle seguenti: ''le imposte sui redditi''.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2020».

        Conseguentemente, l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

        «Art. 91. - (Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione) - 1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

            a) concessioni autostradali;

            b) concessioni di gestione aeroportuale;

            c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

            d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;

            e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;

            f) concessioni ferroviarie;

            g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni.

        2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

        3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».

        Conseguentemente:

        - Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            Missione 11 - Competitività e sviluppo imprese, programma 8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno U.d.V. 7.1:

        2021

            CP: - 20.000.000;

            CS: - 20.000.000.

        2023

            CP: + 20.000.000;

            CS: + 20.000.000.

        Conseguentemente alla Missione 7 - ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica U.d.V. 5.1:

        2021

            CP: + 10.000.000;

            CS: + 10.000.000.

        2023

            CP: - 10.000.000;

            CS: - 10.000.000.

            Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali - U.d.V. 1.2:

        2021

            CP: + 10.000.000;

            CS: + 10.000.000.

        2023

            CP: - 10.000.000;

            CS: - 10.000.000.

        - Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica apportare le seguenti variazioni:

            Missione 17 - Ricerca e Innovazione, programma 22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicate - U.d.V. 3.1

        2020

            CP: + 3.000.000;

            CS: + 3.000.000.

        2021

            CP: + 3.000.000;

            CS: + 3.000.000.

        2022

            CP: + 3.000.000;

            CS: + 3.000.000.

        - Allo stato di previsione dell'Entrata, apportare le seguenti variazioni:

            (Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle persone fisiche) Unità di voto 1.1.1

        2020

            CP: + 760.000.000;

            CS: + 760.000.000.

        2021

            CP: + 760.000.000;

            CS: + 760.000.000.

        2022 e successivi

            CP: + 760.000.000;

            CS: + 760.000.000.

            (Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle società) Unità di voto 1.1.2

        2020

            CP: + 214.000.000;

            CS: + 214.000.000.

        2021

            CP: + 214.000.000;

            CS: + 214.000.000.

        2022 e successivi

            CP: + 214.000.000;

            CS: + 214.000.000.

            (Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Sostitutive) Unità di voto 1.1.3

        2020

            CP: + 936.000.000;

            CS: + 936.000.000.

        2021

            CP: + 936.000.000;

            CS: + 936.000.000.

        2022 e successivi

            CP: + 936.000.000;

            CS: + 936.000.000.

            (Entrate tributarie - Entrate ricorrenti Imposta sul valore aggiunto) Unità di voto 1.1.5

        2020

            CP: + 260.000.000;

            CS: + 260.000.000.

        2021

            CP: + 260.000.000;

            CS: + 260.000.000.

        2022 e successivi

            CP: + 260.000.000;

            CS: + 260.000.000.

            (Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Registro, bollo e sostitutiva) Unità di voto 1.1.6

        2020

            CP: - 199.000.000;

            CS: - 199.000.000.

        2021

            CP: - 199.000.000;

            CS: - 199.000.000.

        2022 e successivi

            CP: - 199.000.000;

            CS: - 199.000.000.

            (Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Accisa e imposta erariale sugli oli minerali) Unità di voto 1.1.7

        2020

            CP: - 270.000.000;

            CS: - 270.000.000.

        2021

            CP: - 270.000.000;

            CS: - 270.000.000.

        2022 e successivi

            CP: - 270.000.000;

            CS: - 270.000.000.

            (Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposte gravanti sui giochi) Unità di voto 1.1.11

        2020

            CP: + 222.000.000;

            CS: + 222.000.000.

        2021

            CP: + 222.000.000;

            CS: + 222.000.000.

        2022 e successivi

            CP: + 222.000.000;

            CS: + 222.000.000.

            (Entrate tributarie - Entrate ricorrenti -Altre imposte indirette) Unità di voto 1.1.13

        2020

            CP: + 13.000.000;

            CS: + 13.000.000.

        2021

            CP: + 13.000.000;

            CS: + 13.000.000.

        2022 e successivi

            CP: + 13.000.000;

            CS: + 13.000.000.

        Conseguentemente:

        - Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, Ud. V. 1.4:

        2020

            CP: + 534.000.000;

            CS: + 534.000.000.

        2021

            CP: + 534.000.000;

            CS: + 534.000.000.

        2022 e successivi

            CP: + 534.000.000;

            CS: + 534.000.000.

            Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, Ud. V. 2.4:

        2020

            CP: + 561.000.000;

            CS: + 561.000.000.

        2021

            CP: + 561.000.000;

            CS: + 561.000.000.

        2022 e successivi

            CP: + 561.000.000;

            CS: + 561.000.000.

            Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud. V 1.8:

        2020

            CP: - 40.000.000;

            CS: - 40.000.000.

            Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 - Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1:

        2020

            CP: - 460.000.000;

            CS: - 460.000.000.

            Missione: Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1:

        2020

            CP: - 3.000.000;

            CS: - 3.000.000.

        2021

            CP: - 3.000.000;

            CS: - 3.000.000.

        2022

            CP: - 3.000.000;

            CS: - 3.000.000.


17.2001/2

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Respinto

All'emendamento 17.2001, al capoverso 17-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini delle procedure concorsuali relative all'arruolamento nelle forze armate, nonché per le procedure di assunzione nella Polizia di Stato, il morbo celiaco non è causa di esclusione. I Ministri dell'interno e della difesa sono autorizzati ad emanare propri decreti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del presente comma».


17.0.1

Gasparri, Rizzotti, Stabile, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Testor, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


17.0.2

Damiani, Gallone, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


17.0.3

Berutti, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del corpo dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


17.0.4

Ciriani, Rauti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


17.0.5

Stefani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano, Augussori

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 217, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, e 14 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.»


17.0.6

Stefani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro per l'anno 2021, e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

        2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 erogati mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziate.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, 80 milioni per il 2021, 90 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma  2.».


17.0.7

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali nonché per sostituire il turn over si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

        2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2019:

            a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

            b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

        3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

        4. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            ''c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.

        5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, a cui si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 94, commi da 2 a 2-quater».

        Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        ''1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

            a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

            b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

            c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

            d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato.

        1-ter. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 13 5, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

            a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

            b) permesso di ricerca: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

            c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

        1-quater. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 30% per il gas e dal 7% al 21% per l'olio.

        1-quinquies. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni e delle aliquote di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».


17.0.8

Pinotti, Parrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)

        «1. In sede di contrattazione collettiva 2019/2021, con decorrenza 1º gennaio 2020, l'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, è incrementata in misura di 30.000.000 euro».

        Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».


17.0.9

Parrini, Pinotti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Incremento Fondo risorse decentrate)

        1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

        ''Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile.''».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: -  12.000.000;

        2021: -                  0;

        2022: -                  0.


17.0.10 (testo 3)

Vono, Collina, Fantetti, Damiani, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Calandrini

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1º aprile 2020, di 40 unità non prima del 1º ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1º ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.

        2. Le facoltà assunzionali per la copertura dei posti di cui al comma 1 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        3. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui all'articolo 17.

        4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.

        5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1, 2 e 4, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.


17.0.10 (testo 2)

Vono, Conzatti, Comincini, Collina

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1º gennaio 2020. Per la copertura della dotazione organica di cui al periodo precedente, il Ministero degli Interni è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale, anche in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazioni previste dalla normativa vigente.

        2. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'acquisto di mezzi antincendio aeroportuali in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        3. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi, la dotazione di cui al comma 1 è destinata all'aeroporto ''Luigi Ridolfi'' di Forlì per il quale è in corso la procedura di inserimento nella tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

        4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale nonché per la manutenzione dei mezzi e per gli estinguenti».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 5.900.000;

            2021: - 2.900.000;

            2022: - 2.900.000.


17.0.10

Vono, Conzatti, Comincini, Collina

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi nell'aeroporto ''Luigi Ridolfi'' di Forlì, per il quale è in corso la procedura di inserimento nella Tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1º gennaio 2020. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 3 milioni di euro per l'acquisto di mezzi antincendio aeroportuali.

        2. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale nonché per la manutenzione dei mezzi e per gli estinguenti.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 5.900.000;

        2021: - 5.900.000;

        2022: - 5.900.000.


17.0.11

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Impiego dei beni immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per le esigenze del Servizio nazionale della protezione civile)

        1. All'articolo 307, comma 4, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per essere assegnati, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione e a domanda, per le esigenze delle strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini della loro riconversione a sedi di servizio.».


17.0.12

De Falco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riconoscimento di mansione usurante ai fini previdenziali dei lavori svolti dai sommozzatori)

        1. All'articolo 2 al comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, le parole: ''lavori svolti dai palombari'' aggiungere le seguenti: ''e dai sommozzatori in servizio locale''».


17.0.13

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

        1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50. 000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».


17.0.14

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei ''Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico'' (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2020 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, da destinare:

            a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2020 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia di Stato;

            b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2020 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

            c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2020 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia penitenziaria.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19.000.000 euro per l'anno 2020 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.».


17.0.15

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia a al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


17.0.16

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia a al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


17.0.17

Testor

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

        «1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

        ''h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».


17.0.18

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano, Augussori, Stefani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l'arricchimento e la custodia e di promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.

        2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.

        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 80.000 per l'anno 2020 e a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

        4. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nel programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' della missione ''Soccorso civile'' dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle eventuali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di liberalità, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'Istituto di cui al comma 1.».


17.0.19

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Contributo alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche)

        1. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione di manifestazioni pubbliche, per le quali, in presenza di peculiari condizioni di criticità, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dispone l'attivazione di un dispositivo integrativo di soccorso pubblico, è destinata, mediante riassegnazione, a finanziare i costi sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la pubblica incolumità in occasione degli eventi medesimi, ivi compresi i costi delle ore di lavoro straordinario.

        2. All'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il comitato è altresì composto dal comandante dei vigili del fuoco per la trattazione di questioni di ordine e sicurezza pubblica per le quali è necessario acquisire valutazioni tecniche attinenti a profili di pubblica incolumità, di soccorso pubblico e di difesa civile'';

            b) al terzo comma, le parole: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,'' sono soppresse.

        3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al comma 1 effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'aggiornamento delle tariffe, determinate su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.».


17.0.20

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: ''Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche'', nella parte in cui prevede che ''coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario'' anziché ''con la qualifica di commissario capo'', è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, e per il triennio 2020-2022, la spesa aggiuntiva di 6,5 milioni di euro, da impiegare nell'ambito della rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: ''Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni''.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


17.0.21

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        (Fondo per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

        1. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2020, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18.944.754 euro da destinare all'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2020, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 ed incrementato dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        2. All'incremento delle risorse di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


17.0.22 (testo 2)

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

        2. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio\».


17.0.22

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

        1-ter. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

        1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

        1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


17.0.23

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Indennità supplementare per il personale militare delle forze speciali dell'esercito ''Acquisitore obiettivi'' e ''ranger'')

        1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie, per incursori subacquei, 'Acquisitori Obiettivi' e 'Ranger''';

            b) al comma 2, dopo le parole: ''presso centri e nuclei aerosoccorritori,'', inserire le seguenti: ''nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali'';

            c) in fine, aggiungere il seguente comma:

        ''Per il personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Inoltre, al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze Speciali già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 6''.

        2. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sopprimere il comma 9.

        3. All'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171, dopo le parole: ''del brevetto militare di incursore'', aggiungere le seguenti: '', nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali''.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 4 milioni e 150 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


17.0.24 (testo 2)

Vallardi, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano, Augussori, Stefani

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, delta legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

        3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

        5. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        6. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

        7. L'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

        8 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, per un importo non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e non superiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».


17.0.24

Vallardi, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pirovano, Augussori, Stefani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

        3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

        5. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        6. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

        7. L'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

        8 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 45 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.»


17.0.25

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

        1. Al fine di potenziare le attività di supporto delle politiche di ordine e sicurezza pubblica, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di Finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso ''380 allievi finanzieri'' bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.».


17.0.2000/1

Manca, Ferrari

Ritirato

All'emendamento 17.0.2000, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nei primo periodo è eliminata la parola: ''limitata'' e, in fine, sono inserite le seguenti: '', secondo le percentuali individuate dalla contrattazione collettiva nazionale e comunque in misura non superiore al sessanta per cento dei dipendenti in possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni''.

        2-ter. Sono fatti salvi gli accordi e le progressioni economiche in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».


17.0.2000/2

Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Borgonzoni

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.0.2000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai fini di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni nell'ambito del bacino idrografico di competenza nonché per assicurare il necessario supporto e coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza idraulica, è autorizzata a derogare al limite del fondo annuale per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, fermo restando il contenimento della spesa complessiva per il personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattamento personale pubblico per incremento attività svolte)».


17.0.2000

I Relatori

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Incremento Fondo risorse decentrate)

        1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12. 000. 000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma I, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».


17.0.2001/1

Manca, Ferrari

Accolto

All'emendamento 17.0.2001, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati ai miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 dei decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

        2020: - 200.000;

        2021: - 200.000;

        2022: - 1.000.000.


17.0.2001

I Relatori

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo le parole: ''2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2018, 2019, 2020, 2021'';

            b) al secondo periodo le parole: ''2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2018, 2019, 2020, 2021''».


18.1

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

All'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole: «2.bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1, del presente decreto,».


18.2

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione».

        Aggiungere il seguente comma 4:

        «4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati».


18.3

Manca, Ferrari

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione».

        aggiungere in fine il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati».


18.4

Campagna, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Nocerino, Matrisciano, Pirro, Romano

Ritirato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.

        3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ''tre anni'' sono sostitute dalle seguenti: ''due anni''.

        3-ter. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».


18.5

Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ii comma 361 è abrogato.».


18.6

Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.».

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

        «3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».


18.7

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.»

        Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

        «3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».


18.8

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali».

        Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

        «3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».


18.9

Saponara, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 361, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''le graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei personale presso le amministrazioni pubbliche'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dai 10 gennaio 2020 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche''.

        3-ter. Al fine di estendere la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'assunzione di candidati idonei non vincitori, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche approvate sino al 31 dicembre 2019, entro e non oltre il 30 settembre 2020.».


18.10

Collina, Ferrari, Laus

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al comma 362-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''nell'anno 2011'', sono sostituite dalle parole: ''fino all'anno 2011''».


18.11

Parrini

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

        «3-bis. Al comma 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 365 è inserito il seguente:

        ''365-bis. Agli enti locali si applica l'articolo 91, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all'avvio del primo reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300''».


18.12

Trentacoste, Romagnoli, Matrisciano, Puglia, Pirro

Respinto

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire dal 1º Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

        3-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la compartecipazione nelle spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

        3-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione delle graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma 3-bis e 3-ter non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

        3-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, sono abrogate le seguenti disposizioni:

            a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

            c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

            d) l'articolo i, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

            e) l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

            f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

            g) l'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge lì agosto 2014, n. 114;

            h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»


18.13

Parrini, Pinotti, Vattuone, Collina, Ferrari, Laus, Taricco, De Bonis, Marilotti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra, Rauti

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: ''purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare'' sono soppresse.

        3-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.».


18.14

D'Alfonso, Ferrazzi, Vattuone, Astorre

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b) capoverso, dopo le parole: ''procede all'assunzione,'' aggiungere le seguenti: ''prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo'';

            b) al comma 1, lettera c) capoverso, sostituire: ''31 dicembre 2017'', con: ''31 dicembre 2020'';

            c) al comma 2, lettera b) capoverso, sostituire: ''31 dicembre 2017'', con: ''31 dicembre 2020''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2022: - 20.000.000».


18.15

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


18.16

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. 1 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. L'Amministrazione è autorizzata all'assunzione straordinaria di 455 unità di agenti di Polizia di Stato con decorrenza 1º novembre 2020, mediante ricorso alla graduatoria di cui al periodo precedente, fino ad esaurimento della stessa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.510.000 euro per l'anno 2020 e di 21.060.000 euro a decorrere dall'anno 2021».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: -   3.510.000;

        2021: - 21.060.000;

        2022: - 21.060.000.


18.17

Comincini, Conzatti

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. I 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti dì Polizia di Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa».


18.18

Zaffini, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Alla lettera b) del comma 760 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 154, sostituire le parole: ''A decorrere 1º gennaio 2020'' con: ''A decorrere 1º luglio 2020''».


18.19

Boldrini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. Al comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 130, dopo le parole: ''alle medesime attività svolte,'' sono inserite le seguenti: ''mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 175, o''».


18.20

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


18.21

Comincini, Conzatti

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono effettuate mediante il ricorso alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanzieri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199, fino ad esaurimento della stessa».


18.22

D'Arienzo, Astorre, Ferrazzi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».


18.23 (testo 2)

Collina, Ferrari, Laus

Accolto

All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, apportare le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

            b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

        «6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1, ai quali in data antecedente al 21 maggio 2018 risulti applicato il trattamento previsto da norme afferenti al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche e vigenti norme di legge regionale, qualora, al termine dell'apposita sequenza contrattuale stabilita nella dichiarazione congiunta n. 8 allegata al contratto collettivo nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, vengano inquadrati nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti con attribuzione del corrispondente trattamento economico, sarà riconosciuto, se più favorevole, il mantenimento del trattamento in godimento precedentemente acquisito sulla base degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».


18.23

Collina, Ferrari, Laus

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-bis. Presso le regioni sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 numero 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 è di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


18.24

Collina, Ferrari, Laus, Boldrini

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di superare il precariato nella sanità, nel rispetto degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, le aziende ospedaliere e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, nel triennio 2020-2022, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato al 31 dicembre 2019 almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, anche non continuativi negli ultimi otto anni».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per Fanno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


18.25 (testo 2)

D'Alfonso

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: ''Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale con profilo di esperto tecnico assunte con contratti di collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019''.

        3-ter. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2019, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».


18.25

D'Alfonso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: ''Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale con profilo di esperto tecnico assunte con contratti di collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019''».


18.26

Fazzolari, Calandrini

Respinto

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni devono istituire l'''Albo degli idonei e dei vincitori'' nei concorsi pubblici; al suddetto albo possono iscriversi, su domanda, i dipendenti nei ruoli e fuori ruolo delle rispettive amministrazioni che risultino idonei o vincitori di concorsi pubblici non riservate a categorie specifiche di partecipanti. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare i suddetti albi nella sezione ''Amministrazione trasparente'' dei rispettivi siti internet istituzionali.

        5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite dal Dipartimento per la Funzione pubblica le modalità attuative di cui al comma 4.

        6. Per economia di atti le pubbliche amministrazioni, prima di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato, sono tenute a verificare la presenza di professionalità interne iscritte all'albo di cui al comma 4 laddove esistano professionalità affini o equipollenti.

        7. Previa autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e per motivi di indifferibilità ed urgenza le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure di progressione verticali tra gli iscritti al rispettivo ''Albo degli idonei e dei vincitori'' previa intesa con le amministrazioni che hanno indetto il concorso a cui i dipendenti risultino vincitori o idonei».


18.27

Conzatti, Comincini

Respinto

Apportate le seguenti modifiche:

            «a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        ''4. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: 361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel budget assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso'''.

            b) Quanto previsto dal comma 4 trova applicazione anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente l'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

            c) Il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».


18.28

Laforgia

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire il comma 7 con il seguente: ''7. Ai fini del comma 1 del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».


18.2000/1

Romeo, Cantù, Rivolta, Ferrero, Tosato, Zuliani, Faggi

Respinto

All'emendamento 18.2000, all'alinea «All'articolo 18», dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) dopo il comma 3, inserire il seguente:

        ''3-bis. Le risorse di cui al comma 2, dell'articolo 54 sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge''».


18.2000/2

Bini

Ritirato

All'emendamento 18.2000, sopprimere la lettera b).


18.2000/3

Granato

Ritirato

All'emendamento 18.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        ''3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione".

        3-ter. I commi 3 e 3-bis non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica''.».


18.2000/4

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b), dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

        «3-ter. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione ''Amministrazione trasparente'', le quote d'obbligo non coperte relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 delle Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di aggiornare in modo continuo le relative informazioni. Analogo adempimento di pubblicazione deve essere effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attinente al monitoraggio, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ed all'articolo 39 del decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118.

        3-quater. I datori di lavoro pubblici, il Dipartimento della Funzione Pubblica e gli organi di controllo implementano il proprio sistema informativo al fine di facilitare la comunicazione dei dati e delle informazioni trasmesse dai datori di lavoro pubblici, utilizzando le possibilità offerte dalle nuovo tecnologie della comunicazione e delle informazioni, ed aggiornare di conseguenza il relativo monitoraggio, previsto, dall'articolo 7, comma 6, dei decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118».


18.2000/5

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, alla lettera b) dopo il capoverso «3-bis» aggiungere il seguente:

        «3-ter. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


18.2000/6

Manca, Ferrari

Ritirato

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b), dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

        «3-ter. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

        ''361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel budget assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, redatto nei rispetto delle corrispondenti Linee di Indirizzo di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 Maggio 2018, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso''».


18.2000/7

Manca

Ritirato

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente: ''3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».


18.2000/8

Manca

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

''Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato''».


18.2000/9

Pirovano, Zuliani, Faggi, Tosato, Rivolta, Ferrero

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

        «c) dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

''Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato''».


18.2000/10

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

''Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato''».


18.2000

I Relatori

Accolto

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

            a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

            a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

            b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

            c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione».

        Conseguentemente, i commi da 361 a 362-ter e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

            b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ''tre anni dalla data di pubblicazione'' sono sostitute dalle seguenti: ''due anni dalla data di approvazione''».


18.2001/1 (testo 2)

Santillo, Donno

Accolto

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

        «3-sexies. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

        3-septies. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;'' sono soppresse.

        3-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 3-sexies esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-sexies a 3-octies, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante la riduzione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        3-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 3-sexies, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

        3-undecies. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


18.2001/1

Santillo

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

        «3-sexies. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

        3-septies. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;'' sono soppresse.

        3-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 3-sexies esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-sexies a 3-octies, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        3-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 3-sexies, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

        3-undecies. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


18.2001/2

Manca

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

        «3-sexies. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

        3-septies. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;'' sono soppresse.

        3-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 4-bis esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, sì provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        3-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 3-sexies, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

        3-undecies. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


18.2001/3

Vescovi, Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2001, all'articolo 18, dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

        «3-quinquies-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del Made in Italy agro alimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 669, le parole: ''un numero massimo di 57'' sono soppresse;

            b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:

        ''670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari''.

            c) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: '', e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


18.2001/4

Dal Mas

Respinto

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente:

        «3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 362-bis, le parole: ''allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2015'', sono sostituite con le seguenti: ''allo scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 dicembre 2018'';

            b) il comma 362-ter è soppresso».


18.2001 (testo corretto)

Il Relatore

Accolto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e del traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

        ''a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente''.

        3-ter. All'articolo 5851 comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da: ''h-sexies'' a ''h-undevicies'' , sono sostituite dalle seguenti:

            ''h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;

            h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;

            h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;

            h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;

            h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;

            h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;

            h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;

            h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.376,69;

            h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;

            h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;

            h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39; h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;

            h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;

            h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;

            h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79''.

        3-quater. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

        3-quinquies. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 3-bis a 3-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: -;

        2021: -;

        2022: -7.485.281.


18.2001

I Relatori

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

            ''a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 dall'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente''.

        3-ter. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da ''h-sexies'' a ''h-undevicies'', sono sostituite dalle seguenti:

            ''h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;

            h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;

            h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;

            h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;

            h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;

            h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;

            h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;

            h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;

            h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;

            h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;

            h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;

            h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;

            h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;

            h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;

            h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79''.

        3-quater. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

        3-quiques. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 3-bis a 3-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2020: -;

        2021: -;

        2022: - 7.485.281.


18.0.1

Gasparri, Testor, Mallegni, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte, a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio dì particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


18.0.2

Gasparri, Testor, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia dì specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo interazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante Corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


18.0.3

Gasparri, Testor, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)

        1. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze amate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, è incrementato 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000,000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


18.0.4

Rojc

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)

        1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

        2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

        3 Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell' articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis e all'articolo 930, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

        4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 151 milioni euro per l'anno 2020, di 242 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 312 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 277 milioni euro per l'anno 2025 e di 358 milioni di euro a decorrere dall'armo 2026».


18.0.5

Rossomando

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)

        1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

        2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

        3. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per Cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 223-bis e all'articolo 930, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

        4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione.

        5. Per le finalità di cui al presente articolo, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa».


18.0.6

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

        1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, Come previsto dai piani industriali dì cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

            a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

            b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

            c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno-quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».


18.0.7

Damiani, Gallone, Pichetto Fratin, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra, Rauti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, tutt'ora efficace ai sensi dell'articolo 1 comma 362-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

            a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

            b) previo nuovo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al ridetto bando di concorso».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 2.000.000;

        2021: - 2.000.000;

        2022: - 2.000.000.


18.0.8

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris, Mallegni

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento'';

            b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

        4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis''.

        2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1''.

        3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza dì non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale''.

        4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

        ''389-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito ai momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.

        5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: ''alle omissioni commessi con dolo o colpa grave'' sono inserite le seguenti: '', salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo''.

        6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

        7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».


18.0.9

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni perla tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento''.

            b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico''.

        2. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

        3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entrò sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1''.

        4. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale''.

        5. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

        ''389-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183''.

        6. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: ''alle omissioni commessi con dolo o colpa grave'' sono aggiunte le seguenti: '', salvo siano appartenenti, ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo''.

        7. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38, l'articolo 12-bis è abrogato.

        8. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: ''eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali''.

        9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».


18.0.10

Gasparri, Pichetto Fratin, Toffanin, Floris, Gallone, Mallegni

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

        2. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

        3. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».


18.0.11

Gasparri, Mallegni

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

        1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2020 per il pagamento:

            a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

            b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi dì riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno».


18.0.12

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris, Mallegni

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso-pubblico)

        1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1º gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1º gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

        2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,'con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1º gennaio 2020 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1º gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi dì previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.

        3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

        4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

        5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età».


18.0.13

Gasparri, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

        1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n, 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

        ''389-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco''.

        2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».


18.0.14 (testo 2)

Moronese, Santillo, Dell'Olio, Floridia, L'Abbate, Naturale, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Pirro, Angrisani

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)

        1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea le parole: ''249 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''299 unità'';

            b) alla lettera d), il numero ''1'' è sostituito dal seguente: ''3'';

            c) alla lettera e), il numero ''3'' è sostituito dal seguente: ''6'';

            d) alla lettera g), il numero ''139'' è sostituito dal seguente: ''164'';

            e) alla lettera h), il numero ''39'' è sostituito dal seguente: ''51'';

            f) alla lettera i), il numero ''39'' è sostituito dal seguente: ''47''.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1º settembre 2020. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 350.772,83 per l'anno 2020, euro 1.917.765,58 per l'anno 2021, euro 2.229.029,60 per l'anno 2022, euro 2.367.204,20 per l'anno 2023, euro 2.399.330,15 per l'anno 2024, euro 2.441.069,43 per l'anno 2025 e euro 2.460.296,10 a decorrere dall'anno 2026».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 350.773;

        2021: - 1.917.766;

        2022: - 2.460.297.


18.0.14

Moronese, Santillo, Dell'Olio, Floridia, L'Abbate, Naturale, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Pirro, Angrisani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)

        1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215, all'articolo 828, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 299 unità, da collocare in soprannumero rispetto anorganico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale. Il predetto contingente è così determinato:

            a) generali di brigata: 1;

            b) colonnelli: 1;

            c) tenenti colonnelli: 1;

            d) maggiori: 3;

            e) capitani: 6;

            f) ufficiali inferiori: 25;

            g) ispettori: 164;

            h) sovrintendenti; 51;

            i) appuntati e carabinieri: 47.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1º settembre 2020''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

        2020: -     350.772,83;

        2021: - 1.917.765,58;

        2022: - 2.229.029,60.


18.0.15

Rojc

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo di funzionamento dell'arma dei carabinieri)

        1. Il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito dei programmi di spesa ''Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza'' e ''Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare'' del centro di responsabilità ''Arma dei Carabinieri''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


18.0.16

Rojc

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

        1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 1.500.000;

        2021: - 1.500.000;

        2022: - 1.500.000.


18.0.17

Damiani

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato lo scorrimento della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 nel limite massimo di 1500 unità. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa, conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 2.000.000;

        2021: - 2.000.000;

        2022: - 2.000.000.


18.0.18

Damiani, Gasparri, Mallegni, Moles, Modena, Gallone, Berardi, Lonardo, Paroli, Battistoni, Berutti

Respinto

        Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: ''purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n, 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare''.

        2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».


18.0.19

Damiani, Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri - Anno 2018)

        1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».


18.0.20

de Bertoldi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

        1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso ''380 allievi finanzieri'' bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».


18.0.21

de Bertoldi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

        1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».


18.0.22

Damiani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanzieri bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «199 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni», le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «360 milioni», le parole: «340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni», e le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «406 milioni».


18.0.23

Gasparri

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n, 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Le risorse di cui ai comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali''».


18.0.24

Pacifico, Pirro

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti)

        1. I dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.

        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario.

        3. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio. Per coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge residua un periodo di servizio inferiore a sei mesi possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

        4. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».


18.0.25

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

        1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

        2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

        3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

        4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

        5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

        6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

        7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

        8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

        9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

        10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».


18.0.26

Gasparri

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contrattazione collettiva)

        1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

        2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

            a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

            b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

            c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

        3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

        4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

        Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.


18.0.27

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

        1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2020, 2 milioni per l'anno 2021 e 2 milioni per l'anno 2022. Ai relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


18.0.28

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

        1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza,

        2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver certato che il destinatario del provvedimento:

            a) goda dei diritti civili e politici;

            b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

            c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

            d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

            e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

        3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica ['articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

        4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».


18.0.29

Zuliani, Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Emanuele Pellegrini

Respinto

«Art. 18-bis.

(Assunzioni di personale di polizia municipale)

        1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni negli anni 2018 e 2019 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale''».


18.0.30

Damiani

Respinto

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 361 è sostituito dal seguente:

        ''361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate prevalentemente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso'';

            b) il comma 363 è abrogato;

            c) il comma 365 è sostituito dal seguente:

        ''365. Le previsioni di cui ai commi 361 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1º gennaio 2021''.

        2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali 2020».


18.0.31

Bini, Manca, Collina, Ferrari, Laus, Taricco

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche)

        1. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

        ''361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni assunzionali previste dal Piano triennale del fabbisogno di personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso''.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 365 è abrogato».


18.0.32

Valente

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni)

        1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 361, le parole: ''di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196'';

            b) dopo il comma 361, è inserito il seguente: ''361-bis. La previsione di cui al comma 361 non si applica agli enti, di qualunque natura, con un numero di dipendenti inferiore a 100».


18.0.33

Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione;

            b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

        4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati.


18.0.34

Totaro

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

        All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''contratto di lavoro flessibile'', sono inserite le seguenti: '', ivi compreso il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,''».


18.0.35

Valente

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

        All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        ''a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o anche presso qualsiasi altra amministrazione'';

            b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        ''c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione o di altra diversa amministrazione di cui alla lettera a), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni''».

        Conseguentemente:

        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000;

        alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.


18.0.36

Castellone, Floridia, Matrisciano, Puglia, Angrisani, Dell'Olio

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

        1. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, le parole: ''la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile'', sono sostituite dalle seguenti: ''la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 30.000.000;

        2021: - 30.000.000;

        2022: - 30.000.000.


18.0.37

Totaro

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

        All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: ''ai fini'', sono aggiunte le seguenti: ''del comma 1''».


18.0.38

De Vecchis, Tosato, Ferrero, Zuliani, Faggi, Rivolta

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Premi di produttività nel settore pubblico)

        1. Dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti o amministrazioni di livello nazionale, aziendale o di posto di lavoro, riferiti all'efficienza organizzativa e individuale correlata a incrementi della qualità e dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. La disposizione trova applicazione, nei limiti delle risorse stanziate, nella misura complessiva di 1.500 euro lordi, limitatamente ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo, nell'anno precedente, fino a 40.000 euro.

        2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

        3. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono speciali piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di efficienza organizzativa o individuale, che comportino innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro, volti al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.

        4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure di attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese le caratteristiche e i contenuti dei progetti di cui al comma 3 per il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero dell'efficienza organizzativa, dell'innovazione di prodotto o di processo delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti al beneficio fiscale».

        Conseguentemente, agli oneri di cui ai presente articolo, stimati in 50 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


18.0.39

De Poli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        Al comma 1, articolo 23 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, dopo le parole: ''uffici dirigenziali generali'', sono inserite le seguenti: ''di Direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato''».


18.0.40

Collina, Ferrari, Laus

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Sospensione del divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi e collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza)

        1. Fino all'espletamento dei concorsi/corsi-concorso per il reclutamento di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non trova applicazione il divieto di cui all'art. 5, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'articolo 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124.

        2. Durante tutto il periodo di espletamento degli incarichi, delle cariche e delle collaborazioni di cui all'articolo 5, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non sono dovuti contributi previdenziali ed è sospeso il trattamento pensionistico in godimento al personale in quiescenza a qualunque titolo reimpiegato».


18.0.41

Rossomando

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per favorire l'inserimento lavorativo nelle pubbliche amministrazioni di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

        1. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.

        2. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

        3. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA deve assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

        4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».

        Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.


18.0.42

Angrisani, Granato, Floridia, Mautone, Di Micco, Gaudiano, Ricciardi, Vaccaro, Puglia, Campagna, Marilotti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scuola)

        1. Al fine di garantire la continuità didattica e supportare eventuali vacanze di organico, gli uffici scolastici regionali sono autorizzati a procedere all'immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, di un contingente di personale docente e ATA pari al numero dei posti resisi vacanti in conseguenza dell'esercizio del diritto alla pensione quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e che, in conseguenza della tardiva gestione delle relative pratiche da parte dell'INPS, non sono rientrati nel contingente di immissioni in ruolo relativi all'anno scolastico 2019/20.

        2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono destinate:

            a) nella misura del 50 per cento per la stipula di contratti a tempo indeterminato dei docenti e del personale ATA; il restante 50 per cento sono cumulate ai posti riservati alla mobilità interprovinciale e professionale per l'anno scolastico 2020/21, secondo le aliquote previste dal vigente CCNI triennale sulla mobilità;

            b) nella misura del 100 perla stipula di contratti a tempo indeterminato a copertura dei posti già autorizzati dal MEF per l'anno scolastico 2019/20 per il personale Docente e ATA e non ancora attribuiti».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 60.000.000;

        2022: - 60.000.000.


18.0.43

Damiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».


18.0.44

Berardi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 2 del 20 dicembre 2018.

        3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle graduatorie dei concorsi di cui al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 e al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018».


18.0.45

Russo, Angrisani, Marilotti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis..

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici rimasti esclusi dagli effetti del provvedimento di cui all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 15.000.000;

        2021: - 15.000.000;

        2022: - 15.000.000.


18.0.46

Rauti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Mobilità straordinaria dirigenti scolastici)

        Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal DM 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da a) a f) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti».


18.0.47

Rizzotti, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale dei corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».


18.0.48

Berardi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«18-bis.

        1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito dal seguente: ''Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all'approvazione della nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi''».

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, è soppresso il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso».


18.0.49

De Poli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

        Conseguentemente ridurre di 100 milioni tutti gli importi di cui all'art. 99, comma 2 del presente disegno di legge.


18.0.50 (testo 2)

Russo, Campagna, Marilotti, Donno, Faraone

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

        ''5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nell'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità''».

        Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.


18.0.50

Russo, Campagna, Marilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«18-bis.

(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

        ''5-quinquies. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1º gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622. A tal fine l'organico dei collaboratori scolastici è incrementato di 117 unità''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 3.500.000;

        2021: - 3.500.000;

        2022: - 3.500.000.


18.0.51

Russo, Campagna, Marilotti

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«18-bis.

(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

        ''5-quinquies. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato ma i cui 45 posti risultano accantonati e presenti nella pianta organica per il profilo professionale di collaboratore scolastico nella provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1º gennaio 2020, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622''.

        2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo ''buona scuola'' di cui all'articolo 1, comma 202, legge 13 luglio 2015, n. 107».


18.0.52

Moronese, Santillo, Dell'Olio, Floridia, L'Abbate, Naturale, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Angrisani, Corrado, Pirro

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Commissari straordinari in campo ambientale)

        1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del comma 5, primo e secondo periodo, del citato articolo 20''.

        2. Per il Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2019 per il recupero dei rifiuti plastici pressati perse dalla motonave ''IVY'' in prossimità dell'isolotto di Cerberi, nelle acque del golfo di Follonica, non si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215».


18.0.53

Moronese, Santillo, Dell'Olio, Floridia, L'Abbate, Matrisciano, Naturale, La Mura, Puglia

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«18-bis.

(Programma sperimentale ''Caschi verdi per l'ambiente'')

        1. E' istituito il programma sperimentale ''Caschi verdi per l'ambiente'' con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve MAB Unesco, e contrastarne gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002, n. 120.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


18.0.54

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni riguardante il personale SOGESID SpA)

        1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio» con le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, per la risoluzione delle procedure di infrazione europea in materia ambientale e per attuare politiche volte a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, il Ministero dell'ambiente è autorizzato, in deroga al turn over ordinario, ad assumere fino a 300 unità di personale da inquadrare nell'area III, F1, e fino a 80 unità di personale da inquadrare nell'area II, F2 mediante procedura per titoli e colloquio a cui potrà partecipare il personale dipendente della Sogesid SpA distaccato in servizio presso il Ministero dell'ambiente, che sia stato assunto mediante selezione pubblica, che abbia maturato una anzianità di 36 mesi e che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale affidate in modo diretto alla Sogesid S.p.a. proseguiranno e saranno rimodulate in maniera proporzionale alle unità di personale individuato con le procedure selettive di cui al precedente periodo ed effettivamente assunto in servizio al Ministero. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione delle convezioni tra Sogesid e il Ministero dell'ambiente per le attività di assistenza tecnica''».


18.0.55

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasformazione di SOGESID SpA in INVITALIA AMBIENTE SpA)

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con Ministero dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti.

        2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L'assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.

        3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA S.P.A" di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A.».


18.0.56

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungerei seguenti:

«Art. 18-bis.

(Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile - AISVIS).

        1. Per l'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata ''Agenzia'', con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e opera sulla base di direttive emanate dall'autorità vigilante.

        2. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi individuati con le direttive di cui al comma 1, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di sviluppo sostenibile, e, in particolare, supporta la Cabina di Regia «Benessere Italia» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell'ambito degli impegni sottoscritti dall'Italia per l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I rapporti tra l'Agenzia e la Cabina di Regia sono regolati con apposite convenzioni quinquennali. L'Agenzia eroga inoltre servizi, assistenza e supporto tecnico a tutte le amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle funzioni di pianificazione in campo ambientale e nel settore dello sviluppo sostenibile, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo sostenibile, anche fuori dal territorio nazionale; può realizzare iniziative di sviluppo sostenibile finanziate da soggetti privati.

        3. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di sviluppo sostenibile e di pianificazione strategica in campo ambientale.

        4. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il Direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea.

        5. L'Agenzia ha la sede principale a Roma, Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il Direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere sedi in altre regioni e province autonome dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse regioni e province autonome.

        6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

        7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia, nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

            a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di sviluppo sostenibile nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

            b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

            c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;

            d) le procedure di reclutamento per il Direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18-quater della presente legge;

            e) le procedure comparative di cui al comma 3;

            f) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

            g) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

            h) la previsione che il bilancio dell'agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

Art. 18-ter.

(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)

        1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

        2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

            a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

            c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 50 milioni;

            d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.

        3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

Art. 18-quater.

(Personale dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 550 unità.

        2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

            a) nel periodo transitorio, mediante l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale non dirigenziale attualmente in servizio presso la società Sogesid spa che ne faccia domanda, previa selezione per titoli e colloquio attitudinale;

            b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

            c) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

        3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale del comparto Enti pubblici di ricerca».

        Conseguentemente all'articolo 99 sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».


18.0.57

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

 

        Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

        1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

        - articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

        - articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

        - articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

        - articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».


18.0.58

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Emanuele Pellegrini

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

        1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

        - articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

        - articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

        - articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

        - articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.


18.0.59

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti, Toffanin, Floris

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

        1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

        - articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

        - articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

        - articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

        - articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».


18.0.60

Manca, Ferrari

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

        1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

        - articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

        - articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

        - articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

        - articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».


18.0.61

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

        1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

            a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

            c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

            d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».


18.0.62

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti, Toffanin, Floris

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

        1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

            a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 20.16, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

            c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

            d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».


18.0.63

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

        1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle: città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

            a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

            c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

            d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».


18.0.64

Fregolent, Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

        1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio».


18.0.65

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


18.0.66

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''contratto di lavoro a tempo determinato'', si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».


18.0.67

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''contratto di lavoro a tempo determinato'', si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».


18.0.68

Manca, Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''contratto di lavoro a tempo determinato'', si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».


18.0.69

Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

        1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

        2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

        3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 2.500.000;

        2021: - 2.000.000;

        2022: - 2.000.000.


18.0.70

Rufa, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

        1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''per un periodo comunque non superiore a 365 giorni''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».


18.0.71

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

            a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        ''2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione, in carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3''».


18.0.72

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Personale incaricato di posizione organizzativa)

        1. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

        ''2. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi della normativa vigente, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importò determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzò parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente''».


18.0.73

Campagna, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano, Ortis, De Lucia

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Piccoli comuni)

        1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50 per cento dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2017, n. 94.

        2. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 25 per cento dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2017, n. 94.

        3. Qualora in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2017, n. 94, venga ridotto, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberi».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000.


18.0.74

Trentacoste, Matrisciano, De Lucia, Puglia, Botto

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Giornalisti dipendenti di Pubblica Amministrazione)

        1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 5.000.000;

        2021: - 5.000.000;

        2022: - 5.000.000.


18.0.75

Ferrari

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento dei giornalisti dipendenti della amministrazione regionale assunti con CCNL di lavoro giornalistico)

        1. Dopo il comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Presso le Regioni si istituiscono speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018''».


18.0.76

Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

        1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 2077, secondo comma, del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica amministrazione 2016-2018''.

        2. Le disposizioni contenute nell'articolo 25-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano ai giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, fino alla cessazione del rapporto di lavoro relativo agli stessi».


18.0.77

Biti

Respinto

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assunzione di personale dedicato a euro-progettazione nei Comuni di piccola e media dimensione)

        1. Al fine di sostenere le funzioni di project management e reperimento delle risorse derivanti da progettazione complessa e progettazione europea nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, le spese per l'assunzione di personale dedicato alle suddette funzioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti non concorrono ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatto salvo il rispetto della normativa sul pareggio di bilancio negli enti locali di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».


18.0.78 (testo 2)

Auddino, Corrado, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano, Giannuzzi, Vaccaro, Castellone, Angrisani, Puglia, La Mura, Mautone, Urraro, De Lucia, Gaudiano, Presutto, Di Micco, Ricciardi, Moronese, Santillo, Cioffi, Ortolani, Grassi, Castiello, Ortis, Di Girolamo, Campagna, Fede

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

        1. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

        ''h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75''.

        2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


18.0.78 (testo corretto)

Auddino, Corrado, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano, Giannuzzi, Vaccaro, Castellone, Angrisani, Puglia, La Mura, Mautone, Urraro, De Lucia, Gaudiano, Presutto, Di Micco, Ricciardi, Moronese, Santillo, Cioffi, Ortolani, Grassi, Castiello, Ortis, Di Girolamo, Campagna, Fede

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

        1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.  468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

            a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.  468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal Decreto direttoriale 7 agosto 2018, n.  234, integrabili con ulteriori risorse regionali;

            b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali.

        3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.  296».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020:  -  25.000.000;

        2021:  -  25.000.000;

        2022:  -  25.000.000.


18.0.78

Auddino, Corrado, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano, Giannuzzi, Vaccaro, Castellone, Angrisani, Puglia, La Mura, Mautone, Urraro, De Lucia, Gaudiano, Presutto, Di Micco, Ricciardi, Moronese, Santillo, Cioffi, Ortolani, Grassi, Castiello, Ortis, Di Girolamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

        1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e e) del citato comma 446.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

            a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 206, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale 7 agosto 2018, integrabili con ulteriori risorse regionali;

            b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali.

        3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 25.000.000;

        2021: - 25.000.000;

        2022: - 25.000.000.


18.0.79

Puglia, Angrisani

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ai soli fini della stabilizzazione occupazionale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti dello stanziamento ivi previsto, a lavoratori di cui al primo periodo sono equiparati i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 25.000.000;

        2021: - 25.000.000;

        2022: - 25.000.000.


18.0.80

Quarto, Santillo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 1.500.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».


18.0.81

Santillo, La Mura, Puglia, Presutto

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 500.000;

        2021: - 500.000.


18.0.82

Quarto, Santillo

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per l'anno 2020, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 500.000 euro per il medesimo anno».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 500.000.


18.0.83

De Bonis, Martelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Personale impiegato nel comune di Matera)

        1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 346, al primo e al secondo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'' e al quinto periodo le parole: ''dal 2017 al 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2017 al 2020'';

            b) al comma 347, al primo periodo, le parole: ''e 2019'', sono sostituite dalle seguenti: '', 2019 e 2020'' e al secondo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 6.500.000.


18.0.84

Rossomando

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accesso alla dirigenza sanitaria)

        1. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al primo periodo, dopo le parole: ''per l'accesso ad una nuova qualifica unica di diligente del molo sanitario,'' sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché di dirigente del servizio sociale, alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sezione A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 e del comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di altra laurea magistrale,''. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al secondo periodo, dopo le parole: ''nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché di dirigente del servizio sociale,''».


18.0.85 (testo 3)

Morra, Moronese, Puglia, Granato, Donno

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.'';

        2) all'articolo 47:

            a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.'';

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.'';

            c) al comma 3, le parole: ''di cui al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al presente articolo''».


18.0.85 (testo 2)

Morra, Moronese, Puglia, Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.'';

        2) all'articolo 47:

            a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis, comma 2.»;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.'';

            c) al comma 3, le parole: ''di cui al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al presente articolo''.

        2. I maggiori proventi derivanti dal comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»


18.0.85

Morra, Moronese, Puglia, Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) all'articolo 46 il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili''.

        2) All'articolo 47:

            a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: ''1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2''.

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento''

            c) al comma 3, le parole: ''di cui al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al presente articolo''».


18.0.86

Gasparri, Testor, Pichetto Fratin

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge l2 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

        2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».


18.0.87

Pichetto Fratin, Gallone, Rizzotti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. A favore degli atleti che hanno preso parte a edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, sia estive che invernali, entro e non oltre il quarto anno successivo alla partecipazione ai Giochi Olimpici, è riservato il 2 per mille dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Se le riserve di cui al periodo precedente non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».


18.0.88

Candura, Pirovano, Augussori, Stefani, Zuliani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».


18.0.89

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

        1. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

        - dopo le parole: ''ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica'', sono inserite le seguenti: ''anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale''; le parole: ''di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150'', sono sostituite dalle seguenti: ''e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti''».


18.0.90

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto di termini)

        1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia''».


18.0.91

Saponara, Faggi, Zuliani

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga iscrizione all'albo speciale patrocinatori giurisdizionali superiori secondo le norme previgenti)

        1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''dieci''».


18.0.92 (testo corretto)

Damiani

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sopprimere il comma 361.»


18.0.92

Damiani

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sopprimere il comma 36.»


18.0.1000/2

Durnwalder, Steger

Accolto

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni».


18.0.1000/3

Manca

Accolto

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16, e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni».


18.0.1000/4

Errani

Accolto

All'emendamento 18.0.1000, al capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16, e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni».


18.0.1000/5

Urraro, Pirro

Ritirato

All'emendamento 18.0.1000, aggiungere infine i seguenti commi:

        «1-bis) Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 16 è abrogato;

            b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

        5-bis. Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere a), b) e c), attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999 e modificata dalla legge n. 91 del 2002.

        5-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

        5-quater. Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.

            c) all'articolo 227-ter, primo comma, dopo le parole: ''da cui sorge l'obbligo'' sono inserite le seguenti: ''nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato'';

            d) l'articolo 248 è abrogato;

            e) all'articolo 249 dopo le parole: ''226 e 227'' sono inserite le seguenti: ''227-ter''.

        1-ter. Il maggior gettito derivante dal comma precedente, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, è destinato al capo 8, capitolo 3321, del bilancio dello Stato».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa e disposizioni in materia di contributo unificato».


18.0.1000/6

I Relatori

Accolto

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».


18.0.1000

Il Governo

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono aggiunti i seguenti:

        320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente: ''sette''; al comma 3, le parole: ''ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti''.

        All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola ''tre'' è sostituta dalla seguente: ''cinque''. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

        320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituita dalla seguente:

''TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato

n. 1

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

n. 1

Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato

n. 22 (*)

Presidenti di Tribunale amministrativo regionale

n. 24

Consiglieri di Stato

n. 102 (*) (**)

Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari

n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi delL'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

        (***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426''.

        2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020'' sono abrogate.

        3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

        2021: - 115.179;

        2022: - 115.179.


18.0.1001/1

Bagnai, Ostellari

Respinto

All'emendamento 18.0.1001/1, al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».


18.0.1001/2 (testo 2)

Pirro, Donno

Accolto

All'emendamento 18.0.1001, capoverso «Art. 18-bis.», dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

        «1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

        1-ter. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) le parole: '', nonché pareri in materia di contabilità pubblica'', sono soppresse;

            2) l'ultimo periodo è soppresso.

        1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede nel limite del ruolo organico della magistratura contabile come rideterminato dal comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».


18.0.1001/2

Pirro

All'emendamento 18.0.1001, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

        «1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

        1-ter. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) le parole: '', nonché pareri in materia di contabilità pubblica'' sono soppresse;

            2) l'ultimo periodo è soppresso.

        1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»


18.0.1001

Il Governo

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica)

        1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse».

        Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 3.143.004;

        2021: - 3.200.873;

        2022: - 5.008.352.


18.0.2000/1

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 18.0.2000, all'articolo 18-bis, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione».


18.0.2000/2

Endrizzi

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.0.2000, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono soppresse le seguenti parole: ''che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,'';

        2-ter. Il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2-quater. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15.

        2-quinquies. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. Gli interessi maturati sui conti correnti alimentati dai contributi di cui al comma 1 dalle Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura affluiscono ogni anno su un apposito Fondo di accantonamento, istituto in ciascuna Associazione e Fondazione, destinato al rimborso delle spese di gestione delle Associazioni e Fondazioni stesse. Nei casi in cui la capienza di tale fondi di accantonamento non sia sufficiente a coprire le spese di gestione sostenute nell'anno di competenza, le Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura possono deliberare di attingere dalla disponibilità dei rispettivi fondi antiusura, nel limite massimo del 5 per cento dell'importo dei contributi erogati nell'anno precedente. Allo scadere del terzo anno dal deposito sui singoli Fondi di accontamento delle Associazioni e Fondazioni, le somme non utilizzate per il rimborso delle spese di gestione confluiscono nei rispettivi fondi antiusura delle Associazioni e Fondazioni per essere destinati alla concessione delle garanzie ai soggetti di cui al comma 6.».

        Conseguentemente:

        a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura»;

        b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e le parole: «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni».


18.0.2000/3

Durnwalder, Steger, Laniece

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.0.2000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. All'articolo 83, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

            ''e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro'';

            b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente''.

        2-ter. All'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente''».

        Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di certificazione antimafia».


18.0.2000/4

Faraone, Comincini, Conzatti

Ritirato

All'emendamento 18.0.2000, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


18.0.2000/5

Laniece

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020».

        Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di certificazione antimafia».


18.0.2000/6

Manca

Ritirato

All'emendamento 18.0.2000, dopo l'articolo 18-bis, inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

(Continuità e sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa)

        1. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».


18.0.2000/7

Lomuti

Ritirato

All'emendamento 18.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

            a) all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            b) aggiungere infine il seguente capoverso:

«Art 18-ter.

(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

        1. All'articolo 1, dopo il comma 361-bis, è inserito il seguente:

        ''361-bis.1) La durata dei finanziamenti per il sostegno alle imprese e agli investimenti ricerca a valere sul Fondo previsto dal comma 354 non può essere superiore a trenta anni.''».


18.0.2000

I Relatori

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

        1. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

            b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo''.

        2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario».


18.0.2001/1

Romeo, Rivolta, Zuliani, Faggi, Ferrero, Tosato

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 1 e 2.

        Conseguentemente, all'articolo 40, aggiungere infine il seguente comma:

        «1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 1.004.897 euro per l'anno 2020, di 3.179.584 euro per l'anno 2021 e 4.247.514 euro per l'anno 2022».


18.0.2001/2

Romeo, Rivolta, Zuliani, Faggi, Ferrero, Tosato

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 1 e 2.

        Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «101-bis. (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). - 1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 1.004.897 euro per l'anno 2020, di 3.179.584 euro per l'anno 2021 e 4.247.514 euro per l'anno 2022».


18.0.2001/3

Ostellari, Emanuele Pellegrini, Pillon

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 3 e 4.


18.0.2001/4

Bagnai, Tosato, Zuliani, Faggi, Rivolta, Ferrero

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, al capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, sopprimere le parole da: «ricercatori a tempo determinato», fino a: «dottori di ricerca».


18.0.2001/5

Conzatti, Comincini

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, al capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

''Art. 21-bis.

        1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione e dell'Elenco dei formatori per la mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dai 1º gennaio 2020 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione dell'Elenco degli enti formatori per la mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

        2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato con decreto dal Ministero della giustizia per i mediatori e formatori per la mediazione, per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione e per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

        3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

        4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia; decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

        5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2020 è 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta ai ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28''.

        2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: ''contratti assicurativi, bancari e finanziari'' aggiungere le seguenti: ''nonché, in materia di contratti e obbligazioni vane di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;''.

        3. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 17, il comma 5-ter, è sostituito dal seguente:

        ''5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento''».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 2.000.000;

            2021: - 2.000.000;

            2022: - 2.000.000.


18.0.2001/6

Manca, Ferrari

Accolto

All'emendamento 18.0.2001 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole '', per il triennio 2019-2021,'' sono soppresse».


18.0.2001

I Relatori

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato)

        1. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765,00 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede ai sensi del comma  5.

        2. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 5.

        3. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.

        4. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

        5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 1.244.897 euro;

        2021: - 3.419.584 euro;

        2022: - 4.487.514 euro.


18.0.2002/1

Conzatti, Comincini, Sbrollini

Ritirato

All'emendamento 18.0.2002, all'articolo 18-bis, al comma 1, sostituire le parole: «130 unità» con le seguenti: «30 unità».


18.0.2002/2 (testo 2)

Conzatti, Comincini

Accolto

All'emendamento 18.0.2002, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualita della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalita del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementati di una unita, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

        2-ter. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu decreti adottati con le modalita di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

        2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 376.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 196.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente alla, rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».


18.0.2002/2

Conzatti, Comincini

All'emendamento 18.0.2002, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

        2-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, a partire dall'anno 2020, a stipulare, nei limiti di spesa di euro 180.000 annui per 60 mesi, contratti di locazione finanziaria per autovetture, anche in deroga ai vigenti limiti di finanza pubblica, per le esigenze del Comando Carabinieri Unità forestali, ambientali e agroalimentari e del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari.

        2-quater. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

        2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 376.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 196.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente alla, rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».


18.0.2002/3

De Bonis

Decaduto

All'emendamento 18.0.2002, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «3. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: ''purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare'' sono soppresse.

        4. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».


18.0.2002/4

Causin

Respinto

All'emendamento 18.0.2002, dopo il capoverso «Art. 18-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Assunzione di personale dell'Agenzia delle Dogane)

        1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume, entro il 31 dicembre 2020, 80 unità di personale da immettere nei suoi ruoli del personale dirigente, attingendo, secondo l'ordine di merito, tra i candidati risultati idonei all'esito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando del Direttore del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, n. 146312 del 16 dicembre 2011, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

        2. Alla medesima graduatoria sono autorizzate a far ricorso, altresì, le Agenzie fiscali al fine di assumere personale da immettere nei ruoli dirigenziali delle medesime, reclutato tra gli eventuali restanti candidati risultati idonei e non assunti da quest'ultima ai sensi del comma precedente.

        3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, le Agenzie fiscali utilizzano le risorse previste dal comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le seguenti parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» con le seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».


18.0.2002/5

Fregolent, Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Ritirato

All'emendamento 18.0.2002, apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;

            b) dopo il capoverso «Art. 18-bis», inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

        1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio.».


18.0.2002

I Relatori

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assunzioni di personale per il Ministero dell'interno)

        1. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1º ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.

        2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro l.751.513 per l'anno 2021, ad euro 7.006.049 per l'anno 2022, ad euro 8.329.819 per l'anno 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dall'anno 2024».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

        2020: -                 0;

        2021: -   1.751.513;

        2022: - 12.301.128.


19.1

Comincini, Conzatti

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

        ''a) all'articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''65 per cento'' con le parole: ''75 per cento'' e le parole: ''50 per cento'' con le parole: ''65 per cento''.

        2. All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: ''incrementata al 90 per cento'' con le parole: ''incrementata al 65 per cento''.


19.2

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:

        «1) al comma 1, le parole: ''sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2029'', sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013'';

        1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: ''sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013'';

        1-ter) al comma 2, lettera b) le parole: ''sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2015''»;

        2) alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: ''sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2019'', e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi»;

        3) alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2020», con le seguenti: «sostenute a decorrere dall'anno 2020»;

        4) alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

        «3-bis) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: ''Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017'';

        3-ter) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2018''»;

        5) alla lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:

        «1) al comma 1, le parole: ''sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012'';

        1-bis) al comma 1-bis, le parole: ''Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017'';

        1-ter) al comma 1-ter, le parole: ''Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017''».

        Conseguentemente:

        all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000;

        alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000;

        alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.


19.3

Montani, Faggi

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

        1) al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2019» a: «schermature solari e» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020, comprese quelle relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese», e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020;».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.


19.4

Girotto, Guidolin, Anastasi

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        «1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contribuenti IRPEF e IRES, per qualsiasi tipo di immobile, destinazione d'uso, natura e utilizzatore.»;

            b) alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

        3-bis) al comma 2-quater.1 le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo»;

        3-ter) dopo il comma 2-quater.1 è aggiunto il seguente: «2-quater.2. Per gli interventi di cui al comma 2-quater.1, la corrispondente spesa massima ammissibile o la detrazione massima ammissibile nei casi in cui è riferita all'unità immobiliare può essere determinata facendo riferimento al numero di unità immobiliari equivalenti, individuato dividendo il valore in metri cubi del volume lordo dell'edificio oggetto dell'intervento per 340, approssimando il risultato all'intero più vicino, attraverso asseverazione di un tecnico abilitato.»;

        3-quater) al comma 2-sexies, dopo le parole: «cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,», sono inserite le seguenti: «da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo,»;

        3-quinquies) al comma 3 le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo»;

            c) alla lettera b), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

        «1-bis) al comma 1-bis, le parole: ''è ripartita in cinque quote annuali di pari importo'', sono sostituite dalle seguenti: ''è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo'';

        1-ter) al comma 1-quinquies, dopo le parole: ''cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,'', sono aggiunte le seguenti: ''da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo'''';

            d) alla lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

        ''2-bis) al comma 2, le parole: ''da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo'', sono sostituite dalle seguenti: ''da ripartire tra gli aventi diritto, a loro scelta, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo''».

        Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Disposizioni in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - ;

        2021: - 35-000.000;

        2022: - 70.000:000.


19.5

Anastasi, Naturale, Pirro, Campagna

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a):

        1) dopo il numero 1), inserire il seguente:

        «1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, con contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnicamente compatibili, nonché di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica. Qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull'impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore''»;

        2) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

        «3-bis) al comma 2-quater, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''La detrazione di cui al secondo periodo si applica per gli interventi di sostituzione della canna fumaria collettiva mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, con contestuale sostituzione di tutti gli apparecchi da riscaldamento individuali con gli impianti termici, collegati alla medesima canna fumaria mediante generatori a condensazione aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013. I predetti generatori a condensazione sono installati contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI o VIII della Comunicazione, della Commissione europea 2014/C 207/02, ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A+ di prodotto o di insieme, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013''».

            b) alla lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

        ''1-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni'' con le seguenti: ''204 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».


19.6

Rossomando

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

        «1-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnicamente compatibile e contestuale installazione di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica; qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull'impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore''»;

            b) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «al comma 1 le parole: ''31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento''».


19.7

Vitali

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

            «a) al comma 1, lettera b, dopo il numero 1) inserire il seguente:

        1.1) al comma 1-bis, dopo le parole: ''della presente disposizione,'' sono inserite le seguenti: ''nonché per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica'';

            b) aggiungere in fine il seguente comma:

        1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».


19.8

Manca, Ferrari

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

        «1-bis) al comma 1, le parole: ''ridotta al 50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''ridotta al 60 per cento''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 è 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


19.9

Manca,